32.2010.181
Richiesta di una rendita AI. Rinvio all'amministrazione per ulteriori accertamenti poiché non è ancora possibile statuire sulla domanda in base agli atti medici acquisiti dall'autorità cantonale
3 dicembre 2010Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2010.181
Data decisione, Autorità:
03.12.2010, TCA
Titolo:
Richiesta di una rendita AI. Rinvio all'amministrazione per ulteriori accertamenti poiché non è ancora possibile statuire sulla domanda in base agli atti medici acquisiti dall'autorità cantonale
DIRITTO ALLA RENDITA
RENDITA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.181
cs
Lugano
3 dicembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 giugno 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 maggio 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato nel 1962, da ultimo attivo quale magazziniere, ha inoltrato il 27 marzo
2009 una richiesta tendente all’ottenimento di una rendita dell’AI (doc. AI 2).
RI 1 B. Esperiti
gli accertamenti medici del caso, con decisione del 25 maggio 2010 (doc. AI
21-1), preavvisata dal progetto del 14 aprile 2010 (doc. AI 40-1), l’UAI ha
respinto la richiesta di prestazioni poiché il grado d’invalidità è nullo.
C. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato
tempestivo ricorso al TCA (doc. I).
L’insorgente,
dopo aver riassunto la fattispecie, chiede l’allestimento di una perizia medica
atta ad appurare il suo
D.
Con risposta del 21 luglio 2010 l’UAI propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. IV).
E. Con osservazioni del 27 luglio 2010 l’insorgente ha ribadito le
sue richieste (doc. VI).
in
diritto
In ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge
federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del
diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza
occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze
giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V
329).
Ne
discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali in vigore fino
al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a
tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 25 maggio 2010, data
della decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del
giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con
riferimenti), trovano applicazione le nuove norme (sentenza 9C_443/2009 del 19
agosto 2009). In concreto la questione non ha comunque particolare portata
pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera
sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La
giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità
(cfr. sentenza 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).
Nel
merito
3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art.
28 cpv. 2 LAI (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2008) prescrive che gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
4.In concreto il 12 maggio 2009 il dr. med. __________,
specialista FMH in medicina generale, medico curante, ha trasmesso all’UAI
documentazione medica relativa al periodo dal 2002 al 2005 (doc. 8 e seguenti)
ed ha posto la diagnosi di ipertensione arteriosa, ipercolisterinemia, vene
varicose, sovrappeso (BMI 32.5), sindrome lombare cronica e la diagnosi senza
ripercussione sulla capacità lavorativa di stato dopo TVP e varico flebite a
destra, epatopatia citolitica, stato dopo erniotomia ombelicale-inguinale
destra (doc. AI 8-1). Il medico ha precisato che il paziente ha smesso di
lavorare per dolori alle gambe e dolori lombari e che “un lavoro leggero
dove spesso possa cambiare posizione e non dovesse alzare pesi superiori ai 10 Kg, possa essere domandato al paziente”, precisando che la capacità lavorativa può
considerarsi ridotta (doc. AI 8-3).
Il 27 luglio
2004 il dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, ha affermato tra
l’altro:
"
(…)
All’attuale stato
neurologico vi è unicamente una dubbia ipoestesia maggiore nel territorio di
innervazione della radice L5 di destra, vi sarebbe poi un marcato deficit di
forza ai 4 arti, un'importante dismetria alla prova di coordinazione, una grave
instabilità alla manovra di Romberg e impossibilità per la marcia a funambolo,
in tutti i casi le prove vengono fallite in modo dimostrativo, con
atteggiamento indifferente e quasi distaccato del paziente dal pessimo
risultato raggiunto nelle prove, con apparente origine psicogena nevrotica ma
senza segni di una simulazione. E’ risultato nella norma anche il risultato EMG
dei muscoli esaminati rendendo molto improbabile una miopatia all’origine dei
deficit di forza riferiti dal paziente ed escludendo una sofferenza neurogena
acuta o cronica nei muscoli esaminati.
L’insieme di ernia
ombelicale e intestinali ed i problemi delle vie venose già dalla prima
infanzia nonché l’ipercifosi toracale e alcuni aspetti fisionomici del paziente
potrebbero far pensare ad un’alterazione cromosomica parziale o una malattia
ereditaria per cui mi chiedo se non valesse la pena effettuare almeno un
cariotipo.
