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Decisione

32.2010.208

Negato a giusta ragione assegno grandi invalidi. L'A. avrebbe avuto diritto all'assegno di grado medio dal 1.9.2009 e di grado elevato dal 1.12.2009, ma soggiornando in uno stabilimento ospedaliero a

17 gennaio 2011Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

32.2010.208

Data decisione, Autorità:

17.01.2011, TCA

Titolo:

Negato a giusta ragione assegno grandi invalidi. L'A. avrebbe avuto diritto all'assegno di grado medio dal 1.9.2009 e di grado elevato dal 1.12.2009, ma soggiornando in uno stabilimento ospedaliero a spese dell'assicurazione sociale, il diritto all'assegno è soppresso ex. art.67 cpv.2 LPGA

ASSEGNO PER GRANDI INVALIDI E MEZZI AUSILIARI

UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ

art. 8 COST

art. 42 LAI

art. 42ter cpv. 1 LAI

art. 34 cpv. 3 LAVS

art. 34 cpv. 5 LAVS

art. 43bis cpv. 5 LAVS

art. 9 LPGA

art. 13 LPGA

art. 67 cpv. 2 LPGA

art. 37 OAI

art. 38 OAI

art. 66bis cpv. 1 OAVS

Raccomandata

Incarto n.

32.2010.208

LG/sc

Lugano

17 gennaio

2011

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 luglio 2010 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 14 giugno 2010 emanata

da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

ritenuto, in

fatto

1.1. RI 1, nata

nel 1949 e deceduta in data 2 aprile 2010 (doc. AI 43-1), il 14 agosto 2008

aveva presentato una richiesta volta all’ottenimento di prestazioni AI per

adulti (doc. AI 2-1) e il 21 maggio 2009 una richiesta relativa a un assegno

per persone grandi invalide dell’AI (doc. AI 20-1) per “grave ipertensione

polmonare su collagenosi. Sclerosi sistemica o sclerodermia (Crest Sindrome)

con complicanze al cuore e ai polmoni e con fenomeno di Reynaud” (doc. AI

27-1).

1.2. Esperiti gli

accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI con decisione del 23

marzo 2010 ha attribuito all’assicurata una rendita intera dal 1° marzo 2009

(doc. AI 41-3).

1.3. L’Ufficio

AI, esperita poi l’inchiesta relativa all’assegno per maggiorenni grandi

invalidi dell’AI del 14 settembre 2009 (doc. AI 30-1), con decisione del 14

giugno 2010 (doc. AI 46-1), preavvisata con progetto del 6 maggio 2010 (doc. AI

44-1), ha invece rifiutato l’assegno per grandi invalidi a RI 1 essendo

l’assicurata stata degente in ospedale in modo continuato dal 24 agosto 2009

fino alla data del decesso avvenuto il 2 aprile 2010.

1.4. Contro

questa decisione RA 1, in rappresentanza degli eredi di RI 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con la seguente motivazione:

"

Ho deciso di inoltrare

questo esposto e contestare la data d'inizio del diritto all'assegno grandi

invalidi per mia moglie (nel frattempo deceduta) a seguito delle risposte evasive

datemi dall'ufficio cantonale assicurazione invalidità. Ci sono a mio parere

palesi incongruenze negli atti prodotti che riguardano lo stesso caso, per il

quale l'inchiesta è stata svolta sempre dalla stessa assistente sociale

dell'Ufficio AI.

1. Nel progetto di assegnazione di rendita, datato 16 settembre

2009, viene riconosciuto il di­ritto a una rendita completa di invalidità a

decorrere dal 01.03.2009 (scadenza dell'anno d'attesa).

2.

Nella decisione del 23.3.2010 l'inizio del diritto alla prestazione viene

spostato allo 01.04.2010 e si preannuncia un'ulteriore decisione sul pagamento

retroattivo.

3.

Nel progetto di decisione (6 maggio 2010) sull'assegno grandi invalidi e nella

relativa decisione con rifiuto dell'assegno (14 giugno 2010) l'inizio del

diritto viene fissato al 1. settembre 2009 (scadenza dell'anno di attesa).

Fra l'altro: la

degenza ininterrotta di mia moglie in ospedale ha avuto inizio non il 24

agosto, come indicato nel documento, ma il 4 giugno.

