32.2010.183
Aumento della rendita in via di revisione per un periodo di tempo limitato. Prova della notifica della domanda di revisione
20 gennaio 2011Italiano52 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2010.183
Data decisione, Autorità:
20.01.2011, TCA
Titolo:
Aumento della rendita in via di revisione per un periodo di tempo limitato. Prova della notifica della domanda di revisione
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.183
FS/sc
Lugano
20 gennaio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 giugno 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 maggio 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1955, nel settembre 2002 ha presentato una richiesta di prestazioni
AI per adulti, indicando di avere “(…) dall’età di 13 anni subito di continuo
operazioni: 25 per problemi acuti cartilagine – ossa – bypass – artrosi –
calcinosi (…)” (doc. AI 2/1-7).
Con
decisione su opposizione 19 ottobre 2005 – sulla base della perizia
pluridisciplinare 21 giugno 2005 del Servizio Accertamento Medico (SAM) (doc.
AI 72/1-35), del rapporto medico 17 agosto 2005 del dr. __________ (doc. AI
78/1-3 e delle annotazioni 17 ottobre 2005 del consulente in integrazione
professionale (doc. AI 82/1) – l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal
1. aprile 2003 al 30 giugno 2004, a una mezza rendita dal 1. luglio 2004 al 31
maggio 2005 ed a tre quarti di rendita dal 1. giugno 2005 (doc. AI 83/1-6).
Questa
decisione è stata confermata da questo Tribunale con la STCA del 23 ottobre 2006 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 100/1-20).
1.2. Con
scritto 5 gennaio 2009 l’avv. __________, riferendosi ad un suo precedente
scritto del 27 dicembre 2007 con il quale aveva domandato la revisione del diritto
alla rendita di tre quarti, ha chiesto all’Ufficio AI a che punto si trovava la
relativa procedura e ha trasmesso ulteriore documentazione medica (doc. AI
104/1-16).
Con
decisione 27 maggio 2010, preavvisata con progetto 18 marzo 2010 (doc. AI
126/1-3) – dopo aver comunicato con lettera 29 gennaio 2009 che nessuna
domanda di revisione datata 27 dicembre 2007 è pervenuta ai loro uffici (doc.
AI 105/1) e sulla base della perizia pluridisciplinare 26 novembre 2009 del SAM
(doc. AI 123/1-92), del rapporto medico 11 febbraio 2010 e delle annotazioni 7
maggio 2010 del dr. __________ (doc. AI 125/1-2 e 133/1) –, l’Ufficio AI
ha riconosciuto un aumento della rendita da tre quarti ad intera limitatamente
al periodo dal 1. gennaio al 31 agosto 2009 (doc. AI 138/1-3 e 139/1-3).
1.3. Contro
questa decisione, sempre tramite l’avv. __________, l’assicurata ha inoltrato
un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica –
ha chiesto il diritto ad una rendita intera, in via principale, dal mese di
dicembre 2007 e, in via subordinata, dal mese di novembre 2008.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso osservando,
in particolare, che “(…) le conclusioni peritali SAM sono state confermate
dal Servizio medico regionale (SMR) nel rapporto dell’11 febbraio 2010. Alla
perizia SAM va riconosciuta piena forza probatoria, ritenuto che è stata realizzata
sulla base di accertamenti approfonditi, è completa, dettagliata, e giunge a
conclusioni logiche e coerenti. Lo scritto del Dr. __________, prodotto da controparte
in fase ricorsuale, non contiene elementi oggettivi clinici atti ad inficiarne
le conclusioni. In considerazione di quanto sopra lo scrivente Ufficio conferma
la decisione impugnata che determina il diritto alla rendita intera per
l’assicurata dal 1° gennaio 2009, ribadendo che non sono dati i presupposti per
riconoscere all’assicurata il diritto alla rendita intera continua, come richiesto.
Inoltre, viene confermato l’inizio del diritto alla rendita intera da gennaio
2009, dal momento dell’inoltro della domanda di revisione (per la questione si
rinvia al chiaro scritto dell’Ufficio AI, agli atti, datato 29 gennaio 2009).
(…)” (VI).
1.5. Con
scritto 16 agosto 2010 l’avv. __________ ha trasmesso al TCA ulteriore
documentazione medica.
1.6. Con
osservazioni 6 settembre 2010 – viste le annotazioni del medesimo giorno del
dr. __________ – l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.
1.7. Con
scritto 23 settembre 2010 l’avv. __________ ha preso posizione sulle osservazioni
6 settembre 2010 dell’Ufficio AI.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che
esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446
seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme
materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di
fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino
alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del
giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti),
trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque
particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato
in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado
d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto
la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento
a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 27 maggio 2010 – con la quale l’Ufficio
AI ha riconosciuto un aumento della rendita erogata da tre quarti ad intera
limitatamente al periodo dal 1. gennaio al 31 agosto 2009 – è conforme o meno
alla legislazione federale.
L’assicurata
postula il riconoscimento del diritto ad una rendita intera dal mese di
dicembre 2007, in via subordinata dal mese di novembre 2008.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco
di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI (cpv. 1 fino al 31 dicembre 2007) gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009,
9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di
altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di
concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico
pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2)
la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato
psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico,
indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo
risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia;
"primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di
trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di
provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata
(DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA
Fatti
I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique
VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich
in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria
giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia (DTF 132 V 65;
STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).
2.6. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz
über die Invalidenversicher-ung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI stabilisce che
l’aumento della rendita o dell’assegno per grandi invalidi avviene al più
presto, se l’assicurato ha chiesto la revisione, a partire dal mese in cui la
domanda è stata inoltrata.
