32.2010.188
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23 febbraio 2011Italiano17 min
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Numero d'incarto:
32.2010.188
Data decisione, Autorità:
23.02.2011, TCA
Titolo:
UAI rettam.ha operato la compensazione di rendite AI arretrate a favore dell'USSI che aveva anticipato prestaz.assist. Per compensare non è necessaria dec.dell'aut.che ha erogato anticipi.Censura compens.intaccherrebbe MV non merita accoglimento.Nel periodo delle rendite arretr.ass.beneficiato di AS
COMPENSAZIONE
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
RENDITA
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 32 LAPS
art. 33 let. a LAS
art. 29 cpv. 2 LPTCA
OAI
art. 85bis OAI
art. 85bis cpv. 2 let. b OAI
art. 10c REGLAPS
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.188
rs
Lugano
23 febbraio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 luglio 2010 di
RI 1
contro
la decisione del 10 giugno 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del dicembre 2001, passata in giudicato incontestata, l’Ufficio AI ha
riconosciuto a RI 1 il diritto a una mezza rendita dal 1° dicembre 1999 ((cfr.
doc. 36-1, 37-1, 38-1).
1.2. In sede di
revisione l’UAI, con decisione del 5 dicembre 2005, ha soppresso il diritto dell’assicurato alla mezza rendita di invalidità con effetto
retroattivo a partire dal 31 dicembre 2003, ritenuto che nell’attività di taxista
da lui esercitata utilizzava l’auto per l’intera giornata, per cui per un tempo
di lavoro normale, e che il medesimo avrebbe leso il suo obbligo di informare.
L’amministrazione
ha pure comunicato all’assicurato che le rendite percepite a torto sarebbero
state oggetto di una decisione di restituzione separata (cfr. doc. 64-1, B).
Il 15
dicembre 2005 l’UAI ha, quindi, chiesto all’assicurato di rimborsare la somma
di fr. 19'795.--, corrispondente alla rendita di invalidità corrispostagli dal
mese di gennaio 2004 al mese di novembre 2005 (cfr. doc. 69-56).
1.3. Con
decisione su opposizione dell’11 maggio 2007 l’UAI ha, poi, respinto
l’opposizione interposta contro le decisioni del 5 e del 15 dicembre 2005.
L’amministrazione
ha stabilito, in particolare, da una parte, che l’assicurato svolgeva
l’attività di taxista in misura pressoché normale considerati le ore di
utilizzo dell’auto e i km percorsi con la stessa. Dall’altra, che in concreto
si potevano ritenere adeguate anche altre attività leggere (dove non vi fosse
l’obbligo di pesi, senza movimenti ripetitivi di sollevare pesi flessione/
estensione/rotazione del tronco, senza lavori monotoni in posizioni
inergonomiche e che permettessero il cambiamento di posizioni statiche) nella
misura del 25% (cfr. STCA 32.2007.190 del 9 giugno 2008 consid. 1.4.).
1.4. Questa Corte,
con sentenza 32.2007.190 del 9 giugno 2008, ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso inoltrato dall’assicurato contro la decisione su opposizione dell’11
maggio 2007. Ritenendo che l’amministrazione avesse accertato sommariamente i
fatti, Il TCA ha annullato il provvedimento impugnato e ha rinviato gli atti
all’UAI affinché effettuasse le necessarie indagini per stabilire l’esatta capacità
lavorativa dell’assicurato nell’attività di taxista e in altre attività
adeguate.
Il
giudizio appena menzionato è passato in giudicato incontestato.
1.5. Dopo aver
esperito ulteriori accertamenti medici ed economici dai quali è risultato che
la soppressione della rendita con effetto dal 1° gennaio 2004 non era
giustificata, l’UAI, con decisione del 10 giugno 2010, ha ripristinato il diritto dell’assicurato a una mezza rendita dal 1° gennaio 2004 al 26
febbraio 2006 (cfr. doc. D; 138-1; D).
Con
un’altra decisione del 10 giugno 2010 l’UAI ha, inoltre, riconosciuto
all’assicurato il diritto a una rendita intera d’invalidità dal 1° marzo al 30
settembre 2006 (cfr. doc. A; 137-1).
1.6. Contestualmente
l’amministrazione, per quanto riguarda la decisione del 10 giugno 2010 con cui
è stato ripristinato il diritto dell’assicurato a una mezza rendita dal 1°
gennaio 2004 al 26 febbraio 2006, ha operato la compensazione con rendite AI
già percepite per il periodo gennaio 2004 – novembre 2005 pari all’importo di
fr. 19'759.-- (cfr. doc. D; 138-1; consid. 1.2.).
Relativamente
all’ulteriore decisione del 10 giugno 2010 con la quale all’assicurato è stato
riconosciuto il diritto a una rendita intera d’invalidità dal 1° marzo al 30
settembre 2006, l’UAI ha proceduto alla compensazione delle rendite AI
arretrate con prestazioni fornite dall’ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento (USSI).
Più
precisamente è stato compensato l’ammontare di fr. 5'028.--a favore dell’USSI
(cfr. doc. A; 137-1).
1.7. Contro
quest’ultimo provvedimento (cfr. doc. A; 137-1) RI 1 ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, postulando il parziale annullamento dello stesso, nel senso che
venga fatto ordine all’UAI di versargli la rendita AI completa di fr. 12'159.--per
il lasso di tempo 1° marzo – 30 settembre 2006, senza dunque ammettere alcuna
compensazione con le prestazioni elargite dall’USSI (doc. I pag. 2).
A
motivazione della propria pretesa ricorsuale l’assicurato ha, segnatamente,
addotto che l’UAI non ha diritto di decidere in merito alla compensazione e di versare
somme di denaro a un altro ufficio.
Al
riguardo egli ha precisato che il provvedimento del 19 maggio 2010 con cui
l’USSI gli ha comunicato di aver proceduto a richiedere all’UAI in
compensazione un importo di fr. 5'028.-- per prestazioni d’assistenza
elargitegli non è passato in giudicato, siccome contro lo stesso ha interposto
reclamo.
Inoltre
il ricorrente ha evidenziato che la rendita AI dovutagli è impignorabile e
garantisce il minimo esistenziale, come pure che privarlo di questo minimo significherebbe
condurlo a uno stato di indigenza (cfr. doc. I).
1.8. L’UAI, in
risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.9. Pendente
causa il TCA ha, da un lato, invitato l’UAI a trasmettere l’atto con il quale
l’USSI ha chiesto in compensazione la somma di fr. 5'028.- per anticipi versati
all’assicurato (cfr. doc. VI).
Dall’altro,
ha interpellato l’USSI al fine di conoscere l’esito del reclamo inoltrato il 10
giugno 2010 contro la “decisione di compensazione con prestazioni AI” emessa da
tale Ufficio il 19 maggio 2010 (cfr. doc. VII).
1.10. L’USSI, il 9
febbraio 2011, ha inviato la decisione su reclamo del 27 agosto 2010 con la
quale ha respinto il reclamo interposto dall’assicurato avverso il
provvedimento del 19 maggio 2010 (cfr. doc. VIII + 1).
1.11. Il 14
febbraio 2011, dal canto suo, l’UAI ha trasmesso copia della richiesta di
compensazione inoltrata il 19 maggio 2010 dall’USSI alla Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI (cfr. doc. IX + bis).
1.12. I doc. VI,
VII, VIII, VIII1, IX e IXbis sono stati inviati al ricorrente per conoscenza
(cfr. doc. X).
Fatti
I doc.
VII, VIII e VIII1 sono, invece, stati trasmessi all’UAI per conoscenza (cfr. doc.
XI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la liceità della compensazione operata dall'amministrazione a
favore dell'USSI per fr. 5’028.-- (decisione del 10 giugno 2010; cfr. doc. A;
137-1).