Ripeto: date diverse per lo stesso caso di

malattia grave e rapidamente invalidante, con conseguenti spostamenti del

diritto alle prestazioni assicurative, proprio nel periodo del mio massimo

impegno morale, assistenziale organizzativo e finanziario. Non contesto che

l'AI e l'assegno per grandi invalidi siano due cose diverse, ma non capisco

perché ad una persona malata, che non può più essere lasciata sola e necessita della carrozzella anche per

trasferimenti di pochi metri, venga riconosciuto il diritto alla rendita

invalidità ma non quello all'assegno per grande invalido nel

periodo in cui era ancora a casa." (Doc. I)

1.5. L’UAI, in

risposta, sulla base dell’istruttoria effettuata dall’assistente sociale,

ritenuta plausibile, dettagliata, motivata e resa in considerazione della

situazione medica e delle indicazioni acquisite in loco, ha evidenziato che

l’assicurata avrebbe avuto diritto all’assegno grandi invalidi di grado medio

dal 1° settembre 2009 e di grado elevato dal 1° dicembre 2009.

Tuttavia,

in applicazione dell’art. 67 cpv. 2 LPGA il diritto a prestazioni viene negato

in quanto l’assicurata è stata degente in ospedale in modo continuato dal 24

agosto 2009 al 2 aprile 2010 (data del decesso) (doc. IV).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.2. Il

TCA è chiamato a stabilire se l’UAI ha correttamente o meno rifiutato agli RI 1

il diritto al versamento dell’assegno grandi invalidi.

Secondo

l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr.

DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno

alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una

sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La

giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può

essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza

dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita,

per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che

rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello

stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463;

STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149);

Gli atti

ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117

V 146 consid. 2.):

-

vestirsi/svestirsi

-

alzarsi/sedersi/coricarsi

-

mangiare

-

provvedere all'igiene personale

- andare

al gabinetto

-

spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.

Per atti

che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la

giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale

all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF

117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

L’art. 42

LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora

abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA),

hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1).

La grande

invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).

È

considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a

casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione

della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica

ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato

in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato

grande invalido di grado lieve (cpv. 3).

L'accompagnamento

è un nuovo concetto introdotto con la quarta revisione della LAI, in vigore dal

1° gennaio 2004, allo scopo di evitare che determinati assicurati, in

particolare affetti da malattie psichiche e mentali leggere, restino

abbandonati a se stessi (cfr. DTF 133 V 572; FF 2001 2891 seg.).

L’art 37

OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se

l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita

dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari

della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza

personale (cpv. 1).

La grande invalidità è di grado

medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a)

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti

ordinari della vita,

b)

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari

della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c)

di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari

della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente

nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).

Infine, la grande

invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a)

è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi

per compiere almeno due atti ordinari della vita,

b) necessita di una sorveglianza

personale permanente,

c)

necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste

dalla sua infermità,

d)

a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole,

e)

è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).

L'art. 38 OAI

("Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana")

stabilisce che:

Esiste un bisogno di

accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi

dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in

un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a. non

può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona:

b. non

può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori

casa senza l'accompagnamento di un terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno (cpv. 1).

Chi

soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a

un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido (cpv. 2).

È

considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni

menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività

di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela

conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile (cpv. 3).

Ai

sensi dell’art. 42ter cpv. 1 LAI l’assegno mensile in caso di

grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande

invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve

al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34

capoversi 3 e 5 LAVS.

In una sentenza

pubblicata in DTF 133 V 569 il Tribunale federale ha stabilito che è conforme

alla volontà del legislatore che i beneficiari di rendita AVS, che non avevano

bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana prima

del raggiungimento dell'età AVS, rimangano esclusi dal diritto all'assegno per

grandi invalidi per questo motivo. Il Consiglio federale non ha violato nè il

principio costituzionale della parità di trattamento, nè il divieto di

discriminazione (art. 8 cpv. 1 e 2 Cost.) e neppure la legge (art. 43bis

cpv. 5 LAVS) nella misura in cui ai fini della valutazione della grande

invalidità non ha tenuto conto all'art. 66bis cpv. 1 OAVS della

necessità di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana in

ambito AVS.

In

un'altra sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 26 il Tribunale federale ha

stabilito che il diritto all'accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana non può essere limitato alle persone che presentano un danno alla

salute psichica o mentale; ne hanno diritto anche persone che sono impedite per

altre ragioni (ad esempio di persone cieche o che lamentano una grave debolezza

visiva).

