32.2010.229
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
16 giugno 2011Italiano62 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2010.229
Data decisione, Autorità:
16.06.2011, TCA
Titolo:
Decisione con la quale UAI ha rifiutato all'assicurata il diritto a prestazioni non può essere confermata dal TCA,in mancanza di sufficienti approfondimenti dal profilo psichiatrico.Atti rinviati per complemento istruttorio.Rifiuto dell'UAI di concessione dell'AG per procedura amministrativa errato
AFFEZIONE PSICHICA
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRADO DI INVALIDITÀ
GRATUITO PATROCINIO
PERIZIA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 37 cpv. 4 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.229
cr/DC/sc
Lugano
16 giugno
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 agosto 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 giugno 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1 nata
nel 1963, in precedenza attiva in qualità di segretaria, in data 19 dicembre 2006 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti a causa di problemi alla colonna
cervicale subentrati dopo un incidente stradale avvenuto nel mese di luglio
2006 (cfr. doc. 1/1-7).
Con
scritto dell’8 maggio 2007, l’assicurata - avendo nel frattempo, a decorrere
dal 1° aprile 2007, ripreso la sua attività di segretaria nel ramo commerciale
al 100% - ha chiesto all’Ufficio AI di “annullare la sua richiesta di rendita
per adulti”, in quanto “il mio stato di salute risulta ben gestibile in
relazione all’attività professionale che svolgo” (doc. 20-1).
1.2. In data 6
maggio 2009, l’assicurata ha presentato una nuova richiesta di prestazioni AI,
a seguito delle conseguenze di un nuovo infortunio subito nel dicembre 2007
(cfr. doc. 27/1-8).
Per le
conseguenze dell’infortunio del 9 dicembre 2007, l’assicuratore LAINF, con
decisione del 17 febbraio 2010, ha stabilito che l’assicurata è abile al lavoro
al 100% dal 1° marzo 2010, ha sospeso i versamenti per il rimborso
dell’abbonamento arcobaleno e delle spese mediche e ha rifiutato il diritto ad
un’indennità per menomazione dell’integrità fisica (doc. 35).
Tale
decisione è poi stata confermata con decisione su opposizione del 23 luglio
2010 (doc. I).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 25
febbraio 2010 (doc. 49/1-2), poi confermato con decisione del 17 giugno 2010
(doc. A), l’Ufficio AI ha rifiutato all’assicurata il diritto ad una rendita di
invalidità, essendo l’interessata nuovamente abile al lavoro al 100% dal 22
ottobre 2009.
L’amministrazione
ha pure rifiutato all’assicurata la concessione dell’assistenza giudiziaria per
la procedura amministrativa (doc. A).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, contestando la decisione dell’amministrazione e
chiedendo l’attribuzione di una rendita intera di invalidità (doc. I).
La
patrocinatrice ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio per la procedura amministrativa e per la presente
procedura (doc. I).
In
sostanza, la patrocinatrice ha contestato il modo di procedere dell’Ufficio AI,
il quale, nella valutazione della capacità lavorativa residua dell’interessata,
si è limitato a rifarsi agli esiti della valutazione peritale eseguita dai
medici del __________ per conto dell’assicuratore infortuni, anziché – come
sarebbe stato invece maggiormente corretto secondo la legale, essendo l’ambito
di competenza dell’assicuratore LAINF diverso da quello dell’Ufficio AI -
sottoporre l’assicurata ad una perizia pluridisciplinare atta a valutare le sue
patologie dal profilo dell’assicurazione invalidità.
La
patrocinatrice ha contestato la correttezza della perizia dei medici del __________,
che non rispetterebbe, a suo avviso, i criteri posti dalla giurisprudenza per
potere ritenere pienamente probante un referto peritale.
Secondo
l’avv. RA 1, infatti, la perizia in questione sarebbe priva, dal profilo
reumatologico, dell’indicazione degli impedimenti al lavoro dell’interessata,
mentre, dal profilo psichiatrico, non disporrebbe di una diagnosi posta secondo
un sistema di classificazione riconosciuto e non presenterebbe una adeguata
motivazione.
Non
avendo i medici del __________ indicato per quali ragioni essi si siano
distanziati dalla valutazione posta dai medici curanti a proposito di una
totale incapacità lavorativa dell’assicurata, l’avv. RA 1 ha chiesto che alla stessa venga attribuita una rendita intera di invalidità per un grado AI del
100%.
Qualora,
per contro, il TCA non dovesse concordare con la ricorrente, la patrocinatrice
ha chiesto l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare che tenga conto di
tutte le affezioni che affliggono l’interessata (doc. I).
1.4. L’UAI, in
risposta - fondandosi sul parere del dr. __________ e della dr.ssa __________ del
SMR, i quali hanno escluso che il certificato del dr. __________ prodotto
dall’assicurata apporti nuovi elementi in grado di definire diversamente il
caso (doc. IV/bis) - ha riconfermato la propria decisione, chiedendo che il
ricorso dell’interessata venga respinto (doc. IV).
1.5. In data 6
ottobre 2010 la patrocinatrice dell’interessata ha trasmesso al TCA, in
originale, il referto del 20 agosto 2010 del dr. __________1.6. Con
osservazioni del 15 ottobre 2010, l’amministrazione - dopo avere rilevato che
il SMR ha già avuto modo di esprimersi riguardo al certificato del dr. __________
prodotto dall’assicurata - ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso (doc.
VIII).
Questo
scritto dell’amministrazione è stato trasmesso alla ricorrente (doc. IX), per
conoscenza.
1.7. In data 29
ottobre 2010 la patrocinatrice ha comunicato al TCA il trasferimento di
domicilio dell’interessata (doc. X).
1.8. Con scritto
del 9 febbraio 2010, la patrocinatrice ha trasmesso al TCA un nuovo referto medico
redatto dal dr. __________ (doc. XI + E).
1.9. In data 16
febbraio 2011 la patrocinatrice ha poi trasmesso al TCA un nuovo referto
stilato dal dr. __________ (doc. XIII + F).
1.10. Con
osservazioni del 15 febbraio 2011, l’UAI ha nuovamente chiesto la reiezione del
ricorso, rilevando che il referto del dr. __________ non apporta nuovi elementi
in grado di modificare la precedente valutazione (doc. XV).
Questa
presa di posizione dell’amministrazione è stata trasmessa alla ricorrente (doc.
XVI), per conoscenza.
1.11. Con
osservazioni del 1° marzo 2011, inoltre, l’UAI ha ribadito la richiesta di
reiezione del ricorso, sottolineando che l’eventuale peggioramento delle
condizioni di salute dell’interessata attestato dal dr. __________ “è ben
successivo alla decisione resa dall’amministrazione” (doc. XVII).
Questo
scritto dell’amministrazione è stato trasmesso alla ricorrente (doc. XVIII),
per conoscenza.
1.12. Pendente
causa, il TCA, alla luce delle considerazioni espresse dal dr. __________ del __________,
ha interpellato il dr. __________, chiedendogli di precisare le ragioni che
giustificano una sua diversa valutazione rispetto a quanto apprezzato dal
perito psichiatra del __________ (doc. XIX).
Il dr. __________
ha risposto con scritto del 30 marzo 2011 (doc. XX), che è stato immediatamente
sottoposto alle parti per una presa di posizione (doc. XXI).
1.13. Con scritto
del 13 aprile 2011 la patrocinatrice dell’assicurata ha confermato
integralmente il contenuto del ricorso del 23 agosto 2010 (doc. XXII). L’avv. RA
1 ha inoltre trasmesso al TCA un nuovo referto medico della dr.ssa __________
(doc. G).
1.14. Con
osservazioni del 20 aprile 2011, l’amministrazione, dal canto suo, sulla base
del parere espresso dal SMR riguardo alle risposte del dr. __________ (doc.
XXIII/bis), ha chiesto nuovamente la reiezione del ricorso (doc. XXIII).
1.15. Con scritto
del 4 maggio 2011, l’Ufficio AI ha rilevato di non avere particolari
osservazioni da presentare in merito al nuovo referto della dr.ssa __________
prodotto dalla ricorrente, in quanto “posteriore alla decisione resa, è stato
emesso da un nuovo medico curante e non contiene elementi clinici atti a
definire diversamente il caso rispetto alla valutazione resa
dall’amministrazione con la decisione impugnata” (doc. XXVI).
Questo
scritto dell’amministrazione è stato trasmesso all’assicurata (doc. XXVIII),
per conoscenza.
1.16. In data 9
maggio 2011 la patrocinatrice dell’interessata ha ribadito le richieste
ricorsuali, ritenuto che “l’Ufficio AI si limita ad osservare che i certificati
medici prodotti dalla signora RI 1 non apportano “altri elementi medici
rispetto a quanto precedentemente indicato”, senza indicare aspetti medici atti
a motivare il parere contrario rispetto ai medici curanti della signora RI 1” (doc. XXVII).
Questo
scritto dell’assicurata è stato trasmesso all’amministrazione (doc. XXIX), per
conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato all’assicurata
il diritto ad una rendita.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa
graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio
2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR
2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata
in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e
cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA
del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999;
STFA 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4
luglio 2007).
2.4. Nel caso di
specie, l’UAI ha fondato, dal profilo medico, la propria decisione di rifiuto
delle prestazioni sul rapporto del 23 febbraio 2010 del dr. __________ del SMR,
spec. FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la
specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), il quale - sulla
base di quanto stabilito dai medici del __________ nell’ambito di una perizia
in materia infortunistica (doc. 34/1-41 inc. LAINF) – ha posto le diagnosi di
“sindrome lombovertebrale cronica; sindrome cervicovertebrale cronica; esiti di
disturbi dell’adattamento e sindrome reattiva ansioso-depressiva in seguito
all’incidente del 9 dicembre 2007” (doc. 48-1).
Il dr. __________
ha considerato l’assicurata inabile al lavoro al 100% dal 22 marzo 2008 al 23
novembre 2008, inabile al lavoro al 67% dal 24 novembre 2008 al 22 ottobre 2009
e poi totalmente abile al lavoro a decorrere dal 23 ottobre 2009 (doc. 48-1).
Il medico
del SMR ha indicato quanto segue:
"
Trattasi di seconda richiesta di prestazioni Al
(la prima ritirata nell'ottobre 2007).
La perizia espletata per conto della __________
da parte del __________ lo scorso 2 febbraio 2010 ha considerato le componenti reumatologiche, neurologiche,
psichiatriche nonché neuropsicologiche concludendo che l'infortunio del 9
dicembre 2007 non ha causato una menomazione importante e durevole
dell'integrità fisica e psichica.
Conclusioni
In virtù della completezza e della fattura
qualitativa della perizia medesima, del fatto che non sono desumibili elementi
che consentano di attribuire a diagnosi extra-infortunistiche un'entità tale da
influenzare autonomamente l'idoneità professionale dell'interessata, non
essendoci così patologie rilevanti sulla quotidianità e la vita professionale
dell'Assicurata, gli atti medici sono sufficienti per concludere come da
parametri __________.
In attività ultimo svolta (segretaria) o simile:
IL 0% dal 23 ottobre 2009
IL 100% dal 22.3.08 al 23.11.08
IL 67% dal 24.11.08 fino al 22.10.09
Diagnosi (938/91)
Sindrome lombovertebrale cronica
Sindrome cervicovertebrale cronica
Esiti di disturbi dell'adattamento e sindrome
reattiva ansioso-depressiva in seguito all'incidente del 9 dicembre 2007."
(Doc. 48-1)
Nel loro referto peritale del 2 febbraio 2010,
gli specialisti del __________hanno indicato che l’assicurata è stata
sottoposta a valutazione reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. J.-__________)
e psichiatrica (dr. __________).
Dal profilo generale, il dr. __________, poste le
diagnosi di “Chronisches Lumbovertebralsyndrom, pseudoradikuläre Ausstrahlung
linke untere Extremität; Cervikovertebralsyndrom links; Status nach Velounfall
2000, Vespa-Unfall 2006 und Motorschlitten-Unfall 2007”, ha indicato che, da punto di vista medico-generale, l’assicurata non presentava alcuna
patologia in grado di influire negativamente sulla capacità lavorativa (cfr.
doc. 34-14 inc. LAINF).
Dal profilo reumatologico, il dr. __________ ha
posto le seguenti diagnosi:
"
- Chronisches
Lumbovertebrales Syndrom
- mit Beckenkamm-Myogelosen links
- mit Myotendinosen des Musculus quadratus lomborum links
- Status nach LWK1-Fraktur bei Velounfall am 21.08.2000
-
Status nach Rückenkontusion bei Motorschlittenunfall
am 09.12.2007
- Sekundäres Scapulocostalsyndrom links
- Chronisches cervicovertebrales Syndrom
- mit rezidivierender Cervicobrachialgie links
- mit muskulärer Dysbalance des Schultergürtels
- Status nach HWS-Distorsion bei Motorradunfall am 10.07.2006”
(Doc. 34-18 inc. LAINF)
Dal profilo neurologico, l’assicurata presenta, secondo il dr. __________
le seguenti diagnosi:
" - Status
nach Unfall mit LWS-Kontusion am 21.08.2000 mit
Kompressionsfraktur von LWK1
-
noch residuell lumbospondylogenes Syndrom ohne
radikuläre Irritations- oder Ausfallssymptomatik
- Chronisches
Cervicalsyndrom, ohne radikuläre Irritations- oder Ausfallssymptomatik
-
Status nach Unfall mit Distorsionstrauma der HSW
am 09.12.2007 mit reaktivierung vorbestehender cervicaler Beschwerden”
(Doc. 34-22 inc. LAINF)
Infine, dal profilo psichiatrico, il dr. __________ ha considerato
che l’assicurata sia affetta da “Status nach Anpassungsstörung”, concludendo
per l’assenza di un disturbo psichico manifesto che potrebbe influire sulla
capacità lavorativa residua dell’interessata:
"
Die Explorandin hat seit einem Unfall im Jahr
2007 ein schmerzhaftes Syndrom, welches interkurrent rückwirkend wahrscheinlich
zu einer Anpassungsstörung mit einer depressivängstlichen Reaktion geführt
hatte (wie auch im Jahr 2006), weshalb die Explorandin zeitweise psychiatrisch
behandelt wurde. Mittlerweile ist diese Anpassungsstörung, wie nicht anders zu
erwarten, abgeklungen. Aktuell besteht keine klinisch manifeste psychische
Störung, die Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der Explorandin hätte.