2.7. Come accennato, l’assicurata, con decisione su opposizione 19
ottobre 2005 (doc. AI 83/1-6), era stata posta al beneficio di una rendita
intera dal 1. aprile 2003 al 30 giugno 2004, una mezza rendita dal 1. luglio
2004 al 31 maggio 2005 e tre quarti di rendita dal 1. giugno 2005.
Questo
Tribunale, nella STCA del 23 ottobre 2006 cresciuta incontestata in giudicato
(doc. AI 100/1-20), ha confermato la decisione su opposizione 19 ottobre 2005
sviluppando, in particolare, le seguenti considerazioni:
"
(…)
Visto il certificato medico 17 marzo 2005 del dr. __________
(doc. AI 66/1) – al riguardo del quale il dr __________, medico SMR, nelle sue
annotazioni 22 marzo 2005 ha osservato che “(…) ai problemi ortopedici si
aggiungono problemi di astenia. Non può essere esclusa una forte componente
funzionale o psichiatrica. In considerazione dell’evoluzione sofferta risulta
indicata una rivalutazione del caso in ambito SAM per stabilire le risorse
residue dell’assicurata (…)” (doc. AI 67/1) – l’Ufficio AI ha ordinato
l’esperimento di una perizia da parte del SAM.
Dalla perizia pluridisciplinare 21 giugno 2005 (doc. AI
72/1-35) risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche
esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), ortopedica (dr. __________) e
neurologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del
soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti
hanno posto la seguente diagnosi:
" 5.1 Diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa
Gonalgie e limitazioni funzionali bilaterali con/su:
-
esiti da gonartrosi;
-
stato dopo artroprotesi
totale condilare del ginocchio ds., giugno 2003;
-
gonartrosi sin.;
-
stato dopo osteotomia
valgizzante prossimale della tibia e del perone sin., luglio 2002;
-
condrocalcinosi.
Periartropatia omeroscapolare bilaterale con/su:
-
stato dopo resezione/plastica
acromioclavicolare ds. e osteosintesi per osso acromiale ds gennaio 2003.
Brachialgie parestetiche bilaterali, soprattutto a
ds., multifattoriali con/su:
-
persistente
rallentamento della conduzione sensitivomotoria per entrambi i nervi mediani al
canale carpale;
-
stato dopo intervento
decompressivo al tunnel carpale ds., novembre 2000;
-
stato dopo intervento
decompressivo al tunnel carpale sin., febbraio 2001.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa
Obesità corporea (BMI 36,5%).
Menorragie." (Doc. AI 72/11)
Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo
un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, dopo aver rilevato che
“l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorico globale dell’A. nella
sua professione di docente di scuola elementare è valutabile nella misura del
40% (insegnamento non superiore alle 12 ore settimanali)” (doc. AI 72/14),
hanno concluso:
" (...)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
LAVORATIVA
Si manifestano prevalentemente nell'ambito delle
menomazioni dei disturbi constatati a livello fisico (apparato locomotorio). La
diminuzione della capacità lavorativa si giustifica con la presenza di
un'importante gonartrosi a sin., di una condrocalcinosi, di uno stato dopo
artroprotesi totale condilare del ginocchio ds.. In questo ambito ricadute
dolorose, riacutizzazioni, nonché insicurezze nella deambulazione sono
attendibili. D'altro canto i versamenti recidivanti del ginocchio sin.
costituiscono un'incognita permanente. A livello delle braccia e specialmente
delle mani, in attività in cui il loro uso è frequente, soprattutto scrivendo,
disegnando alla lavagna o eseguendo piccoli lavoretti, con movimenti ripetitivi,
i disturbi segnalati dall'A. hanno chiaramente una ripercussione sul rendimento
e sulla capacità di lavoro. Per questi motivi, riteniamo che l'attività svolta
dell'A. quale docente di scuola elementare sia ancora praticabile nella misura
del 40% (ore di insegnamento non superiori alle 12 ore settimanali).
Per quanto riguarda la determinazione temporale delle
limitazioni della capacità di lavoro, sappiamo che all'A. è stata erogata una
rendita d'invalidità per un grado AI del 100% dal 01.04.2003 al 30.06.2004.
A partire dal 01.07.2004 (a circa un anno dopo
intervento di artroplastica al ginocchio ds.) riteniamo che il grado di
capacità lavorativa dell'A. abbia potuto raggiungere la misura del 40% come
descritto sopra. Il nostro giudizio valetudinario ortopedico - teorico si
scosta da quello della perizia del dr. __________, in quanto, pur escludendo le
lezioni di ginnastica e l'accompagnamento durante le escursioni, riteniamo che
l'attività di insegnante richieda una certa mobilità, regolarità e disponibilità
continua. Inoltre abbiamo pure tenuto conto delle ripercussioni per le attività
in cui si debbano utilizzare a lungo le mani, soprattutto scrivendo, disegnando
alla lavagna o eseguendo piccoli lavoretti con movimenti ripetitivi.
Da allora, lo sviluppo delle limitazioni della capacità
di lavoro è stato stazionario, come discusso sopra non abbiamo attualmente
riscontrato problematiche a livello psicologico o mentale, tali da avere
ripercussione sull'attività da ultimo svolta. Dobbiamo però segnalare che già a
medio termine si dovrà proporre un intervento di artroprotesi pure al ginocchio
sin., in quanto la gonartrosi tenderà alla progressione.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
In considerazione delle varie patologie presenti,
riteniamo che provvedimenti di integrazione professionale appaiano poco
consigliabili. Non riteniamo neppure che la capacità di lavoro nell'attività da
ultimo svolta possa essere sensibilmente migliorata.