Secondo l’art. 67 cpv. 2

LPGA se il beneficiario di un assegno per grandi invalidi soggiorna in uno stabilimento

ospedaliero a spese dell’assicurazione sociale, il diritto all’assegno è

soppresso per ogni mese civile intero trascorso nello stabilimento.

2.3. Nella

presente fattispecie dal rapporto del 14 settembre 2009, relativo all’inchiesta

a domicilio effettuata il 7 settembre 2009 dall’assistente sociale __________, è

emerso quanto segue:

"

(…)

3. Informazioni sulla grande

invalidità____________________

Ho incontrato il marito dell'assicurata presso la

loro abitazione e svolto il colloquio con lo stesso.

Per ulteriori informazioni sullo stato di salute

si rimanda al rapporto casalinga, svolto dalla sottoscritta in occasione del

medesimo incontro.

3.1.1 Vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti, mettere o togliere

una protesi________________________________________

Causa la desaturazione ed il complessivo stato di

salute, stanchezza e spossatezza vengono descritte come delle costanti.

Il marito spiega come, sin dal settembre 2008

(mese successivo all'inizio della cura a base di Ilomedina) l'assicurata va

quindi aiutata a procedere nell'atto qui considerato e, nell'arco della

settimana, le occasioni di aiuto (diretto) sono maggiori rispetto a quelle di

autonomia, dove l'aiuto si rivela fondamentale poiché, lasciata sola, non

avrebbe la forza né l'energia di cambiarsi (vestirsi/svestirsi) trascorrendo

l'intera giornata in pigiama o in vestaglia.

3.1.2 Alzarsi, sedersi e coricarsi___________________________

Come in altri ambiti, anche nei movimenti qui

considerati ha cercato di mantenersi il più autonoma possibile. Ciò nonostante,

dichiara il marito, dal febbraio 2009, sono maggiori le volte in cui va

sostenuta e accompagnata nei movimenti qui considerati, poiché le sue forze

sono sempre meno e la dispnea è presente anche al minimo sforzo. Al momento di

alzarsi/coricarsi dal letto, la maggior parte delle volte, lui è quindi

presente, pronto ad intervenire in caso di necessità e controllare che la pompa

dell'Ilomedina non subisca danni.

3.1.3 Mangiare (portare

il pasto a letto, tagliare gli alimenti, portare gli alimenti alla bocca,

necessità di alimenti speciali, ad es. alimenti in

___ purea o per sonda, escluse le diete)_______________________________

È sempre riuscita a portare il cibo alla bocca,

afferma il marito, il quale, dal febbraio 2009, oltre ad occuparsi della

preparazione dei pasti, per facilitarle il fatto di portare a termine il pasto,

la aiuta anche nel taglio degli alimenti a pasta dura. Un aiuto simile, in

occasione di ricoveri, è fornito dal personale di cura dell'ospedale.

L'assicurata, causa il complessivo stato di

salute, deve poi riuscire a mantenere un'alimentazione ricca e variegata,

tuttavia, visti i dolori, i crampi allo stomaco (che la svegliano anche di

notte) e le frequenti nausee (dovute ai medicamenti), va fortemente stimolata e

controllata nell'alimentazione poiché, sempre più spesso, rifiuta di portare a

termine il pasto e necessita di qualcuno che la stimoli in tal senso.

3.1.4 Igiene personale (lavarsi,

pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia

Anche in questo ambito l'assicurata, fino a

quando ha potuto, ha sempre cercato di rimanere autonoma. Tuttavia, dal

febbraio 2009, fatica, stanchezza e debolezza vengono descritte come delle

limitazioni e, se fino a quel momento l'assicurata procedeva alla sua igiene

personale in autonomia, da allora necessita di un aiuto diretto, volto a

garantirle una sufficiente accuratezza nell'esecuzione, aiuto prestato dal

coniuge.

Nonostante possegga il seggiolino interno alla

cabina doccia, il fatto di piegarsi e raggiungere tutte le parti del corpo non

le è più possibile, spiega il marito. Oltre alla cura di Ilomedina (che

contribuisce a stancarla), l'assicurata lamenta poi forti crampi allo stomaco,

una sensazione di forte prurito in tutto il corpo (conseguenza dei medicamenti

assunti) e una ritenzione idrica importante che, oltre a causarle forti dolori

alle gambe, le provoca anche dei gonfiori (attualmente in volto). Per tutti

questi motivi il marito la aiuta nello svolgimento della doccia; mentre

l'assicurata si sforza di mantenere l'autonomia al momento della piccola

toilette, effettuata al lavandino e nel gesto del pettinarsi.

