Lexipedia

Decisione

32.2010.184

Richiesta di una rendita AI. Rinvio all'amministrazione per ulteriori accertamenti per il periodo antecedente la valutazione dei medici SMR

18 febbraio 2011Italiano68 min

Source ti.ch

Fatti

I

due medici SMR hanno posto la diagnosi principale di dolore cronico persistente

con carattere neuropatico in regione toraco-sternale in paziente con esiti di

sostituzione valvolare aortica con condotto valvolato ATS (04.03.2008) e le

ulteriori diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di esiti di

intervento per escissione cheloide cutaneo ed estrazione di cerchiaggi in

regione sternale (28.11.2008), pregresso intervento alla spalla destra per

lesione della cuffia (1997), intervento per ricostruzione legamento alluce

piede destro (2004), intervento dermoide sacrale, episodi di epilessia in età

pediatrica, pregresso ipertiroidismo, crisi di panico ricorrenti (dal 2000) ed

hanno descritto i periodi di incapacità lavorativa totale ed al 50% nella

precedente attività di venditore e in attività adeguate, stabilendo

un’incapacità al 30% nell’ultima attività svolta dal 6 marzo 2009 e allo 0% in

attività leggere e confacenti al suo stato di salute (doc. AI 58-1).

I

dr. med. __________, dopo aver descritto l’anamnesi sociale e lavorativa,

famigliare, sistemica, l’evoluzione dei disturbi psichici, la vita quotidiana,

la terapia attuale, l’uso di sostanze, i disturbi lamentati dall’assicurato, lo

status psichico, hanno concluso:

" Assicurato di 46 anni in buone condizioni generali.

Esiti di intervento di sostituzione valvolare aortica e dell’aorta ascendente

nel marzo 2008. 28.11.2008 asportazione dei cerchiaggi sternali con

contemporanea asportazione di voluminoso cheloide. Successivamente a tale

intervento si è evidenziato una nuova formazione dello stesso cheloide.

Coesiste dal post-intervento una sintomatologia dolorosa con caratteristiche

neuropatiche, dolore localizzato in regione toracica anteriore, soprattutto

peristernale, saltuariamente irradiata alla regione toracica. L’assicurato

riferisce che tale sintomatologia dolorosa è presente in tutte le ore del giorno

e anche durante le ore della notte. Riferisce lo stesso assicurato che l’ultima

attività lavorativa risultava limitata dal ripetitivo sollevare pesi, trasporti

degli stessi, non tanto per il peso (da 10 a 20 kg) ma per la ripetitività del sollevamento.

La valutazione clinica odierna permette di definire i limiti

funzionali descritti nell’esame della funzionalità fisica in allegato. Risulta

più limitante, come già sopra descritto, non tanto la quantità di peso

sollevato quotidianamente ma la ripetitività dello stesso gesto.

La sintomatologia dolorosa descritta dall’assicurato e ben documentata

clinicamente, non risulta di univoca interpretazione. Sintomatologia

caratterizzata da dolore cronico persistente.

Tender points fibromialgici nell’obbiettività positivi 16/18. Prognosi

incerta.

Dal punto di vista internistico: al momento in attività abituale

risulta medicalmente giustificata IL 30%.

IL 0% in attività rispettosa dei limiti funzionali. Esigibilità dal

01.01.2009.

Dal lato puramente psichico, emerge uno status non patologico, se non

per l’espressione di tratti personologici ossessivi, eccentrici e narcisistici,

presenti da molti anni, che non hanno influenzato in passato la capacità

lavorativa dell’A.o., e attualmente non influenzano il menage familiare o la

vita casalinga.

Gli aspetti ansiosi, di tipo parossistico, sono riferiti dall’A.o come

presenti dal 2000. Anche questa sintomatologia non ha influenzato in passato la

capacità lavorativa: l’A.o avrebbe infatti perso il suo precedente lavoro per

la chiusura della filiale ticinese della ditta; nell’ultima occupazione,

interrotta per l’intervento cardio-chirurgico, l’A.o lavorava, su provvigione,

sull’intero territorio di __________, con lunghi spostamenti in auto e la

richiesta del datore di lavoro di “piazzare” almeno tre nuovi estintori al

giorno. Nonostante aspetti apparentemente stressanti, i sintomi ansiosi

riferiti non sarebbero mai stati causa di assenze dal lavoro o di necessità di

pause particolari.

L’A.o riferisce infine che il medico generalista, Dr. __________, gli

avrebbe parlato di una possibile diagnosi di “depressione latente”; l’A.o non

esprime soggettivamente segni o sintomi depressivi di qualsiasi gravità. Dal

lato oggettivo non sono evidenti i sintomi fondamentali di un episodio depressivo:

è assente umore depresso; è assente perdita di interesse e di piacere per

attività normalmente piacevoli per l’A.o; non è apparente diminuita energia o

facile affaticabilità.

L’A.o, durante il colloquio, ritorna molteplici volte sul tema del

dolore nell’area dell’intervento chirurgico, mostrando, in un’occasione, il

cheloide. Appare evidente come questo aspetto rappresenti una sorta di primäre

Krankeitsgewinn, con cui l’A. attira l’attenzione altrui sui suoi sintomi, e

sulla sua persona, ma non sembra rappresentare una fonte di ruminazioni tale da

interferire con le capacità di prestare attenzione e concentrazione in

qualsiasi attività. E’ vero, tuttavia, su ammissione dell’A.o stesso, che egli

tenda a perdere interesse per un’attività, qualsiasi essa sia, “una volta

compreso il funzionamento”.

L’A.o vede espressamente nel proprio futuro una “riqualifica” in

ufficio, grazie alla sua esperienza in elettromeccanica, rispettivamente un

inserimento nel “sociale”, alla luce dell’esperienza nel volontariato.

