32.2010.224
Restituzione di rendite indebitamente percepite a seguito di mancata notifica del divorzio da parte dell'assicurata
4 aprile 2011Italiano12 min
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Numero d'incarto:
32.2010.224
Data decisione, Autorità:
04.04.2011, TCA
Titolo:
Restituzione di rendite indebitamente percepite a seguito di mancata notifica del divorzio da parte dell'assicurata
RICUPERO DI PRESTAZIONI
art. 25 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.224
BS
Lugano
4 aprile 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 agosto 2010 di
RI 1
contro
la decisione del 14 luglio 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, classe 1962, dal 1° agosto 1997 è beneficiaria di una mezza rendita AI (cfr.
decisione 27 ottobre 1998 dell’Ufficio AI del Cantone di __________; doc. AI
30-1).
La
prestazione è stata confermata, in via di revisione, nel novembre 2006 (cfr.
decisione 6 novembre 2006 dell’Ufficio AI del Cantone di __________, divenuto
competente a seguito del trasferimento del domicilio dell’assicurata in quel cantone;
doc. AI 95-1).
L’assicurata
nel gennaio 2010 si è trasferita in Ticino (doc. AI 96).
1.2. A
seguito del nuovo calcolo della mezza rendita, eseguito dalla Cassa di compensazione
__________ (competente per la determinazione della rendita) dopo l’avvenuta conoscenza
del divorzio dell’assicurata (pronunciato il 5 novembre 2008), che ha
comportato la fissazione di prestazioni assicurative d’importo inferiore rispetto
a quelle sinora percepite, con decisione 14 luglio 2010 l’Ufficio AI del Canton
Ticino ha determinato, con effetto retroattivo al 1° dicembre 2008, la nuova rendita
in fr. 627.-- mensili (fr. 647.-- dal 1° gennaio 2009) e la rispettiva rendita
per figlio in fr. 251.-- (fr. 259.-- dal 1° gennaio 2009). Imputando
all’assicurata una violazione dell’obbligo di informazione (essa non aveva
avvisato direttamente l’amministrazione del suo divorzio), la differenza
d’importo per il periodo dicembre 2008 – luglio 2010 è stata compensata con la
rendita relativa al mese di agosto 2010.
1.3. Con
il presente ricorso l’assicurata in sostanza contesta una violazione
dell’obbligo d’informazione, facendo presente che la segnalazione tardiva del divorzio
non è dovuta a sua colpa. Degli altri motivi verrà detto, per quanto occorra,
nel prosieguo.
1.4.
Con la risposta di causa, l’Ufficio AI, chiedendo la reiezione del ricorso, ha
osservato che:
"
la decisione avversata
consiste nel calcolo retroattivo della rendita, effettuato in seguito a
divorzio avvenuto nel novembre 2008. Dal dicembre 2008 infatti la rendita
accordata alla ricorrente è minore ed è stato eseguito un nuovo calcolo. La
differenza d’importo per il periodo dicembre 2008 - luglio 2010 è stata quindi
semplicemente dedotta dal conteggio del mese di agosto 2010 .. ."
1.5.
Su richiesta del TCA, il 4 marzo 2010 la Cassa di compensazione delle __________
ha prodotto gli atti concernenti l’insorgente (XII). Alle parti è stata data la
facoltà di visionare tali atti e di inoltrare osservazioni scritte (XIII).
considerato
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Nel
caso in esame oggetto del contendere è sapere se giustamente o meno l’Ufficio
AI ha ricalcolato l’ammontare della rendita a seguito dell’avvenuto divorzio,
con effetto retroattivo, e se poteva compensare la differenza d’importo tra prestazione
dovuta e quella indebitamente percepita.
2.3. Secondo
l’art. 25 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il
capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo
un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto
conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della
prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto
penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
Fatti
I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla
legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua
validità (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004).
Per
costante giurisprudenza, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola,
che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione
processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate
(DTF 126 V 42 consid. 2b). In effetti l’amministrazione può riesaminare una
decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo
giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha
un’importanza rilevante (DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b) oppure
deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può
richiedere una restituzione (STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000 DTF 122 V 21; RCC
1989 p. 547).
Al
riguardo occorre ricordare che l’art.
