32.2010.22
Riduzione della rendita in via di revisione dopo uno stralcio della procedura giudiziaria e rinvio per nuovi accertamenti. Effetto temporale della modifica
20 settembre 2010Italiano54 min
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Numero d'incarto:
32.2010.22
Data decisione, Autorità:
20.09.2010, TCA
Titolo:
Riduzione della rendita in via di revisione dopo uno stralcio della procedura giudiziaria e rinvio per nuovi accertamenti. Effetto temporale della modifica
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
REVISIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 88bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.22
FS/lb
Lugano
20 settembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 11 dicembre 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1969 – da ultimo attiva quale distributrice e ausiliaria di pulizia per un
grado di occupazione complessivo del 100% presso la __________ (doc. AI 21/1-4,
25/1-4 e 26/1-3) che l’ha pensionata anticipatamente con effetto al 31 gennaio
2000 (doc. AI 27/1-2) –, è stata posta al beneficio di una rendita intera (grado
d’invalidità 80%) dal 1. aprile 1998 (decisioni 8 marzo 2001, cresciute incontestate
in giudicato, sub doc. AI 44/1-2, 45/1-2 e 46/1-2).
1.2. A
conclusione della revisione, avviata d’ufficio nell’aprile 2001 (doc. AI
47/1-2), con comunicazione 26 marzo 2003 (doc. AI 64/1-2) – sulla base
della perizia 12 aprile 2002 del dr. __________ (doc. AI 57/1-11) e del
rapporto finale 4 marzo 2003 del consulente in integrazione professionale (doc.
AI 63/1-2) – l’Ufficio AI aveva confermato il diritto alla rendita intera (doc.
AI 64/1-2).
1.3. In
esito alla revisione intrapresa d’ufficio nel marzo 2005 (doc. AI 65/1-2), con
decisione 12 aprile 2007 (doc. AI 101/2-3 e la motivazione sub doc. AI 99/1-3),
preavvisata con progetto 19 febbraio 2007 (doc. AI 92/1-3) – sulla base delle
perizie 9 gennaio 2006 del dr. __________ (doc. AI 77/1-15) e 16 giugno 2006 della
dr.ssa __________ (doc. AI 85/1-9) nonché delle annotazioni 23 agosto 2006 del
dr. __________, medico SMR (doc. AI 87/1-2) – l’Ufficio AI aveva ridotto
la rendita da intera a mezza, a seguito del miglioramento dello stato di salute,
con effetto dal 1. giugno 2007.
Il
ricorso contro la decisione 12 aprile 2007, inoltrato dall’assi-curata tramite
l’avv. RA 1, è sfociato nel decreto di stralcio 6 luglio 2007 con il quale il
vicepresidente del TCA ha omologato la transazione intervenuta tra le parti e
rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché procedesse ad ulteriori accertamenti
medici (doc. AI 109/1-2).
1.4. Con
decisione 11 dicembre 2009 (doc. AI 143/1-3 e la motivazione sub doc. AI
140/1-5), preavvisata con progetto 16 luglio 2009 (doc. AI 127/1-5) – sulla base
della perizia pluridisciplinare 4 gennaio 2008 del Servizio accertamento medico
(SAM) (doc. AI 116/1-27 e 137/1-13), del rapporto medico 31 marzo 2008 del dr. __________,
medico SMR (doc. AI 121/1-3) e del rapporto finale 19 febbraio 2009 della
consulente in integrazione professionale (doc. AI 124/1-3, 125/1 e 126/1) –, l’Ufficio AI
ha ridotto la rendita da intera a tre quarti dal 1. giugno 2007 al 29 febbraio
2008 e confermato il diritto alla mezza rendita dal 1. marzo 2008.
1.5. Contro
questa decisione, sempre tramite l’avv. RA 1, l’assicurata ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestati, con
argomentazioni di cui si dirà se necessario nel merito, il mancato rispetto
della transazione omologata con il decreto di stralcio 6 luglio 2007 e la valutazione
medica –, ha chiesto, in via principale, il diritto ad una rendita intera e,
in via subordinata, il diritto ad una rendita intera fino al 4 aprile 2008 (tre
mesi dopo la perizia del SAM del 4 gennaio 2008).
1.6. Con
la risposta di causa – sulla base delle annotazioni 5 febbraio 2010 nelle quali il dr. __________,
medico SMR, ha concluso che dal rapporto del dr. __________ non risulta una
modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione SAM (…)” (IV/1) e richiamata
la giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 370 – l’Ufficio AI ha chiesto
di respingere il ricorso.
1.7. Con
scritto 15 febbraio 2010 l’avv. RA 1 ha chiesto un aggiornamento della perizia
del SAM.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Nel
merito
2.2. Dal
1. gennaio 2004 sono in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI
e il 1. gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007
5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che
esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446
seg. con riferimento a DTF 130 V 329; 129 V 4 consid.
1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Ne
consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme materiali in vigore
fino al 31 dicembre 2003 e al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di
fatto realizzatosi fino a tali date, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino
alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice
delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti),
trovano applicazione le norme della 5a revisione LAI.
In concreto la questione non ha comunque particolare portata
pratica, poiché i concetti d’incapacità al lavoro,
d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione
(della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) non sono stati
modificati. La 4a revisione della LAI ha, in particolare, introdotto il diritto
a tre quarti di rendita (art. 28 cpv. 1 LAI) e la 5a
revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni
legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata
sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009
del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio
2009 consid. 2 e DTF 130 V 343).
Di
seguito sarà utilizzato il testo delle norme attualmente in vigore e, solo se necessario,
richiamato il precedente tenore.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 11 dicembre 2009 – con la quale
l’Ufficio AI ha ridotto il diritto alla rendita da intera a tre quarti dal 1.
giugno 2007 al 28 febbraio 2008 e confermato il diritto a mezza rendita dal 1.
marzo 2008 – è conforme o meno alla legislazione federale.