In conclusione, dal lato psichico, non si evidenziano segni o sintomi,

che possano giustificare un’inabilità lavorativa di qualsiasi percentuale in

ogni attività, rispettosa dei limiti REU, in termini sia di durata che di

rendimento.

Infatti, pur non giustificando la diagnosi di disturbo di personalità

clinico – né il disturbo d’ansia rappresenta una causa di limiti funzionali PSI

-, aspetti narcisistici, e ossessivi, divenuti sempre più evidenti anche a

causa della prolungata assenza dal lavoro, potrebbero influenzare l’interesse

dell’A.o per un’occupazione, in quanto, “una volta compreso il funzionamento”,

potrebbe manifestare una tendenza ad abbandonarla per cercare altrove nuovi

stimoli.

Indispensabile quindi attenta azione di accompagnamento e rassicurazione.”

(doc. AI 58-7)

Il

27 luglio 2010 il dr. med. __________, specialista FMH medicina generale,

medico perito certificato SIM, ha affermato:

" (…)

Diagnosi:

4.3.2008 stato dopo sostituzione valvola aortale

28.11.2008 asportazione cerchiaggi

Persistenti dolori toracali/astenia

-

situazione

ottimale dal profilo cardiovascolare

-

dolori toracali

di tipo extracardiaci

-

dr. __________

sospetta un problema di dolore cronico

-

dr. __________:

componente neuropatica importante

-

IL

100% dal 9.2.2009

80% dal 16.3.2009

100% dal 2.6.2009

Valutazione SMR, internistica e psichiatrica 3.2010:

-

viene valutato

abile in misura completa in attività rispettosa dei limiti funzionali

calcolo grado CGR: grado AI 15%

Decisione UAI del 19.5.2010: rifiuto

Ricorso:

- non viene presentata nessuna documentazione medica

per quanto concerne la questione del dolore neuropatico e relativo

accertamento faccio presente:

-

l’assicurato è

stato sottoposto a visita neurologica e a parte della problematica algica non è

stato riscontrata una patologia di tipo neurologica

-

il termine dolore

neuropatico indica che il dolore è stato causato da un danno o da una

disfunzione a livello del sistema nervoso periferico (o centrale, non nel

presente caso) con tendenza alla cronicità. Sovente vi è una comorbidità con

presenza di insonnia o problematica depressiva.

-

A livello

peritale si trattava quindi di valutare l’influsso che la sintomatologia algica

esercita sul funzionamento globale della persona e quindi di valutare

l’esigibilità lavorativa, compito svolto dai 2 medici SMR in conoscenza di

tutti i fattori clinici e anamnestici rilevanti.

-

Da notare che il

presente caso è stato adeguatamente accertato dai curanti ed i relativi

specialisti senza indicazione ad ulteriori esami e senza parere discordante.”

(doc. V/Bis)

Pendente

causa l’insorgente ha prodotto un certificato del 20 settembre 2010 del dr.

med. __________, FMH medicina generale e FMH medicina del lavoro (doc. C), il

quale, dopo aver rammentato di seguire il ricorrente dal giugno 2010, ha tra l’altro affermato:

" (…)

Al momento della prima consultazione c/o il mio studio (24.06.2010) la

situazione algica locale (e generale) del signor RI 1 non era per nulla delle

più brillanti (ricordo la diagnosi posta da chi prima di me ha avuto occasione

di vedere il paziente, tra i quali i medici del SMR di __________ – dolore

cronico persistente con carattere neuropatico); in effetti il dolore (già

valutato in passato) presentava un’intensità vicino a 10/10 (ricordo la scala

analogica visiva usata da noi medici per rispondere alla non facile domanda di

misurare il dolore), con un effetto deleterio sulla timia (ricordo come il

paziente già sia da tempo seguito con regolarità dalla signora __________

[psicologa] nonché dal Dr. __________. [psichiatra FMH], questo a sottolineare

l’impatto fattivo del dolore (ma non solo) sulla psiche del signor RI 1

(nessuno può negare la massima medica usata “al quotidiano”: il dolore deprime,

la depressione fa male). Quindi, accanto ad una problematica algica che

purtroppo già da tempo “minava” la situazione del paziente, da notare

importante e invalidante stato ansio-depressivo concomitante.

In questa situazione, illusorio discutere una qualsivoglia capacità

lavorativa (e questo in qualsiasi attività professionale, anche delle più

leggere); in qualità di medico aziendale in parecchie aziende sul territorio,

mi capita sovente di vedere dei collaboratori per decidere con loro un’eventuale

ripresa lavorativa: si analizza il “Work Ability Index” (uno strumento che il __________

ha messo a disposizione di noi medici del lavoro [ma anche dei medici curanti,

degli specialisti e dei medici degli enti assicurativi] per permettere di

discutere con il collaboratore la sua percezione della ripresa lavorativa),

cercando di “vedere” le eventuali condizioni per un ritorno sul posto di

lavoro. Con il signor RI 1, anche l’analisi (seppure sommaria vista la

situazione algica) del WAI ci ha permesso di concludere come la limitazione

dovuta alle problematiche in corso (in primis il “dolore neuropatico” con a

seguire la situazione psichiatrica pure per nulla brillante) non permettesse

attualmente di “ventilare” alcuna ripresa lavorativa.