Es finden sich insbesondere keine Hinweise auf eine
psychoorganische Störung, auf eine Angststörung, auf Zwänge oder eine
depressive Störung.” (Doc. 34-27 inc. LAINF)
Nella traduzione italiana fatta eseguire dall’assicuratore
infortuni e trasmessa al TCA dalla patrocinatrice dell’assicurata risulta
quanto segue:
" Dall’incidente
del 2007, l’assicurata presenta una sindrome dolorosa la quale ha probabilmente
portato a un disturbo di adattamento intercorrente con una reazione
ansioso-depressiva (come già accaduto nell’anno 2006), motivo per cui
l’assicurata si è sottoposta temporaneamente a trattamenti psichiatrici. Nel
frattempo, questo disturbo di adattamento, come atteso, si è risolto.
Attualmente non sussiste alcun disturbo psichico clinicamente
manifesto che potrebbe influire sulla capacità produttiva dell’assicurata.
Non sussistono in particolare segni che facciano presupporre un
disturbo psico-organico, un disturbo dell’ansia, ossessioni o un disturbo
depressivo.” (Doc. B pag. 22)
L’assicurata è pure stata sottoposta ad una valutazione
neuropsicologica a cura del neuropsicologo signor __________ (doc. 34/28-31 inc.
LAINF).
Sulla base di tutti questi consulti specialistici, i medici del __________,
dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti
interessati, hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
Diagnosen:
- Chronisches Lumbovertebrales Syndrom
- nach LWK1-Fraktur bei Velounfall am
21.08.2000
- nach Rückenkontusion bei Motorschlittenunfall
am 09.12.2007
- Chronisches cervicovertebrales Syndrom
- mit rezidivierender spondylogener
Cervicobrachialgie links
- nach HWS-Distorsion bei Motorradunfall
am 10.07.2006
- nach HWS-Distorsion bei
Motorschlittenunfall am 09.12.2007
- Status nach Anpassungsstörung mit ängstlich-depressiver Reaktion
nach Unfall vom 09.12.2007
- Gynäkologische Affektionen in Abklärung"
(Doc. 34/35 inc. LAINF)
Quanto alla capacità lavorativa, gli specialisti sono giunti alle
seguenti conclusioni:
"
(…)
5.6. Arbeitsunfähigkeit
Wie beurteilen Sie
die Arbeitsunfähigkeit in Bezug
auf die Unfallfolgen vom 09.12.2007?
5.6.1. Arbeitsfähigkeit
in der bisherigen Tätigkeit in Stunden pro Tag?
__________________________________________________
In der bisherigen Tätigkeit als kaufmännische Angestellte
ist die Explorandin aus somatischer Sicht wahrscheinlich seit Juli 2008 wieder
vollschichtig arbeitsfähig. Damals fanden sich in einer
CT-Untersuchung der LWS keine signifikanten krankhaften Veränderungen, die dann
noch eine Arbeitsunfähigkeit hätten
begründen können. Es standen damals psychische Beschwerden
im Vordergrund.
Aus psychischen Gründen war die Explorandin wahrscheinlich noch bis Ende August 2008 arbeitsunfähig in Folge der Anpassungsstörung mit der ängstlich-depressiven Reaktion. Ab September 2008 konnten keine
psychiatrischen Diagnosen mehr erhoben werden, die die Arbeitsfähigkeit tangierten.
5.6.2. In einer andern, den Unfallfolgen angepassten und zumutbaren Tätigkeit?
__________________________________________________
Auch in einer anderen, den Unfallfolgen angepassten Tätigkeit besteht eine vollschichtige Arbeitsfähigkeit.
5.6.3. Prognose: Ist eine Anpassung/Angewöhnung
an die Unfallfolgen zu erwarten, gegebenenfalls wann
und in welchem Ausmass bewirkt dies eine Verbesserung der Arbeitsfähigkeit?
__________________________________________________
In Anbetracht des
Umstandes, dass es wahrscheinlich auch zu einer Schmerzausweitung in
Zusammenhang mit der sozialen Problematik gekommen ist, hängt die Prognose vor allem vom Verlauf äusserer Umstände ab, insbesondere ob es gelingt, für die Explorandin wieder eine geeignete Tätigkeit auf dem freien
Markt zu finden.
5.7. Heilbehandlung
5.7.1. ist eine weitere Heilbehandlung als Folge des Unfalles vom
09.12.2007 noch notwendig, zweckmässig und geeignet, den Gesundheitszustand und die Arbeitsfähigkeit namhaft zu verbessern? Wenn ja, welche und wie lautet Ihre Prognose hinsichtlich des
weiteren Heilverlaufs und der Arbeitsfähigkeit?
__________________________________________________
Eine weitere
Heilbehandlung als Folge des Unfalles vom 09.12.2007 ist nicht notwendig und
geeignet, den Gesundheitszustand und die Arbeitsfähigkeit namhaft zu verbessern." (Doc. 34/36-37, inc. LAINF)
Con progetto di decisione del 25 febbraio 2010, dunque, l’UAI ha negato
all’assicurata il diritto ad una rendita di invalidità, con la seguente
motivazione:
"
(…)
Esito degli accertamenti:
dalla documentazione acquisita all’incarto emerge
che l’incapacità lavorativa insorta il 22.03.2008 è terminata in data
22.10.2009, momento in cui è stata effettuata una perizia per conto della __________
Assicurazioni dal __________ ed in base alla quale è stata definita la completa
capacità lavorativa.
Ritenuto che la richiesta di prestazioni risale
al 06.05.2009, un’eventuale rendita può essere corrisposta unicamente dal mese di
novembre 2009, tuttavia, considerato che a quel momento era già abile in misura
completa, non sussiste alcun diritto a rendita da parte del nostro Ufficio.”
(Doc. 49-2)
A seguito
delle critiche dell’assicurata contro il progetto di decisione dell’UAI di
rifiuto delle prestazioni, il dr. __________ del SMR ha poi ribadito le proprie
conclusioni nelle annotazioni mediche del 12 maggio 2010, nelle quali ha
indicato:
"
La perizia multidisciplinare __________ ha
affrontato tutte le componenti mediche inerenti a stabilire la misura della
capacità lavorativa dell'Assicurata.
Non essendo intervenuti nuovi elementi clinici di
rilievo, le nostre conclusioni mediche del 23 febbraio 2010 permangono dunque attuali."
(Doc. 57-1)
2.5. In sede
ricorsuale l’assicurata ha contestato la valutazione del medico del SMR, basata
sulla perizia del __________, trasmettendo al TCA un referto datato 20 agosto
2010, redatto dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e
indirizzato alla patrocinatrice dell’interessata, del seguente tenore:
"
Come da lei richiesto la informo sulle
condizioni della Signora RI 1.