3.1.5 Andare al gabinetto (riordinare i vestiti, igiene

personale/controllare la

______pulizia, andare al gabinetto in

modo inusuale)_________________________

Causa l'assunzione di diuretici, l'assicurata è

costretta a recarsi in bagno più volte durante la giornata e soprattutto in

tempi ravvicinati (il marito riferisce ogni 30 minuti).

Se all'inizio l'assicurata aveva mantenuto ancora

una certa autonomia, con il peggiorare dello stato di salute ciò non è stato

più possibile, afferma il marito, il quale, oltre a sorreggerla negli

spostamenti (ad esempio bagno-camera), la aiuta anche nell'igiene intima

(soprattutto perché gli episodi di diarrea sono sempre più frequenti), se del

caso nel cambio della biancheria intima e nel riordino finale dei vestiti e la

dipendenza, così come descritta, è fatta risalire al febbraio 2009.

3.1.6 Spostarsi in casa, fuori casa,

mantenere i contatti sociali_

Sin dal settembre 2008, causa la

desaturazione ed il complessivo stato di salute, il marito riporta delle

difficoltà alla deambulazione, rallentata ed insicura.

Negli spostamenti interni all'abitazione ha

sempre cercato di mantenere l'autonomia, anche se, con l'avanzare del tempo,

erano più le volte (e sono tuttora) dove doveva essere sorretta ed

accompagnata; nell'affrontare le scale, così come da un locale all'altro della

casa.

Sin dall'estate 2008 l'assicurata ha poi cessato di guidare il proprio mezzo e, per ogni spostamento esterno,

necessita quindi di essere accompagnata dal coniuge, alle visite mediche o ai

controlli in ospedale, peraltro numerosi. Ad aprile 2009, vista la sempre più

crescente debolezza ed il continuo peggiorare delle condizioni di salute, si è

reso poi necessario l'utilizzo di una carrozzella (che l'assicurata non sposta

da sola almeno all'esterno).

3.1.7 A causa di una lesione agli organi sensoriali (ad es.

ridotta acuità visiva) o di una grave infermità fisica, la persona assicurata ha

bisogno dell'aiuto di terzi per mantenere i

contatti sociali_____________________________________

No.

3.2 La persona assicurata necessita, a causa di un danno alla

salute, in modo regolare e duraturo di un accompagnamento nell'organizzazione della

realtà quotidiana? (aiuti

che permettono di vivere in modo autonomo, accompagnamento per compiere

attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa, presenza

regolare di una terza persona per evitare

l'isolamento

permanente)_________________________________________

No.

3.3 La persona assicurata necessita di un aiuto duraturo nelle

cure di base oppure di trattamenti?____________________

Se all'inizio era ancora autonoma nella gestione

della farmacoterapia, con l'andare del tempo è stato il marito che si è

occupato della sostituzione della pompa di Ilomedina (a giorni alterni), della

medicazione giornaliera del catetere, così come della somministrazione dei

diversi medicamenti.

3.4 La persona assicurata necessita di

una sorveglianza

personale?________________________________________

Considerandi

II complessivo stato di salute giustifica a mio

avviso la necessità di sorveglianza personale permanente e questo a partire dal

mese di settembre 2008, mese in cui, nonostante le cure intraprese

(Ilomedina), lo stato di salute è continuato a rimanere assai critico ed il

marito dichiara che, da quel momento, non è stato più possibile lasciarla a

casa da sola per un periodo prolungato. L'assicurata era debole, la sua

deambulazione assai rallentata e non sempre gli spostamenti (anche interni

all'abitazione) le erano possibili. La precarietà del suo equilibrio rende

quindi elevato il rischio di cadute, così come i frequenti abbassamenti di

pressione continuano a causarle giramenti di testa e, in diverse occasioni,

così come riportato nel rapporto casalinga, è dovuta intervenire l'ambulanza e

trasportarla d'urgenza in ospedale, in occasione di scompensi cardiaci o

polmonari, l'ultimo dei quali ha appunto richiesto un intervento di

rianimazione. Al domicilio dispone inoltre del dispositivo di telesoccorso.

3.5

La persona assicurata dispone di

mezzi ausiliari?________

Sedia a rotelle, seggiolino per la doccia,

bombola per l'ossigenoterapia e per la somministrazione dell'llomedina.

