32.2010.207
Calcolo della rendita d'invalidità dell'assicurato, a seguito dell'entrata in invalidità della moglie. Compensazione confermata
23 maggio 2011Italiano16 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
32.2010.207
Data decisione, Autorità:
23.05.2011, TCA
Titolo:
Calcolo della rendita d'invalidità dell'assicurato, a seguito dell'entrata in invalidità della moglie. Compensazione confermata
CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA
CASSA DI COMPENSAZIONE AI
RENDITA
RENDITA COMPLETIVA
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 36 cpv. 1 LAI
art. 36 cpv. 2 LAI
art. 29 cpv. 2 let. a LAVS
art. 29 cpv. 2 let. b LAVS
art. 29QUINQUIES cpv. 1 LAVS
art. 29QUINQUIES cpv. 2 LAVS
art. 29QUINQUIES cpv. 3 LAVS
art. 29QUINQUIES cpv. 4 let. B LAVS
art. 29SEXIES cpv. 1 LAVS
art. 29SEXIES cpv. 2 LAVS
art. 29SEXIESE cpv. 3 LAVS
art. 29bis cpv. 1 LAVS
art. 29quater LAVS
art. 29quinquies cpv. 4 let. a LAVS
art. 29ter cpv. 1 LAVS
art. 29ter cpv. 2 LAVS
art. 30 cpv. 1 LAVS
art. 30 cpv. 2 LAVS
art. 33ter LAVS
art. 32 OAI
art. 51bis cpv. 1 OAVS
art. 52 OAVS
art. 52E OAVS
art. 52f OAVS
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.207
LG/sc
Lugano
23 maggio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 aprile 2010 di
1.
RI 1
2.
RI 2
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 15 aprile emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1944, in data 20 marzo 2001 ha presentato una domanda volta all’ottenimento
di prestazioni AI per adulti per patologie di carattere reumatologico, psichiatrico
e cardiaco (doc. AI 3-1; 5-1; 9-1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 22 marzo
2002, cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito all’assicurato una
rendita del 40% a far tempo dal 1° dicembre 2000 (doc. AI 20-1).
In sede
di revisione della rendita, avviata dall’amministrazione nel mese di novembre
del 2002 (doc. AI 28-1), l’UAI, con comunicazione del 27 febbraio 2003, ha informato l’assicurato che avrebbe continuato a beneficiare della medesima rendita
d’invalidità (doc. AI 34-1).
Nell’ambito
della revisione della rendita avviata nel mese di marzo 2007 (doc. AI 40-1;
41-1; 45-1), l’UAI con decisione del 13 dicembre 2007, cresciuta incontestata
in giudicato, ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità (grado
100%) a decorrere dal 1° febbraio 2007 (doc. AI 65-1).
Nella
decisione del 13 dicembre 2007 l’Ufficio AI ha attribuito a RI 1i una rendita
intera con un importo mensile di fr. 1'998.-- a far tempo dal 1° gennaio 2008
(doc. AI 68-1), mentre con decisione del 14 gennaio 2008 ha attribuito all’assicurato una rendita intera, per il periodo dal 1° febbraio 2007 al 31
dicembre 2007, di fr. 1'998.--, più fr. 599.-- corrispondenti alla rendita
completiva della moglie, per un totale di fr. 2'597.-- (doc. AI 69-1).
1.2. L’Ufficio
AI, con decisione del 15 aprile 2010 notificata a RI 1, ha modificato l’importo della rendita d’invalidità, a seguito dell’entrata in invalidità della
moglie RI 2, fissandola a fr. 1'622.-- mensili per il periodo dal 1° settembre
2007 al 31 dicembre 2008 e a fr. 1'674.-- mensili per il periodo dal 1° gennaio
2009 al 28 febbraio 2009 (doc. AI 70-1).
L’Ufficio
AI, con decisione del 15 aprile 2010 notificata a RI 2, ha attribuito alla moglie una mezza rendita d’invalidità (grado 50%), per un importo di fr. 768.--
per il periodo dal 1° settembre 2007 al 31 dicembre 2008 e di fr. 793.-- dal 1°
gennaio 2009 al 28 febbraio 2009 (doc. AI 72-10).
1.3. Contro entrambe
le decisioni del 15 aprile 2010 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso,
indirizzato erroneamente all’Istituto delle assicurazioni sociali e poi
trasmesso per competenza al TCA (cfr. doc. II), postulando il riesame della
decisione dell’Ufficio AI.
Il
gravame è così motivato:
"
Egregi Signori,
con la presente è mia intenzione inoltrare
ricorso alla decisione del 13 aprile 2010 data della vs. lettera.