2.3. L’art. 22
cpv. 1 LPGA pone il principio secondo cui il diritto a prestazioni non può
essere ceduto né costituito in pegno. L’art. 22 cpv. 2 LPGA stabilisce tuttavia
che i versamenti retroattivi di prestazioni dell’assicuratore sociale possono
essere ceduti a) al datore di lavoro o all’assistenza pubblica o privata se
questi versano anticipi, b) a un’assicurazione che fornisce prestazioni
anticipate.
L'art.
85bis dell'Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) precisa in
proposito che:
"
1 I datori di
lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie,
gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di
responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di
una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono
esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e
fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista
dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far
valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto
all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione
dell'Ufficio AI.
Considerandi
2.
Sono
considerati anticipi le prestazioni:
a. liberamente
consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e
abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha
concesso l'anticipo;
b. versate
contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in
caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal
contratto o dalla legge.
3.
Gli
arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato
anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono
stati forniti."
La citata disposizione di legge non è stata modificata dall’art. 22
cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell’AI,
entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Va
qui evidenziato che per poter parlare di un diritto al rimborso senza equivoco
nei confronti dell’AI, il diritto deve derivare direttamente da una norma
legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti).
La cifra marginale 10063 delle
Direttive concernenti le rendite (DR) dell’assicurazione vecchiaia, superstiti
e invalidità federale prevede quanto segue:
" (…)
Les avances consenties par un employeur, une
institution de prévoyance de l’employeur, par un organisme d’assistance
publique ou privée ou par une assurance pour la responsabilité civile ayant son
siège en Suisse, peuvent être restituées directement, mais seulement pour la
même période d’octroi des avances, et jusqu’à concurrence des montants
correspondants.
«Par même période», il faut comprendre l’intégralité
de la
période comme un tout homogène, sans possibilité de
fractionner le versement rétroactif des rentes par mois ou par années civiles.
Un fractionnement ne peut et ne doit intervenir que
si le versement de prestations à des tiers avant consenti des avances a été
interrompu (VSI 1995 p. 200 ss, ATF 121 V 17).
Le
cifre marginali 10065, 10066, 10067, 10068 enunciano poi che:
" (…)
Sont considérées comme prestations susceptibles
d’être restituées directement au tiers ayant fait des avances :
–
celles librement consenties dans l’attente de
versement d’une rente, que l’assuré a obtenues sous réserve de remboursement,
et moyennant l’accord écrit de sa part selon lequel les paiements rétroactifs
peuvent s’effectuer directement en mains du tiers les ayant consentis;
–
celles intervenues contractuellement ou légalement
et autant que le droit au remboursement puisse être déduit sans équivoque du
contrat ou de la loi, en cas de paiement rétroactif de rente. (A cet
égard, une clause de sur-assurance seule découlant d’un contrat ou de la loi ne
suffit toutefois pas).
Font partie des prestations contractuelles notamment
celles qui sont versées sur la base des conditions générales d’une assurance
collective pour des indemnités journalières, celles qui interviennent dans le
cadre de l’assurance-accidents dans le domaine surobligatoire ou sur la base
des statuts d’une caisse de pension. Font partie des prestations fournies en
vertu d’une obligation légale notamment celles de l’aide sociale publique."
Secondo le cifre
marginali 10069 e 10070:
"
(…)
L’accord écrit de l’assuré(e) est nécessaire dans
tous les cas où la loi ou le contrat ne contient pas de disposition expresse
stipulant un droit d’obtenir le remboursement des avances directement de l’AVS
ou de l’AI.
Le tiers ayant fait des avances doit annoncer à la
caisse de compensation compétente sa prétention au remboursement des avances.
Il est préférable qu’il procède à cette annonce par le biais de la formule
318.183
(VSI 1993, p. 89)."
2.4
Nella
presente evenienza l’USSI, per il periodo da gennaio 2004 a settembre 2006, con il formulario “Compensazione di pagamenti retroattivi dell’AVS/AI”,
compilato il 19 maggio 2010 (doc. IXbis) e richiamato dal TCA pendente causa
(cfr. doc. VI; consid. 1.9.; 1.11.), ha rivendicato la somma di fr. 5’028.--
per anticipi versati all’assicurato.
L’insorgente,
in effetti, nei mesi da febbraio a settembre 2006 ha beneficiato di prestazioni assistenziali per un ammontare di fr. 9'427.-- (cfr. doc. VIII1).
Dagli
atti di causa emerge, inoltre, che l’assicurato ha diritto a una rendita intera
di invalidità di fr. 1'737.-- mensili per 7 mesi (dal 1° marzo al 30 settembre
2006) per un totale di fr. 12'159.-- (doc. A; 137-1).
L’UAI,
con decisione del 10 giugno 2010 con la quale ha attribuito a RI 1 la rendita
di invalidità retroattiva per il lasso di tempo marzo-settembre 2006, ha, quindi, compensato le prestazioni assistenziali percepite dall’assicurato nei mesi da marzo
a settembre 2006 pari a fr. 5’028.--, indicando che al ricorrente sarebbe stata
pagata la somma di fr. 7'131.-- (fr. 12'159.-- - fr. 5'028.--; cfr. doc. A;
137-1).
2.5
Le
prestazioni fornite dall’USSI, avendo il ricorrente beneficiato della pubblica
assistenza nel periodo da marzo a settembre 2006 (cfr. doc. VIII1) e avendo diritto
a una rendita mensile dell’assicurazione invalidità dal 1° marzo al 30
settembre 2006 (cfr. doc. A; 137-1), assumono il connotato di “anticipi” ai
sensi dell’art. 85bis OAI (cfr. al riguardo: STFA I 369/03 del 22 settembre
2003.
consid. 4.1.; SVR 2002 IV nr. 37 pagg. 118 s consid. 5.c).
In
proposito è utile ribadire che nei casi di applicazione dell’art. 85bis cpv. 2
lett. b OAI (cfr. consid. 2.3.) non è necessario il consenso dell’assicurato al
rimborso, essendo sostituito dall’esigenza di un diritto al rimborso “senza
equivoco”. Per poter parlare di un diritto inequivocabile al rimborso nei
confronti dell’AI, il diritto al rimborso diretto dev’essere dedotto
espressamente da una norma legale o contrattuale (STF 9C_938/2008 del 26
novembre 2009; DTF 133 V 21 consid. 8.3 in fine con riferimenti di giurisprudenza).
Il
diritto al rimborso delle prestazioni fornite dall’USSI ai sensi dell’art.
85bis cpv. 2 lett. b OAI può essere dedotto senza equivoco dagli art. 33 lett.
a Las e dall’art. 32 Laps, al quale la Las rinvia, come peraltro indicato dalla
parte resistente nella risposta di causa (cfr. doc. IV; per un diverso caso cfr.
DTF 135 V 2).
L’art. 33
lett. a Las prevede, in effetti, che:
"
Le prestazioni assistenziali corrisposte a
maggiorenni vanno rimborsate:
a) quando vengono effettuati dei versamenti a titolo
di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in
cui tali prestazioni saranno esigibili. L’autorità può parimenti esigere che le
si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps)”
Giusta
l’art. 32 Laps, inoltre:
" 1L’organismo
pubblico che, in vista della concessione di un’altra prestazione sociale ai
sensi della presente legge, di un sussidio per la riduzione dei premi per
l’assicurazione di base contro le malattie o di una prestazione delle
assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni sociali ai sensi
della presente legge, può esigere che gli si versi direttamente l’arretrato,
fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati
concessi.
2Alla procedura sono applicabili le disposizioni emanate dall’Ufficio
federale delle assicurazioni sociali in materia di prestazioni AVS e AI.”
L’art. 10c Reg.Laps
enuncia, poi, che:
"
1L’organismo pubblico che ha beneficiato degli anticipi prende
contatto con l’organismo pubblico che ha versato gli anticipi.
2L’organismo pubblico che ha versato gli anticipi comunica
all’organismo che ne ha beneficiato:
a) l’importo dell’anticipo effettuato;
b) il periodo per il quale ha effettuato
l’anticipo.
3Sulla scorta dei dati ottenuti, l’organismo pubblico che ha
beneficiato degli anticipi procede al necessario rimborso.”
