Lexipedia

Decisione

32.2010.188

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 febbraio 2011Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I doc.

VII, VIII e VIII1 sono, invece, stati trasmessi all’UAI per conoscenza (cfr. doc.

XI).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è la liceità della compensazione operata dall'amministrazione a

favore dell'USSI per fr. 5’028.-- (decisione del 10 giugno 2010; cfr. doc. A;

137-1).

2.3. L’art. 22

cpv. 1 LPGA pone il principio secondo cui il diritto a prestazioni non può

essere ceduto né costituito in pegno. L’art. 22 cpv. 2 LPGA stabilisce tuttavia

che i versamenti retroattivi di prestazioni dell’assicuratore sociale possono

essere ceduti a) al datore di lavoro o all’assistenza pubblica o privata se

questi versano anticipi, b) a un’assicurazione che fornisce prestazioni

anticipate.

L'art.

85bis dell'Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) precisa in

proposito che:

"

1 I datori di

lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie,

gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di

responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di

una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono

esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e

fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista

dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far

valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto

all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione

dell'Ufficio AI.

Considerandi

2.

Sono

considerati anticipi le prestazioni:

a. liberamente

consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e

abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha

concesso l'anticipo;

b. versate

contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in

caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal

contratto o dalla legge.

3.

Gli

arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato

anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono

stati forniti."

La citata disposizione di legge non è stata modificata dall’art. 22

cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell’AI,

entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Va

qui evidenziato che per poter parlare di un diritto al rimborso senza equivoco

nei confronti dell’AI, il diritto deve derivare direttamente da una norma

legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti).

La cifra marginale 10063 delle

Direttive concernenti le rendite (DR) dell’assicurazione vecchiaia, superstiti

e invalidità federale prevede quanto segue:

" (…)

Les avances consenties par un employeur, une

institution de prévoyance de l’employeur, par un organisme d’assistance

publique ou privée ou par une assurance pour la responsabilité civile ayant son

siège en Suisse, peuvent être restituées directement, mais seulement pour la

même période d’octroi des avances, et jusqu’à concurrence des montants

correspondants.

«Par même période», il faut comprendre l’intégralité

de la

période comme un tout homogène, sans possibilité de

fractionner le versement rétroactif des rentes par mois ou par années civiles.

Un fractionnement ne peut et ne doit intervenir que

si le versement de prestations à des tiers avant consenti des avances a été

interrompu (VSI 1995 p. 200 ss, ATF 121 V 17).

Le

cifre marginali 10065, 10066, 10067, 10068 enunciano poi che:

" (…)

Sont considérées comme prestations susceptibles

d’être restituées directement au tiers ayant fait des avances :

celles librement consenties dans l’attente de

versement d’une rente, que l’assuré a obtenues sous réserve de remboursement,

et moyennant l’accord écrit de sa part selon lequel les paiements rétroactifs

peuvent s’effectuer directement en mains du tiers les ayant consentis;

celles intervenues contractuellement ou légalement

et autant que le droit au remboursement puisse être déduit sans équivoque du

contrat ou de la loi, en cas de paiement rétroactif de rente. (A cet

égard, une clause de sur-assurance seule découlant d’un contrat ou de la loi ne

suffit toutefois pas).

Font partie des prestations contractuelles notamment

celles qui sont versées sur la base des conditions générales d’une assurance

collective pour des indemnités journalières, celles qui interviennent dans le

cadre de l’assurance-accidents dans le domaine surobligatoire ou sur la base

des statuts d’une caisse de pension. Font partie des prestations fournies en

vertu d’une obligation légale notamment celles de l’aide sociale publique."

Secondo le cifre

marginali 10069 e 10070:

"

(…)

L’accord écrit de l’assuré(e) est nécessaire dans

tous les cas où la loi ou le contrat ne contient pas de disposition expresse

stipulant un droit d’obtenir le remboursement des avances directement de l’AVS

ou de l’AI.

Le tiers ayant fait des avances doit annoncer à la

caisse de compensation compétente sa prétention au remboursement des avances.

Il est préférable qu’il procède à cette annonce par le biais de la formule

318.183

(VSI 1993, p. 89)."

