32.2010.215
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7 febbraio 2011Italiano24 min
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Numero d'incarto:
32.2010.215
Data decisione, Autorità:
07.02.2011, TCA
Titolo:
Rinvio atti all'Ufficio AI. Non è possibile concludere, senza ulteriori accertamenti, che l'assicurata qualora non fosse subentrato il danno alla salute, non avrebbe svolto un'attività lavorativa almeno parziale (30-50%), come d'altronde già svolgeva prima del peggioramento della patologia psichica
AFFEZIONE PSICHICA
CASALINGHE
METODO SPECIFICO
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 28ter cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 8 cpv. 3 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.215
LG/DC/sc
Lugano
7 febbraio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 luglio 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 giugno 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1965, casalinga, in data 9 luglio 2008 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) segnalando che “dal 2006
c’è stato un peggioramento delle mie condizioni di salute a livello psichico
con attacchi di panico, depressione” (doc. AI 1-1/7).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione
psichiatrica ad opera del Centro peritale per le assicurazioni sociali (doc. AI
28-1) e un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica (doc. AI 34-1), l’UAI con decisione del 10 giugno 2010 (doc. AI
54-1), preavvisata con progetto del 30 ottobre 2009 (doc. AI 36-1), ha
attribuito all’assicurata un quarto di rendita AI (grado 41%), a far tempo dal
1° giugno 2008.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando l’attribuzione di una rendita intera
d’invalidità (doc. I).
La
ricorrente ha, in particolare, contestato l’operato dell’amministrazione
laddove ha considerato __________ casalinga al 100%. A mente del patrocinatore
l’assicurata avrebbe inizialmente affermato al consulente in integrazione
professionale di voler continuare ad essere casalinga, ma a causa della sua
patologia psichiatrica “non era in grado di comprendere completamente la
richiesta e di dare una risposta lucida su cosa avrebbe fatto senza danno alla
salute” (doc. I, pag. 5, 6). La risposta non sarebbe dunque “proiettata
in un’ipotetica situazione di buona salute”, ma la soluzione più semplice e
immediata per riuscire a gestire almeno una delle due attività (quella
lucrativa e la cura delle figlie) (doc. I, pag. 6).
__________
ha inoltre sempre lavorato a tempo pieno, in seguito al 30% durante il
matrimonio, per poi iscriversi, dopo il licenziamento, all’Ufficio di
collocamento con una disponibilità del 50% (doc. I, pag. 6).
Ella
andrebbe considerata, perlomeno, salariata al 50% e calcolato il grado
d’invalidità mediante il metodo misto (doc. I, pag. 6).
Ritenuto
come dalla perizia psichiatrica emerga un’inabilità lavorativa al 50% nelle
mansioni di casalinga, contrariamente alla valutazione della consulente in
integrazione professionale che prevedeva un 41%, secondo il patrocinatore il
grado d’invalidità sarebbe quindi del 75% (50 X 50% + 50 X 100%).
1.4. Nella risposta del 6 agosto 2010 l’UAI ha postulato la reiezione del
ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (doc. IV).
1.5. In data 25
agosto 2010 la RA 1, ha sostanzialmente riconfermato le proprie argomentazioni
contestando gli elementi probatori sui quali l’Ufficio AI ha fondato le proprie
argomentazioni per ritenere l’assicurata casalinga a tempo pieno (doc. VI).
Lo
scritto del 25 agosto 2010 è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. VII).
1.6. Con le
osservazioni del 1° settembre 2010 l’UAI ha ritenuto non rilevante l’iscrizione
all’URC nella percentuale del 50%, in quanto la situazione famigliare con la
nascita della seconda figlia si sarebbe modificata. Determinanti sarebbero
dunque le dichiarazioni iniziali riportate nella richiesta di prestazioni del
mese di luglio 2008 e confermate durante il primo colloquio dell’agosto 2008
(doc. VIII).
Fatti
I doc.
VII, VIII sono stati inviati alla RA 1 per conoscenza (doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se l’Ufficio AI ha correttamente o meno attribuito
all’assicurata un quarto di rendita d’invalidità dal 1° giugno 2008.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa
graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio
2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR
2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata
in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e
cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
"
Per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende
ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.
28 cpv. 2ter LAI secondo cui
"
Qualora l’assicurato eserciti un’attività
lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,
l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se
inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la
parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e
poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei
due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")
è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V
146.
Anche in
altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge
e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Questa
giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
2.5. Nella
presente fattispecie, al fine di valutare l’invalidità dell’assicurata,
l’Ufficio AI ha applicato il metodo di calcolo specifico per le persone non
esercitanti un’attività lucrativa (cfr. consid. 2.3.) ritenendo la ricorrente,
prima del danno alla salute, casalinga a tempo pieno.
L’assicurata
ha contestato questo metodo di calcolo.
Quanto
alla critica relativa all’applicazione, a torto secondo l’assicurata, del
metodo specifico di calcolo, occorre osservare quanto segue.
2.6. Al fine di
determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve
anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V
150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109;
Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG
über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
Riguardo
alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, in una sentenza
I 276/05 del 24 aprile 2006, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale)
ha stabilito che:
"
2.3. Tant lors de l'examen initial du droit à la
rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc
examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer.
Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de
comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA],
méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et
8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art.
27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec
les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel
de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non
Considerandi
actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que
l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de
ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé
n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient
d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son
activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à
la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle.
Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de
l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que
la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée,
ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels (ATF 117 V 195
consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c).
Selon la pratique, la question du statut doit être
tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la
décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de
la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force
probatorie reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194
consid. 3b et les références).”
2.7
Nel
formulario di richiesta di prestazioni per adulti del 9 luglio 2008 RI 1 al
pto. 5.4. ha precisato di aver lavorato come impiegata d’ufficio al 30% presso
la __________ dal giugno 2004 al 31 dicembre 2006. Mentre al pto. 5.6. ha
indicato di svolgere le mansioni di casalinga dal 2007 a tutt’oggi (doc. AI 1-5/6).
Nel
verbale di “1° Colloquio intervento tempestivo” del 28 agosto 2008, per
quanto riguarda la situazione scolastica, formativa e professionale la
consulente in collocamento ha precisato quanto segue:
"
(…)
Scuole dell’obbligo a __________ e __________,
dopodiché ha conseguito il diploma di impiegata d’ufficio a __________. Ha
lavorato al 100% fino al 2000, ha smesso perché voleva cambiare lavoro e nel
frattempo è rimasta incinta, per cui non ha più cercato.
Ha lavorato ca. 30% presso la fabbrica del
marito, che ha una fabbrica di punte diamantate per i trapani. Impiegata in
minima percentuale perché principalmente faceva la mamma.
Ha smesso dopo la separazione, è casalinga quindi
al 100% da gennaio 2007. Al momento vuole continuare ad essere casalinga,
almeno finché le figlie sono cosi piccole.” (doc. AI 10-2).
Interpellata
dall’Ufficio AI, in merito alle intenzioni di svolgere un’attività lucrativa
nel caso in cui non avesse avuto problemi di salute, l’assicurata il 23 ottobre
2008.
ha fornito le seguenti risposte (doc. AI 12-1; 13-1):
"
(…)
Considerato che ho concluso la mia formazione di
impiegata d’ufficio ed ho pure lavorato, non esito a dire che se non avessi
problemi di salute, oggi avrei sicuramente scelto di lavorare per poter
provvedere sia al mio personale mantenimento sia a quello delle mie due figlie,
__________ di 7 anni per la quale ricevo gli alimenti dal mio ex marito (dal
quale sono in procinto di divorziare) e __________ di 9 mesi, figlia di un
padre diverso che non li versa invece regolarmente.
Con i miei problemi di salute è per me
impensabile ipotizzare una ripresa lavorativa: ho pure difficoltà nella quotidiana
gestione delle mie due figlie per le quali ricevo a tutt’oggi il regolare aiuto
di una rete sociale
(…)
Quindi se fossi stata in salute avrei potuto
lavorare al 100% e coordinare la rete di sostegno per le mie due bambine” (doc.
AI 13-1).
L’assicurata
ha poi aggiunto, in data 19 novembre 2008, quanto segue:
"
(…)
-
Sono stata iscritta presso l’Ufficio Regionale
di Collocamento a __________ dal 12 gennaio al 23 marzo 2007. Tale iscrizione è
stata da me annullata il 23 marzo 2007 a seguito del peggioramento del mio stato di salute che ha necessitato di due ricoveri in Clinica (marzo-luglio
2007).
-
Nel breve periodo in cui sono stata iscritta
all’URC ho effettuato qualche ricerca di lavoro senza nessun esito.
-
Nei mesi di gennaio-marzo 2007 non ho percepito
indennità di disoccupazione perché, a causa del disagio dovuto alle mie
condizioni di salute, non ho completato le procedure previste con la relativa
Cassa di disoccupazione” (doc. AI 15-1).
Nello
scritto del 23 settembre 2009 l’assicurata ha nuovamente confermato che se non
avesse problemi di salute “cercherei immediatamente un posto di lavoro per
garantirmi un reddito di fr. 2'500.-- al mese…” (doc. AI 33-1).
2.8
Alla luce di
quanto appena esposto, a mente di questa Corte non può essere condiviso
l’operato dell’amministrazione che ha ritenuto applicabile all’assicurata, al
momento dell’emanazione della decisione impugnata, che delimita il potere
cognitivo del giudice, il metodo specifico di valutazione dell’invalidità
considerandola unicamente casalinga.
Come
visto in precedenza (cfr. consid. 2.6.), secondo la giurisprudenza, per
determinare lo statuto di un'assicurata,
occorre esaminare se essa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o ad un'occupazione lucrativa alla luce della sua
situazione personale, familiare, sociale e finanziaria (DTF 130 V 393 consid.
3.3
pag. 396 e sentenze citate). Questa valutazione deve ugualmente prendere
in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto
interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STFA I
693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Nella presente
fattispecie questa Corte rileva che RI 1, dopo aver conseguito il diploma di
impiegata d’ufficio e aver svolto varie esperienze lavorative a tempo pieno
negli anni 80’ e ’90 (cfr. curriculum vitae e certificati lavorativi, doc. AI
2-3; 2-21; 2-22; 22-23, 2-24; 2-25; 2-26), dopo la nascita della figlia __________
nel 2001, non ha più svolto un’attività lucrativa fino al mese di giugno del 2004,
quando ha iniziato a lavorare presso la __________ (amministratore unico il
marito), ad una percentuale del 30% (cfr. doc. AI 8-1; 10-2).
L’attività
lavorativa presso la __________ si è quindi conclusa il 31 dicembre 2006
conseguentemente al divorzio da __________, amministratore della società (doc.
AI 8-11).
Dal 12
gennaio al 23 marzo 2007 l’assicurata è quindi stata iscritta quale persona in
cerca d’impiego al 50% presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________
(URC) (doc. AI 15-10; 15-11). L’iscrizione è stata annullata a causa del
peggioramento della patologia psichiatrica.
Dalla
refertazione medica agli atti emerge che il danno alla salute è da ricondurre
al mese di giugno 2007. In precedenza vi erano stati dei ricoveri
dell’assicurata nel 1996, nel 2003 e poi dal 2004 al 2008 (in cinque
circostanze), riuscendo tuttavia a riprendersi tra un ricovero e l’altro e fino
al mese di dicembre 2006 potendo lavorare nell’azienda del marito nella
misura del 30% (cfr. doc. AI 8-1; 8-11; 28-5).
Il TCA
ritiene verosimile che l’insorgente, qualora non fosse subentrato il danno alla
salute e considerato pure che nel dicembre del 2007 è nata la seconda figlia __________,
non avrebbe ripreso un’attività lavorativa a tempo pieno (100%). Le
argomentazioni del patrocinatore dell’assicurata, d'altronde, vanno pure in
questa direzione “Se comunque si volesse tener conto del fatto che non tutte
le due bambine frequentano già la scuola e che dopo la separazione dal marito
l’assicurata si è iscritta all’Ufficio Regionale di Collocamento solo in
ragione del 50%, ecco che per lo meno si dovrebbe considerarla salariata in
tale misura…” (doc. I, pag. 6).
Non
risulta invece pienamente convincente la tesi dell’amministrazione che
considera RI 1, qualora non fosse subentrato il danno alla salute, casalinga al
100%.
Va
infatti rilevato che l’inabilità lavorativa completa è fissata dai periti del
CPAS e dal SMR a partire dal mese di giugno 2007 (doc. AI 28-6; 29-2), che
l’interruzione dell’attività lavorativa al mese di dicembre 2006 è conseguente
al divorzio con l’ex marito e che quando era ancora in salute, l’assicurata si
era iscritta a tempo parziale all’assicurazione disoccupazione per la ricerca
di un’attività lucrativa.
La
ricorrente inoltre, sia nel formulario di richiesta di prestazioni per adulti
del 9 luglio 2008 che nel verbale di “1° Colloquio intervento tempestivo”
del 28 agosto 2008, non ha mai affermato che avrebbe svolto l’attività di
casalinga a tempo pieno anche in assenza del danno alla salute, bensì di essere
a quel momento casalinga, era il mese di luglio 2008, rispettivamente il
mese di agosto 2008, dunque già quando il danno alla salute era iniziato (cfr.
doc. AI 1-5/6; 10-2).
Interpellata
successivamente dall’UAI, proprio perché tale questione non risultava chiarita,
l’assicurata il 23 ottobre 2008 e il 23 settembre 2009 ha chiaramente asserito che se non avesse avuto problemi di salute avrebbe svolto un’attività
lavorativa (doc. AI 13-1; 33-1).
In
conclusione il TCA ritiene che non è possibile, senza procedere ad ulteriori
accertamenti concludere con sufficiente tranquillità che l’assicurata, qualora
non fosse subentrato il danno alla salute, non avrebbe svolto un’attività
lavorativa almeno a tempo parziale (30-50%), come d’altronde già svolgeva prima
del peggioramento della patologia psichica.
2.9
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una
sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio
all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i
fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li
avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto rinviato
all'amministrazione affinché compia ulteriori accertamenti (sentendo
personalmente l’assicurata), al fine di chiarire se ella, prima dell’insorgere
del danno alla salute, avrebbe svolto un’attività lavorativa e in caso
affermativo in quale percentuale. In quell’occasione l’amministrazione
accerterà pure se la nascita della seconda figlia nel dicembre 2007 avrebbe
cambiato oppure no la situazione, indipendentemente dal danno alla salute.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l'UAI effettuerà una nuova
valutazione, se del caso tramite il metodo misto di graduazione
dell’invalidità, e si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita
dell'assicurata.
2.10
Vincente
in causa, la ricorrente, rappresentata dalla RA 1, ha diritto ad un'indennità
per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata
DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
2.11
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 16 giugno 2010 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.9..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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