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Decisione

32.2010.223

Domanda di aumento della rendita. Non provata una mutazione della situazione valetudinaria con influsso sulla capacità lavorativa fino alla decisione impugnata. Confermato il diritto a un quarto di re

20 febbraio 2011Italiano38 min

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Fatti

4.3 Analogo discorso può essere fatto con riferimento

all'accertamento dei redditi di paragone, con e senza invalidità (sul potere di

riesame di questa Corte in merito a questi accertamenti cfr. DTF 132 V 393

consid. 3.3 pag. 399). Così, per quel che concerne il reddito da invalido,

determinato, per l'anno 2005, in fr. 57'804.60 (in seguito ridotto del 25% per

tenere conto, nella misura massima consentita, delle particolarità personali e

professionali del caso [DTF 126 V 75])

sulla base della tabella TA1 di cui all'inchiesta svizzera sulla struttura dei

salari edita dall'Ufficio federale di statistica, il giudice cantonale si è

limitato ad applicare la più recente giurisprudenza in materia (SVR 2007 UV n.

17 pag. 56 [U 75/03]). A tal proposito va precisato che il ricorrente non può

prevalersi del reddito effettivamente conseguito nella sua ultima attività,

svolta al 50%, dopo l'insorgenza del danno alla salute poiché egli, in

difformità all'obbligo di ridurre il danno, non sfrutta in maniera

ragionevolmente esigibile la sua piena capacità lavorativa residua in attività

confacenti (sull'obbligo di ridurre il danno e l'impossibilità di rivendicare

una rendita se la persona assicurata, mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se del caso anche in una nuova professione, è in grado di

percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione cfr. inoltre DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28).

Quanto al reddito da valido, la Corte cantonale non ha

ritenuto necessario valutare oltre l'aspetto in quanto anche considerando il

dato, contestato, invocato dall'assicurato (fr. 61'396.25 [anno di riferimento:

2005]), il grado d'invalidità non avrebbe comunque nemmeno raggiunto il 30%.

Tale valutazione non è (manifestamente) censurabile. Né si giustifica di

esaminare oltre questo accertamento nella presente sede solo in forza di un

virtuale interesse futuro, che l'interessato ravvisa "nell'attesa

prospettiva che la fattispecie [...] sia riesaminata in una procedura di

revisione separata in virtù del contratto di lavoro stipulato [...] con effetto

dal 1. gennaio 2006".

5.

Posto quanto sopra, il ricorrente non avrebbe di per sé

più (avuto) diritto a una rendita. In questo senso la pronunzia cantonale

andrebbe confermata. Resta tuttavia ancora da stabilire se la prestazione

d'invalidità poteva essere soppressa con effetto retroattivo al 1° ottobre

2004, come ha stabilito l'istanza precedente nei considerandi concernenti il

diritto al quarto di rendita.

5.1 Per l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità

del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il

futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,

d'ufficio o su richiesta. Similmente, a norma dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a

OAI la riduzione o la soppressione della rendita o dell'assegno per grandi

invalidi è messa in atto, il più presto, il primo giorno del secondo mese che

segue la notifica della decisione.

5.2 Ora, secondo giurisprudenza, questi precetti sono

applicabili per analogia anche nel caso in cui un'autorità giudiziaria decide

di operare una reformatio in peius e sopprime una rendita che l'autorità

amministrativa, in via di revisione, aveva soltanto ridotto (DTF 107 V 17

consid. 3b pag. 22 [giurisprudenza resa sotto l'egida dell'abrogato art. 41

LAI, ma che ha mantenuto la propria validità anche in seguito all'entrata della

LPGA: cfr. DTF 130 V 343]). In

tale evenienza, il giudizio riformatore, per gli esposti principi legali

applicabili, esplicherebbe effetto soltanto per il futuro, nel senso che la

riduzione rispettivamente la soppressione interverrebbe solo a partire dal

primo giorno del secondo mese che segue la notifica della pronunzia avvenuta in

concreto il 17 novembre 2006, vale a dire solo a partire dal 1° gennaio 2007 (DTF 107 V 17 segg.;

VSI 2000 pag. 310 segg. [I 225/99]; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 264; cfr. pure le sentenze del Tribunale federale

delle assicurazioni I 276/01 del 1° marzo 2002, consid. 4a, e I 278/02 del 24

giugno 2002, consid. 3d; solo apparentemente diversa per contro SVR 2007 IV n.

