32.2010.21
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
7 giugno 2010Italiano49 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2010.21
Data decisione, Autorità:
07.06.2010, TCA
Ricorso:
TF,8C_592/2010, 19.10.2010
Titolo:
L'UAI ha a giusta ragione attribuito all'A. una mezza rendita d'invalidità a partire dal 1° giugno 2009. Confermato l'importo del reddito da valido calcolato facendo riferimento all'ultimo reddito dell'assicurato prima del danno alla salute. Confermata riduzione dell'8% dal reddito da invalido
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
RENDITA
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.21
LG/sc
Lugano
7 giugno 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 dicembre 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1953, da ultimo attivo in qualità di addetto alla spartizione delle lettere
presso __________, in data 18 novembre 2008 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (collocamento in un altro posto di lavoro / rendita)
segnalando di essere affetto da “depressione, insonnia, nervosismo”
(doc. AI 1-1/5).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 9 dicembre
2009 (doc. AI 43-1), preavvisata con progetto del 2 ottobre 2009 (doc. AI
38-1), ha attribuito all’assicurato una mezza rendita d’invalidità (grado 51%)
a far tempo dal 1° giugno 2009.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha presentato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e
l’attribuzione a RI 1 di tre quarti di rendita con un grado del 63%.
In
particolare, l’insorgente ha contestato l’importo del reddito da valido, nonché
quello da invalido contestando la mancata applicazione da parte dell’UAI delle
deduzioni per circostanze personali e professionali (doc. I).
1.4. L’UAI, in
risposta, dopo aver nuovamente sottoposto l’incarto alle consulenti in
integrazione professionale (cfr. doc. IV bis), ha modificato l’importo del
reddito da valido calcolato nella decisione impugnata con la seguente
motivazione:
"
(…)
Si ritiene infatti di aver ingiustamente
considerato nella decisione del 9.12.2009 come reddito da valido quello
conseguito dall’assicurato in qualità di funzionario __________, perché,
indipendentemente dal danno alla salute, lo scioglimento del suo contratto di
lavoro a fine luglio 2008 è avvenuto “a seguito della ristrutturazione del
centro lettere __________ meglio conosciuto come __________” (doc. I pag. 2
incarto TCA) come previsto dall’accordo stipulato in data 14 dicembre 2007 con __________”
(doc. 9 pag. 12 incarto AI)” (doc. IV +bis).
Non
potendo fare riferimento al reddito conseguito dall’assicurato nell’ultima
occupazione svolta, l’amministrazione ha quindi applicato i dati statistici
nazionali della tabella di riferimento TA1.
Per
quanto concerne le riduzioni dal reddito da invalido le consulenti in
integrazione nel rapporto del 16 febbraio 2010 hanno ritenuto che si debba
applicare una riduzione dell’8% per il tasso d’occupazione a tempo parziale.
Dal nuovo
confronto dei redditi eseguito dall’amministrazione risulta quindi
un’incapacità al guadagno del 54% che giustifica l’erogazione della mezza
rendita d’invalidità come già riconosciuto in sede di decisione del 9 dicembre
2009 (doc. IV+bis).
L’UAI ha
quindi confermato la propria decisione e postulato la reiezione
dell’impugnativa (doc. IV+bis).
1.5. Nello
scritto del 16 marzo 2010 il RA 1 si è riconfermato nelle proprie domande
ricorsuali contestando il reddito da valido desunto dall’amministrazione dai
dati statistici nazionali.
Il
rappresentante ha, in particolare, rilevato quanto segue:
"
(…)
Va fatto notare che il ricorrente ha esercitato
l’attività lavorativa alle dipendenze della __________ per oltre 20 anni la
quale, pur operando in un regime di monopolio, fornisce diversi servizi
attraverso diverse unità autonome. È vero che nell’ambito del progetto di
ristrutturazione dei centri lettere, meglio conosciuto come __________, __________
(per il tramite dell’unità __________) ha operato una ristrutturazione
sopprimendo proprio quel servizio dove era occupato il signor RI 1 e tanti
altri suoi colleghi.
