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Decisione

32.2010.185

Viste le risultanze della visita SMR (attestante una capacità lavorativa dell'80% nell'attività abituale) a ragione l'Ufficio AI, sulla base di un confronto percentuale dei redditi, ha negato il dirit

1 febbraio 2011Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique

VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich

in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria

giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia (DTF 132 V 65;

STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).

2.6. Nell’evenienza

concreta, viste le annotazioni 29 gennaio 2010 del dr. __________, medico SMR,

del seguente tenore:

"

(…)

Trattasi di prima domanda di provvedimenti

Al

Assicurato di 59 anni, ristoratore in proprio, è

affetto da diverse patologie della sfera neuroreumatologica anche imputabili

alle conseguenze di un trauma della circolazione avvenuto 2 anni orsono.

Procedere

Una valutazione della capacità funzionale interna al

SMR (dr. __________) si rende necessaria per comprendere in che misura

sussistono restrizioni concrete della capacità fisica e quali concrete ripercussioni

hanno queste restrizioni sull'attività professionale come aiuto-cuoco presso il

locale della moglie, descrivendo i limiti funzionali anche in attività

confacente.

Diagnosi (738/08)

Spondilartrosi cervicale con ernia cronica

discale C5-C6 con stenosi del neuroforame di C6;

Ernia discale C4-C5 nel neuroforame di C5 a

dx.;

Iniziale mielopatia cervicale;

St. dopo trauma di accelerazione della

colonna cervicale;

Stenosi del canale spinale da 04 a C7 di origine ossea più marcata a C5-C6 bilateralmente.

(…)" (Doc. AI 12-1)

l’Ufficio

AI ha ordinato un accertamento medico presso il SMR (doc. AI 13/1).

Nel

rapporto medico 2 marzo 2010 (doc. AI 15/1 e 16/1-7) – posta la

seguente diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa: “(…) ► Cervicobrachialgia destra in

sindrome miofasciale, possibile intermittente irritazione C8 destra con dolore

neuropatico, alterazioni degenerative multi segmentali con stenosi foraminale

più marcata tra C5 e C6 ► Esiti di trauma da decelerazione (07.06.2007) classe Quebec II ► Lombocruralgia ricorrente sinistra su turbe

statico-degenerative (…)” e ritenuti i limiti

funzionali indicati nell’esame della funzionalità fisica sub doc. AI 15/1

considerata l’assenza di “(…) limiti aggiuntivi PSI né in attività abituale

né in attività adeguata (…)” (doc. AI 16/1) – il dr. __________ e il

dr. __________ hanno espresso la seguente valutazione:

"

(…)

Assicurato di 59 anni in buone condizioni generali.

Episodio di cervicobrachialgia destra nel 2000 dopo sovraccarico del rachide.

Comparsa di sintomatologia dolorosa ricorrente cervicale irradiata poi all'arto

superiore di destra dopo trauma della strada avvenuto il 07.06.2007.

Sintomatologia algica indagata con RMN, obiettività

neurologica ed esame EMG. Il Dr. __________ neurologo nell'aprile 2008

documentava già una sindrome fibromialgica.

La valutazione clinica odierna permette di definire i

limiti funzionali descritti nell'esame della funzionalità fisica in allegato.

La valutazione clinica odierna non permette di definire

una sindrome fibromialgica per mancanza dei criteri ACR necessari.

L'attività lavorativa svolta dall'assicurato viene

descritta come attività di gerenza della nota attività. Contatto con fornitori.

Poche ore di presenza presso bar-ristorante a discrezione anche dello stesso

assicurato.

Non sono a disposizione obiettività cliniche utili alla

descrizione dell'evoluzione dello stato di salute. Dal 01.10.2009 (chiusura

infortunio), risulta esigibile incapacità lavorativa del 20% in attività

abituale. In attività lavorativa rispettosa dei limiti funzionali incapacità

lavorativa 0%.

Prognosi favorevole.

Utile terapia miorilassante. Fisiochinesiterapia.

La sintomatologia descritta dall'assicurato non risulta

completamente giustificata dall'obiettività clinica, dalle diagnosi cliniche

documentate.

