32.2010.195
Non avendo l'assicurato reso verosimile una notevole modifica delle sue condizioni di salute e/o economiche,è a giusta ragione che UAI non è entrato nel merito della sua nuova richiesta di prestazioni
19 gennaio 2011Italiano32 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2010.195
Data decisione, Autorità:
19.01.2011, TCA
Titolo:
Non avendo l'assicurato reso verosimile una notevole modifica delle sue condizioni di salute e/o economiche,è a giusta ragione che UAI non è entrato nel merito della sua nuova richiesta di prestazioni
NON ENTRATA IN MATERIA
NUOVA DOMANDA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.195
cr/DC/sc
Lugano
19 gennaio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 luglio 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2 giugno
2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1979, precedentemente attivo quale ferraiolo, nel mese di maggio 2005 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti con lo scopo di essere posto al beneficio
di un avviamento ad altra professione o di una rendita d’invalidità, a causa
dei disturbi derivanti da un infortunio del 30 agosto 2004 (doc. 2).
Quel caso
è stato assunto dalla __________, che ha regolarmente corrisposto le prestazioni
di legge.
Con
decisione del 15 marzo 2005, confermata con decisione su opposizione dell’8
giugno 2005, l’Istituto assicuratore ha dichiarato estinto il proprio obbligo a
prestazioni a far tempo dal 16 marzo 2005, dato che il dr. __________ e il dr. __________
hanno confermato che lo status quo sine è stato raggiunto (doc. 3/59-63
inc. LAINF).
Con sentenza 35.2005.76 del 30 novembre 2005, il
TCA ha annullato la decisione su opposizione e rinviato gli atti
all’assicuratore infortuni, ritenendo non sufficiente la documentazione medica
agli atti al fine di valutare se l’Istituto assicuratore abbia correttamente o
meno dichiarato estinto il diritto a prestazioni in ragione del raggiungimento
dello status quo sine, considerando indispensabili nuovi accertamenti
specialistici per stabilire quale ruolo attribuire all’infortunio del 30 agosto
2004 rispetto alla patologia discale dell’interessato (doc. 3/42-53 inc.
LAINF).
L’assicuratore, conformemente a quanto stabilito
dal TCA, ha quindi affidato una perizia neurochirurgica al Prof. dr. __________,
che ha reso il suo referto peritale il 3 agosto 2006 (doc. 3/16-32 inc. LAINF).
Con
decisione del 28 settembre 2007 (doc. 4/2-5 inc. LAINF), poi confermata con
decisione su opposizione dell’11 gennaio 2008 (doc. 6/1-7 inc. LAINF),
l’assicuratore infortuni, sulla base degli accertamenti eseguiti - dai quali
emerge che l’interessato, per i soli postumi infortunistici alla schiena, può
svolgere a tempo pieno un lavoro leggero - ha assegnato all’assicurato una
rendita d’invalidità del 21% a decorrere dal 1° settembre 2005 e un’indennità
per menomazione dell’integrità del 6.5%.
Esperiti
gli accertamenti del caso, con progetto di decisione del 13 novembre 2006 (doc.
24/1-3), poi confermato con decisione del 22 dicembre 2006 (doc. 25/1-3),
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni.
Con
sentenza 32.2007.44 del 18 ottobre 2007, il TCA ha annullato la decisione
dell’UAI del 22 dicembre 2006 impugnata, rinviando l'incarto
all'amministrazione al fine di approfondire l’aspetto psichiatrico (doc. 32/1-21).
1.2. Esperiti,
conformemente a quanto stabilito nella sentenza del TCA, gli accertamenti medici
ed economici del caso e in particolare una nuova perizia psichiatrica a cura
del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) (doc. 42), con progetto
di decisione del 13 novembre 2008 (doc. 44/1-2), poi confermato con decisione
del 20 gennaio 2009, l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto ad una rendita di
invalidità e a provvedimenti professionali (doc. 48/1-3).
Questa
decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.3. In data 19
aprile 2010 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI per
adulti (doc. 51/1-9).
Con
progetto di decisione del 22 aprile 2010 l’UAI ha deciso di non entrare in
materia sulla nuova richiesta di prestazioni, rilevando che l’assicurato “non
ha credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione, le
circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto
alle prestazioni. Una nuova valutazione di una condizione invariata non è
possibile” (doc. 53-1).
1.4. In sede di
osservazioni l’assicurato, trasmettendo all’amministrazione nuova
documentazione medica, ha affermato di avere subito un peggioramento del
proprio stato di salute, tale da costringerlo ad un’assenza di cinque mesi dal
lavoro, ciò che ha comportato il suo licenziamento (doc. 54).
1.5. Con la
decisione del 2 giugno 2010 l’UAI, dopo aver sottoposto la documentazione
medica trasmessa dall’assicurato al vaglio del SMR, ha confermato la non
entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni (doc. A1).
1.6. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un ricorso al TCA, postulando
l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una
riformazione professionale o di una rendita nella misura del 50% almeno (doc.
I).
L’assicurato,
a sostegno delle proprie argomentazioni, ha prodotto un referto del dr. __________
(doc. A3).
1.7. L’UAI, in
risposta - dopo aver rilevato che il ricorso deve essere considerato tempestivo
dato che non è possibile accertare il momento esatto delle ricezione da parte
dell’assicurato della decisione impugnata - ne ha chiesto la reiezione,
ritenendo che lo stato di salute dell’assicurato e gli effetti invalidanti ad
esso riconducibili siano rimasti pressoché invariati e non siano tali da
giustificare una nuova rivalutazione del diritto a una rendita (doc. V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Preliminarmente
va osservato che, con la risposta di causa, l’UAI ha indicato che non è
possibile accertare il momento esatto della ricezione da parte dell’assicurato
della decisione impugnata, motivo per il quale il ricorso è considerato
tempestivo (cfr. doc. V).
Per
l’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l’opposizione è
esclusa. Il cpv. 2 prevede che gli articoli 38-41 sono applicabili per
analogia.
Nel
caso di specie, il TCA rileva dunque che, alla luce delle considerazioni
espresse in sede di risposta di causa dall’UAI, la questione della tempestività
del ricorso dell’assicurato non necessita di ulteriori approfondimenti.
Il TCA
può pertanto entrare nel merito dell’impugnativa.
Nel
merito
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime
di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla
rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr.
STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio
2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto
2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno
2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Qualora una
prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era
insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b;
DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et
pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi,
Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in
Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non
solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento
importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid.
3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte
la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma
piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione
della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della
decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata
in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile
1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella
sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che
nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento,
il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova
domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non
rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi
di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine
per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso
contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se
l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,
il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di
entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova
richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,
ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile
dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b;
DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra
menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio
2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8
marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);
2.5. Nel caso in esame, avendo
l’UAI emanato una decisione di non entrata in materia, il TCA
è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure
no rifiutato di esaminare il merito della richiesta.
Nella
decisione del 20 gennaio 2009, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di
prestazioni dell’assicurato fondandosi, conformemente a quanto richiesto dal
TCA nella sentenza 32.2007.44 del 18 ottobre 2007 (cfr. consid. 1.2), sulla
perizia psichiatrica eseguita per conto del Centro Peritale per le
Assicurazioni Sociali (CPAS) da parte del dr. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, il quale, nel referto del 26 febbraio 2008, ha posto la seguente diagnosi:
"
(…)
4. Diagnosi:
4.1. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di
lavoro, esistenti da quando?
·
Contusione al rachide che ha aggravato uno
stato di instabilità vertebrale L4-L5 e L5-S1 preesistente
·
Doppia ernia discale agli stessi livelli dal
2001
4.2. Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità
di lavoro, esistenti da quando?
·
Sindrome somatoforme da dolore persistente
(ICD10-F45.4) dal 2006
·
Ipoplasia faccette vertebrali in duplice
ernia discale L4-L5 e L5-S1 in instabilità congenita tratti L4-L5 e L5-S1
·
Cisti dermoide alla nuca e brevità congenita
IV e V dito piede sinistro in quadro di piede cavo bilaterale.”
(Doc. 42-8)
Il dr. __________ ha rilevato che malgrado lo
sviluppo di una reazione ansioso-depressiva sotto forma di sindrome da
disadattamento sul lutto che lo ha colpito (perdita di due fratelli),
diagnosticata in occasione del ricovero presso la clinica di __________,
l’assicurato è riuscito comunque, pur non essendo stato seguito da uno
specialista e senza l’assunzione di una farmacoterapia adeguata, ad ottenere un
miglioramento graduale della sua patologia psichiatrica.
Secondo lo specialista, l’assicurato conserva, nonostante
tutto, una grande energia per riprendere un’attività lavorativa, ha degli
ottimi contatti con i familiari, ha diversi amici e una fidanzata con la quale
è in ottimi rapporti e psicologicamente riesce a gestire bene la sua situazione
socio-affettiva in modo molto positivo” (doc. 42-9).
Per tali ragioni, secondo il dr. __________, dal
profilo strettamente psichiatrico, l’assicurato non presenta limitazione alcuna
della capacità lavorativa e deve quindi essere considerato pienamente abile al
lavoro (doc. 42-10).
Nelle
annotazioni del 25 marzo 2008, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina
interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei
medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:
"
Mi rifaccio alla ben redatta valutazione medica
del dr. __________ Medico SMR del 27.7.2007.
Non ritorno sul procedere ulteriore di ricorso
presso il TCA in fase di opposizione dove si reputava indispensabile
un’ulteriore valutazione di tipo psichiatrico che potesse esprimersi sulla
presenza di tale tipo di patologia o meno e se del caso sulla compromissione
dell’abilità lavorativa secondaria.
Si è proceduto a valutazione peritale presso il
Centro peritale di Bellinzona rispettivamente dr. __________ psichiatra FMH il
31.1.2008 che dopo attenta valutazione clinica, descrizione delle risorse e
abitudini di vita giustifica assenza di limitazione funzionale per una
patologia di tipo psichiatrico.
Considerando ciononostante una assenza da tempo
dal ciclo produttivo per la patologia somatica in parte postinfortunistica ed
essendo in presenza di un giovane assicurato con ancora delle residuali cariche
funzionali a mio giudizio sarebbe opportuno valutare la necessità di un aiuto
al collocamento ricordo le esigibilità residuali e funzionali ben espresse
nella nota del dr. __________ del 27.2.2007.” (Doc. 43-1)
Nella
decisione del 20 gennaio 2009, l’UAI ha quindi confermato il grado di
invalidità dell’11.49% dell’assicurato fissato nella precedente decisione 22
dicembre 2006, prendendo in considerazione una capacità lavorativa residua del
100% in attività adeguate (doc. 48/1-3).
Nell’ambito
delle osservazioni al progetto di decisione del 22 aprile 2010 di non entrata
in materia sulla nuova domanda di prestazioni AI del 19 aprile 2010,
l’assicurato ha prodotto nuova documentazione medica e meglio:
-
referto del 29 marzo 2010 redatto per conto
dell’assicuratore infortuni dal dr. __________, specialista FMH in neurologia,
il quale ha posto la seguente valutazione:
" L’esecuzione
attuale dello stato neurologico si è presentato piuttosto difficile in paziente
estremamente sofferente accusando dei dolori intensi diffusi con qualsiasi
movimento, per fare un esempio anche solo il tirare su le dita delle mani
creerebbe un dolore intenso a tutto il corpo.
Di conseguenza non è
ben valutabile la forza muscolare in nessuna sede, il paziente non sarebbe
neanche in grado di camminare sulle punte, sui talloni o a funambulo a causa
dei dolori. Accusa inoltre una ipoestesia diffusa di tutto l’arto inferiore
sinistro senza distribuzione dermatogena. Per contro i segni oggettivi sono negativi,
ossia tono e trofismo muscolare conservato, tutti i riflessi sono ben evocabili
e simmetrici, assenti dei segni piramidali. È risultato altrettanto nella norma
l’esame EMG dei muscoli tibiale anteriore ed estensore lungo dell’alluce
sinistri.
Concludendo non vi è
nessun segno oggettivabile per una radicolopatia L5 sinistra ma neanche di
altre radicolopatie sia in sede cervicale che lombare oppure di altre anomalie
del sistema nervoso centrale e periferico. L’atteggiamento del paziente durante
la visita fa pensare, come già descritto nei rapporti precedenti, ad
un’importante sovrapposizione funzionale presumibilmente nell’ambito di una
sindrome da dolore cronico somatoforme. Non vi sono dei segni di un danno
neurologico. Ricordo che già nel 2007 è stata effettuata una valutazione
elettrofisiologica agli arti inferiori, anch’essa non aveva evidenziato delle
anomalie come anche lo stato neurologico eseguito allora.” (Doc. 54-12)
-
rapporto del 10 marzo 2010 concernente l’esame
di RM della colonna lombare, nel quale sono state indicate le seguenti
conclusioni:
" (…)
- erniazioni discali ai livelli L3-L4,
L4-L5.
A livello L3-L4 una ernia centrale senza compressione
preferenziale dal lato sinistro.
A livello L4-L5 l’ernia è più prominente ma anche lì
nessuna compressione più marcata dal lato sinistro.
In
sede foraminale non risultano delle compressioni elettive.
-
Il canale spinale è congenitamente meno ampio accentuata da una lipomatosi
epidurale e quindi un sacco tecale più ristretto.
- Faccettopatia
tra L3 e L4.” (Doc. 54-8)
- referto
del 19 aprile 2010, redatto da parte del dr. __________, specialista FMH in
medicina interna e indirizzato all’assicuratore infortuni, del seguente tenore:
" (…)
Seguo il signor __________ in qualità di medico curante dal
15.11.2005 per una sindrome algica cronica in sede lombare, insorta in seguito
all’infortunio del 30.08.2004.
Con alti e bassi i dolori non sono praticamente mai del tutto
scomparsi e ciò non gli ha impedito di lavorare all’80% dal settembre del 2008
all’agosto del 2009 in qualità di __________.
Nell’autunno del 2009 (prima visita presso il mio studio
14.09.2009), il paziente ha denotato una recrudescenza della sintomatologia con
dolori in sede lombare intensi e irradianti, soprattutto verso l’arto inferiore
sinistro, ma anche a destra, e lungo tutta la colonna vertebrale. La
sintomatologia sarebbe sovrapponibile a quella presentata nel 2006, che ha poi
dato seguito alla visita peritale presso il Prof. __________ che ha stabilito
una relazione di causa-effetto tra l’infortunio e il quadro clinico del
paziente.
Dal momento che prima dell’infortunio il signor RI 1 non aveva
mai presentato dolori lombari e che attualmente non vi è alcun cambiamento dei
dolori rispetto al passato non si può a mio avviso escludere una relazione tra
l’infortunio e la sintomatologia attuale.” (Doc. 54-4)
Nelle annotazioni del 31 maggio 2010, il dr. __________
del SMR ha osservato:
"
La visita fiduciaria del dr. __________
neurologo FMH riportata in fase di audizione da parte dell’assicurato permette
di constatare che lo stato clinico globalmente non presenta peggioramenti
clinici significativi e ulteriormente limitanti obiettivi tali da imporre una
nuova rivalutazione.
In altre parole, si riconvalida quanto già noto
agli atti.” (Doc. 56-1)
In via
ricorsuale l’assicurato ha poi trasmesso il seguente referto del 6 luglio 2010
del dr. __________:
"
(…)
Seguo il signor RI 1 in qualità di medico curante dal 15.11.2005 per una sindrome algica cronica in sede lombare,
insorta in seguito all’infortunio del 30.08.2004.
Con alti e bassi i dolori non sono praticamente
mai del tutto scomparsi e ciò non gli ha impedito di lavorare all’80% dal
settembre del 2008 all’agosto del 2009 in qualità di __________.
Nell’autunno del 2009 (prima visita presso il mio
studio 14.09.2009), il paziente ha denotato una recrudescenza della
sintomatologia con dolori in sede lombare intensi e irradianti, soprattutto
verso l’arto inferiore sinistro, ma anche a destra, e lungo tutta la colonna
vertebrale. La sintomatologia sarebbe sovrapponibile a quella presentata nel
2006, che ha poi dato seguito alla visita peritale presso il Prof. __________
che ha stabilito una relazione di causa-effetto tra l’infortunio e il quadro
clinico del paziente.
Il paziente è in attesa di essere ricoverato alla
Clinica riabilitativa di __________.
Dal momento che prima dell’infortunio il signor RI
1 non aveva mai presentato dolori lombari e che attualmente non vi è alcun
cambiamento dei dolori rispetto al passato non si può a mio avviso escludere
una relazione tra l’infortunio e la sintomatologia attuale.” (Doc. A3)
2.6. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000
UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006 concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4
p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I
514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.
Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629,
nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”
in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea
2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Considerandi
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.7
Alla luce
della documentazione medica contenuta nell’incarto, questo Tribunale ritiene
che, a ragione, l’UAI non è entrato nel merito della nuova domanda di
prestazioni inoltrata dall’assicurato.
Nell’ambito della prima richiesta di prestazioni,
conformemente a quanto stabilito dal TCA nella sentenza 32.2007.44 del 18
ottobre 2007 (cfr. consid. 1.2. e 2.5.), il perito interpellato
dall’amministrazione, dr. __________ ha posto quale diagnosi senza
ripercussione sulla capacità di lavoro, quella di sindrome somatoforme da
dolore persistente (ICD10-F45.4) dal 2006 (doc. 42-8).
Il dr. __________ ha quindi concluso che, dal
profilo strettamento psichiatrico, l’assicurato non presenta limitazione alcuna
della capacità lavorativa e deve quindi essere considerato pienamente abile al
lavoro (doc. 42-10).
Dalla
documentazione medica prodotta in sede di osservazioni al progetto di decisione
e in via ricorsuale davanti al TCA non emerge alcun elemento oggettivo che
permetta a questa Corte una diversa valutazione della fattispecie.
Dal
profilo psichiatrico, l’assicurato non ha infatti prodotto alcun nuovo referto
medico.
Quanto
invece alle patologie somatiche, l’assicurato si è limitato a produrre un
referto del 29 marzo 2010, concernente la visita fiduciaria del 22 marzo 2010,
eseguita dal dr. __________ per conto dell’assicuratore infortuni (doc.
54/10-13) e due referti redatti dal dr. __________, datati l’uno 19 aprile 2010
(doc. 54-4) e l’altro 6 luglio 2010 (doc. A3), di analogo contenuto.
Il dr. __________,
nel referto del 29 marzo 2010, ha concluso che “non vi è nessun segno
oggettivabile per una radicolopatia L5 sinistra ma neanche di altre
radicolopatie sia in sede cervicale che lombare oppure di altre anomalie del
sistema nervoso centrale e periferico” e che “non vi sono dei segni di un danno
neurologico. Ricordo che già nel 2007 è stata effettuata una valutazione
elettrofisiologica agli arti inferiori, anch’essa non aveva evidenziato delle
anomalie come anche lo stato neurologico eseguito allora” (doc. 54-12).
Il dr. __________
dal canto suo, nei certificati medici del 19 aprile 2010 e del 6 luglio 2010,
pur affermando che “nell’autunno del 2009 il paziente ha denotato una
recrudescenza della sintomatologia con dolori in sede lombare intensi e
irradianti, soprattutto verso l’arto inferiore sinistro, ma anche a destra e
lungo tutta la colonna vertebrale, ha espressamente indicato che “la
sintomatologia sarebbe sovrapponibile a quella presentata nel 2006” e che “attualmente non vi è alcun cambiamento dei dolori rispetto al passato” (cfr. doc. 54-4 e
doc. A3).
Il medico
del SMR, dr. __________, nelle annotazioni del 31 maggio 2010, ha, da parte sua, rilevato che la valutazione fiduciaria del dr. __________ prodotta
dall’assicurato non evidenzia una sostanziale modifica dello stato di salute
dell’assicurato (doc. 56-1).
Giova
ricordare inoltre un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima
Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche
se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno
un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega
al suo paziente (cfr.
RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF
124.
I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007
consid. 2).
Ad esempio, nella sentenza
9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre
en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
Non
essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute
e/o economiche dell’assicurato, secondo questo Tribunale, giustamente l’UAI non
è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.
2.8
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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