Lexipedia

Decisione

32.2010.213

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 febbraio 2011Italiano75 min

Source ti.ch

Fatti

I medici del SAM hanno puntualizzato che

“predominante appare la patologia psichiatrica, caratterizzata da una sindrome

depressiva ricorrente, attualmente episodio di media gravità, che influenza la

capacità lavorativa dell’assicurata a causa della facile esauribilità,

stanchezza mentale, quota di angoscia, che alimenta pensieri negativi che

provocano una diminuzione delle funzioni cognitive, rendendo l’assicurata

lenta, insicura, con minor precisione e minor rendimento lavorativo. Questo

stato di cose è soprattutto alimentato nell’attività di fisioterapista e di

casalinga, dove sentimenti di rabbia e depressione vengono alimentati, così

come la frustrazione, da un vissuto d’abbandono” (doc. 61-30).

I medici del SAM hanno giudicato che l’inabilità

lavorativa causata dalla patologia psichiatrica e quella derivante dalle

patologie reumatologiche non vadano sommate, “in quanto entrambe le patologie

considerano una diminuzione del rendimento in considerazione

dell’affaticabilità e della lentezza nello svolgimento del lavoro, considerate

entrambe dal punto di vista reumatologico e psichiatrico” (doc. 61-31).

Con

scritto del 10 settembre 2008, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina

generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei

medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha chiesto ai medici del SAM le

seguenti precisazioni:

"

(…)

-

l’attività abituale di fisioterapista può essere

svolta al 50%. Si tratta di orario ridotto o di rendimento ridotto, ossia

l’assicurata è in grado di lavorare mezza giornata con rendimento normale

occupandosi poi delle mansioni di casalinga?

-

Stesso discorso vale per l’attività adatta al

danno alla salute. Questa può essere svolta con un rendimento normale

rispettivamente rendimento diminuito del 20%?

-

Come si ripercuote l’impedimento psichiatrico

del 40% sulle mansioni di casalinga, ossia in che modo sono colpite le seguenti

mansioni principali di casalinga che sono:

o

conduzione dell’economia domestica

o

alimentazione (cucinare, riordino, ecc.)

o

pulizia dell’appartamento

o

spesa e acquisti diversi

o

bucato (lavare, stendere, stirare)

o

cura dei figli

o

giardinaggio.”

(Doc. 64-1)

Con

risposta del 10 febbraio 2009, i medici del SAM si sono così espressi:

"

In riferimento alla lettera del 10 settembre

2008 ed al fine di poter rispondere esaustivamente agli ulteriori quesiti posti

in merito alla perizia della signora RI 1, abbiamo sottoposto il caso al nostro

consulente dr. med. __________, FMH psichiatria.

Il dr. __________ ritiene che l’assicurata, in

qualità di fisioterapista, potrebbe lavorare 21 ore settimanali, mentre come

casalinga 25 ore settimanali, con rendimento pieno.

Le mansioni di casalinga maggiormente colpite

sono quelle che coinvolgono uno sforzo fisico come il giardinaggio, stirare,

stendere, pulizia approfondita, carico delle borse della spesa, ecc., mentre

quelle meno compromesse risultano cucinare, riordinare, conduzione economia

domestica e la cura dei figli.

Il nostro consulente fa notare come, da un punto

di vista teorico, sia in qualità di fisioterapista, sia come casalinga, la

riduzione della capacità lavorativa comporta solo una diminuzione degli orari

di permanenza e non una diminuzione del rendimento.

La valutazione della capacità lavorativa va

considerata come una misura teorica della capacità dell’assicurata a svolgere le

attività, ma vanno considerate separatamente; l’assicurata potrebbe lavorare

come fisioterapista al 50% e come casalinga al 60%.

Queste valutazioni vanno considerate

separatamente come delle misure globali della sua capacità lavorativa e non può

svolgere nessun ulteriore lavoro oltre a quello di fisioterapista oppure

casalinga.

In un’attività lavorativa medico teorica adatta

l’assicurata potrebbe lavorare nella misura dell’80%, cioè potrebbe lavorare 34

ore settimanali senza alcuna riduzione del rendimento.” (Doc. 69/1-2)

Questa risposta fornita dai medici del SAM al SMR

si basa sullo scritto dell’8 ottobre 2008 del dr. __________, del seguente

tenore:

"

In data 10.09.2008 il collega dr. __________ del

SMR ha posto delle domande di precisazione riguardante l’assicurata

summenzionata. Pertanto ti rispondo quanto segue:

Quando ho fatto riferimento alla riduzione nella

misura del 50% della capacità lavorativa come fisioterapista e del 40% come

casalinga ho considerato che è soprattutto lo sforzo fisico che svolge in dette

attività ad avere un ruolo determinante nella diminuzione della sua capacità

lavorativa.

Nella sua professione come fisioterapista invece,

siccome si tratta di una attività in cui l’impegno fisico è accompagnato da una

attitudine di cura ad altre persone, e quindi si riscontra una maggiore

esposizione al confronto diretto con le persone bisognose, e alla

responsabilità sociale che implica la sua professione, la percentuale di

incapacità lavorativa è maggiore, in quanto sono questi ultimi fattori, che

giocano un ruolo psicologico nell’assicurata, ad incidere maggiormente sul suo

vissuto e quindi sulla sua capacità lavorativa.

Da un punto di vista teorico in entrambi i casi

(ossia come fisioterapista e come casalinga) la riduzione della capacità

lavorativa comporta solo una diminuzione degli orari di permanenza e non una

diminuzione del rendimento.

Come fisioterapista potrebbe lavorare 21 ore alla

settimana, e come casalinga potrebbe lavorare 25 ore alla settimana con un

rendimento pieno.

Le mansioni più colpite come casalinga sono

quelle in cui vede implicato maggiormente lo sforzo fisico, ossia:

giardinaggio, stirare, stendere, pulizia approfondita e carico delle borse

delle spese. Il resto: cucinare, riordino, conduzione dell’economia domestica e

cura dei figli sono meno compromesse.

La mia valutazione della capacità lavorativa è da

essere considerata come una misura teorica della capacità della persona ad

eseguire le attività, ma considerate separatamente. Ossia che l’assicurata se

lavorasse come fisioterapista al 50% o come casalinga al 60%, sta a lei

scegliere, sono da essere considerate separatamente come delle misure globali

della sua capacità lavorativa e non posso chiederle di eseguire nessun altro

lavoro ulteriore oltre a quello (ossia come fisioterapista, oppure come

casalinga).

Nel caso di attività medico teorica adatta,

l’assicurata potrebbe lavorare 34 ore alla settimana, senza alcuna riduzione

del rendimento.” (Doc. 69/3-4)

Nelle sue annotazioni del 12 febbraio 2009, il

dr. __________ del SMR ha quindi osservato:

"

Assicurata fisioterapista/casalinga

Inchiesta casalinghe del 1.3.2007: viene

riconosciuto un impedimento del 51% per il periodo da 8.2004 a estate 2006, in occasione dell’inchiesta del 8.3.2007 non viene riscontrato nessun

impedimento

SAM 6.2008

Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale

lieve (ICD10-F33.0)

sindrome lombospondilogena cronica con/su:

-

stato dopo piccola ernia discale L4/L5 senza

neuro compressione (rapporto TAC 3.12.96);

-

lieve sovraccarico dell’articolazione

sacroiliaca sinistra e delle articolazioni intervertebrali L5/S1 ddp;

-

lieve diminuzione della mobilità

instabilità anteriore del ginocchio sinistro su

rottura subtotale del legamento crociato anteriore dopo trauma distorsivo il

29.01.2003, stato dopo meniscectomia mediale parziale il 24.07.2007, incipiente

gonartrosi a predominanza mediale

sindrome cervicospondilogena cronica

sincopi e lipotimie di verosimile origine

vasovagale, non imputabili a patologia neurologica primaria, in particolare non

elementi per un’epilessia

Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

stato dopo frattura della clavicola destra

trattata con osteosintesi il 15.03.2000

Valutazione psichiatrica (dr. __________)

Impedimento dal lato psi 50% (orario ridotto)

Andamento fluttuante con IL del 40% da 8.2004, da

9.2007 IL 50%, IL del 20% in altre attività dove non deve occuparsi di altre

persone

Valutazione reumatologica (dr. __________)

IL 20% quale fisioterapista (rendimento ridotto),

attività adatta esigibile anche a tempo pieno (vedi foglio funzionalità)

Valutazione neurologica (dr. __________): assenza

di impedimento

Valutazione cardiologica (dr. __________):

assenza di limitazione quale fisioterapista

Conclusioni SAM:

Inizio IL di lunga durata 8.2004

Quale fisioterapista

IL 40% da 8.2004

IL 50% da 9.2007

Impedimento quale casalinga valutato in un 40%

dato che queste attività esacerbano i sentimenti di rabbia e di frustrazione

Attività adatta esigibile all’80% (non dover

occuparsi di altre persone, attività leggera rispettosa dei limiti funzionali

reumatologici, orario ridotto)

Richiesta di precisazioni al SAM, vedi risposta

del 10.2.2009:

-

assicurata in grado di lavorare 21 ore la

settimana quale fisioterapista

-

pure l’attività adatta risulta esigibile con

orario ridotto

-

anche se l’attività di casalinga risulta

esigibile in larga misura la capacità in quella mansione soffrirà se

l’assicurata ha già lavorato p. es. 4 ore quale fisioterapista in quel giorno,

quindi bisognerà tener conto del carico globale in occasione della nuova

inchiesta casalinghe, inchiesta in ogni caso indicata.”

(Doc. 70/1-2)

A seguito

delle contestazioni sollevate dal patrocinatore dell’assicurata contro il

progetto di decisione dell’UAI che negava all’interessata il diritto ad una

rendita di invalidità, avvalorate da uno scritto della psichiatra curante (cfr.

doc. 89/1-5), nelle annotazioni del 19 ottobre 2009 il dr. __________ del SMR e

la dr.ssa __________, psichiatra del SMR, hanno osservato:

"

L’attuale certificato della dr.ssa __________

indica una stazionarietà della problematica psichica e conferma una valutazione

valetudinaria espressa dalla dr.ssa __________ già in precedenza e nota al

perito SAM.

In considerazione però del tempo trascorso dalla

valutazione peritale psichiatrica (6.2008) risulta indicata una rivalutazione

peritale psichiatrica tramite il centro peritale per definire l’evoluzione da

6.2008.” (Doc. 91-1)

L’UAI ha

quindi affidato al Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS)

l’incarico di eseguire una perizia specialistica.

Nel

rapporto peritale del 1° marzo 2010, la dr.ssa __________, specialista FMH in

psichiatria e psicoterapia, ha posto la diagnosi con ripercussione sulla

capacità lavorativa di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di

media gravità (ICD10-F33.1) (doc. 100-11).

