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Decisione

32.2010.22

Riduzione della rendita in via di revisione dopo uno stralcio della procedura giudiziaria e rinvio per nuovi accertamenti. Effetto temporale della modifica

20 settembre 2010Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique

VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich

in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria

giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;

STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).

2.6. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta

l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito

una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;

vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente

invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA

(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione

di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con

quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.

3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz

über die Invalidenversicher-ung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380).

L’Alta

Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per

valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità

suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito,

come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato

che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e

STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,

non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv.

2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della

rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione

limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente

dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione

illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato

o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

In

questo senso si esprime anche Müller che evidenzia anche come l’art. 17 LPGA

permetta espressamente la revisione della rendita solo per il futuro (Müller,

Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

Friborgo 2003, N. 318 - 320, pag. 88).

2.7. Nella

STF 9C_149/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 57, chiamato

a pronunciarsi nel caso in cui l’amministrazione (che nell’ambito di una revisione con decisione 28 novembre 2003,

confermata con decisione su opposizione 29 aprile 2004, aveva soppresso il

diritto alla rendita con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione

della decisione) – a seguito

della sentenza dell’autorità giudiziaria cantonale che le aveva rinviato gli

atti per ulteriori accertamenti medici e resa di un nuovo provvedimento – con nuova decisione

15 agosto 2007 aveva confermato la soppressione della rendita con effetto dal

1. febbraio 2004, il TF ha concluso che (anche se la soppressione dell’effetto sospensivo tolto con la

decisione 28 novembre 2003 continuava fino all’emis-sione della nuova decisione

ai sensi della DTF 129 V 370) a

torto l’autorità giudiziaria aveva confermato la soppressione della rendita già

con effetto dal 1. febbraio 2004.

L’Alta

Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

4.4 Rechtsfehlerhaft ist der vorinstanzliche Entscheid

jedoch insoweit, als er die verfügungsweise Rentenaufhebung bereits ab 1.

Februar 2004 bestätigt. Gemäss dem von Amtes wegen (Art. 106 Abs. 1 BGG)

anzuwendenden Art. 88bis Abs. 2 lit. a IVV erfolgt die revisionsweise

Herabsetzung oder Aufhebung von Renten und Hilflosenentschädigungen ex nunc,

"frühestens vom ersten Tag des zweiten der Zustellung der Verfügung

folgenden Monats". Entgegen der Auffassung der Vorinstanz ist dabei auf

die Zustellung der Revisionsverfügung vom 15. August 2007 und nicht der ersten,

mit rechtskräftigem Rückweisungsentscheid des Versicherungsgerichts vom 8.

November 2005 aufgehobenen Revisionsverfügung vom 28. November 2003

abzustellen. Indem die Vorinstanz ihren Prüfungszeitraum im Wesentlichen auf

die Zeit vom 25. März 1994 bis 28. November 2003 beschränkte (vorinstanzlicher

Entscheid, S. 5 E. 3), jedoch anschliessend festhielt, im weiteren Verlauf bis

zur Verfügung vom 15. August 2007 sei eine erneute Veränderung nicht

ausgewiesen, anerkennt sie zwar im Grundsatz, dass sich der massgebliche

Prüfungszeitraum nach erfolgter Rückweisung bis zum Erlass der neuen

Revisionsverfügung erstreckt (Urteil 9C_235/ 2009 vom 30. April 2009, E. 3.3,

mit Hinweisen); sie übersieht aber in tatsächlicher Hinsicht, dass die

Revisionsvoraussetzungen gemäss erwähntem Urteil vom 5. November 2005 im November

2003 noch nicht rechtsgenüglich ausgewiesen waren und letzteres erst ab dem

Vorliegen des neu eingeholten Gutachtens des Instituts I.________ vom 18.

Oktober 2006 sowie der RAD-Berichte vom 10. Januar und 7. Mai 2007 der Fall war

(Ausschluss eines invalidisierenden psychischen Gesundheitsschadens). Unter

diesen Umständen verletzt die rückwirkende Rentenaufhebung auf 1. Februar 2004

Art. 88bis Abs. 2 lit. a IVV (in Verbindung mit Art. 88a Abs. 1 IVV). Dass der

mit der ersten Rentenaufhebungsverfügung vom 28. November 2003 verbundene

Entzug der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde bei Rückweisung der Sache an

die Verwaltung auch für den Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum Erlass

der neuen Verwaltungsverfügung andauert (BGE

129 V 370), ändert hieran nichts. In zutreffender Anwendung von Art.

88bis Abs. 2 lit. a IVV ist die Rente der Beschwerdeführerin daher - bei einem

Invaliditätsgrad von neu unter 40 % (75%ige Restarbeitsfähigkeit und im Übrigen

unstrittig gleich bleibende Faktoren der Invaliditätsbemessung) - erst auf den

1. Oktober 2007 aufzuheben.

(…)." (STF 9C_149/2009 del 14 luglio 2009, consid. 4.4)

