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Decisione

32.2010.181

Richiesta di una rendita AI. Rinvio all'amministrazione per ulteriori accertamenti poiché non è ancora possibile statuire sulla domanda in base agli atti medici acquisiti dall'autorità cantonale

3 dicembre 2010Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

4.In concreto il 12 maggio 2009 il dr. med. __________,

specialista FMH in medicina generale, medico curante, ha trasmesso all’UAI

documentazione medica relativa al periodo dal 2002 al 2005 (doc. 8 e seguenti)

ed ha posto la diagnosi di ipertensione arteriosa, ipercolisterinemia, vene

varicose, sovrappeso (BMI 32.5), sindrome lombare cronica e la diagnosi senza

ripercussione sulla capacità lavorativa di stato dopo TVP e varico flebite a

destra, epatopatia citolitica, stato dopo erniotomia ombelicale-inguinale

destra (doc. AI 8-1). Il medico ha precisato che il paziente ha smesso di

lavorare per dolori alle gambe e dolori lombari e che “un lavoro leggero

dove spesso possa cambiare posizione e non dovesse alzare pesi superiori ai 10 Kg, possa essere domandato al paziente”, precisando che la capacità lavorativa può

considerarsi ridotta (doc. AI 8-3).

Il 27 luglio

2004 il dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, ha affermato tra

l’altro:

"

(…)

All’attuale stato

neurologico vi è unicamente una dubbia ipoestesia maggiore nel territorio di

innervazione della radice L5 di destra, vi sarebbe poi un marcato deficit di

forza ai 4 arti, un'importante dismetria alla prova di coordinazione, una grave

instabilità alla manovra di Romberg e impossibilità per la marcia a funambolo,

in tutti i casi le prove vengono fallite in modo dimostrativo, con

atteggiamento indifferente e quasi distaccato del paziente dal pessimo

risultato raggiunto nelle prove, con apparente origine psicogena nevrotica ma

senza segni di una simulazione. E’ risultato nella norma anche il risultato EMG

dei muscoli esaminati rendendo molto improbabile una miopatia all’origine dei

deficit di forza riferiti dal paziente ed escludendo una sofferenza neurogena

acuta o cronica nei muscoli esaminati.

L’insieme di ernia

ombelicale e intestinali ed i problemi delle vie venose già dalla prima

infanzia nonché l’ipercifosi toracale e alcuni aspetti fisionomici del paziente

potrebbero far pensare ad un’alterazione cromosomica parziale o una malattia

ereditaria per cui mi chiedo se non valesse la pena effettuare almeno un

cariotipo.

Purtroppo non ho delle

specifiche misure terapeutiche da consigliare a parte un trattamento

fisioterapico mirato, in accordo con lei il trattamento fisioterapico sarebbe

meglio effettuarlo in un ambiente stazionario in un paziente che è ormai

inabile al lavoro al 100% dal febbraio 2004.” (doc. AI 8-18)

Il

1° febbraio 2005 il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica, ha tra

l’altro affermato:

"

(…)

Diagnosi: -

cifoscoliosi toraco-lombare

Anamnesi:

Da tanti anni il

paziente accusa dolori alla schiena soprattutto in sede lombosacrale, allo

sforzo anche in sede toracale. Ha sempre eseguito della fisioterapia che

tuttora prosegue. Il paziente lavorava in un magazzino ed ora non può più

eseguire questo lavoro per i problemi alla schiena. Non lamenta disturbi di

sensibilità alle gambe, però a volte una mancanza di forza agli arti inferiori.

(…)

Radiografie colonna

toracale e lombare del 18.05.2004: scoliosi destra convessa del terzo medio

distale con sinistro torsione delle vertebre della colonna dorsale. Scoliosi

compensatoria a sinistra con minima sinistro torsione della colonna

lombosacrale. Osteocondrosi del segmento L5-S1.

Valutazione e

procedere:

Ritengo che il

trattamento di questi dolori alla schiena dovuti ad una cifoscoliosi resti per

il momento puramente conservativo mediante un’intensa fisioterapia di

muscolazione e di ginnastica. Sarebbe senz’altro ideale una fisioterapia

degente in un centro di riabilitazione ma ciò è stato negato dalla cassa

malati. Pertanto continuerei la fisioterapia ambulante. Inoltre assunzione di

analgesici al bisogno. Per quanto concerne il lavoro, il paziente deve

sicuramente adattare la sua attività eseguendo un’attività fisicamente leggera

che gli permette di stare seduto e a volte alzarsi e camminare. Attualmente non

vedo nessun altro approccio terapeutico. Provvederei comunque ad un controllo

radiologico tra circa 12 mesi per valutare lo status della scoliosi.” (doc. AI

8-21)

Il

19 maggio 2009 il dr. med. __________, specialista in neurologia FMH, ha

affermato:

"

(…)

Per quel che le

condizioni d’esame permettono di valutare lo stato neurologico si situa nella

norma, non vi sono segni mielopatici o di compressione radicolare agli arti

inferiori. Le difficoltà di deambulazione dipendono probabilmente dalla

sindrome vertebrale e dal sovrappeso, aggravate da un certo manierismo. Dal

lato neurologico non ho proposte particolari, le lascio valutare se nel quadro

della richiesta AI non debba essere prevista anche una valutazione

psichiatrica.” (doc. AI 10-3)

Il

18 febbraio 2010 il ricorrente è stato sottoposto ad una visita psichiatrica

presso il Centro peritale per le assicurazioni sociali. Il dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, ha concluso che non vi è alcuna diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa dal punto di vista psichico. Lo specialista

ha poi affermato di condividere “l’ipotesi del dr. med. __________ in merito

alla possibile o probabile presenza di un’alterazione cromosomica parziale o di

una malattia ereditaria che porrebbe l’indicazione all’esecuzione di un

cariotipo anche se questo, da un punto di vista prettamente psichiatrico, non

cambierebbe la nostra valutazione in merito alla capacità lavorativa

dell’assicurato.” (doc. AI 15-6).

Sulla

base della sopra citata documentazione medica il 23 marzo 2010 il dr. med. __________,

medico SMR, posta la diagnosi principale di cifoscoliosi toraco-lombare con

sindrome lombare cronica e l’ulteriore diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa di ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, varicosi, obesità con

BMI di 32.5, intelligenza al limite inferiore della norma, ha affermato che è

esigibile solo un’attività fisicamente leggera (doc. AI 16-2) e che:

" Assicurato

nato nel 1962, formazione di cuoco, ricollocamento da parte dell’AI presso la

ditta __________ quale operaio, attività svolta fino al 2004.

Dalla documentazione

risulta assenza di patologia neurologica.

Perizia psichiatrica centro

peritale dr. __________ del 18.2.2010:

Valutazione:

-

La perizia psichiatrica permette di escludere

una patologia psichiatrica

-

La presenza di una alterazione cromosomica

parziale non ha influsso sulla valutazione della CL e riveste unicamente

interesse clinico.

-

personalità semplice con intelligenza al limite

inferiore della norma, intelligenza che in passato gli ha però permesso una

formazione professionale ed una attività lavorativa regolare

-

indicato aiuto al collocamento in considerazione

della lunga inattività lavorativa

-

l’attuale stato di salute sarebbe tuttora

compatibile con l’attività precedentemente svolta.” (doc. AI 16)

5. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001

pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

Considerandi

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125.

V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtspre-chung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

6.

Alla

luce della documentazione medica agli atti questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione, ritiene, per i motivi che seguono, che non tutti gli

aspetti sono stati sufficientemente indagati dall’UAI.

Se

da una parte questo Tribunale condivide, alla luce della perizia del 25

febbraio 2010 del Centro peritale per le assicurazioni sociali (doc. AI 15-1),

le cui conclusioni, convincenti ed univoche, non sono peraltro contestate, e

delle affermazioni del 19 maggio 2009 del dr. med. __________, FMH in

neurologia (doc. AI 10-3), che dal punto di vista psichico e neurologico

l’interessato è completamente capace al lavoro, perlomeno in un’attività

fisicamente leggera, d’altra parte il TCA non può concludere con la necessaria

tranquillità anche per una capacità completa, perlomeno in attività leggere,

dal punto di vista reumatologico/ortopedico.

Infatti

il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica, il 1° febbraio 2005, ha evidenziato la presenza di dolori alla schiena in sede lombosacrale, allo sforzo anche in

sede toracale, che hanno comportato la necessità di seguire una fisioterapia.