La paziente è venuta in mia cura il 13 aprile di
quest'anno e da allora viene visitata regolarmente presso il mio studio con
cadenza all'incirca quindicinale.
La paziente era già stata vista da me in passato
in un'unica occasione il 7.2.2007, inviatami dal medico curante Dr. __________,
che l'aveva trattata con un antidepressivo (Duloxetina) conseguente un episodio
depressivo con manifestazioni ansioso-fobiche insorto dopo il secondo
incidente, cioè quello del luglio 2006, subito dalla Signora RI 1.
La paziente aveva effettuato un trattamento per
alcuni mesi con un antidepressivo che aveva portato ad una perfetta remissione
dei sintomi come dai miei certificati completati allora per l'assicurazione
invalidità e i rapporti del Dr. __________ fatti per la __________.
Quindi dopo le sequele del secondo infortunio la
paziente si era rimessa, aveva trovato un nuovo lavoro presso il costituendo
centro peritale delle assicurazioni sociali a Bellinzona e non era mai più
stata seguita in cura psichiatrica regolare, eccettuata l'unica visita presso
di me e il ricovero avvenuto nell'autunno 2006 presso la clinica __________,
dove era stata seguita dal Dr. __________ che l'aveva pure trattata con
ansiolitici e antidepressivi.
La paziente subisce poi il terzo infortunio,
quello della motoslitta avvenuto il 9.12.2007. Dopo questo incidente la signora
viene seguita dal Dr. __________ che attesta un'incapacità lavorativa e prescrive
una farmacoterapia ansiolitica ed antidepressiva. La paziente entra nuovamente
in assicurazione infortunio fino a quando l'assicurazione chiude il caso con il
febbraio di quest'anno. La paziente nel frattempo è stata licenziata
dall'ultimo posto di lavoro.
Già dal primo appuntamento abbiamo constatato
nella paziente una sintomatologia ansiosodepressiva di grado notevole con
alcune manifestazioni fobiche e alcune bizzarrie e incongruenze
comportamentali. La paziente è molto agitata, fatica a mantenere la posizione
seduta davanti al sottoscritto
perché lamenta continuamente dolori a livello della colonna vertebrale. Appare
sofferente, pallida e dimagrita di alcuni chili nel corso di questo ultimo
anno, gravi disturbi del sonno, gravi disturbi relazionali, è sola, non sposata
e non ha figli. Esprime grande risentimento per l'ultimo datore di lavoro, dove
si sarebbe sentita non compresa e in qualche modo messa da parte in virtù delle
sue capacità professionali migliori della media.
La paziente lamenta lunghi periodi di sofferenza
in passato da quando è iniziata questa triste serie di incidenti, che però con
le sue caratteristiche di personalità vincente, è sempre riuscita a superare e
recuperare, sia nell'ambito lavorativo che nell'ambito personale.
Emergono tratti di un disturbo di personalità
duraturo legato al dolore cronico provocato dagli accidenti infortunistici
sulla colonna vertebrale già in sé compromessa precedentemente.
Il disturbo somatoforme da dolore persistente che
ha accompagnato la paziente in questi anni, ha determinato a tratti anche una
sindrome depressiva ricorrente che ha determinato la necessità di cure
psichiatriche psicofarmacologiche, anche se incostanti a causa delle
peculiarità del disturbo di personalità dell'interessata.
È per questo motivo che
attualmente abbiamo nuovamente reintrodotto una farmacoterapia antidepressiva,
ansiolitica ed ipnotica che ha determinato un lieve miglioramento delle
condizioni timiche della signora.
A mio modo di vedere, l'aspetto centrale della
problematica psicologica di questa paziente, è il disturbo di personalità, che
probabilmente si è sviluppato in una personalità ansiosa a partire
dell'esperienza del dolore iniziata 10 anni fa dopo il primo incidente e che
periodicamente si è riaggravato con il secondo e, in modo più persistente, col
terzo verificatosi 3 anni fa.
Ritengo quindi importante porre l'accento sulla
diagnosi di disturbo duraturo della personalità da dolore cronico ICD10-F62.8,
che porta periodicamente a episodi depressivi di gravità diversa con
manifestazioni ansiose-fobiche, oltre naturalmente la sindrome somatoforme da
dolore persistente.
Sulla base di questa valutazione diagnostica, per
quanto riguarda l'abilità lavorativa, ritengo che sia un aspetto alquanto
problematico, perché anche se è vero che la paziente ha una visione di se
stessa un po' grandiosa, oggettivamente i suoi disturbi rendono improbabile un
inserimento nel mercato del lavoro, non per mancanza di buona volontà da parte
della paziente, quanto perché ritengo che il disturbo di personalità che
affligge la signora possa risultare di difficile gestione in un qualsiasi
ambiente lavorativo.
Per quanto riguarda la causalità, ritengo che
questa sia in relazione con la serie di incidenti che hanno determinato il
cambiamento duraturo della personalità, anche perché prima del primo incidente
avvenuto 10 anni fa, non abbiamo nessuna notizia anamnestica e clinica
oggettivabile di un qualsiasi problema alla salute psichica dell'interessata. " (Doc. C)
Al riguardo, nelle annotazioni mediche del 21
settembre 2010, il dr. __________, spec. FMH in medicina generale e la dr.ssa __________,
psichiatra del SMR, hanno osservato:
"
Assicurata nata nel 1963
Infortunio del 9.12.2007
Perizia __________ del 2.2.2010 per conto __________
Ass.
4. Diagnosen
- Chronisches
lumbovertebrales Syndrom
- nach LWK1-Fraktur bei Velounfall am
21.08.2000
-
nach Rückenkontusion bei Motorschlittenunfall am 09.12.2007
- Chronisches
cervikovertebrales Syndrom
- mit rezidivierender spondylogener
Cervikobrachialgie links
- nach HWS-Distorsion bei
Motorradunfall am 10.07.2006
-
nach HWS-Distorsion bei Motorschlittenunfall am 09.12.2007
- Status nach Anpassungsstörung mit
ängstlich-depressiver Reaktion
nach Unfall vom 09.12.2007
- Gynäkologische Affektionen in AbkIärung.
- dal punto di
vista internistico assenza di patologia invalidante
- assenza di
impedimento neurologico
- assenza di disturbo psichiatrico
manifesto con influsso sulla CL a partire da 9.2008
- esame
neuropsicologico: normale
- dal lato somatico l'assicurata
risulta abile in misura normale da 7.2008
- prevale
problematica di reumatismo delle parti molli
Ricorso:
rapporto dr. __________ del 20.8.2010:
Scritto Dr. __________ 20.08.2010: in cura dal
13.04.2010 (visitata una sola volta il 07.02.2007) per un episodio depressivo
con manifestazioni ansioso-fobiche insorte dopo incidente del luglio 2006.
Decorso con remissione completa come da lui attestato e secondo anche
valutazione __________ del Dr. __________.
