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Decisione

32.2010.220

Provvedimenti sanitari per minori. Fisioterapia non a carico dell'AI quale provvedimento sanitario per il trattamento di scoliosi ideopatica

9 febbraio 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I

numeri 3 e 4 del citato marginale non concernono la fatti-

specie in esame.

A sua volta il marg. 54 delle CPSI dispone:

"

Per i minorenni l'AI può

assumere eccezionalmente provvedimenti sanitari d'integrazione secondo l'art.

12 LAI anche se la situazione non è ancora stabile o è relativamente

stabilizzata, segnatamente se dall'applicazione di tali provvedimenti ci si può

aspettare con sufficiente affidabilità di poter prevenire in futuro la minaccia

di postumi stabili, solo difficilmente correggibili, che si percuoterebbero in

modo sostanziale sulla capacità al guadagno (cfr. anche N. 34) o sulla formazione

professionale (art. 8 cpv. 2 LPGA e art. 5 cpv. 2 LAI). Per questo è comunque

necessario che ci sia un danno alla salute. La semplice profilassi delle malattie

e i provvedimenti che si limitano a ritardare l'insorgere di uno stato stabilizzato

sono invece esclusi. Per quanto riguarda la durata di questo provvedimenti v.

il N. 63."

2.5. Nella

fattispecie concreta, esaminata attentamente la documentazione agli atti,

questa Corte non può che confermare l’operato dell’Ufficio AI nel senso di non

riconoscere i costi di fisioterapia richiesti dall’assicurata, portatrice di

una scoliosi idiopatica toraco-lombare a convessità destra (cfr. rapporto 10

settembre 2009 del dr. __________, Capo del Servizio di chirurgia pediatrica

presso l’Ospedale Regionale di __________; doc. AI 5-5).

Va

qui fatto presente che l’assicurata non presenta una scoliosi idiopatica grave

tale da dover portare un corsetto ortopedico.

Dal

rapporto 8 ottobre 2009 stilato dal dr. __________, specialista in malattie

della colonna vertebrale presso la __________ di __________, risulta – come rilevato

dalla dr.ssa __________, attiva presso il SMR, nelle sue annotazioni 20 maggio

2010 (doc. AI 10) – che la bambina presenta una probabile (wahrscheinliche)

scoliosi idiopatica toracale con un angolo di Cobb di 11 gradi. Il dr. __________

ha inoltre specificato che il grado di curvatura vertebrale è molto discreto

ragione per cui in assenza della conoscenza della tipologia della curva non

sono per il momento necessarie delle terapie invasive (“Der aktuelle Grad

der Kurve ist sehr diskret, sodass in Unkenntnis des Charakter der Kurve mit

einer invasiven Therapie vorläufig zugewartet werden kann”), quale, come evidenziato

dalla citata sanitaria del SMR, l’adattamento di un corsetto ortopedico. Infatti

lo specialista zurighese ha consigliato una (più semplice) terapia volta

all’allenamento del portamento, un controllo radiografico della colonna

vertebrale dopo sei mesi, seguita da una valutazione terapeutica della scoliosi

e accertamenti per un’eventuale prescrizione di solette (“Wir empfehlende di Aufnahme von

Haltungstraining, sowie eine Röntgenaufnahme Wirbelsäulenganzaufnahmen ap und

seitl. in 6 Monaten. Dann erneute Beurteilung

der Therapiebedürftigkeit der Kurve, sowie Abklärungen über Notwendigkeit von

Schuheinlagen”).

Questo

TCA rileva che nel rapporto 10 settembre 2009 (precedente alla visita pressa la

__________) il dr. __________ aveva proposto di iniziare il trattamento con un

busto ortopedico per rallentare l’evoluzione della scoliosi, facendo presente

che la madre della bambina avrebbe chiamato per fare sapere se accettare o meno

tale proposta. Questa proposta, come si evince dal ricorso, non è stata accettata

visto che l’interessata, seguendo quindi la modalità di procedere della __________,

non porta il corsetto. Ciò non toglie che dal citato rapporto del dr. __________

non si evincono indizi che permettono di costatare che si tratti di una

scoliosi idiopatica grave, visto che lo stesso specialista ha costatato un gibbo

toracico destro di 10-12 mm, con un bacino leggermente obliquo a destra.

In

queste circostanze, dunque, dal momento che la scoliosi dell’assicurata è trattata

“unicamente “ con fisioterapia, sulla base della citata circolare – che questa

Corte non ha motivo di non applicare (sul ridotto valore

giuridico delle direttive cfr. DTF 131 V 45 consid. 2.3,

130 V 172 consid. 4.3.1) –, la terapia in parola va ritenuta come cura vera e propria dell'affezione a carico dell’assicuratore contro le

malattie e non volta, in maniera prelevante, all’integrazione professionale in

quanto tale (cfr. consid. 2.3.1). Occorre poi rilevare, come giustamente

evidenziato dall’Ufficio AI nella risposta di causa, che le chieste sedute di

terapia si riferiscono ad una durata illimitata (“Le sedute di

fisioterapia si protrarranno per diversi anni nella frequenza di due per

settimana”; cfr. ricorso) contrariamente a quanto sopra evidenziato in

relazione all'applicazione dell'art. 5 cpv. 2 LAI (cfr. consid. 2.3.2).

Ciò

non toglie che nel caso in cui lo stato della scoliosi dovesse peggiorare e

diventare grave ai sensi della citata circolare, l’assicurata, per il tramite

dei genitori, potrà sempre inoltrare una nuova domanda di prestazioni.

In

conclusione, visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la

richiesta di assumersi le spese per la fisioterapia.

Ne

consegue la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso.

2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio

2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’as-segnazione

o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’insorgente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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