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Decisione

32.2010.183

Aumento della rendita in via di revisione per un periodo di tempo limitato. Prova della notifica della domanda di revisione

20 gennaio 2011Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique

VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich

in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria

giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia (DTF 132 V 65;

STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).

2.6. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta

l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito

una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;

vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente

invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA

(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz

über die Invalidenversicher-ung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI stabilisce che

l’aumento della rendita o dell’assegno per grandi invalidi avviene al più

presto, se l’assicurato ha chiesto la revisione, a partire dal mese in cui la

domanda è stata inoltrata.

2.7. Come accennato, l’assicurata, con decisione su opposizione 19

ottobre 2005 (doc. AI 83/1-6), era stata posta al beneficio di una rendita

intera dal 1. aprile 2003 al 30 giugno 2004, una mezza rendita dal 1. luglio

2004 al 31 maggio 2005 e tre quarti di rendita dal 1. giugno 2005.

Questo

Tribunale, nella STCA del 23 ottobre 2006 cresciuta incontestata in giudicato

(doc. AI 100/1-20), ha confermato la decisione su opposizione 19 ottobre 2005

sviluppando, in particolare, le seguenti considerazioni:

"

(…)

Visto il certificato medico 17 marzo 2005 del dr. __________

(doc. AI 66/1) – al riguardo del quale il dr __________, medico SMR, nelle sue

annotazioni 22 marzo 2005 ha osservato che “(…) ai problemi ortopedici si

aggiungono problemi di astenia. Non può essere esclusa una forte componente

funzionale o psichiatrica. In considerazione dell’evoluzione sofferta risulta

indicata una rivalutazione del caso in ambito SAM per stabilire le risorse

residue dell’assicurata (…)” (doc. AI 67/1) – l’Ufficio AI ha ordinato

l’esperimento di una perizia da parte del SAM.

Dalla perizia pluridisciplinare 21 giugno 2005 (doc. AI

72/1-35) risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche

esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), ortopedica (dr. __________) e

neurologica (dr. __________).

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del

soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti

hanno posto la seguente diagnosi:

" 5.1 Diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa

Gonalgie e limitazioni funzionali bilaterali con/su:

-

esiti da gonartrosi;

-

stato dopo artroprotesi

totale condilare del ginocchio ds., giugno 2003;

-

gonartrosi sin.;

-

stato dopo osteotomia

valgizzante prossimale della tibia e del perone sin., luglio 2002;

-

condrocalcinosi.

Periartropatia omeroscapolare bilaterale con/su:

-

stato dopo resezione/plastica

acromioclavicolare ds. e osteosintesi per osso acromiale ds gennaio 2003.

Brachialgie parestetiche bilaterali, soprattutto a

ds., multifattoriali con/su:

-

persistente

rallentamento della conduzione sensitivomotoria per entrambi i nervi mediani al

canale carpale;

-

stato dopo intervento

decompressivo al tunnel carpale ds., novembre 2000;

-

stato dopo intervento

decompressivo al tunnel carpale sin., febbraio 2001.

5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa

Obesità corporea (BMI 36,5%).

Menorragie." (Doc. AI 72/11)

Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo

un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, dopo aver rilevato che

“l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorico globale dell’A. nella

sua professione di docente di scuola elementare è valutabile nella misura del

40% (insegnamento non superiore alle 12 ore settimanali)” (doc. AI 72/14),

hanno concluso:

" (...)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

LAVORATIVA

Si manifestano prevalentemente nell'ambito delle

menomazioni dei disturbi constatati a livello fisico (apparato locomotorio). La

diminuzione della capacità lavorativa si giustifica con la presenza di

un'importante gonartrosi a sin., di una condrocalcinosi, di uno stato dopo

artroprotesi totale condilare del ginocchio ds.. In questo ambito ricadute

dolorose, riacutizzazioni, nonché insicurezze nella deambulazione sono

attendibili. D'altro canto i versamenti recidivanti del ginocchio sin.

costituiscono un'incognita permanente. A livello delle braccia e specialmente

delle mani, in attività in cui il loro uso è frequente, soprattutto scrivendo,

disegnando alla lavagna o eseguendo piccoli lavoretti, con movimenti ripetitivi,

i disturbi segnalati dall'A. hanno chiaramente una ripercussione sul rendimento

e sulla capacità di lavoro. Per questi motivi, riteniamo che l'attività svolta

dell'A. quale docente di scuola elementare sia ancora praticabile nella misura

del 40% (ore di insegnamento non superiori alle 12 ore settimanali).

Per quanto riguarda la determinazione temporale delle

limitazioni della capacità di lavoro, sappiamo che all'A. è stata erogata una

rendita d'invalidità per un grado AI del 100% dal 01.04.2003 al 30.06.2004.

