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Decisione

32.2010.206

Richiesta di una rendita AI respinta in assenza di un grado d'invalidità pensionabile

20 gennaio 2011Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

6. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito

che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;

RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza dell’allora TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999, I 441/99; STFA del 29 settembre 1998, I 148/98, pag.

10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

7. In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dall’Alta

Corte in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale l’allora TFA si è così espresso:

" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da

dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per

le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:

pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente

confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di

regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della

capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich

Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in

der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81

seg.). Un'eccezione

a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il

disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una

gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato

del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V

165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298

consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi

eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità

psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata

di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale

dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr.

sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento

ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano

psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti,

egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente

dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid.

2c)."

Questa

giurisprudenza è stata confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007

del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.

Anche

in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha

evidenziato che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo

di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza

manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e

durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali

(1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti

della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione

sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la

liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario

tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4)

l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole

dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi

dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der

Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der

Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

"

(…)

Ora,

il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in

DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il

giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche

essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia

presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si

giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di

applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di

disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere

invalidante di una fibromialgia.

Ciò

significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione

o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali

ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di

disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la

possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e

costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri

suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza

di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità

e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza

remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una

perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la

constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate

secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della

persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener

conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un

processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un

sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella

malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si

deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto

a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività

risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella

causa O., I 873/05)

In

una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

" (...)

Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il

ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della

valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto

stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia

non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della

capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4

cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una

siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una

comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva

descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza

all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e

4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag.

353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito

che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF

del 4 luglio 2007, I 384/06).

8. Nel caso concreto alla luce dei certificati medici prodotti dalla

ricorrente, l’UAI ha fatto allestire una perizia pluridisciplinare ad opera del

SAM nei giorni 2, 4, 8 e 9 settembre 2009 (doc. AI 38-1).

Dal

referto, datato 9 dicembre 2009 (doc. AI 38), risulta che i periti hanno fatto

capo a 3 consulti specialistici esterni, di natura psichiatrica (dr. med. __________),

reumatologica (dr. med. __________), endocrinologica/diabetologica (dr. med. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di sindrome depressiva ricorrente, episodio

attuale lieve (ICD-10 F33.0), agorafobia, senza sindrome d’attacchi di panico

(ICD-10 F40.0), disturbo misto di personalità (ICD-10 F 61.0), sindrome cervicovertebrale e cervicobrachiale bilaterale con componente cervicocefale su

alterazioni degenerative significative della colonna cervicale in particolar

modo ai segmenti C5-C6 e C6-C7 con osteocondrosi, spondilosi ed uncartrosi,

sindrome lombovertebrale su discopatia condrotica L4-L5 e pseudoanterolistisi

di L4-L5, quale segno indiretto di un’instabilità segmentale e diagnosi senza

influenza sulla capacità lavorativa di sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD-10 F 45.4), fibromialgia, diabete mellito di tipo 2B, noto da

agosto 2003, obesità (BMI 35 kg/m2), stato dopo ipotireosi con attuale stato eutireotico,

epatite B cronica non replicativa, steatosi epatica, foruncolosi

inguino-genitale, talassemia minor, probabile latente iperattività bronchiale.

Dalla

perizia emerge che dal punto di vista reumatologico, il consulente, dr. med. __________,

ha diagnosticato la presenza di una fibromialgia non influente sulla capacità

lavorativa, mentre hanno ripercussioni sulla capacità lavorativa le patologie

degenerative interessanti la colonna cervicale e la colonna lombare, le quali

implicano una diminuzione della capacità lavorativa del 25% per le attività

lavorative pesanti (donna delle pulizie, cuoca ed aiuto-cucina). Per l’attività

di telefonista o centralinista, queste patologie non hanno alcuna influenza

sulla capacità lavorativa e per questo tipo di attività, come pure per ogni

altra attività medio-leggera ed ergonomicamente adatta per la colonna cervicale

e lombare, l’A. mantiene una capacità lavorativa del 100%. Per gli aspetti

reumatologici, nell’attività di casalinga il consulente considera un’incapacità

lavorativa del 10% a causa delle limitazioni funzionali del rachide con

conseguente difficoltà nelle attività particolarmente pesanti e non ergonomiche.

Per quanto riguarda le misure terapeutiche lo specialista ritiene utile una

presa a carico da uno specialista in riabilitazione e reumatologia.