Dal primo appuntamento: sintomatologia ansiosa
depressiva di grado notevole con manifestazioni fobiche ed alcune bizzarrie ed
incongruenze comportamentali, agitata, fatica a mantenere posizione seduta per dolori, dimagrita di alcuni Kg nel
corso dell'ultimo anno, disturbi del sonno, gravi disturbi relazionali.
Emergono tratti di un disturbo di personalità duraturo legato al dolore
cronico. L'aspetto centrale della problematica psicologica nel caso specifico è
secondo il curante il disturbo di personalità che probabilmente si è sviluppato
in una personalità ansiosa a partire dall'esperienza di dolore iniziata 10 anni
fa dopo il primo incidente e che periodicamente si è riaggravato con il secondo
e in modo persistente col terzo verificatosi tre anni fa. Pone quindi diagnosi
di un disturbo duraturo della personalità da dolore cronico (ICD10-F62.8) che
porta periodicamente ad episodi depressivi di gravità diversa con
manifestazioni ansiose-fobiche oltre che la sindrome somatoforme da dolore
persistente.
La perizia del Dr. __________ del 28.09.2008
escludeva la presenza di un disturbo di personalità o di una modificazione
duratura della personalità (il Dr. __________ invece sostiene nell'attuale
documentazione uno sviluppo di un disturbo di personalità da dolore cronico da
almeno tre anni, quindi antecedentemente alla valutazione peritale __________).
Anche nella perizia pluridisciplinare del __________
02.02.2010 lo specialista psichiatra ritiene che al momento della valutazione
non vi sia alcun disturbo psichiatrico con influsso sulla CL.
L'attuale documentazione
non modifica le conclusioni precedenti.” (Doc. IV/bis)
L’assicurata ha poi trasmesso al TCA i seguenti
referti medici:
-
referto dell’11 marzo 2010 del dr. __________,
spec. FMH in chirurgia, del seguente tenore:
" L’esame
clinico effettuato in data 05.03.2010 ha evidenziato i seguenti reliquati
post-infortunistici in relazione ai precedenti infortuni con l’interessamento
della colonna vertebrale, cinto omero scapolare sinistro e successivo sviluppo
di una grave sindrome depressiva di carattere cronico.
Si verifica una
limitazione funzionale dell’intera colonna vertebrale, specialmente della
colonna cervicale e della colonna lombo-sacrale in tutte le direzioni.
Pronunciata
dolorabilità pressoria sui processi spinosi e soprattutto sulla muscolatura
paravertebrale la quale risulta molto debole ma rigida.
Notevoli dolori
pressori sulle articolazioni sacroiliache soprattutto in sede coccigea che
dimostra una pronunciata instabilità degli ultimi segmenti.
Per quanto riguarda
la spalla sinistra a parte la diminuzione funzionale della stessa in tutte le
direzioni, si nota una diffusa dolorabilità alla pressione, fortemente
pronunciata nella sede del tubercolo maggiore e a lungo tratto del tendine del
bicipite.
La forza complessiva
dell’arto superiore sinistro è ridotta in confronto con la parte destra, come
pure la forza della mano.
La deambulazione non
è fluida, è rallentata da permanenti diffusi dolori a lungo tratto della
colonna vertebrale e del bacino.
Per quanto riguarda
le turbe soggettive, la paziente è portatrice di una grave sindrome depressiva
cronica. Pianto facile e frequente. Quotidiani disturbi del sonno. Nessun
interesse per gli amici e per la società. Non può leggere per mancanza di
concentrazione. Sono presenti disturbi della memoria e dell’attenzione.
Emotivamente è molto instabile, sempre triste e irritabile. Grave il pericolo
da dipendenza da farmaci.
La motricità
corporea risulta molto ridotta. La deambulazione dopo i 15 minuti deve essere
interrotta, ma anche la posizione seduta è di breve durata per la
riacutizzazione dei dolori alla colonna e al bacino. Avendo una notevole perdita
della forza corporea non è in grado di portare i pesi oltre i 2-3 kg.
Diagnosi definitiva:
o
stato dopo i ripetuti infortuni con la
distorsione della colonna cervicale in soggetto portatore di una spondilartrosi
e uncodiscartrosi nonché ernia del disco C5-C6 con susseguente sviluppo di una
sindrome cervicocefalica e cervicobrachiale bilaterale.
o
stato dopo grave frattura compressiva,
plurifragmentaria del L1. Protrusione del disco TH 12 - L1 e L4 - L5.
o
stato dopo frattura del coccige. Coccigodinia
cronica.
o
Cefalea cronica.
o
Nevralgia del nervo trigemino a destra con
particolare interessamento del nervo mascellare.
o
Grave stato depressivo cronico.
Abilità lavorativa:
per quanto riguarda l’abilità lavorativa, la signora RI 1 è
da ritenere inabile al 100% dal 22.04.2008 in seguito all’ultimo infortunio
occorsole il 09.12.2007 responsabile di grave e progressivo peggioramento
generale con i marcati disturbi sopraelencati.” (Doc. E2)
-
referto del 9 febbraio 2011 del dr. __________,
del seguente tenore:
" RI
1RI 1 è peggiorato. Si richiama integralmente il certificato medico
dell’11.3.2010 (allegato in copia).
Attualmente la
signora RI 1 riferisce non solo di non essere in grado di svolgere normali
attività quotidiane ma riferisce anche l’impossibilità persino di guidare
l’auto.
Si rilascia il
presente su richiesta della paziente.” (Doc. E1)
-
referto del 14 febbraio 2011 del dr. __________,
indirizzato alla patrocinatrice dell’assicurata, del seguente tenore:
" Le
scrivo per comunicarle che seguo sempre regolarmente la signora RI 1 1963, a causa di episodi depressivi ricorrenti, che lamenta pure le sequele di diversi infortuni, in
presenza di un disturbo di personalità (modificazione duratura della
personalità da dolore cronico).
Nell’ultimo periodo
purtroppo le condizioni di salute della signora si sono aggravate determinando
la necessità di un trattamento infusionale ambulatoriale, basato su
antidepressivi ed ansiolitici che viene dispensato giornalmente nel mio studio
dalla settimana scorsa.” (Doc. F)
2.6. In corso di
causa, il TCA ha interpellato il dr. __________ chiedendogli di fornire le
seguenti precisazioni:
"
(…)
Dalla documentazione agli atti emerge che
l’assicurata, nell’ambito di una perizia pluridisciplinare svolta dal 19 al 22
ottobre 2009 presso il __________, su incarico dell’assicuratore infortuni, è
stata visitata dal dr. __________, il quale ha posto la diagnosi di “stato dopo
disturbo di adattamento”, ponendo la seguente valutazione:
“Dall’incidente del 2007, l’assicurata presenta
una sindrome dolorosa la quale ha probabilmente portato a un disturbo di
adattamento intercorrente con una reazione ansioso-depressiva (come già
accaduto nell’anno 2006), motivo per cui l’assicurata si è sottoposta
temporaneamente a trattamenti psichiatrici. Nel frattempo, questo disturbo di
adattamento, come atteso, si è risolto.
Attualmente non sussiste alcun disturbo psichico
clinicamente manifesto che potrebbe influire sulla capacità produttiva
dell’assicurata.