77 OAI prescrive che l’avente diritto, il suo
rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione
devono comunicare la determinazione del diritto alle prestazioni, in
particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno
o al lavoro, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità,
del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’assegno per grandi
invalidi, delle condizioni personali ed eventualmente economiche
dell’assicurato.
La
norma relativa all’obbligo di informare di cui all’art. 77 OAI è stata
sostanzialmente ripresa dall’art. 31 LPGA che regola la “Notificazione nel caso
di cambiamento delle condizioni”, senza peraltro che la norma dell’ordinanza
venisse abrogata (cfr. STFA I 622/05 del 14 agosto 2006 consid. 2).
Infine, il marg. 5026 della Circolare sull’invalidità e la grande
invalidità (CIGI), emessa dall’UFAS, valida dal 1° gennaio 2004, prevede:
"
Se la persona assicurata
non adempie l'obbligo di infor-mare, deve restituire le prestazioni dell'AI indebitamente
percepite (art. 25 LPGA, art. 2–5 OPGA) . L'ufficio AI ordina la restituzione
dell'importo indebitamente percepito (art. 3 OPGA). Per principio, sono
soggette all'obbligo di restituzione soltanto le quote di rendita percepite
indebita-mente fino alla comunicazione tardiva delle mutate condi-zioni. Non
devono per contro essere rimborsate le presta-zioni successive alla comunicazione
(Pratique VSI 1994 p. 38).”
2.4. Secondo l’art. 20 cpv. 2 LAVS (nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 1997), applicabile anche all'assicurazione invalidità (art. 50 cpv. 1
LAI), possono essere compensati con delle prestazioni scadute:
- i crediti
derivanti dalla LAVS/LAI/LIPG e AF nell’agricoltura (lett. a ):
- i crediti
derivanti dalle PC da restituire (lett. b);
- i crediti per la
restituzione di rendite e indennità della LAINF, LAMF, LADI, LAMAL (lett.
c).
Questa norma di
legge ha carattere obbligatorio e la Cassa ha non solo il diritto ma anche il
dovere, nel quadro delle prescrizioni legali, di procedere alla compensazione
con delle prestazioni scadute (RCC 1990 pag. 206 consid. 2a, 1986 pag. 304
consid. 3b).
La possibilità di
compensare presuppone non solo la riunione delle qualità di debitore e
creditore nella medesima persona, ma anche un rapporto stretto dal punto di
vista giuridico o della tecnica assicurativa tra il diritto alla prestazione e
il credito invocato (RCC 1983 pag. 69; cfr. anche DTF 115 V 343).
La compensazione
può essere esercitata in ogni momento, a condizione che il credito sia scaduto
e non sia prescritto (RCC 1977 pag. 477).
2.5. Nel
caso in esame, come si evince dagli atti richiamati dalla Cassa di compensazione
delle __________, a seguito del divorzio (5 novembre 2008) la mezza rendita
dell’assicurata è stata oggetto di un nuovo calcolo. Infatti, conformemente
all’art. 29 quinquies cpv. 3 lett. c LAVS (applicabile alla LAI a seguito del
Considerandi
rinvio di cui all’art. 36 cpv. 2 LAI), la Cassa ha proceduto alla cosiddetta
ripartizione dei redditi coniugali, da cui è risultato una prestazione complessiva
d’importo inferiore (rendita principale + rendita per figli di fr. 906.-- in
luogo dei fr. 944.-- sinora versati).
Con
la decisione contestata, la differenza d’importo delle prestazioni per il periodo
dicembre 2008 - luglio 2010 di fr. 758.-- è stata compensata con il totale
delle rendite di agosto 2010 (fr. 906.--). Per quel mese l’assicurata ha
ricevuto unicamente fr. 148.-- di rendita.
Il
fatto nuovo che ha portato alla revisione della rendita, con effetto
retroattivo, è il divorzio dell’assicurata che non è stato da lei notificato alla
Cassa. Infatti, in data 18 dicembre 2009 la Cassa ha avuto conoscenza del
scioglimento del matrimonio dalla “Sozialversicherungsanstalt” di __________,
cantone di domicilio dell’assicurata prima del suo trasferimento in Ticino
(cfr. atti Cassa in doc. XII). Nel ricorso l’insorgente sostiene di aver subito
annunciato il divorzio al comune di domicilio di allora __________ e che le
avrebbero risposto che senza un estratto dello stato civile svizzero la
notifica non poteva avvenire. L’insorgente fa poi presente di aver ricevuto
solo il 16 dicembre 2009 il necessario certificato di stato civile, motivo per
cui questo ritardo non le può essere imputato.
Va
qui ricordato che l’insorgente era tenuta ad avvisare l’Ufficio AI o la cassa
di compensazione del suo divorzio.
Al
riguardo i marg. 5024 e 5025 della CIGI prevedono:
"
La persona assicurata,
il suo rappresentante legale, le autorità oppure terzi, ai quali spetta la
prestazione (RCC 1987 p. 519, 1986 p. 664), devono segnalare immediatamente
all'ufficio AI o alla cassa di compensazione ogni modifica determinante per il
diritto alle prestazioni (p. es. dello stato di salute, della capacità
lavorativa e della capacità al guadagno, della capacità di svolgere le mansioni
consuete, delle condizioni personali o economiche; obbligo di informare, art.
77.
OAI).
Il fatto che la persona assicurata conteggi
contributi con la cassa di compensazione non la esonera dall'obbligo di informare
(RCC 1981 p. 86). La persona assicurata non viola invece l'obbligo di informare
quando può ragionevolmente supporre che le mutate condizioni siano note agli
organi dell'AI (RCC 1974 p. 140, 1971 p. 265).”
Va
poi rilevato che sul retro delle decisioni emanate dagli Uffici AI è espressamente
indicata la norma inerente l’obbligo di notifica delle condizioni personali ed
economiche dell’art. 77 OAI (in casu: cfr. “Meldepflicht” indicato nella decisione
del 6 novembre 2006), motivo per cui la ricorrente ben sapeva che doveva comunicare
il divorzio all’Ufficio AI o alla Cassa di compensazione competente. Non
sufficiente è pertanto l’asserita notifica al suo comune di domicilio. Al riguardo,
va fatto presente che, conformemente la giurisprudenza, non esiste nessun
obbligo tra le diverse amministrazioni di segnalare vicendevolmente tutti i dati
personali riguardanti assicurati per i quali è stato aperto un incarto, nel
senso che ogni informazione acquisita da un ufficio debba automaticamente
essere trasmessa agli altri organi amministrativi per conoscenza (STFA P 8/03
del 22 giugno 2004). In queste circostanze l’asserito ritardo del certificato
di stato civile non è del resto rilevante.
Pertanto,
l’importo da restituire di fr. 758.-- va confermato.
2.6
Con
la decisione contestata, l’amministrazione ha compensato le rendite di agosto
2010.
(fr. 906.--) con il credito da restituzione di fr. 758. Al riguardo la
ricorrente si è chiesta come possa mantenersi con la differenza di fr. 148.--.
Rilevato
come la compensazione riguarda solo la mensilità di agosto 2010, va tuttavia ricordato
che, conformemente alla giurisprudenza, la
compensazione con la rendita (corrente) può essere operata solo nella misura in
cui la deduzione di cui è oggetto la rendita non intacca il minimo vitale riconosciuto
ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF 115 V 343 consid. 2, 111 V 103
consid. 3b; Kieser, Rechtsprechung zur AHVG, 2005, p. 155; cfr. anche marg.
10518.
delle Direttive sulle rendite). Se le entrate non dovessero superare il minimo
vitale ex art. 93 LEF, allora il credito da restituzione deve essere dichiarato
irrecuperabile (cfr. marg. 10427 delle Direttive sulle rendite e DTF 111 V 103
consid. 3a dove si trattava di una compensazione di una rendita con contributi
arretrati).
Nel
caso in esame, il succitato calcolo non è stato fatto.
Ne consegue che la decisione impugnata è da annullare limitatamente
alla compensazione in oggetto, e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, per
il tramite della Cassa, conformemente la succitata giurisprudenza, verifichi
l'esigibilità della compensazione.
2.7
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura
di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a
spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione 14 luglio 2010 è annullata limitatamente alla compensazione di fr.
758.--.
§§
Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché esamini l'esigibilità della
compensazione.
2. Le spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico delle parti
in ragione del 50% ciascuno.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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