Dal lato psichico, è

comprensibile che la

situazione dolorosa soggettiva abbia causato uno stato di labilità emotiva in questo A.o, condizione questa che appare, per stessa ammissione dell'A.o, attualmente ben controllata dalla terapia prescritta dal Dr. __________. Non si sono dunque evidenziati oggi segni o

sintomi di interesse psicopatologico con influenza sulla capacità lavorativa, rispettivamente limiti aggiuntivi

di carattere psichico a quelli segnalati dal

lato somatico.

Secondo i principi di Förster, non si ha comorbidità

con patologia psichiatrica maggiore, non comorbidità con patologia somatica severa, non

si ha fallimento ingiustificato dei trattamenti medici intrapresi, non si

evidenzia ritiro sociale.

In conclusione, come segnalato

dal Dr. __________, siamo confrontati da uno stato ansioso-depressivo reattivo in via di risoluzione, che non influisce per se oggi, e , molto probabilmente, non ha influenzato in passato la capacità lavorativa dell'A.o in qualsiasi attività.

Vorrei precisare che indicare uno stato, o sindrome,

mista ansioso-depressiva, secondo ICD10, implica una condizione in cui sintomi

dell'ansia e della depressione sono contemporaneamente presenti, ma né gli uni

né gli altri sono di intensità tale da giustificare una diagnosi individuale di

ansia, rispettivamente depressione di qualsiasi gravità, inclusa ad esempio la

depressione di grado lieve.

(…)" (doc. AI 16/6-7)

Il

dr. __________, il dr. __________ e il dr. __________ – avuto riguardo

alle osservazioni 7 maggio 2010 (doc. AI 26/1-3) al progetto di decisione 1.

aprile 2010 (doc. AI 20/1-3) e al certificato medico 19 aprile 2010 del dr. __________

(doc. AI 26/4), FMH in medicina generale –, nelle annotazioni 12

maggio 2010, hanno osservato:

"

(…)

In riferimento all'audizione su progetto di decisione

si precisa quanto segue:

Come sempre le conclusioni del rapporto medico SMR

vengono definite sulla base della piena conoscenza dell'incarto e degli

accertamenti approfonditi a disposizione.

In riferimento alle conclusioni del Dr.med. __________

(citato dall'Avv. __________) è risaputo che non è giustificabile una

correlazione tra peggioramento radiologico e peggioramento clinico.

Non viene documentata alcuna nuova diagnosi che possa

modificare dal punto di vista internistico-reumatologico, rispettivamente

psichiatrico, quanto già definito nel rapporto medico SMR del 02.03.2010.

Riguardo il certificato del dr. __________ del

19.04.2010, esso non documenta giustificazioni clinica a supporto di quanto

attesta.

(…)" (doc. AI 29/1)

2.7. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben

motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di

prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;

ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,

pag. 453).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato

- determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività

lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari

del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14

luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

op. cit., ad art. 28a, pag. 353).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare

i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

In

DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.8. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i medici del SMR, i

quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato

è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che

conferma una capacità lavorativa dell’80% nella sua attività abituale e del

100% in un’attività adeguata. Quanto al momento a partire dal quale detta valutazione

deve essere ritenuta valida, questo Tribunale rileva che anche se nel rapporto

medico 2 marzo 2010 si legge che “(…) dal 1.10.2009 (chiusura infortunio),

risulta esigibile incapacità lavorativa del 20% in attività abituale. In

attività lavorativa rispettosa dei limiti funzionali incapacità lavorativa 0%

(…)” (doc. AI 16/6), in realtà con ogni verosimiglianza vi sarebbe da

ritenere che faccia stato il 1. ottobre 2008 visto che è quello il momento in

cui è stato chiuso il caso di infortunio (cfr. doc. 32/1-2 dell’incarto cassa

malati). In ogni caso detta valutazione vale sicuramente almeno a partire dal

mese di marzo 2010, mese in cui ha avuto luogo l’esame medico.