Dal punto di vista medico - teorico si potrebbe
discutere, come alternativa, un'attività di lavori in ufficio, ma riteniamo che
difficilmente l'A. potrà migliorare sensibilmente la propria capacità
lavorativa, rispetto al giudizio espresso sopra.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a
DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
In qualità di casalinga valutiamo l'A. abile al
lavoro nella misura del 60%."
(Doc. AI 72/14-15)
(…)
Richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di
valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni
che gli impediscano di far propria la conclusione del SAM secondo la quale
“l’attuale grado di capacità lavorativa medico teorico globale dell’A. nella
sua professione di docente di scuola elementare è valutabile nella misura
del 40% (insegnamento non superiore alle 12 ore settimanali). (…)” (Doc. AI
72/14)
Non è possibile giungere ad una diversa valutazione
neanche avuto riguardo agli argomenti sviluppati dalla rappresentante
dell’assicurata nei suoi allegati e all’ulteriore documentazione medica prodotta.
Il TCA rileva innanzitutto che i periti del SAM si sono
chiaramente espressi per una capacità globale dell’assicurata nella sua
attività di docente di scuola elementare pari al 40% tenuto conto sia
dell’inabilità al lavoro del 60% attestata dal dr. __________ nel suo consulto
specialistico 23 maggio 2005 (doc. AI 72/20-27) che di quella del 50% attestata
dal dr. __________ nel suo consulto specialistico 13 giugno 2005 (doc. AI
72/28-30).
Di conseguenza i diversi gradi di incapacità lavorativa
non possono essere sommati come preteso dall’assicurata (in tal caso si
giungerebbe del resto ad un grado di incapacità al lavoro del 110% e non del
90% come rilevato nel ricorso, cfr. doc. I, pag. 24). Va qui poi ricordato che
nella STFA del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03) l’Alta Corte ha
rilevato che “(…) la questione di sapere se e in quale misura i singoli gradi
d’inabilità debbano o possano essere tra loro addizionati, è una questione
medica che, di principio, il giudice non rimette in discussione (RDAT 2002 I
no. 17 pag. 485). (…)” (STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, consid.
4.2).
In particolare va qui sottolineato che il SAM ha
considerato anche le affezioni alle mani e ai polsi visto che nella perizia si
rileva che “(…) il nostro giudizio valetudinario ortopedico – teorico si scosta
da quello della perizia del dr. __________, in quanto, pur escludendo le
lezioni di ginnastica e l’accompagnamento durante le escursioni, riteniamo che
l’attività di insegnante richieda una certa mobilità, regolarità e
disponibilità continua. Inoltre abbiamo pure tenuto conto delle ripercussioni
per le attività in cui si debbano utilizzare a lungo le mani, soprattutto
scrivendo, disegnando alla lavagna o eseguendo piccoli lavoretti con movimenti
ripetitivi. (…)” (doc. AI 72/15, sottolineatura del redattore).
Riguardo poi alla modifica dello stato di salute
dell’assicurata rispetto alla valutazione peritale del dr. __________ la dr.ssa
__________ del SAM ha precisato che “(…) riassumendo dal punto di vista ortopedico,
la situazione al ginocchio sin. si è ulteriormente aggravata, con importanti
alterazioni artrosiche, tanto che il nostro consulente ritiene si debba
proporre un intervento di artroprotesi pure al ginocchio sin.. Nel settore
della spalla sin. vi sono attualmente anche i segni di un attrito sottoacromiale
con tendiniti recidivanti, dove un’indicazione per misure chirurgiche potrebbe
essere data. Per queste ragioni il giudizio valetudinario ortopedico – teorico
del nostro consulente dr. __________ si scosta leggermente da quello emesso in
precedenza dal dr. __________. (…)” (doc. AI 77/1).
Per quanto riguarda invece ai problemi di natura
ginecologica il SAM ha ritenuto la diagnosi di “emorragie” senza influsso sulla
capacità lavorativa e la dr.ssa __________ ha certificato un’inabilità al 100%
limitata ai mesi di giugno e luglio 2005 (cfr. doc. B).
Anche dai diversi rapporti della fisioterapista __________
non è possibile concludere per un’incapacità totale dell’assicurata nella sua
attività di docente di scuola elementare.
Neppure è possibile concludere in tale senso avuto
riguardo ai certificati e rapporti medici 24 ottobre 2005 e 24 novembre 2005 sottoscritti
dal dr. __________ e dai dr.i __________
e __________ della __________ di __________ (cfr. doc. D, E/1 , E/2 e E/3).
Infatti le problematiche sollevate dai medici della __________
di __________ erano già presenti al momento della perizia pluridisciplinare del
SAM e le stesse sono quindi già state considerate. Al riguardo il dr. __________,
medico SMR, nelle annotazioni 13 dicembre 2005 ha osservato che “(…) la problematica di impingement spalla e la problematica del tunnel carpale
erano già presenti in sede di perizia SAM. Queste patologie sono già state
debitamente prese in considerazione nelle limitazioni funzionali dell’assicurata.
[…] Per quanto concerne la sintomatologia clinica (ev. compatibile con una
stenosi del canale spinale, da notare che anche qui però la RM non ha
evidenziato una sofferenza del midollo spinale) gli eventuali limiti derivanti
da tale patologia sono già presi in considerazione nei limiti funzionali
riconosciuti dal SAM (non spostamenti prolungati, orario di lavoro ridotto).
(…)” (doc. VII/Bis).
(…)
Non va qui poi dimenticato che in precedenza, più
precisamente nei già citati rapporti
6 aprile 2004, 16 giugno e 15 gennaio 2003 e nell’“Arztbericht” 11 dicembre
2003, i medici della __________ di __________ non si erano mai espressi sulla
capacità lavorativa dell’assicurata, (doc. AI 56/17, 32/24-25, 32/22-23 e
21/1-4).
