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Decisione

32.2010.217

Revisione. Atti rinviati all'UAI affinché venga approfondita la patologia reumatologica

31 gennaio 2011Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

A questo

proposito va ricordato che l'art. 49 OAI così enumera i compiti dei servizi

regionali:

"

1I servizi

medici regionali esaminano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni.

Nel quadro della loro competenza medica specifica e delle istruzioni

specializzate di portata generale, essi sono liberi di scegliere i metodi

d'esame idonei.

2Se occorre, i

servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli

assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. Una copia dei

risultati degli esame deve essere fornita agli assicurati. È fatto salvo

l'articolo 47 capoverso 2 LPGA.

3Per ogni caso

esaminato, i servizi medici regionali forniscono agli atti AI un rapporto

scritto con i necessari dati. Esso contiene i risultati dell'esame medico e una

raccomandazione sul seguito da dare, dal profilo medico, alla domanda di

prestazioni.

4I servizi

medici regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della

regione."

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)"

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.6. Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica

agli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in

quanto la problematica reumatologica non è stata chiarita in modo

soddisfacente.

2.6.1. Il Dr. __________ del SMR nel

rapporto del 3 febbraio 2010 ha diagnosticato un’ “Amiotrofia

neurogena spalla sinistra > della destra con impedimento funzionale e

sindrome algica. Sindrome cervicovertebrale cronica. Sindrome lombovertebrale

spondilogena cronica su alterazioni degenerative multi segmentali” (doc. AI 42-6).

Il medico

Considerandi

del SMR ha ritenuto clinicamente giustificato il peggioramento clinico, riferito

alla patologia del cingolo scapolare, evidenziato dal Dr. __________ nel

rapporto del 26 marzo 2009. Peggioramento che il Dr. __________ fissa a partire

dal 20 marzo 2009 (data della valutazione neurologica del Dr. __________) (doc.

AI 45-1).

Tuttavia

egli, pur confermando l’inabilità lavorativa totale nella precedente attività

di boscaiolo, ha mantenuto la capacità lavorativa al 50%, in attività lavorativa

ergonomicamente adatta e rispettosa di tutti i limiti funzionali (doc. AI

42-6).

Il Dr. __________,

spec. FMH in neurologia, nel rapporto del 26 marzo 2009 ha riferito di un chiaro peggioramento dello status clinico di RI 1. In particolare, lo

specialista ha indicato la persistenza in maniera invariata di un’”importante

paresi e l’ipotrofia della muscolatura del cinto omero-scapolare di sinistra alla

quale si è aggiunta una paresi e ipotrofia analoga anche della muscolatura del

cinto omero-scapolare destro” (doc. AI 30-3, la sottolineatura è del

redattore).

Per

quanto riguarda la capacità lavorativa il Dr. __________ ha confermato la piena

inabilità nella precedente attività di boscaiolo (doc. AI 30-3).

Nel

successivo scritto del 23 luglio 2010, prodotto in sede ricorsuale, il Dr. __________

ha preso posizione sulla valutazione del SMR e confermato la piena incapacità dell’assicurato

nell’attività di boscaiolo. Lo specialista ha asserito di non aver più visto il

paziente dal mese di marzo 2009 aggiungendo che “tenendo conto dello stato

clinico di un anno fa non trovo neanche un lavoro adatto per il paziente e da

parte mia valuto l’incapacità lavorativa completa per qualsiasi attività

professionale tenendo conto delle gravi e importanti difficoltà agli arti superiori”

(doc. E, la sottolineatura è del redattore).

Il Dr. __________,

spec. FMH in medicina interna, nello scritto del 16 luglio 2010 anch’egli

ritiene come “dal punto di vista clinico difficilmente si riesca a proporre

un’occupazione idonea con tutte le limitazioni imposte dalla situazione…”

(doc. D).

Per

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 9 luglio 2010 – quando si ritenga che

fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25

consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V

366.

consid. 1b).

In concreto, sia il referto del Dr. __________ del 23 luglio 2010 che

quello del Dr. __________ del 16 luglio 2010 sono di pochi giorni successivi

alla decisione impugnata, ma comunque fanno riferimento ad un quadro

valetudinario chiaramente antecedente al provvedimento impugnato e vanno quindi

presi in considerazione nella fattispecie.

Nella

perizia del 9 novembre 2005 del Dr. __________ svolta nell’ambito della prima

richiesta di prestazioni, conclusasi con l’erogazione di una mezza rendita

d’invalidità (cfr. doc. AI 23-1), l’assicurato veniva già considerato inabile

in misura totale nell’attività di boscaiolo. Mentre per attività manuali il

perito aveva indicato che “essendo compromesso in maniera significativa il

braccio dominante (sinistro) dubito che possa essere proposta un'attività

confacente nella quale vi sia una capacità lavorativa concorrenziale (almeno

del 50%)” (doc. LaMal 1-12).

Alla luce della nuova valutazione del Dr. __________ del 26 marzo

2009, dove il medico rileva l’insorgenza di una “paresi e ipotrofia analoga

anche della muscolatura del cinto omero-scapolare destro” (doc. AI 30-3), e

del rapporto del medico del SMR, Dr. __________, nel quale viene “clinicamente

giustificato un peggioramento clinico in riferimento alla patologia del cingolo

scapolare” (doc. AI 42-6), questa Corte ritiene che, sulla sola base degli

atti di causa e senza ulteriori accertamenti medici di natura reumatologica,

l’Ufficio AI non poteva concludere, con sufficiente tranquillità che

l’assicurato mantiene ancora un’abilità lavorativa del 50% in attività adeguate

come antecedentemente al peggioramento indicato.

La

decisione impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI

affinché venga approfondita la patologia reumatologica, in particolare vengano chiarite

le conseguenze sulla capacità lavorativa della paresi e dell’ipotrofia della

muscolatura del cinto omero-scapolare destro diagnosticate a partire dal mese

di marzo 2009.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l'UAI effettuerà una nuova valutazione

globale, debitamente motivata, e si pronuncerà nuovamente sul diritto alla

rendita dell'assicurato.

2.6.2

Per quanto riguarda

la presunta patologia psichiatrica, di cui il medico curante Dr. __________,

spec. FMH in medicina interna, ha fatto cenno nel rapporto del 16 marzo 2009 (doc.

AI 29-2) e nella lettera del 16 luglio 2010 (doc. D) indicando uno “stato

depressivo reattivo”, il medico del SMR, Dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, nel rapporto del 3 febbraio 2010 ha concluso che il colloquio con l’assicurato “non ha evidenziato segni o sintomi di una

psicopatologia maggiore, nell’ambito dei disturbi dell’umore, rispettivamente

dei disturbi d’ansia o altri disturbi psichici, con o senza influenza sulla

capacità lavorativa in qualsiasi attività” (doc. AI 42-3).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

Il

referto del Dr. __________, steso peraltro da un medico non specialista in psichiatria,

si limita ad indicare uno stato depressivo reattivo, senza porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta, senza una valutazione delle

patologie dell’interessato e del loro influsso sulla capacità lavorativa, senza

esporre il decorso della patologia, indicare una prognosi e fornire una

descrizione dei trattamenti intrapresi. Esso non adempie quindi i requisiti

richiesti dalla giurisprudenza per ritenere che un rapporto medico abbia valore

probatorio (cfr. consid. 2.5.) e non è atto a mettere in

dubbio le conclusioni alle quali è giunto il medico SMR Dr. __________, circa

l’assenza di patologie psichiatriche invalidanti (doc. AI 42-3); (al riguardo,

cfr. STF 9C 376/2007 del 13 giugno 2008, nella quale l’Alta Corte ha

considerato ininfluente un certificato medico stilato dallo psichiatra curante,

il quale riferisce unicamente dell’inizio di un trattamento specialistico per

un episodio depressivo di media gravità, senza tuttavia esprimersi minimamente

su un’eventuale incidenza (presente e/o passata) invalidante dei disturbi

psichici).

Il TCA

sottolinea a tal proposito che in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il

Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla

salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del

13.

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.7

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una

sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso all'amministrazione

affinché faccia allestire una nuova perizia reumatologica, al fine di chiarire

le ripercussioni della paresi e dell’ipotrofia della muscolatura del cinto

omero-scapolare destro sulla capacità lavorativa del ricorrente.

2.8

Vincente

in causa, il ricorrente, rappresentato dall’RA 1, ha diritto ad un'indennità

per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata

DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

2.9

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 9 luglio 2010 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.6..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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