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Decisione

32.2010.226

Calcolo della rendita di un'assicurata coniugata e con figli

7 febbraio 2011Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come

reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

-

entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

-

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

(lett. b);

-

il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

- tra il 1° gennaio che

segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede

l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo

diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

- i periodi durante i

quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art.

29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo

l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti

educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato

l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi

cfr. art. 52e e f OAVS).

Generalmente

l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.

5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il

compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

Tuttavia

nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è

riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare

dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia

annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies

cpv. 2 LAVS).

L’accredito

assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia

ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

Per gli anni in cui il proprio coniuge non era

assicurato presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera,

al genitore assicurato è attribuito l’accredito intero per compiti educativi

(art. 52f cpv. 4 OAVS).

Se una persona è assicurata soltanto durante

determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito

per compiti educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 4 OAVS).

2.4. Con

la decisione contestata l’Ufficio AI, per esso la Cassa cantonale di compensazione

(competente per la determinazione della rendita; art. 60 cpv. 1 lett.b LAI), ha

fissato l’ammontare della prestazione sulla base di un RAM di fr. 41'040.--,

di una durata di contribuzione di 15 anni e 9 mesi, di una scala di rendite 22

e di un grado d’invalidità del 50%, per un importo mensile di fr. 433.-- dal 1°

agosto 2008, mentre la singola rendita completiva per figlio è stata determinata

in fr. 168.--.

Nella

risposta di causa, l’amministrazione ha fatto riferimento al nuovo dettagliato

calcolo esposto dalla Cassa nello scritto 31 agosto 2010 (IV/1), dal quale emerge

che l’assicurata ha diritto ad una mezza rendita di fr. 443.-- al mese dal 1° agosto

2008 (invece di fr. 420.--), aumentata a fr. 457.-- dal 1° gennaio 2009 (prima

fr. 433.--) ed a due rendite completive per figli di fr. 177.-- al mese

ciascuna dal 1° agosto 2008 (al posto di fr. 163.--), aumentate a fr. 183.--

dal 1° gennaio 2009 (al posto di fr. 168.--). Risulta inoltre una scala di

rendita 24 ed un reddito annuo medio nel 2008 di fr. 37’128.-- e nel 2009 di

fr. 38'839.--. Tale calcolo, come pure le relative tabelle di calcolo (doc.

64), verificate dal TCA, risultano essere corrette.

2.4.1. Occorre

rilevare che essendo l’assicurata nata il 18 settembre 1955, il suo periodo di

contribuzione inizia il 1° gennaio 1976 (anno susseguente il compimento del

20.o anno di età) e termina il 31 dicembre 2007 (anno precedente l’inizio della

rendita d’invalidità). Dall’esame dei conti individuali della ricorrente (dove

sono tra l'altro registrati i redditi da attività lucrativa per i quali sono stati

versati i contributi AVS; art. 30ter LAVS e art. 140ss OAVS), riportati nelle

menzionate tabelle di calcolo dalla Cassa (doc. AI 64), risulta che in quel

periodo essa ha contribuito per 13 anni e 6 mesi in luogo dei 32 anni come gli

assicurati della sua stessa classe di età, non avendo essa contribuito durante

il periodo (novembre 1983 – ottobre 2002) quando era domiciliata in Italia. La

lacuna contributiva è stata parzialmente colmata con 3 anni (1973 – 1975) di

contributi versati prima del periodo di contribuzione (cfr. art. 53b OAVS). Pertanto

il periodo di contribuzione effettivo è di 16 anni e 6 mesi.

Inoltre,

la Cassa ha rettamente aggiunto 8 mesi di contribuzione tra il 31 dicembre 2007

(anno precedente l’inizio della rendita d’invalidità) ed il sorgere del diritto

alla rendita (1° agosto 2008), come previsto dall’art. 52c OAVS.

Di

conseguenza, potendo computare una durata contributiva complessiva di 17 anni e

2 mesi, mediante l’utilizzo delle apposite tabelle edite dall’UFAS (Ufficio

federale delle assicurazioni sociali), il cui uso è obbligatorio (art. 30bis

LAVS), all’insorgente è stata riconosciuta la scala di rendita 24. Nella

decisione contestata il periodo di contribuzione effettivo (quello

indicato nella pronunzia) è stato erroneamente computato in 15 anni e 9 mesi in

luogo degli attuali e corretti 16 anni e 6 mesi.

2.4.2 Per

quel che concerne il RAM (reddito annuo medio), dalle tabelle di calcolo risulta

che la Cassa ha rettamente considerato i redditi da attività lucrativa registrati

nel conto individuale dell’assicurata relativi al succitato periodo di contribuzione

per complessivi fr. 466'673. Va fatto presente che non è stato eseguito alcun

riparto dei redditi coniugali mancando uno dei presupposti di cui all’art. 29

quinquies cpv. 3 LAVS. Siccome la prima registrazione determinante nel conto individuale

dell’assicurata è avvenuta nel 1976, in applicazione delle citate tabelle UFAS,

il fattore di rivalutazione risulta essere l'1,132. L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo

effettivo di contribuzione (16 anni e 6 mesi). Ne discende che la media dei

redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 32’017.-- (466'673 x

1,132 : 16 anni e 6 mesi).

Per

ogni anno in cui l’assicurata ha provveduto all’educazione dei figli minori di

16 anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita minima

vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita (2008). Siccome

l’assicurata durante il matrimonio ha avuto due figli (__________ nato nel 1987

e __________ nata nel 1989) essa avrebbe diritto a degli accrediti per compiti

educativi dal 1988 (anno successivo alla nascita del primo figlio) - nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre

è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS) - sino al 2005 (compimento del 16.o anno di età dell’ultimogenito). Tuttavia nessun accredito è assegnato per il periodo 1988 - 2002 durante

il quale l’interessata era all’estero e non era assicurata all’AVS. Siccome nel

2004 è iniziato l’assoggettamento del marito, alla ricorrente sono stati

riconosciuti complessivamente 1 accredito intero (2003) e due mezzi accrediti

(2004 e 2005).

La

media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la

seguente formula:

(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x

numero bonifici educativi

durata di contribuzione computabile

(marg.

5446 DR).

Ne

consegue quindi che nel 2008, anno determinante, vanno computati all'insorgente

fr. 4'822.-- di accrediti (1'075 X 12 X 3 X 2 : 16 anni e 6 mesi).

Il

RAM della rendita corrisponde pertanto a fr. 37’128.-- nel 2008 (32’017 + 4'822

= 36’839, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle

UFAS) e di fr. 38'304.-- dal 1° gennaio 2009.

Tenuto

conto di una scala di rendita 24, con l’ausilio delle citate tabelle UFAS,

l’assicurata ha diritto ad una mezza rendita di 443.-- al mese dal 1° agosto

2008, aumentata a fr. 457.-- dal 1° gennaio 2009.

La

singola rendita per figli, corrispondente al 40% della rendita principale (art.

38 cpv. 1 LAI), ammonta quindi a fr. 177.-- mensili dal 1° agosto 2008 ed a fr.

183.—mensili dal 1° gennaio 2009.

In

questo senso la decisione contestata deve essere modifica ed il ricorso va di

conseguenza accolto.

2.5. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei

considerandi.

§

La decisione 17 giugno 2010 è modificata nel senso che l’assicurata ha diritto

ad una mezza rendita di fr. 443.-- al mese dal

1° agosto 2008, aumentata a fr. 457.-- dal 1° gennaio 2009,

nonché di due rendite per figli di fr. 177.-- al mese ciascuna dal 1° agosto

2008 e di fr. 183.-- dal 1° gennaio 2009

Considerandi

2.

Le spese

di procedura, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

all’assicurata fr. 200.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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