32.2010.200
Compensazione delle rendite AI arretrate con le prestazioni assistenziali. Il minimo vitale non costituisce un limite alla compensazione
10 gennaio 2011Italiano13 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2010.200
Data decisione, Autorità:
10.01.2011, TCA
Titolo:
Compensazione delle rendite AI arretrate con le prestazioni assistenziali. Il minimo vitale non costituisce un limite alla compensazione
CASSA DI COMPENSAZIONE AI
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 22 cpv. 1 LPGA
art. 22 cpv. 2 LPGA
art. 85bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.200
LG/sc
Lugano
10 gennaio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 luglio 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 10 e del 17 giugno 2010
emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 20 maggio 2010, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI
ha attribuito a RI 1 una rendita intera d’invalidità dal 1° marzo 2008 e una
mezza rendita dal 1° settembre 2009 (doc. AI 114-1).
1.2. Contestualmente
l’amministrazione ha operato la compensazione delle rendite AI arretrate con
prestazioni fornite dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento
(USSI).
Con
decisione del 10 giugno 2010, relativa al periodo dal 1° marzo 2008 al 31
agosto 2008, l’UAI ha compensato fr. 7'394.-- a favore dell’USSI (doc. AI
118-1).
Con
decisione del 17 giugno 2010, relativa al periodo dal 1° febbraio 2009 al 31
agosto 2009, l’UAI ha compensato fr. 8’874.-- a favore dell’USSI (doc. AI 119-1).
1.3. Contro
queste decisioni l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempesivo ricorso al TCA postulando l’annullamento delle due decisioni per quanto
concerne la compensazione a favore dell’USSI (doc. I).
Il
legale dell’assicurata ha così motivato il proprio gravame:
"
(…)
3.
Le ragioni del ricorso consistono nel fatto che,
sulla base delle dichiarazioni dell’assicurata, la compensazione può al massimo
essere solo parziale. In effetti, se è vero che l’USSI ha versato un certo
importo (il cui ammontare è da verificare), è altrettanto vero che l’USSI non
ha versato l’intero fabbisogno minimo vitale dell’assicurata (la quale ha
dovuto fare capo a prestiti ed all’aiuto di terzi), come avrebbe dovuto.
In questo senso, e quindi nella misura in cui
l’assicurata ha dovuto fare capo a prestiti o all’aiuto di terzi per far fronte
alle sue esigenze (nel rispetto del limite per il minimo vitale) la
compensazione con l’USSI non va ammessa. Lo scrivente legale è in attesa di
ricevere dall’assicurata la documentazione giustificativa inerente gli importi
che sono stati prestati all’assicurata stessa affiché potesse fare fronte al
proprio minimo vitale” (doc. I, pag. 2).
1.4. L’UAI, dopo
aver interpellato il Servizio rendite e indennità della Cassa __________, ha
confermato la correttezza della compensazione effettuata e postulato la
reiezione integrale del ricorso (doc. IV+bis).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la liceità della compensazione operata dall'amministrazione a
favore dell'USSI per fr. 7'394.-- (decisione del 10 giugno 2010) e fr. 8’874.--
(decisione del 17 giugno 2010).
L’art. 22
cpv. 1 LPGA pone il principio secondo cui il diritto a prestazioni non può
essere ceduto né costituito in pegno. L’art. 22 cpv. 2 LPGA stabilisce tuttavia
che i versamenti retroattivi di prestazioni dell’assicuratore sociale possono
essere ceduti a) al datore di lavoro o all’assistenza pubblica o privata se
questi versano anticipi, b) a un’assicurazione che fornisce prestazioni
anticipate.
L'art.
85bis dell'Ordinanza del Consiglio federale (OAI) precisa in proposito che:
"
1 I datori di
lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le
malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di
responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di
una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono
esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino
a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista
dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far
valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto
all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione
dell'Ufficio AI.
Considerandi
2.
Sono
considerati anticipi le prestazioni:
a. liberamente
consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e
abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha
concesso l'anticipo;
b. versate
contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in
caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal
contratto o dalla legge.
3.
Gli
arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato
anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono
stati forniti."
La citata disposizione di legge non è stata modificata dall’art. 22
cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell’AI,
entrata in vigore al 1° gennaio 2008.
Va
qui evidenziato che affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza
equivoco nei confronti dell’AI, il diritto deve riferirsi direttamente ad una
norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti).
La cifra marginale 10063
Direttive sulle rendite (DR) prevede quanto segue :
" (…)
Les avances consenties par un employeur, une
institution
de prévoyance de l’employeur, par un organisme
d’assistance publique ou privée ou par une assurance pour la responsabilité
civile ayant son siège en Suisse, peuvent être restituées directement, mais
seulement pour la même période d’octroi des avances, et jusqu’à concurrence des
montants correspondants.
«Par même période», il faut comprendre l’intégralité
de la
période comme un tout homogène, sans possibilité de
fractionner le versement rétroactif des rentes par mois ou par années civiles.
Un fractionnement ne peut et ne doit intervenir que
si le versement de prestations à des tiers avant consenti des avances a été
interrompu (VSI 1995 p. 200 ss, ATF 121 V 17).
Le
cifre marginali 10065, 10066, 10067, 10068 prevedono poi :
" (…)
Sont considérées comme prestations susceptibles
d’être restituées directement au tiers ayant fait des avances :
–
celles librement consenties dans l’attente de
versement d’une rente, que l’assuré a obtenues sous réserve de remboursement,
et moyennant l’accord écrit de sa part selon lequel les paiements rétroactifs
peuvent s’effectuer directement en mains du tiers les ayant consentis;
–
celles intervenues contractuellement ou légalement
et autant que le droit au remboursement puisse être déduit sans équivoque du
contrat ou de la loi, en cas de paiement rétroactif de rente. (A cet
égard, une clause de sur-assurance seule découlant d’un contrat ou de la loi ne
suffit toutefois pas).
Font partie des prestations contractuelles notamment
celles qui sont versées sur la base des conditions générales d’une assurance
collective pour des indemnités journalières, celles qui interviennent dans le
cadre de l’assurance-accidents dans le domaine surobligatoire ou sur la base
des statuts d’une caisse de pension. Font partie des prestations fournies en
vertu d’une obligation légale notamment celles de l’aide sociale publique."
Secondo la cifra
marginale 10069 e 10070:
"
(…)
L’accord
écrit de l’assuré(e) est nécessaire dans tous les cas où la loi ou le contrat
ne contient pas de disposition expresse stipulant un droit d’obtenir le
remboursement des avances directement de l’AVS ou de l’AI.
Le tiers
ayant fait des avances doit annoncer à la caisse
de
compensation compétente sa prétention au rembourse-ment des avances. Il est
préférable qu’il procède à cette annonce par le biais de la formule 318.183
(VSI 1993, p. 89)."
2.3
Nel caso in esame, con il formulario “Compensazione di
pagamenti retroattivi dell’AVS/AI”, compilato il 17 maggio 2010 (doc. 125, inc.
Cassa), l’USSI ha rivendicato la somma di fr. 17’310.-- per anticipi versati
all’assicurata relativamente al periodo 1° marzo 2008 al 31 agosto 2009.
Mentre
con il formulario “Compensazione di pagamenti retroattivi dell’AVS/AI”, di
medesima data (doc. 126, inc. Cassa), l’USSI ha rivendicato la somma di fr.
6’201.-- per anticipi versati all’assicurata relativamente al periodo 1°
settembre 2009 al 31 maggio 2010.
Successivamente
l’amministrazione ha rettificato le somme da compensare in fr. 7'394.-- per il
periodo dal 1° marzo 2008 al 31 agosto 2008 e fr. 8'874.-- dal 1° febbraio 2009
al 31 agosto 2009 (doc. AI 118-1; 119-1).
2.3.1
Dagli atti di
causa, emerge infatti che l’assicurata ha diritto ad una rendita mensile di fr.
1'335.-- per 10 mesi (dal 1° marzo 2008 al 31 agosto 2009) per un totale di fr.
13'350.-- (doc. 121, inc. Cassa).
Mentre
per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 agosto 2009 (8 mesi) ella ha diritto a
fr. 11'016.-- (fr. 1'377 x 8 mesi) (doc. 121, 122, inc. Cassa).
Va poi
aggiunto il periodo dal 1° settembre 2009 al 31 maggio 2010 per un importo di
fr. 6'201.-- (fr. 689.-- x 9 mesi) (doc. 121,124, inc. Cassa).
2.3.2
Nel periodo
dal 1° settembre 2008 al 31 gennaio 2009 la rendita non viene versata e va
quindi dedotta, in quanto l’assicurata ha percepito l’indennità giornaliera AI,
ovvero:
·
fr. 1'335.-- x 4 mesi = fr. 5'340.--
·
fr. 1'377.-- x 1 mese = fr. 1'377.--
Totale: fr. 6'717.--
A cui si
aggiungono fr. 616.-- per il mese di agosto 2008 e fr. 765.-- per il mese di
febbraio 2009 (doc. 139 inc. Cassa).
2.3.3
L’amministrazione
ha, a questo punto, compensato le prestazioni assistenziali percepite
dall’assicurata dal 1° marzo 2008 al 31 agosto 2009 (fr. 17'310.--) e dal 1°
settembre 2009 al 31 maggio 2010 (fr. 6'201.--).
A
fondamento della propria pretesa l’USSI ha fatto riferimento alle disposizioni
legali dalle quali nasce chiaramente un diritto diretto alla restituzione nei
confronti dell’AVS/AI, in seguito a pagamenti retroattivi (doc. 126/127, inc.
Cassa). Ovvero la LPGA e l’OAI (cfr. consid. 2.2.).
Siccome
la ricorrente ha percepito delle prestazioni assistenziali nel periodo dal 1°
marzo 2008 al 31 agosto 2009 e dal 1° settembre 2009 al 31 maggio 2010 (cfr.
plico da doc. 127 a 133, inc. Cassa) ed ha diritto ad una rendita mensile dal 1°
marzo 2008 al 31 agosto 2009 e dal 1° settembre 2009 al 31 maggio 2010, le
prestazioni fornite dall’USSI assumono il connotato di “anticipi” ai sensi
dell’art. 85bis OAI (cfr. al riguardo: STFA 22 settembre 2003 nella causa X, I
369/03, consid. 4.1., SVR 2002 IV nr. 37 pagg. 118 s consid. 5.c).
Va poi
fatto presente che nei casi di applicazione dell’art. 85bis cpv. 2 lett.b OAI
non è necessario il consenso dell’assicurato al rimborso essendo rimpiazzato
dall’esigenza di un diritto al rimborso “senza equivoco”. Per poter parlare di
un diritto inequivocabile al rimborso nei confronti dell’AI, il diritto al
rimborso diretto dev’essere dedotto espressamente da una norma legale o
contrattuale (9C_938/2008 del 26 novembre 2009; DTF 133 V 21 consid. 8.3 in fine con riferimenti di giurisprudenza).
Il
diritto al rimborso delle prestazioni fornite dall’USSI ai sensi dell’art.
85bis cpv. 2 lett. b OAI può essere dedotto senza equivoco dall’art. 22 cpv. 2
LPGA e dall’art. 85bis OAI.
Le
rimanenti condizioni richieste per la compensazione di crediti scaduti con
anticipi concessi da terzi (cfr. consid. 2.2) appaiono nella fattispecie
adempiute, avendo l’USSI fatto valere i suoi diritti per mezzo del relativo
formulario prima dell'emanazione del provvedimento con cui l’Ufficio AI ha
assegnato le rendita intera d'invalidità, ed i versamenti effettuati dallo
stesso si riferiscono al medesimo periodo della rendita arretrata trattenuta
con la decisione contestata.
2.4
L’insorgente
non ha contestato l’importo messo in compensazione, bensì il fatto che l’USSI “non
ha versato l’intero fabbisogno minimo vitale dell’assicurata” (doc. I, pag.
2).
Se è vero
che la compensazione con la rendita può essere operata solo nella misura in cui
la deduzione di cui è oggetto la rendita non intacca il minimo vitale
riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF 115 V 343 consid.
2c, 111 V 103 consid. 3b; Valterio, op. cit., pag. 238; RCC 1983 pag. 70-71;
cfr. anche marg. 10518 Direttive sulle rendite), nella fattispecie la censura
non merita accoglimento in quanto nel periodo cui si riferisce il versamento
delle rendite arretrate (dal 1° marzo 2008 e dal 1° settembre 2009) l’assicurata
aveva beneficiato di prestazioni assistenziali tramite le quali è così stata
garantita la copertura del proprio minimo esistenziale.
Nella
recente sentenza 8C_55/2010 del 6 agosto 2010 l’Alta Corte ha chiaramente
indicato che se l’autorità competente in materia di aiuto sociale ha versato
alla persona assicurata prestazioni anticipate per il periodo corrispondente a
quello delle rendite arretrate, il minimo vitale del diritto esecutivo non
costituisce un limite alla compensazione (cfr. anche DTF 121 V 126; STFA I
255/91 del 18 maggio 1992, consid. 2b e STCA 32.2002.140).
Ne
consegue quindi la reiezione del ricorso e la conferma delle decisioni impugnate.
2.5
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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