32.2010.211
Soppressione rendita perché A. non ha fornito le informazioni richieste. Leso il diritto di essere sentito perché Ufficio AI non ha messo in atto la procedura di preavviso. Rinvio anche per carente mo
12 ottobre 2010Italiano18 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2010.211
Data decisione, Autorità:
12.10.2010, TCA
Titolo:
Soppressione rendita perché A. non ha fornito le informazioni richieste. Leso il diritto di essere sentito perché Ufficio AI non ha messo in atto la procedura di preavviso. Rinvio anche per carente motivazione
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
EFFETTO SOSPENSIVO
REVISIONE
art. 57a LAI
art. 69 LAI
art. 42 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.211
FS
Lugano
12 ottobre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 luglio 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 luglio 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - RI
1, classe 1967, a seguito di proble-mi di natura psichiatrica, dal 1. agosto
2003 percepisce una rendita intera d’invalidità (doc. AI 39/1-2). Il diritto a
questa prestazione è stato confermato con la revisione del giugno 2007 (doc. AI
63/1-2);
- nell’ambito
della revisione intrapresa nell’ottobre 2008 (doc. AI 67/1-2 e 68/1) – dopo la
perizia 20 agosto 2009 del Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS)
(doc. AI 84/1-9) e viste le annotazioni 31 agosto 2009 nelle quali il dr. __________
e la dr.ssa __________, entrambi medici SMR, si sono così espressi: “(…) –
purtroppo la perizia [ndr.: si riferisce alla perizia del CPAS sopra
menzionata] si base principalmente sulle indicazioni dell’assicurata,
assicurata che secondo noi deve essere valutata in modo oltremodo critico in
considerazione della pendente questione di sospetta truffa verso le
assicurazioni. – Nella valutazione psichiatrica viene fatto affidamento ad un
rapporto dell’unità socio sanitaria di __________ del 11.9.2002, rapporto
firmato da una psicologa primaria __________, psicologa che non risulta
nell’albo dei psicologi. Invitiamo quindi l’Ufficio a informarsi presso
l’unità socio sanitaria di __________ se effettivamente esiste o esisteva una
psicologo di nome __________ attiva in tale periodo. – Pure da accertare
tramite inchiesta se vi è stato un parto il 30.7.2002 (il neonato sarebbe in
seguito morto). Fino a che non saranno chiariti i punti sopra menzionati la perizia
è da ritenersi non conclusiva e quindi non deve uscire dall’Ufficio. (…)”
(doc. AI 86/1) – l’Ufficio AI, con lettera raccomandata 18 settembre 2009, ha chiesto all’avv. __________ “(…) di volerci inviare una copia del certificato di nascita
relativo al parto della Signora RI 1 avvenuto in data 30.7.2002. Oltre a ciò,
Le chiediamo cortesemente di volerci indicare presso quale Ospedale (nome ed
indirizzo esatto dello stesso) ha partorito l’assicurata il 30 luglio 2002. (…)”
(doc. AI 91/1);
- con
lettera raccomandata 13 ottobre 2009 (doc. AI 97/1-2) – dopo che con
un precedente scritto del 30 settembre 2009 (doc. AI 94/1), visto che la sua
assistita con la missiva del 28 settembre 2009 non aveva risposto, gli aveva
rinnovato le domande concernenti il parto del 30 luglio 2002 – l’Ufficio AI,
richiamati gli art. 28 LPGA, 7b LAI e 86bis cpv. 2 e 3 OAI, ha assegnato
all’avv. __________ un ultimo termine di 15 giorni per produrre e fornire le
informazioni richieste precisando che “(…) in caso contrario, la rendita AI
della Signora RI 1 verrà ridotta di un quarto per tre mesi conformemente alle
disposizioni di legge sopra elencata. (…)” (doc. AI 97/2);
- con
progetto di decisione 3 novembre 2009 (doc. AI 105/1-3) – indirizzato
direttamente a RI 1 visto il messaggio 28 ottobre 2009 con il quale l’avv. __________
aveva comunicato di non rappresentare l’assicurata nella procedura di revisione
AI (doc. AI 102/1) – l’Ufficio AI ha, in particolare, comunicato all’interessata che “(…)
la rendita intera d’invalidi-tà della Signora RI 1 viene ridotta di un quarto
per tre mesi. (…)” (doc. AI 105/2);
- l’assicurata,
con osservazioni 2 dicembre 2009 (doc. AI 109/1-2), ha contestato il progetto
di decisione e, tramite l’avv. __________ (vedi la procura sub doc. AI 110/1),
ha sostenuto che le informazioni richieste non sarebbero necessarie al fine
della revisione intrapresa, osservando che “(…) nel caso in oggetto, sembra
all’assicurata che lo scopo perseguito dall’Ufficio AI non sia quello di
accertare eventuali miglioramenti dello stato di salute della Signora RI 1,
bensì quello di raccogliere informazioni necessarie nell’ambito di una problematica
in essere tra la Signora RI 1 e delle Assicurazioni private, andando in tal modo
al di là delle proprie incombenze. (…)”;
- con
decisione 14 luglio 2010 (doc. AI 112/1-2) – richiamati gli articoli
21 cpv. 4 e 43 cpv. 2 LPGA, 7 e 7d [ndr.: recte 7b] cpv. 2 LAI – l’Ufficio AI
ha stabilito che: “(…) I versamenti della rendita verranno soppressi con
effetto immediato. A un ricorso contro questa decisione verrà negato l’effetto
sospensivo (art. 66 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI) e
art. 97 della legge federale sull’assicurazione vecchiaia e superstiti (LAVS)).
Qualora fosse disposta ad adempiere ai suoi obblighi, la invitiamo a
comunicarcelo per iscritto. Le facciamo notare che le prestazioni potranno
essere riconosciute solamente per i 12 mesi precedenti il deposito della nuova
domanda (art. 48 cpv. 2 LAI).” (doc. AI 112/2);
- contro
la decisione 14 luglio 2010 – dapprima personalmente (scritto 17 luglio 2010; I e allegati doc.
da A1 a A6) e in seguito tramite l’avv. __________ (ricorso 27 luglio 2010 IV e
allegati doc. da A a I) – l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il
quale, oltre al ripristino dell’effetto sospensivo e al beneficio
dell’assistenza giudiziaria, ha chiesto di annullare la decisione impugnata;
- con
scritto 16 agosto 2010 l’avv. __________ ha trasmesso al TCA il certificato per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato dalla relativa documentazione;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI – rilevato che “(…) l’assicurata non
solo non ha chiarito i fatti in fase di istruttoria, fatti necessari per la
valutazione e definizione del caso (si rinvia a quanto indicato dal SMR in
merito, annotazione del 31.08.2009), ma ha anche ripreso a svolgere la
sua attività abituale di infermiera a tempo pieno, ciò dal 23.10.2009, senza
minimamente informarne l’Ufficio AI. […] In conclusione, ritenuta l’evidente
ripresa lavorativa dell’assi-curata nella sua precedente attività
[…] e la violazione grave, manifesta ed intenzionale del dovere a cui è
soggetta, nei confronti dell’amministrazione, di collaborare e informare,
lo scrivente Ufficio non può che confermare la soppressione del diritto alla
rendita intera. (…)” (X) – ha chiesto di respingere il ricorso e si è opposto al ripristino
dell’effetto sospensivo;
- con
scritti 10 e 13 settembre 2010 l’assicurata ha preso posizione in merito alla
risposta di causa e prodotto ulteriore documentazione (XII con allegati doc. da
N1 a N13 e XIV);
- con
scritto 20 settembre 2010 l’avv. __________ ha notificato al TCA i mezzi di
prova e – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha contestato
“(…) il modus operandi dell’Ufficio assicurazione invalidità in quanto
assolutamente irrito. (…)” (XVI);
- con
osservazioni 7 ottobre 2010 l’Ufficio AI ha confermato il contenuto della risposta
Fatti
di causa prendendo posizione sui mezzi di prova notificati dall’insorgente;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- l'art.
1 cpv. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre
2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili
all'assicurazione per l’invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga;
- ai
sensi dell’art. 57a LAI (nella versione applicabile dal 1. luglio 2006 a seguito della modifica della LAI del 16 dicembre 2005, la quale ha sostituito la procedura
d’opposizione mediante una procedura di preavviso; cfr. Messaggio concernente
la modifica della Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità [misure di
semplificazione della procedura], pubblicato in FF 2005 2751-2763, in particolare pag. 2756-2757), l’Ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso,
la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione
o riduzione della prestazione già assegnata. L’assicurato ha il diritto di essere
sentito conformemente all’art. 42 LPGA. Inoltre, l’art. 69 cpv. 1 lett. a LAI
stabilisce che in deroga agli art. 52 e 58 LPGA le decisioni degli Uffici AI
cantonali sono impugnabili direttamente dinnanzi al tribunale delle assicurazioni
del luogo dell’ufficio AI;
- nel
caso in esame dagli atti risulta che nell’ambito della revisione intrapresa
nell’ottobre 2008 – viste le annotazioni 31 agosto 2009 (doc. AI 86/1 sopra riprodotto)
nelle quali i medici SMR hanno concluso che la perizia 20 agosto 2009 del CPAS
non era da ritenersi conclusiva e ritenuto che né l’assicurata né il suo
patrocinatore hanno risposto alle domande e prodotto la documentazione richiesta
concernenti il parto del 30 luglio 2002 –, con decisione 14 luglio
2010 (doc. AI 112/1-2), l’Ufficio AI ha soppresso con effetto immediato la
rendita intera fin lì erogata all’assicurata. Questa decisione, oggetto della
presente vertenza, non è stata preceduta da nessun progetto di decisione. In
particolare non può essere ritenuto tale il progetto di decisione 3 novembre
2009 (doc. AI 105/1-3) visto che con lo stesso veniva solo e precisamente
comunicato che l’amministrazione avrebbe ridotto la rendita intera di un quarto
per un periodo di tre mesi;
- ora, essendo a quell’epoca già entrata in vigore la modifica della
LAI del 16 dicembre 2005 (cfr. sopra), è pacifico che la procedura applicabile
in concreto era quella di cui all’art. 57a LAI e, quindi, della comunicazione
all’assicurato, per mezzo di un preavviso, della decisione prevista in merito
alla soppressione con effetto immediato del diritto alla rendita intera,
ritenuto come l’assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente
all’art. 42 LPGA. Al riguardo va qui sottolineato che la procedura del
preavviso va, in particolare, osservata anche nel caso di una diffida con
comminatoria di un determinato tempo di riflessione: “(…) Ein Vorbescheid ist auch dann zu erlassen, wenn ein Mahn- und
Bedenkzeitverfahren durchgeführt wurde und eine versicherte Person beispielweise
einer angeordneten Begutachtung immer noch nicht Folge leistet und die
IV-Stelle den Rentenanspruch gestützt auf die vorhandenen Akten ablehnen will:
Der Wortlaut von Art. 57a Abs. 1 IVG ist eindeutig; ein vorgesehener
Endentscheid über ein Leistungsbegehren (oder Entzug oder die Herabsetzung
einer bisher gewährten Leistung) ist mit einem Vorbescheid mitzuteilen (vgl.
Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 23. August
2007, IV.2007.00789, abrufbar unter www.sozialversicherungs-gericht.zh.ch).
(…)” (Müller, Das Verwaltungsverfahren in der
Invalidenversicherung, Berna 2010, § 29, nota marginale 2102, pag. 413-414). In merito al diritto di essere sentito nell’ambito della procedura
del preavviso vedi inoltre la STF 9C_617/2009 del 15 gennaio 2010, in particolare i consid. 2.1 e 2.2; Meyer, Bundes-gesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
2010, ad art. 57a, pagg. 476-478 e Zünd/Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht
des Kantons Zürich, Zurigo/Lucerna 2009, §§ 13-28, nota marginale 27, pag. 84 e
§ 13, nota marginale 5, pag. 97. In concreto,
invece, l’Ufficio AI ha proceduto direttamente ad emanare la decisione oggetto
di impugnativa, tralasciando di notificare all’assicurata un progetto di decisione.
In data 14 luglio 2010 l’amministrazione le ha infatti
direttamente notificato una decisione contemplante i motivi che avevano portato
alla soppressione della rendita e contenente anche il rituale rinvio alla
facoltà di contestarla mediante ricorso entro trenta giorni al TCA;
- osservato
che la mancata messa in atto della procedura di preavviso costituisce una grave
lesione del diritto di essere sentito in quanto tale non sanabile – “(…) Die Nichtdurch-führung des Vorbescheidsverfahren stellt eine
schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs dar, welche einer Heilung
grundsätzlich nicht zugänglich ist (Urteil I 584/01 vom 24.7.2002 Erw. 2). (…)” (Meyer, op. cit., ad art.
57a, pag. 477) – e richiamato il
principio valido in materia di assicurazioni
sociali per il quale un difetto di forma o di procedura non deve cagionare alle
parti alcun pregiudizio (cfr. l’art. 49 cpv. 3 LPGA; Kieser,
“ATSG – Kommentar”, 2.a edizione, 2009, ad art. 49, n. 40-41, pag. 621-622; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren un
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1993, pag. 101 N 159, vedi anche DTF 122 V
194 consid. 2), dal procedere adottato dall’Ufficio AI alla ricorrente è
derivato un pregiudizio nel senso che ella è stata privata della facoltà di far
valere le proprie ragioni prima della resa della decisione formale concernente la
soppressione del diritto alla rendita. In particolare l’assicurata nemmeno ha potuto
prendere posizione in merito alla diversa valutazione dell’Ufficio AI che – a differenza del progetto di decisione 3
novembre 2009 (doc. AI 105/1-3) nel quale, in applicazione dell’art. 86bis cpv.
Considerandi
2.
OAI, aveva preavvisato la riduzione di un quarto della rendita intera per un
periodo di tre mesi –, con la
decisione impugnata sembrerebbe aver ritenuto grave il suo caso e pertanto
giustificato il rifiuto della rendita ai sensi dell’art. 86bis cpv. 3 OAI.
La decisione contestata va quindi annullata e gli atti vanno
rinviati all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze nel rispetto
di quanto disposto dall’art. 57a LAI in merito alla procedura di preavviso;
- il
rinvio all’amministrazione affinché proceda nelle proprie incombenze si giustifica
anche avuto riguardo alle seguenti emergenze. L’Ufficio AI non ha motivato in
alcun modo per quale ragione le censure sollevate dalla ricorrente in merito
all’asserita non lesione dell’obbligo di informare ai sensi dell’art. 7b cpv. 2
lett. d LAI non possono essere tenute in considerazione: “(…) Die IV-Stelle darf sich nicht darauf beschränken, die Einwände des
Versicherten im Vorbescheids-verfahren bloss zur Kenntnis nehmen und zu prüfen,
sondern sie hat in der ablehnenden Verfügung die Gründe anzugeben, weshalb sie
diesen nicht folgt oder sie nicht berücksich-tigen kann (BGE 124 V 180). (…)”(Meyer, op. cit., ad art. 57a,
pag. 476). Nemmeno l’amministrazione ha addotto, avuto riguardo in particolare
al fatto che la rendita d’invalidità e la prestazione complementare configurano
l’unica entrata dell’assicurata che ha a carico quattro figli, le ragioni per cui
la soppressione della rendita tiene conto di tutte le circostanze del singolo
caso ai sensi dell’art. 7b cpv. 3 LAI. Quanto alla mancata comunicazione circa
la ripresa dell’attività lavorativa, questa argomentazione è stata addotta per
la prima volta con la risposta di causa e –
a prescindere dal fatto che anche su questo aspetto l’insorgente non ha potuto
esprimersi nell’ambito della procedura amministrativa e rilevato che in una
tale evenienza va piuttosto analizzata la possibilità di una soppressione del
diritto alle prestazioni con effetto retroattivo connesso pertanto ad una
domanda di restituzione (cfr. in questo senso la STF 9C_570/2010 dell’8 settembre 2010 consid. 3) – non risulta
essere alla base della decisione impugnata;
- quanto
alle ulteriori censure addotte dall’insorgente e meglio all’asserita reformatio
in pejus – “(…) l’Ufficio competente, non solo non ha tenuto in minima considerazione
le osservazioni presentate dalla ricorrente, ma ha persino, in sede di
decisione, e senza esprimersi in merito a quanto rilevato dalla Signora RI 1,
effettuato una reformatio in pejus, in violazione delle norme di procedura amministrativa.
(…)” (IV punto 9.1) – e alla lesione del diritto di essere sentito per il fatto di non
averle sottoposto la perizia 20 agosto 2009 del CPAS – “(…) in primo
luogo, nessun cenno è mai stato fatto da parte dell’Ufficio cantonale
dell’esistenza della perizia del CPAS ed al contenuto della stessa. La Signora RI 1 ne è venuta a conoscenza solo nell’ambito della procedura di ricorso ed è stata
messa nell’impossibilità di poter prendere posizione inmerito alla stessa. (…)”
(XVI) –, il TCA si limita ad osservare che il preavviso non costituisce una
decisione formale e l’am-ministrazione non è obbligata a pronunciarsi conformemente
allo stesso. Al riguardo l’Alta Corte, nella STF 9C_176/2010 del 4 maggio 2010, ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Die Einwände im
Vorbescheidverfahren sind nicht ein Rechtsmittel, das zurückgezogen werden könnte
mit der Konsequenz, dass der Vorbescheid rechtskräftig würde. Sie sind vielmehr
die Äusserung im Rahmen des Gehörsanspruchs. Das Vorbescheidverfahren geht
insoweit über den verfassungsrechtlichen Mindestanspruch auf rechtliches Gehör
(Art. 29 Abs. 2 BV) hinaus, als die versicherte Person Gelegenheit erhält, sich
nicht nur zur Sache, sondern auch zum vorgesehenen Endentscheid zu äussern
(Art. 57a Abs. 1 IVG und Art. 73ter Abs. 1 IVV; BGE 134 V 97 E. 2.8.2 S. 107
mit Hinweisen; Urteil 9C_617/2009 vom 15. Januar 2010 E. 2.1). Die Verwaltung
ist aber nicht verpflichtet, gemäss dem Vorbescheid zu verfügen. (…)“
(STF 9C_176/2010 del 4 maggio 2010, consid. 1). Inoltre, pur sapendo che
l’Ufficio AI aveva ordinato un accertamento medico presso il __________ (comunicazione
23.
giugno 2009 indirizzata all’avv. __________ sub doc. AI 81/1-2), dall’incarto
non risulta che l’insorgente (personalmente e/o tramite il suo legale) abbia
chiesto di poter consultare gli atti all’Ufficio AI. Al riguardo
l’Alta Corte, nella STF 9C_312/2010 del 2 luglio 2010, ha precisato che “(…) das Recht auf
Akteneinsicht durch einen entsprechenden Antrag bei der jeweiligen Behörde
geltend zu machen ist (SVR 2002 IV Nr. 32 S. 103, I 57/01 E. 1; Ulrich Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2. Auflage 2010, S. 342).
Nach der Aktenlage hat die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin weder bei
der IV-Stelle noch vor Bundesverwaltungsgericht um Akteneinsicht ersucht,
weshalb von einer Verletzung des rechtlichen Gehörs nicht die Rede sein kann. (…)“
(STF 9C_312/2010 del 2 luglio 2010, consid. 3);
- con
la resa della presente sentenza la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo
diviene priva di oggetto (STF 8C_311/2010 dell’11 agosto 2010, consid. 6 con
riferimenti). L’Ufficio AI dovrà ripristinare il versamento all’assicurata delle
prestazioni che, con la decisione qui impugnata e annullata, aveva soppresso.
Va qui evidenziato che – non avendo l’Ufficio AI soppresso il diritto a prestazioni in via
di revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA bensì sulla base degli articoli 28
LPGA, 7b cpv. 2 lett. d LAI e 86bis cpv. 3 OAI e non configurando la presente
sentenza l’annullamento di una tale decisione con rinvio all’amministrazione
per ulteriori accertamenti – non trova qui applicazione la giurisprudenza federale in base alla
quale se l'effetto sospensivo viene tolto a un ricorso diretto contro una
decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o un assegno per
grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti
all'amministrazione, anche durante tutta questa procedura d'istruzione fino
alla notifica della nuova decisione (DTF 129 V 370, consid. 4.4, pag. 377; 106
V 18, consid. 3d, pag. 21; STF 9C_921/2009 del 22 giugno 2010, consid. 5.5; STF
9C_1016/2008 del 2 febbraio 2009, consid. 1.3.2 e STFA I 476/03 del 12 agosto
2004, consid. 2.2; vedi anche la STCA del 18 giugno 2009 nella causa B.,
32.2009
);
- di
conseguenza il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti
rinviati all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze ai sensi dei
considerandi e nel rispetto della procedura di preavviso di cui all’art. 57a
LAI;
- vincente
in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità
per ripetibili (art. 61cpv. 1 lett. g LPGA). La sua domanda di assistenza
giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF
124.
V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010
consid. 3, STF 9C_313/2008 del 6 marzo 2009 consid. 6, STF I 911/06 del 2 febbraio
2007.
consid. 9);
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La decisione impugnata va
annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda ai sensi dei
considerandi.
2. Le spese,
per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende
priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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