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Decisione

32.2010.207

Calcolo della rendita d'invalidità dell'assicurato, a seguito dell'entrata in invalidità della moglie. Compensazione confermata

23 maggio 2011Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come

reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

-

entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

-

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

(lett. b);

-

il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

- tra il 1° gennaio che

segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede

l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo

diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

- i periodi durante i

quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art.

29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo

l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti

educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato

l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi

cfr. art. 52e e f OAVS).

Generalmente

l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.

5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il compimento

del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

Tuttavia

nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è

riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare

dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia

annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies

cpv. 2 LAVS).

L’accredito

assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è

tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

2.3. Nella

già citata presa di posizione del 18 giugno 2010 – alla quale va data piena

adesione – la Cassa ha illustrato le modalità di calcolo delle prestazioni

assegnate ad RI 1.

Come

esposto precedentemente (cfr. consid. 2.2.) il calcolo della rendita è

determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa

nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio

successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre

che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS). Sono

presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa

sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett.

a).

La

Cassa ha quindi spiegato all’assicurato, in data 18 giugno 2010 (doc. AI 72-14),

che il nuovo calcolo della rendita d’invalidità di RI 1 è stato determinato dal

riconoscimento alla moglie RI 2 di una rendita d’invalidità a far tempo dal 1°

settembre 2007.

Il reddito annuo medio determinante, in considerazione della

ripartizione dei redditi coniugali, si è quindi ridotto determinando una

rendita mensile più bassa (doc. AI 72-14).

Ai sensi

dell’art. 29 quater LAVS, la

rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si compone:

a. dei redditi risultanti

da un’attività lucrativa;

b. degli accrediti per

compiti educativi;

c. degli accrediti

per compiti assistenziali.

RI 1

percepiva una rendita mensile di fr. 1'998.-- calcolata sulla base di un

reddito annuo medio determinante di fr. 63'648.--, di una durata di

contribuzione computabile di 35 anni ed una scala di rendita 44 (cfr. decisione

del 13 dicembre 2007; doc. AI 68-1).

Alla

rendita mensile si è aggiunta, dal 1° febbraio 2007 al 31 dicembre 2007, la

rendita completiva per la moglie di fr. 599.-- per un totale di fr. 2'597 (cfr.

decisione del 14 gennaio 2008; doc. AI 69-1).

Con

l’entrata in vigore della 5° revisione dell’assicurazione invalidità (AI), a

Considerandi

seguito della votazione popolare del mese di giugno 2007, le rendite completive

per coniugi sono state soppresse, a partire dal 1° gennaio 2008.

Ai sensi

dell’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS i redditi che i coniugi hanno

conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e

attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se

entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita.

Come

detto precedentemente (cfr. consid. 1.2.) l’Ufficio AI, con decisione del 15

aprile 2010, ha attribuito a RI 2 una mezza rendita d’invalidità per un importo

di fr. 768.-- per il periodo dal 1° settembre 2007 al 31 dicembre 2008 e di fr.

793.

-- dal 1° gennaio 2009 al 28 febbraio 2009 (doc. AI 72-10).

Di

conseguenza l’amministrazione, con la decisione impugnata, ha calcolato, per il

periodo dal 1° settembre 2007 al 31 dicembre 2008, una rendita ordinaria

semplice di fr. 1'622.-- sulla base di un reddito annuo medio (RAM) di

37'128.--.

Mentre per

il periodo dal 1° gennaio 2009 al 28 febbraio 2009 la rendita ordinaria

semplice assegnata ammonta invece a fr. 1'674.-- sulla base di un RAM di

fr. 38'304.--, di una durata di contribuzione computabile di 35 anni ed una

scala di rendita 44.

Ne

discende che nel periodo dal 1° settembre 2007 al 28 febbraio 2009 la

diminuzione delle prestazioni a RI 1 ha determinato la compensazione sugli

arretrati dovuti alla moglie.

La

compensazione operata dall’amministrazione si fonda sull’art. 50 cpv. 2 LAI che

rinvia per analogia all’art. 20 cpv. 2 LAVS.

L’art.

20.

cpv. 2 lett. a LAVS prevede che possono essere compensati con prestazioni

scadute “i crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI, dalla legge

federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso

di servizio militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20

giugno 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura”.

Qui

di seguito il calcolo dettagliato:

Rendita

RI 1

L’assicurato

aveva percepito i seguenti importi:

Rendita

semplice AI

Periodo

01.09.2007

– 31.12.2008 (16 mesi)

Fr.

1’998.-- x 16 mesi = fr. 31'968.--

Periodo

01.01.2009

– 28.02.2009 (2 mesi)

Fr.

2061.

-- x 2 mesi = fr. 4’122.--

Per

un totale di fr. 36’090.--

Rendita

completiva moglie

Periodo

01.09.2007

– 31.12.2007 (4 mesi)

Fr.

599.

-- x 4 mesi = fr. 2'396.--

In

considerazione di un grado d’invalidità del 100% l’UAI, nella decisione

impugnata, ha calcolato quindi il seguente pagamento retroattivo:

Periodo

01.09.2007

– 31.12.2008 (16 mesi)

Fr.

1'622.-- x 16 mesi = fr. 25'952.--

Periodo

01.01.2009

– 28.02.2009 (2 mesi)

Fr.

1'674.-- x 2 mesi = fr. 3'348.--

Per

un totale di fr. 29'300.-- (doc. AI 70-1).

Gli

importi versati in eccedenza al marito pari a fr. 6'790.-- (fr. 36'090 – fr.

29'300.--) e fr. 2'396.-- sono stati dedotti dalle rendite versate alla moglie.

Rendita

RI 1

Le

rendite di fr. 768.--, per il periodo dal 1° settembre 2007 al 31 dicembre 2008,

e di fr. 793.--, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 28 febbraio 2009, sono

state calcolate sulla base di un reddito annuo determinante di fr. 34’200.--,

di una durata di contribuzione computabile di 36 anni ed una scala di rendita

44.

(doc. AI 72-10).

In

considerazione di un grado d’invalidità del 50% l’UAI, nella decisione

impugnata, ha calcolato il seguente pagamento retroattivo:

Periodo

01.09.2007

– 31.12.2008 (16 mesi)

Fr.

768.

-- x 16 mesi = fr. 12'288.--

Periodo

01.01.2009

– 28.02.2009 (2 mesi)

Fr.

793.

-- x 2 mesi = fr. 1’586.--

Dedotta

la compensazione per rendite già versate al coniuge (fr. 6'790.-) e rendite già

versate all’assicurata (fr. 2'396.-) per un totale di fr. 9’186.--, al mese di

aprile 2010 sono stati versati fr. 4'688.-- (doc. AI 72-11).

Ne

discende che le decisioni del 15 aprile 2010 devono essere confermate in quanto

corrette e il ricorso respinto.

2.4

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

degli assicurati.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

di procedura per CHF 500.-- sono poste a carico degli assicurati ricorrenti.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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