32.2010.192
Richiesta di una rendita AI respinta in assenza di un grado d'invalidità pensionabile
3 gennaio 2011Italiano57 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2010.192
Data decisione, Autorità:
03.01.2011, TCA
Titolo:
Richiesta di una rendita AI respinta in assenza di un grado d'invalidità pensionabile
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.192
cs
Lugano
3 gennaio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 luglio 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 giugno 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato nel 1949, da ultimo attivo quale aiuto cucina, il 28 ottobre 2007 ha inoltrato una domanda tendente all’ottenimento di una rendita AI (doc. AI 1).
B. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia
pluridisciplinare SAM del 23 settembre 2009 (doc. AI 28-1), con decisione del 4
giugno 2010 (doc. AI 47-1), preavvisata con progetto del 30 dicembre 2009 (doc.
AI 36-1), l’UAI ha respinto la domanda poiché il grado d’invalidità non supera
il 37%.
C. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA (doc. I).
L’insorgente
contesta innanzitutto l’ammontare del salario da valido, sostenendo di non
capire il calcolo del medesimo e chiedendo che venga preso in considerazione un
reddito, per il 2008, di fr. 43'190.15, che darebbe diritto, perlomeno, ad ¼ di
rendita.
In
secondo luogo l’interessato non condivide la riduzione del 15% effettuata sul
reddito da invalido. Il ricorrente ritiene di aver diritto alla riduzione
massima del 25% in considerazione della scarsa padronanza della lingua, del
fatto che da 4 anni non svolge più alcuna attività lavorativa e della difficoltà
a reinserirsi nel mondo del lavoro a causa del prossimo pensionamento.
L’insorgente,
con riferimento alla valutazione reumatologica, da cui emerge una limitazione
del 20% nella precedente attività di aiuto cucina e del 10% in attività da
leggere a mediamente pesanti con la necessità di eseguire brevi pause, chiede a
questo Tribunale di voler approfondire la questione della definizione di
attività da leggera e medio pesante, e meglio se la precedente professione di
aiuto cucina non sia da ritenere un’attività leggera/medio pesante.
L’interessato
sostiene inoltre:
“(…)
Dal profilo
psichiatrico si fa riferimento, invece ad una resa diminuita e costante
sull’arco dell’intera giornata lavorativa in misura del 40%. Si deve dare atto
che lo psichiatra in questo caso si è dato la pena di spiegare in che cosa
consista il diminuito rendimento. Vale a dire la riduzione del rendimento ha
motivo dello stress. Si tratta quindi di un rallentamento costante sull’arco
dell’intera giornata che si dipana minuto per minuto della propria attività
lavorativa e che nei fatti si configura in un minor lavoro costante.
Per parte sua il
reumatologo ritiene che la diminuzione della resa sia dovuta al fatto che il
paziente deve fare delle pause, che per l’appunto lo conducono ad una resa
ridotta in misura del 10%.
Se la sua resa quando
lavora è diminuita del 40%; quando riposa (come richiede il reumatologo) non fa
nulla. Pertanto le due limitazioni, una tantum, possono essere sommate.
Altrimenti ci si troverebbe dinanzi ad una contraddizione nei termini.
Pertanto, durante a
motivo della diminuzione dell’attività lavorativa consentitagli per motivi
psichiatrici, quando può lavorare per motivi reumatologici (permessogli in
misura del 90%) la sua resa è del 54%, per la rimanenza è invalido.”
L’insorgente
afferma inoltre che il rapporto psichiatrico del dr. med. __________ sconfessa
quello del medico curante, dà atto che il referto del dr. med. __________ non
si limita ad esporre il proprio punto di vista, ma puntualizza ciò che non
ritiene realizzato nel rapporto del curante e che alla raccolta dei dati
anamnestici è stato consacrato un tempo relativamente lungo, ma rileva che le
conclusioni mal si conciliano con la terapia in atto, che richiede la
frequentazione del __________ e presuppone una presa a carico terapeutica
continua e prolungata nel tempo. Questo aspetto imporrebbe pertanto una
rivalutazione valetudinaria con rinvio dell’incarto.
L’interessato
chiede pertanto l’erogazione di una mezza rendita AI con effetto dal 1°
novembre 2007, ossia un anno dopo l’inizio dell’incapacità al lavoro.
D. Lo
stesso giorno l’insorgente ha trasmesso al TCA l’”istanza di ammissione
all’assistenza giudiziaria per quanto attiene le tasse e le spese di giustizia”
chiedendo di essere posto “a beneficio dell’assistenza giudiziaria sia
per quanto attiene le tasse e le spese di giustizia, sia per quanto attiene per
spese di giustizia” (doc. II).
E.
Con risposta del 12 agosto 2010 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. V).
F. Il
26 agosto 2010 l’insorgente ha contestato la presa di posizione dell’UAI,
ritenendo scorretto paragonare il salario conseguito lavorando all’85% con il
salario da invalido al 100%, poiché andrebbe paragonato il salario conseguito
per un’attività lavorativa di analoga durata, rilevando che “svolgeva
un’attività lavorativa a tempo pieno” e che non “v’è dunque spazio per
il raffronto sulla base del cosidetto metodo misto” (doc. VIII).
in
diritto
In ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Nel
merito
2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge
federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del
diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza
occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a
DTF 130 V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme
sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di
fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo successivo dal 1°
gennaio 2008 al 4 giugno 2010 seguente, data della decisione impugnata, che
delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano
applicazione le nuove norme (sentenza 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).
Va qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in
maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado
d’invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene
pertanto la sua validità (cfr. sentenza 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid.
2).
3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1° gennaio
2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
4. Nel
caso concreto alla luce dei certificati medici prodotti dal ricorrente, l’UAI
ha fatto allestire una perizia pluridisciplinare ad opera del SAM nei giorni 24
e 25 giugno, nonché il 7 luglio 2009 (doc. AI 28-1).
Dal
referto, datato 23 settembre 2009 (doc. AI 37), risulta che i periti hanno
fatto capo a 2 consulti specialistici esterni, di natura psichiatrica (dr. med.
__________) e pneumologica (dr. med. __________) e ad un consulto reumatologico
del dr. med. __________ del 24 giugno 2009 (doc. AI 28-20).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa di sindrome lombovertebrale cronica in
alterazioni degenerative del rachide lombare: discopatia L4-L5 con protrusione
discale recessale a sinistra, lieve protrusione diffusa del disco L5-S1 senza
conflitti radicolari, moderati segni di spondilartrosi L3-S1 bilateralmente;
piedi piatti trasversali e longitudinali, alluce valgo bilateralmente con dita
a martello, sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2) con tendenza alla somatizzazione (ICD-10 F 45.0) in disturbo dell’adattamento con disturbi
emotivi della condotta (ICD-10 F 43.25), conosciuta conflittualità coniugale
(ICD-10 Z 63.0) e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di asma
bronchiale verosimilmente intrinseca accompagnata da rinite cronica con
numerosi episodi di esacerbazioni, ipertensione arteriosa (doc. AI 28-24).