Ma è altrettanto vero che, secondo quanto
convenuto con i partner sociali, __________, prima di procedere allo
scioglimento del rapporto di lavoro con questo tipo di personale, doveva
cercare loro un’alternativa presso un’altra unità (o anche all’esterno) alle
medesime condizioni salariali o tramite compensazione, se necessario.
Soltanto in mancanza di alternative sarebbe stata
attivata la disdetta del rapporto di lavoro. In ogni caso e a questo punto,
subentrava l’applicazione del piano sociale che prevedeva il pagamento di una
buona uscita. Il ricorrente, nel corso del 2008, quando è intervenuta la
disdetta del rapporto di lavoro, ha effettivamente percepito questa buona
uscita. Ma, come detto, questo pagamento è avvenuto perché la possibilità di
trovare una nuova occupazione presso un’altra unità non soltanto per ragioni
logistiche, ma anche e soprattutto in considerazione del suo stato di salute
precario è stata compromessa per non dire annullata.
Tuttavia è opportuno distinguere tra le
prestazioni salariali regolari, acquisite durante l’impiego presso __________,
e le prestazioni acquisite a titolo di buona uscita. Nel nostro gravame (sia
all’AI sia al TCA), abbiamo preso in considerazione il salario percepito
nell’anno 2007, vale a dire il salario effettivo senza la parte di buona uscita
che è avvenuta nel 2008. In altre parole, si tratta del suo salario maturato
nel corso del rapporto di lavoro e sul quale ha regolarmente corrisposto i
contributi sociali. L’affermazione dell’ufficio AI secondo cui il ricorrente,
nel cercare un’alternativa, in assenza della malattia, avrebbe accettato un
salario inferiore, è censurabile anche per un’altra ragione. Il ricorrente
medesimo, e come abbiamo visto, ha perso il posto non per motivi disciplinari o
comportamentali, ma a causa della ristrutturazione aziendale. Ne consegue che
non è assolutamente escluso, come effettivamente è avvenuto per altri casi, che
egli avrebbe potuto passare in un’altra unità della __________. Naturalmente,
qualora non fosse intervenuta la malattia. Anche per questa ragione non trova
perciò fondamento alcuno la considerazione dell’ufficio AI. E poi, sempre in
assenza della malattia, occorre pure prendere in considerazione l’equilibrio
del mercato del lavoro.
Ma in ogni caso il ricorrente, come prima cosa,
avrebbe certamente cercato un’occupazione per mantenere la sua capacità di
reddito. In buona sostanza, l’insorgere della malattia gli ha impedito di
trovare lavoro prima di tutto presso un’altra unità __________ come ad esempio
poteva essere il caso di __________. E questo gli avrebbe permesso appunto di
mantenere così lo stesso salario. Secondariamente, e sempre senza l’insorgere
della malattia, avrebbe potuto anche cercare lavoro presso altre aziende
private presenti sul nostro territorio e che operano nel settore __________,
mantenendo così un reddito se non uguale perlomeno simile.
Ne consegue che per il salario di riferimento da
valido va preso in considerazione quello effettivamente percepito anche per
mantenere la parità di trattamento nei confronti di altri soggetti che chiedono
le prestazioni d’invalidità ed hanno perso il posto di lavoro. Non essendoci
una protezione assoluta contro il licenziamento ma una protezione relativa, a
dipendenza degli anni di servizio, sovente accade che i lavoratori inabili al
lavoro da lunga data vengano licenziati durante il beneficio delle indennità.
Quindi se le considerazioni dell’ufficio AI fossero valide, per tutte queste
persone bisognerebbe fare astrazione dal proprio reddito ed applicare i dati
statistici nel determinare il salario da valido. È palese che si tratta di una
circostanza non sostenibile.
Ciò detto e anche nella denegata condizione che
si voglia prendere in considerazione un salario teorico da valido, l’ipotesi
dell’ufficio AI non è realizzabile per ragioni puramente formali. Nella
decisione oggetto del ricorso, il salario determinato da valido ammonta a fr.
63'154 e dunque, il nuovo salario indicato nella risposta, corrisponderebbe ad
una riformulazione in peggio che non è consentita dalla procedura se attuata
nella forma come previsto dall’ufficio AI, poiché andrebbe attivato il diritto
di essere sentito che, allo stato attuale, non è più fattibile essendoci già la
decisione (doc. VI).
Viene
inoltre ritenuta insufficiente una riduzione del reddito da invalido dell’8% e
ne viene postulata una complessiva del 15%, in considerazione dell’età
dell’assicurato, nato nel 1953 (doc. VI).
Il
doc. VI è stato trasmesso all’UAI per conoscenza (doc. VII)
1.6. Nelle
osservazioni del 12 aprile 2010 l’UAI ha riconfermato la correttezza
dell’importo del reddito da valido calcolato applicando i dati salariali
nazionali e ha contestato la violazione del diritto di essere sentito e la
presunta reformatio in pejus sollevate dal ricorrente (doc. VIII).
Fatti
I doc.
VII e VIII sono stati inviati all’assicurato per conoscenza (doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito
all’assicurato una mezza rendita AI a far tempo dal 1° giugno 2009.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali
come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4
cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente
dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati
effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a
carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di
guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF
del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.4. Per chiarire
la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al Dr. __________, spec. FMH
in psichiatria e psicoterapia e al Dr. __________, spec. FMH in medina interna,
entrambi del SMR, il mandato di esperire una valutazione medica.
Il Dr. __________
e il Dr. __________, nel rapporto medico del 24 luglio 2009, hanno posto la
diagnosi di “Sindrome da disadattamento con disturbo prevalente di aspetti
emozionali F43.23” (doc. AI 27-7).
I medici
del SMR hanno quindi posto la seguente valutazione / conclusione:
"
(…)
Assicurato 56‑enne di origine campana,
naturalizzato svizzero, separato con tre figli ormai adulti. La coppia si sarebbe
separata una prima volta tra il 1999 e il 2000, poi nuovamente dopo circa un
anno. Infine, l'assicurato sarebbe tornato a __________ nella casa di famiglia
nel 2008 dopo avere perso il lavoro in __________ perchè non aveva altra
abitazione. La convivenza "forzata" sarebbe risultata impossibile;
ora, l'assicurato vive solo in un mini-appartamento in affitto da un
conoscente.
Da un lato osserviamo una situazione familiare
conflittuale da anni, dall'altro una problematica legata al lavoro ed economica.
L'assicurato, di formazione cuoco, avrebbe lavorato solo pochi anni nella
professione acquisita, per poi, apparentemente, cercare quello che si potrebbe
definire il "posto fisso". Una volta raggiunto il traguardo dell'impiego
in __________, non avrebbe tuttavia trovato la sicurezza economica che egli si
aspettava. Avrebbe probabilmente iniziato, intorno al 2005, ad abusare di vino,
a suo dire, a scopo ansiolitico. Tale abuso, che sembrerebbe secondario ad una
condizione d'ansia e di incertezza per il futuro, continuerebbe ancora. La
famiglia, moglie e figli, negli ultimi mesi, lo avrebbe completamente
abbandonato. La più che probabile tendenza all'abuso alcolico potrebbe avere in
parte influenzato la rottura in ambito familiare e anche sul lavoro (v. episodio
dell'incidente sul __________).. L'assicurato stesso ammette che, uscito dalla
cucina della __________, si ferma in un bar, consuma del vino rosso, arriva a
casa e si addormenta per un paio d'ore.
Siamo pertanto confrontati con una situazione
sociale difficile, che l'assicurato non è stato in grado di affrontare o ha
affrontato in maniera inadeguata e impropria anche attraverso l'alcol.
Attualmente, l'assicurato appare soddisfatto con l'occupazione offertagli dalla
__________ e vede, così sembrerebbe, un beneficio a continuare nella presente
situazione e quindi a rinunciare ad ogni progettualità per il futuro in una
condizione definibile come Krankheitsgewinn, probabilmente a livello
inconscio.
Pur riconoscendo un certo grado di disadattamento
e di compromissione nelle attività quotidiane e limitazioni nel campo di
attenzione e concentrazione continuative in un'attività a tempo pieno, dovute
anche all'assenza prolungata dal mondo del lavoro, e a una più che probabile
assenza di motivazione, si ritiene esigibile, sulla base della descrizione
dell'attività quotidiana, un'attività di 4 ore al giorno su intera giornata
nell'attività di cuoco o altre leggere, quali l'agente di sorveglianza. Si
tenga anche presente l'influenza dei riferito uso di etile, per cui cadrebbe
ogni pomeriggio in un sonno profondo di più di due ore.
Un reinserimento lavorativo avrebbe anche un
effetto terapeutico, limitando probabilmente da un lato l'accesso all'alcol,
dall'altro impedirebbe, per quanto ancora possibile, una regressione
istituzionale e una cristallizzazione dei sintomi (doc. AI 27-8).
2.5. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.6. Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute
del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della
documentazione medica agli atti, questo TCA deve concludere che non vi è motivo
per distanziarsi dalla valutazione medica del Dr. __________ e del Dr. __________,
che soddisfa i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico
abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.5.) e possa quindi validamente
servire da base al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere
ad ulteriori accertamenti medici.
Il Dr. __________
e il Dr. __________ nel rapporto medico del 24 luglio 2009 hanno posto la
diagnosi di “Sindrome da disadattamento con disturbo prevalente di aspetti
emozionali F43.23” (doc. AI 27-7).
I medici
del SMR hanno ritenuto esigibile da parte dell’assicurato, sulla base della
descrizione dell'attività quotidiana, un'attività di 4 ore al giorno su intera
giornata nelle mansioni di cuoco o altre leggere (doc. AI 27-8).
Nelle successive
annotazioni del 28 settembre 2009 il Dr. __________ e il Dr. __________ hanno
confermato che l’assicurato non soffre di una patologia psichiatrica maggiore e
diagnosticato una “Sindrome da disadattamento secondaria a stress
professionale e familiare (diagnosi: ICD-10 F43.23 sindrome da disadattamento
con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali)”.
Secondo i medici del SMR la sintomatologia è sovrapposta dall’abuso
di alcol assunto come auto trattamento della sindrome ansiosa, ne conseguirebbe
un episodio di sonno profondo pomeridiano. “L’assicurato risulta autonomo
nella gestione delle sue attività quotidiane. Dal punto di vista medico appare
esigibile un’attività come quella svolta attualmente anche al di fuori di un
ambiente protetto, nella misura di quattro ore giornaliere (con possibilità di
aumento, qualora cessasse l’abuso di alcol” (doc. AI 35-1).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale
valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Tale non
può essere il referto del 12 ottobre 2009 del Dr. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia (doc. AI 39-4), prodotto dal ricorrente in sede di
osservazioni al progetto di decisione del 2 ottobre 2009.
Il medico
curante si è infatti limitato ad indicare che RI 1 è attivo quale aiuto cuoco
alla clinica psichiatrica cantonale per 3 ore al giorno con una retribuzione di
fr. 2.5 all’ora. Egli ha poi aggiunto che l’attività si svolge nell’ambito di
un atelier protetto e quindi in un contesto occupazionale per niente o poco
comparabile al sistema economico mondiale, nel quale l’insorgente è inabile al
100%. Secondo il Dr. __________ un inserimento (nell’ambito di un’attività
professionale normale) rischierebbe di mettere ancora a maggiore ragione in
pericolo l’instabile equilibrio attuale.
Questo
referto, stringato, generico, privo di una diagnosi psichiatrica secondo una
classificazione riconosciuta, senza una valutazione delle patologie
dell’interessato e del loro influsso sulla capacità lavorativa, senza esporre
Considerandi
il decorso della patologia e fornire una descrizione dei trattamenti
intrapresi, non adempie quindi i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per
ritenere che un rapporto medico abbia valore probatorio (cfr. consid. 2.5.) e non è atto a mettere in dubbio le conclusioni dei medici del SMR.
Neppure
lo scritto del 21 ottobre 2009 dei responsabili del laboratorio __________, __________,
__________, permette al TCA una diversa valutazione della fattispecie. Nello
stesso viene semplicemente riferito che l’assicurato si impegna, è volenteroso,
puntuale, rispettoso delle norme, oltre che ben inserito nell’équipe
lavorativa, sebbene la sua resa sia legata al suo stato psicofisico, oltre che
all’assunzione di farmaci.