A partire dal 01.07.2004 (a circa un anno dopo

intervento di artroplastica al ginocchio ds.) riteniamo che il grado di

capacità lavorativa dell'A. abbia potuto raggiungere la misura del 40% come

descritto sopra. Il nostro giudizio valetudinario ortopedico - teorico si

scosta da quello della perizia del dr. __________, in quanto, pur escludendo le

lezioni di ginnastica e l'accompagnamento durante le escursioni, riteniamo che

l'attività di insegnante richieda una certa mobilità, regolarità e disponibilità

continua. Inoltre abbiamo pure tenuto conto delle ripercussioni per le attività

in cui si debbano utilizzare a lungo le mani, soprattutto scrivendo, disegnando

alla lavagna o eseguendo piccoli lavoretti con movimenti ripetitivi.

Da allora, lo sviluppo delle limitazioni della capacità

di lavoro è stato stazionario, come discusso sopra non abbiamo attualmente

riscontrato problematiche a livello psicologico o mentale, tali da avere

ripercussione sull'attività da ultimo svolta. Dobbiamo però segnalare che già a

medio termine si dovrà proporre un intervento di artroprotesi pure al ginocchio

sin., in quanto la gonartrosi tenderà alla progressione.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

In considerazione delle varie patologie presenti,

riteniamo che provvedimenti di integrazione professionale appaiano poco

consigliabili. Non riteniamo neppure che la capacità di lavoro nell'attività da

ultimo svolta possa essere sensibilmente migliorata.

Dal punto di vista medico - teorico si potrebbe

discutere, come alternativa, un'attività di lavori in ufficio, ma riteniamo che

difficilmente l'A. potrà migliorare sensibilmente la propria capacità

lavorativa, rispetto al giudizio espresso sopra.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a

DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

In qualità di casalinga valutiamo l'A. abile al

lavoro nella misura del 60%."

(Doc. AI 72/14-15)

(…)

Richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di

valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni

che gli impediscano di far propria la conclusione del SAM secondo la quale

“l’attuale grado di capacità lavorativa medico teorico globale dell’A. nella

sua professione di docente di scuola elementare è valutabile nella misura

del 40% (insegnamento non superiore alle 12 ore settimanali). (…)” (Doc. AI

72/14)

Non è possibile giungere ad una diversa valutazione

neanche avuto riguardo agli argomenti sviluppati dalla rappresentante

dell’assicurata nei suoi allegati e all’ulteriore documentazione medica prodotta.

Il TCA rileva innanzitutto che i periti del SAM si sono

chiaramente espressi per una capacità globale dell’assicurata nella sua

attività di docente di scuola elementare pari al 40% tenuto conto sia

dell’inabilità al lavoro del 60% attestata dal dr. __________ nel suo consulto

specialistico 23 maggio 2005 (doc. AI 72/20-27) che di quella del 50% attestata

dal dr. __________ nel suo consulto specialistico 13 giugno 2005 (doc. AI

72/28-30).

Di conseguenza i diversi gradi di incapacità lavorativa

non possono essere sommati come preteso dall’assicurata (in tal caso si

giungerebbe del resto ad un grado di incapacità al lavoro del 110% e non del

90% come rilevato nel ricorso, cfr. doc. I, pag. 24). Va qui poi ricordato che

nella STFA del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03) l’Alta Corte ha

rilevato che “(…) la questione di sapere se e in quale misura i singoli gradi

d’inabilità debbano o possano essere tra loro addizionati, è una questione

medica che, di principio, il giudice non rimette in discussione (RDAT 2002 I

no. 17 pag. 485). (…)” (STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, consid.

4.2).

In particolare va qui sottolineato che il SAM ha

considerato anche le affezioni alle mani e ai polsi visto che nella perizia si

rileva che “(…) il nostro giudizio valetudinario ortopedico – teorico si scosta

da quello della perizia del dr. __________, in quanto, pur escludendo le

lezioni di ginnastica e l’accompagnamento durante le escursioni, riteniamo che

l’attività di insegnante richieda una certa mobilità, regolarità e

disponibilità continua. Inoltre abbiamo pure tenuto conto delle ripercussioni

per le attività in cui si debbano utilizzare a lungo le mani, soprattutto

scrivendo, disegnando alla lavagna o eseguendo piccoli lavoretti con movimenti

ripetitivi. (…)” (doc. AI 72/15, sottolineatura del redattore).

Riguardo poi alla modifica dello stato di salute

dell’assicurata rispetto alla valutazione peritale del dr. __________ la dr.ssa

__________ del SAM ha precisato che “(…) riassumendo dal punto di vista ortopedico,

la situazione al ginocchio sin. si è ulteriormente aggravata, con importanti

alterazioni artrosiche, tanto che il nostro consulente ritiene si debba

proporre un intervento di artroprotesi pure al ginocchio sin.. Nel settore

della spalla sin. vi sono attualmente anche i segni di un attrito sottoacromiale

con tendiniti recidivanti, dove un’indicazione per misure chirurgiche potrebbe

essere data. Per queste ragioni il giudizio valetudinario ortopedico – teorico

del nostro consulente dr. __________ si scosta leggermente da quello emesso in

precedenza dal dr. __________. (…)” (doc. AI 77/1).