Nella

propria valutazione, la dr.ssa __________ ha sottolineato che “per valutare la

capacità lavorativa di questa assicurata, più dello status psichico osservato

in sede del colloquio peritale – che essendo una “Momentaufnahme” può variare

da momento a momento – vada considerato il decorso globale della malattia,

nonché gli sforzi non indifferenti fatti dall’assicurata per mantenere almeno

un minimo di attività lavorativa. I suoi diversi tentativi di ripresa del

lavoro, nonché il cercare alternative d’occupazione dimostrano per lo meno che

l’assicurata non si è “arresa” alla malattia aspettando di ricevere una

rendita, ma si è veramente adoperata per ridurre il danno al minimo” (doc.

100-12).

La dr.ssa __________ ha indicato di non potere

condividere la valutazione espressa dal dr. __________ nel suo rapporto

peritale del 10 giugno 2008 nell’ambito della perizia SAM a proposito di una

capacità lavorativa del 50% dell’assicurata quale fisioterapista, argomentando

che “anche se considerando lo status psichico all’occasione dei due colloqui

peritali (dal dr. __________ il 27.05.2008 e l’attuale il 23.11.2009) non si

giustificherebbe un’incapacità lavorativa superiore al 50%, osservando il

decorso degli ultimi anni risulta evidente come l’assicurata non sarebbe

assolutamente in grado di sopportare un simile pensum di lavoro come

fisioterapista. Dal punto di vista puramente teorico ella sarebbe forse in

grado di gestire 1-2 pazienti al giorno, il che significherebbe una capacità

lavorativa non superiore al 15%-20% come fisioterapista. Bisogna inoltre

considerare che nelle fasi depressive acute, che dal 1999 si presentano

regolarmente una volta all’anno e durano diversi mesi, ella sarebbe totalmente

inabile al lavoro, fatto che riduce ulteriormente la capacità lavorativa

globale” (doc. 100-13).

La dr.ssa __________ ha indicato che

l’assicurata, dopo avere constatato di non essere più in grado di esercitare la

sua professione, ha cercato e trovato delle alternative, iniziando a lavorare

con persone sane, dando corsi di ginnastica di gruppo e Nordic Walking e

lavorando come volontaria presso la __________. Ciononostante, la dr.ssa __________

ha evidenziato che l’interessata presenta “un’importante diminuzione del

rendimento data da un lato dalle fasi depressive acute e dall’altro dal fatto

che, anche tra le fasi acute, raramente raggiunge uno stato di completa

remissione. Permangono infatti una facile esauribilità, un’aumentata

affaticabilità, apatia e anedonia (vedasi rapporti della psichiatra curante),

che influenzano negativamente la capacità lavorativa. Anni fa’ l’assicurata

teneva più ore di ginnastica di gruppo, ma ha dovuto diminuire in quanto il

carico era troppo pesante. Anche tutt’ora non sempre riesce ad andare al lavoro

e si fa sostituire da una collega. In quest’attività più consona al suo stato

di salute, l’assicurata presenta una capacità lavorativa più elevata che nella

sua professione, ma a causa dei frequenti stati depressivi acuti e dei sintomi

residui descritti sopra anche in questo caso non superiore al 20%-30%” (doc.

100-13).

In conclusione, la dr.ssa __________ ha quindi

giudicato l’assicurata inabile al lavoro nella misura dell’80%-85% nella sua

professione di fisioterapista, indicando che “ciò significa che potrebbe

svolgere la sua professione per circa 1 ½ ora al giorno e ciò senza diminuzione

del rendimento” (doc. 100-14).

A proposito dell’evoluzione della limitazione

della capacità lavorativa, la dr.ssa __________ ha indicato le seguenti

percentuali di incapacità lavorativa: “100% dal 17 agosto 2004 al 16 ottobre

2004; 80% dal 17 ottobre 2004 al 13 dicembre 2004; 50% dal 13 dicembre 2004 al

31 gennaio 2005; 80% dal 1° febbraio 2005 al 15 novembre 2005 e 80%-90% dal 15

novembre 2005” (doc. 100-14).

Quanto alla possibilità per l’assicurata di

svolgere altre attività lavorative, la dr.ssa __________ ha osservato che

“l’assicurata dispone di una buona intelligenza, di una buona formazione e di

una grande perseveranza, come dimostra il fatto che dopo le fasi di malattia ha

sempre ricominciato a lavorare e quando non è più stata in grado di continuare

ha cambiato attività. Sicuramente sarebbe in grado di svolgere un’altra

attività lavorativa, parzialmente lo sta già facendo – tiene corsi di

ginnastica e Nordic Walking e lavora 2 pomeriggi al mese alla __________ – ma a

causa del decorso altalenante della malattia con frequenti ricadute la capacità

lavorativa globale non sarebbe maggiore. Inoltre bisogna calcolare il maggiore

stress che una nuova attività e/o una nuova formazione comporta, cosa che a sua

volta eleva il rischio di ricadute depressive” (doc. 100-15).