Sul piano medico, resto allibito quando leggo le conclusioni del

collega Dr. med. D. __________ (vedi annotazioni del medico in data

27.07.2010):

1.

il collega

“banalizza” in maniera pericolosa il lato psichico della situazione legata al

dolore cronico (“… sovente vi è co-morbidità con presenza di insonnia e

problematica depressiva”); già questo dovrebbe farci “saltare” sulla sedia:

“curae leves loquuntur, ingentes stupent” scrive Seneca (i dolori leggeri

concedono di parlare, i grandi dolori rendono muti): pericoloso e grave non

mettere in primo piano l’impatto del dolore (non stiamo parlando di un banale

mal di denti, ma di un dolore neuropatico di lunga data che ha minato e mina

non solo la capacità lavorativa del paziente ma anche, e oserei dire

soprattutto, la quotidianità) sulla timia e sulla qualità della vita sociale

(familiare ma non solo) e relazionale del paziente in questione: ritengo perciò

importante l’avviso di uno specialista psichiatra che si occupi anche (se non

prioritariamente) del dolore cronico e del suo impatto sulla psiche del

paziente);

Considerandi

2.

per quel che

concerne la definizione di “dolore neuropatico”, leggendo il breve rapporto del

collega Dr. __________, si ha quasi l’impressione trattarsi di un banale dolore

(“… il termine dolore neuropatico indica che il dolore è stato causato da un

danno o da una disfunzione a livello del sistema nervoso periferico [o

centrale, non nel presente caso] con tendenza alla cronicità…”): Shakespeare

scriveva: “Tutti gli uomini sanno dare consigli e conforto al dolore che non

provano”! Il medico dovrebbe cercare di introdurre un “pizzico” di buon senso e

rendersi conto che (nella fattispecie) quando si parla di dolore neuropatico,

profondamente errato sarebbe limitarsi a specificarne l’eziologia ma sia suo (e

nostro) obbligo e impegno andare al di là della eventuale fisiopatologia (tra

l’altro molto complessa e oggetto di svariati studi – basti pensare che questo

argomento coinvolge neurologi, anestesisti, chirurghi, farmacologi,

fisiologisti, ecc) e cercare di analizzare l’effettivo impatto di quello che

viene chiamato “dolore neuropatico” ma che in realtà può avere un impatto

deleterio e definitivo sulla qualità di vita di chi ne è vittima (basta pensare

alla neuropatia diabetica, alla nevralgia del trigemino, alla nevralgia

post-erpetica, ai dolori dell’arto fantasma, ecc). Per quel che concerne il

signor RI 1, occorre ammettere come il dolore (come da me percepito all’inizio

del “nostro” percorso terapeutico nel giugno scorso) avesse in quel periodo un

impatto tale da rendere utopica la discussione in merito ad una ripresa

lavorativa, questo al refutare in maniera totale quanto deciso dall’UAI nella

sua decisione del 19.05.2010: anche in questo contesto, basilare poter ottenere

l’avviso “super partes” di uno specialista (psichiatra e/o neurologo)

sull’effettivo impatto del dolore “neuropatico” sulle possibilità di ripresa

lavorativa e/o di riqualifica del signor RI 1 (vedi tra l’altro gli avvisi

specialistici dei colleghi Dr. Med __________ e Dr. Med. __________, già agli

atti).

All’inizio di questo mio certificato ho parlato della possibilità di

offrire, accanto all’analisi dell’effettivo impatto della problematica medica

sulla capacità lavorativa, la possibilità di una terapia adeguata sul piano

antalgico e ottenere così un confort quotidiano.

Dopo lunga discussione con il paziente, ho introdotto Fentanyl Patch,

a dosi crescenti sino alla dose attuale di 25microgrammi/ora, con un effetto

oserei dire “spettacolare” sul dolore; in effetti la situazione algica è ora

discretamente sopportabile e ha permesso al signor RI 1 di iniziare uno stage

in un call-center con un’attività valutabile, oggi come oggi, al 50% (esistono

ovviamente gli effetti secondari legati alla tipologia del Fentanyl, associato

ai medicamenti che già in passato il paziente assumeva, tra i quali la

Sertalina e lo Xanax, medicamenti a “sfondo” psico-farmacologico, a

testimoniare quanto da me scritto più sopra – lieve tremore, stanchezza

psico-fisica con il passare delle ore, ansia, ecc).

Da sottolineare come il paziente continui ancora ad essere

regolarmente visto dalla psicologa signora __________ e dallo psichiatra Dr.

Med. __________. Tenuto conto di quanto precede (e soprattutto dell’evoluzione

per il momento “favorevole” sul piano algico) ritengo opportuno ridiscutere

l’opportunità di offrire al signor RI 1 la possibilità di una riqualifica

professionale (questo in un’attività confacente alle limitazioni organiche e

psichiche che egli ora presenta) oppure rivalutare la possibilità di concedere

una rendita del 50% (illusorio pensare come a corto-medio termine egli possa

ritrovare una capacità lavorativa totale, anche in attività confacenti alle

attuali limitazioni).

Resta valida la proposta da me avanzata di presentare il signor RI 1

in ambiente specialistico per ottenere un avviso “super partes” su quello che

sin qui si è avuto tendenza di banalizzare, e cioè il “dolore neuropatico”

alquanto invalidante e solo ultimamente in parte migliorato.” (doc. C)

Il

28.

settembre 2010 il medico SMR, Dr. med. __________, ha evidenziato che “da

questo rapporto non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute”

ed ha sottolineato che “l’assicurato è stato valutato a livello psichiatrico”

(doc. XIII/Bis).

Il

14.

dicembre 2010 il TCA ha chiesto all’UAI:

" Nel rapporto d’esame clinico eseguito nel corso del

mese di marzo 2010 dai medici SMR Dr. med. __________ e Dr. med __________,

doc. AI 58-6, figura che “dal punto di vista internistico: al momento in

attività abituale risulta medicalmente giustificata IL 30%. IL 0% in attività

rispettosa dei limiti funzionali. Esigibilità dal 01.01.2009”

(sottolineature del redattore).

Nel rapporto del 22 marzo 2010 (doc. AI 58-1) il medico SMR ha

indicato le “IL in % internistiche”, precisando tra l’altro per quanto concerne

la vendita e assistenza estintori “(…) poi dal 06.03.2009 IL 30%” e in

attività adeguate “(…) poi dal 06.03.2009 IL 0%” (sottolineature del

redattore).

