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Decisione

32.2010.224

Restituzione di rendite indebitamente percepite a seguito di mancata notifica del divorzio da parte dell'assicurata

4 aprile 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla

legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua

validità (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004).

Per

costante giurisprudenza, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola,

che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione

processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate

(DTF 126 V 42 consid. 2b). In effetti l’amministrazione può riesaminare una

decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo

giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha

un’importanza rilevante (DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b) oppure

deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000 DTF 122 V 21; RCC

1989 p. 547).

Al

riguardo occorre ricordare che l’art.

77 OAI prescrive che l’avente diritto, il suo

rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione

devono comunicare la determinazione del diritto alle prestazioni, in

particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno

o al lavoro, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità,

del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’assegno per grandi

invalidi, delle condizioni personali ed eventualmente economiche

dell’assicurato.

La

norma relativa all’obbligo di informare di cui all’art. 77 OAI è stata

sostanzialmente ripresa dall’art. 31 LPGA che regola la “Notificazione nel caso

di cambiamento delle condizioni”, senza peraltro che la norma dell’ordinanza

venisse abrogata (cfr. STFA I 622/05 del 14 agosto 2006 consid. 2).

Infine, il marg. 5026 della Circolare sull’invalidità e la grande

invalidità (CIGI), emessa dall’UFAS, valida dal 1° gennaio 2004, prevede:

"

Se la persona assicurata

non adempie l'obbligo di infor-mare, deve restituire le prestazioni dell'AI indebitamente

percepite (art. 25 LPGA, art. 2–5 OPGA) . L'ufficio AI ordina la restituzione

dell'importo indebitamente percepito (art. 3 OPGA). Per principio, sono

soggette all'obbligo di restituzione soltanto le quote di rendita percepite

indebita-mente fino alla comunicazione tardiva delle mutate condi-zioni. Non

devono per contro essere rimborsate le presta-zioni successive alla comunicazione

(Pratique VSI 1994 p. 38).”

2.4. Secondo l’art. 20 cpv. 2 LAVS (nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 1997), applicabile anche all'assicurazione invalidità (art. 50 cpv. 1

LAI), possono essere compensati con delle prestazioni scadute:

- i crediti

derivanti dalla LAVS/LAI/LIPG e AF nell’agricoltura (lett. a ):

- i crediti

derivanti dalle PC da restituire (lett. b);

- i crediti per la

restituzione di rendite e indennità della LAINF, LAMF, LADI, LAMAL (lett.

c).

Questa norma di

legge ha carattere obbligatorio e la Cassa ha non solo il diritto ma anche il

dovere, nel quadro delle prescrizioni legali, di procedere alla compensazione

con delle prestazioni scadute (RCC 1990 pag. 206 consid. 2a, 1986 pag. 304

consid. 3b).

La possibilità di

compensare presuppone non solo la riunione delle qualità di debitore e

creditore nella medesima persona, ma anche un rapporto stretto dal punto di

vista giuridico o della tecnica assicurativa tra il diritto alla prestazione e

il credito invocato (RCC 1983 pag. 69; cfr. anche DTF 115 V 343).

La compensazione

può essere esercitata in ogni momento, a condizione che il credito sia scaduto

e non sia prescritto (RCC 1977 pag. 477).

2.5. Nel

caso in esame, come si evince dagli atti richiamati dalla Cassa di compensazione

delle __________, a seguito del divorzio (5 novembre 2008) la mezza rendita

dell’assicurata è stata oggetto di un nuovo calcolo. Infatti, conformemente

all’art. 29 quinquies cpv. 3 lett. c LAVS (applicabile alla LAI a seguito del

Considerandi

rinvio di cui all’art. 36 cpv. 2 LAI), la Cassa ha proceduto alla cosiddetta

ripartizione dei redditi coniugali, da cui è risultato una prestazione complessiva

d’importo inferiore (rendita principale + rendita per figli di fr. 906.-- in

luogo dei fr. 944.-- sinora versati).

Con

la decisione contestata, la differenza d’importo delle prestazioni per il periodo

dicembre 2008 - luglio 2010 di fr. 758.-- è stata compensata con il totale

delle rendite di agosto 2010 (fr. 906.--). Per quel mese l’assicurata ha

ricevuto unicamente fr. 148.-- di rendita.