Alla
perizia pluridisciplinare del SAM, che non evidenzia contraddizioni e non si
può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati – per quanto
attiene alla conclusione circa una capacità lavorativa globale del 40% nella
sua professione di docente di scuola elementare – può quindi senz’altro essere
attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti
dalla giurisprudenza.
Questo non vale tuttavia per il momento a far tempo dal
quale il SAM ha fatto risalire il peggioramento dello stato valetudinario
dell’assicurata, constatato dopo la perizia del dr. __________. Infatti, il SAM
ha effettuato una valutazione retrospettiva e, senza tuttavia motivare in modo
soddisfacente, ha solo rilevato che “(…) a partire dal 01.07.2004 (a circa un
anno dopo intervento di artroplastica al ginocchio ds.) riteniamo che il grado
di capacità lavorativa dell’A. abbia potuto raggiungere la misura del 40% come
descritto sopra. (…)” (doc. AI 72/25).
Ora, ricordata la validità della perizia del dr. __________
e ritenuto che lo specialista l’ha visitata il 23 marzo 2004, questo tribunale
ritiene più affidabili le conclusioni di questo esperto rispetto all’ipotesi –
lo si ribadisce – non sufficientemente motivata, posta dal SAM nel suo reperto
21 giugno 2005 e secondo la quale il peggioramento dello stato di salute
dell’assicurata andrebbe fatto risalire al 1° luglio 2004.
Il TCA condivide invece il parere espresso dal dr. __________,
medico SMR, secondo il quale, in base alla documentazione medica agli atti, il
peggioramento dello stato di salute dell’assicurata va fatto risalire al
momento in cui è stato stilato il certificato medico 17 marzo 2005 del dr. __________
(doc. AI 78/1-3).
Di conseguenza, conformemente agli artt. 29 LAI e 88a OAI, a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata
una rendita intera limitata nel
tempo (dal 1° aprile 2003 al 30 giugno 2004), una mezza rendita pure limitata
nel tempo (dal 1° luglio 2004 al 31 maggio 2005) e una rendita di tre quarti
dal 1° giugno 2005.
(…)" (Doc. AI 100/8-10 e 100/14-17)
2.8. Al
considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono,
all’epoca, l’assegnazione di prestazioni all’assicurata.
In
tale contesto, va rilevato che il TCA deve situarsi al mese di ottobre 2005
(momento in cui, dopo gli accertamenti medici esperiti, con decisione su opposizione
19 ottobre 2005 confermata dalla STCA 23 ottobre 2006, è stato riconosciuto il
diritto a prestazioni) e valutare se, dopo questo mese, le condizioni di salute
dell’assicurata hanno subito un peggioramento tale da giustificare la domanda
di revisione con la quale è stato chiesto l’aumento della prestazione.
2.9. L’Ufficio
AI viste le annotazioni 7 luglio 2009 nelle quali il dr. __________, medico
SMR, si è così espresso:
"
(…)
Docente nata nel 1955, grado AI 60% dal 1.6.2005
Perizia SAM 2005:
diagnosi: gonalgie e limitazioni funzionali
bilaterali
periartropatia omeroscapolare
bilaterale
brachialgie parestetiche bilaterali
obesità con BMI 36
attuale prima revisione:
rapporto dr. __________, neurologo, __________,
del 14.3.2007:
- situazione lombare di tipo
invalidante
Rapporto servizio di neurologia, __________
del 5.5.2009:
Diagnosi: sindrome lombospindilogena cronica
Sindrome mio fasciale
interscapolare prev. A destra
Stato dopo operazione per tunnel
carpale bil.
Stato dopo impianto protesi
ginocchio destro 5.2003
Stato dopo impianto protesi
ginocchio sinistro 3.2.2009
Artrosi articolazione acromio-clavicolare
a sinistra
Vengono eseguite infiltrazioni secondo la tecnica di
terapia neurale
L'assicurata è già stata sottoposta a infiltrazioni di
questo tipo il 3.6.2008, il 11.6.2008, il 24.7.2008, il 20.8.2008, il
23.9.2008, il 26.11.2008, 18.12.2008.
Rapporto AI servizio di neurologia, Clinica __________,
del 24.2.2009:
viene indicato che la terapia neurale del 18.12.2008 ha
portato ad una netta riduzione della sintomatologia algica a livello cervicale
e lombare.
previsto impianto protesi ginocchio sinistro per il
4.2.2009
- l'assicurata non necessita di aiuto
da parte di terzi
- capacità lavorativa residua non può
essere valutata.
Procedere:
- l'assicurata presenta
una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione SAM 2006 (problematica
dorsale, impianto di protesi ginocchio sinistro 2.2009)
- per valutare CL residua
e limiti funzionali esatti indicata rivalutazione in ambito SAM (reuma, neuro,
psi)
(…)" (doc. AI 118/1-2)
ha
ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 119/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare 26 novembre 2009 (doc. AI 123/1-92) risulta che i
periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,
hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica
(dr. __________), reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________)
e endocrinologica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa:
Sindrome da disadattamento, reazione depressiva (ICD-10 F 43/21) da stress prolungata nel contesto di una situazione medica generale.
Sindrome algica generalizzata aspecifica con:
- alterazioni degenerative multi
segmentali del rachide dorsale e lombare,
- disturbi statici del rachide (piatto
con minima scoliosi sinistro-convessa) dorsolombare),
- esiti da acromioplastica alla spalla
ds il 15.01.2003,
- nota artrosi acromioclaveare a sin.,
- decondizionamento muscolare.