Lo specialista ha evidenziato che l’insorgente “lavorava in un magazzino ed

ora non può più eseguire questo lavoro per i problemi alla schiena”,

aggiungendo che lamenta “alle volte una mancanza di forza agli arti

inferiori”. Il medico ha rilevato che “per quanto concerne il lavoro, il

paziente deve sicuramente adattare la sua attività seguendo un’attività

fisicamente leggera che gli permette di stare seduto e a volte alzarsi e

camminare” (doc. AI 8-21, cfr. anche quanto affermato il 27 luglio 2004 dal

dr. med. __________: “Purtroppo non ho delle specifiche misure terapeutiche

da consigliare a parte un trattamento fisioterapico mirato, in accordo con lei

il trattamento fisioterapico sarebbe meglio effettuarlo in un ambiente

stazionario in un paziente che è ormai inabile al lavoro al 100% dal febbraio 2004”).

Il

medico curante da parte sua il 12 maggio 2009 ha evidenziato come “il paziente ha smesso di lavorare per dolori alle gambe e dolori lombari”

e che “un lavoro leggero dove possa cambiare posizione e non dovesse alzare

pesi superiori ai 10 kg, possa essere domandato al paziente” ed ha aggiunto

che la capacità lavorativa può considerarsi ridotta (doc. AI 8-3). Alla

richiesta di sapere quale tipo di attività lavorativa si può ancora pretendere

dalla persona assicurata, il curante ha indicato delle percentuali del 50% in

attività con posizione esclusivamente seduta, esclusivamente eretta, nelle

attività con carico discontinuo e in attività da svolgere prevalentemente

camminando (doc. AI 8-4). Il curante non si è tuttavia espresso in maniera

chiara e precisa.

Il

19.

maggio 2009 il dr. med. __________, nell’ambito della valutazione

neurologica ha evidenziato la presenza di “difficoltà di deambulazione”

che “dipendono probabilmente dalla sindrome vertebrale e dal sovrappeso,

aggravate da un certo manierismo” (doc. AI 10-3).

Da

parte sua il medico SMR, dr. med. __________, il 5 marzo 2010, dopo aver

valutato l’intera documentazione medica a sua disposizione, si è chinato sulla

patologia neurologica e psichiatrica ma non ha approfondito la patologia

reumatologica/ ortopedica, indicando unicamente la percentuale di incapacità

lavorativa in attività adeguata (0%) e citando, nei limiti funzionali: “attività

fisicamente leggera” (cfr. doc. AI 16-3). Dall’incarto AI traspare come la

presa di posizione del medico SMR non è chiara giacché l’11 marzo 2010 un

funzionario dell’amministrazio-ne (“__________”) ha preso contatto con il

medico SMR ed ha indicato “discusso con Dr. __________: esigibili solo

attività fisicamente leggera” e ancora il 23 marzo 2010 vi è un’ulteriore

nota (“__________”, verosimilmente, vista la sigla, dello stesso medico SMR __________)

con l’indicazione “n.b. la capacità lavorativa dell’assicura-to in attività

abituale ed adatta risulta tuttora data al 100% come da osservazione __________

(vedi nota del 31.6.2009, recte: 31.7.2009)”. Dalla nota del 31.07.2006 di

cui al doc. AI 12-1 nello spazio relativo alla incapacità lavorativa emerge

tuttavia “non determinata”, mentre per quanto concerne le domande al

medico figura: “da quel che emerge dagli atti l’assicurato a fine anni ’70

ha eseguito la scuola per esercenti. Ha lavorato poi fino al 1984 nella ristorazione

e in quell’anno si è annunciato la prima volta all’AI. Dopo un periodo di

qualche mese al __________ è stato ritenuto convenientemente reintegrato, probabilmente

in quanto era stato collocato presso la ditta __________, dove ha poi lavorato

fino al 2004. In seguito è rimasto senza lavoro e da allora non è più attivo e

vive con il padre e la sorella.” (sottolineatura del redattore, doc. AI 12-1).

A proposito della __________ agli atti vi è solo l’indicazione di una

deliberazione del 21 novembre 1985 da cui emerge che “da un rapporto

dell’Ufficio regionale AI risulta che l’assicurato può essere ritenuto

convenientemente reintegrato dal profilo professionale nell’ambito della sua

capacità di lavoro residua. Ulteriori provvedimenti di ordine professionale non

sono necessari.” (doc. AI 1-1).

