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Decisione

32.2010.212

Metodo misto. 33% salariata, 67% casalinga. Rinvio atti all`UAI per un approfondimento a livello neurologico

19 gennaio 2011Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali

fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.

109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una

decisione del 24 agosto 2006 concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

A questo

proposito va ricordato che l'art. 49 OAI così enumera i compiti dei servizi

regionali:

"

1I servizi

medici regionali esaminano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni.

Nel quadro della loro competenza medica specifica e delle istruzioni

specializzate di portata generale, essi sono liberi di scegliere i metodi

d'esame idonei.

2Se occorre, i

servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli

assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. Una copia dei

risultati degli esame deve essere fornita agli assicurati. È fatto salvo

l'articolo 47 capoverso 2 LPGA.

3Per ogni caso

esaminato, i servizi medici regionali forniscono agli atti AI un rapporto

scritto con i necessari dati. Esso contiene i risultati dell'esame medico e una

raccomandazione sul seguito da dare, dal profilo medico, alla domanda di

prestazioni.

4I servizi

medici regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della

regione."

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert. (…)"

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.9. Al fine di stabilire il grado

d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo misto, ha valutato al 33%

la parte dedicata all’attività salariata e al 67% la quota dedicata alle

mansioni domestiche.

Tale suddivisione deve

essere confermata. La stessa si fonda sulle affermazioni della ricorrente

stessa nella richiesta di prestazioni, dove ha indicato che lavorava 2 ore al

giorno sette giorni alla settimana (cfr. doc. AI 1-5). Questa circostanza è

stata confermata dalla ricorrente durante l’inchiesta economica per le persone

che si occupano dell’economia domestica (cfr. doc. AI 23-2). Il rappresentante

dell’assicurata ha anch’egli ripreso la medesima percentuale (doc. I, pag. 2).

2.10. Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della

decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto

la problematica neurologica non è stata chiarita in modo soddisfacente.

2.10.1. Per quanto

riguarda la patologia psichiatrica l’assicurata è stata sottoposta ad un

accurato esame da parte del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia e __________ e il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, i quali nel referto peritale del 27 agosto 2009 hanno posto la

diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media

gravità (ICD10/F33.1)” (doc. AI 19-5).

Secondo i

periti la patologia dell’assicurata si ripercuote sulla capacità lavorativa “ponendo

dei limiti legati soprattutto alla veloce esauribilità delle risorse

energetiche, alle difficoltà relazionali e nel mantenere attenzione e

concentrazione” (doc. AI 19-6). Dal punto di vista psichiatrico

l’insorgente è da considerare inabile al lavoro per qualsiasi attività nella

Considerandi

misura del 50% dal mese di agosto 2007 (doc. AI 19-7).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

Tale non può essere il referto del Dr. __________,

medico generalista FMH, il quale in data 14 maggio 2010 si è limitato ad

indicare che la paziente, dal punto di vista psichiatrico, soffre di una

sindrome ansio-depressiva che associata alla patologia neurologica rende la

paziente inabile in misura totale (doc. 39-2).

A mente

del TCA questo certificato, steso peraltro da un medico non specialista in

psichiatria, stringato, generico, privo di diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta, senza una valutazione delle patologie dell’interessata e

del loro influsso sulla capacità lavorativa, senza esporre il decorso della

patologia, indicare una prognosi e fornire una descrizione dei trattamenti

intrapresi, non adempie quindi i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per

ritenere che un rapporto medico abbia valore probatorio (cfr. consid. 2.8.) e non è atto a mettere in dubbio le conclusioni alle quali sono giunti

i periti del __________.

Il TCA

sottolinea a tal proposito che in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il

Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla

salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

In data 26 luglio 2010 il patrocinatore

dell’assicurata ha prodotto l’attestato medico del Dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, il quale ha diagnosticato una “sintomatologia

depressiva con forte componente ansioso-disforica, assimilabile a ICD 10-F32.2

Episodio depressivo severo, senza sintomi psicotici”. Secondo il medico

curante l’assicurata è totalmente inabile al lavoro (doc. N).

Per consolidata

giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla

situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa

(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93

consid. 3, 99 V 102).

La

certificazione del Dr. __________ del 21 luglio 2010 (doc. N) prodotta dalla

ricorrente in corso di causa, fa riferimento ad una situazione clinica

dell’assicurata constatata successivamente alla decisione impugnata. Il medico

ha infatti attestato di avere in cura la paziente unicamente dal 28 giugno 2010,

data del primo colloquio, e di averla quindi visitata il 5 e il 13 luglio 2010

(doc. N) e dalla documentazione medica agli atti non risulta che il quadro

psichiatrico accertato dai periti del __________ il 27 agosto 2009 fosse peggiorato

nel periodo antecedente la decisione impugnata (21 giugno 2010); (cfr. doc.

39-2/3).

2.10.2

Per quanto

riguarda invece la patologia somatica, l’assicurata è stata visitata il

17.

settembre 2009 dai medici del SMR Dr. __________, spec. FMH in medicina

interna e Dr.ssa __________, spec. FMH in medicina generale, i quali nel

rapporto di medesima data hanno diagnosticato "Probabile Parkinsonismo atipico. Sindrome cervicale cronica con

ernia discale paramediana C5-C6 e compressione della radice di C7 a sinistra. Sindrome

lombovertebrale cronica con intermittente radicolopatia irritativa S1 a destra.

Sindrome ansioso-depressiva” (doc. AI 21-1).

Secondo i

periti nell’ultima attività svolta di ausiliaria di pulizie ed aiuto domestico

l’inabilità lavorativa è completa dal 20 agosto 2007, mentre in un’attività

rispettosa dei limiti funzionali indicati nel rapporto la capacità lavorativa è

del 50%. Nelle mansioni di casalinga invece l’abilità è del 20% (doc. AI 21-6).

La ricorrente,

ha prodotto un primo referto datato 6 novembre 2008 del Dr. __________, spec.

FMH in neurologia, il quale ha posto quale diagnosi con ripercussione sulla

capacità lavorativa quella di “Disturbo ansioso depressivo lieve moderato,

con abuso di benzodiazepina. Probabile parkinsonismo atipico. DD: malattia di

Parkinson, paresi progressiva sopranucleare, atrofia multi sistemica. Sindrome

cervicale cronica, con ernia discale paramediana, compressione C7 a lieve

prevalenza a sinistra. Sindrome lombovertebrale cronica, radicolopatia irritativa

S1 destra” (doc. AI 39-6).

Lo

specialista aveva ritenuto, a quel momento, la paziente inabile al lavoro in

forma superiore all’80% (doc. AI 39-6).

Nel

successivo rapporto datato 14 luglio 2009 il Dr. __________ ha evidenziato che

la paziente “presenta un quadro clinico compatibile con un disturbo

extrapiramidale atipico, acineto-rigido tremolante, in lenta progressione,

associato ad un disturbo ansioso-depressivo di probabile origine organica”

(doc. AI 39-3). Il medico ha quindi sottolineato che il quadro valetudinario

della paziente si è aggravato il 16 giugno 2009, a seguito di una

caduta con conseguente frattura dislocata del polso destro.

A mente

dello specialista “il contesto clinico, le ricorrenti cadute apparentemente

avvenute senza spiegazione, inducono a sostenere l’ipotesi di una paresi

progressiva sopranucleare (malattia di Steele-Richardson), con diagnosi di

probabilità formulata esclusivamente su base clinica anche in assenza di

disturbi oculomotori certi” (doc. AI 39-3/4).

Per

quanto riguarda la capacità lavorativa il Dr. __________ ha valutato

l’assicurata inabile in misura completa (doc. AI 39-4).

Il Dr. __________,

medico generalista FMH, nel referto del 14 maggio 2010 ha ripreso la diagnosi del Dr. __________ e confermato l’inabilità lavorativa totale. A suo dire

“è impensabile che la Signora RI 1 possa esercitare un’attività lucrativa

con questa sintomatologia neurologica (tremolio, disturbi della deambulazione,

paresi sopra nucleare e la depressione).” (doc. AI 39-2).

Tutto ben considerato

dunque questo Tribunale ritiene che, in considerazione delle divergenze emerse

tra la valutazione del SMR e i referti del medico curante, in particolare

quelli del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, l’Ufficio AI non poteva concludere,

con la sufficiente tranquillità, per un’abilità lavorativa del 50% in attività

adeguate dal mese di agosto 2007.

In

particolare, non convince il rapporto medico del SMR del 17 settembre 2009 del

Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e della Dr.ssa __________, spec.

FMH in medicina generale, e dunque non specialisti in neurologia, laddove precisano

che la situazione clinica dell’assicurata risulta essere stabile nel tempo, sia

dal punto di vista reumatologico che neurologico e indicano una capacità

lavorativa del 50%, malgrado una prognosi incerta “non essendo definita

la diagnosi neurologica e non avendo ancora trovato giustificazione ai ripetuti

episodi lipotimici” (doc. AI 21-6, la sottolineatura è del redattore).

Per

contro i medici curanti, in particolare il Dr. __________, hanno messo in

evidenza un quadro clinico compatibile con un disturbo extrapiramidale atipico,

acineto-rigido tremolante, in lenta progressione con aggravamento nel giugno 2009, a seguito di una caduta con conseguente frattura dislocata del polso destro. Lo specialista ha

quindi ipotizzato una possibile paresi progressiva sopranucleare (malattia di

Steele-Richardson) (cfr. doc. 39-3/4).

Divergente

risulta inoltre la valutazione della capacità lavorativa residua: del 50% in

attività adeguata secondo i periti del SMR (doc. AI 21-6), inabilità totale sia

per lo specialista in neurologia Dr. __________ che per il medico curante Dr. __________

(cfr. doc. AI 39-2; 39-4).

La

decisione impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI,

affinché venga messo in atto, tramite uno specialista FMH in neurologia, un

ulteriore approfondimento a livello neurologico inteso a delucidare sia

l’aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità

lavorativa della ricorrente.

2.11

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una

sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe

comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso

all'amministrazione. L’UAI dovrà interpellare un perito specialista per un

ulteriore approfondimento a livello neurologico, inteso a delucidare sia

l’aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità

lavorativa della ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l'UAI effettuerà una nuova valutazione

globale, debitamente motivata, e si pronuncerà nuovamente sul diritto alla

rendita dell'assicurata.

2.12

Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata dall’avv. RA 1, ha diritto ad un'indennità

per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata

DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

2.13

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 21 giugno 2010 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.11..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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