Deficit funzionale al ginocchio ds. in:
- esiti da impianto di artroprotesi al
ginocchio ds. il 16.06.2003.
Deficit funzionale al ginocchio sin. con versamento
articolare in:
- esiti da impianto di protesi al
ginocchio sin. il 4.02.2009,
- non condracolcinosi.
Sindrome del tunnel carpale bilaterale di entità
moderata residua tutt’ora sintomatica in:
- stato dopo intervento di
decompressione bilaterale negli anni ’00-’01 e per recidiva nel 2006.
Sindrome lombovertebrale cronica con dolori diffusi di
tipo fibromialgico, senza lesioni neurogene agli arti inferiori.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa:
Stato da emitiroidectomia ds. il 22.06.1999 per struma
medicamentoso (con disturbi alla respirazione):
- scintigrafia preoperatoria con
adenoma tossico,
- citologia (PAF) con adenoma
secretore,
- sonografia tiroidea del 21.05.2007
con formazioni colloidocistiche a sin..
Obesità corporea.
Stato da isterectomia ed ovariectomia per abbondanti
perdite in giugno 2005.
Sindrome di Rotor (a detta dell’A.).
Trombosi venosa profonda del polpaccio a sin.
(6.07.2009).
(…)" (doc. AI 123/16-17)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti,
posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità
lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica
globale dell’A., nella sua attività di docente di scuola elementare, è
valutabile nella misura del 40%, ovvero insegnamento non superiore a 12 ore
settimanali a partire dal 4.05.2009 (3 mesi dopo l’asportazio-ne del metallo
della tibia sin. ed artroplastica). La capacità lavorativa medico-teorica globale
dell’A., nella sua professione di docente di scuola elementare, è valutabile
nella misura di 0% dal 24.07.2008 (presa a carico del reumatologo per una
gonartrosi in progressione) fino al 4.05.2009, 3 mesi dopo l’intervento al
ginocchio (asportazione del metallo della tibia al ginocchio sin. ed
artroplastica). (…)” (doc. AI 123/25), hanno concluso:
"
(…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Dal punto di vista reumatologico l'A. nella sua
attività di docente di scuola elementare, è attualmente abile a lavoro nella
misura del 40% (il corrispondente di 12 ore settimanali).
Per le alterazioni segmentali al rachide dorsale e
lombare, per esiti di acromioplastica alla spalla ds il 15.01.2003 con
un'artrosi acromioclavicolare e per lo stato d'impianto di protesi al ginocchio
sin il 4.02.2009, l'A. è funzionalmente limitata come descritto al punto 9.
Il decorso della malattia dell'A., dopo l'ultima
perizia SAM del 21.06.2005, era sfavorevole, soprattutto per il peggioramento
della gonartrosì. L'A. è stata visitata dalla Dr.ssa __________ in luglio 2008
per delle gonalgie necessitanti d'infiltrazioni. Il Dr. __________ ha visto
l'A. in novembre 2008, descrive un importante peggioramento della gonartrosi
nell'arco di 1 anno e pone l'indicazione per un intervento, effettuato nel mese
di febbraio 2009, a causa di ciò, nel periodo da luglio 2008 a maggio 2009 l'A. era incapace a lavorare nella misura del 100%. A tre mesi dall'intervento
l'A. soffre sempre di un versamento del ginocchio operato, ma secondo il Dr. __________
la funzionalità è molto migliorata, tanto da poter giustificare ancora una
capacità lavorativa del 40%.
I problemi al rachide dorsale, vengono trattati ormai
da anni con delle infiltrazioni di tipo neurale e con dei blocchi sacrali
recidivanti. I referti scritti dopo la prima perizia SAM, parlano di un'atrofia
del quadricipite bilaterale già descritta nella prima perizia. Altri indagini,
quale l'esame elettrofisiologico, non mostrano un danno ai nervi, pertanto tale
referto é preesistente alla perizia e non porta ad un'ulteriore diminuzione
della capacità lavorativa.
I colleghi del reparto di neurologia della Clinica __________
descrivono un'incapacità lavorativa del 100% a partire da giugno 2004 fino al
18.01.2006, nonostante che tramite la perizia di giugno 2005 si riscontra una
capacità lavorativa del 40%, confermata pure dal Tribunale. In questo senso non
siamo d'accordo con il Dr. __________ che in data 14.03.2007, attesta
nuovamente un'incapacità lavorativa al 100%.
Dal punto di vista neurologico l'A. soffre di un tunnel
carpale, già descritto nell'ottobre 2005, che era pure già noto al momento
della stesura della prima perizia SAM. Nel frattempo l'A. è stata sottoposta ad
operazione di entrambe le mani. La sindrome persistente, pure postoperatoria, è
comparabile con i referti trovati nella perizia SAM del 2005. Pertanto la
situazione non è peggiorata e dal punto di vista neurologico non vi è riduzione
della capacità lavorativa.
La situazione psichiatrica, dal 2005, è peggiorata, nel
senso che ora l'A. ha sviluppato una sindrome di disadattamento a causa dei
suoi disturbi, che tratta con diverse terapie. Tale sindrome causa un
abbassamento del tono dell'umore, una labilità emotiva con facilità al pianto,
preoccupazione, anergizzazione, prostrazione psicofisica, disperazione e
demoralizzazione. Tali disturbi comportano una incapacità lavorativa del 30%.
Sul piano valetudinario globale, questa limitazione (non presente in occasione
della precedente perizia SAM), non va cumulata a quelle in ambito neurologico e
reumatologico in quanto già comprensive di una riduzione del rendimento e della
caricabilità sul lavoro di insegnante. Prognosticamente l'A. potrebbe
influenzare in modo positivo il suo stato di sofferenza psichica affrontandola
con una terapia presso uno specialista del campo. Facciamo notare che la sofferenza
psichica è legata ai problemi somatici, pertanto l'incapacità lavorativa
psichiatrica non può essere sommata a quella somatica.
I problemi tiroidei portano ad un disturbo di deglutizione,
tale problematica non limita però la capacità lavorativa dell'A. e la
situazione potrebbe essere trattata tramite asportazione della formazione cistica.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Per quanto concerne le misure d'integrazione professionale,
devono essere rispettate le seguenti limitazioni: l'A. può molto spesso
sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra
5-10 kg, di rado tra 10-15 kg, mai pesi oltre 15 kg fino l'altezza dei fianchi. L'A. può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado sollevare pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'A. può spesso maneggiare attrezzi di precisione, talvolta
maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi
molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'A. può di rado effettuare
lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco,
spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la
posizione in piedi ed inclinata in avanti, mai assumere la posizione
inginocchiata, rispettivamente accovacciata, talvolta effettuare la flessione
delle ginocchia. L'A. può assumere talvolta la posizione seduta di lunga
durata, di rado la posizione in piedi di lunga durata. L'A può talvolta
camminare fino a 50 m, di rado oltre i 50 m, di rado camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può di rado salire
le scale, mai salire sulle scale a pioli.
L'A. potrebbe eseguire la sua professione in misura del
40%, in questo senso non è necessario effettuare misure d'integrazione. Non è
possibile migliorare la capacità lavorativa dell'A..
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente
all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico
curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.
(…)" (Doc. AI 123/25-27)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze peritali, ritenuto il rapporto medico 11
febbraio 2010 (doc. AI 125/1-2) nel quale il dr. __________ ha, in particolare,
concluso che “(…) l’attuale rapporto del 13.1.2010 e del 25.2.2010 (ndr.
si riferisce ai rapporti 13 gennaio 2010 del dr. __________ e 25 gennaio 2010
del dr. __________, entrambi medici presso la __________ di __________, sub
doc. AI 124/2-3 e 124/4-6) non modifica la valutazione del SAM (…)” (doc.
AI 125/2) e considerate le annotazioni 7 maggio 2010 dello stesso medico SMR (doc.
AI 133/1) –, con decisione 27 maggio 2010 ha riconosciuto un aumento della rendita limitatamente al periodo dal 1. gennaio al 31 agosto 2009 (doc. AI 138/1-3
e 139/1-3).
2.10. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione
del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben
motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di
prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;
ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,
pag. 453).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori
privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi
specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini
approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria
piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro
credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.
(…)" (STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che
stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere
riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver
visitato personalmente l’assicu-rato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato
- determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività
lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari
del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14
luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti).
(…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,
op. cit., ad art. 28a, pag. 353).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In
DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza
di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite
dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.11. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i
quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata
è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che
conferma un peggioramento della situazione valetudinaria limitatamente al
periodo dal luglio 2008 al maggio 2009: “(…) La capacità lavorativa medico-teorica
globale dell’A., nella sua professione di docente di scuola elementare, è
valutabile nella misura di 0% dal 24.07.2008 (presa a carico del reumatologo
per una gonartrosi in progressione) fino al 4.05.2009, 3 mesi dopo l’intervento
al ginocchio (asportazione del metallo della tibia al ginocchio sin. ed artroplastica).
(…)” (doc. AI 123/25).
La
dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non é stata
del resto validamente smentita da altri certificati da parte di medici
specialisti attestanti nuove patologie con influsso sulla capacità lavorativa.
In
particolare – riguardo ai
rapporti 13 e 25 gennaio 2010 nei quali il dr. __________ e il dr. __________,
poste le diagnosi note, non si sono espressi sulla capacità lavorativa (doc. AI
124/2-3 e 124/4-7) – il dr. __________, nel rapporto medico 11 febbraio 2010
(doc. AI 125/1-2), ha ritenuto che “(…) l’attuale rapporto del 13.1.2010 e
del 25.2.2010 non modifica la valutazione del SAM (…)” (doc. AI
125/2).
Quanto
all’intervento al ginocchio sinistro del 4 febbraio 2009 i periti del SAM – come attestato dal dr. __________, che ha
effettuato l’operazione, nel rapporto 19 marzo 2009 (doc. AI 115/2-3) – hanno rilevato che “(…) in febbraio
2009 l’A. viene ricoverata per un’operazione al ginocchio sin. che viene effettuata
da parte del dr. __________. Si tratta di asportazione del metallo della tibia
sin., artroplastica del ginocchio sin. di tipo Inex con osteotomia. Un mese
dopo l’intervento l’A. viene ricontrollata e il decorso viene valutato come
favorevole, nonostante il fatto si sia sviluppato un versamento. Il versamento
viene giudicato come lieve e la funzione come buona. L’A. può camminare senza
bastoni e si rinforza la muscolatura tramite fisioterapia tre volte la settimana.
(…)” (doc. AI 123/19). Il dr. __________, Oberarzt Orthopädie della __________
di __________, nel rapporto 7 aprile 2010 ha espresso la seguente valutazione: “(…) Insgesamt adäquates Langzeitresultat
nach Kniearthroplastik rechts. Hier nächste reguläre klinisch und radiologiche
Kontrolle 10 Jahre postoperativ. Links-seitig besteht ein deutlich vermehrter
Bewegungsumfang in Vergleich zur 1/2-Jahreskontrolle, ebenfalls in meiner Sprechstunde.
