32.2010.221
Il TCA non può confermare la decisione dell'amministrazione per quanto riguarda la patologia psichiatrica. Gli atti vanno rinviati affinché l'UAI metta in atto un ulteriore approfondimento a livello d
30 marzo 2011Italiano50 min
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Numero d'incarto:
32.2010.221
Data decisione, Autorità:
30.03.2011, TCA
Titolo:
Il TCA non può confermare la decisione dell'amministrazione per quanto riguarda la patologia psichiatrica. Gli atti vanno rinviati affinché l'UAI metta in atto un ulteriore approfondimento a livello di diagnosi e capacità lavorativa residua
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
PERIZIA
RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.221
LG/sc
Lugano
30 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 giugno 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1spero,
nata nel 1954, da ultimo attiva in qualità di ausiliaria del servizio pasti a
domicilio per __________ctute e in precedenza cassiera presso la __________ AG,
__________, in data 30 maggio 2008 ha presentato una richiesta volta
all’ottenimento di prestazioni AI per adulti prevalentemente per una sindrome
mista ansioso-depressiva e una sindrome somatoforme da dolore persistente (doc.
AI 5-1; 8-1; 9-1).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione
pluridisciplinare ad opera del Servizio Accertamento Medico (SAM)
dell’assicurazione invalidità (doc. AI 25-1), l’UAI con decisione del 15 giugno
2010 (doc. AI 43-1), preavvisata con progetto del 14 aprile 2010 (doc. AI 32-1)
ha respinto la richiesta dell’assicurata non essendo il grado d’invalidità
pensionabile (28%).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dallo Studio legale RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale
l’attribuzione a RI 1spero di una mezza rendita d’invalidità dal 1° dicembre
2008 al 31 maggio 2010 e una rendita intera dal 1° giugno 2010.
In via
subordinata il legale ha chiesto il riconoscimento di una mezza rendita dal 1°
dicembre 2008, mentre in seconda via subordinata l’erogazione di un quarto di
rendita dal 1° dicembre e in terza via subordinata la retrocessione
dell’incarto all’UAI per un nuovo calcolo del reddito da invalido (doc. I).
L’insorgente
ha contestato la perizia medica pluridisciplinare svolta dal SAM, ovvero la valutazione
psichiatrica, quella reumatologica e neurologica, sulla base dei referti del
medico curante (Dr. __________) e del perito dell’assicuratore malattia (Dr. __________.
A mente
del legale inoltre l’amministrazione non avrebbe fatto capo, nella propria
valutazione, ad un giudizio globale, dopo ponderata discussione plenaria, sulle
diverse patologie di cui soffre la ricorrente (doc. I).
Il legale
ha inoltre contestato la valutazione economica, in particolare l’importo del
salario da invalida (doc. I).
Il
rappresentante della ricorrente ha inoltre postulato la concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura
(doc. I).
1.4. L’UAI, in
risposta, fondandosi sulla valutazione del SAM e successivamente del SMR, per
quanto riguarda l’aspetto medico, e quella della consulente in integrazione
professionale, per quanto riguarda l’aspetto economico, ha confermato il proprio
provvedimento e postulato la reiezione integrale del gravame (doc. IV+bis).
1.5. Il 21
settembre 2010 il legale dell’assicurata ha prodotto il referto del 13
settembre 2010 del Dr. __________ (doc. S) e preso posizione in merito alle
osservazioni del 27 agosto 2010 del Dr. __________ e della __________.
L’insorgente, sulla base del referto del medico curante, ha contestato la
valutazione dell’amministrazione ed evidenziato il peggioramento del quadro
clinico dell’assicurata
(doc.
VIII).
Il doc.
VIII+S è stato inviato all’UAI per osservazioni (doc. IX).
1.6. In data 11
ottobre 2010 l’UAI, dopo aver sottoposto il nuovo referto del Dr. __________ al
vaglio del SMR, ha confermato la decisione impugnata (doc. X+bis).
Fatti
I doc.
IX, X+bis sono stati inviati all’assicurata per conoscenza (doc. XI).
1.7. L’11
febbraio 2011 il TCA ha interpellato i periti del SAM in merito ai referti del
Dr. __________ prodotti dal ricorrente (doc. XII).
1.8. Il SAM ha
risposto in data 28 febbraio 2011 allegando la presa di posizione del Dr. __________
(doc. XIII+1)
I doc.
XII e XIII+1 sono stati trasmessi alle parti per osservazioni (doc. XIV).
1.9. L’UAI, il 10
marzo 2011, dopo aver sottoposto il caso al vaglio del SMR, ha inviato le
proprie osservazioni chiedendo in via principale la reiezione del gravame e
subordinatamente il rinvio degli atti al fine di procedere ad ulteriori
accertamenti (doc. XVII+bis).
1.10. Il legale
dell’assicurata ha preso posizione in data 21 marzo 2011 (doc. XVIII)
Il doc. XVIII
è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XIX).
Il doc.
XVII+bis è stato trasmesso all’assicurato per conoscenza (doc. XX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare
all’assicurata il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità oppure
no.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V
165= RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;
ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid.
3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza
I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così
espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:
pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente
confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di
regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della
capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;
Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in
der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare
pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in
linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme
presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica
oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della
sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò
risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225
consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una
simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone
tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,
quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione
senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,
un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel
novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di
guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
A proposito dell'esame dei
criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27
gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:
" (...)
3.
3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de
recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble
somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation
de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).
3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen
sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que
deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence
d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état
psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant
simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit
psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que
les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale
dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements
thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et
de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de
la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes
douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas
de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine
intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble
somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail.
Le recourant invoque une constatation des faits
manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les
avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au
dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet
2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du
tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre
pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration
sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la
vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens
collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des
traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié
l'existence.
En ce qui concerne l'appréciation globale de
l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses
douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le
recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point
l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces
derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls
deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la
reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne
convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble
somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le
docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait
état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre
l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il
en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers
juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui
n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21
juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision
du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables
en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second
rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige,
l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."
La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.4. Nel caso in
esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute
dell’assicurata, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una
perizia pluridisciplinare. In tale ambito i medici del SAM hanno valutato la
patologia psichiatrica (Dr. __________), quella reumatologica (Dr. __________)
e quella neurologica (Dr. __________).
Il Dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia del 17 luglio 2009, dopo
aver riassunto l’anamnesi della paziente e descritto l’esame psichico, ha così
concluso la valutazione:
"
(…)
CONCLUSIONI
Già alla fine degli anni '90 l'A. era stata seguita a livello specialistico per una reazione depressiva nell'ambito di una
situazione di conflitto coniugale che successivamente sarebbe sfociata in una
separazione legale dal marito. Dal lato psicologico l'A. è una donna emotiva,
sensibile e particolarmente vulnerabile dal lato affettivo. La travagliata
storia matrimoniale sembra aver lasciato delle profonde cicatrici emotive nella
sua delicata struttura di personalità. L'incontro con una persona che le voleva
bene e verso la quale aveva instaurato un buon legame di appartenenza sembrava
aver inaugurato una nuova fase più positiva della sua vita. Purtroppo la morte
del compagno infrangendo il suo sogno di amore ha riportato a galla dei
sentimenti depressivi che parevano essersi sopiti definitivamente.
DIAGNOSI
Sindrome ansioso-depressiva (ICD1O-F41.2)
Struttura emotiva fragile di personalità
Tendenza alla somatizzazione
CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Nelle condizioni attuali ritengo che sia
constatabile una incapacità lavorativa psichiatrica che si aggira sul 30%.
Questa percentuale può migliorare nel tempo nel caso di risposta positiva al
trattamento proposto.
EVOLUZIONE DELLO STATO DI SALUTE
Lo stato psicoaffettivo dell'A. è peggiorato dopo
la morte del compagno con il quale aveva instaurato una relazione che presagiva
un cambiamento positivo della sua vita. Si è venuta a creare una recrudescenza
ansioso-depressiva.
FATTORI CHE RIDUCONO LA CAPACITÀ LAVORATIVA
Ritengo che la sindrome ansioso-depressiva in una
certa misura incida sulla capacità di gestione e sulla resistenza dell'A.
POSSIBILITÀ DI MIGLIORARE LA CAPACITÀ
LAVORATIVA
È importante che l'A. prenda in considerazione
oltre ad essere seguita a livello psicologico anche la proposta di un
trattamento psicofarmacologico antidepressivo adatto al suo caso. Ritengo che
con un trattamento integrato lo stato di salute possa migliorare e
conseguentemente anche il suo grado di capacità lavorativa.
INDICAZIONI CIRCA L'EFFETTUAZIONE DI
PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE PROFESSIONALE
Non ritengo che in questo caso siano da prendere
in considerazione provvedimenti di integrazione professionale.
POSSIBILITÀ DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITÀ
Come casalinga ritengo che l'A. sia abile all'80%
limitatamente alla parte psichiatrica." (doc. AI 25/21-22)
Il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, nella perizia del
4 maggio 2009, dopo aver esposto l’anamnesi della paziente (rinviando in parte
agli atti redatti dalla Dr.ssa __________), i dati soggettivi e quelli
oggettivi ha posto la seguente diagnosi e valutazione:
"
(…)
4. Diagnosi reumatologiche:
4.1 Diagnosi reumatologiche con ripercussione sulla capacità
lavorativa:
Sindrome fibromialgica generalizzata
Sbilancio e decondizionamento muscolare
4.2 Diagnosi reumatologiche senza
ripercussione sulla capacità lavorativa:
Disturbi statici del rachide (ipercifosi della
dorsale alta con protrazione del capo, scoliosi toracolombare)
Minime alterazioni degenerative al rachide
lombare
5. Valutazione e prognosi:
La signora RI 1, nata il 14.8.1954, Via __________,
soffre di dolori al rachide dal 1972 ed è stata in cura nel 2003 per dolori
lombosciatalgici a destra; nel maggio 2007 il reumatologo curante parlava di
dolori cronici mai sistematizzati senza sufficiente correlato oggettivo; ora i
dolori vengono lamentati continui panvertebrali irradianti dalla colonna
cervicale lungo i muscoli trapezi nelle braccia dalle due parti tendenzialmente
a traiettoria esterna fino nelle mani, coinvolgenti anche la parte volare degli
avambracci, dalla colonna lombare a traiettoria dorsale nelle gambe dalle due
parti fino a raggiungere i talloni, tante volte anche le piante dei piedi
bilaterali con prevalenza destra, dolori brucianti prevalentemente diurni, in
aumento in posizioni statiche. All'esame clinico troviamo 15 su 18 punti
fibromialgici positivi ripartiti simmetricamente alla parte superiore ed
inferiore del corpo, che, come tali, definiscono la diagnosi di sindrome
fibromialgica generalizzata, che spiega il tipo di dolore, ubiquitario, poco
modulabile, riferito dalla paziente. La colonna vertebrale presenta disturbi
statici con ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo: mentre la
colonna cervicale risulta soltanto minimamente limitata ai movimenti in,
radiografia della colonna cervicale del 20.4.2009 strutturalmente normale, la
colonna dorsale appare altamente ridotta alla flessione-estensione; la colonna
lombare si presenta moderatamente limitata alla flessione-estensione, altamente
ridotta alle lateroflessioni bilaterali in, alla radiografia della colonna
lombare a/p e laterale del 20.4.2009, scoliosi sinistro convessa ma anche
iniziali alterazioni degenerative ai segmenti lombari caudali, come usualmente
vengono ritrovati in pazienti di questa classe di età. I disturbi statici
descritti, le minime alterazioni degenerative al rachide lombare, non sono in
gran parte in grado di spiegare la sintomatologia algica generalizzata
lamentata dall'assicurata inerente al reumatismo delle parti molli, descritto
prima.
Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta,
dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi di sindrome fibromialgica
generalizzata, sbilancio e decondizionamento muscolare, disturbi statici del
rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, scoliosi
toracolombare), minime alterazioni degenerative al rachide lombare.
Sul piano terapeutico, propongo un
ricondizionamento progressivo della muscolatura, onde aumentare la resistenza
agli sforzi fisici.
Per quanto riguarda la capacità funzionale e di
carico residua, l'assicurata può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta
tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 25-45 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado oltre 45 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurata può
spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, spesso pesi
oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurata può molto spesso
maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media
entità, talvolta attrezzi pesanti, talvolta maneggiare attrezzi molto pesanti.
La rotazione manuale è normale. L'assicurata può spesso effettuare lavori al di
sopra della testa, spesso effettuare la rotazione del tronco, molto spesso
assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, spesso la posizione in
piedi ed inclinata in avanti, molto spesso assumere la posizione inginocchiata,
molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'assicurata può assumere
spesso la posizione seduta di lunga durata, spesso la posizione in piedi di
lunga durata. L'assicurata può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, molto spesso camminare per lunghi tragitti, come pure molto
spesso camminare su terreno accidentato, può molto spesso salire le scale,
spesso salire su scale a pioli.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico
l'assicurata abile al lavoro nella misura del 100 % con un rendimento massimo
del 100 % a decorrere dal 15.1.2007, allorché, dopo un periodo d'inabilità
lavorativa completa prolungata in qualità di cassiera-venditrice, riprendeva il
lavoro al 50 %.
In qualità di cassiera-venditrice, giudico
l'assicurata, a decorrere dal 15.1.2007, abile al lavoro sull'arco di una
giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 20 %,
altrettanto dicasi per l'ultimo lavoro praticato a partire dall' 1.2.2009 come
ausiliaria servizio pasti.
Anche dopo un intenso ricondizionamento della
muscolatura come proposto sopra, il rendimento lavorativo, nelle ultime
attività esercitate, non sarà probabilmente incrementabile, vista la sindrome
fibromialgica presente.
Ringraziando per la fiducia accordatami, la
saluto molto cordialmente." (doc. AI 25/26-28)
Il Dr. __________,
spec. FMH in neurologia, nel referto del 20 maggio 2009 ha così risposto alle domande dell’Ufficio AI:
"
(…)
Posso così rispondere alle vostre domande secondo
il questionario base:
1. Diagnosi dal suo punto di vista
specialistico.
· Sindrome dolorosa diffusa agli arti superiori e inferiori non
spiegata da patologia neurologica.
· Lieve sindrome del tunnel tarpale a destra e minima a sinistra.
· Probabile
lieve sindrome delle gambe irrequiete.
Considerandi
2.
Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa nell'attività da ultimo
svolta dall'assicurata/a (precisare se possibile le ore al giorno o la
riduzione del rendimento sul lavoro).
Dal punto di vista
neurologico non vi è diminuzione della capacità lavorativa.
3.
Descrivere l'evoluzione dello stato di salute
dell'assicurato/a dal suo punto di vista specialistico riguardo alle
problematiche segnalate agli atti e la prognosi
a medio-lungo termine.
Vedi anamnesi.
4.
Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?
Quali sono le limitazioni funzionali constatate?
Non vi è diminuzione
della capacità lavorativa dal punto di vista neurologico.
5.
Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità
lavorativa dell'A.? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità
lavorativa?
Nessuna proposta terapeutica dal punto
di vista neurologico.
6.
Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione
professionale presso quest'A.? Descrivere le risorse di cui l'assicurato/a
ancora dispone.
Sì, senza limitazioni dal punto di vista neurologico.
7.
Ritiene che l'assicurato/a sia in grado di svolgere altre
attività? Se si, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in
tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).
Sì, senza limitazioni dal punto di vista
neurologico.
8.
Per assicurati di sesso femminile: in che misura l'A. può
svolgere l'attività di casalinga (descrivere i limiti funzionali).
In misura completa." (Doc. AI 25/30-31)
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 24 luglio 2009 i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della
ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome ansioso-depressiva
(ICD10: F41.2) su/con: - struttura emotiva fragile di personalità;
-
tendenza alla somatizzazione. Sindrome fibromialgica generalizzata. Sbilancio e
decondizionamento muscolare” (doc. AI 25-11).
Quale
diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa è stata invece posta
quella di “Disturbi statici del rachide (ipercifosi della colonna dorsale
alta con protrazione del capo, scoliosi toraco-lombare sin.-convessa). Minime
alterazioni degenerative al rachide lombare. Lieve sindrome del tunnel carpale
a ds e minima a sin. Probabile lieve sindrome delle gambe irrequiete.
Ipercolesterolemia” (doc. AI 25-11/12).
Quanto
alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno
ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura del 70% nell’attività da
ultimo svolta di cassiera-venditrice e come ausiliaria del servizio pasti a
domicilio. Anche in un’attività lavorativa adeguata la capacità lavorativa non
può superare il 70% dal 15 gennaio 2007 (doc. AI 25-16).
2.5
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000.
UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006.
concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante
des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au
regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au
vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.6
Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute
della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione
della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica
agli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, in
quanto la problematica psichiatrica non è stata chiarita in modo soddisfacente.
2.6.1
Per quanto riguarda la patologia
neurologica, l’assicurata è stata sottoposta ad un
accurato esame da parte del Dr__________, spec. FMH in neurologia, il quale nel
referto del 20 maggio 2009 ha diagnosticato una “Sindrome
dolorosa diffusa agli arti superiori e inferiori non spiegata da patologia
neurologica. Lieve sindrome del tunnel carpale a destra e minima a sinistra.
Probabile lieve sindrome delle gambe irrequiete” (doc. AI 25-30).
Dal punto
di vista neurologico, secondo lo specialista, non vi è diminuzione della
capacità lavorativa (doc. AI 25-31).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale
valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
2.6.2
Per quanto riguarda la patologia reumatologica, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame nell’ambito
della perizia SAM, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec.
FMH in reumatologia, che nel referto del 4 maggio 2009 ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Sindrome fibromialgica
generalizzata. Sbilancio e decondizionamento muscolare”, mentre senza
ripercussione sulla capacità lavorativa quella di “Disturbi statici del
rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, scoliosi
toracolombare). Minime alterazioni degenerative al rachide lombare” (doc.
AI 25-26).
Nella
precendente attività di cassiera-venditrice l'assicurata è ritenuta abile al
lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del
rendimento del 20% dal 15.1.2007. Medesima percentuale di inabilità anche per
quanto riguarda l’attività di ausiliaria del servizio pasti, a far tempo dal
1.2.2009
In
un’attività adeguata l’assicurata è ritenuta abile al lavoro nella misura del
100%, con un rendimento massimo del 100%, a decorrere dal 15.1.2007.
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione
peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
Tale non può essere la perizia del 20 novembre
2007, svolta per conto dell’assicuratore malattia __________ dal Dr. __________,
spec. FMH in medicina interna, dunque medico non specialista in reumatologia e antecedente
di un anno e mezzo alla perizia SAM. Il perito dell’__________ ha posto una
diagnosi e una valutazione della capacità lavorativa sostanzialmente
sovrapponibili a quelle del Dr. __________, laddove ha indicato una “Sindrome
somatoforme da dolore persistente con possibile componente fibromialgica.
Sindrome lombo-spondilogena cronica, senza sintomi neurologici. Sindrome del
tunnel carpale bilaterale a predominanza sx, attualmente oligosintomatica.
Sindrome ansioso-depressiva in remissione” (doc. Lamal 8-3).
Per quanto riguarda la capacità lavorativa
residua il Dr. __________ aveva indicato che nella precedente attività
l’assicurata è inabile al 50% a titolo definitivo, mentre in attività adeguata
“sarebbe abile al lavoro da subito con rendimento non inferiore al 75%, con
possibilità di raggiungere il rendimento completo in tempi brevi, in
un’attività particolarmente favorevole” (doc. LaMal 8-3).
La valutazione del Dr. __________, seppur
divergente unicamente per quanto riguarda la valutazione della capacità
lavorativa dell’insorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal
medico del SAM e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle
conseguenze che la patologia dell’interessata ha sulla sua capacità di lavoro.
2.6.3
Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame nell’ambito
della perizia SAM, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec.
FMH in psichiatria e psicoterapia, che nel referto del 17 luglio 2009 ha diagnosticato una “Sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2). Struttura emotiva fragile di
personalità. Tendenza alla somatizzazione” (doc. AI 25-21).
Il Dr. __________ ha quindi valutato l’assicurata
inabile al lavoro nella misura del 30% (doc. AI 25-21).
Il legale dell’assicurata, in sede di
osservazioni al progetto di decisione del 14 aprile 2010, ha prodotto il referto dell’11 maggio 2010 del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale
ha diagnosticato una “Sindrome depressiva ricorrente attuale episodio di gravità media
(ICD-10 F31.1). Una sindrome somatoforme persistente (ICD-10 F45.4). Disturbo
di personalità dipendente (ICD-10 F60.7)”.
Il disagio
psichico descritto giustifica – a mente dello specialista – un’inabilità
lavorativa al minimo del 50% (doc. AI 38-15).
In sede ricorsuale l’insorgente ha prodotto un
nuovo referto del Dr. __________ datato 5 agosto 2010, nel quale il medico
curante ha ripreso la diagnosi già indicata nel rapporto dell’11 maggio 2010 e
precisato che la paziente “presenta tuttora vari sintomi e disturbi che
causano un’inabilità lavorativa, puramente dal punto di vista psichiatrico,
nella misura del 60%-70%” (doc. E).
Il Dr. __________ ha quindi indicato che “la
paziente malgrado una psicofarmaco terapia e colloqui di sostegno, presenta
tuttora degli importanti sintomi classici di questa depressione; umore
depressivo, ansia generalizzata, diminuzione dello slancio vitale, perdita di
sicurezza e di autostima, disturbi del sonno, riduzione della concentrazione,
ecc.. Sicuramente, tutta una serie di situazioni famigliari (essa ancora soffre
della problematica del divorzio ed una serie di problemi economici e mancanza
di comprensione da parte dell’ex marito) e varie altre difficoltà che
peggiorano una situazione già precaria.
Essa, a volte presenta anche delle idee
suicidali che sono preoccupanti e sono assolutamente da prendere in
considerazione e da parte sua, sta facendo un grande sforzo per lavorare al
20%-30%, svolgendo un’attività di tipo servizio domiciliare, come già
accennato, con molta fatica.
Negli ultimi mesi la situazione è peggiorata,
sta attraversando un periodo critico ed è assolutamente giustificata la sua
inabilità lavorativa nella misura del 60%-70%, con una prognosi a breve-medio
termine incerta” (doc. E).
Nell’ulteriore scritto del 13 settembre 2010
(doc. S) il Dr. __________ ha preso posizione sulle osservazioni dei medici del
SMR, Dr. __________ e Dr.ssa __________, i quali in data 27 agosto 2010 avevano
evidenziato il cambiamento di diagnosi del medico curante nei referti dell’11
maggio e 5 agosto 2010 rispetto a quanto indicato nel rapporto del 19 giugno
2008.
Inoltre, secondo i medici del SMR il Dr. __________ non avrebbe descritto
in quale modo il peggioramento della patologia psichiatrica avrebbe influenzato
la capacità lavorativa a fronte di una terapia rimasta invariata (doc. IVbis)
Il Dr. __________ ha, da parte sua, rammentato
come le diagnosi in ambito psichiatrico possano mutare nel tempo e con
l’evoluzione - come in questo caso - negativa della patologia. Egli ha quindi
confermato la diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente ed una sindrome somatoforme persistente”,
oltre che un “Disturbo di personalità dipendente
(ICD-10 F60.7)”
(doc. S).
L’11 febbraio 2011 questa Corte ha interpellato
il Servizio Accertamento Medico (SAM) di Bellinzona, riprendendo le conclusioni
del perito Dr. __________ e confrontandole con il referto dell’11 maggio 2010
del Dr. __________.
Il TCA ha quindi posto ai periti le seguenti
domande:
"
(…)
Nella valutazione psichiatrica SAM del 17 luglio
2009.
il Dr. __________ spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha posto la
diagnosi di “Sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2). Struttura emotiva
fragile di personalità. Tendenza alla somatizzazione” e indicato
un’inabilità lavorativa psichiatrica del 30%, migliorabile nel tempo nel caso
di risposta positiva al trattamento proposto (doc. AI 25-21).
L’assicurata, da parte sua, ha prodotto il
referto dell’11 maggio 2010 del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale
ha diagnosticato una “Sindrome depressiva ricorrente attuale episodio di gravità media
(ICD-10 F31.1). Una sindrome somatoforme persistente (ICD-10 F45.4). Disturbo
di personalità dipendente (ICD-10 F60.7)”. Il disagio psichico descritto giustifica – a
mente dello specialista – un’inabilità lavorativa al minimo del 50% (doc. AI
38-15), poi aumentata al 60-70% nel successivo referto del 5 agosto 2010, dove
il Dr. __________ ha evidenziato un peggioramento del quadro psichiatrico negli
ultimi mesi (doc. E).
1.
Alla luce di tali refertazioni vi invitiamo a sottoporre la diagnosi
e la valutazione della capacità lavorativa indicate dal medico curante, Dr. __________,
al vaglio del Dr. __________ per una sua presa di posizione. In particolare,
voglia il perito indicare se mantiene e conferma la propria valutazione peritale
del 17 luglio 2009.
2.
In esito a tale complemento istruttorio vi invitiamo ad effettuare
una valutazione globale, debitamente motivata, in particolare indicando
se i gradi d’inabilità lavorativa delle differenti patologie possono essere
cumulati oppure se si sovrappongono (totalmente o almeno parzialmente). Tale
aspetto infatti non risulta sufficientemente chiarito nel rapporto del 24
luglio 2009” (doc. XII)
Il 28 febbraio 2011 i periti del SAM Dr. __________
e Dr.ssa __________, hanno risposto allo scritto del TCA allegando la presa di
posizione del Dr. __________ datata 23 febbraio 2011, qui riprodotta:
"
(…)
ho esaminato la documentazione acclusa alla Sua
lettera del 15.02.2011 e rivisto il consulto psichiatrico da me redatto in data
17.07.2009
mettendo a confronto i dati clinici ivi contenuti con quelli esposti
dal collega psichiatra Dr. __________ nei rapporti medici da lui redatti in
data 11.05.2010 e 05.08.2010. Alla luce di tali refertazioni emergono delle
differenze notevoli per quel che concerne sia la entità dei disturbi dell’A.sia
la classificazione nosografica sia la valutazione della incapacità lavorativa
psichiatrica. Tenuto conto degli elementi a mia disposizione ritengo che le
differenze riscontrate non siano presumibilmente riconducibili ad una diversa
interpretazione dei medesimi sintomi quanto piuttosto di una evoluzione in
senso peggiorativo della malattia dell’A. Ritengo perciò indicata una
valutazione specialistica del caso.
Riguardo alla mia valutazione peritale del
17.07.2009
posso confermare quanto affermato” (doc. XIII1).
Il Dr. __________ e la Dr.ssa __________, da
parte loro, nell’allegata lettera del 28 febbraio 2011 hanno aggiunto che la
nuova documentazione psichiatrica è datata oltre un anno dopo la valutazione
peritale del Dr. __________
Quindi i periti del SAM hanno concluso la
risposta indicando che i gradi d’inabilità lavorativa della patologia
psichiatrica e reumatologica si sovrappongono totalmente “in quanto la
sindrome fibromialgica generalizzata è da interpretare nell’ambito della
tendenza alla somatizzazione. Lo sbilancio e il decondizionamento muscolare
sono da interpretare come conseguenza della sindrome fibromialgica
generalizzata”(doc. XIII+1).
L’Ufficio
AI, nelle osservazioni del 10 marzo 2011, ha mantenuto la propria posizione ritenendo il peggioramento indicato dal Dr. __________ nel rapporto del 5 agosto
2010.
posteriore alla decisione impugnata e dunque da prendere in considerazione
alla stregua di una nuova decisione e proponendo solo in via subordinata il
rinvio degli atti (doc. XVII+bis).
Per
costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto
esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 15 giugno 2010 – quando si ritenga che
fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25
consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V
366.
consid. 1b).
Per quanto concerne il referto del Dr. __________ dell’11 maggio 2010, esso è antecedente
alla decisione impugnata. Il medico ha posto una diagnosi differente rispetto
al breve certificato del 18 marzo 2010 (cfr. doc. AI 38-15; 38-17). Tuttavia, lo
psichiatra nello scritto del 13 marzo 2010 ha giustificato le ragioni della differente diagnosi con l’evoluzione negativa della patologia (doc. S).
Va
precisato inoltre che per quanto riguarda la capacità lavorativa residua il Dr.
__________ aveva valutato l’assicurata abile “al minimo” al 50% e
nel referto del 5 agosto 2010 egli ha poi precisato una percentuale del 60-70%
(doc. E).
Secondo
questa Corte il referto del 5 agosto 2010 anche se posteriore di alcune
settimane va comunque preso in considerazione, dato che il medico fa, in
primis, riferimento allo scritto dell’11 maggio 2010 precisandolo e,
secondariamente, nella propria valutazione indica un peggioramento “negli
ultimi mesi”. Ciò che non permette di ammettere con sufficiente tranquillità,
visto il breve lasso temporale, che questo peggioramento sia posteriore alla
decisione impugnata come sostenuto invece dall’amministrazione.
Infine,
lo stesso Dr. __________ nella risposta del 23 febbraio 2011, pur
confermando la propria valutazione del 17 luglio 2009 ha ritenuto che “le differenze riscontrate non siano presumibilmente riconducibili ad una
diversa interpretazione dei medesimi sintomi quanto piuttosto di una evoluzione
in senso peggiorativo della malattia” e considerato indicata una nuova
valutazione specialistica del caso (doc. XIII1).
Alla luce
di quanto sopra il TCA ritiene che non è possibile, senza procedere ad
ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato
valetudinario dell’assicurata giustifichi un’abilità lavorativa del 70% sia nella
precedente attività che in attività adeguate.
2.7
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una
sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio
all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i
fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li
avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,
affinché metta in atto un ulteriore approfondimento a livello psichiatrico,
inteso a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei
disturbi sulla capacità lavorativa dell’assicurata.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione effettuerà una valutazione
globale delle diverse patologie di cui soffre l’assicurata (psichiatrica,
reumatologica e neurologica), debitamente motivata, e si pronuncerà nuovamente
sul diritto alla rendita.
2.8
In data 16
agosto 2010 l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,
patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
La
costante giurisprudenza federale ha stabilito che l’assegnazione di ripetibili
rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile
2003.
nella causa C., U 164/02 e STFA
del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).
2.9
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 15 giugno 2010 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.7..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza
giudiziaria del 16 agosto 2010.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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