Dalla
perizia emerge che dal punto di vista reumatologico l’assicurato presenta una
sindrome lombospondilogena cronica con alterazioni degenerative a carico del
rachide lombare da L3 a S1 e presenza di discopatie a livello L4-L5 e L5-S1. In
questi anni si è sottoposto a terapia medica a base di antinfiammatori non
steroidei e paracetamolo, con risoluzione, però, solo parziale e temporanea
della sintomatologia dolorosa. Si è sottoposto in maniera costante a cicli di
fisiochinesiterapia, anch’essi senza giovamento. Infine è stato trattato con
due infiltrazioni locali di Kenacort da parte del Dr. __________, ma senza
successo. Attualmente, all’esame clinico, anche se quest’ultimo è limitato a
causa della scarsa collaborazione da parte dell’assicurato, viene riscontrata
una motilità della colonna lombare moderatamente limitata in ogni direzione e
dolori localizzati soprattutto a livello lombosacrale in corrispondenza delle
creste iliache posteriori. Non sono presenti deficit lombo radicolari.
Dal
punto di vista reumatologico l’interessato, come aiuto-cucina, è considerato
inabile al lavoro nella misura del 20% da intendersi come riduzione del
rendimento nell’arco di una normale giornata lavorativa, mentre è in grado di
svolgere attività da leggere a mediamente pesanti, che evitino movimenti
eccessivamente ripetitivi con il rachide lombare e con il tronco, che
permettano il rispetto delle regole d’ergonomia della schiena, che permettano
di effettuare delle brevi pause, a tempo pieno, con un rendimento ridotto al
massimo nella misura del 10%.
Per
quanto concerne la patologia pneumologica, il consulente ha diagnosticato la
presenza di un’asma bronchiale verosimilmente intrinseca accompagnata da rinite
cronica con numerosi episodi di esacerbazioni. Sotto terapia adeguata,
attualmente vi è una stabilità della sintomatologia con funzione polmonare
normale e soprattutto test alla metacolina completamente normale. Dal punto di
vista pneumologico quindi l’assicurato è abile al lavoro al 100% nell’attività
di cuoco qualora questo non dovesse comportare esposizioni ad agenti ambientali
quali fumo od agenti tossici irritabili che possano precipitare la problematica
asmatica. Sotto il trattamento adeguato è stata documentata una reversibilità
completa del disturbo ostruttivo e soprattutto una stabilità della malattia
senza peggioramento al test di broncoprovocazione specifico alla metacolina.
L’assicurato è abile a qualsiasi tipo di lavoro che non comporti l’esposizione
ad agenti ambientali irritanti quale fumo o sostanze tossiche che possono
precipitare il problema asmatico o che comportino sforzi fisici molto intensi o
condizioni di lavoro estreme.
Circa
la patologia psichiatrica l’interessato, per la comparsa di una sindrome
ansioso-depressiva, viene seguito dal Dr. __________ di __________ dal 2007. Il
medico ha attestato un’incapacità lavorativa inizialmente al 50%, poi del 100%
dal 9.07 al 31.08.2007 ed infine nuovamente al 50%. Imposta terapia
farmacologica con farmaci antidepressivi, ipnoinduttori e benzodiazepine. Una
perizia psichiatrica richiesta da parte assicurativa, eseguita dal Dr. __________
a settembre 2007, evidenzia unicamente una sindrome ansioso-depressiva di lieve
entità, comportante un’incapacità lavorativa non superiore al 20%. Non
accettando la proposta dello psichiatra curante di ripresa lavorativa parziale
il peritando si rivolge allo psichiatra Dr. __________ di __________, il quale
riconosce una grave sindrome ansioso-depressiva comportante un’incapacità
lavorativa completa in ambito di un disturbo di personalità dipendente. Il
collaboratore del Dr. __________, Dr. __________, nel mese di giugno 2009
conferma la cronicizzazione del quadro psicopatologico con tendenza alla
regressione, aggiunge le diagnosi di sindrome somatoforme da dolore
persistente, disturbo ipocondriaco e conferma un’incapacità lavorativa
completa. Dal consulto del dr. med. __________ emerge una timia rivolta verso
il polo negativo, anche se l’istinto vitale appare conservato. Non
esplicitazione di idee di morte, né d’intenti suicidali. La libido sarebbe
diminuita. Le funzioni cognitive sono conservate. Rispetto allo scritto dello
psichiatra curante l’attuale valutazione peritale si discosta essenzialmente
rispetto alla valutazione dell’entità del quadro psicopatologico
ansioso-depressivo, ritenuto dal consulente di grado lieve-medio. Dalla
ricostruzione anamnestica e dal colloquio non emerge instabilità affettiva,
alcuna difficoltà d’attenzione e concentrazione, non irascibilità, non
rallentamento psicomotorio. Dall’incontro non è evidenziabile il disturbo di
personalità dipendente. Da quanto oggettivato in ambito peritale, da un punto
di vista strettamente psichiatrico, la capacità lavorativa appare compromessa,
anche se non completamente. Il consulente ha diagnosticato una sindrome mista
ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2) con tendenza alla somatizzazione (ICD-10 F 45.0), disturbo dell’adattamento con disturbi emotivi della condotta (ICD-10 F 43.25) conosciuta conflittualità coniugale (ICD-10 Z 63.0). La patologia psichiatrica
oggettivata influisce sulla capacità lavorativa dell’assicurato in misura del
40% a partire dal mese di luglio 2007. Il disagio psichico esperito dal
peritando fa sì che egli non riesca a svolgere l’attività lavorativa per una
giornata intera, essenzialmente per una ridotta tolleranza allo stress
richiesto. La presa a carico psichiatrica non ha portato ad un tangibile
miglioramento con ripresa dell’attività lavorativa, il quadro psicopatologico
ansioso-depressivo ha manifestato una tendenza alla cronicizzazione. La
prognosi a medio-lungo termine potrebbe non modificarsi ed addirittura
peggiorare. L’assicurato, dal punto di vista psichiatrico, è in grado di
svolgere altre attività semplici nella misura del 60%.
Alla
luce dei consulti specialistici, i periti hanno valutato che l’insorgente,
nell’attività da ultimo svolta (aiuto-cucina), va considerato abile al lavoro
nella misura del 60% (doc. AI 28-29).
