Lexipedia

Decisione

32.2010.186

TCA ritiene indispensabile un approfondimento delle patologie psichiatriche dell'assicurata,alla luce di quanto emerso dalla valutazione neuropsicologica e da quella neurologica,in contrasto con quant

19 gennaio 2011Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una

sentenza pubblicata in DTF 123 V 175, il Tribunale federale ha rilevato che,

con l’entrata in vigore, il 1° giugno 1994, del nuovo statuto, è stato

ancorato il concetto di indipendenza e di imparzialità

dei periti dei centri medici d'accertamento dell'AI, che già esisteva in

precedenza.

Questa giurisprudenza è

poi stata confermata in una sentenza pubblicata in DTF 132 V

376, nella quale l’Alta Corte ha deciso che i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA devono essere osservati anche quando una perizia è

affidata ad un centro d'accertamento medico (SAM).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…) La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment

énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009,

il Tribunale federale ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso

valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza avere

visitato personalmente l’assicurato.

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente

con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del

suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.7. Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica

agli atti, questo Tribunale non può confermare l’operato dell’amministrazione,

in quanto le patologie dell’interessata e l’influsso che le stesse hanno sulla

sua capacità lavorativa residua non sono state sufficientemente chiarite.

Se da una

parte è vero che l’amministrazione, tenuto conto dei disturbi dell’interessata,

ha fatto esperire una perizia sia in ambito psichiatrico, che in ambito

neurologico, va d’altra parte sottolineato che l’UAI non ha poi debitamente

approfondito la patologia psichiatrica dell’assicurata e l’influsso che la

stessa ha sulla sua capacità lavorativa residua, nonostante quanto emerso dalla

perizia neurologica e neuropsicologica. Ciò sarebbe stato tanto più necessario visto

il lungo tempo trascorso tra le valutazioni peritali (luglio-agosto 2008) e la

decisione impugnata (maggio 2010).

Nella valutazione neuropsicologica del 18 agosto

Considerandi

2008, la neuropsicologa __________ ha rilevato la presenza di “rallentamento,

difficoltà di concentrazione e attenzione divisa, affaticabilità; difficoltà

rilevanti per l’apprendimento e il mantenimento a lungo termine di nuove

informazioni, sia in modalità verbale che visuo-spaziale; memoria di lavoro

misurata al PC deficitaria; nelle funzioni esecutive, difficoltà per il

monitoraggio dell’azione, la programmazione complessa, la flessibilità e il

controllo dell’interferenza”, concludendo che l’assicurata presenta “una

globale diminuzione dell’efficienza mentale, dovuta soprattutto al

rallentamento, all’affaticabilità e alle difficoltà di attenzione e

concentrazione, probabilmente compatibili con le conseguenze della meningite e

dello stato di coma, eventualmente complicate da fattori psicologici, anche

reattivi alla difficile situazione, che rischia di comportare conseguenze

rilevanti sul rendimento professionale” (doc. 39-13).

ll dr. __________,

dal canto suo, nel rapporto peritale del 25 novembre 2008, dopo avere

sottolineato come la maggior parte dei disturbi cognitivi dell’assicurata sia

probabilmente di origine psicologica e solo in minima parte di origine

organica, ha rilevato che la prognosi “dipenderà molto dall’evoluzione e dalla

possibilità di trattamento delle problematiche psicologiche della paziente, un

loro miglioramento potrebbe portare anche ad un significativo miglioramento sia

delle cefalee che dei deficit neuropsicologici” (doc. 39-9).

Nonostante

le considerazioni esposte sia dalla neuropsicologa __________ che dal dr. __________

in merito alla presenza e all’importanza dei deficit cognitivi dell’assicurata,

il TCA rileva che nel rapporto peritale psichiatrico del 31 luglio 2008, i

periti incaricati non hanno riscontrato la presenza di disturbi cognitivi di

sorta. Al contrario, i periti hanno indicato che “non emergono grossolani

deficit di attenzione, concentrazione, memoria né cognitivi”, aggiungendo che

“al momento del colloquio non si evidenziano disturbi della forma né del

contenuto del pensiero così come non vengono riferiti disturbi della

percezione” (doc. 35-4).

Inoltre,

nel rapporto peritale psichiatrico del 31 luglio 2008 gli specialisti in

psichiatria, dopo aver segnalato che l’assicurata “non è in cura psichiatrica

ed è seguita dal suo medico curante dr. __________ che la incontra mensilmente”

(doc. 35-4), non hanno ritenuto di consigliare una presa a carico psichiatrica.