Il

fatto nuovo che ha portato alla revisione della rendita, con effetto

retroattivo, è il divorzio dell’assicurata che non è stato da lei notificato alla

Cassa. Infatti, in data 18 dicembre 2009 la Cassa ha avuto conoscenza del

scioglimento del matrimonio dalla “Sozialversicherungsanstalt” di __________,

cantone di domicilio dell’assicurata prima del suo trasferimento in Ticino

(cfr. atti Cassa in doc. XII). Nel ricorso l’insorgente sostiene di aver subito

annunciato il divorzio al comune di domicilio di allora __________ e che le

avrebbero risposto che senza un estratto dello stato civile svizzero la

notifica non poteva avvenire. L’insorgente fa poi presente di aver ricevuto

solo il 16 dicembre 2009 il necessario certificato di stato civile, motivo per

cui questo ritardo non le può essere imputato.

Va

qui ricordato che l’insorgente era tenuta ad avvisare l’Ufficio AI o la cassa

di compensazione del suo divorzio.

Al

riguardo i marg. 5024 e 5025 della CIGI prevedono:

"

La persona assicurata,

il suo rappresentante legale, le autorità oppure terzi, ai quali spetta la

prestazione (RCC 1987 p. 519, 1986 p. 664), devono segnalare immediatamente

all'ufficio AI o alla cassa di compensazione ogni modifica determinante per il

diritto alle prestazioni (p. es. dello stato di salute, della capacità

lavorativa e della capacità al guadagno, della capacità di svolgere le mansioni

consuete, delle condizioni personali o economiche; obbligo di informare, art.

77.

OAI).

Il fatto che la persona assicurata conteggi

contributi con la cassa di compensazione non la esonera dall'obbligo di informare

(RCC 1981 p. 86). La persona assicurata non viola invece l'obbligo di informare

quando può ragionevolmente supporre che le mutate condizioni siano note agli

organi dell'AI (RCC 1974 p. 140, 1971 p. 265).”

Va

poi rilevato che sul retro delle decisioni emanate dagli Uffici AI è espressamente

indicata la norma inerente l’obbligo di notifica delle condizioni personali ed

economiche dell’art. 77 OAI (in casu: cfr. “Meldepflicht” indicato nella decisione

del 6 novembre 2006), motivo per cui la ricorrente ben sapeva che doveva comunicare

il divorzio all’Ufficio AI o alla Cassa di compensazione competente. Non

sufficiente è pertanto l’asserita notifica al suo comune di domicilio. Al riguardo,

va fatto presente che, conformemente la giurisprudenza, non esiste nessun

obbligo tra le diverse amministrazioni di segnalare vicendevolmente tutti i dati

personali riguardanti assicurati per i quali è stato aperto un incarto, nel

senso che ogni informazione acquisita da un ufficio debba automaticamente

essere trasmessa agli altri organi amministrativi per conoscenza (STFA P 8/03

del 22 giugno 2004). In queste circostanze l’asserito ritardo del certificato

di stato civile non è del resto rilevante.

Pertanto,

l’importo da restituire di fr. 758.-- va confermato.

2.6

Con

la decisione contestata, l’amministrazione ha compensato le rendite di agosto

2010.

(fr. 906.--) con il credito da restituzione di fr. 758. Al riguardo la

ricorrente si è chiesta come possa mantenersi con la differenza di fr. 148.--.

Rilevato

come la compensazione riguarda solo la mensilità di agosto 2010, va tuttavia ricordato

che, conformemente alla giurisprudenza, la

compensazione con la rendita (corrente) può essere operata solo nella misura in

cui la deduzione di cui è oggetto la rendita non intacca il minimo vitale riconosciuto

ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF 115 V 343 consid. 2, 111 V 103

consid. 3b; Kieser, Rechtsprechung zur AHVG, 2005, p. 155; cfr. anche marg.

10518.

delle Direttive sulle rendite). Se le entrate non dovessero superare il minimo

vitale ex art. 93 LEF, allora il credito da restituzione deve essere dichiarato

irrecuperabile (cfr. marg. 10427 delle Direttive sulle rendite e DTF 111 V 103

consid. 3a dove si trattava di una compensazione di una rendita con contributi

arretrati).

Nel

caso in esame, il succitato calcolo non è stato fatto.

Ne consegue che la decisione impugnata è da annullare limitatamente

alla compensazione in oggetto, e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, per

il tramite della Cassa, conformemente la succitata giurisprudenza, verifichi

l'esigibilità della compensazione.

2.7

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura

di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

delle parti in ragione di metà ciascuno.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione 14 luglio 2010 è annullata limitatamente alla compensazione di fr.

758.--.

§§

Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché esamini l'esigibilità della

compensazione.

2. Le spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico delle parti

in ragione del 50% ciascuno.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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