A
proposito delle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno
affermato:
“Dal punto di vista
pneumologico, sotto terapia adeguata, attualmente vi è una stabilità della
sintomatologia con una funzione polmonare normale e soprattutto un test alla
metacolina completamente normale, quindi, nonostante la diagnosi di asma
bronchiale, verosimilmente intrinseca accompagnata da rinite cronica con
numerosi episodi di esacerbazioni, dal punto di vista pneumologico l’A. è abile
al lavoro nella misura del 100% nell’attività di aiuto-cucina qualora questa
attività non dovesse comportare esposizioni ad agenti ambientali quali fumo od
agenti tossici irritabili che possano precipitare la problematica asmatica.
Sotto trattamento adeguato completo è stata infatti documentata una
reversibilità completa del disturbo ostruttivo e soprattutto una stabilità
della malattia senza peggioramento al test di broncoprovocazione specifico alla
metacolina.
Dal punto di vista
reumatologico l’A. presenta una sindrome lombospondilogena cronica con
alterazioni degenerative a carico del rachide lombare, nonché alterazioni della
statica dei piedi bilateralmente e dita a martello bilateralmente. La
valutazione attuale non di discosta sostanzialmente da quella effettuata nel
2006 dal Dr. __________ per la __________. Attualmente forse vi è un maggior
decondizionamento muscolare considerati gli anni trascorsi in completa
inattività. Pertanto, dal punto di vista reumatologico teorico, come
aiuto-cucina, l’A. presenta un’incapacità lavorativa del 20% da intendersi come
riduzione del rendimento sull’arco di una normale giornata lavorativa. L’A. è
in grado però di svolgere attività da leggere a mediamente pesanti, che evitino
movimenti eccessivamente ripetitivi con il rachide lombare e con il tronco, che
permettano il rispetto delle regole di ergonomia della schiena e con la
possibilità di effettuare delle brevi pause al bisogno. In attività rispettose
di tali limiti l’A. è abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto
al massimo nella misura del 10%.
Dal punto di vista
psichiatrico l’A. presenta una sindrome mista ansioso-depressiva, con tendenza
alla somatizzazione, un disturbo dell’adattamento con disturbi emotivi della
condotta ed una conosciuta conflittualità coniugale. La patologia psichiatrica
oggettivata influisce sulla capacità lavorativa dell’A. in una misura
attualmente del 40%. Secondo le indicazioni del nostro consulente tale
percentuale è da conglobare e non da addizionare ad eventuale invalidazione da
parte somatica.
Pertanto l’A. è da
ritenere inabile al lavoro complessivamente nella misura del 40% nell’attività
da ultimo svolta di aiuto-cucina. Tale riduzione della capacità lavorativa
insorge a partire dal mese di luglio 2007 quando l’A. inizia la presa a carico
psicoterapeutica ed a quel mese risalgono le certificazioni d’incapacità
lavorativa da parte psichiatrica. Rispetto alle valutazioni precedenti la
componente algica lamentata dall’A. non appare in primo piano. L’A. non ha
assunto un comportamento teatrale atto a perorare la richiesta della rendita
d’invalidità. La valutazione attuale si discosta essenzialmente rispetto alla
valutazione dell’entità del quadro psicopatologico ansioso-depressivo descritto
dalla psichiatra curante ritenuto invece di grado lieve-medio dal nostro
consulente. Dalla ricostruzione anamnestica e dal colloquio non emerge
instabilità affettiva, né difficoltà di attenzione e concentrazione, né
irascibilità o rallentamento psicomotorio. Dall’incontro, inoltre, non è evidenziabile
il disturbo di personalità dipendente, in particolare l’A. non conferma una
situazione di disagio quando è solo, alcuna paura d’essere abbandonato, alcuna
tendenza ad incoraggiare gli altri a prendere decisioni per lui. La presa a
carico psichiatrica non ha portato ad un tangibile miglioramento con ripresa
dell’attività lavorativa. Il quadro psicopatologico ansioso-depressivo ha
manifestato una tendenza alla cronicizzazione. La prognosi a medio-lungo
termine potrebbe non modificarsi ed addirittura peggiorare.
9 CONSEGUENZE SULLA
CAPACITA` D’INTEGRAZIONE
L’A. è da considerare
abile al lavoro in attività da leggere a mediamente pesanti, che evitino
movimenti eccessivamente ripetitivi con il rachide lombare e con il tronco, che
permettano il rispetto delle regole d’ergonomia della schiena, che permettano
d’effettuare delle brevi pause al bisogno, che non comportino esposizioni ad
agenti ambientali quali fumo od agenti tossici irritabili e che, infine,
tengano conto del basso livello culturale dell’A.. In attività rispettose di
tali limiti l’A. è da ritenere abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento
ridotto al massimo nella misura del 40% e ciò a partire dal mese di luglio 2007.” (doc. AI 28-29/31)
Sulla
base della perizia SAM, il medico SMR, dr. med. __________, ha stabilito che
l’interessato sia nell’attività abituale di aiuto cucina che in attività
adeguate nel rispetto dei limiti funzionali descritti è inabile al lavoro al
40% dal mese di luglio 2007. A proposito dei limiti funzionali il medico SMR ha
evidenziato che l’insorgente “può svolgere attività adeguate
leggere-mediamente pesanti, che evitino movimenti eccessivamente ripetitivi con
il rachide lombare e con il tronco, che permettano il rispetto delle regole
d’ergonomia della schiena, che permettano d’effettuare delle brevi pause al
bisogno, che non comportino esposizioni ad agenti ambientali quali il fumo od
agenti tossici irritabili e che infine tengano conto del basso livello
culturale dell’assicurato” (doc. AI 32-2).
Il
4 gennaio 2010 l’UAI ha ricevuto dall’insorgente un referto del 19 dicembre 2009
del Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale di __________ da cui emerge, a
proposito del motivo della consultazione, che “si tratta di un paziente noto
per una BPCO, che da alcuni giorni accusa dispnea ingravescente, tanta tosse e
catarro e picchi febbrili.” I medici hanno diagnosticato un’esacerbazione
infettiva di BPCO (possibile H1N1, clinicamente poco probabile), ipertensione
arteriosa trattata, ipertrofia prostatica trattata, sindrome ansioso-depressiva
(doc. AI 39-1).
Il
medico SMR, dr. med. __________, il 4 giugno 2010, ha confermato il precedente rapporto medico del 30 ottobre 2010 compilato sulla base della
perizia pluridisciplinare SAM del 23 settembre 2009 ed ha affermato che “le
nuove informazioni mediche pervenute agli atti, rispettivamente referto __________
dell’__________ del 19.12.2009, riferiscono circa un episodio di esacerbazione
di BPCO (già conosciuta da tempo) con associata (poco probabile) infezione
influenzale H1N1, entrambi prontamente farmacologicamente trattate” (doc.
AI 46-1).
