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Decisione

32.2010.214

Decisione di non entrata in materia annullata. Trasmissione degli atti all'Ufficio AI per procedere ai necessari accertamenti per determinare l'eventuale diritto alla rendita

13 settembre 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

32.2010.214

Data decisione, Autorità:

13.09.2010, TCA

Titolo:

Decisione di non entrata in materia annullata. Trasmissione degli atti all'Ufficio AI per procedere ai necessari accertamenti per determinare l'eventuale diritto alla rendita

NON ENTRATA IN MATERIA

TRASMISSIONE ATTI

art. 87 OAI

Raccomandata

Incarto n.

32.2010.214

BS/lb

Lugano

13 settembre

2010

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 luglio 2010 di

RI 1

contro

la decisione del 13 luglio 2010 emanata

da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

considerato in fatto

ed in diritto

che - con

decisione 11 marzo 2010 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1, classe 1964, un

quarto di rendita (grado d’invalidità del 40%) con effetto dal 1° giugno 2006 e

di una mezza rendita (grado d’invalidità del 50%) dal 1° settembre 2006 al 28

febbraio 2008. Trattandosi di una domanda tardiva (art. 29 cpv. 1 LAI),

l’amministrazione ha erogato le prestazioni solo a partire dal 1° ottobre 2006

(doc. AI 39-1);

- con

scritto 15 aprile 2010 il medico curante, dr. __________, ha chiesto la riapertura

del caso indicando un non meglio precisato peggioramento (doc. AI 40-1);

- a

seguito del progetto di decisione 23 aprile 2010 di non entrata in materia emesso

dall’Ufficio AI, con scritto 5 maggio 2010 la curatrice dell’assicurata ha

segnalato un peggioramento dello stato di salute della sua assistita, preannunciando

l’invio di rapporti del dr. __________, psichiatra curante (doc. AI 43-1);

- non

avendo l’assicurata reso verosimile una modifica dello stato valetudinario (il

preannunciato invio della documentazione medica non è avvenuto), il 13 luglio

2010 l’Ufficio AI ha emesso una decisione di non entrata in materia (doc. AI

45-1);

- contro

la decisione amministrativa l’assicurata è tempestivamente insorta al TCA, ribadendo,

sulla base del certificato medico 16 luglio 2010 del dr. __________, un

peggioramento del suo stato di salute che non le permette di svolgere alcuna attività;

- con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto l’accoglimento del ricorso, evidenziando

in particolare:

" (…)

Innanzitutto si rileva che un peggioramento dello stato

valetudinario era stato a suo tempo segnalato sia dalla curatrice, signora __________,

sia dal curante, dottor __________. La presa a carico dell'assicurata da parte

del dottor __________ (che pone fra l'altro la nuova diagnosi di depressione)

segue in tal senso una linea coerente.

Oltre a ciò, occorre ammettere che la nota 15 aprile

2010, per quanto lapidaria, avrebbe potuto costituire un indizio circa

l'intenzione di interporre ricorso. L'amministrazione ha tuttavia omesso di chiedere

chiarimenti in tal senso.

Sulla scorta di quanto esposto si ritiene pertanto

giustificato postulare l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della

decisione impugnata, con conseguente obbligo di entrata in materia da parte

dell'amministrazione. (doc. V pag. 2)

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H

180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);

- qualora

una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità

era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado

di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal

1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a

pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione

retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza

e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i

requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello

di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche

e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una

precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V

198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione

non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per

contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il

diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della

richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid.

4b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der

Rentenrevision in der Invalidenver- sicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz,

2003, p. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito

della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista

materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità

resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).

In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di

rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als

Grundfigur von Invalidenren- tenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die

Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichun-gen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p.

15; DTF 117 V 198).

Infine, se

l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,

il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare

in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il

giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente

se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente

avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC

1991 p. 269 consid. 1a);

- nel

caso in esame, dal rapporto 16 luglio 2010 del dr. __________ si evince una

modifica della situazione valetudinaria, avendo in particolare il citato

specialista in psichiatria posto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente,

attuale episodio di media gravità (ICD 10 - F33.1), che non era stata

riscontrata nella perizia multidisciplinare del 21 agosto 2008 (doc. AI 16-1),

fondamento della precedente decisione 11 marzo 2010;

- un

peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata era già stato segnalato

la prima volta il 15 aprile 2010 (quindi entro il termine utile, sospeso dalle

ferie giudiziarie pasquali, per ricorrere contro la decisione emessa l’11 marzo

2010) dal suo medico curante e dal momento che egli aveva chiesto la

“riapertura del caso” andavano chiesti i necessari chiarimenti in merito

all’intenzione di interporre ricorso, così come ammesso

dall’Ufficio AI stesso in sede di risposta 24 agosto 2010;

- visto

quanto sopra, previo annullamento della decisione contestata,

s’impone una retrocessione degli atti all’Ufficio AI affinché entri nel

merito della nuova domanda di prestazioni ed esamini se la modifica delle

circostanze resa attendibile incide sui presupposti del diritto ad una (nuova)

rendita d’invalidi-tà;

- ne

consegue l'accoglimento del ricorso;

- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è

annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché entri nel merito della

nuova domanda di prestazioni.

Considerandi

2.

Le

spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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