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Decisione

32.2010.209

Richiesta di una rendita AI respinta in assenza di un grado d'invalidità pensionabile

13 gennaio 2011Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi sensitivi

sono oramai quasi sempre presenti e si tratta, con le cadute, di parestesie,

iperestesie e dolori ora localizzati in questa o in quella parte del corpo, ora

vaganti, con senso di costrizione al torace, formicolii alle spalle, alle mani,

alla faccia, senso di punture, di pulsazioni alle orecchie, o di stiramento

della pelle.

La costante

persistenza di disturbi neurovegetativi con il preminente carattere psichico

dei disturbi accusati fa collocare senza alcun dubbio il caso del signor RI 1

fra le malattie mentali e tali da impedire ogni possibilità di ripresa del

lavoro (doc. AI 71-3)

Sulla

base della predetta documentazione, il medico SMR, dr. med. __________, ha

affermato:

" Dal

punto di vista medico non vengono apportate novità che possano cambiare la

valutazione basata sulla perizia psichiatrica del dr. __________ del 15.12.2009

che descrive i disturbi dell’A, pone una diagnosi psichiatrica secondo ICD10,

ne descrive risorse e limiti.

Si sottolinea

l’importanza dei fattori socio economici di questo 39.enne assicurato in

assistenza.

Nella sua lettera il

medico di famiglia (dal 18.08.2009) elenca una lista di disturbi

neurovegetative di cui riconosce l’origine psichica.

Questa valutazione non

cambia il giudizio sulla CL emerso dalla perizia.

Si fa notare che l’A.

può chiedere l’aiuto al collocamento, che non ha richiesto finora (vedi

rapporto CIP del 30.04.2010).” (doc. AI 74-1)

In

sede di ricorso l’insorgente ha presentato un certificato del 5 luglio 2010 del

dr. med. __________, FMH chirurgia, il cui tenore è identico a quello del 17

maggio 2010 (doc. AI 71-3).

6. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato,

sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della

situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001

pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Va

ancora evidenziato che per quanto riguarda in particolare l'invalidità

cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo

al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;

RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla

salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della

capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona

volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata

nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale

misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,

esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto

conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale

attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,

pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e

sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I

148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182

consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito

che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare

la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri

posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF

130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio

2007, I 384/06).

7. Questo

TCA chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia psichiatrica

del 15 dicembre 2009 del dr. med. __________, che, dopo aver posto la diagnosi

di sindrome mista ansioso-depressiva di lieve-media entità (ICD10 F 41.2)

nell’ambito di problemi correlati a circostanze economiche (ICD10 Z59) e alla

disoccupazione (ICD10 Z56) ha accertato una incapacità lavorativa del 30% nella

precedente attività, così come in qualsiasi altra attività confacente al suo

stato di salute.

Il

perito ha infatti valutato ed esaminato in maniera completa i punti litigiosi,

si è fondato su esami approfonditi, ha preso in conto tutti i mali di cui si

lamenta l’assicurato, in piena conoscenza dei suoi antecedenti e la perizia,

motivata, è chiara nell’esposizione delle correlazioni mediche e nell’apprezzamento

della situazione medica. Il referto, che giunge a risultati concludenti, non

sussistendo indizi concreti che possano mettere in causa la sua credibilità,

dispone di forza probatoria piena.

8. L’insorgente

chiede di rinviare l’incarto all’UAI per una nuova e più approfondita valutazione

medico psichiatrica. Egli fa valere di trascorrere notti insonni, di avere

incubi ricorrenti dovuti al sinistro automobilistico avvenuto alcuni anni fa,

di avere crisi di identità ed assenza di autostima che nessuna terapia ha

saputo curare. L’insorgente sostiene che la visita presso il perito incaricato

dall’UAI non ha “aiutato a centrare il problema”, poiché si è trattato

di una visita di un’ora circa nel corso della quale sono state poste unicamente

domande di carattere personale e privato (doc. I).

A

sostegno delle sue argomentazioni, e meglio della richiesta di una nuova

valutazione psichiatrica, l’interessato in sede di ricorso ha prodotto un

certificato del proprio medico curante, Dr. med. __________, FMH chirurgia, del

5 luglio 2010 (do. C), in tutto simile a quello del 17 maggio 2010, del

medesimo specialista (doc. AI 71-3), e già valutato dal medico SMR, dr. med. __________

(cfr. doc. AI 74-1).

Il

curante, dopo aver rammentato che l’insorgente è stato vittima di un incidente

frontale con l’automobile nel corso del 2005, ha descritto i sintomi ed i disturbi psichici di cui è affetto il proprio paziente (eccessiva

debolezza, stancabilità, irritabilità, parestesie moleste in tutto il corpo,

difficoltà ad affrontare le varie situazioni della vita, da cui delusioni,

frustrazioni ripetute, senso di sfiducia in sé stesso e verso gli altri,

diminuzione della memoria e modificazioni improvvise dell’umore e della

emotività), che si intrecciano con i disturbi funzionali a meccanismo neuro-vegetativo

dei vari organi quali il cervello con crisi persistenti di insonnia con

emozioni prolungate a carattere di incubi, disturbi al fegato con difficoltà e

cattiva digestione, perdita di equilibrio con varie cadute. Il curante ha attestato

che i disturbi sensitivi sono sempre presenti, e si tratta, con le cadute, di

parestesie, iperestesie e dolori ora localizzati in questa o quella parte del

corpo, ora vaganti, con senso di costrizione al torace, formicolii alle spalle,

alle mani, alla faccia, senso di punture, di pulsazioni alle orecchie o di

stiramento della pelle.

Il

dr. med. __________ ha infine affermato che questi disturbi neurovegetativi

hanno un preminente carattere psichico e colloca il caso del ricorrente fra le

malattie mentali, tali da impedire ogni ripresa lavorativa.

Per

quanto concerne la contestazione secondo cui la visita del dr. med. __________

sarebbe durata circa un’ora (dal referto peritale emerge invece che il

colloquio con il paziente è stato di un’ora e mezzo, cfr. doc. AI 65), il TF ha

già avuto modo di rilevare che il valore probatorio di un rapporto medico non

dipende di massima dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua

completezza e concludenza (cfr. sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I

1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con

riferimenti).

Quanto

agli aspetti sollevati dal dr. med. __________, medico curante del ricorrente

(cfr., per quanto concerne il valore probatorio delle valutazioni dei medici

curanti, consid. 6: il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente; cfr. DTF 125 V 353), e non

specialista in psichiatria, va innanzitutto evidenziato che il perito, dr. med.

__________, nel referto del 15 dicembre 2009, ha preso in considerazione l’incidente frontale (avvenuto nel 2006 secondo il perito, la dr.ssa

__________ [doc. AI 30-1] ed il dr. med. __________ [doc. __________ 7-4] e nel

2005 secondo il medico curante dr. med. __________ [cfr. doc. C]) di cui è

stato vittima l’insorgente, nonché di ulteriori avvenimenti sfortunati che

hanno colpito l’interessato (tra cui un incidente domestico nel 2007 ed un incidente

automobilistico nel 2008) e delle conseguenze che questi accadimenti hanno

avuto sullo stato di salute dell’assicurato (doc. AI 65-4).

Il

perito ha in particolare tenuto conto dell’ansia, dell’insonnia,

dell’isolamento e degli episodi di confusione mentale insorti in seguito al

primo incidente della circolazione descritti dal dr. med. __________ (in

particolare la stanchezza, l’apatia, il nervosismo, l’assenza di interesse, la

difficoltà nel ricordare le date, doc. AI 65-4 e 5), peraltro presenti almeno dal

18 agosto 2009 (doc. C), ossia da prima della valutazione del perito e

dell’emissione della decisione impugnata (doc. AI 71-3).

Per

Considerandi

il resto il curante, specialista in chirurgia, non ha posto una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta (ma ha affermato che vi è uno “stato

depressivo-ansioso persistente”).

Certo,

il dr. med. __________ ha rilevato la presenza di disturbi neurovegetativi che,

oltre alle insonnie persistenti con emozioni prolungate a carattere di incubi,

già prese in considerazione dal perito, provocano anche disturbi sensitivi che

portano a parestesie, iperestesie e dolori localizzati (doc. C).

Tuttavia,

lo stesso curante rileva che si tratta di disturbi con preminente carattere

psichico (pertanto di una patologia oggetto della valutazione peritale), già

presenti dal 18 agosto 2009 (cfr. doc. C: “Da quando egli è venuto in mia

cura dal 18.08.2009, ho potuto annotare lo stato di grave deperimento

psico-organico, di cui era affetto con un’ampia gamma di disturbi e sintomi che

si possono riassumere in questi termini: (….) che si intrecciano con i disturbi

funzionali a meccanismo neuro-vegetativo (…)”, sottolineatura del redattore),

ossia da prima dell’esame peritale. Ora il dr. med. __________ ha evidenziato

che “è infatti attualmente (ndr: ossia il 15 dicembre 2009) seguito dal solo

medico curante con una farmacoterapia limitata ad un ipnoinduttore”

(doc. AI 65-6, sottolineatura del redattore).

L’interessato

si limitava pertanto a seguire una terapia blanda e nel successivo certificato

del 17 maggio 2010 (e in quello del 5 luglio 2010, peraltro identico) il

curante, dr. med. __________, non indica di aver dovuto aumentare o modificare

la somministrazione di medicamenti.

Rilevato

inoltre che il medico SMR, dr. med. __________, ha preso posizione sulla nuova

certificazione prodotta in sede di osservazioni al progetto di decisione, evidenziando

che dal punto di vista medico non vengono apportate novità che possano cambiare

la valutazione della capacità lavorativa (cfr. doc. AI 74-1), questo Tribunale

non ha motivo di scostarsi dalle conclusioni del dr. med. __________.

Va

qui evidenziato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4).

Non

va poi dimenticato che ancora di recente, con sentenza 9C_965/2008 del 23

dicembre 2009, il Tribunale federale, in un caso dove l’assicuratore ha

interpellato due medici di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del

ricorrente ha confermato la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere

conto della differenza esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e

mandato peritale (cfr. anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid.

3.2.3

e I 701/05 del 5 febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per

il rapporto di fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti,

anche se specialisti, vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr.

anche DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20

marzo 2006 consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con

riferimenti).

La

circostanza che anche il medico curante è uno specialista va relativizzata nel

senso che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. sentenza

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, cfr. anche sentenze 9C_607/2007 dell’11 aprile

2008, consid. 5.3,9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, e I

701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2).

Inoltre,

va ribadito che queste conclusioni sono state confermate dal medico SMR, dr.

med. __________.

A

questo riguardo va ricordato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in

vigore dal 1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Inoltre

il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 nella

causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même

pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI

(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à

l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un

rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en

cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il

est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment

énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I

938/03, consid. 3.2)

Visto

quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni del dr.

med. __________ e del medico SMR, dr. med. __________ (cfr. più in generale sul

valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14

settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno

2008), a giusta ragione l’UAI ha concluso che l’insorgente è abile al lavoro al

70% nella sua precedente attività ed in ogni altra professione.

In

queste condizioni la richiesta di procedere con una nuova valutazione in ambito

psichiatrico va respinta.

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungs-verfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

9.

In

concreto, ritenuto che l’incapacità lavorativa del ricorrente nella sua

precedente attività lucrativa di autista è del 30%, l’assicurato non ha diritto

ad alcuna rendita.

Infatti,

conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle

assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno

(DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394

consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo

1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e

sentenze ivi citate; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto

ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito

tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag.

434).

Alla

luce di tutto quanto esposto il ricorrente, per ridurre il danno, deve

continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente

professione di autista. In questo caso è quindi indicato un raffronto

percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I

759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto che il grado

corrispon-dente di incapacità lavorativa del 30% del ricorrente nella

precedente attività non raggiunge il grado minimo di invalidità pensionabile

(40%), non vi sono i presupposti per concedergli una rendita.

In

effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale da imporre un

cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno

non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico.

Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la

restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare,

l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI

1993.

U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).

A

questo proposito nella sentenza I 759/2005 del 21 agosto 2006 l’Alta Corte ha

rammentato che:

" Du

moment que l'intéressé est capable d'exercer son ancienne profession, une

comparaison des revenus en pour-cent est indiquée (cf. ATF 114 V 313 consid. 3a

et les références). Ainsi, le revenu d'invalide qu'il pourrait escompter gagner

en mettant à profit sa capacité de travail correspond au minimum à 80% du

revenu réalisable sans invalidité, dès lors que les experts du MEDAS ont

attesté une diminution de rendement - de la capacité de travail - de 10% à 20%.