Le
rimanenti condizioni richieste per la compensazione di crediti scaduti con
anticipi concessi da terzi (cfr. consid. 2.3) sono nella fattispecie adempiute,
avendo l’USSI fatto valere i suoi diritti per mezzo del formulario 318.183 il
19.
maggio 2010 (cfr. doc. IXbis), ossia prima dell'emanazione del provvedimento
del 10 giugno 2010 con cui l’Ufficio AI ha assegnato al ricorrente la rendita
intera d'invalidità per il periodo marzo-settembre 2006.
I
versamenti effettuati dall’USSI si riferiscono, inoltre, al medesimo periodo
della rendita arretrata trattenuta parzialmente con la decisione contestata.
2.6
L’insorgente
non ha sollevato obiezioni in merito all’importo posto in compensazione, bensì
unicamente in relazione al principio della compensazione.
A
quest’ultimo riguardo egli, da una parte, ha fatto valere la circostanza che il
provvedimento con il quale l’USSI, il 19 maggio 2010, gli ha comunicato di aver
proceduto a chiedere alla Cassa di compensazione AVS/AI la compensazione di fr.
5'028.-- non sarebbe passato in giudicato.
Dall’altra,
sostiene che la deduzione per compensazione di tale importo lo priverebbe del
minimo esistenziale, conducendolo a uno stato di indigenza (cfr. doc. I;
consid. 1.7.).
Relativamente
alla prima contestazione, va osservato, in primo luogo, che per procedere alla
compensazione di crediti scaduti con anticipi concessi da terzi non è
necessario che l’autorità che ha proceduto a erogare gli anticipi emetta una
decisione al riguardo. Essa deve, per contro, annunciare alla cassa di
compensazione AVS/AI (nel caso, come in concreto, che si tratti di rendite AI
arretrate) competente, tramite il relativo formulario, la propria pretesa di
rimborso (cfr. consid. 2.3.).
In
secondo luogo, nella fattispecie, a prescindere dalla questione di sapere se il
provvedimento emesso il 19 maggio 2010 dall’USSI possa essere considerato una
decisione (ipotesi che secondo il TCA risulta alquanto improbabile) oppure no,
l’USSI, il 27 agosto 2010, ha in ogni caso emesso una decisione su reclamo passata
in giudicato con cui ha respinto il reclamo dell’assicurato.
Per
quanto attiene alla seconda obiezione formulata dal ricorrente, questa Corte
rileva che è vero che la compensazione con la rendita può essere operata solo
nella misura in cui la deduzione di cui è oggetto la rendita non intacca il
minimo vitale riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF 115
V 343 consid. 2c, 111 V 103 consid. 3b; Valterio, op. cit., pag. 238; RCC 1983
pag. 70-71; cfr. anche marg. 10518 Direttive sulle rendite).
Nella
fattispecie, tuttavia, tale censura non merita accoglimento, in quanto nel
periodo cui si riferisce il versamento delle rendite arretrate (dal 1° marzo al
30.
settembre 2006) l’assicurato aveva beneficiato di prestazioni assistenziali.
Tramite le stesse è stata così garantita la copertura del suo minimo
esistenziale.
Nella
recente sentenza 8C_55/2010 del 6 agosto 2010 l’Alta Corte ha chiaramente
indicato che se l’autorità competente in materia di aiuto sociale ha versato
alla persona assicurata prestazioni anticipate per il periodo corrispondente a
quello delle rendite arretrate, il minimo vitale del diritto esecutivo non
costituisce un limite alla compensazione (cfr. anche DTF 121 V 126; STFA I
255/91 del 18 maggio 1992, consid. 2b e STCA 32.2002.140).
2.7
Alla luce di
tutto quanto esposto, questo Tribunale deve concludere che a ragione,
l’Ufficio AI ha proceduto alla compensazione di fr. 5'028.-- a favore
dell’USSI.
La
decisione del 10 giugno 2010 emessa dall’Ufficio AI deve, conseguentemente,
essere confermata.
2.8
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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