Purtroppo non ho delle
specifiche misure terapeutiche da consigliare a parte un trattamento
fisioterapico mirato, in accordo con lei il trattamento fisioterapico sarebbe
meglio effettuarlo in un ambiente stazionario in un paziente che è ormai
inabile al lavoro al 100% dal febbraio 2004.” (doc. AI 8-18)
Il
1° febbraio 2005 il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica, ha tra
l’altro affermato:
"
(…)
Diagnosi: -
cifoscoliosi toraco-lombare
Anamnesi:
Da tanti anni il
paziente accusa dolori alla schiena soprattutto in sede lombosacrale, allo
sforzo anche in sede toracale. Ha sempre eseguito della fisioterapia che
tuttora prosegue. Il paziente lavorava in un magazzino ed ora non può più
eseguire questo lavoro per i problemi alla schiena. Non lamenta disturbi di
sensibilità alle gambe, però a volte una mancanza di forza agli arti inferiori.
(…)
Radiografie colonna
toracale e lombare del 18.05.2004: scoliosi destra convessa del terzo medio
distale con sinistro torsione delle vertebre della colonna dorsale. Scoliosi
compensatoria a sinistra con minima sinistro torsione della colonna
lombosacrale. Osteocondrosi del segmento L5-S1.
Valutazione e
procedere:
Ritengo che il
trattamento di questi dolori alla schiena dovuti ad una cifoscoliosi resti per
il momento puramente conservativo mediante un’intensa fisioterapia di
muscolazione e di ginnastica. Sarebbe senz’altro ideale una fisioterapia
degente in un centro di riabilitazione ma ciò è stato negato dalla cassa
malati. Pertanto continuerei la fisioterapia ambulante. Inoltre assunzione di
analgesici al bisogno. Per quanto concerne il lavoro, il paziente deve
sicuramente adattare la sua attività eseguendo un’attività fisicamente leggera
che gli permette di stare seduto e a volte alzarsi e camminare. Attualmente non
vedo nessun altro approccio terapeutico. Provvederei comunque ad un controllo
radiologico tra circa 12 mesi per valutare lo status della scoliosi.” (doc. AI
8-21)
Il
19 maggio 2009 il dr. med. __________, specialista in neurologia FMH, ha
affermato:
"
(…)
Per quel che le
condizioni d’esame permettono di valutare lo stato neurologico si situa nella
norma, non vi sono segni mielopatici o di compressione radicolare agli arti
inferiori. Le difficoltà di deambulazione dipendono probabilmente dalla
sindrome vertebrale e dal sovrappeso, aggravate da un certo manierismo. Dal
lato neurologico non ho proposte particolari, le lascio valutare se nel quadro
della richiesta AI non debba essere prevista anche una valutazione
psichiatrica.” (doc. AI 10-3)
Il
18 febbraio 2010 il ricorrente è stato sottoposto ad una visita psichiatrica
presso il Centro peritale per le assicurazioni sociali. Il dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, ha concluso che non vi è alcuna diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa dal punto di vista psichico. Lo specialista
ha poi affermato di condividere “l’ipotesi del dr. med. __________ in merito
alla possibile o probabile presenza di un’alterazione cromosomica parziale o di
una malattia ereditaria che porrebbe l’indicazione all’esecuzione di un
cariotipo anche se questo, da un punto di vista prettamente psichiatrico, non
cambierebbe la nostra valutazione in merito alla capacità lavorativa
dell’assicurato.” (doc. AI 15-6).
Sulla
base della sopra citata documentazione medica il 23 marzo 2010 il dr. med. __________,
medico SMR, posta la diagnosi principale di cifoscoliosi toraco-lombare con
sindrome lombare cronica e l’ulteriore diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa di ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, varicosi, obesità con
BMI di 32.5, intelligenza al limite inferiore della norma, ha affermato che è
esigibile solo un’attività fisicamente leggera (doc. AI 16-2) e che:
" Assicurato
nato nel 1962, formazione di cuoco, ricollocamento da parte dell’AI presso la
ditta __________ quale operaio, attività svolta fino al 2004.
Dalla documentazione
risulta assenza di patologia neurologica.
Perizia psichiatrica centro
peritale dr. __________ del 18.2.2010:
Valutazione:
-
La perizia psichiatrica permette di escludere
una patologia psichiatrica
-
La presenza di una alterazione cromosomica
parziale non ha influsso sulla valutazione della CL e riveste unicamente
interesse clinico.
-
personalità semplice con intelligenza al limite
inferiore della norma, intelligenza che in passato gli ha però permesso una
formazione professionale ed una attività lavorativa regolare
-
indicato aiuto al collocamento in considerazione
della lunga inattività lavorativa
-
l’attuale stato di salute sarebbe tuttora
compatibile con l’attività precedentemente svolta.” (doc. AI 16)
5. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001
pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
Considerandi
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125.
V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtspre-chung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
6.
Alla
luce della documentazione medica agli atti questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato
dall’amministrazione, ritiene, per i motivi che seguono, che non tutti gli
aspetti sono stati sufficientemente indagati dall’UAI.