In
sede di risposta i medici SMR, Dr. med. __________, FMH medicina generale e
dr.ssa __________, specialista in psichiatria, hanno evidenziato che “in
ricorso (05.07.2010) non viene presentata nessuna documentazione medica che
possa modificare le conclusioni mediche a cui si è giunti con la valutazione
SAM del 23.09.2009 che quindi si riconfermano” (doc. V/2).
5. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001
pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,
i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I
355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
6. Questo
TCA chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia
pluridisciplinare del SAM del 23 settembre 2009, che ha in particolare concluso
per una capacità lavorativa del 60% sia nella precedente attività che in
attività adeguate alla nuova situazione valetudinaria dal mese di luglio 2007.
Tale
valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
Gli
specialisti, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi famigliare,
personale-sociale, professionale e patologica del ricorrente, le affezioni
attuali e le costatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza
sulla capacità lavorativa di sindrome lombovertebrale cronica
in alterazioni degenerative del rachide lombare: discopatia L4-L5 con
protrusione discale recessale a sinistra, lieve protrusione diffusa del disco
L5-S1 senza conflitti radicolari, moderati segni di spondilartrosi L3-S1
bilateralmente; piedi piatti trasversali e longitudinali, alluce valgo
bilateralmente con dita a martello, sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2) con tendenza alla somatizzazione (ICD-10 F 45.0) in disturbo dell’adattamento con disturbi
emotivi della condotta (ICD-10 F 43.25), conosciuta conflittualità coniugale
(ICD-10 Z 63.0) e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di asma
bronchiale verosimilmente intrinseca accompagnata da rinite cronica con
numerosi episodi di esacerbazioni, ipertensione arteriosa (doc. AI 28-24).
I periti e i consulenti si sono espressi su tutte le patologie lamentate
dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa
loro a disposizione, richiamando alcuni atti medici (doc. AI 28-5) ed hanno
valutato la capacità lavorativa del paziente sulla base delle indicazioni
risultanti dalle visite effettuate i giorni 24 e 25 giugno, nonché 7 luglio
2009 (doc. AI 28-1).
L’insorgente
peraltro, circa l’aspetto medico, si limita in sostanza a contestare la
circostanza che la diminuzione di rendimento del 10% attestata in ambito
reumatologico e quella del 40% certificata in ambito psichiatrico non siano
state sommate e il fatto che le conclusioni del perito psichiatra mal si
conciliano con la terapia del medico curante, Dr. med. __________.
Egli
ritiene inoltre che la sua attività sia già da qualificare quale
leggera-mediamente pesante per cui andrebbe presa in considerazione una
diminuzione della capacità lavorativa del 20%.
7.Per quanto concerne la critica circa la divergenza
tra le conclusioni del dr. med. __________, medico capo clinica __________, FMH
psichiatria e psicoterapia del 21 luglio 2009 e la terapia messa in atto dal
medico curante, dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta, va innanzitutto
evidenziato che il perito, nel redigere il proprio referto, ha tenuto conto di
tutta la documentazione specialistica agli atti ed in particolare anche
dell’ultimo certificato medico presentatogli dai collaboratori del medico
curante, e meglio un attestato del 9 giugno 2009 sottoscritto dal dr. med. __________,
medico chirurgo psicoterapeuta, specialista in psichiatria, e dalla dr.ssa med.
__________, specialista in psicologia giuridica (cfr. doc. AI 28-44, doc. AI
28-6 e doc. AI 28-37: “Il collaboratore del Dr. __________, Dr. __________,
nel mese di giugno 2009 conferma la cronicizzazione del quadro psicopatologico
ansioso-depressivo con tendenza alla regressione. Aggiunte le psicodiagnosi di
sindrome somatoforme da dolore persistente, disturbo ipocondriaco. Confermata
un’incapacità lavorativa completa”).
Come
rilevano la dr.ssa med. __________, SMR, specialista in psichiatria, ed il dr.
med. __________, FMH medicina generale, in sede di ricorso l’insorgente non ha
presentato ulteriore documentazione medica atta a sovvertire le convincenti ed
univoche conclusioni del consulente del SAM.
Del
resto, come ammette lo stesso assicurato, il rapporto del dr. med. __________,
“non si limita ad esporre il proprio punto di vista, ma puntualizza ciò che
non ritiene realizzato nel rapporto del curante” e “alla raccolta dei
dati anamnestici è stato consacrato un tempo relativamente lungo” (doc. I).
Per
cui il TCA non ha nessun motivo per scostarsi dalle valuta-zioni del consulente
SAM, Dr. med. __________, e dei periti del SAM, che hanno valutato ed esaminato
in maniera completa i punti litigiosi, si sono fondati su esami approfonditi, hanno
tenuto conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, il cui referto è
stato stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) ed è chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche e nell'apprezzamento della
situazione medica.
Nella
misura in cui l’insorgente riscontra una divergenza tra le conclusioni del
consulente del SAM e le terapie messe in atto dal proprio curante, va
evidenziato che occorre tenere conto della differenza esistente, ai fini
probatori, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. anche sentenza
9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5 febbraio 2007
consid. 2).
Il
solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del
20 agosto 2009, consid. 7.4).
Occorre
considerare che per il rapporto di fiducia esistente con il paziente i rapporti
dei medici curanti, anche se specialisti, vanno di principio valutati con le
dovute cautele (cfr. anche DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure
sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006 consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004
consid. 2.4.2 con riferimenti).
La
circostanza che anche il medico curante è uno specialista va relativizzata nel
senso che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare
sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. sentenza
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, cfr. anche sentenze 9C_607/2007 dell’11 aprile
2008, consid. 5.3,9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, e I
701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2).
Inoltre
va ribadito che queste conclusioni sono state confermate anche dal medico SMR,
dr. med. __________ e dalla dr.ssa med. __________, pure SMR e specialista in
psichiatria.
8. Per
quanto concerne le altre patologie, pneumologica e reumatologica, l’insorgente di
per sé non contesta il contenuto delle perizie, peraltro conformi alle
condizioni previste dalla giurisprudenza per ritenerle fedefacenti (cfr.
consid. 6), ma evidenzia che nella precedente attività sarebbe incapace al
lavoro al 20%, mentre in attività da leggere a mediamente pesanti al 10%.
Ritenuto che la limitazione del rendimento si attuerebbe con la necessità di
brevi pause, l’insorgente si chiede per quale motivo la sua precedente attività
non potrebbe essere definita da leggera a medio-pesante.
