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Decisione

32.2010.202

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 marzo 2011Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

I due esami paragonati confermano una

progressione della discopatia nel segmento L4/L5 con un peggioramento

dell’alterazione di tipo Modic, in particolare si nota che il disco L4/L5 si è

abbassato ulteriormente nell’arco di questi due anni e due mesi che separano i

due esami.

Inoltre all’esame di RM del 22.03.2010 si nota

una rettilineizzazione del rachide lombare con perdita della lordosi in L4/L5,

questo fenomeno spiega le lombalgie ed il peggioramento clinico riscontrato nel

paziente.” (Doc. XXX)

Nelle annotazioni dell’11 marzo 2011, il dr. __________

del SMR ha osservato:

"

Vedi nota del 8.11.2010

Risposta dr. __________ del 28.2.2011:

-

conferma il peggioramento radiologico a livello

L4/L5 (progressione della discopatia)

Valutazione:

in considerazione del presente referto è

possibile un peggioramento dello stato di salute con influsso sulla CL,

peggioramento documentato da 3.2010.” (Doc. XXXIV/bis)

2.8. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)

2.9. Attentamente esaminata la documentazione medica

presente nell’incarto e richiamata la giurisprudenza relativa al valore

probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.8.), questo Tribunale non può

confermare l’operato dell’amministrazione per i motivi che seguono.

Nel

rapporto peritale del 31 agosto 2009, i medici del SAM hanno posto le diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome mista ansioso-depressiva;

disfunzione vegetativa somatoforme; sindrome lomboradicolare cronica L5 a

sinistra, in discopatia bisegmentale L4/5 e L5/S1 con probabile recidiva

erniaria nel segmento L4/5 a sinistra, esiti da discectomia L4/5 nell’agosto

2003, disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con

protrazione del capo, appiattimento della dorsale e della lombare, scoliosi

sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare), lievi deficit motori residui

dell’estensore lungo dell’alluce sinistro; periartropatia omero scapolare

parzialmente anchilosante a destra in esiti da lussazione della spalla destra;

periartropatia del gomito destro; deficit funzionale, algico al polso sinistro

in nota pseudoartrosi dell’osso navicolare a sinistra con artrosi secondaria”

(doc. 76/8-9).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM

hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro all’80% (da intendersi come

riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata di lavoro) sia nella

Considerandi

sua precedente attività di venditore nel negozio di articoli da giardino del

padre, sia in altre attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni

funzionali (doc. 76-12 e 76-15).

Le

diagnosi e le valutazioni della capacità lavorativa illustrate dai medici del

SAM sono state integralmente riprese dal medico del SMR, dr. __________, nel

rapporto del 18 novembre 2009 (doc. 77).

2.9.1

A proposito

dell’aspetto somatico, il TCA rileva che nel referto del 19 ottobre 2010 il dr.

D. __________, Viceprimario del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale

regionale di __________, dopo avere illustrato quanto emerso dagli esami di RM

del 2000 e del 2008, ha indicato che l’esame di RM del 22 marzo 2010 “ha messo

in evidenza una progressione della discopatia in L4/L5 rispetto agli esami

precedenti, in particolare dal 2005-2007”, ritenendo l’assicurato inabile al lavoro al 50%, con un rendimento del 50%” (doc. F).

Nonostante queste considerazioni dello

specialista in neurochirurgia, nella valutazione dell’8 novembre 2010, il dr. __________

del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha ritenuto che, nonostante il

peggioramento radiologico attestato dal dr. __________, in mancanza del referto

dettagliato per potere verificare tale indicazione occorre concludere che la

documentazione medica prodotta dall’assicurato non abbia apportato elementi

clinici oggettivi che permettano di oggettivare un sostanziale peggioramento

dello stato di salute dell’interessato (doc. XVIII/bis).

Il rappresentante dell’assicurato ha contestato

queste conclusioni del medico SMR, rilevando che il dr. __________ ha

espressamente indicato la presenza di un peggioramento radiologico dello stato

di salute dell’assicurato.

Sollecitato dal TCA a produrre il referto

radiologico dell’esame di RM del 22 marzo 2010, nel referto del 28 febbraio

2011, il dr. __________ ha chiaramente indicato che lo stato di salute

dell’interessato, rispetto all’esame di RM del 16 gennaio 2008, ha subito un peggioramento (cfr. doc. XXX).

Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene che le

patologie di origine somatica dell’interessato necessitino di ulteriori

approfondimenti, come del resto espressamente indicato dallo stesso dr. __________

del SMR nelle sue annotazioni dell’11 marzo 2011, dopo avere preso nota di

quanto attestato dal dr. __________ nello scritto del 28 febbraio 2011 in risposta alla richiesta di precisazioni di questo Tribunale.

Va infatti

rilevato che il dr. __________ ha correttamente indicato che il possibile peggioramento

con influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurato è stato documentato dal

dr. __________ a partire dal marzo 2010 e quindi prima dell’emanazione

della decisione impugnata del 16 giugno 2010, che delimita il potere cognitivo

del Giudice – dato che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni

sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della

situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata (in concreto

il 16 giugno 2010) quando si

ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR

2003.

IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

Già nel referto del 16 marzo 2010, il dr. __________

ha indicato di avere prescritto un nuovo esame di RM per il 22 marzo 2010, al

fine di “comprendere se l’evoluzione clinica verso il peggioramento è

accompagnata con dati obiettivi di peggioramento anche delle immagini” (doc.

95-2).

Nel referto del 19 ottobre 2010, il dr. __________

ha poi confermato che, sulla base del referto radiologico del 22 marzo 2010, è

stato possibile constatare l’effettiva progressione della discopatia L4/L5

(doc. F).

Tale progressione è poi stata nuovamente ribadita

dal dr. __________ nello scritto del 28 febbraio 2011 inviato al TCA (doc.

XXX).

Ora, a mente del TCA, vista l’insorgenza di questa

progressione della discopatia dell’interessato, con possibile influsso sulla

capacità lavorativa, prima dell’emanazione della decisione impugnata, lo stato

di salute dell’interessato necessita di ulteriori approfondimenti al fine di

poter stabilire con precisione quali siano i disturbi dell’assicurato e il loro

influsso sulla sua capacità lavorativa residua.

Gli atti devono quindi essere rinviati

all’amministrazione affinché vengano approfonditi questi aspetti, come del

resto richiesto anche dall’UAI con lo scritto del 16 marzo 2011 (cfr. doc. XXXIV).

2.9.2

Quanto

all’aspetto psichiatrico, il TCA constata che la valutazione peritale della

dr.ssa __________ del 13 giugno 2009 – la quale ha posto le diagnosi di

“sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10-F41.2); disfunzione vegetativa

somatoforme (ICD10-F45.3)” (doc. 76-20), ritenendo l’assicurato inabile al

lavoro nella misura del 15%-20% (doc. 76/20) – è stata contestata, in maniera

puntuale e motivata, dallo psichiatra curante, dr. __________, tramite il referto

del 12 marzo 2010 (cfr. doc. 93/3-6) .

Nonostante le critiche mosse dallo psichiatra

curante, il dr. __________ del SMR, nelle annotazioni mediche del 20 maggio 2010, ha osservato di non ritenere le osservazioni del dr. __________ “tali da poter modificare la

valutazione peritale delle esigibilità del SAM di agosto 2009” (doc. 97-1).

Il TCA non può concordare con queste

considerazioni del medico del SMR, peraltro non specialista in materia (cfr.

sul tema della specializzazione dei medici del SMR: STF I 142/07 del 20

novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007).

Alla luce della discordanza esistente tra quanto

riscontrato dalla dr.ssa __________ nel consulto peritale psichiatrico del 13

giugno 2009 e quanto invece evidenziato dal dr. __________ nello scritto del 12

marzo 2010, con particolare riferimento alla “diversa importanza attribuita

alla sintomatologia ed alla probabilità che tale “portata emotiva” si trasformi

in veri e propri passaggi all’atto, pericolosi innanzitutto per il paziente stesso”

(doc. 93), secondo questo Tribunale non è possibile, senza procedere ad

ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che, dal punto

di vista psichiatrico, l’assicurato sia da considerare inabile al lavoro nella

percentuale stabilita nella perizia del SAM.

Gli atti

vanno quindi rinviati all’UAI affinché sottoponga le contestazioni del dr. __________

direttamente al vaglio della dr.ssa __________, per una sua puntuale presa di

posizione.

2.10

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una

sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI,

affinché, da una parte, sottoponga le critiche del dr. __________ alla dr.ssa __________

per una presa di posizione, al fine di chiarire quale influenza abbiano le

patologie psichiche dell’interessato sulla sua capacità lavorativa residua e,

d’altra parte, faccia allestire al più presto una perizia specialistica che

accerti tutte le patologie di origine somatica che affliggono l’interessato e

le ripercussioni che questi disturbi hanno sulla capacità lavorativa del

ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione, tenuto conto anche

delle altre patologie oggetto di valutazione peritale da parte del SAM, si

determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

2.11

L’assicurato ha chiesto di essere posto al

beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (cfr. doc. II).

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,

U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999

nella causa E.T.).

2.12

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 16 giugno 2010 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.10..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà al ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e

gratuito patrocinio del 5 agosto 2010.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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