Motivo del ricorso è il seguente mi era stato
dato il grado al 100/00 di invalidità quantificato in fr. 1'998.- mensili, ora
non so per quale motivo la rendita mi viene calcolata a fr.1662 di conseguenza
reclamo la deduzione di compensazione pari a Fr. 336.-
Inoltro anche il reclamo alla rendita di mia
moglie RI 2 n. AVS 756.9992.0454.66 pari a fr. 793 vedi vs lettera in quanto ho
una uscita di Fr. 1500, così esposti Fr. 25 all’ora per 2 ore giornaliere per
30 giorni, chiedo per tanto che venga concessa una rendita per mia moglie di
almeno Fr. 1000.- 1200.- onde coprire la spesa di Fr. 1500.- mensili.
Contesto anche la compesanzione di mia moglie
versatami, in quanto non ho percepito nulla del vostro calcolo pari a Fr.
9186.-
Vogliate per tanto riesaminare la decisione da
voi presa” (doc. I).
1.4. In risposta
l’UAI, fondandosi sullo scritto del 18 giugno 2010 della Cassa __________
AVS/AI/IPG, Servizio rendite e indennità, ha confermato la correttezza delle
decisioni impugnate.
L’amministrazione
ha quindi sottolineato di aver rispettato il diritto degli assicurati di essere
sentiti dando loro la possibilità di esprimersi sul calcolo effettuato (doc.
IV+bis).
1.5. Questa
Corte, in data 15 aprile 2011, ha richiamato l’incarto completo dei ricorrenti
alla Cassa __________ (doc. VI).
Gli
incarti sono stati trasmessi al TCA il 21 aprile 2011 (doc. VIII).
1.6. Il 26 aprile
2011 il TCA ha informato le parti di aver acquisito agli atti di causa gli
incarti “Cassa” dei coniugi RI 1 e assegnato un termine per esaminarli e
formulare osservazioni (doc. VIII).
1.7. L’UAI, in
data 4 maggio 2011, ha comunicato di non avere osservazioni da presentare (doc.
X).
Gli
assicurati sono rimasti silenti.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Ai
sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli
assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta,
hanno pagato i contributi per almeno tre anni. Il capoverso 2 prevede che le
disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo
delle rendite ordinarie
A
seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti
oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,
egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
Il
calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi
dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha
compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento
assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.
29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha
versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
-
possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato
(art. 29 quater LAVS).
Esso
si compone:
-
dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La
somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il
fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa
rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque
necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve
unicamente a fissare la corrispondente rendita.
Sono
presi in considerazione unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa
sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
Fatti
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come
reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
-
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
-
una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett. b);
-
il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
- tra il 1° gennaio che
segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede
l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo
diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
- i periodi durante i
quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art.
29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo
l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti
educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato
l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi
cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente
l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.
5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il compimento
del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).
Tuttavia
nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è
riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare
dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies
cpv. 2 LAVS).
L’accredito
assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è
tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.3. Nella
già citata presa di posizione del 18 giugno 2010 – alla quale va data piena
adesione – la Cassa ha illustrato le modalità di calcolo delle prestazioni
assegnate ad RI 1.
Come
esposto precedentemente (cfr. consid. 2.2.) il calcolo della rendita è
determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa
nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio
successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre
che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS). Sono
presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa
sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett.
a).
La
Cassa ha quindi spiegato all’assicurato, in data 18 giugno 2010 (doc. AI 72-14),
che il nuovo calcolo della rendita d’invalidità di RI 1 è stato determinato dal
riconoscimento alla moglie RI 2 di una rendita d’invalidità a far tempo dal 1°
settembre 2007.
Il reddito annuo medio determinante, in considerazione della
ripartizione dei redditi coniugali, si è quindi ridotto determinando una
rendita mensile più bassa (doc. AI 72-14).
Ai sensi
dell’art. 29 quater LAVS, la
rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si compone:
a. dei redditi risultanti
da un’attività lucrativa;
b. degli accrediti per
compiti educativi;
c. degli accrediti
per compiti assistenziali.
RI 1
percepiva una rendita mensile di fr. 1'998.-- calcolata sulla base di un
reddito annuo medio determinante di fr. 63'648.--, di una durata di
contribuzione computabile di 35 anni ed una scala di rendita 44 (cfr. decisione
del 13 dicembre 2007; doc. AI 68-1).
Alla
rendita mensile si è aggiunta, dal 1° febbraio 2007 al 31 dicembre 2007, la
rendita completiva per la moglie di fr. 599.-- per un totale di fr. 2'597 (cfr.
decisione del 14 gennaio 2008; doc. AI 69-1).
Con
l’entrata in vigore della 5° revisione dell’assicurazione invalidità (AI), a
Considerandi
seguito della votazione popolare del mese di giugno 2007, le rendite completive
per coniugi sono state soppresse, a partire dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi
dell’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS i redditi che i coniugi hanno
conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e
attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita.
Come
detto precedentemente (cfr. consid. 1.2.) l’Ufficio AI, con decisione del 15
aprile 2010, ha attribuito a RI 2 una mezza rendita d’invalidità per un importo
di fr. 768.-- per il periodo dal 1° settembre 2007 al 31 dicembre 2008 e di fr.
793.
-- dal 1° gennaio 2009 al 28 febbraio 2009 (doc. AI 72-10).
Di
conseguenza l’amministrazione, con la decisione impugnata, ha calcolato, per il
periodo dal 1° settembre 2007 al 31 dicembre 2008, una rendita ordinaria
semplice di fr. 1'622.-- sulla base di un reddito annuo medio (RAM) di
37'128.--.
Mentre per
il periodo dal 1° gennaio 2009 al 28 febbraio 2009 la rendita ordinaria
semplice assegnata ammonta invece a fr. 1'674.-- sulla base di un RAM di
fr. 38'304.--, di una durata di contribuzione computabile di 35 anni ed una
scala di rendita 44.
Ne
discende che nel periodo dal 1° settembre 2007 al 28 febbraio 2009 la
diminuzione delle prestazioni a RI 1 ha determinato la compensazione sugli
arretrati dovuti alla moglie.
La
compensazione operata dall’amministrazione si fonda sull’art. 50 cpv. 2 LAI che
rinvia per analogia all’art. 20 cpv. 2 LAVS.
L’art.
20.
cpv. 2 lett. a LAVS prevede che possono essere compensati con prestazioni
scadute “i crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI, dalla legge
federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso
di servizio militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20
giugno 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura”.
Qui
di seguito il calcolo dettagliato:
Rendita
RI 1
L’assicurato
aveva percepito i seguenti importi:
Rendita
semplice AI
Periodo
01.09.2007
– 31.12.2008 (16 mesi)
Fr.
1’998.-- x 16 mesi = fr. 31'968.--
Periodo
01.01.2009
– 28.02.2009 (2 mesi)
Fr.
2061.
-- x 2 mesi = fr. 4’122.--
Per
un totale di fr. 36’090.--
Rendita
completiva moglie
Periodo
01.09.2007
– 31.12.2007 (4 mesi)
Fr.
599.
-- x 4 mesi = fr. 2'396.--
In
considerazione di un grado d’invalidità del 100% l’UAI, nella decisione
impugnata, ha calcolato quindi il seguente pagamento retroattivo:
Periodo
01.09.2007
– 31.12.2008 (16 mesi)
Fr.
1'622.-- x 16 mesi = fr. 25'952.--
Periodo
01.01.2009
– 28.02.2009 (2 mesi)
Fr.
1'674.-- x 2 mesi = fr. 3'348.--
Per
un totale di fr. 29'300.-- (doc. AI 70-1).
Gli
importi versati in eccedenza al marito pari a fr. 6'790.-- (fr. 36'090 – fr.
29'300.--) e fr. 2'396.-- sono stati dedotti dalle rendite versate alla moglie.
Rendita
RI 1
Le
rendite di fr. 768.--, per il periodo dal 1° settembre 2007 al 31 dicembre 2008,
e di fr. 793.--, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 28 febbraio 2009, sono
state calcolate sulla base di un reddito annuo determinante di fr. 34’200.--,
di una durata di contribuzione computabile di 36 anni ed una scala di rendita
44.
(doc. AI 72-10).
In
considerazione di un grado d’invalidità del 50% l’UAI, nella decisione
impugnata, ha calcolato il seguente pagamento retroattivo:
Periodo
01.09.2007
– 31.12.2008 (16 mesi)
Fr.
768.
-- x 16 mesi = fr. 12'288.--
Periodo
01.01.2009
– 28.02.2009 (2 mesi)
Fr.
793.
-- x 2 mesi = fr. 1’586.--
Dedotta
la compensazione per rendite già versate al coniuge (fr. 6'790.-) e rendite già
versate all’assicurata (fr. 2'396.-) per un totale di fr. 9’186.--, al mese di
aprile 2010 sono stati versati fr. 4'688.-- (doc. AI 72-11).
Ne
discende che le decisioni del 15 aprile 2010 devono essere confermate in quanto
corrette e il ricorso respinto.
2.4
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
degli assicurati.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
di procedura per CHF 500.-- sono poste a carico degli assicurati ricorrenti.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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