L’assicurata
postula il diritto ad una rendita intera e, in via subordinata, il riconoscimento
della rendita intera fino al 4 aprile 2008.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco
di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il
grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto
del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con
quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è
portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla
nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli
può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità
lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali
del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi
(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione
per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione
della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento
o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U
156/05, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto
dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute
fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione
su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V
222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno
2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata
in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista
psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla
gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa
lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009,
9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di
altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di
concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico
pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2)
la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato
psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico,
indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo
risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia;
"primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di
trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di
provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata
(DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA
Fatti
I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique
VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich
in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria
giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;
STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).
2.6. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione
di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con
quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.
3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz
über die Invalidenversicher-ung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380).
L’Alta
Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per
valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità
suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito,
come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato
che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e
STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,
non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv.
2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della
rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente
dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione
illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato
o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
In
questo senso si esprime anche Müller che evidenzia anche come l’art. 17 LPGA
permetta espressamente la revisione della rendita solo per il futuro (Müller,
Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Friborgo 2003, N. 318 - 320, pag. 88).
2.7. Nella
STF 9C_149/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 57, chiamato
a pronunciarsi nel caso in cui l’amministrazione (che nell’ambito di una revisione con decisione 28 novembre 2003,
confermata con decisione su opposizione 29 aprile 2004, aveva soppresso il
diritto alla rendita con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione
della decisione) – a seguito
della sentenza dell’autorità giudiziaria cantonale che le aveva rinviato gli
atti per ulteriori accertamenti medici e resa di un nuovo provvedimento – con nuova decisione
15 agosto 2007 aveva confermato la soppressione della rendita con effetto dal
1. febbraio 2004, il TF ha concluso che (anche se la soppressione dell’effetto sospensivo tolto con la
decisione 28 novembre 2003 continuava fino all’emis-sione della nuova decisione
ai sensi della DTF 129 V 370) a
torto l’autorità giudiziaria aveva confermato la soppressione della rendita già
con effetto dal 1. febbraio 2004.
L’Alta
Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
4.4 Rechtsfehlerhaft ist der vorinstanzliche Entscheid
jedoch insoweit, als er die verfügungsweise Rentenaufhebung bereits ab 1.
Februar 2004 bestätigt. Gemäss dem von Amtes wegen (Art. 106 Abs. 1 BGG)
anzuwendenden Art. 88bis Abs. 2 lit. a IVV erfolgt die revisionsweise
Herabsetzung oder Aufhebung von Renten und Hilflosenentschädigungen ex nunc,
"frühestens vom ersten Tag des zweiten der Zustellung der Verfügung
folgenden Monats". Entgegen der Auffassung der Vorinstanz ist dabei auf
die Zustellung der Revisionsverfügung vom 15. August 2007 und nicht der ersten,
mit rechtskräftigem Rückweisungsentscheid des Versicherungsgerichts vom 8.
November 2005 aufgehobenen Revisionsverfügung vom 28. November 2003
abzustellen. Indem die Vorinstanz ihren Prüfungszeitraum im Wesentlichen auf
die Zeit vom 25. März 1994 bis 28. November 2003 beschränkte (vorinstanzlicher
Entscheid, S. 5 E. 3), jedoch anschliessend festhielt, im weiteren Verlauf bis
zur Verfügung vom 15. August 2007 sei eine erneute Veränderung nicht
ausgewiesen, anerkennt sie zwar im Grundsatz, dass sich der massgebliche
Prüfungszeitraum nach erfolgter Rückweisung bis zum Erlass der neuen
Revisionsverfügung erstreckt (Urteil 9C_235/ 2009 vom 30. April 2009, E. 3.3,
mit Hinweisen); sie übersieht aber in tatsächlicher Hinsicht, dass die
Revisionsvoraussetzungen gemäss erwähntem Urteil vom 5. November 2005 im November
2003 noch nicht rechtsgenüglich ausgewiesen waren und letzteres erst ab dem
Vorliegen des neu eingeholten Gutachtens des Instituts I.________ vom 18.
Oktober 2006 sowie der RAD-Berichte vom 10. Januar und 7. Mai 2007 der Fall war
(Ausschluss eines invalidisierenden psychischen Gesundheitsschadens). Unter
diesen Umständen verletzt die rückwirkende Rentenaufhebung auf 1. Februar 2004
Art. 88bis Abs. 2 lit. a IVV (in Verbindung mit Art. 88a Abs. 1 IVV). Dass der
mit der ersten Rentenaufhebungsverfügung vom 28. November 2003 verbundene
Entzug der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde bei Rückweisung der Sache an
die Verwaltung auch für den Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum Erlass
der neuen Verwaltungsverfügung andauert (BGE
129 V 370), ändert hieran nichts. In zutreffender Anwendung von Art.
88bis Abs. 2 lit. a IVV ist die Rente der Beschwerdeführerin daher - bei einem
Invaliditätsgrad von neu unter 40 % (75%ige Restarbeitsfähigkeit und im Übrigen
unstrittig gleich bleibende Faktoren der Invaliditätsbemessung) - erst auf den
1. Oktober 2007 aufzuheben.
(…)." (STF 9C_149/2009 del 14 luglio 2009, consid. 4.4)
Il
TF si è confermato in questa giurisprudenza e nella STF 9C_646/2009 – chiamato a
pronunciarsi sulla ricevibilità di un ricorso interposto contro una sentenza
con la quale l’autorità giudiziaria cantonale aveva annullato una decisione di
soppressione di una rendita e rinviato gli atti per un complemento
d’istruttoria –, in particolare avuto riguardo alla disposizione con la quale
l’autorità giudiziaria cantonale aveva ordinato il ripristino del diritto alla
rendita, ha concluso che il ricorso era irricevibile ritenuto che il ripristino
del diritto alla rendita non costituisce un danno irreparabile visto che, in
caso di rinvio per ulteriori accertamenti nell’ambito di una procedura di revisione,
la modifica del diritto alla rendita ha effetto dal primo giorno del secondo
mese che segue la notifica della nuova decisione. L’Alta Corte ha inoltre
osservato:
"
(…)
De surcroît, il n'est pas allégué que la reprise du
versement des prestations serait constitutive d'un dommage irréparable, ce qui
ne peut de toute façon pas être le cas dès lors que, suite à une décision de renvoi
pour instruction complémentaire intervenant dans le cadre d'une procédure de
révision, la modification du droit ne peut prendre effet qu'à compter du premier
jour du deuxième mois qui suit la notification de la nouvelle décision (arrêt
9C_149/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.4 et les références).