Per

quanto concerne l’aspetto psichiatrico, il consulente, dr. med. __________, rammenta

che l’insorgente è in cura psichiatrica presso il __________ di __________,

dove è stata seguita dapprima dal dr. med. __________ ed ora dal dr. med. __________.

Lo

specialista riscontra la presenza di una sindrome depressiva, al momento della

visita, di grado lieve, di agorafobia senza attacchi di panico e sottolinea

come l’intero quadro clinico sia insorto nell’arco del mese di febbraio 2005,

per poi manifestare un miglioramento con tendenza alla cronicità. Pur

condividendo la diagnosi iniziale formulata dai medici curanti di sindrome

depressiva di grado medio, non condivide la valutazione dell’incapacità

lavorativa, attestata sin dall’inizio come completa. Per il consulente

l’andamento clinico è stato caratterizzato da un progressivo miglioramento

grazie alle cure impostate, tanto che a partire da inizio 2006, lo stato

depressivo può essere considerato di grado lieve. A favore della poca gravità

del quadro depressivo è anche il fatto che da lungo tempo l’assicurata non

assume un trattamento farmacologico antidepressivo. Il dr. med. __________

segnala anche che la sintomatologia fobica presenta alla base una problematica

sociale che si è venuta a creare con il comune di domicilio, nonché con alcuni

vicini, con possibile guadagno secondario dall’agorafobia, in quanto in questo

modo l’interessata si sente giustificata perché non deve affrontare le persone

del suo vicinato e non è chiamata a dover adempiere un ruolo lavorativo, né

sociale. Il Dr. med. __________ pone anche la diagnosi di sindrome somatoforme

da dolore persistente, considerando questa patologia non influente sulla

capacità lavorativa. Secondo il consulente, il quadro psicopatologico

dell’assicurata va interpretato nell’ambito di un disturbo misto di personalità

con aspetti dipendenti e borderline. Per questa patologia l’assicurata è

considerata inabile al lavoro nella misura del 20% a partire da inizio 2006,

mentre che per il periodo da febbraio 2005 a dicembre 2005, quando il disturbo depressivo era più grave, il consulente considera un’incapacità lavorativa del

50%. Sulla base delle considerazioni del consulente, non può invece essere

giustificata l’incapacità lavorativa completa, così come è stata certificata

dagli specialisti psichiatri curanti a partire da febbraio 2005. La riduzione

della capacità lavorativa è dovuta alla persistenza di idee a sfondo fobico,

con tendenza dell’assicurata a mettere in atto un comportamento passivo, che la

rendono più lenta, imprecisa, discontinua, con maggiore affaticabilità e minor

resistenza al lavoro. Il quadro clinico tende alla cronicità e secondo il

consulente è indicato mettere in atto le adeguate misure psicosociali mirate a

far uscire l’interessata dalla logica di malata fobica. E’ cioè indicato che

l’assicurata cambi il luogo di domicilio, così da poter uscire dalla logica di

dover essere rintanata in casa. E’ inoltre necessario un trattamento con

antidepressivi più incisivo, sia per mitigare la sofferenza depressiva che per

incidere sull’ideazione fobica.

Per

gli aspetti psichiatrici, l’incapacità lavorativa del 20% è valida per

qualunque attività salariata. Come casalinga, l’assicurata presenta

un’incapacità lavorativa del 10%.

Dal

punto di vista endocrinologico/diabetologico, il consulente, dr. med. __________,

ha segnalato quale unica complicazione diabetica una moderata polineuropatia

periferica, nonostante la persistenza di uno scompenso iperglicemico cronico.

Il consulente ritiene che con l’aiuto di un movimento fisico regolare ed una

migliore osservanza della dieta, si potrebbe ottenere un sicuro miglioramento

glicemico. Il dr. med. __________ ricorda che non è il diabete in sé che può

giustificare un’incapacità lavorativa, ma eventualmente le sue complicanze. In

questo caso viene riscontrata unicamente la presenza di una polineuropatia

periferica di lieve entità, che non permette di giustificare nessun’incapacità

lavorativa. Per quanto riguarda la tiroide, lo stato perfettamente eutireotico

attuale non influisce in alcun modo sulla capacità lavorativa. Per gli aspetti

di sua competenza il consulente considera l’insorgente normalmente abile al

lavoro, raccomandando però il rispetto delle limitazioni abituali per i

diabetici: possibilità di seguire la dieta diabetica come prescritta incluso

gli spuntini, possibilità di effettuare l’autocontrollo glicemico, possibilità

di eseguire la terapia antidiabetica come prescritta, evitare i turni notturni

di lavoro, evitare lo stress, evitare l’uso di apparecchi pericolosi ed

attività su terreno irregolare.