Si evidenzia inoltre che le percentuali di incapacità lavorativa

figuranti nel rapporto medico del 22 marzo 2010 (doc. AI 58-1) non

corrispondono sempre a quelle della decisione impugnata.

Ai fini del giudizio chiediamo all’UAI di rispondere, con l’ausilio

del medico SMR, alle seguenti domande:

1.

Sulla base di quanto sopra, di quanto

indicato dal medico curante nel rapporto del 12 ottobre 2009 (doc. AI 46) e

ritenuto che ancora il 21 agosto 2009 il medico SMR dr. med. __________ ha

affermato che “ritengo allora di attendere almeno 3 mesi dall’inizio della cura

di cui sopra, quindi rivalutare la situazione clinica agli inizi di ottobre

2009, indagando sull’evoluzione dello stato di salute dell’A e procedere dopo

questo peggioramento dello stato di salute conclamato e certificato”

(doc. AI 45-1, sottolineatura del redattore) su quale base è stata fissata

l’incapacità lavorativa nella precedente attività al 30% e in attività adeguate

allo 0% dal 6 marzo 2009?

2.

Per quale motivo i periodi

d’inabilità lavorativa indicati nel rapporto medico del 22 marzo 2010 (doc. AI

58-1) non sono identici a quelli riportati nella decisione impugnata? A cosa è

dovuta questa differenza?” (doc. XV)

Con

osservazioni del 10 gennaio 2011 l’amministrazione ha allegato le prese di

posizione del dr. __________, del dr. __________ e del consulente del servizio

integrazione professionale, concludendo che “nulla muta comunque ai fini del

calcolo del grado d’invalidità, pari al 15%, il quale è stato correttamente

determinato dal consulente in integrazione __________ nel suo rapporto del

02.04

” (doc. XVI).

In

particolare, il 20 dicembre 2010, il dr. __________, ha affermato:

" Nel rapporto medico SMR con data 18.03.2010 veniva

indicata IL 0% dal 06.03.2009 in attività adatta.

IL 30% dal 06.03.2009 in attività abituale.

La data indicata non risulta corretta per errore di scrittura (la data

06.03.2009

risulta essere la data di presentazione della domanda).

La data riferibile a tale IL risulta quella del 20.02.2009.

Tale data si riferisce alla valutazione clinica dello specialista

cardialogo Dr. Med. __________, lo stesso specialista indicava, in data

09.04.2009

nel rapporto medico per AI, al punto 1.7: “il risultato operatorio è

buono; dal lato cardiologico ritengo il paziente abile al lavoro 100%

nell’ultima attività esercitata.”

Il Medico curante Dr. Med. __________ nelle successive certificazioni

indicava, a sostegno dei periodi di IL gli esiti cardiologici che io ritengo

non possano sussistere visto lo scritto dello specialista sopra citato.

Ritengo che per la comorbilità (eziologia comunque non chiara per

quanto riguarda il dolore residuo) sia medicalmente giustificata una IL del 30%

in attività abituale.

Per quanto riguarda le differenze nei periodi di IL riportati nella

decisione impugnata rimando l’incarto al consulente e/o segretario ispettore.”

(doc. XVI/1)

Il

dr. __________, il 20 dicembre 2010 ha affermato che “in assenza di

considerazioni dal lato psichiatrico, non ho nulla da aggiungere

all’annotazione del dr. __________” (doc. XVI/2).

Infine

la consulente in integrazione ha precisato, il 10 gennaio 2011, che “le date

riportate sul progetto inglobano i periodi di IL indicati sul questionario DL

del 27.07.2009 (pag. 4)” (doc. XVI/3).

Con

le osservazioni del 24 gennaio 2011 l’insorgente ribadisce che l’aspetto

neuropatico dei dolori e delle relative conseguenze sull’abilità lavorativa è

stato sottovalutato e che l’UAI avrebbe dovuto rivolgersi a specialisti in

psichiatria e neurologia per valutare l’effettivo impatto della problematica

medica (dolori toracali di tipo extracardiaco dovuto al cheloide cutaneo ed ai

cerchiaggi sternali) sulla sua capacità lavorativa (doc. XVIII).

9.

Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(sentenza del 26 agosto 2004, I 355/03, consid. 5; sentenza del 25 febbraio

2003.

nelle cause U 329/01 ed U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; sentenza del 18 marzo 2002 nella causa I 162/01,

consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di evidenziare

che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V

161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (cfr. anche DTF 123 V 178

consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125.

V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; sentenza del 26 agosto 2004 nella

causa I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del 25

febbraio 2003 nelle cause U 329/01 ed U 330/01).

10.

Questo

TCA chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio le conclusioni dei

medici SMR, dr. med. __________, specialista FMH medicina interna e dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, per quanto concerne il periodo successivo ai

loro esami medici del 18 e del 23 marzo 2010 (doc. AI 58-1). Dopo aver valutato

approfonditamente tutti i mali di cui si lamenta l’insorgente, i due

specialisti sono giunti alla convincente conclusione che l’interessato,

perlomeno dalla fine del mese di marzo 2010, è inabile nella sua precedente

attività lavorativa nella misura del 30%, mentre è totalmente abile al lavoro

in attività leggere ed adeguate al suo stato di salute.

I

medici SMR, Dr. med. __________ e dr. med. __________, hanno visitato

personalmente il ricorrente, in data 18 marzo 2010 (esame medico) e 23 marzo

2010.