Aktuell finden sie klinisch jedoch keine Hinweise auf irgendwelche Bandläsion
oder eine massive ligamentäre Instabilität. Bei wenig Beschwerden und subjektiv
etwas Instabilitätsgefühl dürfte eine elastiche Stützbandage analog der schon
länger rechts getragenen Unterstützung ausreichend sein die Situation zu
stabilisieren. Vorgesehen ist regulär eine 2-Jahreskontrolle Anfang 2011. Sowohl
klinische wie radiologiche Standortbestimmung. Angedacht ist bei störender und
progredienter Instabilität eine Revision mit Inlayerhöhung. Diese ist derzeit
noch nicht angezeigt und auch weitere Massnahmen zusätzlich der doch regelmässig
durchgeführten Physiotherapie und des Krafttrainings scheinen nicht notwendig. (…)” (doc. AI 131/1-2).
Il
dr. __________, FMH in medicina generale, fondandosi sul rapporto medico 5
maggio 2009 della __________ già considerato dai periti del SAM (doc. AI
116/2-4 menzionato tra gli atti) e sugli ulteriori rapporti sopra riportati, si
è limitato a concludere in modo del tutto generico che “(…) la situazione generale
della Sig.a RI 1 purtroppo è quindi purtroppo soggetta ad un lento e
progressivo deterioramento proprio per la molteplicità delle affezioni (spalle,
polsi, colonna vertebrale, ginocchia,…) e questo malgrado la enorme disciplina
della paziente nel sottoporsi a tutti i trattamenti prescritti (fisioterapia
attiva e passiva, iniezioni e infiltrazioni paravertebrali e utilizzazione di
mezzi ausiliari). Dissento quindi totalmente dalle conclusioni del rapporto e
ritengo che il caso sia stato trattato in modo non adeguato. (…)” (doc. AI
131/30).
Il
dr. __________, chiamato a prendere posizione in merito alla documentazione
medica prodotta con le osservazioni del 5 maggio 2010 (si tratta dei rapporti
medici 20 aprile 2010 del dr. __________ e 7 aprile 2010 del dr. __________ sub
doc. AI 131/30 e 131/31-32), nelle annotazioni 7 maggio 2010, ha concluso che “(…) la lettera della rappresentante legale non modifica la conclusione basata
su perizia SAM dettagliata (…)” (doc. AI 133/1).
Nemmeno
è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo all’ulteriore
documentazione medica prodotta nella procedura ricorsuale sub doc. B1, B2 e B3.
Nel
rapporto 6 agosto 2010 (doc. B3) il dr. __________ non spiega infatti per quali
ragioni le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM nella perizia 26 novembre
2009 sarebbero errate e nemmeno documenta un peggioramento con influsso sulla
capacità lavorativa intervenuto dopo il mese di novembre 2009 e prima del 27
maggio 2010 (data della decisione impugnata che delimita il potere cognitivo
del giudice; DTF 130 V 140 e 129 V 4). In particolare il dr. __________ non
contesta puntualmente la valutazione neurologica espressa dal dr. __________,
FMH in neurologia, nel consulto 10 settembre 2009 (doc. AI 123/28-32) e si
limita ad osservare che “(…) wie auch schon im Mai 10 erwähnt, ist die rein
neurologiche Beurteilung durch Dr. med. __________ vom 10.09.09 nicht schlüssig für die Gesamtsituation der Pat. nicht
verwertbar. Für das Gesamtbefinden ist die Gesamtsituation der Patientin dazu
zu berücksichtigen. Es ist zur Kenntnis zu nehmen und insb. in einer korrekten
Beurteilung zu berücksichtigen, dass die Patientin durch multiple Probleme
insb. am Bewegungs-apparat entsprechend bis stark behindert ist. Dies über die
letzten 3-4 Jahre in weiterhin zunehmendem Masse. (…)” (doc. B3). Va qui rilevato che
l’amministrazione ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del SAM proprio
per poter avere una valutazione globale della situazione valetudinaria e le
conclusioni dei periti si basano su quattro consulti specialistici di natura
psichiatrica, reumatologica, neurologiga e endocrinologica (vedi in particolare
il punto 6 discussione della perizia del SAM sub doc. AI 123/18-24).
Quanto
ai rapporti 13 e 15 luglio 2010 del dr. __________ e __________ (doc. B1 e B2),
il dr. __________, nelle annotazioni 6 settembre 2010, si è così espresso:
"
(…)
nuova documentazione presentata:
rapporto servizio di neurologica clinica __________ del
13.7.2010:
- si parla di beneficio transitorio
dopo le infiltrazioni del 13.1.2010 con attuale indicazione a ripetere le
infiltrazione a tempo debito
rapporto __________ Obere Extremitäten del 15.7.2010:
- a causa peggioramento rizartrosi a sinistra
previsto intervento per ottobre 2010
valutazione:
l'indicazione all'intervento alla mano sinistra viene
data in considerazione della problematica del tunnel carpale. Da notare che
radiologicamente si osserva unicamente una incipiente rizartrosi (referto del
25.1.2010). L'indicazione a tale intervento risulta quindi relativo e viene
posta in considerazione del fatto che l'assicurata avrà bisogno in futuro di
camminare con l'ausilio di stampelle.
Quindi non si tratta d'una sostanziale modifica dello
stato di salute rispetto al momento della valutazione SAM. Chiaramente
l'intervento in questione porterà ad una inabilità lavorativa completa della
durata di almeno 6-8 settimane a secondo il decorso.
(…)" (doc. X/1)
Le
valutazioni dei medici della __________ di __________, seppur divergenti
unicamente per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa
dell’insorgente, non apportano elementi oggettivi che non siano già stati
considerati dai periti del SAM e dal dr. __________ e vanno quindi intese nel
senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie hanno sulla
sua capacità di lavoro.