33 pag. 117 consid. 6 [I 738/05], in cui però la fattispecie era

sostanzialmente differente e la reformatio in peius adottata dall'autorità

cantonale non riguardava il riesame, in via di revisione, di una rendita che

era già stata in precedenza assegnata con decisione cresciuta in giudicato,

bensì si riferiva alla prima fissazione di una rendita [scalare]). Dal momento

però che questo momento esorbita dal potere di esame giudiziario, delimitato

temporalmente nel caso di specie dalla decisione su opposizione del 2 novembre

2005, la soppressione della rendita ordinata con la reformatio in peius

dev'essere semplicemente annullata (v. sentenza 9C_603/2007 dell'8 gennaio

2008, consid. 3; cfr. pure DTF 131 V 353

consid. 2 pag. 354).

5.3 Stante quanto precede, dev'essere salvaguardato il

diritto alla mezza rendita dal 1° al 31 ottobre 2004 - che il primo giudice non

poteva in nessun caso sopprimere perché lo stesso correva ancora al momento

della decisione amministrativa (13 settembre 2004; art. 88bis cpv. 2 lett. a

OAI) e poiché dal 23 agosto 2004 l'assicurato era (seppur provvisoriamente,

fino al 10 marzo 2005) totalmente inabile al lavoro -, come pure quello,

giustamente tutelato dall'istanza precedente conformemente alle norme in

materia (art. 88a cpv. 1 e 2 OAI), alla rendita intera dal 1° novembre 2004 al

30 giugno 2005. Per quanto concerne per contro il diritto alle prestazioni dopo

il 30 giugno 2005 (e quantomeno fino al 2 novembre 2005), il ricorrente non può

rivendicare una mezza rendita. Se da un lato, per quanto esposto in precedenza

(consid. 5.2), non è formalmente possibile tutelare la soppressione

retroattiva, per via di reformatio, della rendita d'invalidità assegnatagli

dall'amministrazione, dall'altro nemmeno si può riconoscere all'assicurato un

diritto superiore che, per quanto visto (consid. 4 - 5), non gli spettava in alcun

modo dal profilo materiale.

5.4 In esito alle suesposte

considerazioni, il ricorso merita parziale accoglimento e il giudizio di primo

grado, avendo violato il diritto federale, deve essere modificato di

conseguenza.

6.

Quanto alla richiesta di obbligare l'UAI ad esaminare

la fattispecie invalidante a partire dal 1° gennaio 2006 in virtù dei nuovi elementi emersi nel corso della procedura di revisione in esame, questa Corte

è incompetente a una sua trattazione diretta, anche perché esula dall'oggetto

della lite nella presente procedura di revisione. La domanda viene di

conseguenza trasmessa per competenza all'UAI affinché esamini i presupposti per

un'eventuale modifica del diritto alla rendita, quantomeno a partire dal 1°

gennaio 2006.

(…)" (doc. AI 112/4-7)

La

STCA del 15 novembre 2006 è quindi stata annullata nella misura in cui ha

negato al ricorrente il diritto a una mezza rendita dal 1° al 31 ottobre 2004 e

a un quarto di rendita dal 1. luglio 2005.

2.7. Dagli

accertamenti esperiti dall’Ufficio AI, nell’ambito della revisione intrapresa

nell’aprile 2008 a seguito della STF I 1105/06 del 12 febbraio 2008 e volta a

stabilire un’eventuale modifica del diritto alla rendita dal 1. gennaio 2006

(doc. AI 120/1-2 e 121/1-2), sono emerse le seguenti risultanze:

● il

6 settembre 2006 l’assicurato ha subito un infortunio che ha interessato la

colonna vertebrale e il ginocchio destro (doc. 11/1 dell’incarto Lainf). Il dr.

__________, FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, nella valutazione concernente

la consultazione del 14 marzo 2007 ha osservato: “(…) si può quindi

concludere che almeno dal punto di vista radiologico dal 1993 al 2007 non è

intervenuto alcun peggioramento. Anche dal punto di vista clinico paragonando

lo stato clinico del ginocchio destro effettuato sia in occasione della visita

del 15.1.07 sia in occasione della visita odierna, paragonando questi stati

clinici con quello del 6.9.93 cioè la visita di chiusura effettuata dal Dr. __________

si nota che non vi è stato un sostanziale cambiamento. In particolare sia la

funzione sia la massa muscolare non ha notato un sostanziale peggioramento ciò

che prova che il paziente non ha avuto in questi anni un notevole risparmio

della gamba destra rispetto alla sinistra. Per quanto riguarda il ginocchio

sinistro questo è a carico della CM, mentre per quanto riguarda la schiena ritengo

che gli attuali disturbi non hanno più una relazione causale diretta con

l’infortunio del 6.9.06. Alle Rx odierne infatti si nota un importantissima

spondilartrosi di tutta la colonna lombare con osteofittosi e sinostosi

intervertebrale soprattutto a livello TH11 e TH12 – L1-L2 – L2-L3. Ritengo

quindi che per quanto riguarda i problemi alla schiena, ulteriore inabilità

lavorativa o ulteriori cure debbano essere assunte dalla CM. (…)” (doc.

15/1-2 dell’incarto Lainf). Con lettera 11 maggio 2009 la __________ ha comunicato

all’Ufficio AI che: “(…) dopo l’invio atti del 30.10.2008, nessun nuovo

documento entrato per il presente caso (…)” (doc. AI 138/1);

● Il

dr. __________, medico SMR, in particolare in merito alla valutazione del dr. __________

del marzo 2007, nelle annotazioni 19 maggio 2009 (doc. AI 139/1-2), ha osservato:

“(…) valutazione dr. __________ 3.2007: modica gonartrosi compartimento

mediale ginocchio destro, valgismo invariato, assenza di peggioramento rispetto

al 1993 ed al 2007, importantissima spondilartrosi delle vertebre lombari,

disturbi alla schiena non sono in relazione con l’infortunio. Valutazione:

la situazione postinfortunistica non ha subito modifiche. Si conferma quindi la

validità della decisione UAI del 24.11.2008 dove si conferma il diritto ad un

grado d’invalidità AI del 45% continua in questo assicurato 64 enne. (…)”

(doc. AI 139/2);

● il dr. __________, FMH in chirurgia, nel “Certificato

d’infortunio LAINF” del 30 settembre 2006 ha certificato un’inabilità lavorativa del 100% dal 7 al 30 settembre 2006 e dello 0% dal 2 ottobre 2006 (doc. AI

128/10). Anche dalle schede annue prodotte dal suo ultimo datore di lavoro, la __________

(cfr. doc. AI 128/1-6 e 128/7), risulta che per gli anni 2006 e 2007

l’assicurato è stato assente dal lavoro solo nel mese di settembre 2006 per infortunio

(doc. AI 128/8-9). Sempre il dr. __________ – dopo che in precedenza

non aveva dato seguito alla domanda di presentazione del rapporto medico e ai

relativi richiami (doc. AI 129/1-2) –, con certificato medico

29 gennaio 2010, ha attestato che “(…) il Signor RI 1 è in mia cura per

dorso-lombosciatalgia e gonalgia bilaterale, per stato dopo adenocarcinoma

della prostata con ipertensione arteriosa e stato dopo prostatectomia più

linfoadenoctemia bilaterale del 2008. Negli ultimi mesi l’interessato lamenta

dolori alla schiena e alle ginocchia e dichiara di avere difficoltà nei

movimenti e di non poter stare a lungo in piedi o seduto. Inoltre dopo

l’intervento chirurgico alla prostata non riesce più a contenere le urine. A

mio parere, viste le condizioni di salute dell’interessato, esiste un

peggioramento. Per quanto concerne il tumore della prostata, dovrà mantenersi

sotto controllo oncologico continuo. Per la dorso-lombosciatalgia e la gonalgia

dovrà continuare con le cure antinfiammatorie e con la fisioterapia. (…)”

(doc. AI 146/1). Lo stesso sanitario – dopo essere stato

invitato e sollecitato a compilare il rapporto medico e a produrre tutta la documentazione

specialistica dal 2006 (doc. AI 148/1 e 149/1-2) –, con il rapporto 6

aprile 2010 (doc. AI 150/1-4) non ha prodotto alcuna documentazione specialistica

e, poste le diagnosi note, ha attestato un’in-capacità lavorativa del “(…)

100% dal 01.01.98 al continua (…)” (doc. AI 150/2 punto 1.6);

● il dr. __________, nelle annotazioni 7 giugno 2010, ha osservato: “(…) rapporto dr. __________ del 21.4.2010 (compilato il 6.4.2010): diagnosi:

stato dopo adenocarcinoma della prostata operato il 17.3 2008 – dorso-lombosciatalgia

– gonalgia bilaterale – ipertensione arteriosa; non viene allegata ulteriore

documentazione; valutazione: dal rapporto dr. __________ non risulta modifica

sostanziale a livello rachide dorsale. Da chiarire situazione prostata. (…)”

(doc. AI 153/1);

● il dr. __________, FMH in urologia, nel rapporto 8 giugno 2010

(doc. AI 154/1-4) – posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “(…)

adenocarcinoma prostatico pT3a, pNO, MO, G2 (Gleason score 6=3+3), con PSA

iniziale a 8. Esiti di prostatectomia radicale e linfadenectomia pelvica

bilaterale il 17.03.2008 (…)” (doc. AI 154/1) –, ha attestato: “(…)

paziente di 65 anni a cui è stato diagnosticato un adenocarcinoma prostatico

mediamente differenziato con un PSA iniziale di 8.9. Viene sottoposto a

prostatectomia radicale e linfadenectomia pelvica il 17.03.2008. Il decorso

post-operatorio è privo di complicazioni ed il recupero avviene secondo gli

schemi usuali. Attualmente il paziente si trova in buone condizioni generali,

per quanto concerne la minzione si ritiene soddisfatto, non nicturia, il getto

è discreto, non necessita di spingere, non esitazione, non urgenza o perdita di

gocce di urina, non episodi di ematuria o infetti urinari, saltuariamente sotto

sforzo riferisce la perdita di alcune gocce di urina, l’alvo è regolare.

L’erezione è presente e soddisfacente con l’aiuto di Cialis. L’addome è blando,

la ferita è bella, con guarigione per primam, logge renali indolenti

bilateralmente, rettamente non vi sono segni per recidiva della malattia, il

testicolo destro è atrofico, modico idrocele a sinistra. Residuo vescicale. 10

ml. Sedimento urinario: senza particolarità. PSA: 0.01. Indicazioni soggettive

del paziente: soggettivamente il paziente si ritiene soddisfatto con l’esito

dell’operazione, visto che attualmente la malattia è sotto controllo e non vi

sono segni per una recidiva, inoltre l’erezione è ancora presente con l’aiuto

di Cialis. Riferisce solo alcuni problemi con la perdita di poche gocce di

urina sotto sforzo. Nelle attività quotidiane comunque è perfettamente

continente e non perde gocce di urina. Prognosi: buona. (…)” (doc. AI

154/1-2). In precedenza il dr. __________, nel rapporto 28 marzo 2008

indirizzato al dr. __________ e concernente la degenza presso il reparto di

urologia dell’Ospedale Regionale di __________ dal 16 al 25 marzo 2008 (doc. AI

154/8-9), poste le diagnosi e la terapia note, aveva osservato: “(…)

paziente di 64 anni con PSA elevato, viene diagnosticato un adenocarcinoma della

prostata. La TAC addominale e la scintigrafia ossea non mostrano segni per

metastasi locali, loco-regionali o a distanza. L’indicazione per una sanazione

chirurgica è quindi posta. Intervento e decorso post-operativi privi di complicazioni.

Durante la degenza si registrano valori pressori al di sopra della norma con

scarso controllo con la terapia medica abituale. Per tale motivo si sospende il

Triatec e si introduce Diovan con un buon controllo sui pressori. Dimettiamo il

paziente in buone condizioni generali con ferite calme. Proposte: ▪Riposo, adeguato apporto idrico. ▪ Controllo presso lo studio del Dr.

med. __________ fra 5-6 settimane. ▪ Rimozione delle agraffes della ferita chirurgica presso il medico curante

in data 31.03.2008. ▪ Dafalgan 1 gr 1 cpr in riserva (max 4x/die), Diovan 80 mg cpr 1 - 0

- 0 - 0. (…)” (doc. AI 154/8-9);

● il dr. __________, nelle annotazioni 22 giugno 2010, riguardo al

rapporto del dr. __________, ha espresso la seguente valutazione: “(…)

l’intervento alla prostata è stato privo di complicazioni con decorso

favorevole. Assenza quindi di IL prolungata (> 3 mesi) in seguito a tale intervento. Si conferma quindi validità

presa di posizione precedente. (…)” (doc. AI

156/1).

L’Ufficio

AI – viste le risultanze suesposte –, con decisione 24 giugno

2010, ha confermato il rifiuto di aumento del diritto alla rendita (doc. AI

157/1-3).

2.8. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben

motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di

prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…)" (STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato

- determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività

lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari

del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14

luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti).