Per quanto riguarda invece ai problemi di natura

ginecologica il SAM ha ritenuto la diagnosi di “emorragie” senza influsso sulla

capacità lavorativa e la dr.ssa __________ ha certificato un’inabilità al 100%

limitata ai mesi di giugno e luglio 2005 (cfr. doc. B).

Anche dai diversi rapporti della fisioterapista __________

non è possibile concludere per un’incapacità totale dell’assicurata nella sua

attività di docente di scuola elementare.

Neppure è possibile concludere in tale senso avuto

riguardo ai certificati e rapporti medici 24 ottobre 2005 e 24 novembre 2005 sottoscritti

dal dr. __________ e dai dr.i __________

e __________ della __________ di __________ (cfr. doc. D, E/1 , E/2 e E/3).

Infatti le problematiche sollevate dai medici della __________

di __________ erano già presenti al momento della perizia pluridisciplinare del

SAM e le stesse sono quindi già state considerate. Al riguardo il dr. __________,

medico SMR, nelle annotazioni 13 dicembre 2005 ha osservato che “(…) la problematica di impingement spalla e la problematica del tunnel carpale

erano già presenti in sede di perizia SAM. Queste patologie sono già state

debitamente prese in considerazione nelle limitazioni funzionali dell’assicurata.

[…] Per quanto concerne la sintomatologia clinica (ev. compatibile con una

stenosi del canale spinale, da notare che anche qui però la RM non ha

evidenziato una sofferenza del midollo spinale) gli eventuali limiti derivanti

da tale patologia sono già presi in considerazione nei limiti funzionali

riconosciuti dal SAM (non spostamenti prolungati, orario di lavoro ridotto).

(…)” (doc. VII/Bis).

(…)

Non va qui poi dimenticato che in precedenza, più

precisamente nei già citati rapporti

6 aprile 2004, 16 giugno e 15 gennaio 2003 e nell’“Arztbericht” 11 dicembre

2003, i medici della __________ di __________ non si erano mai espressi sulla

capacità lavorativa dell’assicurata, (doc. AI 56/17, 32/24-25, 32/22-23 e

21/1-4).

Alla

perizia pluridisciplinare del SAM, che non evidenzia contraddizioni e non si

può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati – per quanto

attiene alla conclusione circa una capacità lavorativa globale del 40% nella

sua professione di docente di scuola elementare – può quindi senz’altro essere

attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti

dalla giurisprudenza.

Questo non vale tuttavia per il momento a far tempo dal

quale il SAM ha fatto risalire il peggioramento dello stato valetudinario

dell’assicurata, constatato dopo la perizia del dr. __________. Infatti, il SAM

ha effettuato una valutazione retrospettiva e, senza tuttavia motivare in modo

soddisfacente, ha solo rilevato che “(…) a partire dal 01.07.2004 (a circa un

anno dopo intervento di artroplastica al ginocchio ds.) riteniamo che il grado

di capacità lavorativa dell’A. abbia potuto raggiungere la misura del 40% come

descritto sopra. (…)” (doc. AI 72/25).

Ora, ricordata la validità della perizia del dr. __________

e ritenuto che lo specialista l’ha visitata il 23 marzo 2004, questo tribunale

ritiene più affidabili le conclusioni di questo esperto rispetto all’ipotesi –

lo si ribadisce – non sufficientemente motivata, posta dal SAM nel suo reperto

21 giugno 2005 e secondo la quale il peggioramento dello stato di salute

dell’assicurata andrebbe fatto risalire al 1° luglio 2004.

Il TCA condivide invece il parere espresso dal dr. __________,

medico SMR, secondo il quale, in base alla documentazione medica agli atti, il

peggioramento dello stato di salute dell’assicurata va fatto risalire al

momento in cui è stato stilato il certificato medico 17 marzo 2005 del dr. __________

(doc. AI 78/1-3).

Di conseguenza, conformemente agli artt. 29 LAI e 88a OAI, a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata

una rendita intera limitata nel

tempo (dal 1° aprile 2003 al 30 giugno 2004), una mezza rendita pure limitata

nel tempo (dal 1° luglio 2004 al 31 maggio 2005) e una rendita di tre quarti

dal 1° giugno 2005.

(…)" (Doc. AI 100/8-10 e 100/14-17)

2.8. Al

considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono,

all’epoca, l’assegnazione di prestazioni all’assicurata.

In

tale contesto, va rilevato che il TCA deve situarsi al mese di ottobre 2005

(momento in cui, dopo gli accertamenti medici esperiti, con decisione su opposizione

19 ottobre 2005 confermata dalla STCA 23 ottobre 2006, è stato riconosciuto il

diritto a prestazioni) e valutare se, dopo questo mese, le condizioni di salute

dell’assicurata hanno subito un peggioramento tale da giustificare la domanda

di revisione con la quale è stato chiesto l’aumento della prestazione.