3.6

L'uso di un

mezzo ausiliario potrebbe contribuire a

diminuire la grande invalidità?________________________

Non negli atti in cui vi è una dipendenza.

4.

Proposta di decisione

Inizio della dipendenza in due atti ordinari

della vita: settembre 2008.

Da settembre 2008 necessita inoltre di una

sorveglianza continua personale.

Da febbraio 2009, la persona assicurata

dipende da terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita.

La domanda è stata presentata nel mese di

maggio 2009.

Sono assolte la condizioni per il versamento di

un assegno per grandi invalidi di grado:

- medio, dal mese di settembre 2009 (un anno dopo l'inizio della

dipendenza da terzi)

- elevato, a decorrere dal 01 dicembre 2009, tre mesi dopo la nascita

del diritto.

! Ai numerosi periodi di ricovero (pt.

2.

), informazioni più dettagliate circa i periodi sono da richiedere

direttamente all'interessata o ai medici.

Vista la possibilità di un trapianto

polmonare, si propone una revisione dell'assegno a medio termine." (Doc. AI 30/3-7)

2.4

Va innanzitutto

sottolineato che la decisione del 23 marzo 2010 con la quale l’Ufficio AI ha

attribuito all’assicurata una rendita intera d’invalidità a decorrere dal 1°

marzo 2009 è cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 41-3).

Dagli

accertamenti esperiti è emerso che dal 3 marzo 2008 la capacità lavorativa

dell’assicurata era limitata in modo rilevante e dunque alla scadenza dell’anno

d’attesa l’amministrazione, dopo aver oggettivato una completa incapacità

lavorativa in qualsiasi attività lucrativa, così come una totale inabilità

nelle mansioni di casalinga, ha rettamente attribuito a RI 1 una rendita intera

d’invalidità a far tempo dal 1° marzo 2009 (doc. AI 35-1).

Per

quanto riguarda la decisione sul versamento dell’assegno grandi invalidi va detto

quanto segue.

Dopo

attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivo per scostarsi dalla

valutazione, completa ed approfondita, operata dall’assistente sociale e i

ricorrenti, da parte loro, non contestano i risultati dell’inchiesta. Quest’ultima

è stata svolta per conto dell’Ufficio AI dall’assistente sociale, persona

qualificata per poter compiere simili accertamenti.

Essa ha dettagliatamente valutato l’espletamento di ogni singolo atto ordinario

sulla base di quanto osservato.

Questa Corte

può dunque confermare che l’assicurata avrebbe avuto diritto ad un assegno per

grandi invalidi di grado medio dal 1° settembre 2009 e di grado elevato dal 1°

dicembre 2009. Tuttavia, secondo l’art. 67 cpv. 2 LPGA se il

beneficiario di un assegno per grandi invalidi soggiorna in uno stabilimento

ospedaliero a spese dell’assicurazione sociale, il diritto all’assegno è

soppresso per ogni mese civile intero trascorso nello stabilimento.

Per quanto riguarda la

degenza ospedaliera di RI 1 dalla documentazione agli atti emerge quanto segue.

Nello scritto del 28

dicembre 2009 il medico curante Dr. __________ ha indicato che l’assicurata è ricoverata

dal 3 giugno 2009 (cfr. doc. AI 38-1). Da parte sua, il marito RA 1, nell’atto

ricorsuale ha precisato che la data corretta del ricovero è il 4 giugno 2009 e

non il 24 agosto 2009 come invece emerge dal rapporto datato 20 ottobre 2009

del Dr. __________ dell’Ospedale Regionale di __________ (doc. AI 40-1).

Incontestata invece la degenza dall’11 ottobre 2009 al 2 aprile 2010 presso l’__________

di __________ (doc. AI 40-1; da 40-18 a 29; 43-19).

Questo Tribunale rileva comunque

che nel periodo a partire dal quale l’assicurata avrebbe avuto diritto

all’assegno grandi invalidi, ovvero dal 1° settembre 2009, risulta

incontestato che RI 1 fosse degente presso l’Ospedale di __________ e quindi all’__________

di __________ sino al 2 aprile 2010 (data del decesso).

Ne consegue che il diritto

all’assegno è soppresso per ogni mese civile intero trascorso nello stabilimento.

La decisione

impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

2.5

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- vanno poste a

carico dei ricorrenti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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