Se
da una parte questo Tribunale condivide, alla luce della perizia del 25
febbraio 2010 del Centro peritale per le assicurazioni sociali (doc. AI 15-1),
le cui conclusioni, convincenti ed univoche, non sono peraltro contestate, e
delle affermazioni del 19 maggio 2009 del dr. med. __________, FMH in
neurologia (doc. AI 10-3), che dal punto di vista psichico e neurologico
l’interessato è completamente capace al lavoro, perlomeno in un’attività
fisicamente leggera, d’altra parte il TCA non può concludere con la necessaria
tranquillità anche per una capacità completa, perlomeno in attività leggere,
dal punto di vista reumatologico/ortopedico.
Infatti
il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica, il 1° febbraio 2005, ha evidenziato la presenza di dolori alla schiena in sede lombosacrale, allo sforzo anche in
sede toracale, che hanno comportato la necessità di seguire una fisioterapia.
Lo specialista ha evidenziato che l’insorgente “lavorava in un magazzino ed
ora non può più eseguire questo lavoro per i problemi alla schiena”,
aggiungendo che lamenta “alle volte una mancanza di forza agli arti
inferiori”. Il medico ha rilevato che “per quanto concerne il lavoro, il
paziente deve sicuramente adattare la sua attività seguendo un’attività
fisicamente leggera che gli permette di stare seduto e a volte alzarsi e
camminare” (doc. AI 8-21, cfr. anche quanto affermato il 27 luglio 2004 dal
dr. med. __________: “Purtroppo non ho delle specifiche misure terapeutiche
da consigliare a parte un trattamento fisioterapico mirato, in accordo con lei
il trattamento fisioterapico sarebbe meglio effettuarlo in un ambiente
stazionario in un paziente che è ormai inabile al lavoro al 100% dal febbraio 2004”).
Il
medico curante da parte sua il 12 maggio 2009 ha evidenziato come “il paziente ha smesso di lavorare per dolori alle gambe e dolori lombari”
e che “un lavoro leggero dove possa cambiare posizione e non dovesse alzare
pesi superiori ai 10 kg, possa essere domandato al paziente” ed ha aggiunto
che la capacità lavorativa può considerarsi ridotta (doc. AI 8-3). Alla
richiesta di sapere quale tipo di attività lavorativa si può ancora pretendere
dalla persona assicurata, il curante ha indicato delle percentuali del 50% in
attività con posizione esclusivamente seduta, esclusivamente eretta, nelle
attività con carico discontinuo e in attività da svolgere prevalentemente
camminando (doc. AI 8-4). Il curante non si è tuttavia espresso in maniera
chiara e precisa.
Il
19.
maggio 2009 il dr. med. __________, nell’ambito della valutazione
neurologica ha evidenziato la presenza di “difficoltà di deambulazione”
che “dipendono probabilmente dalla sindrome vertebrale e dal sovrappeso,
aggravate da un certo manierismo” (doc. AI 10-3).
Da
parte sua il medico SMR, dr. med. __________, il 5 marzo 2010, dopo aver
valutato l’intera documentazione medica a sua disposizione, si è chinato sulla
patologia neurologica e psichiatrica ma non ha approfondito la patologia
reumatologica/ ortopedica, indicando unicamente la percentuale di incapacità
lavorativa in attività adeguata (0%) e citando, nei limiti funzionali: “attività
fisicamente leggera” (cfr. doc. AI 16-3). Dall’incarto AI traspare come la
presa di posizione del medico SMR non è chiara giacché l’11 marzo 2010 un
funzionario dell’amministrazio-ne (“__________”) ha preso contatto con il
medico SMR ed ha indicato “discusso con Dr. __________: esigibili solo
attività fisicamente leggera” e ancora il 23 marzo 2010 vi è un’ulteriore
nota (“__________”, verosimilmente, vista la sigla, dello stesso medico SMR __________)
con l’indicazione “n.b. la capacità lavorativa dell’assicura-to in attività
abituale ed adatta risulta tuttora data al 100% come da osservazione __________
(vedi nota del 31.6.2009, recte: 31.7.2009)”. Dalla nota del 31.07.2006 di
cui al doc. AI 12-1 nello spazio relativo alla incapacità lavorativa emerge
tuttavia “non determinata”, mentre per quanto concerne le domande al
medico figura: “da quel che emerge dagli atti l’assicurato a fine anni ’70
ha eseguito la scuola per esercenti. Ha lavorato poi fino al 1984 nella ristorazione
e in quell’anno si è annunciato la prima volta all’AI. Dopo un periodo di
qualche mese al __________ è stato ritenuto convenientemente reintegrato, probabilmente
in quanto era stato collocato presso la ditta __________, dove ha poi lavorato
fino al 2004. In seguito è rimasto senza lavoro e da allora non è più attivo e
vive con il padre e la sorella.” (sottolineatura del redattore, doc. AI 12-1).
A proposito della __________ agli atti vi è solo l’indicazione di una
deliberazione del 21 novembre 1985 da cui emerge che “da un rapporto
dell’Ufficio regionale AI risulta che l’assicurato può essere ritenuto
convenientemente reintegrato dal profilo professionale nell’ambito della sua
capacità di lavoro residua. Ulteriori provvedimenti di ordine professionale non
sono necessari.” (doc. AI 1-1).
Va
ancora evidenziato come le consulenti in integrazione hanno ritenuto una
capacità lavorativa totale sia nella precedente attività di magazziniere che in
attività adeguate, affermando che “l’attività abituale di magazziniere è da
ritenersi esigibile nella misura del 100%”, mentre il dr. med. __________,
FMH chirurgia ortopedica, già il 1° febbraio 2005 aveva precisato, nell’anamne-si,
che “il paziente lavorava in un magazzino ed ora non può più eseguire questo
lavoro per i problemi alla schiena” (doc. AI 8-21). Inoltre, se è vero che
il dr. med. __________ ha affermato che la probabile presenza di un’alterazione
cromosomica parziale o di una malattia ereditaria non cambierebbe la
valutazione in merito alla capacità lavorativa dell’assicurato, ha pure
indicato che questo vale dal punto di vista psichiatrico. Dalla valutazione del
dr. med. __________ non è invece chiaro se ciò vale solo per la patologia
psichica oppure in generale per tutte le patologie di cui è afflitto
l’insorgente, nel senso che la possibile alterazione cromosomica parziale o la
presenza di una malattia ereditaria non ha alcun influsso sulla capacità
lavorativa del ricorrente.
Va infine rammentato
che, in generale è necessario che, ogniqualvolta deve esaminare un rapporto
medico stilato da uno specialista in un determinato ambito, il SMR faccia capo
ad un medico in possesso di una specializzazione nella materia specifica
oggetto della controversia (cfr. al riguardo STF I 142/07 del 20 novembre 2007
e STF I 65/07 del 31 agosto 2007, STCA 32.2008.208 pag. 20).
Alla
luce di quanto sopra, e meglio che il medico curante ha evidenziato la presenza
di dolori alla colonna lombare irradianti alle due gambe e un’insicurezza nella
deambulazione e la possibilità per il ricorrente di effettuare un lavoro
leggero senza tuttavia indicare con precisione il grado di capacità lavorativa
in attività confacenti allo stato di salute dell’insorgente, pur precisando che
la medesima può considerarsi ridotta (doc. AI 8-3), che il dr. med. __________
ha attestato anch’egli la presenza di difficoltà di deambulazione dovute
probabilmente anche alla sindrome vertebrale (doc. AI 10-3), che il dr. med. __________
aveva rilevato la necessità per il ricorrente di “adattare la sua attività
eseguendo un’attività fisicamente leggera” senza tuttavia indicare alcuna
percentuale di capacità lavorativa (doc. AI 8-21), che il dr. med. __________
aveva accertato un’inabilità al lavoro del 100% (doc. AI 8-18) e che il dr.
med. __________ non ha approfondito sufficientemente, nelle sue valutazioni
finali del 5 marzo 2010, questa patologia, il TCA non può ancora esprimersi con
tranquillità circa la possibilità per il ricorrente di svolgere un’attività fisicamente
leggera al 100%.
Secondo
la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non
viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il
principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.
136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un
diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o
una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza
è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.
560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF
che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare
d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,
secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è
quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della
gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte
abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della
procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore
che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa
giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad
essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie
lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA
35.2004.100
del 9 marzo 2005).
D’altra
parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA
2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a
una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio
all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i
fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li
avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamen-to dei fatti che,
come detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all’UAI affinché approfondisca
maggiormente l’aspetto ortopedico/reumatologico prendendo contatto nuovamente
con il medico curante per stabilire con precisione ed esattezza il grado di
capacità lavorativa dell’interessato in attività leggere ed adeguate e se la
possibile presenza di un’alterazione cromoso-mica parziale o di una malattia
ereditaria e la trombosi alla gamba destra hanno un’incidenza (di che tipo) sulla
capacità lavorativa dell’insorgente, valuti per il tramite del SMR le risposte
fornite e, a dipendenza delle conclusioni, esamini la necessità di effettuare
una perizia (reumatologica/ortopedica o, a dipendenza dell’importanza
dell’eventuale alterazione cromosomica e/o dell’eventuale malattia ereditaria o
di altre patologie, di altro tipo) ed emani un nuovo provvedimento.
In
queste condizioni, visto l’esito della vertenza, la richiesta del ricorrente al
Tribunale di effettuare una perizia diviene priva di oggetto poiché prematura.
7.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--sono poste a carico dell’UAI
che dovrà versare le ripetibili al ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI per nuovi
accertamenti.
2. Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’UAI che verserà al
ricorrente fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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