(…)." (STF 9C_646/2009 del 13 ottobre 2009, consid. 3.3)
Alla
STF 9C_646/2009 del 13 ottobre 2009 il TF ha poi ancora rinviato nelle STF 9C_487/2010 del 17 giugno 2010,9C_296/2010 del 30 aprile 2010 e
9C_41/2010 del 2 febbraio 2010.
Nella
concreta fattispecie non trova del resto applicazione l’art. 88bis cpv. 2 OAI
in base al quale la riduzione della rendita è messa in atto retroattivamente
dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione
illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato
o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
La
fattispecie – ribadito che si tratta di una nuova procedura, nell’ambito della
revisione intrapresa d’ufficio nel marzo 2005, resasi necessaria a seguito del
decreto di stralcio 6 luglio 2007 con il quale il vicepresidente del TCA ha
omologato la transazione intervenuta tra le parti e rinviato gli atti
all’Ufficio AI affinché procedesse ad ulteriori accertamenti medici (doc. AI
109/1-2) – non è inoltre neppure assimilabile al caso in cui
l’amministrazione, in occasione di una prima assegnazione di rendita, con
un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e,
contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo. In quest’ultima
evenienza devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di
decisioni amministrative (DTF 131 V 164 e 131 V 120) ed è
possibile che la riduzione e/o la soppressione della rendita avvenga in un
periodo antecedente alla data dell’emissione della decisione.
2.8. L’assicurata
era stata posta al beneficio di una rendita intera dal 1. aprile 2008 (doc. AI
44/1-2, 45/1-2 e 46/1-2), sulla base delle seguenti emergenze.
Il
dr. __________, capo clinica di reumatologia della __________ di __________, nella
perizia 23 giugno 2000 (doc. AI 34/1-9) – posta la diagnosi di
“(…) Chronisches lumbovertebrales Syndrom bei Nearthros lumbosakral rechts –
Verdacht auf Eisenmangelanämie (Clinica __________ 1997) – Schwan-gerschaft im
7. Monat – Muskuläre Insuffizienz – Somatiforme Schmerzausweitung mit Tendenz
zu Fibromyalgie (…)” (doc. AI 34/4) – circa la capacità
lavorativa si era così espresso:
"
(…)
5. Arbeitsunfähigkeit:
Die Patientin ist glaubhaft seit April 1997 zu 100%
arbeitsunfähig für ihre Sortiertätigkeit und Reinigungstätigkeit bei der __________.
6. Möglichkeit zur Verbesserung der Arbeitsfähigkeit:
Es ist sinnvoll, ca. 6 Monate nach der bevorstehenden
Geburt die ganze Problematik nochmals aufzurollen mit entsprechenden
bildgebenden Verfahren, Iokaler Infiltration des Nearthros mit Bildverstärker
und ev. operative Fusion.
In der Zwischenzeit und insbesondere nach der Geburt
intensivierte Kräftigungs-gymnastik für die Bauch- und Rumpfmuskulatur, anfänglich
unterstützt durch ent-sprechende medikamentöse Behandlung sinnvoll.
Abklären auf eine ev. Eisenmangelanämie bereits jetzt
vor der Geburt.
Die Arbeitsfähigkeit im Haushalt ist z.Z. um 50%
reduziert.
Bei Erfolg ist eine Steigerung der Arbeitsfähigkeit im
Haushalt auf 75-80% zu erwarten, sowie eine Arbeitsfähigkeit bei adäquater
beruflicher Tätigkeit von über 50%.
(…)." (doc. AI 34/4)
Con
decisioni 8 marzo 2001 (doc. AI 44/1-2, 45/1-2 e 46/1-2) l’Ufficio AI aveva
quindi riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera (grado
d’invalidità 80%) dal 1. aprile 1998.
Nell’ambito
della procedura di revisione intrapresa nell’aprile 2001 (doc. AI 47/1-2)
l’Ufficio AI aveva ordinato una perizia medica e una valutazione da parte del
consulente in integrazione professionale (doc. AI 56/1-2 e 62/1).
Il
dr. __________, FMH in reumatologia, nella perizia 12 aprile 2002 (doc. AI
57/1-11) – posta la diagnosi di “(…) Sindrome lombo vertebrale (e spondilogena
specialmente a sinistra) cronica con/da: • netto disturbo del rachide (iperlordosi lombare) • limite funzionale contenuto • alterazioni strutturali del passaggio lombosacrale
in presenza di una vertebra di transazione (sacralizzazione parziale a destra
di L5) con neartrosi L5/S1 a destra – Sindrome cervicocefalica recidivante – Evoluzione
depressiva con tendenza fibromialgica (somatizzazione ?) (…)” (doc. AI 57/6) –, circa la
capacità lavorativa nell’attività da ultimo svolta prima del danno alla salute – ritenuti i
seguenti limiti funzionali: “(…) posso confermare una caricabilità limitata
della cerniera lombosacrale. La paziente non può effettuare movimenti
ripetitivi di flessione con il tronco. Deve anche evitare movimenti rotatori
del corpo con il bacino fisso. Non può lavorare manualmente con le braccia
sopra le spalle per evitare un’estensione lombare. Non può assumere posizioni
statiche per più di mezzora circa senza interruzione (seduta e/o in piedi). Può
camminare su terreni piani in un raggio superiore ad un km senza pausa. Può salire
e scendere scale ad una frequenza ridotta (occasionalmente). Sull’altezza di un
tavolo può fare uso in maniera normale delle sue braccia e delle mani. (…)”
(doc. AI 57/8) – aveva concluso che:
"
(…)
In considerazione di ciò ritengo la paziente non
idonea per dei lavori di pulizia (od in lavanderia) come svolti in
precedenza (inabilità lavorativa al 100% in forma duratura). Il lavoro di
smistamento lettere sarebbe a mio modo di vedere invece ancora proponibile
nella misura del 50% (basandomi sulla descrizione della paziente che riferisce
di aver potuto assumere posizioni corporee variabili senza l'alzare e spostare
pesi rilevanti e con un impegno che coinvolgeva maggiormente gli arti
superiori). La tipologia del lavoro rientra difatti in grandi linee
all'esigibilità esposta. Il rendimento sarà ridotto a causa della
sindrome dolorosa non solo vertebrale ma anche degli arti nell'ambito di una
tendenza fibromialgica. Quest'ultima ha le sue origini più nel contesto
psicosociale della paziente senza una chiara relazione con le patologie
funzionali e strutturali dell'apparato locomotorio.