Nel rapporto medico del 23 marzo 2010, il dr. __________

e la dr.ssa __________ del SMR, posta la diagnosi principale di “sindrome

depressiva ricorrente, episodio attuale medio (ICD10-F33.1)” e, quali ulteriori

diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, quelle di “sindrome

lombospondilogena cronica con/su stato dopo piccola ernia discale L4/L5 senza

neurocompressione (rapporto TAC 3.12.96), lieve sovraccarico dell’articolazione

sacroiliaca sinistra e delle articolazioni intervertebrali L5/S1 ddp, lieve

diminuzione della mobilità; instabilità anteriore ginocchio sinistro su rottura

subtotale del legamento crociato anteriore dopo trauma distorsivo il 29.01.2003

in stato dopo meniscectomia mediale parziale il 24.07.2007, incipiente

gonartrosi a predominanza mediale; sindrome cervicospondilogena cronica;

sincopi e lipotimie di verosimile origine vasovagale, non imputabili a

patologia neurologica primaria, in particolare non elementi per un’epilessia”,

hanno considerato l’assicurata, nella sua professione di fisioterapista,

inabile al lavoro al 40% da agosto 2004; inabile al lavoro al 50% da settembre

2007 e infine inabile al lavoro all’80% da giugno 2008 (doc. 101-2),

aggiungendo che “secondo la valutazione peritale psichiatrica attuale altre

attività non sono attuabili in misura maggiore” (doc. 101-2).

A seguito

delle critiche sollevate in sede ricorsuale dal rappresentante dell’assicurata

contro la decisione dell’UAI di accordare, il dr. __________ del SMR, nelle sue

annotazioni del 17 agosto 2010, ha osservato:

"

La perizia CPAS è stata predisposta per valutare

l’evoluzione della patologia psichiatrica rispetto alla precedente valutazione.

Non vi sono elementi oggettivi che permettano di

ritenere non valida la valutazione precedente del dr. __________ le cui

conclusioni rimangono quindi valide.” (Doc. IV/bis)

2.9. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una

decisione del 24 agosto 2006 concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

Considerandi

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.10

Al fine di stabilire il grado

d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo misto, ha valutato al 65%

la parte dedicata all’attività salariata e al 35% la quota dedicata alle

mansioni domestiche.

Tale suddivisione deve

essere confermata. La stessa si fonda sulle dichiarazioni fornite dall’assicurata

stessa nello scritto dell’11 marzo 2006 in risposta ai quesiti dell’UAI (doc. 6-1), sulla valutazione del consulente IP del 21 marzo 2007 (doc. 32-2) ed è

stata confermata dalla ricorrente durante la valutazione peritale del SAM del

27.

agosto 2008 (doc. 61-14) e dal suo rappresentante legale (cfr. doc. I).

2.11

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non può considerare corretto il giudizio del SMR di fondarsi,

fino al mese di giugno 2008, sulla valutazione eseguita dal SAM nella perizia

pluridisciplinare del 27 agosto 2008 – ivi compresa la valutazione psichiatrica

del dr. __________ - e, per il periodo successivo, quanto all’aspetto

psichiatrico, sull’apprezzamento espresso dalla dr.ssa __________ nell’ambito

della perizia CPAS.

Se da una

parte, infatti, il TCA non ha motivo di distanziarsi dalle approfondite e ben

motivate valutazioni peritali dei medici del SAM quanto all’aspetto

reumatologico vagliato dal dr. __________, all’aspetto neurologico approfondito

dal dr. __________ e a quello cardiologico analizzato dal dr. __________ (cfr.

doc. 61/26-30) – che, del resto, nemmeno sono state contestate dall’assicurata

in sede ricorsuale – d’altra parte, questo Tribunale non può concordare con

l’amministrazione quanto all’apprezzamento delle patologie psichiatriche e

all’influsso che le stesse hanno sulla capacità lavorativa residua

dell’assicurata.

Nonostante

quanto indicato dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del SMR nelle

annotazioni del 17 agosto 2010 a proposito del fatto che la valutazione del

CPAS è stata predisposta unicamente per valutare l’evoluzione della patologia

psichiatrica dell’interessata rispetto alla precedente valutazione del dr. __________

(cfr. doc. IV/bis), questo Tribunale non può che rilevare che, come

correttamente indicato dal patrocinatore dell’assicurata (cfr. doc. I e doc.

VI), la dr.ssa __________ si è apertamente discostata dalla precedente valutazione

psichiatrica del dr. __________, fornendo una spiegazione delle ragioni che

l’hanno portata a giudicare diversamente le problematiche psichiatriche

dell’interessata e l’influsso che le stesse hanno sulla sua capacità lavorativa

residua.

La specialista non si è quindi limitata a

giudicare l’evoluzione della patologia dell’assicurata nel periodo successivo

all’apprezzamento del dr. __________, ma ha fornito una valutazione complessiva

dei disturbi dell’interessata, tenendo conto del decorso globale della malattia

e degli sforzi non indifferenti profusi dall’assicurata per cercare di

mantenere almeno un minimo di attività lavorativa.

Non a caso la dr.ssa __________ si è espressa

anche a proposito dell’evoluzione della limitazione della capacità lavorativa

dell’interessata, indicando le seguenti percentuali di incapacità lavorativa:

“100% dal 17 agosto 2004 al 16 ottobre 2004; 80% dal 17 ottobre 2004 al 13

dicembre 2004; 50% dal 13 dicembre 2004 al 31 gennaio 2005; 80% dal 1° febbraio

2005.

al 15 novembre 2005 e 80%-90% dal 15 novembre 2005” (doc. 100-14).

Alla luce di queste chiare e motivate indicazioni

fornite dalla dr.ssa __________, il TCA ritiene corretto l’operato dell’ammini-strazione

che ha ritenuto valida fino al mese di giugno 2008 la valutazione del dr. __________

e, dopo tale periodo, quella della dr.ssa __________.

Avendo considerato pienamente probante la

valutazione peritale psichiatrica della dr.ssa __________ con riferimento al

periodo successivo al consulto peritale del dr. __________, l’UAI avrebbe

dovuto, di conseguenza, prendere atto anche delle critiche, motivate, mosse

dalla dr.ssa __________ riguardo alle conclusioni alle quali era pervenuto in

precedenza il dr. __________ e attivarsi al fine di chiarire la questione,

interpellando direttamente il dr. __________ e invitandolo ad esprimersi in

merito.

L’UAI avrebbe poi dovuto valutare con attenzione

la risposta del dr. __________, se del caso chiedendo pure delle precisazioni

alla dr.ssa __________.

Nel caso in cui le precisazioni del dr. __________

non fossero poi state giudicate soddisfacenti, l’UAI non avrebbe potuto fare

altro che ritenere l’assicurata inabile al lavoro fin dal 17 agosto 2004,

secondo le percentuali indicate dalla dr.ssa __________ nel suo referto

peritale del 1° marzo 2010, considerato dall’amministrazione stessa pienamente

probante, seppure solo a partire dal mese di giugno 2008 (cfr., al riguardo,

STCA 32.2010.15 del 13 dicembre 2010).

Già solo per questo aspetto gli atti vanno quindi

rinviati all’amministrazione affinché, dopo avere interpellato il dr. __________

a proposito delle critiche espresse dalla dr.ssa __________ nel referto

peritale del 1° marzo 2010, determini con precisione l’evoluzione

dell’incapacità lavorativa dell’interessata con riferimento all’aspetto

professionale e proceda, quindi, ad una nuova determinazione del grado di

invalidità.

2.12

Il rinvio

degli atti all’amministrazione si giustifica pure con riferimento alla

valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga.

Nella

decisione impugnata, infatti, l’Ufficio AI ha determinato le limitazioni dell’assicurata

nell’adempimento delle mansioni domestiche facendo capo, per il periodo

compreso fra il 1° agosto 2004 e il 31 maggio 2008, alle indicazioni fornite in

sede di perizia SAM dal dr. __________ nel referto del 10 giugno 2008 – nel

quale ha posto una limitazione del 40% (doc. 61-38) - mentre per il periodo

successivo, a partire dal 1° giugno 2008, rifacendosi alla percentuale espressa

dall’assistente sociale nell’inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica esperita in data 10 marzo 2009 – dalla quale è emersa

una limitazione complessiva del 51.5% (cfr. doc. 74-6).

L’UAI ha

giustificato la scelta di basarsi sulle risultanze dell’inchiesta economica per

il periodo a partire dal mese di giugno 2008 e su quanto appurato dal perito

psichiatra per il periodo precedente (dal 1° agosto 2004 al 31 maggio 2008),

indicando che “secondo la cifra marginale 2019 della Circolare sull’invalidità

(CIGI) il calcolo del periodo di attesa delle persone attive nell’economia

domestica si basa unicamente sull’incapacità al lavoro accertata da un medico e

verificata da un SMR e non su quella constatata durante l’inchiesta sul posto.

È per

questo motivo che nel calcolo della media retrospettiva è stata presa in

considerazione la percentuale di inabilità nelle mansioni domestiche del 40%

(accertata dal Servizio medico regionale in seguito alla perizia SAM) e non

quella del 51.5% (appurata dall’assistente sociale nell’inchiesta economica)”.

Questa

soluzione non può essere condivisa dal TCA.

Ora, è

vero che, nel caso di specie, essendo l’assicurata affetta soprattutto da

disturbi di natura psichiatrica, la valutazione dei suoi impedimenti nello

svolgimento delle attività domestiche doveva indubbiamente essere effettuata

non solo tramite un’inchiesta economica, ma anche richiedendo una presa di

posizione specifica ad un medico specialista del settore.

A tale

proposito, va infatti ricordato che l'Alta Corte ha precisato che si deve far

capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse

mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata

appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis

2001.

p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio

1990.

nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno

specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede

d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti

ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria

quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003

e STFA I 685/02 del 28 febbraio 2003).

A tale

riguardo, il Tribunale federale, in una sentenza I 311/03 del 22 dicembre 2003, ha precisato che quando si è in presenza di disturbi di natura psichiatrica, se vi è divergenza

tra i risultati dell’inchiesta economica e le constatazioni di ordine medico

quanto alla possibilità per un’assicurata di svolgere le mansioni domestiche,

queste ultime hanno, di regola, un peso maggiore rispetto agli esiti

dell’inchiesta a domicilio, a condizione tuttavia che la valutazione medica

abbia un valore probatorio conforme ai principi giurisprudenziali. L’Alta Corte

ha infatti indicato:

"

(…)

4.

Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant

dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités

ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles

conformément au supplément 1 à la Circulaire concernant l'invalidité et

l'impotence de l'assurance-invalidité établie par l'OFAS (CIIAI; spécialement

ch. 3095), dans sa teneur - valable en l'occurrence (ATF

121.

V 366 consid. 1b) - en vigueur depuis le 1er janvier 2001. Alors

que les anciennes directives concernant l'invalidité et l'impotence de l'OFAS

(DII), en vigueur depuis le 1er janvier 1985, indiquaient des taux fixes pour

chaque domaine d'activité, la nouvelle circulaire mentionne des taux minimum et

maximum, dans le cadre desquels la part respective de chaque domaine doit être

fixée. Comme la Cour de céans l'a jugé à plusieurs reprises en ce qui concerne

les anciennes directives (RCC 1986 p. 248 consid. 2d; arrêts F. du 6 mai 2002,

I 526/01, et G. du 9 avril 2001, I 654/00; arrêts non publiés C. du 22 août 2000, I 102/00 et H. du 15 novembre 1999, I

331/99), la conformité aux articles 5 al. 1 LAI et 27 al. 1 et 2 RAI de cette

pratique administrative doit être admise (arrêt S. du 4 septembre 2001, I

175/01).

5.

5.1

Pour fixer l'empêchement de l'intimée dans ses

travaux habituels, l'office recourant s'est fondé sur le rapport d'enquête

économique sur le ménage du 27 juin 2001. Après avoir interrogé l'assurée en

présence de son mari, la personne chargée de l'enquête a constaté que l'état de

l'intéressée s'était amélioré progressivement depuis le mois de juin 2000 :

alors qu'auparavant son mari et sa mère avaient entièrement assumé les tâches

du ménage, l'assurée avait peu à peu repris ces tâches en les répartissant

mieux dans le temps. A l'issue de cette enquête, l'administration avait conclu

à un empêchement global de 20,8 %.

Se référant à deux arrêts du Tribunal fédéral des

assurances (VSI 2001 p. 155 [p. 159 consid. 3d] et arrêt F. du 6 mai 2002, I

526/01), la juridiction cantonale a considéré qu'une enquête sur les activités

ménagères n'avait pas de valeur probante, dans la mesure où l'invalidité

alléguée était due à des troubles d'ordre psychique. Aussi, le tribunal a-t-il

demandé au docteur C.________ de se prononcer sur l'empêchement dans chacune

des activités habituelles faisant l'objet du rapport d'enquête économique sur

le ménage. Le médecin prénommé a indiqué que l'assurée ne pouvait accomplir les

tâches liées à la conduite du ménage, à l'alimentation, à l'entretien du

logement, à la lessive et à l'entretien des vêtements qu'avec l'aide de son

mari (lettre du 23 octobre 2002). Invité à indiquer le taux d'empêchement dans

chacune des activités en question, le docteur C.________ a attesté que dans la

mesure où l'assurée ne pouvait effectuer aucune de ces tâches sans l'aide de

son mari, l'incapacité d'accomplir les travaux habituels était de 100 % (lettre

du 29 novembre 2002). C'est pourquoi la juridiction cantonale s'est ralliée à

cette appréciation dans le jugement attaqué.

Dans ses déterminations sur le recours, l'OFAS est

d'avis que la jurisprudence invoquée par la juridiction cantonale ne permet pas

de faire complètement abstraction des déclarations de l'assurée à la personne

chargée de l'enquête économique sur le ménage, d'autant qu'en l'occurrence, les

attestations du docteur C.________ sont trop vagues et incomplètes pour avoir

valeur probante.

5.2

Dans un arrêt non publié C. du 9 novembre 1987,

I 277/87, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que l'enquête

économique sur le ménage est surtout destinée à évaluer l'invalidité découlant

d'une atteinte à la santé physique. En revanche, en présence de troubles

d'ordre psychique, une telle enquête est moins appropriée à l'évaluation de

l'invalidité. Aussi, les constatations d'ordre médical relatives à la capacité

d'accomplir les travaux habituels ont-elles plus de poids que l'enquête à

domicile.

Dans son arrêt du 26 octobre 2000 (VSI 2001 p. 155),

le Tribunal fédéral des assurances a conféré un rôle encore plus déterminant

aux constatations médicales. Il a en effet considéré qu'en présence de troubles

d'ordre psychique, l'enquête sur les activités ménagères ne constitue pas un

moyen de preuve approprié pour évaluer le degré d'invalidité des assurés

travaillant dans le ménage (p. 159 consid. 3d). Cette jurisprudence a été

reprise depuis lors (arrêts F. du 6 mai 2002, I 526/01, B. du 4 février 2003, I 726/02, S.-P. du 28 février 2003, I 685/02, P. du 14 août 2003, I 497/02 et P.-G. du 15 septembre 2003, I 407/03).

5.3

Comme lors de la comparaison des revenus au sens

de l'art. 28 al. 2 LAI, la fixation de l'invalidité dans les travaux habituels

ne saurait reposer sur une évaluation médico-théorique. En effet, le facteur

déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité

lucrative consiste en l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, lequel

ne peut être déterminé que compte tenu des circonstances concrètes du cas

particulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel

l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière

générale sur les résultats de l'enquête ménagère (arrêt du 28 février 2003 en la cause S.-P., I 685/02, déjà cité). Selon

la jurisprudence, une telle enquête a valeur probante et ce n'est qu'à titre

exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de l'assuré ne concordent

pas avec les constatations faites sur le plan médical, qu'il faut faire

procéder par un médecin à une estimation des empêchements que l'intéressé rencontre

dans ses activités habituelles (VSI 2001 p. 158 consid. 3c).

Cela étant, on ne saurait confirmer la pratique aux

termes de laquelle, en présence de troubles d'ordre psychique, l'enquête sur

les activités ménagères ne constitue pas un moyen de preuve approprié pour

évaluer le degré d'invalidité des assurés travaillant dans le ménage. Il faut

bien plutôt s'en tenir à la jurisprudence inaugurée dans l'arrêt non publié du

9.

novembre 1987 dans la cause C., I 277/87, et la préciser, en ce sens qu'en

présence de tels troubles, et en cas de divergences entre les résultats de

l'enquête économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical

relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en

règle générale, plus de poids que l'enquête à domicile.

6.

A l'issue de son enquête économique,

l'administration a fixé à 20,8 % l'empêchement global dans les activités

habituelles (rapport du 27 juin 2001). De son côté, le docteur C.________, dans

un premier temps, a indiqué à la juridiction cantonale que l'assurée ne pouvait

accomplir les tâches liées à la conduite du ménage, à l'alimentation, à

l'entretien du logement, à la lessive et à l'entretien des vêtements qu'avec

l'aide de son mari (lettre du 23 octobre 2002). Ultérieurement, il a attesté

que l'incapacité d'accomplir les travaux habituels était de 100 %, du moment

que l'assurée ne pouvait effectuer aucune des tâches précitées sans l'aide de

son mari (lettre du 29 novembre 2002).

En cas de divergences entre les conclusions

médicales et celles de l'enquête économique, il y a lieu, en règle générale, de

se fonder sur les premières, conformément aux principes exposés au consid. 5.3.

Pour cela, il faut bien sûr que le rapport médical en cause ait valeur probante

au sens de la jurisprudence, à savoir notamment que les points litigieux aient

fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des

examens complets et que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF

125.

V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).

En l'occurrence, par sa lettre du 29 novembre 2002,

le docteur C.________ a justifié une incapacité de 100 % en indiquant que

l'intéressée ne pouvait effectuer aucune tâche sans l'aide de son mari. Cette

appréciation ne satisfait toutefois pas aux exigences jurisprudentielles

ci-dessus exposées. En effet, non seulement on ne comprend pas, en l'absence

d'une évaluation de l'importance de l'aide du mari, pourquoi le médecin

prénommé a fait état d'une incapacité entière dans l'accomplissement des tâches

habituelles, mais encore cette conclusion repose essentiellement sur une

appréciation des circonstances concrètes du cas particulier, laquelle n'est pas

superposable aux constatations effectuées par la personne chargée de l'enquête.

Au demeurant, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, il

y a lieu de rejeter le grief invoqué en cours de procédure administrative par

le mari de l'assurée, selon lequel les constatations consignées dans le rapport

d'enquête ne correspondaient pas à la réalité parce que l'intéressée avait

tendance à surestimer sa capacité : si les déclarations de l'assurée n'avaient

pas correspondu à la réalité, le mari, présent lors de l'enquête à domicile,

n'aurait pas manqué de le signaler, alors qu'il n'est pas du tout intervenu.

Cela étant, l'office recourant était fondé, en se

référant aux résultats de l'enquête à domicile, à fixer à 20,8 % le taux

d'invalidité dans les travaux habituels. La décision du 3 septembre 2001 n'est

dès lors pas critiquable et le recours se révèle bien fondé.”

Nel caso di specie, trovandosi indubbiamente in presenza di un danno

alla salute di natura soprattutto psichica, era indispensabile per

l’amministrazione disporre, oltre che di una valutazione degli impedimenti

dell’assicurata nello svolgimento delle mansioni domestiche eseguita

dall’assistente sociale tramite un’inchiesta economica, anche di constatazioni concernenti

tale aspetto di ordine medico.

L’amministrazione,

tuttavia, in maniera inspiegabile a mente di questo Tribunale, ha ritenuto di potersi

fondare sul parere specialistico del dr. __________ con riferimento al periodo

compreso fra il 1° agosto 2004 e il 31 maggio 2008, mentre, per il periodo

successivo, ha considerato di poter prescindere da un parere specialistico da

parte della dr.ssa __________ e di potersi basare unicamente sulle risultanze

dell’inchiesta economica del 17 marzo 2009 dell’assistente sociale.

Questo

modo di procedere non è corretto.

Innanzitutto,

va sottolineato che l’UAI, con riferimento al periodo compreso fra il 1° agosto

2004.

e il 31 maggio 2008, si è scostato dalla valutazione espressa

dall’assistente sociale nell’inchiesta economica del 1° marzo 2007 – che

giungeva ad una percentuale di impedimenti del 51% (cfr. doc. 26) – senza

tuttavia illustrare, alla luce della giurisprudenza sopra esposta (sentenza I

311/03 del 22 dicembre 2003), le ragioni mediche che giustificavano un tale

modo di procedere.

Ora, se è

vero che, in caso di divergenza tra i risultati dell’inchiesta economica e le

constatazioni di ordine medico, queste ultime hanno, di regola, un peso

maggiore rispetto agli esiti dell’inchiesta a domicilio, occorre tuttavia che

le considerazioni del medico siano ben motivate, approfondite ed esaustive, ciò

che non si è certo verificato nella fattispecie concreta.

Nel caso

di specie, infatti, come già indicato in precedenza (cfr. consid. 2.11.), la

valutazione peritale fornita dal dr. __________ nell’ambito della perizia SAM

del 27 agosto 2008 è stata criticata dalla perizia psichiatrica CPAS eseguita

dalla dr.ssa __________ in data 1° marzo 2010 e non può quindi essere

considerata pienamente probante ed essere posta a fondamento della decisione

dell’amministrazione.

Quanto poi

al periodo di tempo a partire dal mese di giugno 2008, nella decisione

impugnata l’amministrazione ha considerato di poter determinare gli impedimenti

dell’assicurata in ambito casalingo facendo affidamento sui risultati scaturiti

dall’inchiesta economica del 10 marzo 2009, senza nemmeno preoccuparsi di

richiedere sull’argomento un parere medico specialistico.

Il TCA

rileva infatti che, nel referto peritale del 1° marzo 2010, la dr.ssa __________

non si è espressa esplicitamente a proposito delle limitazioni riscontrate

dall’interessata nell’esecuzione delle mansioni domestiche.

L’amministrazione

avrebbe così dovuto richiedere alla specialista in psichiatria delle

precisazioni in tal senso e non limitarsi a fare automaticamente riferimento –

oltretutto solo a far tempo dal 1° giugno 2008 – all’inchiesta economica per le

persone che si occupano dell’economia domestica eseguita dall’assistente

sociale.

Inoltre,

va pure sottolineato che la valutazione economica dell’assistente sociale posta

a fondamento della decisione impugnata è stata svolta in data 10 marzo 2009 e

quindi in un periodo di tempo precedente alla valutazione peritale psichiatrica

del CPAS, della quale quindi l’assistente sociale non ha potuto debitamente

tenere conto.

Pertanto,

alla luce dei risultati divergenti quanto agli impedimenti dell’assicurata

nello svolgimento delle mansioni domestiche tra quanto emerso dall’inchiesta

economica e quanto constatato per contro dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________,

l’UAI avrebbe dovuto compiere ulteriori approfonditi accertamenti, al fine di

potere stabilire, in maniera motivata, a quale risultato potere attribuire un

peso maggiore, ai sensi della giurisprudenza illustrata in precedenza (cfr.

STFA I 311/03 del 22 dicembre 2003).

Alla luce

di queste considerazioni, quindi, gli atti vanno rinviati all’amministrazione

affinché stabilisca - dopo avere chiesto alla dr.ssa __________ un complemento

peritale riguardo alle limitazioni presentate dall’interessata in ambito

casalingo e dopo l’esperimento di una nuova inchiesta economica per le persone

che si occupano dell’economia domestica - quali sono le limitazioni

dell’assicurata in ambito domestico.

2.13

Infine, il

TCA sottolinea che l’amministrazione, alla quale gli atti vanno rinviati per

nuovi accertamenti, dovrà pure prestare particolare attenzione ad un altro

aspetto, totalmente ignorato nella decisione impugnata.

Dagli

atti all’incarto, come riportato per esteso al consid. 2.8., emerge che, in

data 8 ottobre 2008, il dr. __________ - chiamato dal SAM a fornire alcune

precisazioni in merito alla proprio consulto peritale del 10 giugno 2008, su

richiesta del dr. __________ del SMR - ha espressamente indicato che “la mia

valutazione della capacità lavorativa è da essere considerata come una misura

teorica della capacità della persona ad eseguire le attività, ma considerate

separatamente. Ossia che l’assicurata se lavorasse come fisioterapista al 50% o

come casalinga al 60%, sta a lei scegliere, sono da essere considerate

separatamente come delle misure globali della sua capacità lavorativa e non

posso chiederle di eseguire nessun altro lavoro ulteriore oltre a quello (ossia

come fisioterapista, oppure come casalinga)” (doc. 69-4).

Nello

scritto del 10 febbraio 2009 indirizzato al SMR, i medici del SAM hanno

ribadito che “la valutazione della capacità lavorativa va considerata come una

misura teorica della capacità dell’assicurata a svolgere le attività, ma vanno

considerate separatamente; l’assicurata potrebbe lavorare come fisioterapista

al 50% e come casalinga al 60%. Queste valutazioni vanno considerate

separatamente come delle misure globali della sua capacità lavorativa e non può

svolgere nessun ulteriore lavoro oltre a quello di fisioterapista oppure

casalinga” (doc. 69-1).

In una

sentenza I 246/05 del 30 ottobre 2007, pubblicata in DTF 134 V 9, il Tribunale

federale ha indicato che, nell'ambito della

valutazione dell'invalidità secondo il metodo misto, una eventuale ridotta

capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle

mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore

d'attività è da prendere in considerazione solo a determinate condizioni

(consid. 7).

Ora, pur

non potendo, alla luce delle considerazioni espresse dalla dr.ssa __________,

prestare pieno valore probatorio alla valutazione peritale fornita dal dr. __________,

resta il fatto che il suddetto specialista in psichiatria ha fornito degli

indizi tali da fare ritenere che, nel caso di specie, le riduzioni della

capacità nell’ambito professionale e in quello casalingo siano influenzate da

maggiori sforzi compiuti nell’altro settore d’attività.

Nonostante

queste indicazioni fornite dal dr. __________, poi riprese dai medici del SAM,

l’UAI ha omesso di approfondire la questione, ignorandola totalmente.

Anche

questo aspetto, dunque, dovrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti da

parte dell’amministrazione.

2.14

Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che

considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di

principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore

per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un

rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della

rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata

in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile

rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una

semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a

chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a

una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI,

affinché, dopo avere interpellato il dr. __________ a proposito delle critiche

espresse dalla dr.ssa __________ nel referto peritale del 1° marzo 2010, determini

con precisione, da una parte, l’evoluzione dell’incapacità lavorativa

dell’interessata con riferimento all’aspetto professionale e, previo

complemento peritale da parte della dr.ssa __________ del Centro peritale per

le assicurazioni sociali, completata tramite un’inchiesta economica per le

persone che si occupano dell’economia domestica, chiarisca, d’altra parte, le

ripercussioni dei disturbi della ricorrente sulla possibilità di svolgere le

mansioni domestiche. L’UAI dovrà pure accertare se, nel

caso concreto, le riduzioni della capacità nell’ambito professionale e

in quello casalingo siano influenzate da maggiori sforzi compiuti nell’altro

settore d’attività.

Quindi,

in esito a tali complementi istruttorii, tenuto conto anche delle patologie di

natura somatica, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alle

prestazioni AI dell'assicurata.

2.15

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 1, ha diritto ad un'indennità per

ripetibili (cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 17 giugno 2010 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.14..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio AI

verserà alla ricorrente la somma di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster