32.2010.208
Negato a giusta ragione assegno grandi invalidi. L'A. avrebbe avuto diritto all'assegno di grado medio dal 1.9.2009 e di grado elevato dal 1.12.2009, ma soggiornando in uno stabilimento ospedaliero a
17 gennaio 2011Italiano20 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2010.208
Data decisione, Autorità:
17.01.2011, TCA
Titolo:
Negato a giusta ragione assegno grandi invalidi. L'A. avrebbe avuto diritto all'assegno di grado medio dal 1.9.2009 e di grado elevato dal 1.12.2009, ma soggiornando in uno stabilimento ospedaliero a spese dell'assicurazione sociale, il diritto all'assegno è soppresso ex. art.67 cpv.2 LPGA
ASSEGNO PER GRANDI INVALIDI E MEZZI AUSILIARI
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 8 COST
art. 42 LAI
art. 42ter cpv. 1 LAI
art. 34 cpv. 3 LAVS
art. 34 cpv. 5 LAVS
art. 43bis cpv. 5 LAVS
art. 9 LPGA
art. 13 LPGA
art. 67 cpv. 2 LPGA
art. 37 OAI
art. 38 OAI
art. 66bis cpv. 1 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.208
LG/sc
Lugano
17 gennaio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 luglio 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 giugno 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1949 e deceduta in data 2 aprile 2010 (doc. AI 43-1), il 14 agosto 2008
aveva presentato una richiesta volta all’ottenimento di prestazioni AI per
adulti (doc. AI 2-1) e il 21 maggio 2009 una richiesta relativa a un assegno
per persone grandi invalide dell’AI (doc. AI 20-1) per “grave ipertensione
polmonare su collagenosi. Sclerosi sistemica o sclerodermia (Crest Sindrome)
con complicanze al cuore e ai polmoni e con fenomeno di Reynaud” (doc. AI
27-1).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI con decisione del 23
marzo 2010 ha attribuito all’assicurata una rendita intera dal 1° marzo 2009
(doc. AI 41-3).
1.3. L’Ufficio
AI, esperita poi l’inchiesta relativa all’assegno per maggiorenni grandi
invalidi dell’AI del 14 settembre 2009 (doc. AI 30-1), con decisione del 14
giugno 2010 (doc. AI 46-1), preavvisata con progetto del 6 maggio 2010 (doc. AI
44-1), ha invece rifiutato l’assegno per grandi invalidi a RI 1 essendo
l’assicurata stata degente in ospedale in modo continuato dal 24 agosto 2009
fino alla data del decesso avvenuto il 2 aprile 2010.
1.4. Contro
questa decisione RA 1, in rappresentanza degli eredi di RI 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con la seguente motivazione:
"
Ho deciso di inoltrare
questo esposto e contestare la data d'inizio del diritto all'assegno grandi
invalidi per mia moglie (nel frattempo deceduta) a seguito delle risposte evasive
datemi dall'ufficio cantonale assicurazione invalidità. Ci sono a mio parere
palesi incongruenze negli atti prodotti che riguardano lo stesso caso, per il
quale l'inchiesta è stata svolta sempre dalla stessa assistente sociale
dell'Ufficio AI.
1. Nel progetto di assegnazione di rendita, datato 16 settembre
2009, viene riconosciuto il diritto a una rendita completa di invalidità a
decorrere dal 01.03.2009 (scadenza dell'anno d'attesa).
2.
Nella decisione del 23.3.2010 l'inizio del diritto alla prestazione viene
spostato allo 01.04.2010 e si preannuncia un'ulteriore decisione sul pagamento
retroattivo.
3.
Nel progetto di decisione (6 maggio 2010) sull'assegno grandi invalidi e nella
relativa decisione con rifiuto dell'assegno (14 giugno 2010) l'inizio del
diritto viene fissato al 1. settembre 2009 (scadenza dell'anno di attesa).
Fra l'altro: la
degenza ininterrotta di mia moglie in ospedale ha avuto inizio non il 24
agosto, come indicato nel documento, ma il 4 giugno.
Ripeto: date diverse per lo stesso caso di
malattia grave e rapidamente invalidante, con conseguenti spostamenti del
diritto alle prestazioni assicurative, proprio nel periodo del mio massimo
impegno morale, assistenziale organizzativo e finanziario. Non contesto che
l'AI e l'assegno per grandi invalidi siano due cose diverse, ma non capisco
perché ad una persona malata, che non può più essere lasciata sola e necessita della carrozzella anche per
trasferimenti di pochi metri, venga riconosciuto il diritto alla rendita
invalidità ma non quello all'assegno per grande invalido nel
periodo in cui era ancora a casa." (Doc. I)
1.5. L’UAI, in
risposta, sulla base dell’istruttoria effettuata dall’assistente sociale,
ritenuta plausibile, dettagliata, motivata e resa in considerazione della
situazione medica e delle indicazioni acquisite in loco, ha evidenziato che
l’assicurata avrebbe avuto diritto all’assegno grandi invalidi di grado medio
dal 1° settembre 2009 e di grado elevato dal 1° dicembre 2009.
Tuttavia,
in applicazione dell’art. 67 cpv. 2 LPGA il diritto a prestazioni viene negato
in quanto l’assicurata è stata degente in ospedale in modo continuato dal 24
agosto 2009 al 2 aprile 2010 (data del decesso) (doc. IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Il
TCA è chiamato a stabilire se l’UAI ha correttamente o meno rifiutato agli RI 1
il diritto al versamento dell’assegno grandi invalidi.
Secondo
l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr.
DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno
alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una
sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La
giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può
essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza
dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita,
per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che
rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello
stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463;
STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149);
Gli atti
ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117
V 146 consid. 2.):
-
vestirsi/svestirsi
-
alzarsi/sedersi/coricarsi
-
mangiare
-
provvedere all'igiene personale
- andare
al gabinetto
-
spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.
Per atti
che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la
giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale
all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF
117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).
L’art. 42
LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora
abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA),
hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1).
La grande
invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).
È
considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a
casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione
della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica
ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato
in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato
grande invalido di grado lieve (cpv. 3).
L'accompagnamento
è un nuovo concetto introdotto con la quarta revisione della LAI, in vigore dal
1° gennaio 2004, allo scopo di evitare che determinati assicurati, in
particolare affetti da malattie psichiche e mentali leggere, restino
abbandonati a se stessi (cfr. DTF 133 V 572; FF 2001 2891 seg.).
L’art 37
OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se
l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita
dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari
della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza
personale (cpv. 1).
La grande invalidità è di grado
medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti
ordinari della vita,
b)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari
della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari
della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente
nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).
Infine, la grande
invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a)
è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi
per compiere almeno due atti ordinari della vita,
b) necessita di una sorveglianza
personale permanente,
c)
necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste
dalla sua infermità,
d)
a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,
può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di
terzi forniti in modo regolare e considerevole,
e)
è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).
L'art. 38 OAI
("Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana")
stabilisce che:
Esiste un bisogno di
accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi
dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in
un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a. non
può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona:
b. non
può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori
casa senza l'accompagnamento di un terza persona; oppure
c. rischia
seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno (cpv. 1).
Chi
soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a
un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido (cpv. 2).
È
considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà
quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni
menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività
di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela
conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile (cpv. 3).
Ai
sensi dell’art. 42ter cpv. 1 LAI l’assegno mensile in caso di
grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande
invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve
al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34
capoversi 3 e 5 LAVS.
In una sentenza
pubblicata in DTF 133 V 569 il Tribunale federale ha stabilito che è conforme
alla volontà del legislatore che i beneficiari di rendita AVS, che non avevano
bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana prima
del raggiungimento dell'età AVS, rimangano esclusi dal diritto all'assegno per
grandi invalidi per questo motivo. Il Consiglio federale non ha violato nè il
principio costituzionale della parità di trattamento, nè il divieto di
discriminazione (art. 8 cpv. 1 e 2 Cost.) e neppure la legge (art. 43bis
cpv. 5 LAVS) nella misura in cui ai fini della valutazione della grande
invalidità non ha tenuto conto all'art. 66bis cpv. 1 OAVS della
necessità di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana in
ambito AVS.
In
un'altra sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 26 il Tribunale federale ha
stabilito che il diritto all'accompagnamento nell'organizzazione della realtà
quotidiana non può essere limitato alle persone che presentano un danno alla
salute psichica o mentale; ne hanno diritto anche persone che sono impedite per
altre ragioni (ad esempio di persone cieche o che lamentano una grave debolezza
visiva).
Secondo l’art. 67 cpv. 2
LPGA se il beneficiario di un assegno per grandi invalidi soggiorna in uno stabilimento
ospedaliero a spese dell’assicurazione sociale, il diritto all’assegno è
soppresso per ogni mese civile intero trascorso nello stabilimento.
2.3. Nella
presente fattispecie dal rapporto del 14 settembre 2009, relativo all’inchiesta
a domicilio effettuata il 7 settembre 2009 dall’assistente sociale __________, è
emerso quanto segue:
"
(…)
3. Informazioni sulla grande
invalidità____________________
Ho incontrato il marito dell'assicurata presso la
loro abitazione e svolto il colloquio con lo stesso.
Per ulteriori informazioni sullo stato di salute
si rimanda al rapporto casalinga, svolto dalla sottoscritta in occasione del
medesimo incontro.
3.1.1 Vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti, mettere o togliere
una protesi________________________________________
Causa la desaturazione ed il complessivo stato di
salute, stanchezza e spossatezza vengono descritte come delle costanti.
Il marito spiega come, sin dal settembre 2008
(mese successivo all'inizio della cura a base di Ilomedina) l'assicurata va
quindi aiutata a procedere nell'atto qui considerato e, nell'arco della
settimana, le occasioni di aiuto (diretto) sono maggiori rispetto a quelle di
autonomia, dove l'aiuto si rivela fondamentale poiché, lasciata sola, non
avrebbe la forza né l'energia di cambiarsi (vestirsi/svestirsi) trascorrendo
l'intera giornata in pigiama o in vestaglia.
3.1.2 Alzarsi, sedersi e coricarsi___________________________
Come in altri ambiti, anche nei movimenti qui
considerati ha cercato di mantenersi il più autonoma possibile. Ciò nonostante,
dichiara il marito, dal febbraio 2009, sono maggiori le volte in cui va
sostenuta e accompagnata nei movimenti qui considerati, poiché le sue forze
sono sempre meno e la dispnea è presente anche al minimo sforzo. Al momento di
alzarsi/coricarsi dal letto, la maggior parte delle volte, lui è quindi
presente, pronto ad intervenire in caso di necessità e controllare che la pompa
dell'Ilomedina non subisca danni.
3.1.3 Mangiare (portare
il pasto a letto, tagliare gli alimenti, portare gli alimenti alla bocca,
necessità di alimenti speciali, ad es. alimenti in
___ purea o per sonda, escluse le diete)_______________________________
È sempre riuscita a portare il cibo alla bocca,
afferma il marito, il quale, dal febbraio 2009, oltre ad occuparsi della
preparazione dei pasti, per facilitarle il fatto di portare a termine il pasto,
la aiuta anche nel taglio degli alimenti a pasta dura. Un aiuto simile, in
occasione di ricoveri, è fornito dal personale di cura dell'ospedale.
L'assicurata, causa il complessivo stato di
salute, deve poi riuscire a mantenere un'alimentazione ricca e variegata,
tuttavia, visti i dolori, i crampi allo stomaco (che la svegliano anche di
notte) e le frequenti nausee (dovute ai medicamenti), va fortemente stimolata e
controllata nell'alimentazione poiché, sempre più spesso, rifiuta di portare a
termine il pasto e necessita di qualcuno che la stimoli in tal senso.
3.1.4 Igiene personale (lavarsi,
pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia
Anche in questo ambito l'assicurata, fino a
quando ha potuto, ha sempre cercato di rimanere autonoma. Tuttavia, dal
febbraio 2009, fatica, stanchezza e debolezza vengono descritte come delle
limitazioni e, se fino a quel momento l'assicurata procedeva alla sua igiene
personale in autonomia, da allora necessita di un aiuto diretto, volto a
garantirle una sufficiente accuratezza nell'esecuzione, aiuto prestato dal
coniuge.
Nonostante possegga il seggiolino interno alla
cabina doccia, il fatto di piegarsi e raggiungere tutte le parti del corpo non
le è più possibile, spiega il marito. Oltre alla cura di Ilomedina (che
contribuisce a stancarla), l'assicurata lamenta poi forti crampi allo stomaco,
una sensazione di forte prurito in tutto il corpo (conseguenza dei medicamenti
assunti) e una ritenzione idrica importante che, oltre a causarle forti dolori
alle gambe, le provoca anche dei gonfiori (attualmente in volto). Per tutti
questi motivi il marito la aiuta nello svolgimento della doccia; mentre
l'assicurata si sforza di mantenere l'autonomia al momento della piccola
toilette, effettuata al lavandino e nel gesto del pettinarsi.
3.1.5 Andare al gabinetto (riordinare i vestiti, igiene
personale/controllare la
______pulizia, andare al gabinetto in
modo inusuale)_________________________
Causa l'assunzione di diuretici, l'assicurata è
costretta a recarsi in bagno più volte durante la giornata e soprattutto in
tempi ravvicinati (il marito riferisce ogni 30 minuti).
Se all'inizio l'assicurata aveva mantenuto ancora
una certa autonomia, con il peggiorare dello stato di salute ciò non è stato
più possibile, afferma il marito, il quale, oltre a sorreggerla negli
spostamenti (ad esempio bagno-camera), la aiuta anche nell'igiene intima
(soprattutto perché gli episodi di diarrea sono sempre più frequenti), se del
caso nel cambio della biancheria intima e nel riordino finale dei vestiti e la
dipendenza, così come descritta, è fatta risalire al febbraio 2009.
3.1.6 Spostarsi in casa, fuori casa,
mantenere i contatti sociali_
Sin dal settembre 2008, causa la
desaturazione ed il complessivo stato di salute, il marito riporta delle
difficoltà alla deambulazione, rallentata ed insicura.
Negli spostamenti interni all'abitazione ha
sempre cercato di mantenere l'autonomia, anche se, con l'avanzare del tempo,
erano più le volte (e sono tuttora) dove doveva essere sorretta ed
accompagnata; nell'affrontare le scale, così come da un locale all'altro della
casa.
Sin dall'estate 2008 l'assicurata ha poi cessato di guidare il proprio mezzo e, per ogni spostamento esterno,
necessita quindi di essere accompagnata dal coniuge, alle visite mediche o ai
controlli in ospedale, peraltro numerosi. Ad aprile 2009, vista la sempre più
crescente debolezza ed il continuo peggiorare delle condizioni di salute, si è
reso poi necessario l'utilizzo di una carrozzella (che l'assicurata non sposta
da sola almeno all'esterno).
3.1.7 A causa di una lesione agli organi sensoriali (ad es.
ridotta acuità visiva) o di una grave infermità fisica, la persona assicurata ha
bisogno dell'aiuto di terzi per mantenere i
contatti sociali_____________________________________
No.
3.2 La persona assicurata necessita, a causa di un danno alla
salute, in modo regolare e duraturo di un accompagnamento nell'organizzazione della
realtà quotidiana? (aiuti
che permettono di vivere in modo autonomo, accompagnamento per compiere
attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa, presenza
regolare di una terza persona per evitare
l'isolamento
permanente)_________________________________________
No.
3.3 La persona assicurata necessita di un aiuto duraturo nelle
cure di base oppure di trattamenti?____________________
Se all'inizio era ancora autonoma nella gestione
della farmacoterapia, con l'andare del tempo è stato il marito che si è
occupato della sostituzione della pompa di Ilomedina (a giorni alterni), della
medicazione giornaliera del catetere, così come della somministrazione dei
diversi medicamenti.
3.4 La persona assicurata necessita di
una sorveglianza
personale?________________________________________
Considerandi
II complessivo stato di salute giustifica a mio
avviso la necessità di sorveglianza personale permanente e questo a partire dal
mese di settembre 2008, mese in cui, nonostante le cure intraprese
(Ilomedina), lo stato di salute è continuato a rimanere assai critico ed il
marito dichiara che, da quel momento, non è stato più possibile lasciarla a
casa da sola per un periodo prolungato. L'assicurata era debole, la sua
deambulazione assai rallentata e non sempre gli spostamenti (anche interni
all'abitazione) le erano possibili. La precarietà del suo equilibrio rende
quindi elevato il rischio di cadute, così come i frequenti abbassamenti di
pressione continuano a causarle giramenti di testa e, in diverse occasioni,
così come riportato nel rapporto casalinga, è dovuta intervenire l'ambulanza e
trasportarla d'urgenza in ospedale, in occasione di scompensi cardiaci o
polmonari, l'ultimo dei quali ha appunto richiesto un intervento di
rianimazione. Al domicilio dispone inoltre del dispositivo di telesoccorso.
3.5
La persona assicurata dispone di
mezzi ausiliari?________
Sedia a rotelle, seggiolino per la doccia,
bombola per l'ossigenoterapia e per la somministrazione dell'llomedina.
3.6
L'uso di un
mezzo ausiliario potrebbe contribuire a
diminuire la grande invalidità?________________________
Non negli atti in cui vi è una dipendenza.
4.
Proposta di decisione
Inizio della dipendenza in due atti ordinari
della vita: settembre 2008.
Da settembre 2008 necessita inoltre di una
sorveglianza continua personale.
Da febbraio 2009, la persona assicurata
dipende da terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita.
La domanda è stata presentata nel mese di
maggio 2009.
Sono assolte la condizioni per il versamento di
un assegno per grandi invalidi di grado:
- medio, dal mese di settembre 2009 (un anno dopo l'inizio della
dipendenza da terzi)
- elevato, a decorrere dal 01 dicembre 2009, tre mesi dopo la nascita
del diritto.
! Ai numerosi periodi di ricovero (pt.
2.
), informazioni più dettagliate circa i periodi sono da richiedere
direttamente all'interessata o ai medici.
Vista la possibilità di un trapianto
polmonare, si propone una revisione dell'assegno a medio termine." (Doc. AI 30/3-7)
2.4
Va innanzitutto
sottolineato che la decisione del 23 marzo 2010 con la quale l’Ufficio AI ha
attribuito all’assicurata una rendita intera d’invalidità a decorrere dal 1°
marzo 2009 è cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 41-3).
Dagli
accertamenti esperiti è emerso che dal 3 marzo 2008 la capacità lavorativa
dell’assicurata era limitata in modo rilevante e dunque alla scadenza dell’anno
d’attesa l’amministrazione, dopo aver oggettivato una completa incapacità
lavorativa in qualsiasi attività lucrativa, così come una totale inabilità
nelle mansioni di casalinga, ha rettamente attribuito a RI 1 una rendita intera
d’invalidità a far tempo dal 1° marzo 2009 (doc. AI 35-1).
Per
quanto riguarda la decisione sul versamento dell’assegno grandi invalidi va detto
quanto segue.
Dopo
attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivo per scostarsi dalla
valutazione, completa ed approfondita, operata dall’assistente sociale e i
ricorrenti, da parte loro, non contestano i risultati dell’inchiesta. Quest’ultima
è stata svolta per conto dell’Ufficio AI dall’assistente sociale, persona
qualificata per poter compiere simili accertamenti.
Essa ha dettagliatamente valutato l’espletamento di ogni singolo atto ordinario
sulla base di quanto osservato.
Questa Corte
può dunque confermare che l’assicurata avrebbe avuto diritto ad un assegno per
grandi invalidi di grado medio dal 1° settembre 2009 e di grado elevato dal 1°
dicembre 2009. Tuttavia, secondo l’art. 67 cpv. 2 LPGA se il
beneficiario di un assegno per grandi invalidi soggiorna in uno stabilimento
ospedaliero a spese dell’assicurazione sociale, il diritto all’assegno è
soppresso per ogni mese civile intero trascorso nello stabilimento.
Per quanto riguarda la
degenza ospedaliera di RI 1 dalla documentazione agli atti emerge quanto segue.
Nello scritto del 28
dicembre 2009 il medico curante Dr. __________ ha indicato che l’assicurata è ricoverata
dal 3 giugno 2009 (cfr. doc. AI 38-1). Da parte sua, il marito RA 1, nell’atto
ricorsuale ha precisato che la data corretta del ricovero è il 4 giugno 2009 e
non il 24 agosto 2009 come invece emerge dal rapporto datato 20 ottobre 2009
del Dr. __________ dell’Ospedale Regionale di __________ (doc. AI 40-1).
Incontestata invece la degenza dall’11 ottobre 2009 al 2 aprile 2010 presso l’__________
di __________ (doc. AI 40-1; da 40-18 a 29; 43-19).
Questo Tribunale rileva comunque
che nel periodo a partire dal quale l’assicurata avrebbe avuto diritto
all’assegno grandi invalidi, ovvero dal 1° settembre 2009, risulta
incontestato che RI 1 fosse degente presso l’Ospedale di __________ e quindi all’__________
di __________ sino al 2 aprile 2010 (data del decesso).
Ne consegue che il diritto
all’assegno è soppresso per ogni mese civile intero trascorso nello stabilimento.
La decisione
impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.
2.5
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- vanno poste a
carico dei ricorrenti.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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