A fronte

delle contraddizioni esistenti fra quanto attestato dai periti psichiatri durante

la visita del 17 luglio 2008 e quanto invece riscontrato dalla neuropsicologa __________

in occasione dell’incontro del 6 agosto 2008 e dal dr. __________ nella visita

neurologica del 25 agosto 2008, il TCA ritiene indispensabile un

approfondimento delle patologie dell’assicurata dal profilo psichiatrico.

Questa

soluzione si giustifica tanto più, alla luce delle considerazioni espresse dal

dr. __________ nel rapporto medico del 18 settembre 2010, laddove lo

specialista in neurologia ha sottolineato la necessità di una presa a carico

psichiatrica di lungo corso (doc. T).

Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali

valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di

fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 25 maggio 2010 – quando si ritenga che

fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25

consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V

366.

consid. 1b).

In concreto, il referto del dr. __________ del 18 settembre

2010.

(doc. T) è successivo alla decisione impugnata: esso va tuttavia preso in

considerazione, dato che la necessità di una presa a carico psichiatrica

indicata dal dr. __________ era già stata a suo tempo indicata dal dr. __________

nella perizia neurologica del 25 novembre 2008, laddove aveva indicato che la

prognosi sarebbe dipesa “dall’evoluzione e dalla possibilità di trattamento

delle problematiche psicologiche della paziente” (doc. 39-8).

Pertanto,

potendo questo referto permettere di accertare lo stato di salute

dell’assicurata antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è

rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in

evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la

decisione del 25 maggio 2010 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

Al riguardo, il TCA non condivide il parere espresso

nelle osservazioni dell’11 ottobre 2010 dall’UAI, il quale si è limitato ad

indicare che il referto del dr. __________ “si riferisce ad un’epoca successiva

alla data di emissione della decisione impugnata (25 maggio 2010); la questione

inerente un eventuale peggioramento dello stato di salute della signora RI 1

(segnatamente per quanto concerne un’eventuale futura presa a carico

psichiatrica) esula pertanto dalla presente disputa davanti al TCA e dovrà – se

del caso – formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo” (doc.

XIV).

Vista la discordanza esistente tra quanto

riscontrato dai periti del CPAS nella perizia psichiatrica del 31 luglio 2008 e

quanto invece evidenziato dal dr. __________ nella perizia neurologica del 25

novembre 2008, supportata anche dal parere della neuropsicologa __________,

secondo questo Tribunale non è possibile, senza procedere ad ulteriori

accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che, dal punto di vista

psichiatrico, l’assicurata non presenti delle patologie con influsso sulla

capacità lavorativa e vada quindi considerata pienamente abile al lavoro.

Gli atti

vanno quindi rinviati all’UAI affinché faccia allestire una perizia

psichiatrica al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le

ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che la perizia del CPAS,

posta a fondamento della decisione qui impugnata, è stata svolta nel mese di luglio

2008.

(cfr. doc. 35) e quindi quasi due anni prima dell’emissione della

decisione impugnata (datata 25 maggio 2010).

Inoltre, secondo il TCA, va pure tenuto conto del

fatto che il curante dr. __________, sebbene non specialista in materia, ha

comunque attestato - in maniera generica è vero - una completa inabilità

lavorativa dell’interessata dal 1° novembre 2009 al 28 febbraio 2010 (doc.

G10-19) e quindi in un periodo di tempo precedente alla decisione impugnata.

Anche tale aspetto dovrà essere oggetto di ulteriore indagine.

2.8

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il

principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti,

se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale

onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di

porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o

per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto,

nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da

una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare

una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a

una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI,

affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica, ad opera

sempre del Centro peritale per le assicurazioni sociali, affidata ad uno

psichiatra diverso dal dottor __________, al fine di chiarire sia l'aspetto

diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della

ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, tenuto conto anche degli aspetti

neurologici e neuropsicologici, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul

diritto alle prestazioni AI dell'assicurata.

2.9

L’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,

U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999

nella causa E.T.).

2.10

Secondo l'art.

29.

cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione del 25 maggio 2010 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.8..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata l’importo di fr. 1'800.-- (IVA inclusa)

a titolo di ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza

giudiziaria e gratuito patrocinio del 25 giugno 2010.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster