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Decisione

32.2010.211

Soppressione rendita perché A. non ha fornito le informazioni richieste. Leso il diritto di essere sentito perché Ufficio AI non ha messo in atto la procedura di preavviso. Rinvio anche per carente mo

12 ottobre 2010Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

di causa prendendo posizione sui mezzi di prova notificati dall’insorgente;

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- l'art.

1 cpv. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre

2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili

all'assicurazione per l’invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non

preveda espressamente una deroga;

- ai

sensi dell’art. 57a LAI (nella versione applicabile dal 1. luglio 2006 a seguito della modifica della LAI del 16 dicembre 2005, la quale ha sostituito la procedura

d’opposizione mediante una procedura di preavviso; cfr. Messaggio concernente

la modifica della Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità [misure di

semplificazione della procedura], pubblicato in FF 2005 2751-2763, in particolare pag. 2756-2757), l’Ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso,

la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione

o riduzione della prestazione già assegnata. L’assicurato ha il diritto di essere

sentito conformemente all’art. 42 LPGA. Inoltre, l’art. 69 cpv. 1 lett. a LAI

stabilisce che in deroga agli art. 52 e 58 LPGA le decisioni degli Uffici AI

cantonali sono impugnabili direttamente dinnanzi al tribunale delle assicurazioni

del luogo dell’ufficio AI;

- nel

caso in esame dagli atti risulta che nell’ambito della revisione intrapresa

nell’ottobre 2008 – viste le annotazioni 31 agosto 2009 (doc. AI 86/1 sopra riprodotto)

nelle quali i medici SMR hanno concluso che la perizia 20 agosto 2009 del CPAS

non era da ritenersi conclusiva e ritenuto che né l’assicurata né il suo

patrocinatore hanno risposto alle domande e prodotto la documentazione richiesta

concernenti il parto del 30 luglio 2002 –, con decisione 14 luglio

2010 (doc. AI 112/1-2), l’Ufficio AI ha soppresso con effetto immediato la

rendita intera fin lì erogata all’assicurata. Questa decisione, oggetto della

presente vertenza, non è stata preceduta da nessun progetto di decisione. In

particolare non può essere ritenuto tale il progetto di decisione 3 novembre

2009 (doc. AI 105/1-3) visto che con lo stesso veniva solo e precisamente

comunicato che l’amministrazione avrebbe ridotto la rendita intera di un quarto

per un periodo di tre mesi;

- ora, essendo a quell’epoca già entrata in vigore la modifica della

LAI del 16 dicembre 2005 (cfr. sopra), è pacifico che la procedura applicabile

in concreto era quella di cui all’art. 57a LAI e, quindi, della comunicazione

all’assicurato, per mezzo di un preavviso, della decisione prevista in merito

alla soppressione con effetto immediato del diritto alla rendita intera,

ritenuto come l’assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente

all’art. 42 LPGA. Al riguardo va qui sottolineato che la procedura del

preavviso va, in particolare, osservata anche nel caso di una diffida con

comminatoria di un determinato tempo di riflessione: “(…) Ein Vorbescheid ist auch dann zu erlassen, wenn ein Mahn- und

Bedenkzeitverfahren durchgeführt wurde und eine versicherte Person beispielweise

einer angeordneten Begutachtung immer noch nicht Folge leistet und die

IV-Stelle den Rentenanspruch gestützt auf die vorhandenen Akten ablehnen will:

Der Wortlaut von Art. 57a Abs. 1 IVG ist eindeutig; ein vorgesehener

Endentscheid über ein Leistungsbegehren (oder Entzug oder die Herabsetzung

einer bisher gewährten Leistung) ist mit einem Vorbescheid mitzuteilen (vgl.

Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 23. August

2007, IV.2007.00789, abrufbar unter www.sozialversicherungs-gericht.zh.ch).

(…)” (Müller, Das Verwaltungsverfahren in der

Invalidenversicherung, Berna 2010, § 29, nota marginale 2102, pag. 413-414). In merito al diritto di essere sentito nell’ambito della procedura

del preavviso vedi inoltre la STF 9C_617/2009 del 15 gennaio 2010, in particolare i consid. 2.1 e 2.2; Meyer, Bundes-gesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

2010, ad art. 57a, pagg. 476-478 e Zünd/Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht

des Kantons Zürich, Zurigo/Lucerna 2009, §§ 13-28, nota marginale 27, pag. 84 e

§ 13, nota marginale 5, pag. 97. In concreto,

invece, l’Ufficio AI ha proceduto direttamente ad emanare la decisione oggetto

di impugnativa, tralasciando di notificare all’assicurata un progetto di decisione.

In data 14 luglio 2010 l’amministrazione le ha infatti

direttamente notificato una decisione contemplante i motivi che avevano portato

alla soppressione della rendita e contenente anche il rituale rinvio alla

facoltà di contestarla mediante ricorso entro trenta giorni al TCA;

- osservato

che la mancata messa in atto della procedura di preavviso costituisce una grave

lesione del diritto di essere sentito in quanto tale non sanabile – “(…) Die Nichtdurch-führung des Vorbescheidsverfahren stellt eine

schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs dar, welche einer Heilung

grundsätzlich nicht zugänglich ist (Urteil I 584/01 vom 24.7.2002 Erw. 2). (…)” (Meyer, op. cit., ad art.

57a, pag. 477) – e richiamato il

principio valido in materia di assicurazioni

sociali per il quale un difetto di forma o di procedura non deve cagionare alle

parti alcun pregiudizio (cfr. l’art. 49 cpv. 3 LPGA; Kieser,

“ATSG – Kommentar”, 2.a edizione, 2009, ad art. 49, n. 40-41, pag. 621-622; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren un

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1993, pag. 101 N 159, vedi anche DTF 122 V

194 consid. 2), dal procedere adottato dall’Ufficio AI alla ricorrente è

derivato un pregiudizio nel senso che ella è stata privata della facoltà di far

valere le proprie ragioni prima della resa della decisione formale concernente la

soppressione del diritto alla rendita. In particolare l’assicurata nemmeno ha potuto

prendere posizione in merito alla diversa valutazione dell’Ufficio AI che – a differenza del progetto di decisione 3

novembre 2009 (doc. AI 105/1-3) nel quale, in applicazione dell’art. 86bis cpv.

Considerandi

2.

OAI, aveva preavvisato la riduzione di un quarto della rendita intera per un

periodo di tre mesi –, con la

decisione impugnata sembrerebbe aver ritenuto grave il suo caso e pertanto

giustificato il rifiuto della rendita ai sensi dell’art. 86bis cpv. 3 OAI.

La decisione contestata va quindi annullata e gli atti vanno

rinviati all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze nel rispetto

di quanto disposto dall’art. 57a LAI in merito alla procedura di preavviso;

- il

rinvio all’amministrazione affinché proceda nelle proprie incombenze si giustifica

anche avuto riguardo alle seguenti emergenze. L’Ufficio AI non ha motivato in

alcun modo per quale ragione le censure sollevate dalla ricorrente in merito

all’asserita non lesione dell’obbligo di informare ai sensi dell’art. 7b cpv. 2

lett. d LAI non possono essere tenute in considerazione: “(…) Die IV-Stelle darf sich nicht darauf beschränken, die Einwände des

Versicherten im Vorbescheids-verfahren bloss zur Kenntnis nehmen und zu prüfen,

sondern sie hat in der ablehnenden Verfügung die Gründe anzugeben, weshalb sie

diesen nicht folgt oder sie nicht berücksich-tigen kann (BGE 124 V 180). (…)”(Meyer, op. cit., ad art. 57a,

pag. 476). Nemmeno l’amministrazione ha addotto, avuto riguardo in particolare

al fatto che la rendita d’invalidità e la prestazione complementare configurano

l’unica entrata dell’assicurata che ha a carico quattro figli, le ragioni per cui

la soppressione della rendita tiene conto di tutte le circostanze del singolo

caso ai sensi dell’art. 7b cpv. 3 LAI. Quanto alla mancata comunicazione circa

la ripresa dell’attività lavorativa, questa argomentazione è stata addotta per

la prima volta con la risposta di causa e –

a prescindere dal fatto che anche su questo aspetto l’insorgente non ha potuto

esprimersi nell’ambito della procedura amministrativa e rilevato che in una

tale evenienza va piuttosto analizzata la possibilità di una soppressione del

diritto alle prestazioni con effetto retroattivo connesso pertanto ad una

domanda di restituzione (cfr. in questo senso la STF 9C_570/2010 dell’8 settembre 2010 consid. 3) – non risulta

essere alla base della decisione impugnata;

- quanto

alle ulteriori censure addotte dall’insorgente e meglio all’asserita reformatio

in pejus – “(…) l’Ufficio competente, non solo non ha tenuto in minima considerazione

le osservazioni presentate dalla ricorrente, ma ha persino, in sede di

decisione, e senza esprimersi in merito a quanto rilevato dalla Signora RI 1,

effettuato una reformatio in pejus, in violazione delle norme di procedura amministrativa.

(…)” (IV punto 9.1) – e alla lesione del diritto di essere sentito per il fatto di non

averle sottoposto la perizia 20 agosto 2009 del CPAS – “(…) in primo

luogo, nessun cenno è mai stato fatto da parte dell’Ufficio cantonale

dell’esistenza della perizia del CPAS ed al contenuto della stessa. La Signora RI 1 ne è venuta a conoscenza solo nell’ambito della procedura di ricorso ed è stata

messa nell’impossibilità di poter prendere posizione inmerito alla stessa. (…)”

(XVI) –, il TCA si limita ad osservare che il preavviso non costituisce una

decisione formale e l’am-ministrazione non è obbligata a pronunciarsi conformemente

allo stesso. Al riguardo l’Alta Corte, nella STF 9C_176/2010 del 4 maggio 2010, ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Die Einwände im

Vorbescheidverfahren sind nicht ein Rechtsmittel, das zurückgezogen werden könnte

mit der Konsequenz, dass der Vorbescheid rechtskräftig würde. Sie sind vielmehr

die Äusserung im Rahmen des Gehörsanspruchs. Das Vorbescheidverfahren geht

insoweit über den verfassungsrechtlichen Mindestanspruch auf rechtliches Gehör

(Art. 29 Abs. 2 BV) hinaus, als die versicherte Person Gelegenheit erhält, sich

nicht nur zur Sache, sondern auch zum vorgesehenen Endentscheid zu äussern

(Art. 57a Abs. 1 IVG und Art. 73ter Abs. 1 IVV; BGE 134 V 97 E. 2.8.2 S. 107

mit Hinweisen; Urteil 9C_617/2009 vom 15. Januar 2010 E. 2.1). Die Verwaltung

ist aber nicht verpflichtet, gemäss dem Vorbescheid zu verfügen. (…)“

(STF 9C_176/2010 del 4 maggio 2010, consid. 1). Inoltre, pur sapendo che

l’Ufficio AI aveva ordinato un accertamento medico presso il __________ (comunicazione

23.

giugno 2009 indirizzata all’avv. __________ sub doc. AI 81/1-2), dall’incarto

non risulta che l’insorgente (personalmente e/o tramite il suo legale) abbia

chiesto di poter consultare gli atti all’Ufficio AI. Al riguardo

l’Alta Corte, nella STF 9C_312/2010 del 2 luglio 2010, ha precisato che “(…) das Recht auf

Akteneinsicht durch einen entsprechenden Antrag bei der jeweiligen Behörde

geltend zu machen ist (SVR 2002 IV Nr. 32 S. 103, I 57/01 E. 1; Ulrich Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2. Auflage 2010, S. 342).

Nach der Aktenlage hat die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin weder bei

der IV-Stelle noch vor Bundesverwaltungsgericht um Akteneinsicht ersucht,

weshalb von einer Verletzung des rechtlichen Gehörs nicht die Rede sein kann. (…)“

(STF 9C_312/2010 del 2 luglio 2010, consid. 3);

- con

la resa della presente sentenza la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo

diviene priva di oggetto (STF 8C_311/2010 dell’11 agosto 2010, consid. 6 con

riferimenti). L’Ufficio AI dovrà ripristinare il versamento all’assicurata delle

prestazioni che, con la decisione qui impugnata e annullata, aveva soppresso.

Va qui evidenziato che – non avendo l’Ufficio AI soppresso il diritto a prestazioni in via

di revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA bensì sulla base degli articoli 28

LPGA, 7b cpv. 2 lett. d LAI e 86bis cpv. 3 OAI e non configurando la presente

sentenza l’annullamento di una tale decisione con rinvio all’amministrazione

per ulteriori accertamenti – non trova qui applicazione la giurisprudenza federale in base alla

quale se l'effetto sospensivo viene tolto a un ricorso diretto contro una

decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o un assegno per

grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti

all'amministrazione, anche durante tutta questa procedura d'istruzione fino

alla notifica della nuova decisione (DTF 129 V 370, consid. 4.4, pag. 377; 106

V 18, consid. 3d, pag. 21; STF 9C_921/2009 del 22 giugno 2010, consid. 5.5; STF

9C_1016/2008 del 2 febbraio 2009, consid. 1.3.2 e STFA I 476/03 del 12 agosto

2004, consid. 2.2; vedi anche la STCA del 18 giugno 2009 nella causa B.,

32.2009

);

- di

conseguenza il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti

rinviati all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze ai sensi dei

considerandi e nel rispetto della procedura di preavviso di cui all’art. 57a

LAI;

- vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61cpv. 1 lett. g LPGA). La sua domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010

consid. 3, STF 9C_313/2008 del 6 marzo 2009 consid. 6, STF I 911/06 del 2 febbraio

2007.

consid. 9);

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La decisione impugnata va

annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda ai sensi dei

considerandi.

2. Le spese,

per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende

priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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