(…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

op. cit., ad art. 28a, pag. 353).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.9. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti il perito dr. __________,

FMH in reumatologia e medicina interna – alla perizia 14 settembre

2005 del dr. __________ (doc. AI 92/1-10) va infatti riconosciuta forza probatoria

piena come già riconosciuto da questo Tribunale nella STCA del 15 novembre 2005

(doc. AI 106/1-16) e confermato dal TF nella STF I 1105/06 del 12 febbraio 2008

(doc. AI 112/1-9) – e il medico SMR, i quali hanno concluso per una capacità lavorativa

del 100% in un lavoro adeguato dal 1. marzo 2004 e per l’assenza di un

peggioramento valetudinario tale da giustificare una modifica del diritto alla

rendita dal 1. gennaio 2006.

La

dettagliata ed approfondita perizia reumatologica 14 settembre 2005 del dr. __________

non é stata del resto validamente smentita da altri certificati da parte di

medici specialisti attestanti nuove patologie con influsso sulla capacità lavorativa.

In particolare, anche dopo l’infortunio occorsogli il 6 settembre 2006, dopo

un’inabilità lavorativa totale attestata dal dr. __________ dal 7 al 30

settembre 2006 (doc. AI 128/10), in seguito l’assicurato ha potuto riprendere

normalmente la propria attività che esercitava presso la __________.

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo all’ulteriore

documentazione medica prodotta nella procedura ricorsuale sub doc. A e B.

Infatti

– ricordato che il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata (in concreto il 24 giugno 2010)

quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali

elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla

decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140, 129 V 4 consid.

1.2, 127 V 467 consid. 1 e 121 V 366 consid. 1b) – questo Tribunale deve

fare proprie le conclusioni del dr. __________ che, nelle annotazioni 7

settembre 2010 (IV/bis), ha osservato:

"

(…)

Ricorso:

Nuova documentazione presentata:

rapporto 29.7.2010 dr. __________:

- dolori al ginocchio insorti 2 settimane

prima

- necessario bilancio radiologico

Rapporto dr. __________ del 4.8.2010:

diagnosi: gonartrosi bilaterale

valutazione:

- peggioramento stato di salute con

gonartrosi sintomatica da metà luglio 2010

- probabilmente previsto impianto protesi

Conclusione:

- assicurato da ritenersi inabile

al 100% per qualsiasi attività per scompenso gonartrosi dal 15.7.2010 (fino al

pensionamento)

- probabile impianto protesi nei prossimi

mesi.

(…)" (IV/bis)

Va

qui pure ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In

concreto, anche se invitato espressamente a prendere posizione sulle annotazioni

7 settembre 2010 del dr. __________ (cfr. consid. 1.8) l’assicurato è rimasto

silente.

In

conclusione, non essendo provato un peggioramento con conseguenze sulla capacità

lavorativa dal gennaio 2006 e prima del 24 giugno 2010, a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto una situazione valetudinaria invariata e pertanto una capacità

lavorativa del 100% in un’attività adeguata dal marzo 2004.

2.10. Per

quanto riguarda la valutazione economica, considerato che la capacità lavorativa

é rimasta invariata, anche dopo il 2006 l’assicurato avrebbe potuto e dovuto

sfruttare al meglio la capacità residua svolgendo un lavoro adeguato al 100%

che, come visto nella STCA del 15 novembre 2006 (doc. AI 106/1-16) e confermato

dal TF nella STF I 1105/06 del 12 febbraio 2008 (doc. AI 112/1-9), avrebbe

escluso il diritto ad una rendita.

Ritenuto,

da una parte, che anche questa procedura concerne una revisione e che pertanto

– come rilevato dal TF nella STF I 1105/06 del 12 febbraio 2008 (doc. AI

112/1-9) – non è possibile una reformatio in peius con effetto retroattivo,

dall’altra, che l’assicurato ha raggiunto nel frattempo l’età pensionabile, la

decisione impugnata con la quale l’Ufficio AI ha negato l’aumento del grado

d’invalidità e stabilito il diritto ad un quarto di rendita dal 1. luglio 2005

va quindi confermata.

2.11. Visto

che il dr. __________, nelle annotazioni 7 settembre 2010, ha concluso: “(…) assicurato da ritenersi inabile al 100% per qualsiasi attività per scompenso

gonartrosi dal 15.7.2010 (fino al pensionamento) (…)” (IV/bis), gli atti

vanno comunque trasmessi all’Ufficio AI affinché, considerato il peggioramento

valetudinario, si pronunci sugli effetti dello stesso sul diritto alla rendita

fino al pensionamento.

2.12. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

§ Gli atti

vanno trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.11.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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