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Decisione

32.2010.193

Ricorso tardivo. Pur ammettendo la ricevibilità del ricorso, il gravame va comunque respinto l'assicurato non contestando validamente le conclusioni dei medici del SMR

25 agosto 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

E. 3 mit weiteren Hinweisen), dass bezüglich der Ausstellung der Ab-holungseinladung

demnach eine Umkehr der Beweislast in dem Sinne stattfindet, als im Falle der

Beweislosigkeit der Entscheid zu Ungunsten des Empfängers ausfällt, der den

Erhalt einer Abholungseinladung - aus welchen Gründen auch immer - bestreitet

(vgl. BGE 85 IV 115 S. 117; Urteil 9C_753/2007 vom 29. August 2008 E. 3 mit

weiteren Hinweisen) (…)”).

In

casu l’assicurata non adduce alcuna valida prova che possa confutare la presunzione

che l’avviso di recapito sia stato correttamente posto nella sua buca lettere

e, non escludendo nemmeno che le sia arrivato, sostiene solo che non l’ha visto

in quanto forse andato a confondersi con gli avvisi pubblicitari.

Anche

se, per pura ipotesi di lavoro, si volesse ritenere la seconda notifica – ovvero

l’invio della decisione 21 aprile 2010 per posta B il 28 maggio 2010 (doc. AI

94/1) – influente ai sensi della giurisprudenza menzionata al consid. 2.4 in fine (per un caso in cui il fatto che la decisione non ritirata entro il termine di giacenza

sia stata rispedita per posta semplice è stato ritenuto ininfluente vedi

comunque la STCA 32.2010.35 del 21 luglio 2010), il TCA rileva quanto segue.

Ritenuto

che, da una parte – anche se invitata espressamente a formulare le proprie

osservazioni in merito all’eccezione di tardività formulata dall’Ufficio AI

(VIII) –, la ricorrente non ha indicato né la data in cui avrebbe ricevuto la

seconda notifica né tantomeno ha sostenuto che il ricorso sarebbe stato inoltrato

entro il termine di 30 giorni dalla medesima e, dall’altra parte, che nel 2009

“(…) la puntualità della Posta nel recapitare la posta-lettere è notevolmente

aumentata: […] il 98,4 per cento delle lettere per posta B (2008: 95,9%) sono

arrivate puntualmente a destinazione (…)” (Comunicato stam-pa della Posta

Svizzera “Recapito puntuale e conveniente di lettere e pacchi” dell’ 11

febbraio 2010 reperibile al sito internet www.posta.ch),

vi è da ritenere che la seconda notifica sia giunta il 21 maggio 2010 e che

pertanto, anche in questa ipotetica evenienza, il ricorso del 30 giugno 2010 sarebbe

in ogni caso tardivo.

Visto

tutto quanto precede il ricorso va dichiarato irricevibile in quanto tardivo.

2.6. Pur

ammettendo per pura ipotesi di lavoro la ricevibilità del ricorso, va nel

merito osservato che il dr. __________ e il dr. __________, entrambi medici SMR

– avuto riguardo ai rapporti medici del 2 gennaio 2009 del dr. __________,

FMH in medicina interna (doc. AI 74/1-6), 19 gennaio 2009 del dr. __________,

FMH in fisiatria e reumatologia (doc. AI 75/1-6), 16 giugno 2009 del dr. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. AI 78/1-6), del rapporto d’uscita 1. dicembre

2008 dell’Ospedale Regionale di __________ (doc. AI 83/1-6) e dei rapporti 8

gennaio 2010 del dr. __________ (doc. AI 86/1) e 4 dicembre 2009 del dr. __________,

FMH in medicina interna e cardiologia (doc. AI 86/23) –, si sono

espressi chiaramente sia per quanto riguarda le diagnosi delle patologie di cui

soffre la ricorrente sia per quanto riguarda i motivi che non permettono di giustificare

un ulteriore peggioramento tale da pregiudicare ulteriormente le esigibilità

residuali già note (vedi le annotazioni del medico 23 ottobre 2009, 3 novembre

2009 e 1. aprile 2010, sub doc. AI 81/1, 84/1 e 92/1) e la loro valutazione non

è stata contestata validamente da altri specialisti. La ricorrente non ha infatti

prodotto la benché minima documentazione medica che potesse contrastare la valutazione

dell’ammini-strazione.

2.7. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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