La
censura va respinta. Da una parte infatti, come si vedrà in seguito, questa
limitazione non va comunque addizionata a quella del 40% in ambito psichiatrico
per cui, anche se nell’attività adeguata fosse incapace al 20% non vi sarebbe
una modifica complessiva della riduzione del rendimento o dell’incapacità
lavorativa. D’altra parte nella perizia SAM figura che le limitazioni non si
limitano solo alla necessità di effettuare delle pause ma consistono anche
nell’evitare movimenti eccessivamente ripetitivi con il rachide lombare e con
il tronco e che permettano il rispetto dell’ergonomia della schiena (doc. AI
28-28). Il consulente in integrazione ha elencato, nel suo rapporto del 19
novembre 2009, quali attività da leggere a medio-pesanti sono ancora esigibili
con la riduzione della capacità lavorativa del 20% (autista, fattorino addetto
alla distribuzione e consegna a domicilio di merce non troppo pesante [fiori,
prodotti farmaceutici], aiuto in attività manuali/artigianali [aiuto-fiorista,
aiuto-giardiniere], compiti di controllo/manutenzione tipici delle
organizzazioni comunali [letturista, ripristino dei cestini, pulizia fontane,
servizi]; doc. AI 35-1).
Anche
le perizie reumatologica e pneumologica meritano di conseguenza conferma.
9. Il
ricorrente chiede di sommare l’incapacità lavorativa del 40% in ambito
psichiatrico con quella del 10% in ambito reumatologico.
Va
qui evidenziato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di
inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si
devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a
un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra
tutti gli esperti interessati.
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. sentenza del 4 settembre
2001, I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In
una sentenza del 19 agosto 2005, I 606/03, l’allora TFA ha inoltre precisato
che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola
eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che nella causa in
esame è stato fatto.
In
una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15,
pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione
di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione
in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle
peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo
esiguo”.
Su
questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”,
in Le perizie giudiziarie, ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn,
Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).
Considerandi
Nel
caso di specie i periti del SAM dopo aver evidenziato che la patologia
psichiatrica oggettivata influisce sulla capacità lavorativa dell’assicurato in
misura del 40%, hanno affermato che “secondo le indicazioni del nostro
consulente tale percentuale è da conglobare e non da addizionare ad eventuale
invalidazione da parte somatica” (doc. AI 28-30). Infatti il dr. med. __________,
nel referto del 21 luglio 2009 ha espressamente affermato che “tale
percentuale è da conglobare e non da addizionare ad eventuale invalidazione da
parte reumatologica” (cfr. doc. AI 28-40).
Dalla perizia emerge
infatti che in ambito reumatologico la capacità lavorativa è diminuita a causa
della patologia degenerativa a carico della colonna lombosacrale e delle
alterazioni statiche a carico dei piedi bilateralmente (doc. AI 28-22). In
ambito psichiatrico le limitazioni funzionali sono date dal fatto che vi è una
ridotta tolleranza allo stress richiesto (doc. AI 28-40).
Nella valutazione globale
è stato dunque tenuto conto di tutte le patologie di cui soffre il ricorrente: in
particolare della sindrome lombovertebrale cronica in alterazioni degenerative
del rachide lombare (discopatia L4-L5 con protrusione discale recessale a
sinistra, lieve protrusione diffusa del disco L5-S1 senza conflitti radicolari,
moderati segni di spondilartrosi L3-S1 bilateralmente) e della sindrome mista
ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2) con tendenza alla somatizzazione (ICD-10 F 45.0) in disturbo dell’adattamento con disturbi emotivi della condotta (ICD-10 F 43-25).
In
queste condizioni, ribadito che la questione di sapere se i singoli gradi di
inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica
squisitamente medica che di principio il giudice non rimette in discussione, questo
Tribunale non ha motivo per ritenere che la percentuale di incapacità
lavorativa dal punto di vista reumatologico e quella dal punto di vista
psichiatrico debbano essere sommate.
10.
Infine, va ancora evidenziato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI,
in vigore dal 1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A
questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del
nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo
a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29
settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.
56.
pag. 174, con riferimenti).
Visto
quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni della
perizia SAM e dei medici SMR, dr. med. __________, __________ ed __________ (cfr.
più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza
I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007
del 13 giugno 2008), a giusta ragione l’UAI ha concluso che dal mese di luglio
2007.
l’interessato è abile al lavoro al 60% sia nella precedente attività che
in attività adeguate al suo stato di salute che tengano conto dei limiti
funzionali medici.
Va
ora esaminato se il raffronto dei redditi è stato eseguito correttamente.
11.
Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo
il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato
guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano
(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U
168.
pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.
4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se
nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può
ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique
VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I
56/02).
Nel
caso in esame, dal questionario per il datore di lavoro, emerge che
l’interessato svolgeva un’attività a tempo parziale (35 ore a settimana a
fronte di un orario normale dell’azienda di 42 ore; doc. AI 10-3) di aiuto
cucina/tuttofare (doc. AI 15-1), portinaio (doc. AI 10), per un salario annuo,
nel 2007, di fr. 39'702 (doc. AI 10-3), che aggiornato secondo il CCL della
ristorazione e dell’albergheria al 2008 ammonta, secondo il consulente in
integrazione, a fr. 40'325.
L’insorgente
contesta l’ammontare del reddito da valido nella misura in cui viene preso in
considerazione un salario parziale (rapportato alle 35 ore effettivamente
svolte) e viene raffrontato con un salario da invalido al 100%. Egli chiede che
anche il reddito da valido sia adeguato nella misura del 100%.
Chiamato
ad esprimersi in merito il consulente in integrazione ha affermato:
“(…)
Per rispondere alle
richieste di precisazioni, si ribadisce che per determinare il reddito da
valido, si è deciso di impiegare il CCL del settore albergheria e ristorazione
con una percentuale lavorativa dell’85%. L’assicurato ha infatti scelto tale
percentuale senza che vi sia un qualsiasi legame al danno alla salute. Per
l’Assicurazione invalidità questo significa che l’A. è da considerarsi
salariato all’85% e non, come richiesto dal ricorrente, al 100%.” (doc. V/1)
In sede
di osservazioni il ricorrente ha ribadito che:
“(…)
L’UAI vorrebbe
ritenere il salario percetto dal signor RI 1 in proporzione delle 35 ore svolte
(che corrisponde ad un’attività lavorativa in misura dell’85%) e confrontarli
ai dati statistici per un’attività al 100%.
Tale modo di procedere
non è corretto. Il salario dev’essere raffrontato ad un salario per un’attività
lavorativa di analoga durata. Nei fatti il signor RI 1 svolgeva un’attività
lavorativa a tempo pieno, non v’è dunque spazio per il raffronto sulla base del
cosidetto metodo misto. Si impone dunque che il salario percetto
dall’assicurato per un’attività praticamente a tempo pieno venga riportato ad
un orario completo, come ritenuto nel ricorso.” (doc. VIII)
La
tesi del ricorrente non può essere seguita per i seguenti motivi.