Non sussistono in particolare segni che facciano
presupporre un disturbo psico-organico, un disturbo dell’ansia, ossessioni o un
disturbo depressivo.”
Dagli atti giudiziari risulta che il 20 agosto
2010 Lei ha redatto, su richiesta della patrocinatrice dell’assicurata, un
referto, nel quale ha indicato che la signora RI 1, in cura presso di Lei dal 13 aprile 2010, fin dal primo appuntamento ha presentato “una sintomatologia
ansiosodepressiva di grado notevole con alcune manifestazioni fobiche e alcune
bizzarrie e incongruenze comportamentali”, aggiungendo che “emergono tratti di
un disturbo di personalità duraturo legato al dolore cronico provocato dagli
accidenti infortunistici sulla colonna vertebrale già in sé compromessa
precedentemente”.
Lei ha rilevato che “l'aspetto centrale della
problematica psicologica di questa paziente, è il disturbo di personalità, che
probabilmente si è sviluppato in una personalità ansiosa a partire
dell'esperienza del dolore iniziata 10 anni fa dopo il primo incidente e che
periodicamente si è riaggravato con il secondo e, in modo più persistente, col
terzo verificatosi 3 anni fa”.
Alla luce delle considerazioni espresse dal dr. __________
e al fine di evadere il ricorso oggetto della presente procedura, La invito ad
indicare al Tribunale le ragioni che giustificano la Sua diversa valutazione
rispetto a quanto apprezzato dal perito psichiatra del __________.”
Con scritto del 30 marzo 2011, il dr. __________
ha risposto:
"
Riconfermo quanto già da me attestato nella
lettera del 20 agosto 2010 all’Avvocatessa RA 1 e per quanto riguarda la
differenza di valutazione effettuata dal sottoscritto rispetto alla valutazione
effettuata dal dr. __________ per l’assicurazione infortuni, ritenuto che
l’osservazione del dr. __________ era nell’ambito di una perizia per
l’assicurazione infortuni e nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.
Per quanto riguarda il parere del sottoscritto si
basa essenzialmente sulla documentazione che ho avuto a disposizione sul caso
della Signora già citata nella mia lettera del 20 agosto dell’anno scorso e
sull’osservazione ininterrotta dall’aprile dell’anno scorso.
Riconfermo che a mio modo di vedere nell’osservazione
clinica della paziente e nella raccolta dell’anamnesi centrale sia l’aspetto
degli infortuni subiti che hanno comportato una manifestazione dolorosa
duratura mal gestita dell’interessata che ha comportato nel tempo una
modificazione duratura della personalità legata al disturbo doloroso cronico
soggettivamente subito come invalidante e non riconosciuto come tale dall’ente
assicurativo.
Riconfermo a mio modo di vedere l’aspetto
centrale della problematica che affligge la Signora è quella psicologica legata
a un disturbo di personalità che come ho ipotizzato si è instaurato su una personalità
già predisposta per alcuni tratti di personalità.
Questo disturbo ha comportato anche periodi di
cure psichiatriche a causa di manifestazioni di carattere ansioso depressivo o
fobico come già accertato dal collega dr. __________ che si è poi risolto
riportando a una ripresa della capacità lavorativa dell’interessata.
Quindi sappiamo che la paziente è stata trattata,
anche se per brevi periodi, in cura psichiatrica, compreso il sottoscritto, dal
dr. __________ e dal dr. __________, dove gli aspetti in quel momento erano di
carattere depressivo. È ovvio che la diagnosi di un disturbo duraturo della
personalità è una diagnosi che va impostata a posteriori dopo un congruo
periodo di osservazione e dall’esame della storia clinica della paziente.
La informo tra l’altro che nell’ultimo periodo le
condizioni della paziente hanno subito un nuovo aggravamento sul versante
depressivo che ha comportato la decisione di praticare una serie di infusioni
che sono state dispensate presso il mio studio, infusioni a base di
antidepressivi ed ansiolitici.” (Doc. XX)
Nelle annotazioni del 19 aprile 2011, il dr. __________
e la dr.ssa __________ del SMR hanno osservato:
"
La nuova documentazione relativa alla risposta
al TCA del dr. __________ (30.03.2011) non aggiunge altri elementi medici
rispetto alla sua precedente documentazione agli atti. Si riconferma la nota
SMR del 21.09.2010.” (Doc. XXIII/bis)
2.7. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui
permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.8. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di
salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione
prima dell’emissione della decisione impugnata, questo Tribunale, dopo attenta
analisi della documentazione medica agli atti, ritiene che siano necessari
ulteriori accertamenti per poter prendere una decisione con sufficiente
cognizione di causa.
Nel suo
rapporto medico del 23 febbraio 2010, il dr. __________ del SMR ha considerato
l’assicurata inabile al lavoro al 100% dal 22 marzo 2008 al 23 novembre 2008,
inabile al lavoro al 67% dal 24 novembre 2008 al 22 ottobre 2009, ma pienamente
abile al lavoro a partire dal 23 ottobre 2009 (doc. 48-1), come emerso dalla
perizia pluridisciplinare del 2 febbraio 2010 eseguita dai medici del __________
per conto dell’assicuratore infortuni.
Il dr. __________ del SMR ha espressamente indicato
di potersi rifare alle conclusioni peritali del __________, ritenuto che nel
caso dell’assicurata non vi siano “elementi che consentano di attribuire a
diagnosi extra-infortunistiche un'entità tale da influenzare autonomamente
l'idoneità professionale dell'interessata” (doc. 48-1).
Il TCA non concorda totalmente con queste
considerazioni del medico del SMR.
Da una
parte, infatti, è vero che nella perizia citata i medici del __________ hanno
proceduto ad una valutazione delle patologie dell’interessata anche dal profilo
psichiatrico (cfr. consulto del dr. __________, doc. 34/23-28), giungendo alla
conclusione che l’assicurata, affetta da uno stato dopo disturbo
dell’adattamento, nel frattempo risoltosi, non presentava, al momento dei
colloqui peritali (tenutisi dal 19 al 22 ottobre 2009, cfr. doc. 34-1), delle
diagnosi psichiatriche invalidanti.
D’altra
parte, tuttavia, il TCA rileva che lo psichiatra curante dell’interessata, dr.
Teodori, ha attestato la presenza di una sintomatologia ansioso-depressiva di
grado notevole con alcune manifestazioni fobiche e alcune bizzarrie e
incongruenze comportamentali”, sottolineando come “l’aspetto centrale della problematica
psicologica di questa paziente è il disturbo di personalità, che probabilmente
si è sviluppato in una personalità ansiosa a partire dall’esperienza del dolore
iniziata 10 anni fa dopo il primo incidente e che periodicamente si è
riaggravato con il secondo e, in modo più persistente, col terzo verificatosi 3
anni fa” (doc. C).
