32.2010.217
Revisione. Atti rinviati all'UAI affinché venga approfondita la patologia reumatologica
31 gennaio 2011Italiano32 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2010.217
Data decisione, Autorità:
31.01.2011, TCA
Titolo:
Revisione. Atti rinviati all'UAI affinché venga approfondita la patologia reumatologica
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
REVISIONE DELLA RENDITA
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 49 OAI
art. 87 cpv. 2 OAI
art. 87 cpv. 3 OAI
art. 87 cpv. 4 OAI
art. 88a cpv. 1 OAI
art. 88a cpv. 2 OAI
art. 88bis cpv. 2 let. a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.217
LG/sc
Lugano
31 gennaio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 luglio 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 luglio 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato nel
1952, da ultimo attivo in qualità di operaio forestale presso l’__________ di __________,
in data 25 novembre 2005 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti
(rendita) indicando di essere affetto da “malattia alla spalla sx e alla
schiena” (doc. AI 2-1/6).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 13 marzo
2007 (doc. AI 23-1), cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito
all’assicurato una mezza rendita d’invalidità a decorrere dal 1° novembre 2005.
1.3. L’Ufficio AI
ha avviato nel mese di gennaio 2009 una prima procedura di revisione della
rendita. L’assicurato nel questionario del 9 febbraio 2009 ha indicato un peggioramento della patologia reumatologica (doc. AI 27-1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con comunicazione del 14 maggio
2010 l’UAI ha informato il ricorrente di non aver constatato alcun cambiamento
in riferimento alla rendita erogata (doc. AI 49-1).
1.4. In data 8
giugno 2010 l’assicurato, rappresentato dall’RA 1, ha richiesto la notifica di
una decisione formale soggetta a ricorso (doc. AI 56-1).
1.5. Con
decisione del 9 luglio 2010 l’UAI ha comunicato all’assicurato che nell’ambito
della procedura di revisione d’ufficio, esperiti i necessari accertamenti
medici ed economici, il grado d’invalidità è stato definito nella misura del
58% che giustifica l’ulteriore diritto alla mezza rendita d’invalidità e di
conseguenza nega la richiesta di aumento inoltrata da RI 1 (doc. AI 58-1).
1.6. Contro
questa decisione l’assicurato, sempre rappresentato dall’RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA contestando in particolare la valutazione medica
dell’amministrazione che non avrebbe tenuto conto del peggioramento del quadro
valetudinario evidenziato dai medici curanti (Dr. __________ e Dr. __________).
L’RA 1 ha inoltre contestato le riduzioni dal reddito da invalido e postulato
la presa in considerazione di una riduzione globale del 15% (doc. I).
1.7. In risposta
l’UAI, sulla base delle valutazioni del SMR e di quelle della consulente in
integrazione professionale, ha confermato la correttezza del proprio
provvedimento e postulato la reiezione integrale del gravame (doc. IV).
1.8. Nello
scritto del 18 agosto 2010 l’RA 1 si è riconfermata nelle proprie
argomentazioni ricorsuali (doc. VI).
Il doc.
VI è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione a sapere se vi sia stato o meno un peggioramento
delle patologie invalidanti di cui è affetto RI 1 giustificante, in via di
revisione, l’aumento del grado d’invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore sino dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di
una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande
invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del
grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è
stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il
grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3
OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno
per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era
insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni
previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione
allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di
aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994
nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.
258).
Circa gli
effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un
assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la
riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è
messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
2.4. Con la
decisione del 13 marzo 2007 (doc. AI 23-1) l’assicurato è stato messo al
beneficio di una mezza rendita d’invalidità, a far tempo 1° novembre 2005,
sulla base della valutazione svolta per conto dell’assicuratore malattia, dal
Dr. __________.
Nel rapporto
del 9 novembre 2005 il Dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche,
fisiatria e riabilitazione, dopo aver esposto l’anamnesi del paziente, lo stato
reumatologico, quello neurologico periferico e la radiologia, ha posto la
seguente diagnosi e valutazione:
" (…)
Diagnosi
-
Amiotrofia neurogena della spalla sinistra con
impedimento funzionale e sindrome algica ancora rilevante
-
Lieve sindrome cervicovertebrale cronica
-
Sindrome lombovertebrale e ‑spondilogena
cronica a destra con probabile pregressa compressione radicolare S1 in
▪ alterazioni degenerative plurisegmentali tra L2 ed S1 (secondo RM
del 1B.07.2005)
-
Clinicamente (iniziale ?) coxartrosi a destra,
sintomatica
-
Sospetta sindrome del tunnel carpale a sinistra
Commento
All’origine della persistente inabilità
lavorativa in qualità di boscaiolo (dal 19.11.2004 in poi) vi è una patologia
duplice dell'apparato locomotorio:
‑ al rachide vi è una sindrome vertebrale e
spondilogena in zona lombare con ripercussioni periferiche ancora rilevanti
alle quali si aggiunge anche un'irritabilità coxo‑femorale omolaterale,
il tutto associato ad impedimenti funzionali relativamente importanti
- alla spalla sinistra persiste un'ipotrofia
muscolare importante in combinazione ad una sofferenza di tipo neurogeno, dovuta
ad un'amiotrofia con una paresi del plesso brachiale superiore.
In base ai miei riscontri clinici e considerando
gli atti a disposizione valuto la capacità funzionale residuale come
segue:
Premessa: l'impiego del braccio sinistro
(dominante) è possibile solo in forma ridotta (per assistere quello destro
(adominante)).
- Sollevamento e/o trasporto di carichi con il
braccio destro:
. molto leggeri e leggeri (fino a 10 kg): normale
. medi (fino a 25 kg): molta ridotta
. pesanti (oltre a 25 kg): nulla
. sopra il piano della spalla destra:
- di 5 kg: normale
+ di 5 kg: nulla
- manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere
con la mano destra:
. leggeri/di
precisione: normale
. medi: normale
. pesanti: ridotta
. molto pesanti: da
evitare
‑ posizioni di lavoro o dinamiche
particolari:
. a braccia elevate: possibile solo con
quello destro
. con rotazione: ridotta
. seduta e piegata in avanti: lievemente
ridotta
. eretta e piegata in avanti: molto ridotta
. inginocchiata o con ginocchia in
flessione: lievemente ridotta
- mantenere posizioni statiche:
. seduta od in piedi
per 1 ora circa senza interruzione
- spostarsi/camminare:
. su terreni piani:
fino ad 1 km senza interruzione
. su terreni
accidentati: ridotta
. salire/scendere
scale: lievemente ridotta
Il lavoro di boscaiolo non è più proponibile
(inabilità lavorativa completa e duratura).
La formazione, rispettivamente le capacità professionali
del paziente indirizzano il signor RI 1 chiaramente verso delle attività manuali.
Essendo compromesso in maniera significativa il braccio dominante (sinistro)
dubito che possa essere proposta un'attività confacente nella quale vi sia una
capacità lavorativa concorrenziale (almeno del 50%).
Il caso sarà quindi da valutare da parte dell'Al”
(doc. LaMal 1-11+12).
Nell’ambito della procedura
di revisione avviata nel 2009 l’assicurato è stato valutato dal Servizio medico
regionale (SMR) dell’assicurazione invalidità.
Nel rapporto del 3
febbraio 2010 il medico del SMR, Dr. __________, spec. FMH in medicina interna,
dopo aver illustrato l’anamnesi del paziente, la terapia attuale, i disturbi
soggettivi e lo status ha posto la seguente diagnosi e valutazione/conclusione:
"
(…)
Diagnosi:
● Amiotrofia neurogena spalla sinistra > della destra con impedimento
funzionale e sindrome algica
● Sindrome cervicovertebrale cronica
● Sindrome lombovertebrale spondilogena cronica su alterazioni degenerative
multisegmentali
Valutazione/conclusione:
Assicurato di 57 anni in discrete condizioni generali.
Paziente con diagnosi di amiotrofia neurogena spalla sinistra con successivo
coinvolgimento anche della spalla destra. Eziologia non certa con probabile
origine autoimmune. L'assicurato è stato valutato il 20.03.2009 dal Dr. __________
che conosceva già il caso dalla diagnosi del 2005. In tale occasione il Dr. __________ certifica che: "rispetto alla mia ultima visita
neurologica del luglio 2005 si presenta una situazione chiaramente
peggiorata...."
Risulta documentabile la progressione della miotrofia
al cingolo scapolare con impossibilità nei movimenti attivi al di sopra del
piano orizzontale e dolore nella forza richiesta con il minimo carico di pesi
agli arti superiori.
La valutazione clinica odierna permette di
definire i seguenti limiti funzionali:
‑ Deve evitare la posizione statica
delle braccia al di sopra del piano orizzontale
‑ Solleva con arto superiore destro o
sinistro massimo kg 5
‑ Deve evitare l'utilizzo di attrezzi
vibranti
‑ Deve evitare la forza di presa
prolungata con le mani
‑ Deve evitare movimenti ripetitivi di
flessione, estensione e rotazione di collo e schiena
‑ Deve evitare situazioni di instabilità
‑ Posizione statica seduta massimo 1 ora
Risulta clinicamente giustificato un
peggioramento clinico in riferimento alla patologia del cingolo scapolare. Risulta
esigibile ancora dal 01.11.2005 IL 100% in abituale attività come boscaiolo. In
attività lavorativa adatta allo stato di salute, ergonomicamente adatta e
rispettosa di tutti i limiti funzionali, l'assicurato presenta una IL 50%
(anche giornata intera con rendimento dimezzato) ancora dal 01.11.2005.
Il peggioramento clinico risulta quindi
considerato nella definizione dei limiti funzionali sopra descritti, il
rispetto degli stessi permette di mantenere una esigibilità lavorativa con IL
50%.
Non sono proponibili ulteriori provvedimenti
medici o chirurgici atti al miglioramento della capacità funzionale.
Non sono in grado di esprimermi in riferimento
alla diagnosi di stato depressivo reattivo. In riferimento alla patologia
reumatologica amiotrofica, prognosi incerta” (doc. AI 1-7).
2.5. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006 concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
A questo
proposito va ricordato che l'art. 49 OAI così enumera i compiti dei servizi
regionali:
"
1I servizi
medici regionali esaminano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni.
Nel quadro della loro competenza medica specifica e delle istruzioni
specializzate di portata generale, essi sono liberi di scegliere i metodi
d'esame idonei.
2Se occorre, i
servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli
assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. Una copia dei
risultati degli esame deve essere fornita agli assicurati. È fatto salvo
l'articolo 47 capoverso 2 LPGA.
3Per ogni caso
esaminato, i servizi medici regionali forniscono agli atti AI un rapporto
scritto con i necessari dati. Esso contiene i risultati dell'esame medico e una
raccomandazione sul seguito da dare, dal profilo medico, alla domanda di
prestazioni.
4I servizi
medici regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della
regione."
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF
125 V 351 consid. 3a p. 352) qui
permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I
170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)"
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.6. Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute
del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione
della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica
agli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in
quanto la problematica reumatologica non è stata chiarita in modo
soddisfacente.
2.6.1. Il Dr. __________ del SMR nel
rapporto del 3 febbraio 2010 ha diagnosticato un’ “Amiotrofia
neurogena spalla sinistra > della destra con impedimento funzionale e
sindrome algica. Sindrome cervicovertebrale cronica. Sindrome lombovertebrale
spondilogena cronica su alterazioni degenerative multi segmentali” (doc. AI 42-6).
Il medico
Considerandi
del SMR ha ritenuto clinicamente giustificato il peggioramento clinico, riferito
alla patologia del cingolo scapolare, evidenziato dal Dr. __________ nel
rapporto del 26 marzo 2009. Peggioramento che il Dr. __________ fissa a partire
dal 20 marzo 2009 (data della valutazione neurologica del Dr. __________) (doc.
AI 45-1).
Tuttavia
egli, pur confermando l’inabilità lavorativa totale nella precedente attività
di boscaiolo, ha mantenuto la capacità lavorativa al 50%, in attività lavorativa
ergonomicamente adatta e rispettosa di tutti i limiti funzionali (doc. AI
42-6).
Il Dr. __________,
spec. FMH in neurologia, nel rapporto del 26 marzo 2009 ha riferito di un chiaro peggioramento dello status clinico di RI 1. In particolare, lo
specialista ha indicato la persistenza in maniera invariata di un’”importante
paresi e l’ipotrofia della muscolatura del cinto omero-scapolare di sinistra alla
quale si è aggiunta una paresi e ipotrofia analoga anche della muscolatura del
cinto omero-scapolare destro” (doc. AI 30-3, la sottolineatura è del
redattore).
Per
quanto riguarda la capacità lavorativa il Dr. __________ ha confermato la piena
inabilità nella precedente attività di boscaiolo (doc. AI 30-3).
Nel
successivo scritto del 23 luglio 2010, prodotto in sede ricorsuale, il Dr. __________
ha preso posizione sulla valutazione del SMR e confermato la piena incapacità dell’assicurato
nell’attività di boscaiolo. Lo specialista ha asserito di non aver più visto il
paziente dal mese di marzo 2009 aggiungendo che “tenendo conto dello stato
clinico di un anno fa non trovo neanche un lavoro adatto per il paziente e da
parte mia valuto l’incapacità lavorativa completa per qualsiasi attività
professionale tenendo conto delle gravi e importanti difficoltà agli arti superiori”
(doc. E, la sottolineatura è del redattore).
Il Dr. __________,
spec. FMH in medicina interna, nello scritto del 16 luglio 2010 anch’egli
ritiene come “dal punto di vista clinico difficilmente si riesca a proporre
un’occupazione idonea con tutte le limitazioni imposte dalla situazione…”
(doc. D).
Per
costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto
esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 9 luglio 2010 – quando si ritenga che
fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25
consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V
366.
consid. 1b).
In concreto, sia il referto del Dr. __________ del 23 luglio 2010 che
quello del Dr. __________ del 16 luglio 2010 sono di pochi giorni successivi
alla decisione impugnata, ma comunque fanno riferimento ad un quadro
valetudinario chiaramente antecedente al provvedimento impugnato e vanno quindi
presi in considerazione nella fattispecie.
Nella
perizia del 9 novembre 2005 del Dr. __________ svolta nell’ambito della prima
richiesta di prestazioni, conclusasi con l’erogazione di una mezza rendita
d’invalidità (cfr. doc. AI 23-1), l’assicurato veniva già considerato inabile
in misura totale nell’attività di boscaiolo. Mentre per attività manuali il
perito aveva indicato che “essendo compromesso in maniera significativa il
braccio dominante (sinistro) dubito che possa essere proposta un'attività
confacente nella quale vi sia una capacità lavorativa concorrenziale (almeno
del 50%)” (doc. LaMal 1-12).
Alla luce della nuova valutazione del Dr. __________ del 26 marzo
2009, dove il medico rileva l’insorgenza di una “paresi e ipotrofia analoga
anche della muscolatura del cinto omero-scapolare destro” (doc. AI 30-3), e
del rapporto del medico del SMR, Dr. __________, nel quale viene “clinicamente
giustificato un peggioramento clinico in riferimento alla patologia del cingolo
scapolare” (doc. AI 42-6), questa Corte ritiene che, sulla sola base degli
atti di causa e senza ulteriori accertamenti medici di natura reumatologica,
l’Ufficio AI non poteva concludere, con sufficiente tranquillità che
l’assicurato mantiene ancora un’abilità lavorativa del 50% in attività adeguate
come antecedentemente al peggioramento indicato.
La
decisione impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI
affinché venga approfondita la patologia reumatologica, in particolare vengano chiarite
le conseguenze sulla capacità lavorativa della paresi e dell’ipotrofia della
muscolatura del cinto omero-scapolare destro diagnosticate a partire dal mese
di marzo 2009.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l'UAI effettuerà una nuova valutazione
globale, debitamente motivata, e si pronuncerà nuovamente sul diritto alla
rendita dell'assicurato.
2.6.2
Per quanto riguarda
la presunta patologia psichiatrica, di cui il medico curante Dr. __________,
spec. FMH in medicina interna, ha fatto cenno nel rapporto del 16 marzo 2009 (doc.
AI 29-2) e nella lettera del 16 luglio 2010 (doc. D) indicando uno “stato
depressivo reattivo”, il medico del SMR, Dr. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, nel rapporto del 3 febbraio 2010 ha concluso che il colloquio con l’assicurato “non ha evidenziato segni o sintomi di una
psicopatologia maggiore, nell’ambito dei disturbi dell’umore, rispettivamente
dei disturbi d’ansia o altri disturbi psichici, con o senza influenza sulla
capacità lavorativa in qualsiasi attività” (doc. AI 42-3).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale
valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Il
referto del Dr. __________, steso peraltro da un medico non specialista in psichiatria,
si limita ad indicare uno stato depressivo reattivo, senza porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta, senza una valutazione delle
patologie dell’interessato e del loro influsso sulla capacità lavorativa, senza
esporre il decorso della patologia, indicare una prognosi e fornire una
descrizione dei trattamenti intrapresi. Esso non adempie quindi i requisiti
richiesti dalla giurisprudenza per ritenere che un rapporto medico abbia valore
probatorio (cfr. consid. 2.5.) e non è atto a mettere in
dubbio le conclusioni alle quali è giunto il medico SMR Dr. __________, circa
l’assenza di patologie psichiatriche invalidanti (doc. AI 42-3); (al riguardo,
cfr. STF 9C 376/2007 del 13 giugno 2008, nella quale l’Alta Corte ha
considerato ininfluente un certificato medico stilato dallo psichiatra curante,
il quale riferisce unicamente dell’inizio di un trattamento specialistico per
un episodio depressivo di media gravità, senza tuttavia esprimersi minimamente
su un’eventuale incidenza (presente e/o passata) invalidante dei disturbi
psichici).
Il TCA
sottolinea a tal proposito che in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il
Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla
salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del
13.
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.7
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una
sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio
all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i
fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li
avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso all'amministrazione
affinché faccia allestire una nuova perizia reumatologica, al fine di chiarire
le ripercussioni della paresi e dell’ipotrofia della muscolatura del cinto
omero-scapolare destro sulla capacità lavorativa del ricorrente.
2.8
Vincente
in causa, il ricorrente, rappresentato dall’RA 1, ha diritto ad un'indennità
per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata
DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
2.9
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 9 luglio 2010 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.6..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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