A
norma dell’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore fino al 31 dicembre 2003:
“L’invalidità è
determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l’assicurato
conseguirebbe, dopo la manifestazione dell’invalidità e dopo l’esecuzione di
eventuali provvedimenti d’integrazione, nell’esercizio di un’attività
lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato
del lavoro, e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido.”
L’art.
27bis OAI in vigore fino al 31 dicembre 2003 prevedeva che:
“1 Agli assicurati che
esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa, l’invalidità per questa
parte è computata giusta l’articolo 28 capoverso 2 LAI. Ove si consacrassero
inoltre ai loro lavori abituali ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 LAI,
l’invalidità è fissata conformemente all’articolo 27 per quest’altra attività.
In tal caso, occorrerà determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa
e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado
d’invalidità secondo l’impedimento nelle due attività in questione.
2.
Quando si possa
presumere che l’assicurato, senza soffrire di un danno alla salute,
eserciterebbe al momento dell’esame del suo diritto alla rendita un’attività
lucrativa a tempo pieno, l’invalidità sarà valutata esclusivamente secondo i
principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa.”
Per
l’art. 28a LAI in vigore dal 1° gennaio 2008 (in precedenza in parte simile
all’art. 28 cpv. 2-2ter LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 al 31
dicembre 2007):
“1 Per valutare l’invalidità di un
assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il
Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la
valutazione dell’invalidità.
2.
L’invalidità
dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni
consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda
un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione
dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.
3.
Se
l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora
gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è
valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete,
l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e
valutare il grado d’invalidità nei due ambiti.”
Per
l’art. 27 bis OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, quando si possa
presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente
un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza
soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del
loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è
valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti
un’attività lucrativa.
Va
ancora evidenziato che l’art. 16 LPGA prevede:
“Per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.”
Con
sentenza I 429/02 del 15 ottobre 2003 il TF, a proposito di un assicurato che
lavorava all’83%, ha affermato (cfr. anche sentenza U 479/05 del 6 febbraio
2007, consid. 8.6.1 e seguenti):
„Die Vorinstanz hat im
angefochtenen Entscheid die massgebenden gesetzlichen Bestimmungen und
Grundsätze, namentlich diejenigen über die Invaliditätsbemessung nach der
Einkommensvergleichsmethode (Art. 28 Abs. 2 IVG; BGE 128 V 30 Erw. 1, 104 V 136
Erw. 2a und b), richtig wiedergegeben. Darauf wird verwiesen. Zu Recht hat das
kantonale Gericht auch Art. 27bis Abs. 1 IVV angeführt, wonach bei
Versicherten, die nur zum Teil erwerbstätig sind (...), für diesen Teil die
Invalidität nach Art. 28 Abs. 2 IVG festgelegt wird (erster Satz). Waren sie
daneben in einem Aufgabenbereich nach Art. 5 Abs. 1 IVG tätig, so wird die Invalidität
für diese Tätigkeit nach Art. 27 IVV festgelegt (zweiter Satz); in diesem Fall
sind der Anteil der Erwerbstätigkeit (...) und der Anteil der Tätigkeit im
andern Aufgabenbereich festzulegen und der Invaliditätsgrad entsprechend der
Behinderung in beiden Bereichen zu bemessen (dritter Satz von Art. 27bis Abs. 1
IVV; gemischte Methode). Ist anzunehmen, dass Versicherte im Zeitpunkt der
Prüfung des Rentenanspruchs ohne Gesundheitsschaden ganztägig erwerbstätig
wären, so ist die Invaliditätsbemessung gemäss Art. 27bis Abs. 2 IVV
ausschliesslich nach den Grundsätzen für Erwerbstätige zu bemessen. Ob eine
versicherte Person als ganztägig oder zeitweilig erwerbstätig einzustufen ist -
was je zur Anwendung einer andern Methode der Invaliditätsbemessung (Einkommensvergleich
oder gemischte Methode) führt -, ergibt sich aus der Prüfung, was die
versicherte Person bei im Übrigen unveränderten Umständen täte, wenn keine
gesundheitliche Beeinträchtigung bestünde. Die Statusfrage beurteilt sich
praxisgemäss nach den Verhältnissen, wie sie sich bis zum Erlass der
Verwaltungsverfügung entwickelt haben, wobei für die hypothetische Annahme
einer im Gesundheitsfall ausgeübten vollen Erwerbstätigkeit der im
Sozialversicherungsrecht übliche Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit
erforderlich ist (BGE 129 V 152 Erw. 2.1, 125 V 150 Erw. 2c, je mit Hinweisen).
Zu ergänzen ist, dass das
am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 im vorliegenden Fall nicht
anwendbar ist, da nach dem massgebenden Zeitpunkt des Erlasses der streitigen
Verfügung (hier: 29. Mai 2001) eingetretene Rechts- und Sachverhaltsänderungen
vom Sozialversicherungsgericht nicht berücksichtigt werden (BGE 127 V 467 Erw.
1, 121 V 366 Erw. 1b).
2.
2.1
Die Vorinstanz hat zu
Recht festgestellt, dass der Beschwerdeführer im Zeitpunkt des
invalidisierenden Unfalls vom 6. Januar 1998 keiner vollen Erwerbstätigkeit
nachging. Auf Grund der seinerzeitigen Unfallmeldung vom 8. Januar 1998, des
IK-Auszugs betreffend die beinahe 20-jährige Firmenzugehörigkeit sowie der
telefonischen und schriftlichen Auskünfte seitens der T.________ AG, vom 6.
September 2001 bzw. 5. Februar 2002 ergibt sich ohne weiteres, dass der
Versicherte ab 1. Februar 1990 seine Stelle als Heizungs- und Lüftungsmonteur
nur mehr im Umfange von 83 % eines Vollpensums versah. Der
Beschwerdeführer macht nun geltend, dass er im Hinblick auf die per Ende 2000
erfolgte vorzeitige Pensionierung seiner Ehefrau (Jahrgang 1941) das
Arbeitspensum spätestens Anfang 2000 wieder auf 100 % ausgedehnt hätte. Aus der
Gegenüberstellung des vor ihrem Eintritt in den Ruhestand erzielten Lohnes und
der von der Ehefrau danach bezogenen Altersrente der Pensionskasse resultiere
nämlich eine Einkommensreduktion von rund Fr. 10'000.-, welche er wettzumachen
beabsichtigt hätte, da das Ehepaar einen ansehnlichen Lebensstandard gewohnt
sei.
Das kantonale Gericht hat
indessen zutreffend erwogen, dass auf Grund der vorliegenden Verhältnisse nicht
mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass der
Versicherte ohne Gesundheitsschaden wieder eine vollzeitliche Erwerbstätigkeit
aufgenommen hätte. Denn es vermag nicht einzuleuchten, dass der
Beschwerdeführer, nachdem er bereits während rund zehn Jahren nur mehr an vier
Tagen pro Woche einer Erwerbstätigkeit nachgegangen ist, ausgerechnet kurz
vor Vollendung des 60. Altersjahres wieder eine Vollzeitanstellung gesucht
hätte, zumal er selber gerade nicht geltend macht, ein solcher Schritt wäre
finanziell notwendig gewesen. Auch die letztinstanzlich vorgebrachte
Einwendung, es sei dem Versicherten als "Krampfernatur" äusserst
unwohl, wenn er nichts zu tun habe, spricht keineswegs für eine Ausdehnung des
Arbeitspensums im Falle unbeeinträchtigter Gesundheit. Die weiteren
Ausführungen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, wonach er seinen
zusätzlichen freien Wochentag seit Februar 1990 dazu verwende, in seiner
eigenen Werkstätte zu Hause die verschiedensten Arbeiten zu verrichten und in
seinem Heim möglichst alles selber zu reparieren und in Ordnung zu halten,
machen vielmehr deutlich, dass sich der Beschwerdeführer in all den Jahren auch
ohne Vollzeitstelle durchaus zu beschäftigen wusste. Er ist deshalb
hinsichtlich des hier relevanten Zeitraums ab 1. Januar 2000 als
Teilerwerbstätiger zu qualifizieren, wobei das Teilpensum auf 83 % zu
veranschlagen ist. Da die angegebenen übrigen Verrichtungen
(Werkstattarbeiten, Reparaturen im Haus) nicht als Tätigkeit im andern
Aufgabenbereich im Sinne von Art. 5 Abs. 1 IVG in Verbindung mit Art. 27 IVV zu
werten sind, kommt nicht die gemischte, sondern die Einkommensvergleichsmethode
zur Anwendung.
2.2
Unter sämtlichen
Verfahrensbeteiligten ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer ohne Gesundheitsschaden
im Jahre 2000 als teilerwerbstätiger Heizungs-/Lüftungsmonteur mit einem
Arbeitspensum von 83 % einen Jahreslohn von Fr. 70'362.- erzielt hätte.
Diesem sog. Valideneinkommen ist das im selben Jahr bei zumutbarer Ausübung
einer leidensangepassten Erwerbstätigkeit erreichbare Salär gegenüberzustellen.
Dabei kann offen bleiben, ob sich dieses - wie die Vorinstanz annimmt - auf Fr.
52'875.- oder - wie der Versicherte geltend macht - auf (minimal) Fr. 46'222.-
beläuft. Denn der aus dem Einkommensvergleich resultierende Invaliditätsgrad
von 24,9 % oder 34,3 % liegt auf jeden Fall unter der hier relevanten 40
%-Hürde gemäss Art. 28 Abs. 1 IVG. Verwaltung und Vorinstanz haben somit einen
über den 31. Dezember 1999 hinausreichenden Rentenanspruch zu Recht verneint.“
(sottolineature del redattore)
Analogamente
a quanto deciso dal TF nella sentenza I 429/02 del 15 ottobre 2003, anche nel
caso di specie va ritenuto che l’interessato, senza il danno alla salute,
avrebbe continuato a lavorare 35 ore a settimana. Né egli fa valere che nelle
ore restanti avrebbe svolto lavori domestici (mansioni consuete) e che pertanto
andrebbe applicato il metodo misto. Anzi, lo stesso insorgente, 60enne e con
figli ormai maggiorenni e non più bisognosi di cure (cfr. anche sentenza U
479/05 del 6 febbraio 2007, consid. 8.6.3), ha espressamente affermato che “nei
fatti il signor RI 1 svolgeva un’attività lavorativa a tempo pieno, non v’è
dunque spazio per il raffronto sulla base del cosidetto metodo misto”
(doc. VIII).
Esclusa
l’applicazione del metodo misto, il grado d’invalidità deve pertanto essere
calcolato sulla base del raffronto dei redditi (sentenza I 429/02 del 15
ottobre 2003, cfr. anche sentenza U 479/05 del 6 febbraio 2007, consid. 8.6.1 e
seguenti).
Nel
caso in esame, dunque, va preso in considerazione un salario annuo, nel 2008,
di fr. 40’325.
12.
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332
consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA
del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con
sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio
2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,
precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito
effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario
statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere
considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V
322.
e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un
parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si
procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la
soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa
sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
In
concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,
cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 59’979 (4'806 : 40 X
41.6
X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008).
L’assicurato,
quale aiuto cucina, avrebbe guadagnato fr. 40’325 nel 2008.
Tale
reddito, conseguito lavorando all’83% si situa sotto la media dei salari
svizzeri per un’attività equivalente svolta al 100% (cfr. Tabella TA1 p.to 55 “alberghi
e ristoranti”: fr. 3’729 : 40 X 42 X 12 mesi = 46’985).
Considerato che, come si vedrà in seguito, l’interessato non ha comunque
diritto ad una rendita, non è necessario esaminare se nell’ambito del calcolo
del gap salariale appena effettuato, il raffronto tra i due redditi andrebbe
fatto prendendo in considerazione il salario conseguito lavorando al 100%.
In
concreto, perciò, vanno ritenuti realizzati i presupposti per ridurre il
reddito statistico da invalido del 9,1% (differenza del 14,1% - 5%), in
applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009 sopra
menzionata.
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale
massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nel
caso di specie il consulente in integrazione ha deciso una riduzione del 15%,
spiegandone dettagliatamente i motivi:
“- attività a tempo
parziale: è corretto affermare che la totalità degli uomini che esercitano
un’attività a tempo parziale è svantaggiata. In effetti, in tutti i settori
professionali, i lavoratori a tempo parziale percepiscono salari inferiori
rispetto al rapporto tra tempo di lavoro e salario mediamente percepito dai
lavoratori a tempo pieno.
- età e anni di
servizio: è corretto applicare una riduzione al reddito da invalido per questo
fattore alla luce della lunga esperienza professionale dell’A. nonché dell’età
(60 anni).” (doc. AI 35-4)
Egli
ha poi spiegato perché non ha ritenuto applicabili ulteriori riduzioni (doc. AI
35-4, per quanto concerne la riduzione per il gap salariale, cfr. supra).
L’insorgente
chiede che venga applicata la riduzione massima per l’aspetto intellettivo, per
il fatto che non parla l’italiano, per la sua età, essendo ormai prossimo al
pensionamento e per il fatto che negli ultimi anni ha svolto sempre la medesima
attività ed ora dovrebbe esercitare una professione quale operaio generico con
vari limiti.
Chiamato
a presentare osservazioni scritte in merito, il consulente in integrazione ha
confermato la precedente presa di posizione, affermando inoltre che “le
riduzioni al reddito da invalido per motivi linguistici (l’assicurato è di
origine __________) non sono da considerarsi in questo caso non da ultimo visto
che le attività semplici e ripetitive indicate nel precedente rapporto tengono
conto della particolare situazione dell’assicurato non richiedendo particolari
conoscenze e padronanza della lingua italiana.” (doc. V/1).
In
concreto il TCA, viste anche le spiegazioni fornite dal consulente in
integrazione non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a
quello dell’amministrazione nell’applicazione della riduzione concessa,
considerato che rientra nei limiti previsti dalla giurisprudenza e ritiene che
la valutazione dell’UAI, tenuto conto del fatto che l’interessato si trova da
diversi anni in Svizzera (1986), è di nazionalità svizzera, può svolgere
attività dove non è necessaria la padronanza della lingua italiana e che i
limiti funzionali sono già conglobati nella valutazione medica, sia corretta.
Va
qui comunque evidenziato che anche volendo prendere in considerazione una
riduzione, generosa, del 20%, tenuto inoltre conto del fatto che già il gap
salariale è stato calcolato in maniera favorevole al ricorrente, nel preciso
caso di specie l’interessato non avrebbe comunque diritto ad una rendita.
Innanzitutto
il reddito da invalido non ammonta a fr. 25'481, come calcolato dall’UAI,
bensì, se ridotto del 15% e se tenuto conto del gap salariale del 9,1%,
calcolato generosamente, a fr. 27’806. Infatti l’importo di fr. 59'979 va
dapprima ridotto del 9,1% (gap salariale) per un ammontare di fr. 54'521 e poi
del 15% per raggiungere fr. 46'343. Ritenuto che l’interessato può svolgere
un’attività lucrativa leggera al 60%, il reddito da invalido da prendere in
considerazione ammonta a fr. 27'806.
Se
raffrontato con il salario da valido di fr. 40'325, il grado d’invalidità
ammonta al 31%, invece del 37% calcolato dall’UAI.
Prendendo
in considerazione una riduzione, generosa, del 20% e dunque un salario da
invalido di fr. 26'170, il grado d’invalidità raggiungerebbe il 35%.
Ma
vi è di più. Infatti, anche volendo, per pura ipotesi di lavoro e pur non
essendo realizzati i presupposti, utilizzare tutti i parametri più favorevoli
per il ricorrente, e meglio una riduzione del 25% ed il gap salariale del 9,1%
(quest’ultimo calcolato sulla base dell’attività parziale), si otterrebbe
comunque un reddito da invalido di fr. 24'535 per un grado d’invalidità del 39%
insufficiente per ottenere il diritto ad almeno ¼ di rendita.
Va
qui evidenziato che raffrontando i redditi nel 2009 e nel 2010, dovendoli
entrambi aggiornare all’evoluzione dei salari, il risultato non cambia.
Infatti, nel 2009 i salari da valido ed invalido andrebbero
aumentati del 2,1% (cfr. la vie économique 6-2010 tabella 10.2 pag. 95) per un
grado d’invalidità, prendendo in considerazione l’ipotesi più favorevole per il
ricorrente ossia, oltre al gap salariale del 9,1% anche la riduzione del 25%, del
39% (fr. 25’050 per il salario da invalido e fr. 41’172 per il salario da
valido). Allo stesso modo per il 2010, aumentando i salari del 1,2% (cfr. stima
trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali, pubblicata su www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html),
si raggiungerebbe un grado d’invalidità del 39% (25’351 per il salario da
invalido e fr. 41'666 per il salario da valido).
In
queste condizioni è a giusta ragione che l’UAI ha negato al ricorrente il
diritto ad una rendita.
13.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, in casu le spese, per fr. 200.--, andrebbero poste a
carico del ricorrente.
Tuttavia,
il 5 luglio 2010 l’assicurato, al beneficio di prestazioni assistenziali, ha
inoltrato un atto intitolato “istanza di ammissione all’assistenza
giudiziaria per quanto attiene le tasse e le spese di giustizia”. Nello
scritto ha precisato di voler domandare che il ricorrente “venga posto a
beneficio dell’assistenza giudiziaria sia per quanto attiene le tasse e le
spese di giustizia, sia per quanto attiene per spese di giustizia.”
(doc. II, sottolineatura originale).
Va
ancora evidenziato che per l’art. 13 Lag il beneficio dell’assistenza
giudiziaria è commisurato alla situazione economica della persona richiedente e
può estendersi: alla dispensa totale o parziale, dal pagamento delle tasse di
giustizia e delle spese (lett. a), all’anticipazione, totale o parziale, da
parte dello Stato delle spese di prova cui è ammessa la persona richiedente
(lett. b), all’ammissione, totale o parziale, al gratuito patrocinio (lett. c).
In
concreto l’insorgente ha espressamente chiesto, sia nel “titolo” dell’istanza,
che nell’istanza stessa, di essere messo al beneficio dell’assistenza
giudiziaria unicamente per quanto concerne le tasse e le spese di giustizia.
Egli non ha invece domandato di poter essere posto all’ammissione del gratuito
patrocinio.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva
che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se
del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio
che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar,
Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
102s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se
l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo
non è palesemente privo di esito positivo ( DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Il
diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal
pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in
cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con
riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed., art. 13 della Legge sul patrocinio
d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag); Müller,
Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).
Nel
caso in esame, ritenuto che l’assicurato si trova nel bisogno visto che, come
emerge dagli atti, percepisce prestazioni da parte della pubblica assistenza (cfr.
doc. II/1 e allegati al doc. XII), che di primo acchito il ricorso non
pareva essere privo di fondamento, l’insorgente è per il momento esonerato dal
pagamento delle spese processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007),
riservato l'eventuale obbligo di rimborso qualora la sua situazione economica
dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; cfr. art. 9 Lag;
relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art.
152.
cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5;
STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente
pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ritenuto
inoltre che l’interessato versa in gravi condizioni finanziarie, che l’art. 61 lett.
f LPGA prevede che se le circostanze lo giustificano il ricorrente può avere
diritto al gratuito patrocinio e che il patrocinatore è verosimilmente incorso
in una svista indicando nella stessa frase, in due occasioni, di voler
l’assistenza giudiziaria per le spese di giustizia, senza indicare anche il
gratuito patrocinio, tutto ben considerato, al ricorrente va concesso anche il
gratuito patrocinio, considerato come l’interessato necessitava dell’ausilio di
un patrocinatore. Anche in questo caso resta riservato l'eventuale obbligo di
rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro
migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; cfr. art. 9 Lag; relativamente al
gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;
STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio
2002.
nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V
174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta.
3. Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito
della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte
dallo Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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