Va
qui ricordato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a
imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e
i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Riguardo
alla patologia psichiatrica – rilevato che il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,
e la dr.ssa __________, psicologa, nel rapporto 17 giugno 2010: non hanno contestato
le conclusioni a cui è giunto il dr. __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia, nel consulto del 24 settembre 2009 (doc. AI 123/38-42); non hanno
posto una diagnosi secondo una classificazione internazionalmente riconosciuta;
non hanno indicato da quando l’assicurata è in loro cura e in cosa consisterebbe
il trattamento e si sono limitati ad attestare che “(…) si ritiene la
paziente in epigrafe inabile in qualsiasi attività lavorativa in una
percentuale aggiuntiva del 40% rispetto a quanto da Voi ritenuto. (…)”
(doc. B) – questo Tribunale non intravvede alcuna ragione per scostarsi dalla
risposta di causa con la quale l’Ufficio AI ha osservato:
"
(…)
Nello specifico, il Dr. med. __________ segnala una "importante
sintomatologia ansiosa lievemente depressiva reattiva alla pluripatologia
organica e somatica da cui è afflitta, in una personalità di tipo
nevrotico", descrizione che, secondo lo scrivente Ufficio, non si
discosta da quanto diagnosticato dal Dr. med. __________, che ha peritato
l'assicurata dal lato psichiatrico in data 24 settembre 2009 per il Servizio
accertamento medico/SAM ponendo la diagnosi di sindrome da disadattamento,
reazione depressiva (ICD10 F43.21) da stress prolungato nel contesto di una
condizione medica generale, valutando una inabilità lavorativa per esclusive
cause psichiche non superiore al 30%.
I periti del SAM hanno, quindi, concluso nel rapporto
peritale pluridisciplinare reso il 26 novembre 2009, che la situazione
psichiatrica dell'assicurata è peggiorata dal 2005, con sviluppo di una sindrome
da disadattamento dovuta ai disturbi (ciò ha causato nell'assicurata un
abbassamento del tono dell'umore, una labilità emotiva con facilità al pianto,
preoccupazione, anergizzazione, prostrazione psicofisica, disperazione e
demoralizzazione), che ha inciso sulla capacità lavorativa per il 30%.
In proposito, sottolineiamo le chiare conclusioni dei
periti del SAM (cfr. perizia SAM, p.to 8 a pag. 26): "Sul piano valetudinario globale, questa limitazione (non presente in occasione della
precedente perizia SAM), non va cumulata a quelle in ambito neurologico e
reumatologico in quanto già comprensive di una riduzione del rendimento e della
caricabilità sul lavoro di insegnante. Prognosticamente l'A. potrebbe
influenzare in modo positivo il suo stato di sofferenza psichica affrontandola
con una terapia presso uno specialista del campo. Facciamo notare che la
sofferenza psichica è legata ai problemi somatici, pertanto l'incapacità lavorativa
psichiatrica non può essere sommata a quella somatica".
(…)" (doc. VI)
Va
qui ricordato che la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano
sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente
medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (STFA I 338/01 del
4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag. 485; nella STFA I
606/03 del 19 agosto 2005, l’Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio
sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito
nell’ambito di una perizia pluridisciplinare).
In
conclusione, rispecchiando la perizia pluridisciplinare 26 novembre 2009 del
SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.10) e non essendo provato un peggioramento con
conseguenze sulla capacità lavorativa dopo il mese di novembre 2009 e prima del
27 maggio 2010, a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto una capacità lavorativa
nulla dal mese di luglio 2008 al mese di maggio 2009.
La
domanda volta ad un’ulteriore perizia medica va pertanto disattesa. In effetti,
quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrchtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid.
469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.
29 cpv. 2 Cost.
(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.12. Con
scritto 5 gennaio 2009 l’avv. __________ ha chiesto all’Ufficio AI a che punto
si trovava la domanda di revisione inoltrata il 27 dicembre 2007 (doc. AI
104/1-16).
Con
lettera 29 gennaio 2009 l’Ufficio AI ha comunicato all’avv. __________ che
nessuna domanda di revisione 27 dicembre 2007 è mai pervenuta ai loro uffici
(doc. AI 105/1).
Con
ulteriore scritto 5 febbraio 2009 l’avv. __________ si è dichiarato stupito che
l’amministrazione non fosse in possesso della sua domanda 27 dicembre 2007 e si
è limitato a produrre una copia della stessa (doc. AI 106/1-2 e 109/1-2).
Ritenuto
che la domanda di revisione del 27 dicembre 2007 non è stata spedita per
raccomandata, che la ricezione della stessa è stata contestata, che non vi sono
indizi contrastanti (corrispondenza dell’amministrazione e/o note interne) e
visto anche il tempo trascorso tra l’asserita notifica della domanda di
revisione 27 dicembre 2007 e lo scritto del 5 gennaio 2009, questo Tribunale
deve concludere che la domanda di revisione è stata notificata all’Ufficio AI
solo nel mese di gennaio 2009 (DTF 136 V 295 consid. 5.9 pag. 309).
In
simili circostanze, viste le risultanze mediche sopra esposte (cfr. consid.
2.11) e conformemente agli artt. 88bis cpv. 1 lett. a e 88a cpv. 1 OAI (cfr.
consid. 2.6), è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurata il diritto ad una rendita intera limitatamente al periodo dal 1.
gennaio 2009 al 31 agosto 2009 e in seguito ha confermato il diritto a tre quarti
di rendita.
La
decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.
2.13. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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