2.4

Nella

presente evenienza l’USSI, per il periodo da gennaio 2004 a settembre 2006, con il formulario “Compensazione di pagamenti retroattivi dell’AVS/AI”,

compilato il 19 maggio 2010 (doc. IXbis) e richiamato dal TCA pendente causa

(cfr. doc. VI; consid. 1.9.; 1.11.), ha rivendicato la somma di fr. 5’028.--

per anticipi versati all’assicurato.

L’insorgente,

in effetti, nei mesi da febbraio a settembre 2006 ha beneficiato di prestazioni assistenziali per un ammontare di fr. 9'427.-- (cfr. doc. VIII1).

Dagli

atti di causa emerge, inoltre, che l’assicurato ha diritto a una rendita intera

di invalidità di fr. 1'737.-- mensili per 7 mesi (dal 1° marzo al 30 settembre

2006) per un totale di fr. 12'159.-- (doc. A; 137-1).

L’UAI,

con decisione del 10 giugno 2010 con la quale ha attribuito a RI 1 la rendita

di invalidità retroattiva per il lasso di tempo marzo-settembre 2006, ha, quindi, compensato le prestazioni assistenziali percepite dall’assicurato nei mesi da marzo

a settembre 2006 pari a fr. 5’028.--, indicando che al ricorrente sarebbe stata

pagata la somma di fr. 7'131.-- (fr. 12'159.-- - fr. 5'028.--; cfr. doc. A;

137-1).

2.5

Le

prestazioni fornite dall’USSI, avendo il ricorrente beneficiato della pubblica

assistenza nel periodo da marzo a settembre 2006 (cfr. doc. VIII1) e avendo diritto

a una rendita mensile dell’assicurazione invalidità dal 1° marzo al 30

settembre 2006 (cfr. doc. A; 137-1), assumono il connotato di “anticipi” ai

sensi dell’art. 85bis OAI (cfr. al riguardo: STFA I 369/03 del 22 settembre

2003.

consid. 4.1.; SVR 2002 IV nr. 37 pagg. 118 s consid. 5.c).

In

proposito è utile ribadire che nei casi di applicazione dell’art. 85bis cpv. 2

lett. b OAI (cfr. consid. 2.3.) non è necessario il consenso dell’assicurato al

rimborso, essendo sostituito dall’esigenza di un diritto al rimborso “senza

equivoco”. Per poter parlare di un diritto inequivocabile al rimborso nei

confronti dell’AI, il diritto al rimborso diretto dev’essere dedotto

espressamente da una norma legale o contrattuale (STF 9C_938/2008 del 26

novembre 2009; DTF 133 V 21 consid. 8.3 in fine con riferimenti di giurisprudenza).

Il

diritto al rimborso delle prestazioni fornite dall’USSI ai sensi dell’art.

85bis cpv. 2 lett. b OAI può essere dedotto senza equivoco dagli art. 33 lett.

a Las e dall’art. 32 Laps, al quale la Las rinvia, come peraltro indicato dalla

parte resistente nella risposta di causa (cfr. doc. IV; per un diverso caso cfr.

DTF 135 V 2).

L’art. 33

lett. a Las prevede, in effetti, che:

"

Le prestazioni assistenziali corrisposte a

maggiorenni vanno rimborsate:

a) quando vengono effettuati dei versamenti a titolo

di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in

cui tali prestazioni saranno esigibili. L’autorità può parimenti esigere che le

si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps)”

Giusta

l’art. 32 Laps, inoltre:

" 1L’organismo

pubblico che, in vista della concessione di un’altra prestazione sociale ai

sensi della presente legge, di un sussidio per la riduzione dei premi per

l’assicurazione di base contro le malattie o di una prestazione delle

assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni sociali ai sensi

della presente legge, può esigere che gli si versi direttamente l’arretrato,

fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati

concessi.

2Alla procedura sono applicabili le disposizioni emanate dall’Ufficio

federale delle assicurazioni sociali in materia di prestazioni AVS e AI.”

L’art. 10c Reg.Laps

enuncia, poi, che:

"

1L’organismo pubblico che ha beneficiato degli anticipi prende

contatto con l’organismo pubblico che ha versato gli anticipi.

2L’organismo pubblico che ha versato gli anticipi comunica

all’organismo che ne ha beneficiato:

a) l’importo dell’anticipo effettuato;

b) il periodo per il quale ha effettuato

l’anticipo.