2.9. L’Ufficio

AI viste le annotazioni 7 luglio 2009 nelle quali il dr. __________, medico

SMR, si è così espresso:

"

(…)

Docente nata nel 1955, grado AI 60% dal 1.6.2005

Perizia SAM 2005:

diagnosi: gonalgie e limitazioni funzionali

bilaterali

periartropatia omeroscapolare

bilaterale

brachialgie parestetiche bilaterali

obesità con BMI 36

attuale prima revisione:

rapporto dr. __________, neurologo, __________,

del 14.3.2007:

- situazione lombare di tipo

invalidante

Rapporto servizio di neurologia, __________

del 5.5.2009:

Diagnosi: sindrome lombospindilogena cronica

Sindrome mio fasciale

interscapolare prev. A destra

Stato dopo operazione per tunnel

carpale bil.

Stato dopo impianto protesi

ginocchio destro 5.2003

Stato dopo impianto protesi

ginocchio sinistro 3.2.2009

Artrosi articolazione acromio-clavicolare

a sinistra

Vengono eseguite infiltrazioni secondo la tecnica di

terapia neurale

L'assicurata è già stata sottoposta a infiltrazioni di

questo tipo il 3.6.2008, il 11.6.2008, il 24.7.2008, il 20.8.2008, il

23.9.2008, il 26.11.2008, 18.12.2008.

Rapporto AI servizio di neurologia, Clinica __________,

del 24.2.2009:

viene indicato che la terapia neurale del 18.12.2008 ha

portato ad una netta riduzione della sintomatologia algica a livello cervicale

e lombare.

previsto impianto protesi ginocchio sinistro per il

4.2.2009

- l'assicurata non necessita di aiuto

da parte di terzi

- capacità lavorativa residua non può

essere valutata.

Procedere:

- l'assicurata presenta

una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione SAM 2006 (problematica

dorsale, impianto di protesi ginocchio sinistro 2.2009)

- per valutare CL residua

e limiti funzionali esatti indicata rivalutazione in ambito SAM (reuma, neuro,

psi)

(…)" (doc. AI 118/1-2)

ha

ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 119/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare 26 novembre 2009 (doc. AI 123/1-92) risulta che i

periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,

hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica

(dr. __________), reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________)

e endocrinologica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente

diagnosi:

"

(…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa:

Sindrome da disadattamento, reazione depressiva (ICD-10 F 43/21) da stress prolungata nel contesto di una situazione medica generale.

Sindrome algica generalizzata aspecifica con:

- alterazioni degenerative multi

segmentali del rachide dorsale e lombare,

- disturbi statici del rachide (piatto

con minima scoliosi sinistro-convessa) dorsolombare),

- esiti da acromioplastica alla spalla

ds il 15.01.2003,

- nota artrosi acromioclaveare a sin.,

- decondizionamento muscolare.

Deficit funzionale al ginocchio ds. in:

- esiti da impianto di artroprotesi al

ginocchio ds. il 16.06.2003.

Deficit funzionale al ginocchio sin. con versamento

articolare in:

- esiti da impianto di protesi al

ginocchio sin. il 4.02.2009,

- non condracolcinosi.

Sindrome del tunnel carpale bilaterale di entità

moderata residua tutt’ora sintomatica in:

- stato dopo intervento di

decompressione bilaterale negli anni ’00-’01 e per recidiva nel 2006.

Sindrome lombovertebrale cronica con dolori diffusi di

tipo fibromialgico, senza lesioni neurogene agli arti inferiori.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla

capacità lavorativa:

Stato da emitiroidectomia ds. il 22.06.1999 per struma

medicamentoso (con disturbi alla respirazione):

- scintigrafia preoperatoria con

adenoma tossico,

- citologia (PAF) con adenoma

secretore,

- sonografia tiroidea del 21.05.2007

con formazioni colloidocistiche a sin..

Obesità corporea.

Stato da isterectomia ed ovariectomia per abbondanti

perdite in giugno 2005.

Sindrome di Rotor (a detta dell’A.).

Trombosi venosa profonda del polpaccio a sin.

(6.07.2009).

(…)" (doc. AI 123/16-17)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti,

posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità

lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica

globale dell’A., nella sua attività di docente di scuola elementare, è

valutabile nella misura del 40%, ovvero insegnamento non superiore a 12 ore

settimanali a partire dal 4.05.2009 (3 mesi dopo l’asportazio-ne del metallo

della tibia sin. ed artroplastica). La capacità lavorativa medico-teorica globale

dell’A., nella sua professione di docente di scuola elementare, è valutabile

nella misura di 0% dal 24.07.2008 (presa a carico del reumatologo per una

gonartrosi in progressione) fino al 4.05.2009, 3 mesi dopo l’intervento al

ginocchio (asportazione del metallo della tibia al ginocchio sin. ed

artroplastica). (…)” (doc. AI 123/25), hanno concluso:

"

(…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Dal punto di vista reumatologico l'A. nella sua

attività di docente di scuola elementare, è attualmente abile a lavoro nella

misura del 40% (il corrispondente di 12 ore settimanali).