Il

TCA rileva innanzitutto che il rapporto medico non datato del dr. __________

sub doc. AI 10/1-5 è stato considerato dai medici SMR nel rapporto 2 marzo 2010

(doc. AI 16/1-7), visto che le diagnosi poste dal dr. __________ sono state

riprese dal dr. __________ nelle annotazioni 29 gennaio 2010 (doc. AI 12/1) in

base alle quali è stato ordinato un esame medico a cura del SMR (doc. AI 13/1)

(cfr. consid. 2.6)

Non

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al certificato

medico 19 aprile 2010 nel quale il dr. __________ ha solo attestato

un’incapacità lavorativa del 50% dal 1. giugno 2009 in modo durevole (doc. AI 26/4). Quanto al rapporto 23 agosto 2010 indirizzato alla RA 1, nello

stesso il dr. __________, poste le medesime diagnosi, si è limitato a ribadire

in modo del tutto generico e senza documentare che “(…) come da lei

richiesto, ribadisco, quale medico di famiglia del suddetto paziente che lo

stesso rimane inabile al lavoro al 50% dall’01.06.2009 a seguito delle diagnosi

sopra esposte. Il paziente infatti presenta una sindrome panvertebrale su gravi

alterazioni statico-degenerative del rachide cervicale e lombosacrale. Può lavorare

solo 4 ore al giorno e poi si deve sdraiare e riposare. Per queste ragioni ha

assunto un aiuto per il proprio negozio. (…)” (doc. D).

Al

riguardo anche i medici SMR, nelle annotazioni 12 maggio e 30 agosto 2010,

hanno osservato che “(…) riguardo al certificato del dr. __________ del

19.04.2010, esso non documenta giustificazione clinica a supporto di quanto

attesta (…)” (doc. AI 29/1) e che “(…) dal certificato del dr. __________

[ndr.: si riferisce al rapporto del 23 agosto 2010] non risulta una nuova

diagnosi o una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto la valutazione

in ambito SMR (…)” (VIII/1).

Del

resto il dr. __________ non documenta e/o motiva in alcun modo per quali

ragioni le conclusioni a cui sono giunti i medici SMR sarebbero errate.

Il

dr. __________, nelle conclusioni in merito all’esame RM-colonna cervicale del

27 luglio 2009 (doc. 15/2-3), non si è espresso sulla capacità lavorativa e al

riguardo i medici SMR, nelle annotazioni 12 maggio 2010, hanno precisato che “(…)

è risaputo che non è giustificabile una correlazione tra peggioramento radiologico

e peggioramento clinico (…)” (doc. AI 29/1).

Anche

il dr. __________, FMH in medicina generale, nel certificato medico 10

settembre 2009 – oltretutto contraddicendosi rispetto ai diversi periodi e capacità

lavorative attestate nel certificato d’infortunio LAINF (fax del 15 settembre

2008 sub doc. 30/1 dell’incarto cassa malati) – ha solo attestato in

modo del tutto generico e senza documentare che “(…) il paziente

summenzionato è stato inabile al lavoro nella misura del 50% da febbraio 2008

ad aprile 2009 (…)” (doc. AI 33/16).

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264 consid. 3b con riferimenti)

Quanto

alla patologia psichiatrica – atteso che nel certificato medico 20 agosto 2010 il dr. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia: non ha contestato la valutazione 2 marzo

2010 dei medici SMR; non ha posto una diagnosi secondo una classificazione

internazionalmente riconosciuta e nemmeno ha indicato in cosa consisterebbe il

trattamento limitandosi ad attestare che “(…) il signor RI 1, 1951, __________

è in cura con lo scrivente da Settembre 2009 per il perdurare di uno stato depressivo