I
responsabili del __________ rilevano che l’assicurato non può lavorare più di
tre ore giornaliere e un possibile inserimento al di fuori del laboratorio “è
possibile ma solo se inserito in un altro contesto protetto” (doc. AI
39-3).
Anche
questa attestazione, stesa peraltro da due responsabili del __________ e non da
medici, non è atta a mettere in dubbio le conclusioni alle quali sono giunti il
Dr. __________ e il Dr. __________, i quali nelle annotazioni del 2 novembre
2009.
hanno concluso che le osservazioni del Dr. __________ e dei responsabili
del __________ “non contengono nuovi elementi oggettivi, ma esprimono una
diversa valutazione delle ripercussioni del danno della salute sulla capacità
lavorativa” (doc. AI 42-1).
Giova
ricordare al riguardo in tale contesto un principio ripetutamente riconosciuto
dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del
medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001,
consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto
di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF
125.
V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.
Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en
l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007
consid. 2).
Ad esempio, nella sentenza
9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4).
In
conclusione, rispecchiando la perizia del Dr. __________ e del Dr. __________ i
criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.
consid. 2.5.), alla stessa può essere fatto riferimento.
Inoltre,
richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della
verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142
consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è abile in misura del 50% nell’attività di cuoco e
in altre attività adeguate.
2.7
Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal
profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2009 (nella decisione
impugnata è stato attribuita all’assicurato una mezza rendita dal 1° giugno 2009).
L’amministrazione ha applicato i dati del 2008 che vanno quindi aggiornati al
2009.
2.7.1
Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la
stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza
preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con
riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente
possibile.
Di regola
ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima
del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale
dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23
ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario
che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa
azienda o in un’azienda simile.
Nel caso
in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà
riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre
2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio
secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa
valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente
all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza
invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).
Nel caso di specie, l’assicurato dopo le scuole dell’obbligo al
paese d’origine ha intrapreso l’apprendistato come cuoco. Mansione questa che
ha svolto inizialmente presso la __________ di __________ (anni 1976-77), poi dal
1978.
al 1981 all’Istituto __________ di __________ e quindi dal 1982 al 1989
all’__________ di __________ (capo cucina). Quindi è stato assunto a __________
come addetto alla spartizione delle lettere.
A causa
della ristrutturazione __________ (progetto __________) l’impiego
dell’insorgente è stato sciolto a fine luglio 2008 (doc. AI 8-4; 9-12/13; 32-2).
Inizialmente l’UAI, sulla base del rapporto del 2 ottobre 2009 della
consulente in integrazione (doc. AI 36-1), aveva applicato quale importo del
reddito da valido il dato desunto dal questionario del datore di lavoro del 22
dicembre 2008, di fr. 63'154.-- (doc. AI 9-1/3).
In via ricorsuale l’amministrazione ha modificato tale importo
fondandosi sulla nuova valutazione della consulente in integrazione del 16
febbraio 2010 (doc. IV bis). Quest’ultima ha rilevato che a seguito della
ristrutturazione interna l’insorgente avrebbe comunque cessato la propria
attività di funzionario presso __________, anche in assenza del danno alla
salute e avrebbe presumibilmente ricercato un’attività alternativa, per la
quale non possiede una qualifica specifica, oppure avrebbe ricercato un’attività
in qualità di cuoco.
Non è
quindi più stato considerato il reddito dell’occupazione svolta da RI 1 sino al
2008, bensì si è fatto riferimento ai dati statistici (doc. IV bis).
Tale modo di procedere viene contestato dal ricorrente (doc. VI).
Questa
Corte ritiene più corretto fare riferimento all’ultimo reddito che l’assicurato
ha conseguito prima del danno alla salute, adeguandolo al 2009 (cfr. consid.
2.7.1
) non potendo condividere l’argomentazione dell’amministrazione quando
afferma che in assenza del danno alla salute l’assicurato avrebbe ricercato
un’attività alternativa non qualificata o un’attività quale cuoco. RI 1 non
svolge più l’attività di cuoco dal lontano 1989 e inoltre è verosimile che egli
avrebbe ricercato, presso un’altra unità __________ o altrove, un’attività che
gli permettesse di mantenere il suo salario presso __________ e non certamente
un salario inferiore.
Il fatto
che RI 1 abbia perso il suo posto di lavoro a causa di una ristrutturazione
aziendale e non per malattia non costituisce una ragione valida per applicare i
dati statistici nel calcolo del reddito da valido piuttosto che l’ultimo
salario percepito. Anzi, è proprio l’ultimo reddito che la persona assicurata
ha conseguito prima del danno alla salute ad essere il dato più
attendibile (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23
ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224).
Si rileva
inoltre che l’amministrazione nella decisione impugnata aveva già scelto questa
soluzione per poi modificare il dato in corso di causa (cfr. doc. 38-1; 43-1;
doc. IV bis).
Bisogna
pertanto applicare il salario percepito dal ricorrente presso __________ nel 2008,
prima dell’insorgere del danno alla salute, e aggiornarlo al 2009.
Il
reddito da valido va dunque quantificato in fr. 63’154.-- nel 2008, secondo
quanto dichiarato dal precedente datore di lavoro, __________ (cfr. questionario
del 22 dicembre 2008, doc. AI 9-3) e dalle distinte salariali 2008 allegate al
ricorso (doc. C1-C7).
Adeguando
tale importo al 2009, si ottiene un reddito da valido di fr. 64'480.23 (+2,1% per il 2009, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali - stima trimestrale - pubblicata sul
sito dell’Ufficio federale di statistica: http://www.bfs.admin.ch/
bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/ quartal.html).
2.7.2
Per quanto riguarda invece il reddito da invalido,
va ricordato che lo stesso è
determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato,
a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In
un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha
lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso
in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.
45.
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La
questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la
quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" 3.3 In una
recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella
Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria
giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito
differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel
corrispondente settore economico, esso deve essere considerato
considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in
caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei
redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però
soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante
del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta
nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione
che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito
della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001
U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in
media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'806.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr. 4'998.24
mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurato,
quale addetto alla spartizione delle lettere, avrebbe guadagnato nel 2009 fr. 64'480.23
/ anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.7.1.).
Tale
reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei
salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 67'915.28, cfr. Tabella
TA1 p.to 64 “Poste e telecomunicazionii”, livello di qualifica 4, fr. 5’330.--
X 12
mesi = 63’960.-- riportato su 41.6 = 66'518.4 e aggiornato al 2009).
Se si
riduce il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza
di cui alla 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, della percentuale dello 0,05% (parte
percentuale eccedente la soglia determinante del 5%) si ottiene un importo di
fr. 59'948.89.
2.7.3
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter
Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind
keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug
abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht
bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
" Su
quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze
federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in
attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de
l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la
sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.7.4
In concreto,
nel rapporto del 16 febbraio 2010, la consulente IP ha applicato una riduzione
dell’8% per il tasso d’occupazione a tempo parziale. La consulente ha infatti
rilevato che “…in tutti i settori professionali i lavoratori a tempo
parziale percepiscono salari inferiori rispetto al rapporto tra tempo di lavoro
e salario mediamente percepito dai lavoratori a tempo pieno” (doc. IV bis).
La
percentuale dell’8% stabilita dalla consulente può essere confermata dal TCA.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante
giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e
6).
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2009, partendo da un
salario da invalido di fr. 59'948.89 ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 50% e
ammettendo la riduzione dell’8%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta,
quindi, a fr. 27'576.49 confrontando ora questo dato con l’ammontare del
reddito da valido nel medesimo anno di fr. 64'480.23 (consid. 2.7.1) emerge un
tasso d’invalidità del 57,23% arrotondato al 57% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR
2004.
UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad
una mezza rendita d’invalidità come stabilito dall’amministrazione.
Visto
quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
2.8
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata
fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 200.- sono poste a
carico del ricorrente
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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