Va

ancora evidenziato come le consulenti in integrazione hanno ritenuto una

capacità lavorativa totale sia nella precedente attività di magazziniere che in

attività adeguate, affermando che “l’attività abituale di magazziniere è da

ritenersi esigibile nella misura del 100%”, mentre il dr. med. __________,

FMH chirurgia ortopedica, già il 1° febbraio 2005 aveva precisato, nell’anamne-si,

che “il paziente lavorava in un magazzino ed ora non può più eseguire questo

lavoro per i problemi alla schiena” (doc. AI 8-21). Inoltre, se è vero che

il dr. med. __________ ha affermato che la probabile presenza di un’alterazione

cromosomica parziale o di una malattia ereditaria non cambierebbe la

valutazione in merito alla capacità lavorativa dell’assicurato, ha pure

indicato che questo vale dal punto di vista psichiatrico. Dalla valutazione del

dr. med. __________ non è invece chiaro se ciò vale solo per la patologia

psichica oppure in generale per tutte le patologie di cui è afflitto

l’insorgente, nel senso che la possibile alterazione cromosomica parziale o la

presenza di una malattia ereditaria non ha alcun influsso sulla capacità

lavorativa del ricorrente.

Va infine rammentato

che, in generale è necessario che, ogniqualvolta deve esaminare un rapporto

medico stilato da uno specialista in un determinato ambito, il SMR faccia capo

ad un medico in possesso di una specializzazione nella materia specifica

oggetto della controversia (cfr. al riguardo STF I 142/07 del 20 novembre 2007

e STF I 65/07 del 31 agosto 2007, STCA 32.2008.208 pag. 20).

Alla

luce di quanto sopra, e meglio che il medico curante ha evidenziato la presenza

di dolori alla colonna lombare irradianti alle due gambe e un’insicurezza nella

deambulazione e la possibilità per il ricorrente di effettuare un lavoro

leggero senza tuttavia indicare con precisione il grado di capacità lavorativa

in attività confacenti allo stato di salute dell’insorgente, pur precisando che

la medesima può considerarsi ridotta (doc. AI 8-3), che il dr. med. __________

ha attestato anch’egli la presenza di difficoltà di deambulazione dovute

probabilmente anche alla sindrome vertebrale (doc. AI 10-3), che il dr. med. __________

aveva rilevato la necessità per il ricorrente di “adattare la sua attività

eseguendo un’attività fisicamente leggera” senza tuttavia indicare alcuna

percentuale di capacità lavorativa (doc. AI 8-21), che il dr. med. __________

aveva accertato un’inabilità al lavoro del 100% (doc. AI 8-18) e che il dr.

med. __________ non ha approfondito sufficientemente, nelle sue valutazioni

finali del 5 marzo 2010, questa patologia, il TCA non può ancora esprimersi con

tranquillità circa la possibilità per il ricorrente di svolgere un’attività fisicamente

leggera al 100%.

Secondo

la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a

una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamen-to dei fatti che,

come detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all’UAI affinché approfondisca

maggiormente l’aspetto ortopedico/reumatologico prendendo contatto nuovamente

con il medico curante per stabilire con precisione ed esattezza il grado di

capacità lavorativa dell’interessato in attività leggere ed adeguate e se la

possibile presenza di un’alterazione cromoso-mica parziale o di una malattia

ereditaria e la trombosi alla gamba destra hanno un’incidenza (di che tipo) sulla

capacità lavorativa dell’insorgente, valuti per il tramite del SMR le risposte

fornite e, a dipendenza delle conclusioni, esamini la necessità di effettuare

una perizia (reumatologica/ortopedica o, a dipendenza dell’importanza

dell’eventuale alterazione cromosomica e/o dell’eventuale malattia ereditaria o

di altre patologie, di altro tipo) ed emani un nuovo provvedimento.

In

queste condizioni, visto l’esito della vertenza, la richiesta del ricorrente al

Tribunale di effettuare una perizia diviene priva di oggetto poiché prematura.

7.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--sono poste a carico dell’UAI

che dovrà versare le ripetibili al ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI per nuovi

accertamenti.

2. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’UAI che verserà al

ricorrente fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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