(esame psichiatrico) ed hanno potuto esaminare direttamente le patologie

di cui l’insorgente è affetto e stabilire i limiti funzionali nello svolgimento

della precedente attività e di altre attività più leggere. In particolare il

dr. med. __________, FMH medicina interna, ha compilato il formulario relativo

all’esame della funzionalità fisica dove figura la capacità funzionale residua

dell’assicurato (doc. AI 57-1) ed assieme al dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, dopo aver descritto l’anamnesi sociale e

lavorativa, famigliare, sistemica, l’evoluzione dei disturbi psichici, posta la

diagnosi di dolore cronico persistente con carattere neuropatico in regione

toraco-sternale in paziente con esiti di sostituzione valvolare aortica con

condotto valvolato ATS (04.03.2008) e senza influsso sulla capacità lavorativa

di episodi di epilessia in età pediatrica, pregresso ipertiroidismo e crisi di

panico ricorrenti dal 2000 hanno spiegato per quale motivo l’interessato

presenta un’incapacità lavorativa del 30% nella sua precedente attività e dello

0% in attività leggere.

L’insorgente

ammette, come del resto emerge chiaramente dagli atti medici, che dal punto di

vista cardiovascolare non vi è una limitazione della capacità lavorativa (cfr.

doc. I pag. 2 punto 6). Egli sostiene tuttavia, con l’ausilio del dr. med. __________,

che la patologia psichiatrica non sarebbe stata sufficientemente indagata e che

i dolori toracali di tipo extracardiaco (evocabili anche solo con lo

sfioramento della cute) influenzano in modo rilevante la sua capacità

lavorativa. In particolare ritiene che sia stato sottovalutato l’aspetto

neuropatico (doc. I e XVIII).

11.

Per

quanto concerne l’aspetto psichiatrico, va evidenziato come da una parte l’insorgente

sia stato valutato dal medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in

psichiatria e psicoterapia, il quale ha redatto un referto concludente, motivato,

scevro di contraddizioni e privo di indizi che facciano dubitare della sua attendibilità

e come d’altra parte, pur affermando di essere in cura dalla psicologa __________

e, più recentemente, dal dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria, l’assicurato

non abbia prodotto alcun certificato medico specialistico atto a sovvertire le

convincenti e motivate valutazioni dell’SMR.

L’attestazione

del dr. med. __________, FMH medicina generale e medicina del lavoro, e dunque

non specialista in ambito psichiatrico, non è infatti sufficiente a mettere in

dubbio il referto del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia.

In

effetti il dr. med. __________ si è limitato a contestare genericamente le

conclusioni del medico SMR, senza tuttavia essere concreto, senza porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta (ma affermando che “vi è

un “importante e invalidante stato ansio-depressivo concomitante”, doc. C)

e senza fornire una descrizione dettagliata dello stato di salute del

ricorrente che possa far ritenere che il referto del dr. med. __________ non

possa essere ritenuto fedefacente o che sia privo di forza probante.

Va

del resto evidenziato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4).

Non

va poi dimenticato che ancora di recente, con sentenza 9C_965/2008 del 23

dicembre 2009, il Tribunale federale, in un caso dove l’assicuratore ha

interpellato due medici di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del

ricorrente ha confermato la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere

conto della differenza esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e

mandato peritale (cfr. anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid.

3.2.3

e I 701/05 del 5 febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per

il rapporto di fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti,

anche se specialisti, vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr.

anche DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20

marzo 2006 consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con

riferimenti).

Non

va poi dimenticato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal

1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -

determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

A

questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del

nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo

a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56.

pag. 174, con riferimenti).

Alla

luce di quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni del

medico SMR, dr. med. __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei

rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid.

3.

; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), a giusta ragione,

l’UAI non si è scostato dal referto.

Infine,

va evidenziato che anche il medico curante dr. med. __________, il 12 ottobre 2009 ha inserito la sindrome ansiosa tra le diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa

(doc. AI 46-2).

Per

cui il TCA non ha alcun motivo per dubitare dell’esame psichiatrico dell’SMR.

12.

In

secondo luogo l’insorgente rimprovera all’amministrazione di non aver fatto

eseguire alcun approfondimento ad opera di uno specialista in neurologia malgrado

la presenza di un dolore neuropatico.

A

torto.

Infatti,

dalle valutazioni del dr. med. __________, capo servizio del servizio di neurologia dell’Ospedale

Regionale di __________ e del dr. med. __________, medico assistente, i quali

hanno effettuato un esame neurologico, come rileva peraltro il medico SMR, dr.

med. __________, non emerge che l’insorgente, a parte la problematica algica

(sintomatologia dolorosa), sia affetto da una patologia di tipo neurologico

(doc. AI 22-2/3 e V/bis). Anche il dr. med. __________, primario di cardiochirurgia,

il 9 giugno 2009 ha confermato che “le caratteristiche del dolore fanno

pensare ad un problema di dolore cronico, in accordo con quanto è già stato

registrato dai colleghi della neurologia”, senza rilevare alcuna incapacità

lavorativa (cfr. doc. AI 42-2) e il 30 giugno 2009 il Dr. med. __________, capo

servizio del servizio di anestesiologia (terapia del dolore) dell’Ospedale

Regionale di __________, al quale il paziente era stato indirizzato per un

ulteriore approfondimento, ha affermato che l’interessato “presenta un

quadro algico post-operatorio persistente con una componente neuropatica

senz’altro importante” (doc. AI 42-4).

Per

cui la successiva valutazione del dr. med. __________, FMH medicina interna,

non è in contraddizione con le valutazioni degli specialisti, ma le completa.

Il medico SMR ha spiegato per quale motivo l’insorgente, malgrado la patologia

neuropatica, può comunque svolgere attività leggere confacenti al suo stato di

salute nella misura del 100%, con alcuni limiti funzionali che tuttavia non gli

impediscono di eseguire numerose attività.

E’

vero, come evidenzia il ricorrente, che di regola una diversa valutazione di

uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente

esaminato non costituisce né un caso di revisione né un caso di

riconsiderazione, tuttavia, in concreto si tratta dell’esame della prima

domanda da parte dell’insorgente e pertanto non ci troviamo in una delle due

ipotesi (revisione o riconsiderazione), citata dall’insorgente.

