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Decisione

32.2010.200

Compensazione delle rendite AI arretrate con le prestazioni assistenziali. Il minimo vitale non costituisce un limite alla compensazione

10 gennaio 2011Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

32.2010.200

Data decisione, Autorità:

10.01.2011, TCA

Titolo:

Compensazione delle rendite AI arretrate con le prestazioni assistenziali. Il minimo vitale non costituisce un limite alla compensazione

CASSA DI COMPENSAZIONE AI

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ

art. 22 cpv. 1 LPGA

art. 22 cpv. 2 LPGA

art. 85bis OAI

Raccomandata

Incarto n.

32.2010.200

LG/sc

Lugano

10 gennaio

2011

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 9 luglio 2010 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

le decisioni del 10 e del 17 giugno 2010

emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

ritenuto, in

fatto

1.1. Con

decisione del 20 maggio 2010, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI

ha attribuito a RI 1 una rendita intera d’invalidità dal 1° marzo 2008 e una

mezza rendita dal 1° settembre 2009 (doc. AI 114-1).

1.2. Contestualmente

l’amministrazione ha operato la compensazione delle rendite AI arretrate con

prestazioni fornite dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento

(USSI).

Con

decisione del 10 giugno 2010, relativa al periodo dal 1° marzo 2008 al 31

agosto 2008, l’UAI ha compensato fr. 7'394.-- a favore dell’USSI (doc. AI

118-1).

Con

decisione del 17 giugno 2010, relativa al periodo dal 1° febbraio 2009 al 31

agosto 2009, l’UAI ha compensato fr. 8’874.-- a favore dell’USSI (doc. AI 119-1).

1.3. Contro

queste decisioni l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempesivo ricorso al TCA postulando l’annullamento delle due decisioni per quanto

concerne la compensazione a favore dell’USSI (doc. I).

Il

legale dell’assicurata ha così motivato il proprio gravame:

"

(…)

3.

Le ragioni del ricorso consistono nel fatto che,

sulla base delle dichiarazioni dell’assicurata, la compensazione può al massimo

essere solo parziale. In effetti, se è vero che l’USSI ha versato un certo

importo (il cui ammontare è da verificare), è altrettanto vero che l’USSI non

ha versato l’intero fabbisogno minimo vitale dell’assicurata (la quale ha

dovuto fare capo a prestiti ed all’aiuto di terzi), come avrebbe dovuto.

In questo senso, e quindi nella misura in cui

l’assicurata ha dovuto fare capo a prestiti o all’aiuto di terzi per far fronte

alle sue esigenze (nel rispetto del limite per il minimo vitale) la

compensazione con l’USSI non va ammessa. Lo scrivente legale è in attesa di

ricevere dall’assicurata la documentazione giustificativa inerente gli importi

che sono stati prestati all’assicurata stessa affiché potesse fare fronte al

proprio minimo vitale” (doc. I, pag. 2).

1.4. L’UAI, dopo

aver interpellato il Servizio rendite e indennità della Cassa __________, ha

confermato la correttezza della compensazione effettuata e postulato la

reiezione integrale del ricorso (doc. IV+bis).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è la liceità della compensazione operata dall'amministrazione a

favore dell'USSI per fr. 7'394.-- (decisione del 10 giugno 2010) e fr. 8’874.--

(decisione del 17 giugno 2010).

L’art. 22

cpv. 1 LPGA pone il principio secondo cui il diritto a prestazioni non può

essere ceduto né costituito in pegno. L’art. 22 cpv. 2 LPGA stabilisce tuttavia

che i versamenti retroattivi di prestazioni dell’assicuratore sociale possono

essere ceduti a) al datore di lavoro o all’assistenza pubblica o privata se

questi versano anticipi, b) a un’assicurazione che fornisce prestazioni

anticipate.

L'art.

85bis dell'Ordinanza del Consiglio federale (OAI) precisa in proposito che:

"

1 I datori di

lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le

malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di

responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di

una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono

esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino

a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista

dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far

valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto

all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione

dell'Ufficio AI.

Considerandi

2.

Sono

considerati anticipi le prestazioni:

a. liberamente

consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e

abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha

concesso l'anticipo;

b. versate

contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in

caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal

contratto o dalla legge.

3.

Gli

arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato

anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono

stati forniti."

La citata disposizione di legge non è stata modificata dall’art. 22

cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell’AI,

entrata in vigore al 1° gennaio 2008.

Va

qui evidenziato che affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza

equivoco nei confronti dell’AI, il diritto deve riferirsi direttamente ad una

norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti).

La cifra marginale 10063

Direttive sulle rendite (DR) prevede quanto segue :

" (…)

Les avances consenties par un employeur, une

institution

de prévoyance de l’employeur, par un organisme

d’assistance publique ou privée ou par une assurance pour la responsabilité

civile ayant son siège en Suisse, peuvent être restituées directement, mais

seulement pour la même période d’octroi des avances, et jusqu’à concurrence des

montants correspondants.

«Par même période», il faut comprendre l’intégralité

de la

période comme un tout homogène, sans possibilité de

fractionner le versement rétroactif des rentes par mois ou par années civiles.

Un fractionnement ne peut et ne doit intervenir que

si le versement de prestations à des tiers avant consenti des avances a été

interrompu (VSI 1995 p. 200 ss, ATF 121 V 17).

Le

cifre marginali 10065, 10066, 10067, 10068 prevedono poi :

" (…)

Sont considérées comme prestations susceptibles

d’être restituées directement au tiers ayant fait des avances :

celles librement consenties dans l’attente de

versement d’une rente, que l’assuré a obtenues sous réserve de remboursement,

et moyennant l’accord écrit de sa part selon lequel les paiements rétroactifs

peuvent s’effectuer directement en mains du tiers les ayant consentis;

celles intervenues contractuellement ou légalement

et autant que le droit au remboursement puisse être déduit sans équivoque du

contrat ou de la loi, en cas de paiement rétroactif de rente. (A cet

égard, une clause de sur-assurance seule découlant d’un contrat ou de la loi ne

suffit toutefois pas).

Font partie des prestations contractuelles notamment

celles qui sont versées sur la base des conditions générales d’une assurance

collective pour des indemnités journalières, celles qui interviennent dans le

cadre de l’assurance-accidents dans le domaine surobligatoire ou sur la base

des statuts d’une caisse de pension. Font partie des prestations fournies en

vertu d’une obligation légale notamment celles de l’aide sociale publique."

Secondo la cifra

marginale 10069 e 10070:

"

(…)

L’accord

écrit de l’assuré(e) est nécessaire dans tous les cas où la loi ou le contrat

ne contient pas de disposition expresse stipulant un droit d’obtenir le

remboursement des avances directement de l’AVS ou de l’AI.

Le tiers

ayant fait des avances doit annoncer à la caisse

de

compensation compétente sa prétention au rembourse-ment des avances. Il est

préférable qu’il procède à cette annonce par le biais de la formule 318.183

(VSI 1993, p. 89)."

2.3

Nel caso in esame, con il formulario “Compensazione di

pagamenti retroattivi dell’AVS/AI”, compilato il 17 maggio 2010 (doc. 125, inc.

Cassa), l’USSI ha rivendicato la somma di fr. 17’310.-- per anticipi versati

all’assicurata relativamente al periodo 1° marzo 2008 al 31 agosto 2009.

Mentre

con il formulario “Compensazione di pagamenti retroattivi dell’AVS/AI”, di

medesima data (doc. 126, inc. Cassa), l’USSI ha rivendicato la somma di fr.

6’201.-- per anticipi versati all’assicurata relativamente al periodo 1°

settembre 2009 al 31 maggio 2010.

Successivamente

l’amministrazione ha rettificato le somme da compensare in fr. 7'394.-- per il

periodo dal 1° marzo 2008 al 31 agosto 2008 e fr. 8'874.-- dal 1° febbraio 2009

al 31 agosto 2009 (doc. AI 118-1; 119-1).

2.3.1

Dagli atti di

causa, emerge infatti che l’assicurata ha diritto ad una rendita mensile di fr.

1'335.-- per 10 mesi (dal 1° marzo 2008 al 31 agosto 2009) per un totale di fr.

13'350.-- (doc. 121, inc. Cassa).

Mentre

per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 agosto 2009 (8 mesi) ella ha diritto a

fr. 11'016.-- (fr. 1'377 x 8 mesi) (doc. 121, 122, inc. Cassa).

Va poi

aggiunto il periodo dal 1° settembre 2009 al 31 maggio 2010 per un importo di

fr. 6'201.-- (fr. 689.-- x 9 mesi) (doc. 121,124, inc. Cassa).

2.3.2

Nel periodo

dal 1° settembre 2008 al 31 gennaio 2009 la rendita non viene versata e va

quindi dedotta, in quanto l’assicurata ha percepito l’indennità giornaliera AI,

ovvero:

·

fr. 1'335.-- x 4 mesi = fr. 5'340.--

·

fr. 1'377.-- x 1 mese = fr. 1'377.--

Totale: fr. 6'717.--

A cui si

aggiungono fr. 616.-- per il mese di agosto 2008 e fr. 765.-- per il mese di

febbraio 2009 (doc. 139 inc. Cassa).

2.3.3

L’amministrazione

ha, a questo punto, compensato le prestazioni assistenziali percepite

dall’assicurata dal 1° marzo 2008 al 31 agosto 2009 (fr. 17'310.--) e dal 1°

settembre 2009 al 31 maggio 2010 (fr. 6'201.--).

A

fondamento della propria pretesa l’USSI ha fatto riferimento alle disposizioni

legali dalle quali nasce chiaramente un diritto diretto alla restituzione nei

confronti dell’AVS/AI, in seguito a pagamenti retroattivi (doc. 126/127, inc.

Cassa). Ovvero la LPGA e l’OAI (cfr. consid. 2.2.).

Siccome

la ricorrente ha percepito delle prestazioni assistenziali nel periodo dal 1°

marzo 2008 al 31 agosto 2009 e dal 1° settembre 2009 al 31 maggio 2010 (cfr.

plico da doc. 127 a 133, inc. Cassa) ed ha diritto ad una rendita mensile dal 1°

marzo 2008 al 31 agosto 2009 e dal 1° settembre 2009 al 31 maggio 2010, le

prestazioni fornite dall’USSI assumono il connotato di “anticipi” ai sensi

dell’art. 85bis OAI (cfr. al riguardo: STFA 22 settembre 2003 nella causa X, I

369/03, consid. 4.1., SVR 2002 IV nr. 37 pagg. 118 s consid. 5.c).

Va poi

fatto presente che nei casi di applicazione dell’art. 85bis cpv. 2 lett.b OAI

non è necessario il consenso dell’assicurato al rimborso essendo rimpiazzato

dall’esigenza di un diritto al rimborso “senza equivoco”. Per poter parlare di

un diritto inequivocabile al rimborso nei confronti dell’AI, il diritto al

rimborso diretto dev’essere dedotto espressamente da una norma legale o

contrattuale (9C_938/2008 del 26 novembre 2009; DTF 133 V 21 consid. 8.3 in fine con riferimenti di giurisprudenza).

Il

diritto al rimborso delle prestazioni fornite dall’USSI ai sensi dell’art.

85bis cpv. 2 lett. b OAI può essere dedotto senza equivoco dall’art. 22 cpv. 2

LPGA e dall’art. 85bis OAI.

Le

rimanenti condizioni richieste per la compensazione di crediti scaduti con

anticipi concessi da terzi (cfr. consid. 2.2) appaiono nella fattispecie

adempiute, avendo l’USSI fatto valere i suoi diritti per mezzo del relativo

formulario prima dell'emanazione del provvedimento con cui l’Ufficio AI ha

assegnato le rendita intera d'invalidità, ed i versamenti effettuati dallo

stesso si riferiscono al medesimo periodo della rendita arretrata trattenuta

con la decisione contestata.

2.4

L’insorgente

non ha contestato l’importo messo in compensazione, bensì il fatto che l’USSI “non

ha versato l’intero fabbisogno minimo vitale dell’assicurata” (doc. I, pag.

2).

Se è vero

che la compensazione con la rendita può essere operata solo nella misura in cui

la deduzione di cui è oggetto la rendita non intacca il minimo vitale

riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF 115 V 343 consid.

2c, 111 V 103 consid. 3b; Valterio, op. cit., pag. 238; RCC 1983 pag. 70-71;

cfr. anche marg. 10518 Direttive sulle rendite), nella fattispecie la censura

non merita accoglimento in quanto nel periodo cui si riferisce il versamento

delle rendite arretrate (dal 1° marzo 2008 e dal 1° settembre 2009) l’assicurata

aveva beneficiato di prestazioni assistenziali tramite le quali è così stata

garantita la copertura del proprio minimo esistenziale.

Nella

recente sentenza 8C_55/2010 del 6 agosto 2010 l’Alta Corte ha chiaramente

indicato che se l’autorità competente in materia di aiuto sociale ha versato

alla persona assicurata prestazioni anticipate per il periodo corrispondente a

quello delle rendite arretrate, il minimo vitale del diritto esecutivo non

costituisce un limite alla compensazione (cfr. anche DTF 121 V 126; STFA I

255/91 del 18 maggio 1992, consid. 2b e STCA 32.2002.140).

Ne

consegue quindi la reiezione del ricorso e la conferma delle decisioni impugnate.

2.5

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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