Alla

luce dei 3 consulti specialistici, i periti hanno considerato l’insorgente

abile al lavoro nella misura dell’80% per l’attività di telefonista da ultimo

esercitata e nella misura del 75% per le attività abituali esercitate in

precedenza di ausiliaria di pulizie ma anche di cuoca ed aiuto-cucina. La

riduzione della capacità lavorativa è intesa come diminuzione del rendimento

per un normale tempo di lavoro.

Per

quanto concerne le conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno

affermato:

" La

diminuzione della capacità lavorativa è dovuta alla concomitante presenza di patologie

psichiatriche e somatiche.

La patologia psichiatrica implica un’incapacità lavorativa del 20% per

qualunque attività salariata, con prognosi stazionaria. L’incapa-cità

lavorativa è presente in questa misura da inizio 2006. Nel periodo precedente,

da febbraio 2005 quando è iniziata la presa a carico specialistica

psichiatrica, sino a dicembre 2005, per la patologia psichiatrica è

giustificata un’incapacità lavorativa del 50%, a causa di uno stato depressivo

di gravità maggiore rispetto a quello presente attualmente e migliorato

progressivamente nel corso del 2005, sino a raggiungere a partire da inizio

2006 un grado di gravità lieve, rimasto in seguito stazionario nel tempo. Il

quadro clinico psicopatologico ha un decorso tendente alla cronicità, con

prognosi stazionaria. La sindrome somatoforme da dolore persistente non è

influente sulla capacità lavorativa.

Per quanto riguarda le patologie somatiche, l’A. è confrontata con

svariati problemi di salute che non influiscono sulla capacità lavorativa, con

la sola eccezione della patologia degenerativa della colonna vertebrale,

cervicale e lombare, per la quale il nostro consulente reumatologico ha

considerato un’incapacità lavorativa del 25% per le attività pesanti,

considerando invece normalmente abile al lavoro l’A. per le attività lavorative

leggere.

L’incapacità lavorativa parziale sia per i motivi psichiatrici, sia

per quelli somatici è intesa come una diminuzione del rendimento per un normale

tempo di lavoro e le percentuali d’incapacità lavorativa non vanno sommate,

perché si compensano in modo vicendevole.

In conclusione, per la professione da ultimo esercitata di

telefonista/ricezionista, l’A. presenta un’incapacità lavorativa del 50% da

febbraio 2005 a dicembre 2005 e in seguito un’incapacità lavorativa costante

del 20% a partire da inizio 2006, con prognosi stazionaria.

Per le attività abituali svolte in precedenza (cuoco, aiuto-cucina e

ausiliaria di pulizie), presenta un’incapacità lavorativa costante del 25% a

partire da inizio 2006, con prognosi stazionaria.

9 Conseguenze sulla capacità d’integrazione

L’A. presenta un’incapacità lavorativa del 20% per qualunque attività

salariata di tipo leggero e del 25% per le attività fisicamente impegnative. La

capacità lavorativa residua dell’A. non è migliorabile con ulteriori

provvedimenti sanitari.

A causa della patologia psichiatrica non sono proponibili provvedi-menti

di integrazione professionale.

Per l’attività di casalinga l’A. presenta un’incapacità lavorativa del

10%, stazionaria da febbraio 2005.” (doc. AI 38-17)

Sulla

base della perizia SAM, il medico SMR, dr.ssa med. __________, specialista FMH

medicina generale, posta la diagnosi principale di sindrome depressiva

ricorrente, episodio attuale lieve (ICD-10 F33.0), agorafobia, senza sindrome

d’attacchi di panico (ICD-10 F40.0), disturbo misto di personalità (ICD-10 F 61.0) e l’ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome

cervicovertebrale e cervicobrachiale bilaterale con componente cervicocefale su

alterazioni degenerative significative della colonna cervicale in particolar

modo ai segmenti C5-C6 e C6-C7 con osteocondrosi, spondilosi ed uncartrosi,

sindrome lombovertebrale su dicopatia condrotica L4-L5 e pseudoanterolistisi di

L4-L5, quale segno indiretto di un’instabilità segmentale e, dopo aver

descritto i limiti funzionali ha stabilito che l’interessata ha un’incapacità

lavorativa del 50% da dicembre (recte: febbraio) 2005, del 20% da gennaio 2006

per la professione di telefonista/ricezionista e per ogni attività leggera, del

25% da gennaio 2006 per la professione di cuoca, aiuto cucina e ausiliaria di

pulizie e per ogni attività fisicamente impegnativa (doc. AI 40-1).