ad andamento recidivante reattivo a problematica fisiatrica. Il quadro clinico

si caratterizza per un tono dell’umore deflesso, ansia, tensione, disturbi del

sonno, difficoltà nel mantenersi sufficientemente concentrato a lungo con

affaticabilità, demotivazione, vissuti auto squalificanti di incapacità e

perdita di ruolo. Tale condizione psicopatologica nel corso dei mesi è rimasta

pressoché immodificata sulla base di compromesse capacità introspettive del

paziente e reattività modesta e per tale motivo è da ritenere inabile al lavoro

in misura di almeno il 50% (…)” (doc. E) – questo Tribunale deve

fare proprie le annotazioni 1. settembre 2010 nelle quali il dr. __________ ha

osservato che “(…) il quadro clinico da me osservato, risp. la descrizione

della giornata riferita dall’A.o stesso, non facevano rilevare una riduzione

della funzionalità lavorativa al momento del colloquio del 2 marzo u.s. Poiché

lo stesso curante indica uno stato invariato dal momento della presa a carico

nel 2009 e non specifica una diagnosi secondo ICD-10 o DSM, ris. una

sintomatologia oggettivamente differente da quanto da me osservato, confermo la

mia presa di posizione (…)”.

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 23

giugno 2010 del dr. __________ (doc. C), FMH in neurologia, indirizzato al dr. __________.

Infatti,

il dr. __________ non ha contestato la valutazione 2 marzo 2010 dei medici SMR

e – poste le diagnosi di “(…) – brachialgie parestetiche bilaterali

su modesta compressione cronica dei due nervi mediani nei canali carpali – sindrome

pan vertebrale su importanti alterazioni statico-degenerative del rachide

cervicale e lombosacrale (…)” (doc. C) – non si è espresso in alcun

modo sulla capacità lavorativa.

Al

riguardo nelle annotazioni 29 luglio 2010 il dr. __________ ha formulato la seguente

valutazione: “(…) l’attuale rapporto del neurologo dr. __________ esclude un

peggioramento clinico a livello del rachide cervicale. Presenza unicamente

d’una compressione moderata a livello dei nervi mediano con indicazione ad

applicazione di stecca di notte, ev. infiltrazione (la compressione non è tale

da rendere necessario un intervento chirurgico). Viene riconfermata la presenza

di una sindrome pan vertebrale. In conclusione l’attuale rapporto medico non

documenta un sostanziale peggioramento dello stato di salute dell’assicurato.

La presenza di una compressione dei nervi mediani è problematica trattabile in

modo semplice e non comporta una impedimento funzionale prolungato. Da notare

che un intervento comporterebbe una IL di poche settimane. (…)” (IV/bis).

Viste

le risultanze mediche suesposte questo Tribunale deve concludere che, senza che

sia necessario esperire ulteriori accertamenti medici, sicuramente almeno dal

mese di marzo 2010 (mese in cui è stato esperito l’esame medico presso il SMR;

cfr. doc. AI 15/1 e 16/1-7), l’assicurato va ritenuto abile al lavoro all’80%

nella sua attività abituale e al 100% in un’attività adeguata rispettosa dei

limiti funzionali posti.

Le

valutazioni del dr. __________ e del dr. __________, seppur divergenti unicamente

per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non

apportano elementi oggettivi che siano stati ignorati dai medici del SMR e

vanno quindi intese nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che

le patologie dell’interessato hanno sulla capacità di lavoro.

Va

qui ricordato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a

imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e

i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.9. Riguardo

alla censura secondo la quale “(…) l’Ufficio AI ha manifestamente violato il

diritto di essere sentito, poiché oltre a non aver esperito gli accertamenti

necessari, non ha nemmeno atteso l’esito del consulto neurologico specialistico,

comportandosi così, ha dunque violato il diritto fondamentale del ricorrente di

essere sentito (…)” (I, punto 12), il TCA rileva quanto segue.

In

base a quanto esposto al precedente considerando, questo Tribunale ha potuto

appurare che l’Ufficio AI ha intrapreso gli accertamenti necessari e che sulla

base degli stessi era possibile pronunciarsi sulla capacità lavorativa residua.

Quanto

al rapporto 23 giugno 2010 del dr. __________ lo stesso è stato prodotto

davanti al TCA che gode di pieno potere di cognizione e l’assicurato ha preso

posizione anche sulle annotazioni 29 luglio 2009 espresse dal dr. __________ in

merito (doc. C, IV/bis e VI). Del resto, con la risposta, l’amministrazione ha

puntualizzato: “(…) osserviamo come il termine legale di 30 giorni per

presentare osservazioni prescritto dall’art. 73ter cpv. 1 OAI non sia

prorogabile (cfr. art. 40 cpv. 1 LPGA). Scaduto il termine precitato, il

presente Ufficio ha emesso la propria decisione formale. Non si ritiene

pertanto di aver violato il diritto di essere sentito. (…)” (IV, pag. 4).