Va

ancora evidenziato che il dr. med. __________ non ha indicato come limite

funzionale, fra gli altri la ripetitività del gesto, ma ha affermato che “risulta

più limitante, come già sopra descritto, non tanto la quantità del peso

sollevato quotidianamente ma la ripetitività del gesto” (sottolineatura del

redattore, doc. AI 58-6), ossia il fatto di sollevare ripetutamente dei pesi, mentre

nel formulario relativo alla capacità funzionale residua ha precisato che

occorre trovare della attività dove l’interessato possa “evitare

sollevamenti ripetitivi” (doc. AI 57-1).

Ora,

la consulente in integrazione professionale, preso atto dell’esame della

funzionalità ha elencato una serie di professioni che l’interessato può

svolgere al 100% (doc. AI 59), senza la necessità di sollevare continuamente

dei pesi, quali ad esempio l’attività di operaio generico nell’ambito delle

mansioni di controllo e sorveglianza, agente di custodia o usciere, autista,

fattorino addetto alla distribuzione e consegna a domicilio di merce non troppo

pesante (ad esempio fiori o prodotti farmaceutici).

Va a questo

proposito rammentato che il principio dell’esigibilità

configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina

questo principio permette di pretendere da una persona un determinato

comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination

der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in

virtù del principio della riduzione del danno.

Ai

fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

dunque fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 1997, p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi

dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere

una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è

possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro

praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie

alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 124).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene

conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC

1989.

p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le

droit suisse de la sécurité sociale, 1991, p. 232). La misura dell'attività

ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale

dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

In relazione alle conseguenze

economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un principio

generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑

all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233,

117.

V 278 e 400 e i ivi riferimenti; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, 1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato

deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel

miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità",

segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se

necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer-Blaser, op. cit., p. 221).

Come detto, tutte le circostanze d’ordine sociale e personale

dell’assicurato di per sé non sono determinanti per la valutazione dell'invalidità, ma sono piuttosto

rilevanti di principio per la fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da

invalido (DTF 126 V 78; sentenza 14 febbraio 2004 nella causa I 594/04; Pratique VSI 2002 p. 64).

In

concreto va evidenziato che esiste un ventaglio relativamente ampio di

professioni possibili che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. pure la sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni U 463/00 del 28 ottobre 2003, consid.

3.

). Il TF ha così già ripetutamente statuito che esiste un mercato del lavoro

sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.

2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; Pratique VSI 1998 pag. 293

consid. 3b pag. 296; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente

del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato

(RCC 1989 pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici (RCC

1980.

pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

A ciò si aggiunge che, tramite la riduzione del reddito ammessa

dalla giurisprudenza (DTF 126 V 75) si tien conto delle limitazioni

riconducibili al danno alla salute, come ad esempio dell'impossibilità di

portare pesi superiori ad una certa misura e quindi anche del fatto che la

persona può, in realtà svolgere, solo lavori leggeri ("leidensbedingte

Einschränkung", DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 pag. 481 con riferimenti,

sentenza I 418/06 del 24 settembre 2007, consid. 4.3).

Ne

segue che l’UAI ha tenuto debitamente conto dei limiti funzionali

dell’insorgente.

Per

quanto concerne l’assenza di un’ulteriore indagine neurologica, il dr. med. __________,

FMH medicina generale, medico SMR, ne ha spiegato i motivi, affermando che “il

termine dolore neuropatico indica che il dolore è stato causato da un danno o

da una disfunzione a livello del sistema nervoso periferico (o centrale, non

nel presente caso) con tendenza alla cronicità. Sovente vi è una comorbidità

con presenza di insonnia o problematica depressiva” e che “a livello

peritale si trattava quindi di valutare l’influsso che la sintomatologia algica

esercita sul funzionamento globale della persona e quindi valutare

l’esigibilità lavorativa, compito svolto dai 2 medici SMR in conoscenza di

tutti i fattori clinici e anamnestici rilevanti”. Il dr. med. __________

sottolinea poi rettamente che il caso “è stato adeguatamente accertato dai

curanti ed i relativi specialisti senza indicazione ad ulteriori esami e senza

parere discordante” (doc. V/Bis).

Come

già in precedenza, anche in questo caso il ricorrente non ha prodotto atti

medici specialistici (neurologici), atti a sovvertire le conclusioni dei medici

SMR, ma ha allegato unicamente una presa di posizione del 20 settembre 2010 del

dr. med. __________, FMH medicina generale e del lavoro, e quindi, neppure lui,

neurologo. Nel suo attestato il medico critica la valutazione del dr. med. __________

e degli altri medici SMR senza tuttavia determinarsi chiaramente sull’impatto

del dolore neuropatico nel caso di specie ma chiedendo di far capo ad un “avviso

“super partes di uno specialista” (doc. C), che tuttavia si rileva

superfluo visto quanto sopra, ossia che nessun neurologo ha attestato

un’incapacità lavorativa del ricorrente e che i medici SMR hanno preso in conto

tutte le malattie, anche neurologiche, di cui si è lamentato il ricorrente,

approfondendo ed esaminando il loro impatto sulla sua capacità lavorativa.

Va

a questo proposito ricordato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una

decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il

valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito

dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario proce-dere

ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente

considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne

fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24

agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Visto

quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei medici

SMR, dr. med. __________, dr. med. __________ e dr. med. __________ (cfr. più

in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I

143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007

del 13 giugno 2008), a giusta ragione, l’UAI ha concluso che l’interessato è

incapace al lavoro al 30% nella sua precedente attività ed è completamente

abile al lavoro in attività confacenti al suo stato di salute.