In

sede di ricorso l’insorgente ha prodotto un certificato del __________ di __________

del 25 giugno 2010, a cura del dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia e del dr. med. __________, i quali hanno affermato:

" Si certifica che la paziente in epigrafe è tuttora

seguita dal nostro __________ di __________.

Vi alleghiamo una copia del rapporto medico per l’AI, inviato nel

giugno 2009, in cui sottolineavamo la presenza di un disturbo ansioso e

depressivo, ancora significativamente sintomatico malgrado le terapie proposte.

In questi mesi abbiamo assistito ad un discreto miglioramento del

quadro timico ma persiste una sintomatologia ansiosa di tipo agorafobico, per

il momento ancora estremamente invalidante per la paziente, non in grado di

lasciare il domicilio se non accompagnata.

Abbiamo intensificato la presa a carico, inserendo un’assistenza

infermieristica a domicilio con un piano terapeutico di desensibi-lizzazione e

di gestione del panico nelle situazioni particolarmente ansiogene.

Restiamo dell’avviso che la prognosi a lungo termine non sia

particolarmente infausta ma che occorrerà poter affrontare questo disturbo

prima di poter immaginare una qualsivoglia attività lavorativa.” (doc. A3)

L’insorgente

ha inoltre trasmesso un attestato dell’8 luglio 2010 della dr.ssa __________,

FMH medicina generale, la quale ha rilevato:

" (…)

Con la presente certifico di avere in cura la paziente summenzionata

dal 05.09.2008 e di seguirla inoltre per una sindrome ansiosa depressiva

invalidante, la quale non permette più alla paziente di uscire di casa da sola

e che la sta invalidando ora nella misura del 100%.

La signora RI 1 per questo motivo è invalida al 100% pur beneficiando

di una terapia farmacologica e psicoterapica presso il __________ a __________,

Dr. med. __________.” (doc. A4)

Chiamati

a prendere posizione in merito i medici SMR, dr. med. __________, specialista

FMH medicina generale e dr.ssa med. __________, specialista in psichiatria, hanno

affermato che dall’”attuale documentazione non risulta una modifica

sostanziale dello stato clinico dell’assicurata (si parla anzi di discreto

miglioramento)” (doc. VI/Bis).

9. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001

pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354

consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

Considerandi

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause U 329/01 e U 330/01).

10.

Questo

TCA chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia

pluridisciplinare del SAM del 9 dicembre 2009 che ha in particolare concluso

per una capacità lavorativa dell’80% nell’attività di telefonista da ultimo

esercitata e del 75% per le attività abituali esercitate in precedenza di

ausiliaria di pulizie, ma anche di cuoca ed aiuto-cucina, nonché dell’80% in qualsiasi

attività salariata di tipo leggero e del 75% per le attività fisicamente

impegnative.

Tale

valutazione, fondata su 3 consulti esterni (psichiatrico, reumatologico

ed endocrinologico/diabetologico) è da considerare

dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

ricordati al considerando che precede.

Gli

specialisti, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi famigliare,

personale-sociale, professionale e patologica della ricorrente, le affezioni

attuali e le costatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza

sulla capacità lavorativa di sindrome depressiva ricorrente,

episodio attuale lieve (ICD-10 F33.0), agorafobia, senza sindrome d’attacchi di

panico (ICD-10 F40.0), disturbo misto di personalità (ICD-10 F 61.0), sindrome cervicovertebrale e cervicobrachiale bilaterale con componente cervicocefale su

alterazioni degenerative significative della colonna cervicale in particolar

modo ai segmenti C5-C6 e C6-C7 con osteocondrosi, spondilosi ed uncartrosi,

sindrome lombovertebrale su discopatia condrotica L4-L5 e pseudoanterolistisi

di L4-L5, quale segno indiretto di un’instabilità segmentale e diagnosi senza

influenza sulla capacità lavorativa di sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD-10 F 45.4), fibromialgia, diabete mellito di tipo 2B, noto da

agosto 2003, obesità (BMI 35 kg/m2), stato dopo ipotireosi con attuale stato

eutireotico, epatite B cronica non replicativa, steatosi epatica, foruncolosi

inguino-genitale, talassemia minor, probabile latente iperattività bronchiale.

I periti e i 3 consulenti si sono espressi su tutte le patologie

lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la

documentazione messa loro a disposizione, richiamando alcuni atti medici (doc.

AI 38-4) ed hanno valutato la capacità lavorativa della ricorrente sulla base

delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate i giorni 2, 4, 8 e 9

settembre, nonché 14 ottobre 2009 (doc. AI 38-1).

11.

L’insorgente nelle more processuali ha prodotto nuova documentazione medica,

contestando in pratica la valutazione dei periti dal punto di vista

psichiatrico.

Tuttavia

il certificato del __________ di __________ del 25 giugno 2010 (doc. A3),

sottoscritto del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e dal dr.

med. __________, non è atto a sovvertire le convincenti conclusioni del dr.

med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia.

In

effetti gli specialisti della struttura __________, senza porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta (ma affermando che vi è “un

disturbo ansioso e depressivo” e una “sintomatologia ansiosa di tipo

agorafobico”), hanno fatto riferimento a copia del rapporto trasmesso

all’UAI nel corso del mese di giugno 2009, già preso in considerazione dai

periti del SAM (cfr. doc. AI 30-1 e 38-3) ed hanno in sostanza valutato

diversamente la capacità lavorativa della ricorrente rispetto a quanto stabilito

dai periti senza tuttavia confrontarsi con le convincenti e concludenti

valutazioni del SAM.

Essi

hanno del resto rilevato “un discreto miglioramento del quadro timico”,

pur continuando a persistere una sintomatologia ansiosa di tipo agorafobico,

anch’essa, tuttavia, già presa in considerazione nell’ambito della valutazione

peritale.

Come

evidenziano i medici SMR, dr. med. __________ e dr.ssa med. __________, dalla

documentazione non risulta una sostanziale modifica dello stato clinico

dell’assicurata (cfr. doc. VI/Bis).

Anche

il certificato dell’8 luglio 2010 della dr.ssa. med. __________ non può essere

d’aiuto alla ricorrente. La curante (cfr., per quanto concerne il valore

probatorio delle valutazioni dei medici curanti, consid. 9), non è specialista

in ambito psichiatrico e si è limitata a certificare una totale inabilità

lavorativa per la presenza di una sindrome ansioso depressiva, senza spiegare per

quale motivo la perizia del SAM non sarebbe probante.

Va

qui evidenziato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4).

Non

va poi dimenticato che con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il

Tribunale federale, in un caso dove l’assicuratore ha interpellato due medici

di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del ricorrente ha confermato la

sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere conto della differenza

esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr.

anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5

febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per il rapporto di fiducia

esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se specialisti, vanno

di principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF 125 V 351 consid.

3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006 consid. 5.4 e I

814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti).

Inoltre,

va ribadito che le conclusioni peritali sono state confermate anche dai medici

SMR, dapprima la dr.ssa med. __________ ed in seguito i dr. med. __________ e

dr.ssa med. __________, quest’ultima specialista in psichiatria.

A

questo riguardo va ricordato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in

vigore dal 1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Inoltre

il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006, I 938/05,

ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario

procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato

la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne

fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24

agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Visto

quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei medici

SMR, dr. med. __________ e dr.ssa med. __________ (cfr. più in generale sul

valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14

settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno

2008), a giusta ragione, l’UAI ha concluso che l’interessata è abile al lavoro

all’80% per l’attività di telefonista da ultimo esercitata e al 75% per le

attività abituali esercitate in precedenza di ausiliaria di pulizie e di cuoca

e aiuto-cucina, oltre che all’80% in attività leggere confacenti al suo stato

di salute e al 75% in attività fisicamente impegnative, dal mese di gennaio

2006.

(doc. AI 38-16).

Per

contro dal febbraio 2005 al dicembre 2005 l’interessata, nelle precedenti

attività, è stata incapace al lavoro al 50% (cfr. perizia SAM, doc. AI

38-15/16).

12.

L’interessata,

con il ricorso, afferma che “sarà mia premura presentare quanto prima altre

certificazioni mediche a sostegno del mio precario stato di salute.” (doc.

I). Con le osservazioni del 7 settembre 2010 l’insorgente rammenta di essere

tutt’ora seguita dal dr. med. __________ (doc. VIII) e, malgrado il lungo tempo

trascorso, non ha più trasmesso alcuna documentazione.

Giova qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle

assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale

accerta d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice

delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o

di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e

completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia

incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di

collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti;

RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et

la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984

pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster

Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,

pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare

quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di

apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le

prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di

ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove

(SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a;

DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in:

"Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993,

pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in

particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg.

827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg.

339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht

dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht

(weiter) erstellt werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei

fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque

privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla

parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso

di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la

legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza

di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

13.

In

concreto, malgrado il lungo tempo trascorso, la ricorrente non ha trasmesso al

TCA nessun certificato medico.

Viste

le concludenti, convincenti ed illuminanti motivazioni dei periti del SAM

contenute nel loro approfondito referto del 9 dicembre 2009 (doc. AI 38-1) e

tenuto conto delle successive prese di posizione della curante, dr.ssa med. __________

dell’8 luglio 2010 (doc. A4) e dei dr. med. __________ e __________ del 25

giugno 2010, i quali hanno pure evidenziato di aver assistito “ad un

discreto miglioramento del quadro timico” (doc. A3), nonché delle

valutazioni dei medici SMR, questo Tribunale non vede alcun motivo per

procedere ad ulteriori accertamenti ed in particolare per assumere ulteriori

prove.

Va

a questo proposito evidenziato che con sentenza 8C_45/2010 del 26 marzo 2010

l’Alta Corte ha affermato:

"

(…)

che

nel settore delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio

inquisitorio,

che

in virtù di tale principio il giudice deve accertare d'ufficio i fatti

determinanti della causa, fermo restando tuttavia l'obbligo per le parti di

collaborare a tale accertamento nella misura in cui ciò risulti loro possibile

ed esigibile,

che

il giudice deve segnatamente procedere o disporre indagini supplementari in

presenza di valide ragioni, quali possono essere delle censure invocate dalle

parti o comunque degli indizi risultanti dagli atti (DTF 117 V 282 consid. 4a

con riferimenti),

che

nella misura in cui, procedendo a un apprezzamento anticipato delle prove (vedi

al riguardo DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 428 seg. 125 I 127 consid. 6c/cc

pag. 135; 124 I 208 consid. 4a pag. 211 con rinvii), ha rinunciato a disporre

ulteriori accertamenti e ad acquisi-re il rapporto medico in questione, il

primo giudice non è incorso in un apprezzamento arbitrario delle prove (sul

vasto margine di apprezzamento che compete all'autorità cantonale in questo

ambito e, di riflesso, sul ristretto margine di intervento del Tribunale

federale cfr. DTF 131 I 153 consid. 3 pag. 157 seg. con riferimenti),

che

nemmeno si è reso responsabile di un accertamento inesatto o incompleto dei

fatti,

che

infondata risulta in particolare l'invocata violazione del diritto di essere

sentito per avere il primo giudice statuito senza attendere il rapporto medico

del dott. B.________, preannunciato dall'allora patrocinatore del ricorrente,

che

al momento in cui, il 16 ottobre 2009, il legale dell'insorgente ha

preannunciato detto rapporto, il primo giudice poteva attendersi che il

documento fosse inoltrato entro un termine ragionevole,

che

quando il 10 dicembre 2009 l'istanza inferiore ha statuito, poteva in buona

fede ritenere che l'insorgente avesse rinunciato alla produzione dell'atto

medico in questione,

che

anche qualora si volesse ammettere una violazione del diritto di essere sentito

da parte del primo giudice, ipotesi che consentirebbe di considerare il

rapporto del dott. B.________ quale nuovo mezzo di prova ammissibile ai sensi

dell'art. 99 cpv. 1 LTF (cfr. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, Berna

2009, n. 23 ad art. 99 LTF), ciò non modificherebbe l'esito della vertenza, il

rapporto stesso, che suggerisce diverse misure mediche, essendo inidoneo a

rimettere in discussione i punti litigiosi decisi dall'istanza inferiore (grado

di invalidità e di menomazione all'integrità),

che

oltretutto, il referto del dott. B.________ si riferisce ad una situazione

fattuale posteriore alla data decisiva della decisione su opposizione

impugnata,

che

ad ogni modo, la pronuncia cantonale non è criticabile nella misura in cui il

primo giudice ha ritenuto di poter confermare la valutazione dell'invalidità e

della menomazione all'integrità operata dall'assicuratore infortuni,

che

ulteriori verifiche nel senso auspicato dal ricorrente, che chiede

l'esperimento degli accertamenti necessari per valutare il dolore al piede e

l'esigibilità lavorativa, non sono necessarie, dalle stesse non potendosi

attendere con ogni verosimiglianza nuovi elementi probatori di rilievo

suscettibili di modificare l'esito del presente apprezzamento.” (sottolineature

del redattore)

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

queste condizioni, per i motivi sopra esposti, il TCA rinuncia all’assunzione

di ulteriori prove.

Va

infine rilevato che secondo costante giurisprudenza del TF, l’autorità

giudicante deve limitare l’esame del caso alla situazione effettiva che si

presenta all’epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (in concreto: 15

giugno 2010), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire

quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione

stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa

situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra

le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).

Per

cui se ci dovesse essere stato un peggioramento dello stato di salute

successivamente all’emanazione della decisione, esso dovrà semmai essere

l’oggetto di una nuova domanda.

14.

In

concreto, ritenuto che nell’attività di telefonista/ricezionista da ultimo

esercitata l’insorgente dal gennaio 2006 è abile al lavoro nella misura

dell’80%, mentre nelle altre attività abituali esercitate in precedenza di

ausiliaria di pulizia, ma anche di cuoca ed aiuto-cucina è abile al lavoro al

75%, già solo per questo motivo all’interessata va negato il diritto alla

rendita.

Infatti,

conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle

assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno

(DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394

consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo

1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e

sentenze ivi citate; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto

ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito

tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag.

434).

Alla

luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurata presentava, secondo la

perizia pluridisciplinare del SAM, una capacità al lavoro nella misura del 75/80% nelle sue precedenti occupazioni,

la ricorrente, per ridurre il danno, deve continuare a mettere a frutto questa

sua capacità nelle sue precedenti professioni di telefonista/ricezionista,

ausiliaria di pulizia, cuoca o aiuto-cucina. In questo caso è quindi indicato

un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e

riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der

obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto che

il grado corrispondente di incapacità lavorativa del 20% o del 25% della

ricorrente nelle precedenti attività non raggiunge il grado minimo di

invalidità pensionabile (40%), non vi sono i presupposti per concedergli una

rendita.

A

questo proposito nella sentenza I 759/2005 del 21 agosto 2006 l’Alta Corte ha

rammentato che:

" Du moment que l'intéressé est capable d'exercer son

ancienne profession, une comparaison des revenus en pour-cent est indiquée (cf.

ATF 114 V 313 consid. 3a et les références). Ainsi, le revenu d'invalide qu'il

pourrait escompter gagner en mettant à profit sa capacité de travail correspond

au minimum à 80% du revenu réalisable sans invalidité, dès lors que les experts

du MEDAS ont attesté une diminution de rendement - de la capacité de travail -

de 10% à 20%. Son incapacité de gain doit donc être fixée à 20% au maximum, ce

qui n'ouvre pas le droit à une rente de l'assurance-invalidité.”

15.

Va del resto evidenziato che anche volendo procedere

all’usuale raffronto dei redditi nell’ambito della capacità lavorativa in

attività adatte al suo stato di salute, l’interessata non raggiungerebbe

comunque un grado d’invalidità pensionabile.

16.

Innanzitutto,

per quanto concerne la censura sollevata dalla ricorrente che afferma di non

poter essere integrata nel mercato del lavoro in attività leggere, va

evidenziato come il principio dell’esigibilità configura un aspetto del

principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette

di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta

degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997

p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del

danno.

Ai

fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

dunque fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 1997, p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi

dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere

una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è

possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro

praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie

alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 124).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene

conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC

1989.

p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le

droit suisse de la sécurité sociale, 1991, p. 232). La misura dell'attività

ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale

dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

In relazione alle

conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un

principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑

all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233,

117.

V 278 e 400 e i ivi riferimenti; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, 1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato

deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel

miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità",

segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se

necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer-Blaser, op. cit., p. 221).

Come detto, tutte le circostanze d’ordine sociale e personale

dell’assicurato di per sé non sono determinanti per la valutazione dell'invalidità, ma sono piuttosto

rilevanti di principio per la fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da

invalido (DTF 126 V 78; STFA 14 febbraio 2004 nella causa T, I 594/04; Pratique VSI 2002 p. 64).

In

concreto va evidenziato che esiste un ventaglio relativamente ampio di

professioni possibili che non richiedono necessaria-mente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. pure la sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni U 463/00 del 28 ottobre 2003, consid.

3.

). Il TF ha così già ripetutamente statuito che esiste un mercato del lavoro

sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.

2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; Pratique VSI 1998 pag. 293

consid. 3b pag. 296; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente

del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato

(RCC 1989 pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici (RCC

1980.

pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

A ciò si aggiunge che, tramite la riduzione del reddito ammessa dalla

giurisprudenza (DTF 126 V 75) si tien conto delle limitazioni riconducibili al

danno alla salute, come ad esempio dell'impossibilità di portare pesi superiori

ad una certa misura e quindi anche del fatto che la persona può, in realtà

svolgere, solo lavori leggeri ("leidensbedingte Einschränkung", DTF

129.

V 472 consid. 4.2.3 pag. 481 con riferimenti, sentenza I 418/06 del 24

settembre 2007, consid. 4.3).

17.

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo

il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U

168.

pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.

4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I

56/02).

Per calcolare il

reddito da valida la consulente in integrazione professionale si è correttamente

basata sui dati statistici di riferimento per un’attività semplice e ripetitiva

(livello di qualifica 4), visto che dopo essere stata al beneficio di

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione negli anni 2003-2005, l’insorgente

ha ricevuto aiuti dall’assistenza pubblica e che in precedenza ha lavorato solo

pochi mesi per la __________ quale telefonista (cfr. doc. disoccupazione 1-2 e

1-5) per cui lo stipendio incassato in quel periodo non è rappresentativo del reddito

che avrebbe potuto guadagnare da valida (cfr. anche sentenza del 28 settembre

2010, inc. 32.2010.37, consid. 11).

In concreto vanno

tuttavia utilizzati i dati forniti dalla tabella TA1 2006 (anno d’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita) elaborata dall'Ufficio federale di

statistica. La ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone

qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p.

347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario annuale lordo pari a fr. 50'277.70 (4'019 : 40 X 41.7 X 12 ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio

1999, consid. 3a).

Questo dato va preso in

considerazione anche per il reddito da invalida.

Infatti

la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata

in DTF 126 V 75, che al considerando

3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione

del reddito da invalido è determinante la

situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere

ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che

si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b).

Va qui rilevato che, secondo la giurisprudenza

federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione

personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

concreto la consulente in integrazione ha deciso una riduzione del 6% per

attività leggere.

In

concreto, ritenuto che l’insorgente non ha contestato la riduzione applicata

dall’UAI né in sede di osservazioni al progetto di decisione né in sede di

ricorso, e che, per costante giurisprudenza, il giudice non può scostarsi dalla

valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80

consid. 5b/dd e 6), questo Tribunale non ha motivo per non far propria la

riduzione decisa dalla consulente in integrazione.

Ne

segue che tenuto conto di un’esigibilità del 75% (ipotesi più favorevole alla

ricorrente) che porta il salario da invalida a fr. 37'308.30 e di una riduzione

del 6%, il salario da invalida ammonta a fr. 35'445.80, che raffrontato con

quello da valida di fr. 50'277.70, dà un grado

d’invalidità del 30% che non permette alla ricorrente di ottenere il diritto ad

una rendita.

Va

qui evidenziato che raffrontando i redditi nel 2007, 2008, 2009 e 2010,

dovendoli entrambi aggiornare all’evoluzione dei salari, il risultato,

sostanzialmente, non cambierebbe.

Infatti, nel 2007 i salari da valida ed invalida andrebbero

aumentati del 1.6% (cfr. la vie économique 6-2010 tabella 10.2 pag. 95) per un

grado d’invalidità del 29% (fr. 36’013 per il salario da invalida e fr. 51’082

per il salario da valida). Allo stesso modo per il 2008, aumentando i salari

del 2% (la vie économique 6-2010 tabella 10.2 pag. 95), si raggiungerebbe il

30% (per un salario da invalida di fr. 36'733 e da valida di fr. 52’104), così

come nel 2009 (aumento del 2.1% per salari di fr. 37'504 e fr. 53’198) e nel 2010

(aumento dello 0.9% secondo i dati del terzo trimestre attualmente disponibili,

cfr. bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohn- entwicklung/quartal.html;

salari di fr. 37'842 e fr. 53'677).

In

queste condizioni è a giusta ragione che l’UAI ha rifiutato di assegnare una

rendita alla ricorrente.

18.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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