3Sulla scorta dei dati ottenuti, l’organismo pubblico che ha

beneficiato degli anticipi procede al necessario rimborso.”

Le

rimanenti condizioni richieste per la compensazione di crediti scaduti con

anticipi concessi da terzi (cfr. consid. 2.3) sono nella fattispecie adempiute,

avendo l’USSI fatto valere i suoi diritti per mezzo del formulario 318.183 il

19.

maggio 2010 (cfr. doc. IXbis), ossia prima dell'emanazione del provvedimento

del 10 giugno 2010 con cui l’Ufficio AI ha assegnato al ricorrente la rendita

intera d'invalidità per il periodo marzo-settembre 2006.

I

versamenti effettuati dall’USSI si riferiscono, inoltre, al medesimo periodo

della rendita arretrata trattenuta parzialmente con la decisione contestata.

2.6

L’insorgente

non ha sollevato obiezioni in merito all’importo posto in compensazione, bensì

unicamente in relazione al principio della compensazione.

A

quest’ultimo riguardo egli, da una parte, ha fatto valere la circostanza che il

provvedimento con il quale l’USSI, il 19 maggio 2010, gli ha comunicato di aver

proceduto a chiedere alla Cassa di compensazione AVS/AI la compensazione di fr.

5'028.-- non sarebbe passato in giudicato.

Dall’altra,

sostiene che la deduzione per compensazione di tale importo lo priverebbe del

minimo esistenziale, conducendolo a uno stato di indigenza (cfr. doc. I;

consid. 1.7.).

Relativamente

alla prima contestazione, va osservato, in primo luogo, che per procedere alla

compensazione di crediti scaduti con anticipi concessi da terzi non è

necessario che l’autorità che ha proceduto a erogare gli anticipi emetta una

decisione al riguardo. Essa deve, per contro, annunciare alla cassa di

compensazione AVS/AI (nel caso, come in concreto, che si tratti di rendite AI

arretrate) competente, tramite il relativo formulario, la propria pretesa di

rimborso (cfr. consid. 2.3.).

In

secondo luogo, nella fattispecie, a prescindere dalla questione di sapere se il

provvedimento emesso il 19 maggio 2010 dall’USSI possa essere considerato una

decisione (ipotesi che secondo il TCA risulta alquanto improbabile) oppure no,

l’USSI, il 27 agosto 2010, ha in ogni caso emesso una decisione su reclamo passata

in giudicato con cui ha respinto il reclamo dell’assicurato.

Per

quanto attiene alla seconda obiezione formulata dal ricorrente, questa Corte

rileva che è vero che la compensazione con la rendita può essere operata solo

nella misura in cui la deduzione di cui è oggetto la rendita non intacca il

minimo vitale riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF 115

V 343 consid. 2c, 111 V 103 consid. 3b; Valterio, op. cit., pag. 238; RCC 1983

pag. 70-71; cfr. anche marg. 10518 Direttive sulle rendite).

Nella

fattispecie, tuttavia, tale censura non merita accoglimento, in quanto nel

periodo cui si riferisce il versamento delle rendite arretrate (dal 1° marzo al

30.

settembre 2006) l’assicurato aveva beneficiato di prestazioni assistenziali.

Tramite le stesse è stata così garantita la copertura del suo minimo

esistenziale.

Nella

recente sentenza 8C_55/2010 del 6 agosto 2010 l’Alta Corte ha chiaramente

indicato che se l’autorità competente in materia di aiuto sociale ha versato

alla persona assicurata prestazioni anticipate per il periodo corrispondente a

quello delle rendite arretrate, il minimo vitale del diritto esecutivo non

costituisce un limite alla compensazione (cfr. anche DTF 121 V 126; STFA I

255/91 del 18 maggio 1992, consid. 2b e STCA 32.2002.140).

2.7

Alla luce di

tutto quanto esposto, questo Tribunale deve concludere che a ragione,

l’Ufficio AI ha proceduto alla compensazione di fr. 5'028.-- a favore

dell’USSI.

La

decisione del 10 giugno 2010 emessa dall’Ufficio AI deve, conseguentemente,

essere confermata.

2.8

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster