32.2010.222
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12 ottobre 2010Italiano21 min
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Numero d'incarto:
32.2010.222
Data decisione, Autorità:
12.10.2010, TCA
Titolo:
Soppressione rendita intera in via di revisione. Senza ulteriori accertamenti medici e la verifica puntuale, visto il lungo periodo d'inattività, della sfruttabilità della capacità lavorativa residua, l'Ufficio AI non poteva sopprimere il diritto alla rendita intera
REVISIONE DELLA RENDITA
RIPETIBILI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 88bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.222
FS
Lugano
12 ottobre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 agosto 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 giugno 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - con
decisione 11 luglio 2003 (doc. AI 53/1-2) l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe
1960, al beneficio di una rendita intera, grado d’invalidità 80%, dal 1. marzo
2002;
- nell’ambito
della revisione intrapresa nel maggio 2005 (doc. AI 56/1-2 e 57/1-2) l’Ufficio
AI, con comunicazione 11 luglio 2005 (doc. AI 60/1), ha confermato il diritto
alla rendita intera;
- in
esito alla revisione avviata nel luglio 2008 (doc. AI 61/1-2 e 62/1-2),
l’amministrazione – viste le risultanze della perizia pluridisciplinare 31 marzo 2009
del Servizio di Accertamento Medico (SAM), del rapporto medico 8 aprile 2009 e
delle annotazioni 1. giugno 2010 del dr. __________, medico SMR, e del rapporto
finale 7 aprile 2010 della consulente in integrazione professionale (doc. AI
73/1-33, 74/1-3, 77/1-4 e 90/1) –, con decisione 23 giugno 2010 (doc. AI
91/1-5), preavvisata il 21 aprile 2010 (doc. AI 78/1-4), ha soppresso il
diritto alla rendita;
- con
il presente tempestivo ricorso, l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione ed il ripristino del diritto alla rendita intera;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI – viste le annotazioni 21 settembre 2010
nelle quali il dr. __________ e la dr.ssa __________, entrambi medici SMR,
hanno concluso che “(…) egli [ndr.: si riferisce al rapporto 19 maggio 2010
del dr. __________] non condivide la valutazione valetudinaria del dr. __________
indicando la presenza di un peggioramento rispetto alla precedente valutazione
del 2002. Dall’attuale rapporto del dr. __________ non risulta invece una
modifica dello stato di salute dell’assicurato rispetto alla situazione
presente in occasione della perizia del 2009. Si tratta quindi d’un differente
apprezzamento di una situazione identica. […] Possibile modifica della
situazione psichiatrica rispetto alla valutazione peritale del 2009. Indicata
quindi rivalutazione peritale psichiatrica tramite il centro peritale. (…)”
(IV/bis) – l’Ufficio AI ha chiesto al Tribunale “(…) il rinvio degli atti
per procedere alla rivalutazione dell’aspetto extra-somatico. (…)” (IV);
- interpellato
dal TCA, con lettera 29 settembre 2010, l’avv. RA 1 ha, in particolare, puntualizzato che “(…) – si ribadisce che pure dal lato somatico la
situazione del ricorrente è assolutamente più grave di quanto indicato dalla
perizia del SAM. Tale censura rimane dunque valida e sarà se del caso ripresa
in caso di ulteriore ricorso, atteso che le relative annotazioni del medico,
prodotte con l’allegato di risposta, sono contestate a questo proposito per i
motivi già esposti nel ricorso in oggetto (…)” (VI);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
- oggetto
del contendere è sapere se la decisione con la quale l’Ufficio AI ha soppresso
la rentita intera é conforme o meno alla legislazione federale. L’assicurato
postula il ripristino del diritto alla prestazione;
- Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed. 2007, pag. 1411,
n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI (cpv. 1 fino al 31
dicembre 2007) gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità
è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina
n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a
rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal
TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i
due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a). Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1;
STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1);
- per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128). Al riguardo l’Alta Corte
ha inoltre avuto modo di precisare che: “(…) tra i danni alla salute
psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non
costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni
della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere
apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in
quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute
mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,
tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere
quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività
lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba
ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più
essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società
(DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche
DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).(…)” (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,
consid. 3.2). Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra
l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,
consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti). In una sentenza I
384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un
danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da
uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007). Va altresì
rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore
persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione
di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può
causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista
psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla
gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa
lavorativa da parte dell’assicurato. Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004,
pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C
830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009,9C_995/2009 del 19 febbraio 2010),
l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza
manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata
oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione
senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli
ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di
evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la
liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario
tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4)
l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole
dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi
dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28
maggio 2004, consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung,
namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René
Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San
Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.). Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria
giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;
STFA I 873/05 del 19 maggio 2006);
- secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento
importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una
modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello
stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato,
abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione
notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione
iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento
litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un
provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante
(DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262,
105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art.
30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380). L’Alta Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza
di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente
sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda,
dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale
del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009,
consid. 3.1). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo
di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione
allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di
aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione
con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio
1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). Circa gli effetti della modificazione
di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi
invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per
grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese
che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI
prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’asse-gno per
grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI;
- nella
fattispecie, con il rapporto 22 maggio 2010 (doc. AI 97/33), indirizzato
all’avv. __________, il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha,
in particolare, rilevato che “ (…) una ulteriore ricaduta ansioso depressiva
è più recente. Da settembre 2009 il fratello del paziente, vicino di casa,
avrebbe subito un grave scompenso maniacale (con sintomo psicotici?)
minacciando, in una evoluzione sempre più rapida, di morte, RI 1 e la moglie.
Dovevo così tamponare più volte in consulti anche in urgenza le ansie del
paziente e le minacce di passaggi a vie di fatto di ritorsione. La situazione a
tutt’oggi non è affatto normalizzata per cui RI 1 teme che qualcosa di grave
possa accadergli, (il fratello avrebbe una pistola non denunciata al suo
domicilio). Più volte ho dovuto pure intervenire sfruttando le doti di solidità
e pazienza della signora __________, che mi risulta non è mai stata interpellata
in ambito peritale riguardo le condizioni di salute del coniuge, (e molto
avrebbe da dire!). Segnalo inoltre il ripetersi regolare di un consumo etilico
dannoso, evidenziato dai reperti di laboratorio patologici e ammessi dal
paziente. Il paziente dietro l’apparenza curata, disinvolta e rassicurante (ben
evidente tale meccanismo al momento del ricovero a __________ -vedi sopra-)
cela un enorme bisogno di accettazione. Il terrore per tutto quanto attiene
all’ambito psichiatrico, ben conosciuto nella figura meterna e del fratello con
reazioni tipo negazione, o proiettive (critiche sulla gente drogata,
alcolizzata, depressa), servono a rassicurarlo, l’assunzione di una terapia
continuativa antidepressiva più volte proposta, è troppo disturbante “non
voglio finire drogato, prendo già troppi medicamenti”. Più volte ho sentito nel
paziente il bisogno di riconoscimento somatico algico dei suoi problemi, il
tentativo di mantenere il controllo con banalizzazione dell’aspetto psichiatrico
“se potessi guadagnare maggiormente con i miei quadri mi guarderei bene dal
rimenere in AI!”. Un esame non basato sulla lunga conoscienza del paziente
rischia di centrare unicamente una esigua sfaccettatura del suo essere subito
disconfermata dal decorso clinico, vedi esempio periodo da settembre 2009 (ben
prima e indipendente da risposte AI), in cui la incapacità lavorativa
oggettivabile era sicuramente completa. Il paziente ha una struttura di base
cronicamente ansiosa, ipocondriaca, fobica, con reazioni di evitamento rispettivamente
attacchi di panico, come è stato riconosciuto oltre che da me dal dr. med. __________
e __________ nella sua perizia (basata sul consulto dell’1.02.09). La
psicoterapia effettuata con il paziente, accanto a una certa sicurezza economica
fornita dalla rendita completa AI, ha consentito l’incoraggiamento alla ripresa
di una attività gratificante come il dipingere per un massimo di 90 minuti al
giorno, nonché l’evitare per un lungo periodo ulteriori scompensi tali da rendere
necessario ricoveri in ambito specialistico. L’ipotesi di una ripresa lavorativa
al 70-80% come grafico, appare del tutto utopica sulla base dei disturbi
psichiatrici cronici del paziente, del tipo di personalità con bassissima
soglia alla frustrazione (e tendenza a entrare in un meccanismo reattivo
aggressivo, sino ad oggi solo verbale), degli ultimi sette otto anni di vita
regolati da meccanismi rigidi e abitudinari, ove l’imprevisto sgradevole non
deve rientrare e, se si verifica deve essere il più possibile evitato. Riconfermo
pertanto che l’incapacità lavorativa dal profilo psichiatrico, resta all’80% a
partire da settembre 2009 anche per il futuro, con possibilità di fluttuazioni
in senso migliorativo al massimo del 30%. (…)” (doc. AI 97/32-33). Questo
Tribunale, richiamata la suevocata giurisprudenza in materia di invalidità
psichica, concorda con l’Ufficio AI che – viste le annotazioni 21
settembre 2010 nelle quali il dr. __________, FMH in medicina generale, e la
dr.ssa __________, Spec. in psichiatria, entrambi medici SMR, hanno concluso
che: “(…) possibile modifica della situazione psichiatrica rispetto alla
valutazione peritale del 2009. Indicata quindi una rivalutazione peritale
psichiatrica tramite il centro peritale (…)” (IV/bis) – è necessario
svolgere ulteriori accertamenti di natura psichiatrica per potersi pronunciare
sulla revisione intrapresa nel maggio 2008;
- quanto
all’aspetto somatico il TCA rileva che il rapporto 19 maggio 2010 indirizzato
all’avv. __________ (doc. AI 97/28-29), nel quale il dr. __________ ha criticato
il consulto specialistico 23 gennaio 2009 del dr. __________ (doc. AI 71/1-6) – “(…) il
Dr. __________ nella sua perizia del 23.01.09 diagnostica una sindrome
cervico/spondilogena cronica e lombospondilogena cronica. Nella discussione
parla poi di sindrome dolorosa cronica panvertebrale unendo le 2 entità secondo
me nettamente distinte (…)” (doc. AI 97/29) –, avrebbe dovuto essere
quantomeno sottoposto ai periti del SAM e che in ogni caso, ritenuto il tempo
trascorso da detto consulto, si giustifica un aggiornamento della situazione
valetudinaria anche sotto l’aspetto reumatologico. Questo vale a maggiore
ragione se si considera che l’assicurato soffre anche di una patologia
psichiatrica e che per potersi esprimere compiutamente sulla capacità
lavorativa residua l’amministrazione dovrà sottoporre le risultanze degli accertamenti
psichiatrici al SAM per una valutazione complessiva (STFA I 606/03 del 19 agosto
2005);
- visto
il lungo periodo di inattività (cessione completa dell’atti-vità lavorativa dal
2000 come risulta dall’anamnesi professionale sub doc. AI 73/14), le patologie
di cui soffre e il fatto che dal 1. marzo 2002 è al beneficio di una rendita
intera, l’amministrazione, conformemente alla giurisprudenza federale – “(…) Dennoch hat die Rechtsprechung in ganz besonderen Ausnahmefällen nach
langjährigem Rentenbezug trotz medizinisch (wieder) ausgewiesener
Leistungsfähigkeit vorderhand weiterhin eine Rente zugesprochen, bis mit Hilfe
medizinisch-rehabilitativer und/oder beruflich-erwerblicher Massnahmen das
theoretische Leistungspotential ausgeschöpft werden kann (so das schon erwähnte
Urteil 9C_720/2007 [SZS 2009 S. 147]). An dieser Ausnahme ist ebenfalls festzuhalten,
weil in jedem Einzelfall feststehen muss, dass die (wiedergewonnene) Erwerbsfähigkeit
auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt (erneut) verwertbar ist (Art. 7 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 16 ATSG). Es können im Einzelfall Erfordernisse des Arbeitsmarktes der
Anrechnung einer medizinisch vorhandenen Leistungsfähigkeit und medizinisch
möglichen Leistungsentfaltung entgegenstehen, wenn aus den Akten einwandfrei
hervorgeht, dass die Verwertung eines bestimmten Leistungspotentials ohne
vorgängige Durchführung befähigender Massnahmen allein vermittels Eigenanstrengung
der versicherten Person nicht möglich ist (SVR 2010 IV Nr. 9 S. 27,
9C_141/2009; in diesem Sinne auch das Obiter dictum im Urteil 9C_617/2009 E.
3.3, wonach es nicht rechtswidrig ist, wenn die Verwaltung nach langjähriger Absenz
vom Arbeitsmarkt zunächst mit Aufenthalt in einer beruflichen Abklärungsstelle
[BEFAS] und Arbeitstraining die erwerbliche Verwertbarkeit des wiedergewonnenen
funktionellen Leistungsvermögens abklärt). (…)“ (STF
9C_768/2009 del 10 settembre 2010, consid. 4.1.2; vedi anche la STF 9C_163/2009 del 10 settembre 2010) – dovrà verificare
puntualmente la sfruttabilità della capacità lavorativa residua;
- per
quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica
deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi
compiutamente. In questo senso le critiche sollevate al riguardo con il gravame
potranno quindi essere, se del caso, riproposte in caso di ricorso contro la nuova
decisione dell’Ufficio AI;
- di
conseguenza il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti sopra
enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni;
- vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un'indennità
per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA);
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
Fatti
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ Gli atti vengono rinviati
all’amministrazione affinché, effettuati gli accertamenti di cui ai
considerandi, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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