32.2010.210
Ricorso irricevibile in assenza di una decisione impugnabile. Trasmissione degli atti all'Ufficio AI affinché, trattato lo stesso alla stregua di osservazioni al progetto di decisione, emetta una deci
11 agosto 2010Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2010.210
Data decisione, Autorità:
11.08.2010, TCA
Titolo:
Ricorso irricevibile in assenza di una decisione impugnabile. Trasmissione degli atti all'Ufficio AI affinché, trattato lo stesso alla stregua di osservazioni al progetto di decisione, emetta una decisione impugnabile
IRRICEVIBILITÀ
art. 57a LAI
art. 42 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.210
FS
Lugano
11 agosto
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 luglio 2010 di
RI 1
contro
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
letti
e esaminati gli atti;
richiamato il “Progetto di decisione Nessun diritto ad una rendita
d’invalidità” dell’8 luglio 2010 con il quale l’Ufficio AI – esposti i
motivi in base ai quali RI 1 non presenta un grado d’invalidità pensionabile – ha indicato
che: “(…) le presentiamo di seguito un progetto di decisione accordandole la
possibilità di presentare entro 30 giorni, per iscritto le sue eventuali
osservazioni contro le presenti conclusioni o di chiedere delle informazioni
complementari al riguardo. Le osservazioni devono essere firmate, contenere un
esposto succinto dei fatti, dei motivi e delle conclusioni ed essere corredate
da eventuali mezzi di prova. E’ anche possibile un incontro, su appuntamento.
Trascorso il termine di 30 giorni, che non può essere prorogato, verrà emanata
la decisione formale. (…)” (doc. A);
visto lo scritto 15 luglio 2010 con il quale l’assicurata, invitata
a trasmettere al TCA la decisione contro la quale ha inoltrato ricorso, ha
trasmesso il progetto di decisione dell’8 luglio 2010;
considerato:
che secondo l’art. 57a cpv. 1 LAI, in vigore dal 1. luglio 2006,
l’Ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione
prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione
della prestazione già assegnata. L’assicurato ha diritto di essere sentito
conformemente all’art. 42 LPGA;
che nel Messaggio concernente la modifica della legge federale
sull’assicurazione per l’invalidità [misure di semplificazione della
procedura], pubblicato in FF 2005 2751-2763, circa l’art. 57a cpv. 1 LAI si osserva
che: “(…) questa disposizione mira a garantire agli assicurati il
diritto di essere sentiti ai sensi dell’articolo 42 primo periodo LPGA prima
che l’ufficio AI prenda una decisione definitiva (decisione finale) su una
domanda di prestazioni o a proposito della riduzione o della soppressione di
una prestazione già assegnata. Per le decisioni intermedie legate
all’accertamento dei fatti (p. es. disposizione di una perizia), il diritto di essere
sentiti continua tuttavia ad essere garantito conformemente all’articolo 42
LPGA. Dato che, in deroga all’articolo 52 LPGA, le decisioni degli uffici AI
potranno ora essere impugnate soltanto mediante ricorso, la procedura di
preavviso conferisce alla persona interessata il diritto di esprimersi in modo
informale sulla decisione prevista, generalmente entro un termine di 30 giorni.
Ciò significa che durante questo lasso di tempo la persona interessata può
consultare gli atti ed esprimersi nel merito e sull’esito dell’assunzione delle
prove. La persona assicurata può prendere posizione oralmente o per scritto. In
casi motivati, il termine può essere esteso se la domanda in tal senso perviene
per tempo. (…)” (FF 2005, pag. 2760) (vedi in questo senso anche la STF
9C_176/2010 del 4 maggio 2010, consid. 1);
che secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il Giudice delegato esamina
immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o
irricevibile;
che l’art. 69
cpv. 1 lett. a LAI stabilisce che, in deroga agli art. 52 e 58 LPGA, le decisioni
degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinnanzi al tribunale
delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI;
che per costante giurisprudenza l'autorità di ricorso può
pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione, se
del caso su opposizione, emessa da un’autorità amministrativa (DTF 131 V 164
consid. 2.1 con riferimenti);
che, in
concreto, contro il progetto di decisione dell’8 luglio 2010, era quindi
possibile unicamente inoltrare delle osservazioni all’Ufficio AI;
che il
presente ricorso deve quindi essere dichiarato irricevibile e (ancorché già inviato
all’Ufficio AI con lettera raccomandata del 12 luglio 2010 sub doc. AI 125/1-3)
trasmesso all’Ufficio AI affinché, trattato alla stregua di osservazioni al
progetto di decisione dell’8 luglio 2010, proceda ad emettere una decisione
impugnabile. Soluzione questa peraltro rettamente proposta anche
dall’amministrazione con la risposta di causa: “(…) si chiede pertanto a codesto
lodevole TCA di voler dichiarare irricevibile il ricorso del 12 luglio 2010
presentato dalla Signora RI 1 (prima di poter eventualmente ricorrere davanti
al TCA, l’amministrazione dovrà in effetti emettere una decisione impugnabile).
(…)” (VI);
che giusta l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso;
che viste le particolarità del caso – soprattutto il fatto che nel
progetto di decisione 8 luglio 2010 non è indicato con sufficiente chiarezza
che eventuali osservazioni sono da presentare all’Ufficio AI – si rinuncia
eccezionalmente al prelievo di spese.
Per questi motivi
dichiara
e pronuncia
Fatti
1. Il
ricorso del 12 luglio 2010 è irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda ad emettere una decisione.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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