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Decisione

32.2010.199

Viste le risultanze peritali (attestanti un capacità lavorativa residua in un'attività adeguata) e confermata la valutazione economica, a ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una mezza r

10 febbraio 2011Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I OSSERVAZIONI e DOMANDE

PARTICOLARI

Domande particolari non sono poste.

(…)" (doc. AI 68/17-18)

Il

dr. __________, nel consulto 17 marzo 2010 (doc. AI 68/19-25) – considerati

nell’anamnesi attuale i problemi di salute addotti nel ricorso (cfr. consid.

1.3 e doc. AI 68/19-20) –, ha osservato che “(…) il paziente presenta una

sindrome lombospondilogena cronica. Questa diagnosi era già riportata e discussa

nel mio consulto di reumatologia del 21.07.08. Da un punto di vista soggettivo

questi dolori alla schiena e agli arti inferiori sono peggiorati. Non ho

evidenza anamnestica per una neurocompressione. La mobilità lombare è difficilmente

valutabile per una resistenza attiva ma non sembra comunque ridotta in modo

importante. Non vi è alcuna evidenza clinica per una sindrome radicolare irritativa

o deficitaria. La RM recentemente realizzata avrebbe mostrato (in base al referto)

alterazioni degenerative multi segmentali non specifiche. Da un punto di vista

oggettivo la situazione può essere ritenuta dunque invariata rispetto alla mia

ultima valutazione. Mi sembra utile annotare la presenza di importanti segni

comportamentali e di una evidente discrepanza tra i dolori dimostrati e le

lesioni riscontrate all’esame oggettivo e in base agli esami strumentali a disposizione.

Può trattarsi di una sindrome da amplificazione di sintomi o di un aggravamento.

Non posso escludere un disturbo di percezione elaborazione del dolore

nell’ambito di un processo di cronificazione. Per quanto riguarda la sindrome

cervicospondilogena, non ritrovo oggi una irradiazione suggestiva per

un’origine radicolare e ai movimenti di rotazione del collo in estensione verso

sinistra. Si tratta dunque apparentemente di un miglioramento (sempre da un

punto di vista oggettivo) rispetto all’ultimo controllo. Da un punto di vista

soggettivo, per contro, il paziente presenta un peggioramento anche dei dolori

cervicali e dell’arto superiore sinistro. La situazione appare invariata

rispetto all’ultimo controllo per quanto riguarda i problemi alla spalla

sinistra e alla mano sinistra. Forza e funzione della mano sinistra appaiono

oggettivamente conservate. (…)” (doc. AI 68/22).

L’Ufficio

AI – viste le risultanze peritali e ritenuti il rapporto medico 16

aprile e le annotazioni 2 giugno 2010 del dr. __________, medico SMR, FMH

medicina generale e medico perito certificato SIM (doc. AI 70/1-2 e 78/1) – con decisione

8 giugno 2010 ha confermato il diritto a una mezza rendita dal 1. luglio 2006

(doc. AI 79/1-3).

2.7. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto

si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano

ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;

ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,

pag. 453).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicu-rato.

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

In

DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.8. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i

quali –confermato, per quanto attiene all’aspetto psichiatrico, il consulto

6 giugno 2008 (valutazione specialistica resa nell’ambito della perizia

pluridisciplinare 25 agosto 2008 del SAM sub. doc. AI 21/18-23, confermata da

questo Tribunale nella STCA del 18 novembre 2009 sub doc. AI 55/1-18), nel

quale il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, aveva concluso per

un’incapacità lavorativa del 60% in qualsiasi attività – hanno

compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicura-to è portatore

e, ritenuto che dal punto di vista somatico la situazione valetudinaria è

rimasta invariata (cfr. il consulto reu-matologico del 17 marzo 2010 del dr. __________,

FMH in reumatologia, sub doc. AI 68/19-25 reso nell’ambito della perizia

bidisciplinare 13 aprile 2010 del SAM sub doc. AI 68/19-25 e riprodotto in

parte al consid. 2.6), hanno concluso per un’incapacità lavorativa totale nell’attività

abituale di pasticciere-panettiere e cuoco dal novembre 2006 e del 60% in

un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti dal maggio 2004.

La

dettagliata ed approfondita valutazione bidisciplinare 13 aprile 2010 del SAM

non é stata del resto validamente smentita da altri certificati da parte di

medici specialisti attestanti nuove patologie.

In

particolare la dr.ssa __________, Oberäztin Rheumatologie della __________ di __________,

nel rapporto 25 agosto 2010 (doc. C/2), non ha posto delle nuove diagnosi, non

ha esposto alcun argomento in base al quale le valutazioni del SAM dovrebbero

essere ritenute errate e non ha attestato alcuna incapacità lavorativa.

Al

riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 21 settembre 2010, ha osservato:

"

(…)

Viene presentato rapporto clinica __________, servizio

di reumatologia del 25.8.2010

diagnosi: sindrome cervicospondilogena cronica

sindrome lombospondilogena

cronica

- assenza di problematica neurologica, riflessi

normali, forza motoria normale

- viene indicato che delle infiltrazioni

sarebbero da discutere

Valutazione:

l’attuale rapporto descrive una situazione clinica

nota. Non vi è una modifica dello stato di salute rispetto la valutazione SAM.

(…)" (X/bis)

Quanto

alla preavvisata ulteriore documentazione medica della __________ di __________

relativa all’asserita visita medica del 2 dicembre 2010 e alla possibilità di

produrla in corso di causa (cfr. consid. 1.8), il TCA rileva quanto segue.

Va

qui innanzitutto ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). A

questo proposito – proprio in un caso in cui questo Tribunale aveva statuito senza

attendere il rapporto medico preannunciato – con sentenza 8C_45/2010

del 26 marzo 2010, il TF ha affermato:

"

(…)

che nel settore delle assicurazioni sociali, la

procedura è retta dal principio inquisitorio,

che in virtù di tale principio il giudice deve

accertare d'ufficio i fatti determinanti della causa, fermo restando tuttavia

l'obbligo per le parti di collaborare a tale accertamento nella misura in cui

ciò risulti loro possibile ed esigibile,

che il giudice deve segnatamente procedere o disporre

indagini supplementari in presenza di valide ragioni, quali possono essere

delle censure invocate dalle parti o comunque degli indizi risultanti dagli

atti (117 V 282 consid. 4a con riferimenti),

che nella misura in cui, procedendo a un apprezzamento

anticipato delle prove (vedi al riguardo DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 428

seg.; 125 I 127 consid. 6c/cc pag. 135; 124 I 208 consid. 4a pag. 211 con

rinvii), ha rinunciato a disporre ulteriori accertamenti e ad acquisire il

rapporto medico in questione, il primo giudice non è incorso in un

apprezzamento arbitrario delle prove (sul vasto margine di apprezzamento che

compete all'autorità cantonale in questo ambito e, di riflesso, sul ristretto

margine di intervento del Tribunale federale cfr. DTF 131 I 153 consid. 3 pag.

157 seg. con riferimenti),

che nemmeno si è reso responsabile di un accertamento

inesatto o incompleto dei fatti,

che infondata risulta in particolare l'invocata

violazione del diritto di essere sentito per avere il primo giudice statuito

senza attendere il rapporto medico del dott. B.________, preannunciato

dall'allora patrocinatore del ricorrente,

che al momento in cui, il 16 ottobre 2009, il legale

dell'insorgente ha preannunciato detto rapporto, il primo giudice poteva

attendersi che il documento fosse inoltrato entro un termine ragionevole,

che quando il 10 dicembre 2009 l'istanza inferiore ha statuito, poteva in buona fede ritenere che l'insorgente avesse

rinunciato alla produzione dell'atto medico in questione,

(…)" (STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010)

In

concreto – considerato il dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa e visto il tempo

trascorso (oltre due mesi) – questo Tribunale può ritenere che l’interessato ha rinunciato a produrre la documentazione medica

preannunciata.

In

conclusione – rispecchiando la perizia bidisciplinare 13 aprile 2010 del SAM

tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza

(cfr. consid. 2.7) e ritenuto che la situazione valetudinaria è stata valutata

in maniera approfondita e non necessita di ulteriori accertamenti medici – a ragione

l’Ufficio AI ha ritenuto un’incapacità totale nell’attività abituale dal

novembre 2006 e una capacità lavorativa residua del 40% in un’attività adeguata

rispettosa dei limiti funzionali posti dal maggio 2004.

2.9. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede e osservato che la valutazione

economica operata dall’amministrazione, oltre a non essere stata contestata,

non può che essere confermata in questa sede, è dunque a ragione che l’Ufficio

AI ha riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal mese di luglio 2006.

La

decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso respinto.

2.10. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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