32.2010.199
Viste le risultanze peritali (attestanti un capacità lavorativa residua in un'attività adeguata) e confermata la valutazione economica, a ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una mezza r
10 febbraio 2011Italiano32 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2010.199
Data decisione, Autorità:
10.02.2011, TCA
Titolo:
Viste le risultanze peritali (attestanti un capacità lavorativa residua in un'attività adeguata) e confermata la valutazione economica, a ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una mezza rendita
DIRITTO ALLA RENDITA
OBBLIGO DI COLLABORARE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.199
FS/sc
Lugano
10 febbraio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 luglio 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 8 giugno 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1967, il 17 luglio 2007 ha presentato una richiesta di prestazioni AI
per adulti in quanto affetto da “(…) ernia duodenale, ernia al disco,
depressioni con ansia e stati di panico, infiammazione ai tendini delle spalle,
difficoltà nel tenere oggetti con la mano sinistra, dolori e crampi (…)” (doc.
AI 1/1-8).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del
Servizio accertamento medico (SAM), con decisioni 21 e 28 maggio 2009 (doc. AI
35/1-3 e 37/1-3), preavvisate con progetto 8 gennaio 2009 (doc. AI 28/1-3),
l’Ufficio AI aveva riconosciuto all’assicurato il diritto ad una mezza rendita
con effetto dal 1. luglio 2006.
In
esito al ricorso del 15 giugno 2009 interposto contro le decisione 21 e 28
maggio 2009 questo Tribunale, con STCA del 18 novembre 2009 (doc. AI 55/1-19),
ha annullato le decisioni impugnate e rinviato gli atti per ulteriori accertamenti.
In particolare, fatte proprie le conclusioni del SAM avuto riguardo alla
patologia psichiatrica, quanto all’aspetto somatico, questa Corte aveva
concluso che:
"
(…)
Per quanto riguarda l’aspetto somatico il dr. __________,
della Clinica __________, nel referto RM colonna lombare del 01.09.2009, ha
concluso: “(…) • Ernia discale L5-S1 centrale con possibile
radicolopatia S1 bilaterale • Artropatia faccettaria • Lipoma del filum terminale (…)” (XIX).
Viste le conclusioni suenunciate, ritenuto il
relativamente breve lasso di tempo intercorso tra la RM colonna lombare del
01.09.2009 e le decisioni impugnate del 21, 28 maggio 2009 e considerato che
nella perizia pluridisciplinare 25 agosto 2008 i periti del SAM si sono
fondati, tra l’altro, su degli esami radiologici del 9 luglio 2008 (doc. AI
21/11), questo Tribunale non può escludere con la sufficiente tranquillità che
un peggioramento della situazione valetudinaria sia subentrato in un periodo
antecedente al momento della resa del provvedimento.
Di conseguenza le decisioni impugnate vanno annullate e
gli atti rinviati all’amministrazione affinché, sottoposte al SAM le risultanze
della RM colonna lombare del 01.09.2009, stabilisca se le stesse hanno un'influenza
sulla capacità lavorativa e, nell’affermativa, quando potrebbero essere
insorte. Al fine di chiarire la situazione l’Ufficio AI dovrà interpellare
anche il dr. __________, FMH in reumatologia, al quale è stato inviato il
referto in parola. Una volta aggiornata la perizia del SAM e, se del caso,
effettuata una nuova valutazione globale della capacità lavorativa, l’Ufficio
AI provvederà ad emettere un nuovo provvedimento.
(…)" (doc. AI 55/16)
1.2. Esperiti
gli accertamenti indicati dal TCA – interpellato il dr. __________ (doc. AI
61/1 e 62/1) e aggiornata la perizia del SAM (doc. AI 63/1 e 68/1-25) – e sulla base
del rapporto medico 16 aprile e delle annotazioni 2 giugno 2010 del dr. __________
(doc. AI 70/1-2 e 78/1), con decisione 8 giugno 2010, preavvisata con progetto
26 aprile 2010 (doc. AI 72/1-3), l’Ufficio AI ha confermato il diritto a una
mezza rendita dal 1. luglio 2006 (doc. AI 79/1-3).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il
quale – contestata la valutazione medica: “(…) non sono in grado di
stare a lungo seduto e a causa dei dolori alla schiena mi devo continuamente muovere.
Sempre a causa di questi dolori sono obbligato spesso a mettermi a letto, da
dove però sono costretto ad alzarmi con fatica dopo ca. 15 min. per via dei
dolori alla schiena e alle gambe. Ogni tanto mi capita di avere dei colpi della
strega che mi obbligano a stare immobile del tutto. Di notte per riuscire a dormire
devo girarmi di continuo e nonostante abbia comprato un nuovo materasso non
riesco a dormire e soffro di crampi e formicolii ai piedi. Il mattino dopo
delle notti così è un calvario alzarsi. Nello svolgere altre attività faccio
fatica a inginocchiarmi, perché ho dolori ad ambedue le ginocchia, in
particolare più a sinistra che a destra. Perciò faccio fatica a mettermi da
solo le calze e le scarpe. Inoltre per me è difficile uscire dalla vasca da
bagno, dove ogni tanto faccio dei bagni che mi danno un po’ di sollievo. Infine
faccio fatica anche a salire le scale. Anche per quanto concerne il sollevare
ed il portare pesi ricordo qui di nuovo i miei limiti. Per esempio mi è molto
difficile tenere in braccio la mia ultima figlia, che pesa ca. 6-7 kg. Faccio inoltre fatica a piegarmi con la schiena per raccogliere oggetti da terra. Infine a
causa di dolori persistenti non riesco a eseguire lavori manuali per un lungo
periodo, vale a dire per più di 5 min.. […] I dolori che ultimamente mi
hanno colpito alla schiena e al collo come pure talvolta l’improvviso blocco
delle anche m’impediscono di svolgere le mie faccende quotidiane e di svolgere una
vita normale. Questa situazione è diventata pressoché insopportabile. (…)”
(I), osservato che a causa dei suoi problemi alla salute il 22 giugno 2010 ha avuto un nuovo incidente: “(…) mentre stavo uscendo da casa per andare in giardino
all’improvviso per un mancamento alle ginocchia mi sono afflosciato e sono
caduto con la faccia in avanti a terra. A causa della perdita di conoscenza
sono rimasto in questa posizione per ca. 30 min.. Con il violento urto mi sono
rotto il naso e ferito alle labbra che hanno dovuto essere ricucite dal medico.
Ciò non è accaduto per la prima volta. (…)” (I) e comunicata la sua
intenzione di sottoporsi ad una nuova valutazione medica: “(…) per i motivi
sopraesposti ho deciso di sottopormi a una nuova consultazione medica presso il
Dr. med. __________ a __________ per chiarire speriamo in modo definitivo il
mio stato di salute. (…)” (I) – ha chiesto “(…) che il mio stato di
salute sia rivisto alla luce di quanto sopraesposto e che mi venga attribuita
una nuova rendita adeguata. (…)” (I).
1.4. Con
la risposta l’Ufficio AI – rilevato che “(…) la perizia specialistica reumatologica
eseguita per il SAM dal Dr. med. __________ non è stata inficiata da ulteriori
elementi clinici contrastanti, pertanto alla medesima è riconosciuta forza probatoria
piena (condizione giurisprudenziali dell’Alta Corte realizzate: perizia
completa, dettagliata, coerente, realizzata da medico riconosciuto specializzato,
basata su accertamenti approfonditi). La medesima considerazione vale anche per
le conclusioni finali rese dal SAM (cfr. rapporto del 13 aprile 2010:
valutazione complessiva della capacità lavorativa). (…)” (IV) – ha chiesto di
respingere il ricorso.
1.5. Con
scritto 13 agosto 2010 l’assicurato ha comunicato al TCA che il dr. __________ non
ha potuto compiere l’accertamento medico previsto e ha trasmesso la
convocazione del 9 agosto 2010 per il 25 agosto 2010 presso la dr.ssa __________,
Oberäztin Rheumatologie, della __________ di __________ (VI e allegato doc. B).
1.6. Con
scritto 10 settembre 2010 la RA 1 ha comunicato al TCA di aver assunto il
patrocinio dell’assicurato e ha trasmesso copia del rapporto della
consultazione del 25 agosto 2010 redatto dalla dr.ssa __________ (VIII e
allegato doc. C/2).
Rilevato
che il suo assistito dovrà forse sottoporsi a una visita neurologica, la legale
ha chiesto inoltre che le venga concessa “(…) la possibilità di inoltrare le
mie osservazioni non appena sarà conosciuta la relativa decisione e se
del caso effettuata la visita neurologica proposta. (…)” (VIII).
Al
riguardo, nell’ordinanza 13 settembre 2010 trasmessale per conoscenza, il TCA
ha comunicato alla RA 1 “(…) che potrà inviare al Tribunale le osservazioni
in questione non appena sarà in possesso della documentazione medica citata
(…)” (IX).
1.7. Con
osservazioni 22 settembre 2010 – evidenziato che “(…) il SMR ha confermato
che da tale rapporto (ndr.: si riferisce al rapporto 25 agosto 2010 della
dr.ssa __________ della __________ di __________) non emergono elementi
clinici nuovi rilevanti, bensì viene descritta una situazione valetudinaria già
nota (…)” (X) – l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.
1.8. Con
lettera 22 novembre 2010 – con riferimento allo scritto 21 novembre 2010 (XII) –
il TCA ha precisato alla RA 1 che avrebbe potuto presentare le proprie osservazioni
in merito alle citate osservazioni 22 settembre 2010 dell’Uffi-cio AI, dopo la
visita medica presso la Clinica __________ prevista in data 2 dicembre 2010.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che
esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446
seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme
materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di
fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino
alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del
giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti),
trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque
particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato
in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado
d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto
la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento
a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 8 giugno 2010, con la quale l’Ufficio
AI ha confermato il diritto a una mezza rendita dal 1. luglio 2006, è conforme
o meno alla legislazione federale.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 2 LAI (cpv. 1 fino al 31 dicembre 2007) gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 =
RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.6. Nell’evenienza
concreta dagli atti di causa risulta che – conformemente alla STCA
di rinvio del 18 novembre 2009 (cfr. doc. AI 55/1-18 e consid. 1.1) – l’amministrazione
ha interpellato il dr. __________ (doc. AI 61/1) e, tramite il SAM, rivalutato l’aspetto
reumatologico per definire l’evoluzione della capacità lavorativa dall’agosto
2008 (doc. AI 63/1 e 64/1).
Il
dr. __________, FMH in reumatologia, nello scritto 2 febbraio 2010 si ha osservato:
"
(…)
Premetto che non ho valutato il paziente dal punto di
vista dell'incapacità lavorativa.
Questi si è presentato da me il 31.08.09 poiché
presentava dolori diffusi e una sindrome lombo vertebrale cronica con aumento
della sintomatologia algica da circa 3 mesi con dolori sub-acuti nettamente
peggiorati rispetto a quelli precedenti. Inoltre presentava cervico-brachialgia
cronica C6/7 a sx.
Gli esami complementari non hanno mostrato niente dal
punto di vista sistemico se non un fattore reumatico positivo e degli ANA
leggermente aumentati. Il problema principale era quello però di una lombo
sciatalgia bilaterale con alla RMN un'ernia discale L5/S1 centrale con
possibile radicolopatia bilaterale (vedi referto in annesso). Ho quindi
consigliato una cura con corticosteroidi, Co-Dafalganâ ed in caso di insuccesso terapeutico una peridurale di
derivati cortisonici.
All'ultima visita del 14.10.09 il paziente aveva
assunto però pochi medicamenti e la situazione era piuttosto stabile con solo
lievi miglioramenti. Da allora non ho più visto il paziente e non sono al corrente
dell'ulteriore evoluzione.
In allegato trova la fotocopia della RMN.
(…)" (doc. AI 62/1)
Dalla
perizia bidisciplinare 13 aprile 2010 (doc. AI 68/1-25) risulta che i periti,
dopo aver esposto dettagliatamente l’a-namnesi, hanno fatto capo ad un consulto
specialistico esterno di natura reumatologica a cura del dr. __________.
Sulla
base delle risultanze del consulto e del soggiorno del ricorrente presso il
citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
"
(…)
E.1 Diagnosi reumatologiche
Sindrome lombospondilogena cronica con/su:
- alterazioni degenerative discali e
delle articolazioni intervertebrali tra L2 e S1 (referto MRI dell’1.9.2009)
senza neuro compressione.
Sindrome cervicospondiogena cronica attualmente senza
più un’evidente componente radicolare irritativa C6 a sin. con/su:
- pregressa ernia discale C5-C6 nota
dal 2006.
Periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica a
sin. senza segni clinici per una rottura della cuffia dei rotatori.
Stato dopo lesione traumatica del legamento collaterale
ulnare dell’articolazione trapezometacarpea di sin. nel 2006, con instabilità
sintomatica.
Stato dopo frattura della clavicola ds. trattata
chirurgicamente nel 1979.
E.2 Altre diagnosi (come da perizia SAM
2008)
Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di
grado medio (ICD-10 F 33.1)
Disturbo di personalità mista (ICD-10 F 61.0) schizzoide, dipendente ed emotivamente instabile.
Ernia iatale assiale, lieve gastrite e sindrome
emorroidale.
(…)" (doc. AI 93/29)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti,
posta la seguente valutazione complessiva della capacità lavorativa: “(…)
l’A. presenta una capacità lavorativa dello 0% come pasticciere-panettiere e
cuoco. La situazione è invariata rispetto al consulto reumatologico del
21.7.2008 redatto per la perizia SAM del 25.8.2008. La riduzione della capacità
lavorativa è dovuta ai problemi a livello della colonna cervicale, dell’arto
superiore sin. e in minor misura ai problemi a carico della colonna lombare
degli arti inferiori. Dal punto di vista reumatologico non vi sono possibilità
terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa e non si consiglia nessun
intervento operatorio. (…)” (doc. AI 93/30), hanno concluso:
"
(…)
G CONSEGUENZE sulla CAPACITÀ
LAVORATIVA
Dal punto di vista reumatologico l'A. può essere
sottoposto a provvedimenti d'integrazione professionale. L'A. è in grado di
svolgere un lavoro leggero ed adatto, che eviti movimenti ripetitivi o
posizioni inergonomiche a carico della colonna cervicale, che permetta in generale
il rispetto delle regole di ergonomia della schiena, che eviti movimenti
ripetitivi con la mano sin., a tempo pieno, ma con un rendimento ridotto al
massimo nella misura del 10%. I limiti funzionali sono descritti nelle
precedenti pagine. Come casalingo l'A. presenta un'incapacità lavorativa al
massimo del 10%. Dal punto di vista reumatologico l'A. è abile al lavoro nella
misura del 90% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto)
nelle attività adatte descritte precedentemente; non si constata nessun peggioramento
rispetto al consulto reumatologico del 21.7.2008 redatto per la perizia SAM del
25.8.2008.
H CONSEGUENZE sulla CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
Dal punto di vista reumatologico non vi è stato nessun
peggioramento rispetto alla perizia SAM del 25.8.2008. Il reperto della MRI
(dell'1.9.2009) non modifica la valutazione reumatologica redatta per la
perizia SAM del 25.8.2008.
Per le altre patologie, e in particolare per la patologia
psichiatrica, si fa riferimento alla perizia SAM del 25.8.2008 in base alla
valutazione psichiatrica del Dr. med. __________ del 6.8.2008, l'A. raggiunge
una capacità lavorativa del 40% (presenza durante tutto il giorno, ma con
rendimento ridotto) dal maggio 2004 e continua in attività lavorative leggere e
adatte che rispettino i limiti funzionali descritti dal Dr. med. __________.
Fatti
I OSSERVAZIONI e DOMANDE
PARTICOLARI
Domande particolari non sono poste.
(…)" (doc. AI 68/17-18)
Il
dr. __________, nel consulto 17 marzo 2010 (doc. AI 68/19-25) – considerati
nell’anamnesi attuale i problemi di salute addotti nel ricorso (cfr. consid.
1.3 e doc. AI 68/19-20) –, ha osservato che “(…) il paziente presenta una
sindrome lombospondilogena cronica. Questa diagnosi era già riportata e discussa
nel mio consulto di reumatologia del 21.07.08. Da un punto di vista soggettivo
questi dolori alla schiena e agli arti inferiori sono peggiorati. Non ho
evidenza anamnestica per una neurocompressione. La mobilità lombare è difficilmente
valutabile per una resistenza attiva ma non sembra comunque ridotta in modo
importante. Non vi è alcuna evidenza clinica per una sindrome radicolare irritativa
o deficitaria. La RM recentemente realizzata avrebbe mostrato (in base al referto)
alterazioni degenerative multi segmentali non specifiche. Da un punto di vista
oggettivo la situazione può essere ritenuta dunque invariata rispetto alla mia
ultima valutazione. Mi sembra utile annotare la presenza di importanti segni
comportamentali e di una evidente discrepanza tra i dolori dimostrati e le
lesioni riscontrate all’esame oggettivo e in base agli esami strumentali a disposizione.
Può trattarsi di una sindrome da amplificazione di sintomi o di un aggravamento.
Non posso escludere un disturbo di percezione elaborazione del dolore
nell’ambito di un processo di cronificazione. Per quanto riguarda la sindrome
cervicospondilogena, non ritrovo oggi una irradiazione suggestiva per
un’origine radicolare e ai movimenti di rotazione del collo in estensione verso
sinistra. Si tratta dunque apparentemente di un miglioramento (sempre da un
punto di vista oggettivo) rispetto all’ultimo controllo. Da un punto di vista
soggettivo, per contro, il paziente presenta un peggioramento anche dei dolori
cervicali e dell’arto superiore sinistro. La situazione appare invariata
rispetto all’ultimo controllo per quanto riguarda i problemi alla spalla
sinistra e alla mano sinistra. Forza e funzione della mano sinistra appaiono
oggettivamente conservate. (…)” (doc. AI 68/22).
L’Ufficio
AI – viste le risultanze peritali e ritenuti il rapporto medico 16
aprile e le annotazioni 2 giugno 2010 del dr. __________, medico SMR, FMH
medicina generale e medico perito certificato SIM (doc. AI 70/1-2 e 78/1) – con decisione
8 giugno 2010 ha confermato il diritto a una mezza rendita dal 1. luglio 2006
(doc. AI 79/1-3).
2.7. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto
si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano
ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;
ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,
pag. 453).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che
stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere
riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver
visitato personalmente l’assicu-rato.
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In
DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.8. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i
quali –confermato, per quanto attiene all’aspetto psichiatrico, il consulto
6 giugno 2008 (valutazione specialistica resa nell’ambito della perizia
pluridisciplinare 25 agosto 2008 del SAM sub. doc. AI 21/18-23, confermata da
questo Tribunale nella STCA del 18 novembre 2009 sub doc. AI 55/1-18), nel
quale il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, aveva concluso per
un’incapacità lavorativa del 60% in qualsiasi attività – hanno
compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicura-to è portatore
e, ritenuto che dal punto di vista somatico la situazione valetudinaria è
rimasta invariata (cfr. il consulto reu-matologico del 17 marzo 2010 del dr. __________,
FMH in reumatologia, sub doc. AI 68/19-25 reso nell’ambito della perizia
bidisciplinare 13 aprile 2010 del SAM sub doc. AI 68/19-25 e riprodotto in
parte al consid. 2.6), hanno concluso per un’incapacità lavorativa totale nell’attività
abituale di pasticciere-panettiere e cuoco dal novembre 2006 e del 60% in
un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti dal maggio 2004.
La
dettagliata ed approfondita valutazione bidisciplinare 13 aprile 2010 del SAM
non é stata del resto validamente smentita da altri certificati da parte di
medici specialisti attestanti nuove patologie.
In
particolare la dr.ssa __________, Oberäztin Rheumatologie della __________ di __________,
nel rapporto 25 agosto 2010 (doc. C/2), non ha posto delle nuove diagnosi, non
ha esposto alcun argomento in base al quale le valutazioni del SAM dovrebbero
essere ritenute errate e non ha attestato alcuna incapacità lavorativa.
Al
riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 21 settembre 2010, ha osservato:
"
(…)
Viene presentato rapporto clinica __________, servizio
di reumatologia del 25.8.2010
diagnosi: sindrome cervicospondilogena cronica
sindrome lombospondilogena
cronica
- assenza di problematica neurologica, riflessi
normali, forza motoria normale
- viene indicato che delle infiltrazioni
sarebbero da discutere
Valutazione:
l’attuale rapporto descrive una situazione clinica
nota. Non vi è una modifica dello stato di salute rispetto la valutazione SAM.
(…)" (X/bis)
Quanto
alla preavvisata ulteriore documentazione medica della __________ di __________
relativa all’asserita visita medica del 2 dicembre 2010 e alla possibilità di
produrla in corso di causa (cfr. consid. 1.8), il TCA rileva quanto segue.
Va
qui innanzitutto ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). A
questo proposito – proprio in un caso in cui questo Tribunale aveva statuito senza
attendere il rapporto medico preannunciato – con sentenza 8C_45/2010
del 26 marzo 2010, il TF ha affermato:
"
(…)
che nel settore delle assicurazioni sociali, la
procedura è retta dal principio inquisitorio,
che in virtù di tale principio il giudice deve
accertare d'ufficio i fatti determinanti della causa, fermo restando tuttavia
l'obbligo per le parti di collaborare a tale accertamento nella misura in cui
ciò risulti loro possibile ed esigibile,
che il giudice deve segnatamente procedere o disporre
indagini supplementari in presenza di valide ragioni, quali possono essere
delle censure invocate dalle parti o comunque degli indizi risultanti dagli
atti (117 V 282 consid. 4a con riferimenti),
che nella misura in cui, procedendo a un apprezzamento
anticipato delle prove (vedi al riguardo DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 428
seg.; 125 I 127 consid. 6c/cc pag. 135; 124 I 208 consid. 4a pag. 211 con
rinvii), ha rinunciato a disporre ulteriori accertamenti e ad acquisire il
rapporto medico in questione, il primo giudice non è incorso in un
apprezzamento arbitrario delle prove (sul vasto margine di apprezzamento che
compete all'autorità cantonale in questo ambito e, di riflesso, sul ristretto
margine di intervento del Tribunale federale cfr. DTF 131 I 153 consid. 3 pag.
157 seg. con riferimenti),
che nemmeno si è reso responsabile di un accertamento
inesatto o incompleto dei fatti,
che infondata risulta in particolare l'invocata
violazione del diritto di essere sentito per avere il primo giudice statuito
senza attendere il rapporto medico del dott. B.________, preannunciato
dall'allora patrocinatore del ricorrente,
che al momento in cui, il 16 ottobre 2009, il legale
dell'insorgente ha preannunciato detto rapporto, il primo giudice poteva
attendersi che il documento fosse inoltrato entro un termine ragionevole,
che quando il 10 dicembre 2009 l'istanza inferiore ha statuito, poteva in buona fede ritenere che l'insorgente avesse
rinunciato alla produzione dell'atto medico in questione,
(…)" (STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010)
In
concreto – considerato il dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa e visto il tempo
trascorso (oltre due mesi) – questo Tribunale può ritenere che l’interessato ha rinunciato a produrre la documentazione medica
preannunciata.
In
conclusione – rispecchiando la perizia bidisciplinare 13 aprile 2010 del SAM
tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza
(cfr. consid. 2.7) e ritenuto che la situazione valetudinaria è stata valutata
in maniera approfondita e non necessita di ulteriori accertamenti medici – a ragione
l’Ufficio AI ha ritenuto un’incapacità totale nell’attività abituale dal
novembre 2006 e una capacità lavorativa residua del 40% in un’attività adeguata
rispettosa dei limiti funzionali posti dal maggio 2004.
2.9. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede e osservato che la valutazione
economica operata dall’amministrazione, oltre a non essere stata contestata,
non può che essere confermata in questa sede, è dunque a ragione che l’Ufficio
AI ha riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal mese di luglio 2006.
La
decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso respinto.
2.10. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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