Ne

segue che, per quanto concerne il periodo successivo al mese di marzo 2010, la

richiesta di assumere ulteriori prove (tra cui il richiamo di atti dal __________

o dall’__________ di __________ o l’allestimento di una perizia

pluridisciplinare) va respinta.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.

320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122

III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere

sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4

vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e

riferimenti).

13.

Come

visto, questo TCA ha stabilito che la valutazione dei medici SMR va confermata

per quanto concerne il periodo da marzo 2010.

Le

conclusioni dell’UAI non possono invece essere confermate per il periodo

precedente.

Innanzitutto

nella decisione impugnata figurano periodi di incapacità lavorativa al 100% (in

particolare dal 13 ottobre 2008 al 17 ottobre 2008, dal 3 novembre 2008 al 5

gennaio 2009 e dal 9 febbraio 2009 al 5 marzo 2009) che divergono rispetto a

quanto stabilito nel rapporto medico dell’SMR del 22 marzo 2010 che ha invece

indicato un periodo di incapacità lavorativa dello 0% dall’8 settembre 2009

all’8 febbraio 2009 (doc. AI 58-1).

Inoltre

nel rapporto di esame clinico viene fatto riferimento a un’IL dello 0% in

attività rispettosa dei limiti funzionali dal 01.01.2009 (doc. AI 58-6), in

contrasto con quanto invece figura nel rapporto medico datato 22 marzo 2010 (IL

0% dal 6 marzo 2009).

Chiamata

a presentare osservazioni scritte in merito l’UAI ha precisato che le date figuranti

nella decisione inglobano i periodi di incapacità lavorativa del questionario

del datore di lavoro del 27 luglio 2009 (doc. XVI/3, cfr. doc. AI 43-4) ed ha affermato

che comunque nulla muta ai fini del calcolo del grado d’invalidità pari al 15%.

Inoltre il dr. med. __________ ha evidenziato che la data riferibile

all’incapacità lavorativa non risultava corretta per un errore di scrittura e

va fatta risalire al 20 febbraio 2009 con riferimento alla visita cardiologica

del dr. med. __________. Il medico SMR ha inoltre evidenziato che le successive

certificazioni del dr. med. __________ non vanno seguite poiché il curante

avrebbe indicato a sostegno dei periodi di “IL gli esiti cardiologici che io

ritengo non possano sussistere visto lo scritto dello specialista sopra citato”

(doc. XVI).

In

realtà, dagli atti emerge che un altro medico SMR, ovvero il dr. med. __________,

il 21 agosto 2009, ossia nel periodo per il quale i medici SMR __________ e __________

hanno attestato un’incapacità lavorativa continua dal febbraio (doc. XVI/1)/marzo

(doc. AI 58) 2009 del 30% in attività adeguata e dello 0% in attività leggere, dopo

aver evidenziato che “I dolori sternali persistenti

accusati dall’A. in stato dopo sostituzione della valvola aortica ascendente

(03.2008) sono stati finora giudicati dai cardiologi curanti Dr. __________ e

Dr. __________ non provenienti dal cuore, bensì, come confermato anche dal

Prof. __________, fanno pensare ad un problema di dolore cronico”, ha comunque affermato che “Ritengo allora di attendere almeno

3.

mesi dall’inizio della cura di cui sopra, quindi rivalutare la situazione

clinica agli inizi di ottobre 2009, indagando sull’evoluzione dello stato di

salute dell’A e procedere dopo questo peggioramento dello stato di salute

conclamato e certificato” (doc. AI 45-1, sottolineature del redattore).

Per

cui lo stesso medico SMR ha attestato un peggioramento dello stato di salute

nel corso del mese di agosto 2009 che esula dalle problematiche cardiache ma

concerne il dolore cronico e sembra confermare, in quel periodo, la presenza,

seppur non quantificata, di una incapacità lavorativa.

Inoltre,

nel certificato del 12 ottobre 2009 il dr. med. __________ attesta

un’incapacità lavorativa totale dal 9 febbraio 2009 al 15 marzo 2009, all’80%

dal 16 marzo 2009 al 1° giugno 2009 e al 100% dal 2 giugno 2009, senza tuttavia

far riferimento solo alla patologia cardiologica nelle diagnosi aventi una

ripercussione sulla capacità lavorativa, ma anche alle toracalgie recidivanti e

astenia importante (in paziente con cardiopatia valvolare aortica), allo stato

dopo asportazione dei cerchiaggi sternali ed escissione cheloide cutaneo

28.11.08

(doc. AI 46-2) ed ha evidenziato, a proposito della cura cui faceva

riferimento il dr. med. __________ che “la terapia con Neurontin consigliata

dal Dr. __________, __________ presso l’__________ di __________, è stata mal

sopportata dal paziente (comparsa di importante astenia con sonnolenza diurna).

In occasione della visita di controllo del 06.08.09 il paziente presentava

dolori cervicali con mobilità della colonna diminuita per la rotazione e

palpazione dolente a livello della muscolatura sovrascapolare. La forza

muscolare è conservata agli arti superiori come pure la sensibilità tattile;

all’esame clinico non vi sono segni per una compressione di tipo radicolare. La

rx della colonna cervicale effettuata il 07.08.09 presso l’__________ mostra un

appiattimento della lordosi fisiologica mentre per il resto è s.p.. I dolori a

livello toracico sono sempre presenti e invalidanti. Il paziente a mio

avviso dovrebbe poter beneficiare di una riqualifica professionale” (doc.

AI 46-3, sottolineatura del redattore).

Lo

stesso dr. med. __________ il 2 aprile 2009 ha giustificato l’inabilità lavorativa con motivi extracardiaci (cfr. doc. assicuratore 56-1: “Il paziente è

stato visitato il 06.03.09 dal dr. __________ per un secondo parere

specialistico; viene confermata l’adeguata funzionalità valvolare e miocardica,

in completa assenza di indizi per ischemia miocardica. La sintomatologia

toracale è quindi di tipo extra-cardiaco. I dolori toracici associati

all’astenia importante impediscono al paziente di riprendere l’attività

lavorativa di fornitore di estintori (in media dovrebbe portare 18.5

estintori al giorno dal peso di 15 kg).”, sottolineatura del redattore,

cfr. anche doc. AI 12-3).

Ora

ritenute queste incongruenze, tra cui il fatto che un medico SMR ha attestato

un peggioramento dello stato di salute nel corso del mese di agosto 2009 facendo

capo alle inabilità certificate dal dr. med. __________ per motivi

extracardiaci, mentre dal referto del marzo 2010 di altri medici SMR viene

attestata la medesima capacità lavorativa dal mese di marzo 2009 in poi senza modifiche, questo Tribunale non può concludere con la necessaria tranquillità che l’interessato

non sia stato incapace al lavoro in percentuali e per periodi diversi rispetto

a quanto accertato dall’UAI per un lasso di tempo che potrebbe permettergli di

beneficiare di una rendita a termine e meglio che l’assicurato non abbia avuto

un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno

senza notevole interruzione da inizio febbraio 2009 a fine marzo 2010 quando è stato visitato dai medici SMR __________ e __________.

Su questo aspetto è pertanto necessario

un approfondimento medico da parte dell’UAI, al quale l’incarto deve essere

rinviato per ulteriori accertamenti per stabilire se vi è stata un’incapacità

al lavoro almeno del 40% in media durante un anno senza

notevole interruzione e per verificare con esattezza quando è avvenuto il

miglioramento dello stato di salute.

14.

Per il periodo successivo al mese

di marzo 2010 va invece evidenziato quanto segue.

Ritenuto come l’incapacità lavorativa del ricorrente nella sua

precedente attività lucrativa è del 30%, già solo per questo motivo, tre mesi

dopo il miglioramento dello stato di salute (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI),

avvenuto il più tardi nel corso del mese di marzo 2010, l’interessato non ha comunque

diritto ad alcuna rendita.

Infatti,

conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle

assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno

(DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394

consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo

1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e

sentenze ivi citate; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto

ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito

tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag.

434).

Alla

luce di tutto quanto esposto, il ricorrente, per ridurre il danno, doveva

continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente

professione. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei

redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21

agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,

tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto che il grado corrispondente di

incapacità lavorativa del 30% del ricorrente nella precedente attività non

raggiunge il grado minimo di invalidità pensionabile (40%), non vi sono i

presupposti per concedergli una rendita.

In

effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale da imporre un

cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno

non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico.

Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la

restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare,

l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI

1993.

U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).

15.

Ciò

vale anche volendo procedere al raffronto dei redditi.

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo

il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U

168.

pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a).

Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti

ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.

519.

consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può ricorrere

a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999

pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I 56/02).

Nel

caso in esame, dunque, va preso in considerazione un salario annuo di fr. 71'048

conseguito nel 2008, prendendo il dato più favorevole (cfr. doc. AI 8-2), pari

a fr. 72'540 nel 2009 (+ 2,1%, cfr. tabella B 10.2, pag. 99 in: la vie

économique 9-2010) e a fr. 73'193 nel 2010 (+ 0,9%, cfr. www.bfs.admin.ch/ bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).

16.

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con

sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

" (…)

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio

2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,

precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito

effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario

statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere

considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V

322.

e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un

parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si

procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 59'979 (4’806: 40 X

41.6

[cfr. la vie économique 6-2010 tabella 9.2 pag. 94] X 12), a fr. 61'249

nel 2009 e a fr. 61'800 nel 2010.

L’assicurato,

quale venditore e revisore di estintori e sistemi di sicurezza, avrebbe

guadagnato fr. 72'540 nel 2009 (fr. 73'193 nel 2010).

Tale

reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

(cfr. Tabella TA1 p.to 50-52 “commercio e riparazioni”: fr. 4’569 : 40 X

41.6

X

12.

mesi = 57'021 nel 2008, fr. 58'218 nel 2009 e fr. 58’742 nel 2010).

Non

sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da

invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009

sopra menzionata.

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione del 5% per l’attività

leggera.

Il

TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’amministrazione nell’applicazione della riduzione concessa, considerato

che rientra nei limiti previsti dalla giurisprudenza e ritiene che la

valutazione dell’UAI, tenuto conto della giurisprudenza sopra riportata, sia

corretta.

Tenuto

conto della riduzione del 5% l’insorgente potrebbe conseguire, nel 2010, un

reddito da invalido di fr. 58'710 (61'800 – [61'800 : 100 X 5]). Questo reddito va

raffrontato con quello da valido di fr. 73'193, per un tasso d’invalidità del 20%

che non dà diritto ad una rendita.

Per

cui, tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute, avvenuto al più tardi

nel mese di marzo 2010 l’interessato non ha comunque più diritto ad alcuna

rendita (cfr. anche sentenza 32.2010.10 del 13 settembre 2010).

Va

qui abbondanzialmente evidenziato che anche facendo il calcolo con i dati del

2009.

si giungerebbe alla medesima percentuale. Infatti il reddito da invalido

di fr. 61’249, andrebbe ridotto del 5% a fr. 58'187 e poi raffrontato a quello

di fr. 72'540 per un tasso del 20%.

17.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.—vanno ripartite in

fr. 100 a carico dell’UAI e fr. 400 a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI affinché

proceda a nuovi accertamenti ed emani una nuova decisione conformemente ai

considerandi ritenuto che la rendita d’invalidità, se fosse dovuta, sarebbe da

versare al massimo fino al 30 giugno 2010.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente nella

misura di fr. 400.-- e dell’UAI nella misura di fr. 100.--. L’UAI verserà al

ricorrente fr. 400.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster