32.2010.198
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9 settembre 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
32.2010.198
Data decisione, Autorità:
09.09.2010, TCA
Titolo:
Competente per emettere una decisione a seguito di una domanda di prestazioni inoltrata da un frontaliere domiciliato in Italia é l'Ufficio per gli assicurati residenti all'estero. Nullità della decisione emessa dall'Ufficio AI del canton Ticino
DIRITTO ALLA RENDITA
art. 55 LAI
art. 40 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.198
FS
Lugano
9 settembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 luglio 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 31 maggio 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - con
decisione 31 maggio 2010, preavvisata con progetto 4 marzo 2010 (doc. AI
45/4-6), l’Ufficio AI del Canton Ticino ha negato a RI 1 il diritto ad una
rendita d’invalidità ed a provvedimenti professionali (doc. AI 53/1-3);
- l’assicurato,
tramite lo Studio legale RA 1, ha interposto un tempestivo ricorso al TCA con
il quale – con argomentazioni di cui si dirà se necessario in seguito – ha
chiesto di annullare il suddetto provvedimento e di trasmettere gli atti
all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti e resa di una nuova decisione;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI del Canton Ticino –osservato che “(…) nel
caso in esame, il Signor RI 1 risulta domiciliato a __________ (__________) in
Italia (e ciò sia al momento della registrazione della domanda (doc. 1 e 2 incarto
AI) che al momento dell’emissione della decisione qui impugnata (cfr. il
ricorso 7.7.2010 alle pagine 1 e 3). Siccome al momento della domanda di prestazioni
l’assicurato esercitava in Ticino un’attività lucrativa con lo statuto di
frontaliero, competente per la ricezione e l’esame della richiesta è l’UAI del
Canton Ticino. Tuttavia, giusta l’art. 40 cpv. 2 seconda frase OAI, competente
per notificare le decisioni in tale ambito è l’Ufficio AI per gli assicurati
residenti all’estero. Di conseguenza spettava all’Ufficio AI per gli assicurati
residenti all’estero emanare la decisione relativa alla richiesta di prestazioni
inoltrata dall’assicurato il 1.4.2009 (e non all’Ufficio AI del Canton Ticino).
(…)” (IV) – ha chiesto “(…) di voler dichiarare il ricorso irricevibile e di
voler trasmettere gli atti all’Ufficio AI per gli assicurati residenti
all’estero per competenza decisionale. Viste le particolarità del caso
concreto, si chiede inoltra a codesto lodevole TCA di non voler assegnare
indennità per ripetibili rispettivamente di non prelevare tasse e spese di
giustizia. (…)” (IV);
- con
scritto 12 agosto 2010 il legale dell’insorgente – osservato che “(…) il
Signor RI 1 ha seguito l’iter procedurale dettato dall’Autorità in parola
(ndr.: si riferisce all’Ufficio AI del canton Ticino) che, dapprima con
l’emanazione del progetto di decisione 4/11.03.2010 e, poi, con la decisione
impugnata ha dichiarato la propria competenza a decidere, indicando anche i
rimedi giuridici per un eventuale ricorso. Di conseguenza, è semmai unicamente
l’UAI, Bellinzona, ad aver sbagliato creando inutili spese al ricorrente e alle
Autorità coinvolte, imponendo al Signor RI 1 di avviare la procedura ricorsuale
che ci occupa. Ancora una volta, invece di modificare la decisione impugnata
nel senso richiesto dal ricorrente e quindi annullarla entro il termine
assegnato per rispondere (art. 50 LPAmm), per poi trasmettere l’incarto
all’Autorità competente alla notifica della decisione stessa, l’UAI ha risposto
e, quindi, ha nuovamente imposto la prosecuzione della procedura che esso
stesso ritiene non dover esistere (in quanto avviata su impugnazione di una
decisione che non avrebbe dovuto essere emanata dall’Autorità che l’ha pronunciata).
(…)” (VI) – ha chiesto di porre a carico dell’Ufficio AI tasse e spese di giustizia
e di assegnare al suo assistito un’equa indennità per ripetibili;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
- secondo
l’art. 55 cpv. 1 LAI, per principio, l’Ufficio AI competente è quello del
Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della richiesta di prestazioni.
Il Consiglio federale stabilisce la competenza nei casi speciali;
- nell’ambito
della delega legislativa il Consiglio federale ha stabilito che per la ricezione
e l’esame delle richieste è competente: l’ufficio AI nel cui campo d’attività
gli assicurati hanno il loro domicilio (art. 40 cpv. 1 lett. a OAI); l’ufficio
AI per gli assicurati residenti all’estero, fatto salvo il capoverso 2 se gli
assicurati sono domiciliati all’estero (art. 40 cpv. 1 lett. b OAI). Per la
ricezione e l’esame delle richieste dei frontalieri è competente l’Ufficio AI
nel cui campo d’attività essi esercitano un’attività lucrativa. Questa regola
si applica anche ai vecchi frontalieri, a condizione che al momento della
richiesta il loro domicilio abituale si trovi nella zona di frontiera e il
danno alla salute risalga all’epoca della loro attività frontaliera. L’Ufficio
AI per gli assicurati residenti all’estero notifica le decisioni (art. 40 cpv.
2 OAI). L’ufficio AI competente al momento della registrazione della domanda lo
rimane durante tutta la procedura (art. 40 cpv. 3 OAI). In caso di conflitto di
competenza, l’Ufficio federale designa l’Ufficio AI competente (art. 40 cpv. 4
OAI);
- dagli
atti dell’incarto AI risulta che al momento della richiesta di prestazioni
l’assicurato era domiciliato nel comune di __________ in provincia di __________
(Italia) e beneficiava di un permesso per confinanti valido per tutta la Svizzera fino al 5 ottobre 2012 CE/AELS G (doc. AI 1 e 2);
- per
costante giurisprudenza, qualora una decisione venga pronunciata da un'autorità
incompetente, tale decisione è nulla, ossia priva di effetti giuridici (DTF 114
V 319 consid. 4b pag. 327 e la giurisprudenza e dottrina vi citata). Al
riguardo va ricordato che la nullità di una decisione amministrativa può essere
ammessa solo eccezionalmente. Una decisione può in particolare essere
dichiarata nulla solo se il difetto è specialmente grave e evidente o perlomeno
facilmente individuabile e, inoltre, se l'annullamento non ha per conseguenza
di mettere seriamente in pericolo la sicurezza del diritto (DTF 132 II 21
consid. 3.1 pag. 27 e la giurisprudenza e dottrina vi citata). D'altra parte la
nullità di un atto amministrativo deve essere accertata in ogni tempo e
d'ufficio da parte di tutte le autorità chiamate ad applicare il diritto (DTF
132 II 342 consid. 2.1 pag. 346). Come motivi di nullità
entrano principalmente in considerazione gravi omissioni procedurali e l'incompetenza
dell'autorità che ha pronunciato il giudizio. I difetti di merito non implicano
invece che in rare eccezioni la nullità (Müller, Das Verwaltungsverfahren in
der Invalidenversicherung, Berna 2010, pagg. 452-453, numeri marginali
2319-2322; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,
pag. 463, numeri marginali 38-39);
- di conseguenza – osservato che l’Ufficio AI del canton Ticino doveva limitarsi a
ricevere e esaminare la richiesta di prestazioni ritenuto che competente ad emettere
la decisione é invece l’Ufficio AI per gli assicurati all’estero (art. 40 cpv.
2 OAI; vedi inoltre la STF I 682/04 del 16 ottobre 2006 e la STFA I 394/03 del 16 dicembre 2004 nelle quali l’Alta Corte, riconosciuta la competenza
dell’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero, ha negato la
legittimazione a ricorrere agli uffici AI cantonali) – la decisione
31 maggio 2010 emessa dall’Ufficio AI del Canton Ticino deve essere dichiarata
nulla per ragioni di incompetenza;
- ai
sensi dell’art 40 cpv. 2 OAI competente è invece l’Ufficio AI per gli
assicurati all’estero al quale gli atti vanno pertanto trasmessi;
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso;
- visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI che verserà all’assicurato la somma di fr. 1'000.-- a
titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ E’ accertata la
nullità della decisione 31 maggio 2010 dell’Ufficio AI del Canton Ticino.
§§ Gli atti vengono
trasmessi all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero per ragione di
competenza.
Fatti
2. Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
all’assicurato fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
Considerandi
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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