In considerazione della cronicità del quadro ritengo la
valutazione attuale della capacità lavorativa per intanto definitiva. La
documentazione radiologica attuale non mostra alcuna evoluzione della patologia
morfologica della cerniera lombosacrale al punto che appare poco probabile un
peggioramento dei reperti oggettivi a corto e medio termine (prossimi 5 anni
circa).
(…)" (doc. AI 57/8)
Lo
stesso specialista, riguardo alla possibilità di migliorare la capacità lavorativa,
si era così espresso:
"
(…)
Dal lato reumatologico non vi sono altri suggerimenti
terapeutici che potrebbero accelerare un miglioramento della situazione
clinica, miglioramento che rimane possibile per quanto riguarda il reumatismo
delle parti molli (tendenza fibromialgica) ma che appare poco probabile per i
limiti funzionali della cerniera lombosacrale. Il perito Dr. __________, __________,
aveva suggerito di valutare un'opzione chirurgica del caso (fusione L5/S1, vedi
suo rapporto del 23.06.2000). Nel contesto di una certa espansione della
sintomatologia (somatizzazione di problematiche psicosociali ?) questa opzione
mi sembra poco promettente; rischierebbe tutt'al più di scompensare un certo
equilibrio psicofisico raggiunto con le cure mediche tradizionali ed
alternative finora applicate. Per lavori che possono rispettare i limiti
esposti sotto il punto 5 la paziente può essere considerata abile al lavoro
nella misura del 50% (orario di lavoro normale, rendimento ridotto a causa
della sindrome algica).
La paziente non necessita di mezzi ausiliari. Fa
eccezione eventualmente l'applicazione di una cintura per le sacroiliache che potrebbe
essere applicata in forma probatoria dato il sospetto di una disfunzione intermittente
di quella destra.
(…)" (doc. AI 57/8-9)
e
aveva indicato che:
"
(…)
La paziente non nasconde il suo disagio riguardante la
sua sofferenza rispettivamente le conseguenze di essa sulle sue capacità
fisiche residuali. Il tenore depressivo mi sembra assai evidente. Sarà
il reumatologo curante Dr. __________ a decidere se ritiene necessario dover
ricorrere all'aiuto specialistico per un maggiore sostegno psicologico.
In questo contesto ritengo opportuno un tentativo di
reinserimento della paziente nel mondo del lavoro, ciò che potrebbe anche
migliorare l'autostima.
(…)" (doc. AI 57/9)
Il
consulente in integrazione professionale, nel rapporto finale 4 marzo 2003 – ritenuti per
l’anno 2002 un reddito da valido di fr. 65'529.-- e un reddito ipotetico da invalido
di fr. 20'802.-- –, aveva poi concluso per un grado d’invalidità del 68.26% (doc. AI
63/1-2).
Con
comunicazione 26 marzo 2003 (doc. AI 64/1-2), l’Ufficio AI aveva quindi confermato
all’assicurata il diritto alla rendita intera.
2.9. Al
considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono,
all’epoca, l’assegnazione di prestazioni all’assicurata.
In
tale contesto, va rilevato che il TCA deve situarsi al mese di marzo 2003 – momento in
cui, dopo gli accertamenti medici ed economici esperiti, è stata trasmessa la
comunicazione con cui il diritto alla rendita intera (grado d’invalidità
68.26%) è stato confermato (per un caso in cui il TF ha ritenuto determinante
il momento della comunicazione vedi la STF 8C_329/2010 del 6 agosto 2010
consid. 5.1) – e valutare se, dopo questo mese, le condizioni di salute
dell’assicurata hanno subito un miglioramento tale da giustificare la riduzione
del diritto alla rendita intera.
2.10. L’Ufficio
AI, conformemente alla transazione omologata con decreto di stralcio 6 luglio
2007 (doc. AI 109/1-2), e nell’ambi-to della revisione intrapresa nel marzo
2005 (doc. AI 65/1-2), ha predisposto una perizia a cura del SAM (doc. AI
112/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare 4 gennaio 2008 (doc. AI 116/1-27 e 137/1-13) risulta
che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni
obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di
natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e neurologica
(dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
"
5.1 Diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di
lieve - media gravità (F 33.1).
Sindrome somatoforme da dolore persistente (F 45.0).
Sindrome lombo vertebrale spondilogena cronica con/su:
- disturbo di transizione lombosacrale
con emisacralizzazione di L5 a ds.,
- formazione di una neoartrosi
tranversosacrale.
Gomalgie persistenti a sin.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa:
Sospetta sindrome di Raynaud con/su:
- microscopia capillare normale,
- anticorpi antinucleari negativi.
Cefalee croniche con/su:
- caratteristiche principalmente tensionali.
(…)" (doc. AI 116/19)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti,
posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità
lavorativa: “(…) l’A. presenta una capacità lavorativa del 60% (presenza
durante tutto il giorno, ma con un rendimento ridotto) come impiegata __________,
ausiliaria di pulizia ed in qualsiasi tipo di attività medio-pesante e
lucrativa. (…)” (doc. AI 116/22), hanno concluso:
"
(…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
LAVORATIVA
L'A. presenta limitazioni a livello
reumatologico ed a livello psichiatrico. Tenendo conto di tutte le patologie
l'A. presenta una capacità lavorativa del 60% (presenza durante tutto il
giorno, ma con rendimento ridotto) come impiegata postale, ausiliaria di
pulizia ed in qualsiasi altro tipo di attività medio-pesante. Le percentuali
per i problemi psichiatrici e per i problemi reumatologici non si sommano,
poiché entrambe prendono in considerazione il dolore cronico, sintomo
principale dell'A. Infatti i nostri consulenti in psichiatria e reumatologia
valutano ambedue la sindrome somatoforme. La riduzione del rendimento del 40%
permette di tener conto sia dei limiti reumatologici, sia dei limiti psichiatrici.
La sopraccitata capacità lavorativa del 60% (presenza
durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) è presente dal novembre
2007 (soggiorno presso il SAM) e continua. Basandoci sulla valutazione
(perizia) psichiatrica della Dr.ssa __________ (redatta all'attenzione deIl'UAI
del 16.06.2006) si può codificare una capacità lavorativa del 50% (presenza
durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) nelle sopraccitate attività
dal 6.06 sino all'entrata al SAM. Dal lato psichiatrico si può poi constatare
un miglioramento e per questo l'A. presenta una capacità lavorativa del 60% a
partire dal novembre 2007 (soggiorno presso il SAM).
Sui limiti funzionali e sulle terapie consigliate ci
soffermiamo nel punto 9.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
Dal punto di vista prettamente reumatologico l'A. è
inabile al 40% in un'attività medio - pesante, al 20% in un'attività medio -
leggera e come casalinga. Come ausiliaria di pulizie è inabile al 40% ed anche
come commessa. L'A. deve poter svolgere lavori che le permettano di cambiare
frequentemente posizione almeno ogni 15 - 20 min. e da svolgere in parte in
piedi ed in parte seduta. Deve evitare di sollevare ripetutamente pesi
superiori ai 10 kg ed evitare movimenti ripetuti di flessione ed estensione del
tronco e lavori prolungati in posizioni inergonomiche. In questo tipo di
attività l'A. raggiunge una capacità lavorativa dell'80% (presenza durante
tutto il giorno, ma con rendimento ridotto).
Tenendo conto della patologia psichiatrica l'A.
raggiunge una capacità lavorativa del 60% (presenza durante tutto il giorno, ma
con rendimento ridotto) in attività medio-pesanti.
Dal punto di vista terapeutico non vi sono
provvedimenti sanitari per il problema reumatologico.
Dal punto di vista psichiatrico si consiglia di
continuare la psicoterapia in atto e si consigliano antidepressivi con effetto
analgesico (tipo amitriptilina e venlafaxina).
Dal punto di vista reumatologico non v'è da prevedere
alcun miglioramento.
Dal punto di vista psichiatrico non si può escludere un
miglioramento.
Ricordiamo che la sopraccitata capacità lavorativa del
60% in attività medio-pesanti parte dal novembre 2007 e continua. Per il
periodo dal giugno 2006 (perizia psichiatrica per l'UAI) sino all'entrata al
SAM è presente una capacità lavorativa del 50% (presenza durante tutto il
giorno, ma con rendimento ridotto) anche in attività adatte. Ricordiamo che dal
punto di vista psichiatrico è subentrato un miglioramento.
Come casalinga ed in attività adatte l'A. è abile al
lavoro nella misura del 75%.
10. OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Ricordiamo che la decisione UAI del 6.10.2000 (grado
d'invalidità all'80% dall'1.04.1998) è passata ingiudicato.
Dal punto di vista reumatologico la situazione è
sovrapponibile a quella valutata dal Dr. __________ nella sua perizia del
9.01.2006 (dal lato reumatologico non si può constatare oggettivamente alcun
peggioramento).
Anche rispetto ai rapporti del reumatologo curante Dr. __________
non possiamo constatare alcun peggioramento. Facciamo notare che il Dr. __________
valuta l'A. abile al lavoro al 50% circa. Il Dr. __________ parla di problemi
al ginocchio sin. ed alla caviglia sin. (non più riscontrabili attualmente).
Questi problemi hanno sicuramente codificato un'incapacità lavorativa, ma di
brevissima durata.
Come già detto al punto 8 le varie percentuali non si
sommano, poiché entrambe prendono in considerazione il dolore cronico con riduzione
del rendimento.
Consigliamo di rivalutare il caso tra uno-due anni dopo
aver ascoltato il parere dei curanti, in modo particolare dello psichiatra
curante.
AI medico di famiglia abbiamo già inviato una copia
degli esami di laboratorio.
(…)" (doc. AI 116/23-24)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze peritali, ritenuto il rapporto medico 31 marzo
2008 del dr. __________, medico SMR, (doc. AI 76/1-3) e considerato il rapporto
finale 19 febbraio 2009 della consulente in integrazione professionale (doc. AI
124/1-3, 125/1 e 126/1) –, con decisione 11 dicembre 2009 (doc. AI 143/1-3 e la motivazione
sub doc. AI 140/1-5), preavvisata con progetto 16 luglio 2009 (doc. AI
127/1-5), ha ridotto la rendita da intera a tre quarti dal 1. giugno 2007 al 29
febbraio 2008 e confermato il diritto alla mezza rendita dal 1. marzo 2008.
Nel
certificato medico 18 settembre 2009 (doc. AI 144/17), il dr. __________, FMH
in fisiatria e reumatologia, ha attestato che:
"
(…)
Certifico che la paziente in epigrafe è in mia cura dal
1998 per le seguenti diagnosi:
- Sindrome lombosacrale cronica su
scoliosi toraco-lombare, iperlordosi, vertebralombosacrale di transizione.
- Sindrome cervico-toracale cronica con frequenti
cefalee.
- Sindrome fibromialgica cronica.
- Sindrome ansioso-depressiva cronica.
- Poliatralgie.
Da diversi anni la paziente soffre di dolori cronici
dell’apparato locomotore per i quali deve assumere regolarmente medicamenti
(Mephenacide 2 a 3 volte 1 al dì, Omeozol, 1 al dì) e sottoporsi a trattamenti
manipolativi del rachide ogni 2-3 settimane circa.
Soffre inoltre di frequenti depressioni reattive e
stati d’ansia durante i quali piange spesso e non riesce a fare i lavori di
casalinga.
Anche se non riconosciuta dall’AI la paziente è inabile
al lavoro per qualsiasi attività lucrativa già da diversi anni. In casa deve
farsi aiutare regolarmente dai famigliari e da parenti per i lavori pesanti e
di pulizia (pavimenti, vetri, ecc.) per l’aspirapolvere, stirare, ecc.
(…)" (doc. AI 144/17)
2.11. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI
3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;
ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,
pag. 453).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis
que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che
stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere
riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver
visitato personalmente l’assicu-rato.
2.12. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale deve concludere che dopo il
mese di marzo 2003 é effettivamente subentrato un miglioramento della situazione
valetudinaria.
Innanzitutto
il TCA rileva che lo stesso dr. __________ – a differenza dei precedenti
rapporti medico del 9 novembre 1998 (doc. AI 11/1-4 dove,
oltre ad un’inabilità lavorativa del 100% nell’attività abituale dal 29 gennaio
1998, aveva risposto negativamente alla domanda volta a sapere se altre attività
fossero proponibili e precisato che “(…) attualmente la situazione è tale da
non permettere la ripresa di un’attività lavorativa ma dovrebbe migliorare in
un prossimo futuro. (…)” (doc. AI 11/4)) e di decorso del 18
maggio 2001 (doc. AI 52/1 dove aveva attestato una situazione stazionaria) –, nel rapporto
medico 29 agosto 2005 (doc. AI 71/1-3), alla domanda volta a sapere se altre
attività fossero proponibili ha risposto affermativamente e precisato: “(…)
solo lavori leggeri per un periodo limitato. Non può sollevare pesi, stare in
piedi o stare seduta per periodi prolungati. Frequenti assenze. 3-4 ore al
giorno. (…)” (doc. AI 71/3 punto 2.2.1).
Il
dr. __________, FMH in reumatologia, nella perizia 9 gennaio 2006 (doc. AI
77/1-15) – perizia confermata dal dr. __________ nel suo consulto
specialistico 12 novembre 2007 nell’ambito della perizia del SAM (doc. AI
137/4-8): “(…) Sotto l’aspetto reumatologico non ho rilevato elementi che
possano far mutare la valutazione già ben espressa dal dr. __________ nel
gennaio 2006. (…)” (doc. AI 137/7) –, poste le diagnosi con influenza sulla
capacità di lavoro di “(…) Fibromialgia – Sindrome somatoforme da dolore
persistente – Sindrome lombospondilogena cronica - anomalia di transizione con
neoartrosi traversosacrale a sinistra sintomatica. Avanzate alterazioni degenerative
della neoartrosi – Sindrome cervicospondilogena cronica – Sindrome di Raynaud
anamnestica primaria, nell’ambito della fibromialgia - microscopia capillare
normale - anticorpi antinucleari negativi – Probabile sindrome depressiva
cronica (…)” (doc. AI 77/7), circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e
d’integrazione, si era così espresso:
"
(…)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
1. MENOMAZIONI (QUALITATIVE E QUANTITATIVE)
DOVUTE Al DISTURBI CONSTATATI
A livello psicologico e mentale la paziente mostra a
mio avviso una sindrome depressiva e una sindrome somatoforme da dolore
persistente. La presenza di tali problematiche e il loro eventuale ruolo
invalidante dovranno essere verificate tramite una valutazione psichiatrica.
Le menomazioni a livello fisico sono state descritte in
dettaglio.
Le problematiche in ambito sociale descritte dalla
paziente sono state riportare.
Considerandi
2.
CONSEGUENZE DEI DISTURBI SULL'ATTIVITÀ
ATTUALE
2.1
COME SI RIPERCUOTONO I DISTURBI
SULL'ATTIVITÀ ATTUALE DELL'ASSICURATO?
Attualmente l'assicurata è casalinga. Come casalinga,
nella situazione attuale, tenendo conto della problematica reumatologica e non
della presenza di una probabile sindrome depressiva, sindrome somatoforme e di
problemi di ordine psicosociale (descritti dal Dr. __________), l'assicurata è
inabile al lavoro al massimo nella misura del 20%. Nell'attività
precedentemente svolta di smistatrice di lettere presso la __________,
l'assicurata è inabile al lavoro nella misura del 20%. Nell'attività precedentemente
svolta di ausiliaria nella lavanderia della __________, l'assicurata è inabile
al lavoro nella misura del 40%. La limitazione della capacità lavorativa
dell'assicurata è spiegata dalla presenza di dolori cronici diffusi, disturbi
del sonno e stanchezza nell'ambito della fibromialgia ma anche dalla presenza
di una neoartrosi trasversosacrale sintomatica a destra.
2.2
ESATTA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI
INTATTE E DELLA CAPACITÀ DI CARICO
Capacità funzionale residua (Base: esame della funzionalità fisica AI):
a) Sollevamento e trasporto di carichi:
La capacità funzionale residua per il sollevamento e il
trasporto di carichi molto leggeri è normale, leggeri normale, medi lievemente
ridotta, pesanti ridotta e molto pesanti molto ridotta. La capacità funzionale
per lavori sopra il piano delle spalle con pesi inferiori o superiori a 5 kg è normale.
b) Manipolazione di oggetti, attrezzi,
pulsantiere:
La capacità funzionale per la manipolazione di oggetti
leggeri e lavori di precisione è normale, per lavori medi normale, per lavori
pesanti e di manovalanza è lievemente ridotta e per lavori molto pesanti
ridotta. La rotazione della mano è normale.
c) Posizioni di lavoro o dinamiche
particolari:
La capacità funzionale per posizioni di lavoro a
braccia elevate è normale, con rotazione del tronco lievemente ridotta, seduta
e piegata in avanti lievemente ridotta, eretta e piegata in avanti lievemente
ridotta, inginocchiata e con ginocchia in flessione normale.
d) Mantenere posizioni statiche:
La capacità funzionale per mantenere la posizione
seduta o la posizione eretta è normale.
e) Spostarsi, camminare:
La paziente può spostarsi normalmente per tragitti
brevi qualunque tragitto e su qualunque terreno, per tragitti lunghi la
capacità funzionale è lievemente ridotta.
f) Diversi:
La capacità funzionale per l'impiego delle due mani è
normale.
Nota: sulla base di un orario di lavoro di 8 ore, una
capacità funzionale residua definita come esigua equivale all'1-5% rispetto
alla prestazione di un soggetto sano, molto ridotta equivale al
6-33%, ridotta al 34-66%, lievemente ridotta al 67-100%.
Per carichi molto leggeri si intende un peso fino a 5 kg, leggeri 6-10 kg, medi 11-25 kg, pesanti 26-45 kg, molto pesanti > 45 Kg.
2.3
L'ATTIVITÀ ATTUALE È ANCORA
PRATICABILE?
Come casalinga, l'assicurata è inabile al lavoro al
massimo nella misura del 20%.
2.7
DA QUANDO ESISTE UNA LIMITAZIONE DELLA
CAPACITÀ DI LAVORO DAL LATO MEDICO DI ALMENO IL 20 %?
Dal 16.01.1995.
2.8
QUAL È STATO IN SEGUITO LO SVILUPPO
DELLA LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO?
Tra il 16.01.95 e oggi non sono intervenuti a mio
avviso cambiamenti rilevanti a riguardo della capacità lavorativa dal punto di
vista reumatologico. Sarà da valutare l'evoluzione dal punto di vista psichiatrico.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
1.
È POSSIBILE EFFETTUARE PROVVEDIMENTI
D'INTEGRAZIONE? VE NE SONO IN CORSO? NE SONO PREVISTI?
Dal punto di vista reumatologico non vi sono elementi
che non permetterebbero provvedimenti di integrazione, idealmente in
un'attività leggera e adatta. Dubito però delle possibilità di reintegrazione
della paziente da un punto di vista psichiatrico e sociale.
2.
È POSSIBILE MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI LAVORO SUL POSTO DI LAVORO ATTUALE?
No.
3.
L'ASSICURATO È IN GRADO DI SVOLGERE
ALTRE ATTIVITA?
Sì. Da un punto di vista reumatologico l'assicurata è
in grado di svolgere attività pesanti che rispettino le regole di ergonomia
della schiena a tempo pieno e con un rendimento ridotto nella misura del 40%.
Può svolgere attività leggere che possano implicare saltuariamente anche i
compiti mediamente pesanti, a tempo pieno, con un rendimento ridotto al massimo
nella misura del 20%.
(…)" (doc. AI 77/9-11)
Avuto
riguardo al certificato medico 21 maggio 2007 (doc. AI 103/19-20), nel quale il
dr. __________ aveva attestato un peggioramento rispetto alla perizia del dr. __________,
i periti del SAM, dopo un'esauriente discussione fra tutti loro, hanno concluso
che “(…) anche rispetto ai rapporti del reumatologo curante Dr. __________ non
possiamo constatare alcun peggioramento. Facciamo notare che anche il Dr. __________
valuta l’A. abile al lavoro al 50% circa. Il Dr. __________ parla di problemi
al ginocchio sin. ed alla caviglia sin. (non più riscontrabili attualmente).
Questi problemi hanno sicuramente codificato un’incapacità lavorativa, ma di
brevissima durata. (…)” (doc. AI 116/24).
Quanto
alla patologia extra-somatica, la dr.ssa __________, capoclinica del servizio
di psichiatria dell’Ospedale __________ di __________, nella perizia 16 giugno
2006.
(doc. AI 85/1-9) – posta la diagnosi di “(…) Sindrome depressiva ricorrente, episodio
attuale di media gravità, senza sindrome biologica e sindrome da dolore
persistente in assetto di personalità di tipo limite (ICD 10: F 33.1, F 45.4)
(…)” (doc. AI 85/6) –, aveva concluso che “(…) nel complesso, perciò, e nelle condizioni
attuali, il timismo e la somatizzazione algica inficiano la CL in una percentuale pari al 50%, coincidente con la stima del rendimento. Ciò a
decorrere dal momento dell’attuale perizia. Per quanto riguarda la prognosi,
considerata l’età dell’A e le sue buone capacità intellettive, questa è, in sé,
benevola e sarebbe auspicabile che ella venisse spinta e sostenuta a cercare un
supporto psichiatrico valido e ben accetto. (…)” (doc. AI 85/8).
Il
dr. __________, nel suo consulto specialistico 20 dicembre 2007 nell’ambito
della perizia del SAM (doc. AI 137/9-13) – poste le diagnosi di
“(…) Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10-F 45.0) – Sindrome
depressiva ricorrente, episodio attuale di lieve-media gravità (ICD 10-F 33.1)
(…)” (doc. AI 137/11) –, ha osservato che “(…) da un punto di vista anamestico si
riscontra una grave esperienza di trascuratezza e di abuso fisico e sessuale
subito sistematicamente per lunghi anni. Questa esperienza ha avuto una chiara
valenza traumatica e ha inciso sia sull’attuale sintomatologia somatoforme sia
su quella depressiva. Da un punto di vista psichiatrico non è stata mai
valutata in passato e per questo motivo non mi è possibile esprimere un parere
sul grado d’incapacità lavorativa prima del 2006. La collega Dr.ssa __________o ha constatato nella sua perizia 2006 una
incapacità lavorativa del 50%, per ogni attività medico teorica. Al momento
attuale e dopo una presa a carico psichiatrica, iniziata quest’anno, senza uso
di antidepressivi, si assiste ad un ulteriore miglioramento clinico. Questo
dimostra che il quadro clinico sebbene cronico non presenta le caratteristiche
di gravità elevata. (…)” (doc. AI 137/12). Quanto all’evoluzione dello stato di
salute e alle possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa,
il dr. __________ ha poi concluso che “(…) dal 2006 presenta una incapacità
lavorativa nella misura del 50%. Dalla presente valutazione presenta una
incapacità lavorativa nella misura del 40%. La prognosi è proclive a miglioramento.
[…] L’assicurata dovrà continuare l’attuale trattamento psichiatrico a lungo
termine. Si constata una adeguata presa a carico psicoterapica, ma a mio avviso
sono indicati farmaci antidepressivi che hanno dimostrato un effetto analgesico
quale Amitriplina e Venlafaxina. Trattamenti che l’assicurata non ha mai
provato. (…)” (doc. AI 137/12-13).
Questo
Tribunale, viste le risultanze mediche suesposte, deve pertanto concludere che
dopo il mese di marzo 2003 (mese dopo il quale va stabilito se vi è stata una
modifica dello stato di salute, cfr. consid. 2.9) é effettivamente subentrato
un miglioramento della situazione valetudinaria.
In
particolare non è possibile concludere differentemente avuto riguardo allo
stringato certificato medico 18 settembre 2009 (doc. AI 144/17 riprodotto in esteso
al consid. 2.10 in fine) nel quale il dr. __________ non contesta validamente
la perizia del SAM e si limita a concludere in modo del tutto generico che “(…)
anche se non riconosciuta dall’AI la paziente è inabile al lavoro per qualsiasi
attività lucrativa già da diversi anni. (…)” (doc. AI 144/17).
Al
riguardo anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 5 febbraio 2010, ha concluso che “(…) dal rapporto del dr. __________ non risulta una modifica dello stato di salute
rispetto alla valutazione SAM. (…)” (IV/1).
Va
qui osservato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
La
domanda volta all’aggiornamento/rivalutazione della perizia del SAM va pertanto
disattesa. In effetti, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà
ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
All’assicurata
va fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di
salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, ella potrà
in futuro presentare una domanda di revisione. Il presente giudizio non
pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicu-razione
federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del
provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF
130.
V 140 e 129 V 4).
Riguardo
alle censure in merito alla valutazione complessiva della capacità lavorativa,
il TCA – ricordato che la questione di sapere se i singoli gradi di
inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una
problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in
discussione (STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n.
72, pag. 485; nella STFA I 606/03 del 19 agosto 2005, l’Alta Corte ha inoltre
precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va
di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare) – rileva infine
che i periti del SAM hanno concluso che “(…) come già detto al punto 8 le varie
percentuali non si sommano, poiché entrambe prendono in considerazione il
dolore cronico con riduzione del rendimento. (…)” (doc. AI 116/24).
2.13
Quanto
alla valutazione economica questo Tribunale rileva che nel 2009 il reddito da
valido dell’assicurata ammonta a fr. 70'936.32 (salario da valido per il 2007
di fr. 68'115.-- [importo stabilito dalla consulente in integrazione nel
rapporto finale 19 febbraio 2009 sub doc. AI 124/1-3] +2% per il 2008 e + 2,1%
per il 2009 [cfr. tabella B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2010, pag. 91] = fr. 70'936.32).
Per
il medesimo anno il reddito ipotetico da invalido ammonta invece a fr. 53'219.22
(salario ipotetico da invalido per il 2007 di fr. 51'082 [importo stabilito dalla
consulente in integrazione nel rapporto finale 19 febbraio 2009 sub doc. AI
124/1-3] aumentato moltiplicando per 2219 : 2175 per il 2008 e per 2266 : 2219
per il 2009 [cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2010, pag. 91] = fr. 53'219.22).
Ritenuta
una capacità lavorativa del 60% in un’attività adeguata e applicata la
riduzione del 5% riconosciuta dalla consulente in integrazione (5% per attività
leggera; cfr. doc. AI 124/2 e 125/1) il reddito ipotetico da invalido ammonta
infine a fr. 30'334.95 (fr. 53'219.22 x 60% ridotti del 5% = fr. 30'334.95).
Ritenuto
il reddito da valido di fr. 70'936.32 e quello ipotetico da invalido di fr.
30'334.95 il grado d’invalidità è del 57% ([70'936.32 – 30'334.95] x 100 :
70'936.32 = 57.23% arrotondato al 57% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF
130.
V 21 consid. 3.2).
In
simili circostanze – visto tutto quanto precede e conformemente alla giurisprudenza
federale in merito all’effetto della riduzione in via di revisione di una
rendita dopo che l’amministrazione ha provveduto ad emettere una nuova decisione
come indicato dall’autorità giudiziaria (cfr. consid. 2.7) – la rendita
intera va ridotta a mezza rendita con effetto dal 1. febbraio 2010 (art. 88bis
cpv. 2 lett. a OAI).
Di
conseguenza il ricorso va accolto e la decisione impugnata riformata nel senso
che fino al 31 gennaio 2010 l’assicurata ha diritto alla rendita intera e dal 1.
febbraio 2010, mese che segue la notifica della decisione impugnata, ad una
mezza rendita.
Quanto
all’asserito mancato rispetto della transazione omologata con lo stralcio 6
luglio 2007 (doc. AI 109/1-2) – l’avv. RA 1 censura in sostanza che “(…) nonostante l’annullamento
della decisione in questione [ndr.: si riferisce alla decisione su opposizione
dell’Ufficio AI del 12 aprile 2007, doc. AI 101/2-3 e la motivazione sub doc.
AI 99/1-3], non è mai stato ripristinato il versamento della rendita intera in
favore della ricorrente, la quale ha continuato a percepire solo ½ rendita!
(…)” (I) –, il TCA si limita qui ad osservare che anche nel caso concreto torna
applicabile la giurisprudenza federale secondo la quale se l'effetto sospensivo
viene ritirato a un ricorso diretto contro una decisione di revisione che
sopprime o riduce una rendita o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro
dura, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tutta
questa procedura d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione (DTF 129
V 370 che conferma la 106 V 18). Questa giurisprudenza, lo si ribadisce, non ha
per contro ripercussioni sul principio in base al quale la revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA e 88bis cpv. 2 lett. a OAI ha effetto per il futuro (cfr.
consid. 2.7).
2.14
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese, per complessivi fr. 200.--, sono poste a carico
dell’Ufficio AI che verserà all’assicurata la somma di fr. 1'500.-- a titolo di
ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è accolto nel senso che:
fino al 31
gennaio 2010 l’assicurata ha diritto alla rendita intera; dal 1. febbraio 2010
l’assicurata ha diritto alla mezza rendita.
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
all’assicurata fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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