Il

TF si è confermato in questa giurisprudenza e nella STF 9C_646/2009 – chiamato a

pronunciarsi sulla ricevibilità di un ricorso interposto contro una sentenza

con la quale l’autorità giudiziaria cantonale aveva annullato una decisione di

soppressione di una rendita e rinviato gli atti per un complemento

d’istruttoria –, in particolare avuto riguardo alla disposizione con la quale

l’autorità giudiziaria cantonale aveva ordinato il ripristino del diritto alla

rendita, ha concluso che il ricorso era irricevibile ritenuto che il ripristino

del diritto alla rendita non costituisce un danno irreparabile visto che, in

caso di rinvio per ulteriori accertamenti nell’ambito di una procedura di revisione,

la modifica del diritto alla rendita ha effetto dal primo giorno del secondo

mese che segue la notifica della nuova decisione. L’Alta Corte ha inoltre

osservato:

"

(…)

De surcroît, il n'est pas allégué que la reprise du

versement des prestations serait constitutive d'un dommage irréparable, ce qui

ne peut de toute façon pas être le cas dès lors que, suite à une décision de renvoi

pour instruction complémentaire intervenant dans le cadre d'une procédure de

révision, la modification du droit ne peut prendre effet qu'à compter du premier

jour du deuxième mois qui suit la notification de la nouvelle décision (arrêt

9C_149/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.4 et les références).

(…)." (STF 9C_646/2009 del 13 ottobre 2009, consid. 3.3)

Alla

STF 9C_646/2009 del 13 ottobre 2009 il TF ha poi ancora rinviato nelle STF 9C_487/2010 del 17 giugno 2010,9C_296/2010 del 30 aprile 2010 e

9C_41/2010 del 2 febbraio 2010.

Nella

concreta fattispecie non trova del resto applicazione l’art. 88bis cpv. 2 OAI

in base al quale la riduzione della rendita è messa in atto retroattivamente

dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione

illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato

o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

La

fattispecie – ribadito che si tratta di una nuova procedura, nell’ambito della

revisione intrapresa d’ufficio nel marzo 2005, resasi necessaria a seguito del

decreto di stralcio 6 luglio 2007 con il quale il vicepresidente del TCA ha

omologato la transazione intervenuta tra le parti e rinviato gli atti

all’Ufficio AI affinché procedesse ad ulteriori accertamenti medici (doc. AI

109/1-2) – non è inoltre neppure assimilabile al caso in cui

l’amministrazione, in occasione di una prima assegnazione di rendita, con

un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e,

contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo. In quest’ultima

evenienza devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di

decisioni amministrative (DTF 131 V 164 e 131 V 120) ed è

possibile che la riduzione e/o la soppressione della rendita avvenga in un

periodo antecedente alla data dell’emissione della decisione.

2.8. L’assicurata

era stata posta al beneficio di una rendita intera dal 1. aprile 2008 (doc. AI

44/1-2, 45/1-2 e 46/1-2), sulla base delle seguenti emergenze.

Il

dr. __________, capo clinica di reumatologia della __________ di __________, nella

perizia 23 giugno 2000 (doc. AI 34/1-9) – posta la diagnosi di

“(…) Chronisches lumbovertebrales Syndrom bei Nearthros lumbosakral rechts –

Verdacht auf Eisenmangelanämie (Clinica __________ 1997) – Schwan-gerschaft im

7. Monat – Muskuläre Insuffizienz – Somatiforme Schmerzausweitung mit Tendenz

zu Fibromyalgie (…)” (doc. AI 34/4) – circa la capacità

lavorativa si era così espresso:

"

(…)

5. Arbeitsunfähigkeit:

Die Patientin ist glaubhaft seit April 1997 zu 100%

arbeitsunfähig für ihre Sortiertätigkeit und Reinigungstätigkeit bei der __________.

6. Möglichkeit zur Verbesserung der Arbeitsfähigkeit:

Es ist sinnvoll, ca. 6 Monate nach der bevorstehenden

Geburt die ganze Problematik nochmals aufzurollen mit entsprechenden

bildgebenden Verfahren, Iokaler Infiltration des Nearthros mit Bildverstärker

und ev. operative Fusion.

In der Zwischenzeit und insbesondere nach der Geburt

intensivierte Kräftigungs-gymnastik für die Bauch- und Rumpfmuskulatur, anfänglich

unterstützt durch ent-sprechende medikamentöse Behandlung sinnvoll.

Abklären auf eine ev. Eisenmangelanämie bereits jetzt

vor der Geburt.

Die Arbeitsfähigkeit im Haushalt ist z.Z. um 50%

reduziert.

Bei Erfolg ist eine Steigerung der Arbeitsfähigkeit im

Haushalt auf 75-80% zu erwarten, sowie eine Arbeitsfähigkeit bei adäquater

beruflicher Tätigkeit von über 50%.

(…)." (doc. AI 34/4)

Con

decisioni 8 marzo 2001 (doc. AI 44/1-2, 45/1-2 e 46/1-2) l’Ufficio AI aveva

quindi riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera (grado

d’invalidità 80%) dal 1. aprile 1998.

Nell’ambito

della procedura di revisione intrapresa nell’aprile 2001 (doc. AI 47/1-2)

l’Ufficio AI aveva ordinato una perizia medica e una valutazione da parte del

consulente in integrazione professionale (doc. AI 56/1-2 e 62/1).