Son incapacité de gain doit donc être fixée à 20% au maximum, ce qui n'ouvre

pas le droit à une rente de l'assurance-invalidité.”

In concreto l’insorgente nella precedente professione di autista è

incapace al lavoro nella misura del 30% dall’aprile 2007, ciò che non gli

permette di avere diritto ad una rendita (cfr. anche sentenza 32.2010.69 del 9

dicembre 2010 e sentenza 32.2010.197 del 15 dicembre 2010), come calcolato

dall’UAI.

Ne

segue che la decisione dell’amministrazione che ha respinto il diritto a

prestazioni è corretta.

10.

L’insorgente,

ritenuta l’incapacità lavorativa del 30% (ossia superiore al 20%), sostiene che

l’UAI avrebbe in ogni caso dovuto presentargli un piano concreto di aiuto al

collocamento ed accenna, in coda al ricorso, alla possibilità di riqualifica in

una diversa professione.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati

d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a

ripristinare, migliorare, conservare o migliorare la loro capacità di guadagno

o la loro capacità di svolgere mansioni consuete. Per stabilire tale diritto

deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale

rimanente. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono

previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che

comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione

professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il

collocamento (art. 18 LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18b LAI).

L’art.

17.

cpv. 1 LAI prevede in particolare che l’assicurato

ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua

invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al

guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti

di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al

termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa

senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.

Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in

particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a

procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente

equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti

atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno

(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid.

2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

11.

In

concreto, pur essendo il grado d’invalidità superiore alla soglia del 20% la

decisione dell’UAI merita conferma.

Infatti,

la circolare sui provvedimenti d’integrazione e di ordine professionale

prevede:

" 4010

Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativa-mente:

– a causa di un’invalidità imminente o esistente la persona

assicurata non è più in grado di esercitare la precedente professione o di

compiere le mansioni consuete, lucrative o no;

– la persona assicurata deve essere idonea all’integrazione, ossia

essere oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai

provvedimenti di formazione professionale;

– la formazione deve essere compatibile con l’invalidità e

corrispondere alle capacità della persona assicurata. Deve essere inoltre

semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti

a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate le spese di una

formazione che non prospetta una prestazione lavorativa economicamente

valorizzabile.

(…)

4013.

Se una persona

assicurata è sufficientemente integrata o se può esserle procurato un posto di

lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una

riformazione professionale non è necessaria.”

Nel

caso di specie l’UAI ha precisato che misure d’ordine professionale, volte al

conseguimento di una qualifica di base, non risultano attuabili. A questo

proposito la consulente in integrazione ha rilevato di concordare con le

conclusioni già espresse nel precedente rapporto del 1° settembre 2005 (doc. AI

68-1). In quell’occasione la consulente che si era occupata del caso aveva

affermato:

"

(…) a mio avviso la difficoltà nel reperire un impiego lavorativo è

legata alla sfavorevole situazione congiunturale. In considerazione del fatto

che il danno alla salute non cagiona particolari limitazioni mediche si ritiene

che l’A. abbia tutte le potenzialità per presentarsi senza particolari elementi

di sfavore sul mercato del lavoro.

(…)

La presenza sul mercato del lavoro di

attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute, induce

a concludere che il signor RI 1 sia direttamente integrabile nel ciclo

produttivo tramite i normali canali di collocamento.” (doc. AI 19-3)

Alla

luce di quanto sopra esposto è a giusta ragione che l’UAI ha deciso di non

accordare una riformazione professionale (cfr. anche sentenza 32.2008.204 del

24.

giugno 2009 e sentenza 32.2010.10 del 13 settembre 2010).

Per

quanto concerne l’aiuto al collocamento, con la decisione

impugnata l’amministrazione non ha respinto la domanda, ma ha indicato di

restare a disposizione, su specifica richiesta, per aiutare l’insorgente in tal

senso.

Per

cui la censura si rivela infondata.

Vista

la domanda contenuta nel ricorso, il medesimo, insieme all’incarto completo, va

trasmesso all’amministrazione affinché lo tratti come un’istanza di aiuto al

collocamento.

12.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’incarto

è trasmesso all’UAI per i suoi incombenti conformemente al consid. 11.

3. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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