Per le alterazioni segmentali al rachide dorsale e

lombare, per esiti di acromioplastica alla spalla ds il 15.01.2003 con

un'artrosi acromioclavicolare e per lo stato d'impianto di protesi al ginocchio

sin il 4.02.2009, l'A. è funzionalmente limitata come descritto al punto 9.

Il decorso della malattia dell'A., dopo l'ultima

perizia SAM del 21.06.2005, era sfavorevole, soprattutto per il peggioramento

della gonartrosì. L'A. è stata visitata dalla Dr.ssa __________ in luglio 2008

per delle gonalgie necessitanti d'infiltrazioni. Il Dr. __________ ha visto

l'A. in novembre 2008, descrive un importante peggioramento della gonartrosi

nell'arco di 1 anno e pone l'indicazione per un intervento, effettuato nel mese

di febbraio 2009, a causa di ciò, nel periodo da luglio 2008 a maggio 2009 l'A. era incapace a lavorare nella misura del 100%. A tre mesi dall'intervento

l'A. soffre sempre di un versamento del ginocchio operato, ma secondo il Dr. __________

la funzionalità è molto migliorata, tanto da poter giustificare ancora una

capacità lavorativa del 40%.

I problemi al rachide dorsale, vengono trattati ormai

da anni con delle infiltrazioni di tipo neurale e con dei blocchi sacrali

recidivanti. I referti scritti dopo la prima perizia SAM, parlano di un'atrofia

del quadricipite bilaterale già descritta nella prima perizia. Altri indagini,

quale l'esame elettrofisiologico, non mostrano un danno ai nervi, pertanto tale

referto é preesistente alla perizia e non porta ad un'ulteriore diminuzione

della capacità lavorativa.

I colleghi del reparto di neurologia della Clinica __________

descrivono un'incapacità lavorativa del 100% a partire da giugno 2004 fino al

18.01.2006, nonostante che tramite la perizia di giugno 2005 si riscontra una

capacità lavorativa del 40%, confermata pure dal Tribunale. In questo senso non

siamo d'accordo con il Dr. __________ che in data 14.03.2007, attesta

nuovamente un'incapacità lavorativa al 100%.

Dal punto di vista neurologico l'A. soffre di un tunnel

carpale, già descritto nell'ottobre 2005, che era pure già noto al momento

della stesura della prima perizia SAM. Nel frattempo l'A. è stata sottoposta ad

operazione di entrambe le mani. La sindrome persistente, pure postoperatoria, è

comparabile con i referti trovati nella perizia SAM del 2005. Pertanto la

situazione non è peggiorata e dal punto di vista neurologico non vi è riduzione

della capacità lavorativa.

La situazione psichiatrica, dal 2005, è peggiorata, nel

senso che ora l'A. ha sviluppato una sindrome di disadattamento a causa dei

suoi disturbi, che tratta con diverse terapie. Tale sindrome causa un

abbassamento del tono dell'umore, una labilità emotiva con facilità al pianto,

preoccupazione, anergizzazione, prostrazione psicofisica, disperazione e

demoralizzazione. Tali disturbi comportano una incapacità lavorativa del 30%.

Sul piano valetudinario globale, questa limitazione (non presente in occasione

della precedente perizia SAM), non va cumulata a quelle in ambito neurologico e

reumatologico in quanto già comprensive di una riduzione del rendimento e della

caricabilità sul lavoro di insegnante. Prognosticamente l'A. potrebbe

influenzare in modo positivo il suo stato di sofferenza psichica affrontandola

con una terapia presso uno specialista del campo. Facciamo notare che la sofferenza

psichica è legata ai problemi somatici, pertanto l'incapacità lavorativa

psichiatrica non può essere sommata a quella somatica.

I problemi tiroidei portano ad un disturbo di deglutizione,

tale problematica non limita però la capacità lavorativa dell'A. e la

situazione potrebbe essere trattata tramite asportazione della formazione cistica.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Per quanto concerne le misure d'integrazione professionale,

devono essere rispettate le seguenti limitazioni: l'A. può molto spesso

sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra

5-10 kg, di rado tra 10-15 kg, mai pesi oltre 15 kg fino l'altezza dei fianchi. L'A. può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado sollevare pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'A. può spesso maneggiare attrezzi di precisione, talvolta

maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi

molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'A. può di rado effettuare

lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco,

spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la

posizione in piedi ed inclinata in avanti, mai assumere la posizione

inginocchiata, rispettivamente accovacciata, talvolta effettuare la flessione

delle ginocchia. L'A. può assumere talvolta la posizione seduta di lunga

durata, di rado la posizione in piedi di lunga durata. L'A può talvolta

camminare fino a 50 m, di rado oltre i 50 m, di rado camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può di rado salire

le scale, mai salire sulle scale a pioli.

L'A. potrebbe eseguire la sua professione in misura del

40%, in questo senso non è necessario effettuare misure d'integrazione. Non è

possibile migliorare la capacità lavorativa dell'A..

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente

all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico

curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (Doc. AI 123/25-27)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze peritali, ritenuto il rapporto medico 11

febbraio 2010 (doc. AI 125/1-2) nel quale il dr. __________ ha, in particolare,

concluso che “(…) l’attuale rapporto del 13.1.2010 e del 25.2.2010 (ndr.

si riferisce ai rapporti 13 gennaio 2010 del dr. __________ e 25 gennaio 2010

del dr. __________, entrambi medici presso la __________ di __________, sub

doc. AI 124/2-3 e 124/4-6) non modifica la valutazione del SAM (…)” (doc.

AI 125/2) e considerate le annotazioni 7 maggio 2010 dello stesso medico SMR (doc.

AI 133/1) –, con decisione 27 maggio 2010 ha riconosciuto un aumento della rendita limitatamente al periodo dal 1. gennaio al 31 agosto 2009 (doc. AI 138/1-3

e 139/1-3).

2.10. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben

motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di

prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;

ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,

pag. 453).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori

privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi

specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini

approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria

piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro

credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…)" (STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato

- determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività

lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari

del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14

luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti).

(…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

op. cit., ad art. 28a, pag. 353).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

In

DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza

di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite

dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.11. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i

quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata

è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che

conferma un peggioramento della situazione valetudinaria limitatamente al

periodo dal luglio 2008 al maggio 2009: “(…) La capacità lavorativa medico-teorica

globale dell’A., nella sua professione di docente di scuola elementare, è

valutabile nella misura di 0% dal 24.07.2008 (presa a carico del reumatologo

per una gonartrosi in progressione) fino al 4.05.2009, 3 mesi dopo l’intervento

al ginocchio (asportazione del metallo della tibia al ginocchio sin. ed artroplastica).

(…)” (doc. AI 123/25).

La

dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non é stata

del resto validamente smentita da altri certificati da parte di medici

specialisti attestanti nuove patologie con influsso sulla capacità lavorativa.

In

particolare – riguardo ai

rapporti 13 e 25 gennaio 2010 nei quali il dr. __________ e il dr. __________,

poste le diagnosi note, non si sono espressi sulla capacità lavorativa (doc. AI

124/2-3 e 124/4-7) – il dr. __________, nel rapporto medico 11 febbraio 2010

(doc. AI 125/1-2), ha ritenuto che “(…) l’attuale rapporto del 13.1.2010 e

del 25.2.2010 non modifica la valutazione del SAM (…)” (doc. AI

125/2).

Quanto

all’intervento al ginocchio sinistro del 4 febbraio 2009 i periti del SAM – come attestato dal dr. __________, che ha

effettuato l’operazione, nel rapporto 19 marzo 2009 (doc. AI 115/2-3) – hanno rilevato che “(…) in febbraio

2009 l’A. viene ricoverata per un’operazione al ginocchio sin. che viene effettuata

da parte del dr. __________. Si tratta di asportazione del metallo della tibia

sin., artroplastica del ginocchio sin. di tipo Inex con osteotomia. Un mese

dopo l’intervento l’A. viene ricontrollata e il decorso viene valutato come

favorevole, nonostante il fatto si sia sviluppato un versamento. Il versamento

viene giudicato come lieve e la funzione come buona. L’A. può camminare senza

bastoni e si rinforza la muscolatura tramite fisioterapia tre volte la settimana.

(…)” (doc. AI 123/19). Il dr. __________, Oberarzt Orthopädie della __________

di __________, nel rapporto 7 aprile 2010 ha espresso la seguente valutazione: “(…) Insgesamt adäquates Langzeitresultat

nach Kniearthroplastik rechts. Hier nächste reguläre klinisch und radiologiche

Kontrolle 10 Jahre postoperativ. Links-seitig besteht ein deutlich vermehrter

Bewegungsumfang in Vergleich zur 1/2-Jahreskontrolle, ebenfalls in meiner Sprechstunde.

Aktuell finden sie klinisch jedoch keine Hinweise auf irgendwelche Bandläsion

oder eine massive ligamentäre Instabilität. Bei wenig Beschwerden und subjektiv

etwas Instabilitätsgefühl dürfte eine elastiche Stützbandage analog der schon

länger rechts getragenen Unterstützung ausreichend sein die Situation zu

stabilisieren. Vorgesehen ist regulär eine 2-Jahreskontrolle Anfang 2011. Sowohl

klinische wie radiologiche Standortbestimmung. Angedacht ist bei störender und

progredienter Instabilität eine Revision mit Inlayerhöhung. Diese ist derzeit

noch nicht angezeigt und auch weitere Massnahmen zusätzlich der doch regelmässig

durchgeführten Physiotherapie und des Krafttrainings scheinen nicht notwendig. (…)” (doc. AI 131/1-2).

Il

dr. __________, FMH in medicina generale, fondandosi sul rapporto medico 5

maggio 2009 della __________ già considerato dai periti del SAM (doc. AI

116/2-4 menzionato tra gli atti) e sugli ulteriori rapporti sopra riportati, si

è limitato a concludere in modo del tutto generico che “(…) la situazione generale

della Sig.a RI 1 purtroppo è quindi purtroppo soggetta ad un lento e

progressivo deterioramento proprio per la molteplicità delle affezioni (spalle,

polsi, colonna vertebrale, ginocchia,…) e questo malgrado la enorme disciplina

della paziente nel sottoporsi a tutti i trattamenti prescritti (fisioterapia

attiva e passiva, iniezioni e infiltrazioni paravertebrali e utilizzazione di

mezzi ausiliari). Dissento quindi totalmente dalle conclusioni del rapporto e

ritengo che il caso sia stato trattato in modo non adeguato. (…)” (doc. AI

131/30).

Il

dr. __________, chiamato a prendere posizione in merito alla documentazione

medica prodotta con le osservazioni del 5 maggio 2010 (si tratta dei rapporti

medici 20 aprile 2010 del dr. __________ e 7 aprile 2010 del dr. __________ sub

doc. AI 131/30 e 131/31-32), nelle annotazioni 7 maggio 2010, ha concluso che “(…) la lettera della rappresentante legale non modifica la conclusione basata

su perizia SAM dettagliata (…)” (doc. AI 133/1).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo all’ulteriore

documentazione medica prodotta nella procedura ricorsuale sub doc. B1, B2 e B3.

Nel

rapporto 6 agosto 2010 (doc. B3) il dr. __________ non spiega infatti per quali

ragioni le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM nella perizia 26 novembre

2009 sarebbero errate e nemmeno documenta un peggioramento con influsso sulla

capacità lavorativa intervenuto dopo il mese di novembre 2009 e prima del 27

maggio 2010 (data della decisione impugnata che delimita il potere cognitivo

del giudice; DTF 130 V 140 e 129 V 4). In particolare il dr. __________ non

contesta puntualmente la valutazione neurologica espressa dal dr. __________,

FMH in neurologia, nel consulto 10 settembre 2009 (doc. AI 123/28-32) e si

limita ad osservare che “(…) wie auch schon im Mai 10 erwähnt, ist die rein

neurologiche Beurteilung durch Dr. med. __________ vom 10.09.09 nicht schlüssig für die Gesamtsituation der Pat. nicht

verwertbar. Für das Gesamtbefinden ist die Gesamtsituation der Patientin dazu

zu berücksichtigen. Es ist zur Kenntnis zu nehmen und insb. in einer korrekten

Beurteilung zu berücksichtigen, dass die Patientin durch multiple Probleme

insb. am Bewegungs-apparat entsprechend bis stark behindert ist. Dies über die

letzten 3-4 Jahre in weiterhin zunehmendem Masse. (…)” (doc. B3). Va qui rilevato che

l’amministrazione ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del SAM proprio

per poter avere una valutazione globale della situazione valetudinaria e le

conclusioni dei periti si basano su quattro consulti specialistici di natura

psichiatrica, reumatologica, neurologiga e endocrinologica (vedi in particolare

il punto 6 discussione della perizia del SAM sub doc. AI 123/18-24).

Quanto

ai rapporti 13 e 15 luglio 2010 del dr. __________ e __________ (doc. B1 e B2),

il dr. __________, nelle annotazioni 6 settembre 2010, si è così espresso:

"

(…)

nuova documentazione presentata:

rapporto servizio di neurologica clinica __________ del

13.7.2010:

- si parla di beneficio transitorio

dopo le infiltrazioni del 13.1.2010 con attuale indicazione a ripetere le

infiltrazione a tempo debito

rapporto __________ Obere Extremitäten del 15.7.2010:

- a causa peggioramento rizartrosi a sinistra

previsto intervento per ottobre 2010

valutazione:

l'indicazione all'intervento alla mano sinistra viene

data in considerazione della problematica del tunnel carpale. Da notare che

radiologicamente si osserva unicamente una incipiente rizartrosi (referto del

25.1.2010). L'indicazione a tale intervento risulta quindi relativo e viene

posta in considerazione del fatto che l'assicurata avrà bisogno in futuro di

camminare con l'ausilio di stampelle.

Quindi non si tratta d'una sostanziale modifica dello

stato di salute rispetto al momento della valutazione SAM. Chiaramente

l'intervento in questione porterà ad una inabilità lavorativa completa della

durata di almeno 6-8 settimane a secondo il decorso.

(…)" (doc. X/1)

Le

valutazioni dei medici della __________ di __________, seppur divergenti

unicamente per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa

dell’insorgente, non apportano elementi oggettivi che non siano già stati

considerati dai periti del SAM e dal dr. __________ e vanno quindi intese nel

senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie hanno sulla

sua capacità di lavoro.

Va

qui ricordato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a

imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e

i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Riguardo

alla patologia psichiatrica – rilevato che il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,

e la dr.ssa __________, psicologa, nel rapporto 17 giugno 2010: non hanno contestato

le conclusioni a cui è giunto il dr. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, nel consulto del 24 settembre 2009 (doc. AI 123/38-42); non hanno

posto una diagnosi secondo una classificazione internazionalmente riconosciuta;

non hanno indicato da quando l’assicurata è in loro cura e in cosa consisterebbe

il trattamento e si sono limitati ad attestare che “(…) si ritiene la

paziente in epigrafe inabile in qualsiasi attività lavorativa in una

percentuale aggiuntiva del 40% rispetto a quanto da Voi ritenuto. (…)”

(doc. B) – questo Tribunale non intravvede alcuna ragione per scostarsi dalla

risposta di causa con la quale l’Ufficio AI ha osservato:

"

(…)

Nello specifico, il Dr. med. __________ segnala una "importante

sintomatologia ansiosa lievemente depressiva reattiva alla pluripatologia

organica e somatica da cui è afflitta, in una personalità di tipo

nevrotico", descrizione che, secondo lo scrivente Ufficio, non si

discosta da quanto diagnosticato dal Dr. med. __________, che ha peritato

l'assicurata dal lato psichiatrico in data 24 settembre 2009 per il Servizio

accertamento medico/SAM ponendo la diagnosi di sindrome da disadattamento,

reazione depressiva (ICD10 F43.21) da stress prolungato nel contesto di una

condizione medica generale, valutando una inabilità lavorativa per esclusive

cause psichiche non superiore al 30%.

I periti del SAM hanno, quindi, concluso nel rapporto

peritale pluridisciplinare reso il 26 novembre 2009, che la situazione

psichiatrica dell'assicurata è peggiorata dal 2005, con sviluppo di una sindrome

da disadattamento dovuta ai disturbi (ciò ha causato nell'assicurata un

abbassamento del tono dell'umore, una labilità emotiva con facilità al pianto,

preoccupazione, anergizzazione, prostrazione psicofisica, disperazione e

demoralizzazione), che ha inciso sulla capacità lavorativa per il 30%.

In proposito, sottolineiamo le chiare conclusioni dei

periti del SAM (cfr. perizia SAM, p.to 8 a pag. 26): "Sul piano valetudinario globale, questa limitazione (non presente in occasione della

precedente perizia SAM), non va cumulata a quelle in ambito neurologico e

reumatologico in quanto già comprensive di una riduzione del rendimento e della

caricabilità sul lavoro di insegnante. Prognosticamente l'A. potrebbe

influenzare in modo positivo il suo stato di sofferenza psichica affrontandola

con una terapia presso uno specialista del campo. Facciamo notare che la

sofferenza psichica è legata ai problemi somatici, pertanto l'incapacità lavorativa

psichiatrica non può essere sommata a quella somatica".

(…)" (doc. VI)

Va

qui ricordato che la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano

sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente

medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (STFA I 338/01 del

4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag. 485; nella STFA I

606/03 del 19 agosto 2005, l’Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio

sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito

nell’ambito di una perizia pluridisciplinare).

In

conclusione, rispecchiando la perizia pluridisciplinare 26 novembre 2009 del

SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.10) e non essendo provato un peggioramento con

conseguenze sulla capacità lavorativa dopo il mese di novembre 2009 e prima del

27 maggio 2010, a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto una capacità lavorativa

nulla dal mese di luglio 2008 al mese di maggio 2009.

La

domanda volta ad un’ulteriore perizia medica va pertanto disattesa. In effetti,

quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrchtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid.

469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.

29 cpv. 2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.12. Con

scritto 5 gennaio 2009 l’avv. __________ ha chiesto all’Ufficio AI a che punto

si trovava la domanda di revisione inoltrata il 27 dicembre 2007 (doc. AI

104/1-16).

Con

lettera 29 gennaio 2009 l’Ufficio AI ha comunicato all’avv. __________ che

nessuna domanda di revisione 27 dicembre 2007 è mai pervenuta ai loro uffici

(doc. AI 105/1).

Con

ulteriore scritto 5 febbraio 2009 l’avv. __________ si è dichiarato stupito che

l’amministrazione non fosse in possesso della sua domanda 27 dicembre 2007 e si

è limitato a produrre una copia della stessa (doc. AI 106/1-2 e 109/1-2).

Ritenuto

che la domanda di revisione del 27 dicembre 2007 non è stata spedita per

raccomandata, che la ricezione della stessa è stata contestata, che non vi sono

indizi contrastanti (corrispondenza dell’amministrazione e/o note interne) e

visto anche il tempo trascorso tra l’asserita notifica della domanda di

revisione 27 dicembre 2007 e lo scritto del 5 gennaio 2009, questo Tribunale

deve concludere che la domanda di revisione è stata notificata all’Ufficio AI

solo nel mese di gennaio 2009 (DTF 136 V 295 consid. 5.9 pag. 309).

In

simili circostanze, viste le risultanze mediche sopra esposte (cfr. consid.

2.11) e conformemente agli artt. 88bis cpv. 1 lett. a e 88a cpv. 1 OAI (cfr.

consid. 2.6), è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto

all’assicurata il diritto ad una rendita intera limitatamente al periodo dal 1.

gennaio 2009 al 31 agosto 2009 e in seguito ha confermato il diritto a tre quarti

di rendita.

La

decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.

2.13. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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