Il

dr. __________, FMH in reumatologia, nella perizia 12 aprile 2002 (doc. AI

57/1-11) – posta la diagnosi di “(…) Sindrome lombo vertebrale (e spondilogena

specialmente a sinistra) cronica con/da: • netto disturbo del rachide (iperlordosi lombare) • limite funzionale contenuto • alterazioni strutturali del passaggio lombosacrale

in presenza di una vertebra di transazione (sacralizzazione parziale a destra

di L5) con neartrosi L5/S1 a destra – Sindrome cervicocefalica recidivante – Evoluzione

depressiva con tendenza fibromialgica (somatizzazione ?) (…)” (doc. AI 57/6) –, circa la

capacità lavorativa nell’attività da ultimo svolta prima del danno alla salute – ritenuti i

seguenti limiti funzionali: “(…) posso confermare una caricabilità limitata

della cerniera lombosacrale. La paziente non può effettuare movimenti

ripetitivi di flessione con il tronco. Deve anche evitare movimenti rotatori

del corpo con il bacino fisso. Non può lavorare manualmente con le braccia

sopra le spalle per evitare un’estensione lombare. Non può assumere posizioni

statiche per più di mezzora circa senza interruzione (seduta e/o in piedi). Può

camminare su terreni piani in un raggio superiore ad un km senza pausa. Può salire

e scendere scale ad una frequenza ridotta (occasionalmente). Sull’altezza di un

tavolo può fare uso in maniera normale delle sue braccia e delle mani. (…)”

(doc. AI 57/8) – aveva concluso che:

"

(…)

In considerazione di ciò ritengo la paziente non

idonea per dei lavori di pulizia (od in lavanderia) come svolti in

precedenza (inabilità lavorativa al 100% in forma duratura). Il lavoro di

smistamento lettere sarebbe a mio modo di vedere invece ancora proponibile

nella misura del 50% (basandomi sulla descrizione della paziente che riferisce

di aver potuto assumere posizioni corporee variabili senza l'alzare e spostare

pesi rilevanti e con un impegno che coinvolgeva maggiormente gli arti

superiori). La tipologia del lavoro rientra difatti in grandi linee

all'esigibilità esposta. Il rendimento sarà ridotto a causa della

sindrome dolorosa non solo vertebrale ma anche degli arti nell'ambito di una

tendenza fibromialgica. Quest'ultima ha le sue origini più nel contesto

psicosociale della paziente senza una chiara relazione con le patologie

funzionali e strutturali dell'apparato locomotorio.

In considerazione della cronicità del quadro ritengo la

valutazione attuale della capacità lavorativa per intanto definitiva. La

documentazione radiologica attuale non mostra alcuna evoluzione della patologia

morfologica della cerniera lombosacrale al punto che appare poco probabile un

peggioramento dei reperti oggettivi a corto e medio termine (prossimi 5 anni

circa).

(…)" (doc. AI 57/8)

Lo

stesso specialista, riguardo alla possibilità di migliorare la capacità lavorativa,

si era così espresso:

"

(…)

Dal lato reumatologico non vi sono altri suggerimenti

terapeutici che potrebbero accelerare un miglioramento della situazione

clinica, miglioramento che rimane possibile per quanto riguarda il reumatismo

delle parti molli (tendenza fibromialgica) ma che appare poco probabile per i

limiti funzionali della cerniera lombosacrale. Il perito Dr. __________, __________,

aveva suggerito di valutare un'opzione chirurgica del caso (fusione L5/S1, vedi

suo rapporto del 23.06.2000). Nel contesto di una certa espansione della

sintomatologia (somatizzazione di problematiche psicosociali ?) questa opzione

mi sembra poco promettente; rischierebbe tutt'al più di scompensare un certo

equilibrio psicofisico raggiunto con le cure mediche tradizionali ed

alternative finora applicate. Per lavori che possono rispettare i limiti

esposti sotto il punto 5 la paziente può essere considerata abile al lavoro

nella misura del 50% (orario di lavoro normale, rendimento ridotto a causa

della sindrome algica).

La paziente non necessita di mezzi ausiliari. Fa

eccezione eventualmente l'applicazione di una cintura per le sacroiliache che potrebbe

essere applicata in forma probatoria dato il sospetto di una disfunzione intermittente

di quella destra.

(…)" (doc. AI 57/8-9)

e

aveva indicato che:

"

(…)

La paziente non nasconde il suo disagio riguardante la

sua sofferenza rispettivamente le conseguenze di essa sulle sue capacità

fisiche residuali. Il tenore depressivo mi sembra assai evidente. Sarà

il reumatologo curante Dr. __________ a decidere se ritiene necessario dover

ricorrere all'aiuto specialistico per un maggiore sostegno psicologico.

In questo contesto ritengo opportuno un tentativo di

reinserimento della paziente nel mondo del lavoro, ciò che potrebbe anche

migliorare l'autostima.

(…)" (doc. AI 57/9)

Il

consulente in integrazione professionale, nel rapporto finale 4 marzo 2003 – ritenuti per

l’anno 2002 un reddito da valido di fr. 65'529.-- e un reddito ipotetico da invalido

di fr. 20'802.-- –, aveva poi concluso per un grado d’invalidità del 68.26% (doc. AI

63/1-2).

Con

comunicazione 26 marzo 2003 (doc. AI 64/1-2), l’Ufficio AI aveva quindi confermato

all’assicurata il diritto alla rendita intera.

2.9. Al

considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono,

all’epoca, l’assegnazione di prestazioni all’assicurata.

In

tale contesto, va rilevato che il TCA deve situarsi al mese di marzo 2003 – momento in

cui, dopo gli accertamenti medici ed economici esperiti, è stata trasmessa la

comunicazione con cui il diritto alla rendita intera (grado d’invalidità

68.26%) è stato confermato (per un caso in cui il TF ha ritenuto determinante

il momento della comunicazione vedi la STF 8C_329/2010 del 6 agosto 2010

consid. 5.1) – e valutare se, dopo questo mese, le condizioni di salute

dell’assicurata hanno subito un miglioramento tale da giustificare la riduzione

del diritto alla rendita intera.

2.10. L’Ufficio

AI, conformemente alla transazione omologata con decreto di stralcio 6 luglio

2007 (doc. AI 109/1-2), e nell’ambi-to della revisione intrapresa nel marzo

2005 (doc. AI 65/1-2), ha predisposto una perizia a cura del SAM (doc. AI

112/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare 4 gennaio 2008 (doc. AI 116/1-27 e 137/1-13) risulta

che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni

obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di

natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e neurologica

(dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente

diagnosi:

"

5.1 Diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di

lieve - media gravità (F 33.1).

Sindrome somatoforme da dolore persistente (F 45.0).

Sindrome lombo vertebrale spondilogena cronica con/su:

- disturbo di transizione lombosacrale

con emisacralizzazione di L5 a ds.,

- formazione di una neoartrosi

tranversosacrale.

Gomalgie persistenti a sin.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla

capacità lavorativa:

Sospetta sindrome di Raynaud con/su:

- microscopia capillare normale,

- anticorpi antinucleari negativi.

Cefalee croniche con/su:

- caratteristiche principalmente tensionali.

(…)" (doc. AI 116/19)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti,

posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità

lavorativa: “(…) l’A. presenta una capacità lavorativa del 60% (presenza

durante tutto il giorno, ma con un rendimento ridotto) come impiegata __________,

ausiliaria di pulizia ed in qualsiasi tipo di attività medio-pesante e

lucrativa. (…)” (doc. AI 116/22), hanno concluso:

"

(…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

LAVORATIVA

L'A. presenta limitazioni a livello

reumatologico ed a livello psichiatrico. Tenendo conto di tutte le patologie

l'A. presenta una capacità lavorativa del 60% (presenza durante tutto il

giorno, ma con rendimento ridotto) come impiegata postale, ausiliaria di

pulizia ed in qualsiasi altro tipo di attività medio-pesante. Le percentuali

per i problemi psichiatrici e per i problemi reumatologici non si sommano,

poiché entrambe prendono in considerazione il dolore cronico, sintomo

principale dell'A. Infatti i nostri consulenti in psichiatria e reumatologia

valutano ambedue la sindrome somatoforme. La riduzione del rendimento del 40%

permette di tener conto sia dei limiti reumatologici, sia dei limiti psichiatrici.

La sopraccitata capacità lavorativa del 60% (presenza

durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) è presente dal novembre

2007 (soggiorno presso il SAM) e continua. Basandoci sulla valutazione

(perizia) psichiatrica della Dr.ssa __________ (redatta all'attenzione deIl'UAI

del 16.06.2006) si può codificare una capacità lavorativa del 50% (presenza

durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) nelle sopraccitate attività

dal 6.06 sino all'entrata al SAM. Dal lato psichiatrico si può poi constatare

un miglioramento e per questo l'A. presenta una capacità lavorativa del 60% a

partire dal novembre 2007 (soggiorno presso il SAM).

Sui limiti funzionali e sulle terapie consigliate ci

soffermiamo nel punto 9.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

Dal punto di vista prettamente reumatologico l'A. è

inabile al 40% in un'attività medio - pesante, al 20% in un'attività medio -

leggera e come casalinga. Come ausiliaria di pulizie è inabile al 40% ed anche

come commessa. L'A. deve poter svolgere lavori che le permettano di cambiare

frequentemente posizione almeno ogni 15 - 20 min. e da svolgere in parte in

piedi ed in parte seduta. Deve evitare di sollevare ripetutamente pesi

superiori ai 10 kg ed evitare movimenti ripetuti di flessione ed estensione del

tronco e lavori prolungati in posizioni inergonomiche. In questo tipo di

attività l'A. raggiunge una capacità lavorativa dell'80% (presenza durante

tutto il giorno, ma con rendimento ridotto).

Tenendo conto della patologia psichiatrica l'A.

raggiunge una capacità lavorativa del 60% (presenza durante tutto il giorno, ma

con rendimento ridotto) in attività medio-pesanti.

Dal punto di vista terapeutico non vi sono

provvedimenti sanitari per il problema reumatologico.

Dal punto di vista psichiatrico si consiglia di

continuare la psicoterapia in atto e si consigliano antidepressivi con effetto

analgesico (tipo amitriptilina e venlafaxina).

Dal punto di vista reumatologico non v'è da prevedere

alcun miglioramento.

Dal punto di vista psichiatrico non si può escludere un

miglioramento.

Ricordiamo che la sopraccitata capacità lavorativa del

60% in attività medio-pesanti parte dal novembre 2007 e continua. Per il

periodo dal giugno 2006 (perizia psichiatrica per l'UAI) sino all'entrata al

SAM è presente una capacità lavorativa del 50% (presenza durante tutto il

giorno, ma con rendimento ridotto) anche in attività adatte. Ricordiamo che dal

punto di vista psichiatrico è subentrato un miglioramento.

Come casalinga ed in attività adatte l'A. è abile al

lavoro nella misura del 75%.

10. OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Ricordiamo che la decisione UAI del 6.10.2000 (grado

d'invalidità all'80% dall'1.04.1998) è passata ingiudicato.

Dal punto di vista reumatologico la situazione è

sovrapponibile a quella valutata dal Dr. __________ nella sua perizia del

9.01.2006 (dal lato reumatologico non si può constatare oggettivamente alcun

peggioramento).

Anche rispetto ai rapporti del reumatologo curante Dr. __________

non possiamo constatare alcun peggioramento. Facciamo notare che il Dr. __________

valuta l'A. abile al lavoro al 50% circa. Il Dr. __________ parla di problemi

al ginocchio sin. ed alla caviglia sin. (non più riscontrabili attualmente).

Questi problemi hanno sicuramente codificato un'incapacità lavorativa, ma di

brevissima durata.

Come già detto al punto 8 le varie percentuali non si

sommano, poiché entrambe prendono in considerazione il dolore cronico con riduzione

del rendimento.

Consigliamo di rivalutare il caso tra uno-due anni dopo

aver ascoltato il parere dei curanti, in modo particolare dello psichiatra

curante.

AI medico di famiglia abbiamo già inviato una copia

degli esami di laboratorio.

(…)" (doc. AI 116/23-24)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze peritali, ritenuto il rapporto medico 31 marzo

2008 del dr. __________, medico SMR, (doc. AI 76/1-3) e considerato il rapporto

finale 19 febbraio 2009 della consulente in integrazione professionale (doc. AI

124/1-3, 125/1 e 126/1) –, con decisione 11 dicembre 2009 (doc. AI 143/1-3 e la motivazione

sub doc. AI 140/1-5), preavvisata con progetto 16 luglio 2009 (doc. AI

127/1-5), ha ridotto la rendita da intera a tre quarti dal 1. giugno 2007 al 29

febbraio 2008 e confermato il diritto alla mezza rendita dal 1. marzo 2008.

Nel

certificato medico 18 settembre 2009 (doc. AI 144/17), il dr. __________, FMH

in fisiatria e reumatologia, ha attestato che:

"

(…)

Certifico che la paziente in epigrafe è in mia cura dal

1998 per le seguenti diagnosi:

- Sindrome lombosacrale cronica su

scoliosi toraco-lombare, iperlordosi, vertebralombosacrale di transizione.

- Sindrome cervico-toracale cronica con frequenti

cefalee.

- Sindrome fibromialgica cronica.

- Sindrome ansioso-depressiva cronica.

- Poliatralgie.

Da diversi anni la paziente soffre di dolori cronici

dell’apparato locomotore per i quali deve assumere regolarmente medicamenti

(Mephenacide 2 a 3 volte 1 al dì, Omeozol, 1 al dì) e sottoporsi a trattamenti

manipolativi del rachide ogni 2-3 settimane circa.

Soffre inoltre di frequenti depressioni reattive e

stati d’ansia durante i quali piange spesso e non riesce a fare i lavori di

casalinga.

Anche se non riconosciuta dall’AI la paziente è inabile

al lavoro per qualsiasi attività lucrativa già da diversi anni. In casa deve

farsi aiutare regolarmente dai famigliari e da parenti per i lavori pesanti e

di pulizia (pavimenti, vetri, ecc.) per l’aspirapolvere, stirare, ecc.

(…)" (doc. AI 144/17)

2.11. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI

3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;

ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,

pag. 453).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis

que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicu-rato.

2.12. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale deve concludere che dopo il

mese di marzo 2003 é effettivamente subentrato un miglioramento della situazione

valetudinaria.

Innanzitutto

il TCA rileva che lo stesso dr. __________ – a differenza dei precedenti

rapporti medico del 9 novembre 1998 (doc. AI 11/1-4 dove,

oltre ad un’inabilità lavorativa del 100% nell’attività abituale dal 29 gennaio

1998, aveva risposto negativamente alla domanda volta a sapere se altre attività

fossero proponibili e precisato che “(…) attualmente la situazione è tale da

non permettere la ripresa di un’attività lavorativa ma dovrebbe migliorare in

un prossimo futuro. (…)” (doc. AI 11/4)) e di decorso del 18

maggio 2001 (doc. AI 52/1 dove aveva attestato una situazione stazionaria) –, nel rapporto

medico 29 agosto 2005 (doc. AI 71/1-3), alla domanda volta a sapere se altre

attività fossero proponibili ha risposto affermativamente e precisato: “(…)

solo lavori leggeri per un periodo limitato. Non può sollevare pesi, stare in

piedi o stare seduta per periodi prolungati. Frequenti assenze. 3-4 ore al

giorno. (…)” (doc. AI 71/3 punto 2.2.1).

Il

dr. __________, FMH in reumatologia, nella perizia 9 gennaio 2006 (doc. AI

77/1-15) – perizia confermata dal dr. __________ nel suo consulto

specialistico 12 novembre 2007 nell’ambito della perizia del SAM (doc. AI

137/4-8): “(…) Sotto l’aspetto reumatologico non ho rilevato elementi che

possano far mutare la valutazione già ben espressa dal dr. __________ nel

gennaio 2006. (…)” (doc. AI 137/7) –, poste le diagnosi con influenza sulla

capacità di lavoro di “(…) Fibromialgia – Sindrome somatoforme da dolore

persistente – Sindrome lombospondilogena cronica - anomalia di transizione con

neoartrosi traversosacrale a sinistra sintomatica. Avanzate alterazioni degenerative

della neoartrosi – Sindrome cervicospondilogena cronica – Sindrome di Raynaud

anamnestica primaria, nell’ambito della fibromialgia - microscopia capillare

normale - anticorpi antinucleari negativi – Probabile sindrome depressiva

cronica (…)” (doc. AI 77/7), circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e

d’integrazione, si era così espresso:

"

(…)

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

1. MENOMAZIONI (QUALITATIVE E QUANTITATIVE)

DOVUTE Al DISTURBI CONSTATATI

A livello psicologico e mentale la paziente mostra a

mio avviso una sindrome depressiva e una sindrome somatoforme da dolore

persistente. La presenza di tali problematiche e il loro eventuale ruolo

invalidante dovranno essere verificate tramite una valutazione psichiatrica.

Le menomazioni a livello fisico sono state descritte in

dettaglio.

Le problematiche in ambito sociale descritte dalla

paziente sono state riportare.

Considerandi

2.

CONSEGUENZE DEI DISTURBI SULL'ATTIVITÀ

ATTUALE

2.1

COME SI RIPERCUOTONO I DISTURBI

SULL'ATTIVITÀ ATTUALE DELL'ASSICURATO?

Attualmente l'assicurata è casalinga. Come casalinga,

nella situazione attuale, tenendo conto della problematica reumatologica e non

della presenza di una probabile sindrome depressiva, sindrome somatoforme e di

problemi di ordine psicosociale (descritti dal Dr. __________), l'assicurata è

inabile al lavoro al massimo nella misura del 20%. Nell'attività

precedentemente svolta di smistatrice di lettere presso la __________,

l'assicurata è inabile al lavoro nella misura del 20%. Nell'attività precedentemente

svolta di ausiliaria nella lavanderia della __________, l'assicurata è inabile

al lavoro nella misura del 40%. La limitazione della capacità lavorativa

dell'assicurata è spiegata dalla presenza di dolori cronici diffusi, disturbi

del sonno e stanchezza nell'ambito della fibromialgia ma anche dalla presenza

di una neoartrosi trasversosacrale sintomatica a destra.

2.2

ESATTA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

INTATTE E DELLA CAPACITÀ DI CARICO

Capacità funzionale residua (Base: esame della funzionalità fisica AI):

a) Sollevamento e trasporto di carichi:

La capacità funzionale residua per il sollevamento e il

trasporto di carichi molto leggeri è normale, leggeri normale, medi lievemente

ridotta, pesanti ridotta e molto pesanti molto ridotta. La capacità funzionale

per lavori sopra il piano delle spalle con pesi inferiori o superiori a 5 kg è normale.

b) Manipolazione di oggetti, attrezzi,

pulsantiere:

La capacità funzionale per la manipolazione di oggetti

leggeri e lavori di precisione è normale, per lavori medi normale, per lavori

pesanti e di manovalanza è lievemente ridotta e per lavori molto pesanti

ridotta. La rotazione della mano è normale.

c) Posizioni di lavoro o dinamiche

particolari:

La capacità funzionale per posizioni di lavoro a

braccia elevate è normale, con rotazione del tronco lievemente ridotta, seduta

e piegata in avanti lievemente ridotta, eretta e piegata in avanti lievemente

ridotta, inginocchiata e con ginocchia in flessione normale.

d) Mantenere posizioni statiche:

La capacità funzionale per mantenere la posizione

seduta o la posizione eretta è normale.

e) Spostarsi, camminare:

La paziente può spostarsi normalmente per tragitti

brevi qualunque tragitto e su qualunque terreno, per tragitti lunghi la

capacità funzionale è lievemente ridotta.

f) Diversi:

La capacità funzionale per l'impiego delle due mani è

normale.

Nota: sulla base di un orario di lavoro di 8 ore, una

capacità funzionale residua definita come esigua equivale all'1-5% rispetto

alla prestazione di un soggetto sano, molto ridotta equivale al

6-33%, ridotta al 34-66%, lievemente ridotta al 67-100%.

Per carichi molto leggeri si intende un peso fino a 5 kg, leggeri 6-10 kg, medi 11-25 kg, pesanti 26-45 kg, molto pesanti > 45 Kg.

2.3

L'ATTIVITÀ ATTUALE È ANCORA

PRATICABILE?

Come casalinga, l'assicurata è inabile al lavoro al

massimo nella misura del 20%.

2.7

DA QUANDO ESISTE UNA LIMITAZIONE DELLA

CAPACITÀ DI LAVORO DAL LATO MEDICO DI ALMENO IL 20 %?

Dal 16.01.1995.

2.8

QUAL È STATO IN SEGUITO LO SVILUPPO

DELLA LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO?

Tra il 16.01.95 e oggi non sono intervenuti a mio

avviso cambiamenti rilevanti a riguardo della capacità lavorativa dal punto di

vista reumatologico. Sarà da valutare l'evoluzione dal punto di vista psichiatrico.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

1.

È POSSIBILE EFFETTUARE PROVVEDIMENTI

D'INTEGRAZIONE? VE NE SONO IN CORSO? NE SONO PREVISTI?

Dal punto di vista reumatologico non vi sono elementi

che non permetterebbero provvedimenti di integrazione, idealmente in

un'attività leggera e adatta. Dubito però delle possibilità di reintegrazione

della paziente da un punto di vista psichiatrico e sociale.

2.

È POSSIBILE MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI LAVORO SUL POSTO DI LAVORO ATTUALE?

No.

3.

L'ASSICURATO È IN GRADO DI SVOLGERE

ALTRE ATTIVITA?

Sì. Da un punto di vista reumatologico l'assicurata è

in grado di svolgere attività pesanti che rispettino le regole di ergonomia

della schiena a tempo pieno e con un rendimento ridotto nella misura del 40%.

Può svolgere attività leggere che possano implicare saltuariamente anche i

compiti mediamente pesanti, a tempo pieno, con un rendimento ridotto al massimo

nella misura del 20%.

(…)" (doc. AI 77/9-11)

Avuto

riguardo al certificato medico 21 maggio 2007 (doc. AI 103/19-20), nel quale il

dr. __________ aveva attestato un peggioramento rispetto alla perizia del dr. __________,

i periti del SAM, dopo un'esauriente discussione fra tutti loro, hanno concluso

che “(…) anche rispetto ai rapporti del reumatologo curante Dr. __________ non

possiamo constatare alcun peggioramento. Facciamo notare che anche il Dr. __________

valuta l’A. abile al lavoro al 50% circa. Il Dr. __________ parla di problemi

al ginocchio sin. ed alla caviglia sin. (non più riscontrabili attualmente).

Questi problemi hanno sicuramente codificato un’incapacità lavorativa, ma di

brevissima durata. (…)” (doc. AI 116/24).

Quanto

alla patologia extra-somatica, la dr.ssa __________, capoclinica del servizio

di psichiatria dell’Ospedale __________ di __________, nella perizia 16 giugno

2006.

(doc. AI 85/1-9) – posta la diagnosi di “(…) Sindrome depressiva ricorrente, episodio

attuale di media gravità, senza sindrome biologica e sindrome da dolore

persistente in assetto di personalità di tipo limite (ICD 10: F 33.1, F 45.4)

(…)” (doc. AI 85/6) –, aveva concluso che “(…) nel complesso, perciò, e nelle condizioni

attuali, il timismo e la somatizzazione algica inficiano la CL in una percentuale pari al 50%, coincidente con la stima del rendimento. Ciò a

decorrere dal momento dell’attuale perizia. Per quanto riguarda la prognosi,

considerata l’età dell’A e le sue buone capacità intellettive, questa è, in sé,

benevola e sarebbe auspicabile che ella venisse spinta e sostenuta a cercare un

supporto psichiatrico valido e ben accetto. (…)” (doc. AI 85/8).

Il

dr. __________, nel suo consulto specialistico 20 dicembre 2007 nell’ambito

della perizia del SAM (doc. AI 137/9-13) – poste le diagnosi di

“(…) Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10-F 45.0) – Sindrome

depressiva ricorrente, episodio attuale di lieve-media gravità (ICD 10-F 33.1)

(…)” (doc. AI 137/11) –, ha osservato che “(…) da un punto di vista anamestico si

riscontra una grave esperienza di trascuratezza e di abuso fisico e sessuale

subito sistematicamente per lunghi anni. Questa esperienza ha avuto una chiara

valenza traumatica e ha inciso sia sull’attuale sintomatologia somatoforme sia

su quella depressiva. Da un punto di vista psichiatrico non è stata mai

valutata in passato e per questo motivo non mi è possibile esprimere un parere

sul grado d’incapacità lavorativa prima del 2006. La collega Dr.ssa __________o ha constatato nella sua perizia 2006 una

incapacità lavorativa del 50%, per ogni attività medico teorica. Al momento

attuale e dopo una presa a carico psichiatrica, iniziata quest’anno, senza uso

di antidepressivi, si assiste ad un ulteriore miglioramento clinico. Questo

dimostra che il quadro clinico sebbene cronico non presenta le caratteristiche

di gravità elevata. (…)” (doc. AI 137/12). Quanto all’evoluzione dello stato di

salute e alle possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa,

il dr. __________ ha poi concluso che “(…) dal 2006 presenta una incapacità

lavorativa nella misura del 50%. Dalla presente valutazione presenta una

incapacità lavorativa nella misura del 40%. La prognosi è proclive a miglioramento.

[…] L’assicurata dovrà continuare l’attuale trattamento psichiatrico a lungo

termine. Si constata una adeguata presa a carico psicoterapica, ma a mio avviso

sono indicati farmaci antidepressivi che hanno dimostrato un effetto analgesico

quale Amitriplina e Venlafaxina. Trattamenti che l’assicurata non ha mai

provato. (…)” (doc. AI 137/12-13).

Questo

Tribunale, viste le risultanze mediche suesposte, deve pertanto concludere che

dopo il mese di marzo 2003 (mese dopo il quale va stabilito se vi è stata una

modifica dello stato di salute, cfr. consid. 2.9) é effettivamente subentrato

un miglioramento della situazione valetudinaria.

In

particolare non è possibile concludere differentemente avuto riguardo allo

stringato certificato medico 18 settembre 2009 (doc. AI 144/17 riprodotto in esteso

al consid. 2.10 in fine) nel quale il dr. __________ non contesta validamente

la perizia del SAM e si limita a concludere in modo del tutto generico che “(…)

anche se non riconosciuta dall’AI la paziente è inabile al lavoro per qualsiasi

attività lucrativa già da diversi anni. (…)” (doc. AI 144/17).

Al

riguardo anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 5 febbraio 2010, ha concluso che “(…) dal rapporto del dr. __________ non risulta una modifica dello stato di salute

rispetto alla valutazione SAM. (…)” (IV/1).

Va

qui osservato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

La

domanda volta all’aggiornamento/rivalutazione della perizia del SAM va pertanto

disattesa. In effetti, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà

ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

All’assicurata

va fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di

salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, ella potrà

in futuro presentare una domanda di revisione. Il presente giudizio non

pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicu-razione

federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del

provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF

130.

V 140 e 129 V 4).

Riguardo

alle censure in merito alla valutazione complessiva della capacità lavorativa,

il TCA – ricordato che la questione di sapere se i singoli gradi di

inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una

problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in

discussione (STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n.

72, pag. 485; nella STFA I 606/03 del 19 agosto 2005, l’Alta Corte ha inoltre

precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va

di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare) – rileva infine

che i periti del SAM hanno concluso che “(…) come già detto al punto 8 le varie

percentuali non si sommano, poiché entrambe prendono in considerazione il

dolore cronico con riduzione del rendimento. (…)” (doc. AI 116/24).

2.13

Quanto

alla valutazione economica questo Tribunale rileva che nel 2009 il reddito da

valido dell’assicurata ammonta a fr. 70'936.32 (salario da valido per il 2007

di fr. 68'115.-- [importo stabilito dalla consulente in integrazione nel

rapporto finale 19 febbraio 2009 sub doc. AI 124/1-3] +2% per il 2008 e + 2,1%

per il 2009 [cfr. tabella B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2010, pag. 91] = fr. 70'936.32).

Per

il medesimo anno il reddito ipotetico da invalido ammonta invece a fr. 53'219.22

(salario ipotetico da invalido per il 2007 di fr. 51'082 [importo stabilito dalla

consulente in integrazione nel rapporto finale 19 febbraio 2009 sub doc. AI

124/1-3] aumentato moltiplicando per 2219 : 2175 per il 2008 e per 2266 : 2219

per il 2009 [cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2010, pag. 91] = fr. 53'219.22).

Ritenuta

una capacità lavorativa del 60% in un’attività adeguata e applicata la

riduzione del 5% riconosciuta dalla consulente in integrazione (5% per attività

leggera; cfr. doc. AI 124/2 e 125/1) il reddito ipotetico da invalido ammonta

infine a fr. 30'334.95 (fr. 53'219.22 x 60% ridotti del 5% = fr. 30'334.95).

Ritenuto

il reddito da valido di fr. 70'936.32 e quello ipotetico da invalido di fr.

30'334.95 il grado d’invalidità è del 57% ([70'936.32 – 30'334.95] x 100 :

70'936.32 = 57.23% arrotondato al 57% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF

130.

V 21 consid. 3.2).

In

simili circostanze – visto tutto quanto precede e conformemente alla giurisprudenza

federale in merito all’effetto della riduzione in via di revisione di una

rendita dopo che l’amministrazione ha provveduto ad emettere una nuova decisione

come indicato dall’autorità giudiziaria (cfr. consid. 2.7) – la rendita

intera va ridotta a mezza rendita con effetto dal 1. febbraio 2010 (art. 88bis

cpv. 2 lett. a OAI).

Di

conseguenza il ricorso va accolto e la decisione impugnata riformata nel senso

che fino al 31 gennaio 2010 l’assicurata ha diritto alla rendita intera e dal 1.

febbraio 2010, mese che segue la notifica della decisione impugnata, ad una

mezza rendita.

Quanto

all’asserito mancato rispetto della transazione omologata con lo stralcio 6

luglio 2007 (doc. AI 109/1-2) – l’avv. RA 1 censura in sostanza che “(…) nonostante l’annullamento

della decisione in questione [ndr.: si riferisce alla decisione su opposizione

dell’Ufficio AI del 12 aprile 2007, doc. AI 101/2-3 e la motivazione sub doc.

AI 99/1-3], non è mai stato ripristinato il versamento della rendita intera in

favore della ricorrente, la quale ha continuato a percepire solo ½ rendita!

(…)” (I) –, il TCA si limita qui ad osservare che anche nel caso concreto torna

applicabile la giurisprudenza federale secondo la quale se l'effetto sospensivo

viene ritirato a un ricorso diretto contro una decisione di revisione che

sopprime o riduce una rendita o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro

dura, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tutta

questa procedura d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione (DTF 129

V 370 che conferma la 106 V 18). Questa giurisprudenza, lo si ribadisce, non ha

per contro ripercussioni sul principio in base al quale la revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA e 88bis cpv. 2 lett. a OAI ha effetto per il futuro (cfr.

consid. 2.7).

2.14

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese, per complessivi fr. 200.--, sono poste a carico

dell’Ufficio AI che verserà all’assicurata la somma di fr. 1'500.-- a titolo di

ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è accolto nel senso che:

fino al 31

gennaio 2010 l’assicurata ha diritto alla rendita intera; dal 1. febbraio 2010

l’assicurata ha diritto alla mezza rendita.

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

all’assicurata fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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