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32.2010.229

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16 giugno 2011Italiano62 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.8. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di

salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione

prima dell’emissione della decisione impugnata, questo Tribunale, dopo attenta

analisi della documentazione medica agli atti, ritiene che siano necessari

ulteriori accertamenti per poter prendere una decisione con sufficiente

cognizione di causa.

Nel suo

rapporto medico del 23 febbraio 2010, il dr. __________ del SMR ha considerato

l’assicurata inabile al lavoro al 100% dal 22 marzo 2008 al 23 novembre 2008,

inabile al lavoro al 67% dal 24 novembre 2008 al 22 ottobre 2009, ma pienamente

abile al lavoro a partire dal 23 ottobre 2009 (doc. 48-1), come emerso dalla

perizia pluridisciplinare del 2 febbraio 2010 eseguita dai medici del __________

per conto dell’assicuratore infortuni.

Il dr. __________ del SMR ha espressamente indicato

di potersi rifare alle conclusioni peritali del __________, ritenuto che nel

caso dell’assicurata non vi siano “elementi che consentano di attribuire a

diagnosi extra-infortunistiche un'entità tale da influenzare autonomamente

l'idoneità professionale dell'interessata” (doc. 48-1).

Il TCA non concorda totalmente con queste

considerazioni del medico del SMR.

Da una

parte, infatti, è vero che nella perizia citata i medici del __________ hanno

proceduto ad una valutazione delle patologie dell’interessata anche dal profilo

psichiatrico (cfr. consulto del dr. __________, doc. 34/23-28), giungendo alla

conclusione che l’assicurata, affetta da uno stato dopo disturbo

dell’adattamento, nel frattempo risoltosi, non presentava, al momento dei

colloqui peritali (tenutisi dal 19 al 22 ottobre 2009, cfr. doc. 34-1), delle

diagnosi psichiatriche invalidanti.

D’altra

parte, tuttavia, il TCA rileva che lo psichiatra curante dell’interessata, dr.

Teodori, ha attestato la presenza di una sintomatologia ansioso-depressiva di

grado notevole con alcune manifestazioni fobiche e alcune bizzarrie e

incongruenze comportamentali”, sottolineando come “l’aspetto centrale della problematica

psicologica di questa paziente è il disturbo di personalità, che probabilmente

si è sviluppato in una personalità ansiosa a partire dall’esperienza del dolore

iniziata 10 anni fa dopo il primo incidente e che periodicamente si è

riaggravato con il secondo e, in modo più persistente, col terzo verificatosi 3

anni fa” (doc. C).

Il dr. __________

ha quindi posto la diagnosi di “disturbo duraturo della personalità da dolore

cronico (ICD10-F62.8), che porta periodicamente a episodi depressivi di gravità

diversa con manifestazioni ansioso-fobiche, oltre naturalmente alla sindrome

somatoforme da dolore persistente”, ritenendo alquanto problematico valutare il

grado di capacità lavorativa dell’assicurata e indicando che “oggettivamente i

suoi disturbi rendono improbabile un inserimento nel mercato del lavoro, non

per mancanza di buona volontà da parte della paziente, quanto perché ritengo

che il disturbo di personalità che affligge la signora possa risultare di

difficile gestione in un qualsiasi ambiente lavorativo” (doc. C).

Per

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 17 giugno 2010

– quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali

elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla

decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid.

1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In concreto, il referto del dr. __________ del 20 agosto 2010

(doc. C) è successivo alla decisione impugnata.

Esso

va tuttavia preso in considerazione, dato che il dr. __________ ha indicato di

avere in cura l’assicurata fin dal 13 aprile 2010 e di avere riscontrato fin da

subito l’esistenza di una sintomatologia grave (cfr. doc. C).

Pertanto,

potendo il referto del 20 agosto 2010 del dr. __________ permettere di

accertare lo stato di salute dell’assicurata antecedente al provvedimento

contestato, tale rapporto è rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è

suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo

della situazione precedente la decisione del 17 giugno

2010 (cfr. STFA U 299/02 del 2

settembre 2003).