Va

poi qui ancora ricordato che nella STF I 688/06 dell’8 ottobre 2007 il TF ha affermato

che “(…) da un rinvio degli atti all’amministrazione per garantire il diritto

di essere sentito si può infatti – eccezionalmente (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa

pag. 437; 126 I 72; 126 V 130 consid. 2b pag. 132 con riferimenti) – prescindere

se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe

inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte lesa ad

ottenere un giudizio in tempi rapidi (DTF 132 V 387 consid. 5.1

pag. 390; 116 V 182 consid. 3d pag. 187). Orbene, questa Corte

ha più volte osservato che se l’assicurato nella procedura precedente non ha

formulato una richiesta di rinvio degli atti all’amministrazione a garanzia del

suo diritto di essere sentito, ciò lascia concludere per un suo maggiore

interesse a una rapida evasione della causa piuttosto che a un’esecuzione

formalmente corretta della procedura ed osta pertanto all’annullamento dell’atto

impugnato e al rinvio della causa all’amministrazione per rimediare al vizio (DTF

132 V 387 consid. 6.1 pag. 391; 119 V 208 consid. 6 pag. 218; cfr. pure la

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 618/04 del 20 settembre

2006, riassunta in RSAS 2007 pag. 61, consid. 9) (…)” (STF I 688/06 dell’8 ottobre 2007, consid. 3.1.2).

2.10. Quanto

alla valutazione economica occorre qui ricordare che, per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente

da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio

sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività

l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento

di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Nella

fattispecie, va considerato che, come accennato (cfr. consid. 2.2) – visto che la

richiesta di prestazioni AI è stata presentata nel mese di novembre 2009; doc.

AI 1/1-9 e 2/1-2 –, il diritto alla rendita nascerebbe al più presto a far tempo dal

1. maggio 2010 (art. 29 cpv. 1 e 3 LAI) e che, da un punto di vista

medico-teorico, a quel momento è stata accertata una capacità lavorativa

dell’80% nell’attività abituale e del 100% in un’altra attività adeguata

rispettosa dei limiti funzionali posti (cfr. consid. 2.8).

Va

qui osservato che conformemente ad un principio generale applicabile anche nel

diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di

ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233, 117 V 275 consid. 2b pag.

278, 117 V 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In

virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è

ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto

la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione

(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate;

Landolt , Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato

alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire

un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28;

RCC 1968 pag. 434).

In

concreto, visto che l'assicurato

presenta, secondo i medici del SMR, un tasso di capacità lavorativa

ancora dell’80% nella sua attività abituale, egli, per ridurre

il danno, avrebbe potuto continuare a mettere a frutto questa sua capacità

nella precedente professione, essendo quindi teoricamente in grado di

conseguire un reddito corrispondente dell’80% del reddito realizzabile senza il

danno alla salute. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale

dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21

agosto 2006; STCA dell'8

settembre 2008, 32.2007.271; Omlin, Die Invalidität in der

obligatorischen Unfallversicherung, pag. 154).

In

effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in

casu, in base alle conclusioni dei medici SMR – da imporre un cambiamento di

professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà

valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché

si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante

capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato

esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168,

pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F.,

del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del

26 febbraio 1996 nella causa G).

Visto

che l’insorgente conserva una capacità lavorativa residua dell’80% nella

sua attività abituale, nella quale è in grado di

conseguire un reddito corrispondente all’80% del reddito realizzabile senza il

danno alla salute, l’incapacità lucrativa del ricorrente

ammonta dunque al 20%. E’ dunque a ragione che l’Ufficio AI ha negato all’assicurato

il diritto ad una rendita (cfr. consid. 2.4).

Va

qui rilevato che il TF, in una sentenza 9C_294/2008 del 19

marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che

un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione

abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla

medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17

marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

2.11. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata

e il ricorso respinto.

2.12. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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