È vero che nelle loro annotazioni mediche del 21

settembre 2010, il dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR hanno escluso

che il referto del dr. __________ possa modificare le precedenti conclusioni,

rilevando che “la perizia del dr. __________ del 28.09.2008 escludeva la

presenza di un disturbo di personalità o di una modificazione duratura della

personalità (il dr. __________ invece sostiene nell'attuale documentazione uno

sviluppo di un disturbo di personalità da dolore cronico da almeno tre anni,

quindi antecedentemente alla valutazione peritale __________).

Anche nella perizia pluridisciplinare del __________

02.02.2010 lo specialista psichiatra ritiene che al momento della valutazione

non vi sia alcun disturbo psichiatrico con influsso sulla CL” (doc. IV/bis).

Il TCA

ritiene, tuttavia, di non potere condividere, in mancanza di ulteriori

approfondimenti, tale critica dei medici del SMR.

Va

infatti sottolineato che sia il rapporto peritale del 28 settembre 2008 redatto

dal dr. __________, sia quello del 2 febbraio 2010 dei medici __________, cui

hanno fatto riferimento i medici del SMR, non possono essere considerati

sufficientemente esaustivi ai fini della valutazione del diritto a prestazioni

dell’assicurata in ambito AI, ritenuto che gli stessi sono stati allestiti

nell’ambito della procedura in materia infortunistica. Essi erano quindi rivolti

piuttosto ad appurare questioni relative al nesso di causalità naturale e

adeguata con l’evento traumatico del 9 dicembre 2007, rispettivamente

sull’eventuale raggiungimento dello status quo sine vel ante, questioni quindi

estranee alla materia che qui interessa.

A tale

riguardo, va sottolineato che il Tribunale federale, in una sentenza

9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 - con la quale ha confermato quanto deciso da

questo Tribunale nella sentenza 32.2008.11 del 5 ottobre 2009 – ha ritenuto

pienamente probante il parere espresso dal consulente psichiatra nell’ambito di

una perizia SAM, nonostante le divergenti valutazioni di due specialiste in psichiatria

consultate dall’assicuratore infortuni, indicando che le considerazioni delle

due psichiatre consultate in ambito infortunistico “erano peraltro piuttosto

orientate a fare luce sulla questione del nesso di causalità naturale e

adeguata con l’evento traumatico del gennaio 2004, rispettivamente

sull’eventuale raggiungimento dello status quo sine vel ante”.

D’altra

parte, va evidenziato che, secondo la giurisprudenza, il giudice delle

assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di

prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione

a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della

lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è

consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza

indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un

altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo

sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto

delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF

125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per

sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

Considerandi

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Chiamato

dal TCA ad illustrare le ragioni della sua diversa valutazione rispetto a

quanto apprezzato dal perito psichiatra del __________ (doc. XIX), il dr. __________

ha risposto che “a mio modo di vedere nell’osservazione clinica della paziente

e nella raccolta dell’anamnesi centrale sia l’aspetto degli infortuni subiti

che hanno comportato una manifestazione dolorosa duratura mal gestita

dell’interessata che ha comportato nel tempo una modificazione duratura della

personalità legata al disturbo doloroso cronico soggettivamente subito come

invalidante e non riconosciuto come tale dall’ente assicurativo”, aggiungendo

che “l’aspetto centrale della problematica che affligge la Signora è quella

psicologica legata a un disturbo di personalità che come ho ipotizzato si è

instaurato su una personalità già predisposta per alcuni tratti di personalità”

e concludendo che “è ovvio che la diagnosi di un disturbo duraturo della

personalità è una diagnosi che va impostata a posteriori dopo un congruo

periodo di osservazione e dall’esame della storia clinica della paziente” (doc.

XX).

Alla luce

delle considerazioni esposte dal dr. __________, il TCA non può, in mancanza di

ulteriori accertamenti specialistici, stabilire con sufficiente tranquillità quali siano le patologie psichiatriche che affliggono l’assicurata,

quando siano insorte e quale influsso abbiano sulla capacità lavorativa residua

dell’interessata.

Tali aspetti necessitano

di essere approfonditi tramite un’accurata perizia da parte del Centro Peritale

per le Assicurazioni Sociali.

2.9

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a

una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica dal Centro

peritale al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni

dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, tenuto conto anche delle patologie di

origine somatica dell’interessata, se del caso debitamente aggiornate,

l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita

dell’assicurata.

2.10

Con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha respinto l’istanza di gratuito

patrocinio inoltrata dall’assicurata in data 9 aprile 2010 (doc. 55).

2.10.1

L'art. 37 cpv.

1.

LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente

(cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, DTF 132 V 443), o farsi patrocinare

nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda.

Il

capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può

beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Già prima

dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (vedi per l’assicurazione

invalidità DTF 114 V 228, per l'assicurazione contro gli infortuni DTF 117 V

408.

precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto, senza imporre alcun

limite temporale, il diritto al gratuito patrocinio nell'ambito della procedura

amministrativa in materia di assicurazioni sociali, a condizione che fossero

rispettati gli stessi presupposti applicabili nella procedura giudiziaria,

ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il patrocinio deve essere

necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non sembrano dover avere

esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b, ambedue con

riferimenti).

Il TFA

aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito

patrocinio dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV Nr. 2, consid.

4c, p. 6, in fine).

Secondo

dottrina e giurisprudenza, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA,

l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",

anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa

che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,

quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,

le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa

(cfr., ad esempio, STF I 127/2007 del 7 gennaio 2008, consid. 4.3 e U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 37, n. 20,

p. 400; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).

Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono

l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di

esito favorevole (cfr. FF 1999 3965).

La

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i

corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. Kieser,

op. cit., ad art. 37, n. 21, p. 400-401).

In una

sentenza I 928/05 del 4 dicembre 2006 in una vertenza relativa all’assicurazione invalidità, il TFA ha osservato che la necessità dell’assistenza di un avvocato

durante la procedura amministrativa va riconosciuta solo in casi eccezionali e

dipende dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione

impugnata. In quell’occasione l’Alta Corte ha negato la necessità

dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione sviluppando

le seguenti considerazioni:

"

(…)

5.1

Was die von Vorinstanz und Verwaltung

verweigerte unentgeltliche Verbeiständung im Einspracheverfahren anbelangt, so

hat das kantonale Gericht zutreffend erwogen, dass der Gesuch stellenden Person

ein unentgeltlicher Rechtsbeistand im Verwaltungsverfahren gemäss Art. 37 Abs.

4.

ATSG nur bewilligt wird, wo die Verhältnisse es erfordern, im kantonalen

Prozess dagegen bereits, wo die Verhältnisse es rechtfertigen (Art. 61 lit. f

Satz 2 ATSG). Richtig ist auch, dass die Offizialmaxime rechtfertigt, an die Voraussetzungen,

unter denen eine anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten ist, einen

strengen Massstab anzulegen (BGE 125 V 36 Erw. 4b, 114 V 235 Erw. 5b); die

anwaltliche Vertretung im Verwaltungsverfahren drängt sich nur in

Ausnahmefällen auf (BGE 132 V 201 Erw. 4.1, 117 V 408 f. Erw. 5a, 114 V 238 Erw. 6). Verlangt werden qualifizierende, besondere Umstände. Dagegen kann

nicht bereits aus dem Umstand, dass eine Recht suchende Person während des

Verwaltungsverfahrens von einer Fürsorgebehörde betreut wurde, auf die fehlende

Notwendigkeit einer anwaltlichen Vertretung im Einspracheverfahren geschlossen

werden. Insoweit greift die Begründung der Vorinstanz zum ablehnenden Entscheid

zu kurz.

5.2

Umgekehrt kann aber auch nicht bereits aufgrund

der Tatsache, dass eine Rente - mithin eine finanzielle Leistung von in der

Regel erheblicher Bedeutung - zur Diskussion steht, automatisch von einer

notwendigen Verbeiständung ausgegangen werden. Wollte man bereits in diesem

Umstand einen besonders schweren Eingriff in die Rechtsstellung des

Versicherten erblicken, der regelmässig eine unentgeltliche Verbeiständung zur

Folge hat, würde dies darauf hinauslaufen, dass eine solche in praktisch allen

oder den meisten IV-Fällen zu gewähren wäre, was der gesetzlichen Regelung

widerspräche (Urteil R. vom 8. November 2006, I 746/06). Es sind vielmehr die

konkreten Umstände zu beurteilen.

5.3

Vorliegend hat die IV-Stelle ihre

Leistungsverweigerung in einer ersten Verfügung vom 9. Januar 2004 zunächst

damit begründet, dass die im Arztbericht von Frau Dr. med. L.________ vom 30.

Dezember 2003 gestellte Diagnose weiterhin eine körperlich nicht belastende

Tätigkeit ganztägig ermögliche, was nach wie vor ein rentenausschliessendes

Einkommen zulasse. Auf anwaltliche Einsprache hin holte sie den zum Abklärungsbericht

der Institution X.________ vom 23. Juni 2003 abgefassten Zusatzbericht von Frau

Dr. med. L.________ vom 28. April 2004 ein, worin eine psychiatrische Begutachtung

empfohlen wurde, und hob die Verfügung deswegen auf (Einspracheentscheid vom 21.

Juli 2004). Nach Eingang des psychiatrischen Berichtes von Dr. med. H.________

vom 28. Januar 2005, worin auf das Fehlen eines psychischen oder

psychosomatischen Gesundheitsschadens geschlossen wurde, erneuerte die

Verwaltung ihre ablehnende Haltung mit Verfügung vom 7. Februar 2005. Aus

medizinischer Sicht wies der Fall demnach weder nach Erlass der ersten noch der

zweiten Verfügung besondere Schwierigkeiten auf. Auch sonst sind keine

qualifizierten Umstände auszumachen. Es galt lediglich, die offenkundige

Diskrepanz zwischen den medizinischen Berichten und jenem der Institution

X.________ zu erkennen und aufzugreifen, wozu die den Beschwerdeführer während

des Verwaltungsverfahrens begleitende Fürsorgebehörde ohne weiteres in der Lage

gewesen wäre. Der vorinstanzliche Entscheid, mit welchem die Notwendigkeit

einer anwaltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren verneint wurde, ist

somit im Ergebnis zu bestätigen. (…)“

(STFA del 4 dicembre 2006 nella causa F., I

928/05, consid. 5.1 e 5.2)

Nella

sentenza I 746/06 dell’8 novembre 2006 il TFA ha indicato i seguenti casi di

applicazione della propria giurisprudenza:

"

(…)

3.2

Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat die

Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren etwa

bejaht in Fällen, wo sich die versicherte Person mit mehreren Arztberichten und

Gutachten und einem Abklärungsbericht Haushalt auseinanderzusetzen und zu dem

im Rahmen der gemischten Methode vorgenommenen Einkommensvergleich Stellung zu

nehmen hatte (Urteil O. vom 27. April 2005 Erw. 7.3, I 507/04), oder wo die Einschätzung

der Arbeitsfähigkeit sehr umstritten, die Einkommensberechnung in der Verfügung

nicht nachvollziehbar und zudem weitere Einkommensbestandteile umstritten waren

(erwähntes Urteil I 75/04 Erw. 3.3), oder in einem Fall, in welchem sich der

Versicherte während Jahren wiederholt und erfolglos an die Verwaltung gewandt

hatte, ohne dass für die ausserordentlich lange Verzögerung fallbezogene Gründe

ersichtlich waren (Urteil W. vom 12. Oktober 2004 Erw. 4.2, I 386/04).

Verlangt werden somit qualifizierende, besondere Umstände. (…)“

(STFA dell’8 novembre 2006 nella causa R., I

746/06, consid. 3.2)

Per un caso in cui, sempre

in materia di assicurazione per l’invalidità, il TFA ha invece ammesso la necessità

dell’assistenza di un avvocato per la procedura di opposizione visto che si

trattava di applicare la giurisprudenza relativa alla sindrome da dolore

somatoforme, vedi la sentenza I 319/05 del 14 agosto 2006.

2.10.2

Nella presente

fattispecie l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto all’assistenza

giudiziaria in sede amministrativa in quanto ha ritenuto non necessario o perlomeno

non indispensabile l’intervento di un avvocato, visto che “particolari

difficoltà procedurali o di merito non sono ravvisabili” (doc. A).

Secondo

questo Tribunale tali argomentazioni non sono in concreto sufficienti per

escludere il diritto al gratuito patrocinio.

Chiamata

a pronunciarsi sui presupposti necessari per riconoscere il diritto

all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa, in particolare sulla

necessità dell’assistenza di un avvocato “sachliche Gebotenheit des Beizugs

eines Anwalts”, l’Alta Corte, in una sentenza I 911/06 del 2 febbraio 2007 si è

confermata nella propria giurisprudenza e ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

Hinsichtlich der sachlichen Gebotenheit der

unentgeltlichen anwaltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren sind die

Umstände des Einzelfalls, die Eigenheiten der anwendbaren

Verfahrensvorschriften sowie die Besonderheiten des jeweiligen Verfahrens zu

berücksichtigen. Dabei fallen neben der Komplexität der Rechtsfragen und der

Unübersichtlichkeit des Sachverhalts auch in der Person des Betroffenen

liegende Gründe in Betracht, wie etwa seine Fähigkeit, sich im Verfahren

zurechtzufinden (Schwander, Anmerkung zu BGE 122 I 8, in: AJP 1996 S.

495). Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des

Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls

bloss, wenn zur relativen Schwere des Falls besondere tatsächliche oder rechtliche

Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt

nicht gewachsen ist (BGE 130 I

182.

Erw. 2.2 mit Hinweisen), und wenn auch eine

Verbeiständung durch Verbands-vertreter, Fürsorger oder andere Fach- und

Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt (BGE 125 V 34 Erw. 2,

114.

V 236 Erw. 5b; AHI 2000 S. 163 f. Erw. 2a und b). Die sachliche

Notwendigkeit wird nicht allein dadurch ausgeschlossen, dass das in Frage stehende

Verfahren von der Offizialmaxime oder dem Untersuchungsgrundsatz beherrscht wird,

die Behörde also gehalten ist, an der Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhaltes

mitzuwirken (BGE 130 I 183 f. Erw. 3.2 und 3.3 mit

Hinweisen). Die Offizialmaxime rechtfertigt es jedoch, an die Voraussetzungen,

unter denen eine anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten ist, einen strengen

Massstab anzulegen (BGE 125 V 35 f. Erw. 4b;

Anwaltsrevue 2005/3 S. 123; Urteil H. vom 10. März

2006.

Erw. 7.1, I 692/05).

(…)” (STFA del 2 febbraio 2007 nella causa G., I

911/06)

La necessità o meno

dell’assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione dipende

dunque esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella

decisione impugnata (per dei casi di applicazione cfr. consid. 2.10.1).

Ora, nel caso concreto, in

cui si trattava di valutare il diritto dell’assicurata ad una rendita AI, per

stabilire il suo danno alla salute l’Ufficio AI ha ritenuto di potersi basare

sulla perizia eseguita dai medici del __________ per conto dell’assicuratore

infortuni, senza dover svolgere ulteriori accertamenti medici. Anche a fronte

delle osservazioni presentate dalla patrocinatrice dell’assicurata contro il

progetto di decisione del 24 febbraio 2010, l’UAI ha confermato la propria

decisione, dato che il dr. __________ del SMR non ha ritenuto opportuno

sottoporre l’interessata ad una nuova valutazione peritale.

Alla luce di quanto appena

esposto è a torto che l’Ufficio AI ha ritenuto non necessario

o perlomeno non indicato l’intervento di un avvocato e concluso che

l’insorgente poteva difendersi senza ricorrere ad un legale.

Per

quanto riguarda gli altri presupposti – non analizzati dall’Ufficio AI –

cumulativamente necessari per riconoscere il diritto all’assistenza giudiziaria

in sede amministrativa, il TCA rileva quanto segue.

Le

osservazioni al progetto di decisione dell’assicurata non erano prive di

possibilità di esito favorevole.

Inoltre,

l’insorgente, a carico della pubblica assistenza, risulta chiaramente indigente.

Gli

atti vanno quindi rinviati all’Ufficio AI, affinché si pronunci sull’importo

spettante all’assicurata (cfr. DTF 131 V 153).

2.11

L’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,

U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999

nella causa E.T.).

2.12

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 17 giugno 2010 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.9..

2. RI 1 è

posta al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura amministrativa.

§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerandi 2.10..

3. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà alla ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e

gratuito patrocinio del 23 agosto 2010.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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