Il dr. __________
ha quindi posto la diagnosi di “disturbo duraturo della personalità da dolore
cronico (ICD10-F62.8), che porta periodicamente a episodi depressivi di gravità
diversa con manifestazioni ansioso-fobiche, oltre naturalmente alla sindrome
somatoforme da dolore persistente”, ritenendo alquanto problematico valutare il
grado di capacità lavorativa dell’assicurata e indicando che “oggettivamente i
suoi disturbi rendono improbabile un inserimento nel mercato del lavoro, non
per mancanza di buona volontà da parte della paziente, quanto perché ritengo
che il disturbo di personalità che affligge la signora possa risultare di
difficile gestione in un qualsiasi ambiente lavorativo” (doc. C).
Per
costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto
esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 17 giugno 2010
– quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali
elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid.
1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
In concreto, il referto del dr. __________ del 20 agosto 2010
(doc. C) è successivo alla decisione impugnata.
Esso
va tuttavia preso in considerazione, dato che il dr. __________ ha indicato di
avere in cura l’assicurata fin dal 13 aprile 2010 e di avere riscontrato fin da
subito l’esistenza di una sintomatologia grave (cfr. doc. C).
Pertanto,
potendo il referto del 20 agosto 2010 del dr. __________ permettere di
accertare lo stato di salute dell’assicurata antecedente al provvedimento
contestato, tale rapporto è rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è
suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo
della situazione precedente la decisione del 17 giugno
2010 (cfr. STFA U 299/02 del 2
settembre 2003).
È vero che nelle loro annotazioni mediche del 21
settembre 2010, il dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR hanno escluso
che il referto del dr. __________ possa modificare le precedenti conclusioni,
rilevando che “la perizia del dr. __________ del 28.09.2008 escludeva la
presenza di un disturbo di personalità o di una modificazione duratura della
personalità (il dr. __________ invece sostiene nell'attuale documentazione uno
sviluppo di un disturbo di personalità da dolore cronico da almeno tre anni,
quindi antecedentemente alla valutazione peritale __________).
Anche nella perizia pluridisciplinare del __________
02.02.2010 lo specialista psichiatra ritiene che al momento della valutazione
non vi sia alcun disturbo psichiatrico con influsso sulla CL” (doc. IV/bis).
Il TCA
ritiene, tuttavia, di non potere condividere, in mancanza di ulteriori
approfondimenti, tale critica dei medici del SMR.
Va
infatti sottolineato che sia il rapporto peritale del 28 settembre 2008 redatto
dal dr. __________, sia quello del 2 febbraio 2010 dei medici __________, cui
hanno fatto riferimento i medici del SMR, non possono essere considerati
sufficientemente esaustivi ai fini della valutazione del diritto a prestazioni
dell’assicurata in ambito AI, ritenuto che gli stessi sono stati allestiti
nell’ambito della procedura in materia infortunistica. Essi erano quindi rivolti
piuttosto ad appurare questioni relative al nesso di causalità naturale e
adeguata con l’evento traumatico del 9 dicembre 2007, rispettivamente
sull’eventuale raggiungimento dello status quo sine vel ante, questioni quindi
estranee alla materia che qui interessa.
A tale
riguardo, va sottolineato che il Tribunale federale, in una sentenza
9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 - con la quale ha confermato quanto deciso da
questo Tribunale nella sentenza 32.2008.11 del 5 ottobre 2009 – ha ritenuto
pienamente probante il parere espresso dal consulente psichiatra nell’ambito di
una perizia SAM, nonostante le divergenti valutazioni di due specialiste in psichiatria
consultate dall’assicuratore infortuni, indicando che le considerazioni delle
due psichiatre consultate in ambito infortunistico “erano peraltro piuttosto
orientate a fare luce sulla questione del nesso di causalità naturale e
adeguata con l’evento traumatico del gennaio 2004, rispettivamente
sull’eventuale raggiungimento dello status quo sine vel ante”.
D’altra
parte, va evidenziato che, secondo la giurisprudenza, il giudice delle
assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di
prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione
a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della
lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è
consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza
indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un
altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo
sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto
delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena
conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per
sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
Considerandi
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Chiamato
dal TCA ad illustrare le ragioni della sua diversa valutazione rispetto a
quanto apprezzato dal perito psichiatra del __________ (doc. XIX), il dr. __________
ha risposto che “a mio modo di vedere nell’osservazione clinica della paziente
e nella raccolta dell’anamnesi centrale sia l’aspetto degli infortuni subiti
che hanno comportato una manifestazione dolorosa duratura mal gestita
dell’interessata che ha comportato nel tempo una modificazione duratura della
personalità legata al disturbo doloroso cronico soggettivamente subito come
invalidante e non riconosciuto come tale dall’ente assicurativo”, aggiungendo
che “l’aspetto centrale della problematica che affligge la Signora è quella
psicologica legata a un disturbo di personalità che come ho ipotizzato si è
instaurato su una personalità già predisposta per alcuni tratti di personalità”
e concludendo che “è ovvio che la diagnosi di un disturbo duraturo della
personalità è una diagnosi che va impostata a posteriori dopo un congruo
periodo di osservazione e dall’esame della storia clinica della paziente” (doc.
XX).
Alla luce
delle considerazioni esposte dal dr. __________, il TCA non può, in mancanza di
ulteriori accertamenti specialistici, stabilire con sufficiente tranquillità quali siano le patologie psichiatriche che affliggono l’assicurata,
quando siano insorte e quale influsso abbiano sulla capacità lavorativa residua
dell’interessata.
Tali aspetti necessitano
di essere approfonditi tramite un’accurata perizia da parte del Centro Peritale
per le Assicurazioni Sociali.
2.9
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non
viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il
principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.
136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un
diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o
una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza
è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.
560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF
che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare
d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,
secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è
quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della
gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte
abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della
procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore
che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa
giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad
essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie
lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA
35.2004.100
del 9 marzo 2005).
D’altra
parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA
2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a
una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio
all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i
fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li
avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,
affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica dal Centro
peritale al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni
dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, tenuto conto anche delle patologie di
origine somatica dell’interessata, se del caso debitamente aggiornate,
l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita
dell’assicurata.
2.10
Con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha respinto l’istanza di gratuito
patrocinio inoltrata dall’assicurata in data 9 aprile 2010 (doc. 55).
2.10.1
L'art. 37 cpv.
1.
LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente
(cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, DTF 132 V 443), o farsi patrocinare
nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda.
Il
capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può
beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).
Già prima
dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (vedi per l’assicurazione
invalidità DTF 114 V 228, per l'assicurazione contro gli infortuni DTF 117 V
408.
precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto, senza imporre alcun
limite temporale, il diritto al gratuito patrocinio nell'ambito della procedura
amministrativa in materia di assicurazioni sociali, a condizione che fossero
rispettati gli stessi presupposti applicabili nella procedura giudiziaria,
ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il patrocinio deve essere
necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non sembrano dover avere
esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b, ambedue con
riferimenti).
Il TFA
aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito
patrocinio dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV Nr. 2, consid.
4c, p. 6, in fine).
Secondo
dottrina e giurisprudenza, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA,
l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",
anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa
che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,
quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,
le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa
(cfr., ad esempio, STF I 127/2007 del 7 gennaio 2008, consid. 4.3 e U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 37, n. 20,
p. 400; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).
Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono
l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di
esito favorevole (cfr. FF 1999 3965).
La
concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i
corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. Kieser,
op. cit., ad art. 37, n. 21, p. 400-401).
In una
sentenza I 928/05 del 4 dicembre 2006 in una vertenza relativa all’assicurazione invalidità, il TFA ha osservato che la necessità dell’assistenza di un avvocato
durante la procedura amministrativa va riconosciuta solo in casi eccezionali e
dipende dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione
impugnata. In quell’occasione l’Alta Corte ha negato la necessità
dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione sviluppando
le seguenti considerazioni:
"
(…)
5.1
Was die von Vorinstanz und Verwaltung
verweigerte unentgeltliche Verbeiständung im Einspracheverfahren anbelangt, so
hat das kantonale Gericht zutreffend erwogen, dass der Gesuch stellenden Person
ein unentgeltlicher Rechtsbeistand im Verwaltungsverfahren gemäss Art. 37 Abs.
4.
ATSG nur bewilligt wird, wo die Verhältnisse es erfordern, im kantonalen
Prozess dagegen bereits, wo die Verhältnisse es rechtfertigen (Art. 61 lit. f
Satz 2 ATSG). Richtig ist auch, dass die Offizialmaxime rechtfertigt, an die Voraussetzungen,
unter denen eine anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten ist, einen
strengen Massstab anzulegen (BGE 125 V 36 Erw. 4b, 114 V 235 Erw. 5b); die
anwaltliche Vertretung im Verwaltungsverfahren drängt sich nur in
Ausnahmefällen auf (BGE 132 V 201 Erw. 4.1, 117 V 408 f. Erw. 5a, 114 V 238 Erw. 6). Verlangt werden qualifizierende, besondere Umstände. Dagegen kann
nicht bereits aus dem Umstand, dass eine Recht suchende Person während des
Verwaltungsverfahrens von einer Fürsorgebehörde betreut wurde, auf die fehlende
Notwendigkeit einer anwaltlichen Vertretung im Einspracheverfahren geschlossen
werden. Insoweit greift die Begründung der Vorinstanz zum ablehnenden Entscheid
zu kurz.
5.2
Umgekehrt kann aber auch nicht bereits aufgrund
der Tatsache, dass eine Rente - mithin eine finanzielle Leistung von in der
Regel erheblicher Bedeutung - zur Diskussion steht, automatisch von einer
notwendigen Verbeiständung ausgegangen werden. Wollte man bereits in diesem
Umstand einen besonders schweren Eingriff in die Rechtsstellung des
Versicherten erblicken, der regelmässig eine unentgeltliche Verbeiständung zur
Folge hat, würde dies darauf hinauslaufen, dass eine solche in praktisch allen
oder den meisten IV-Fällen zu gewähren wäre, was der gesetzlichen Regelung
widerspräche (Urteil R. vom 8. November 2006, I 746/06). Es sind vielmehr die
konkreten Umstände zu beurteilen.
5.3
Vorliegend hat die IV-Stelle ihre
Leistungsverweigerung in einer ersten Verfügung vom 9. Januar 2004 zunächst
damit begründet, dass die im Arztbericht von Frau Dr. med. L.________ vom 30.
Dezember 2003 gestellte Diagnose weiterhin eine körperlich nicht belastende
Tätigkeit ganztägig ermögliche, was nach wie vor ein rentenausschliessendes
Einkommen zulasse. Auf anwaltliche Einsprache hin holte sie den zum Abklärungsbericht
der Institution X.________ vom 23. Juni 2003 abgefassten Zusatzbericht von Frau
Dr. med. L.________ vom 28. April 2004 ein, worin eine psychiatrische Begutachtung
empfohlen wurde, und hob die Verfügung deswegen auf (Einspracheentscheid vom 21.
Juli 2004). Nach Eingang des psychiatrischen Berichtes von Dr. med. H.________
vom 28. Januar 2005, worin auf das Fehlen eines psychischen oder
psychosomatischen Gesundheitsschadens geschlossen wurde, erneuerte die
Verwaltung ihre ablehnende Haltung mit Verfügung vom 7. Februar 2005. Aus
medizinischer Sicht wies der Fall demnach weder nach Erlass der ersten noch der
zweiten Verfügung besondere Schwierigkeiten auf. Auch sonst sind keine
qualifizierten Umstände auszumachen. Es galt lediglich, die offenkundige
Diskrepanz zwischen den medizinischen Berichten und jenem der Institution
X.________ zu erkennen und aufzugreifen, wozu die den Beschwerdeführer während
des Verwaltungsverfahrens begleitende Fürsorgebehörde ohne weiteres in der Lage
gewesen wäre. Der vorinstanzliche Entscheid, mit welchem die Notwendigkeit
einer anwaltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren verneint wurde, ist
somit im Ergebnis zu bestätigen. (…)“
(STFA del 4 dicembre 2006 nella causa F., I
928/05, consid. 5.1 e 5.2)
Nella
sentenza I 746/06 dell’8 novembre 2006 il TFA ha indicato i seguenti casi di
applicazione della propria giurisprudenza:
"
(…)
3.2
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat die
Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren etwa
bejaht in Fällen, wo sich die versicherte Person mit mehreren Arztberichten und
Gutachten und einem Abklärungsbericht Haushalt auseinanderzusetzen und zu dem
im Rahmen der gemischten Methode vorgenommenen Einkommensvergleich Stellung zu
nehmen hatte (Urteil O. vom 27. April 2005 Erw. 7.3, I 507/04), oder wo die Einschätzung
der Arbeitsfähigkeit sehr umstritten, die Einkommensberechnung in der Verfügung
nicht nachvollziehbar und zudem weitere Einkommensbestandteile umstritten waren
(erwähntes Urteil I 75/04 Erw. 3.3), oder in einem Fall, in welchem sich der
Versicherte während Jahren wiederholt und erfolglos an die Verwaltung gewandt
hatte, ohne dass für die ausserordentlich lange Verzögerung fallbezogene Gründe
ersichtlich waren (Urteil W. vom 12. Oktober 2004 Erw. 4.2, I 386/04).
Verlangt werden somit qualifizierende, besondere Umstände. (…)“
(STFA dell’8 novembre 2006 nella causa R., I
746/06, consid. 3.2)
Per un caso in cui, sempre
in materia di assicurazione per l’invalidità, il TFA ha invece ammesso la necessità
dell’assistenza di un avvocato per la procedura di opposizione visto che si
trattava di applicare la giurisprudenza relativa alla sindrome da dolore
somatoforme, vedi la sentenza I 319/05 del 14 agosto 2006.
2.10.2
Nella presente
fattispecie l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto all’assistenza
giudiziaria in sede amministrativa in quanto ha ritenuto non necessario o perlomeno
non indispensabile l’intervento di un avvocato, visto che “particolari
difficoltà procedurali o di merito non sono ravvisabili” (doc. A).
Secondo
questo Tribunale tali argomentazioni non sono in concreto sufficienti per
escludere il diritto al gratuito patrocinio.
Chiamata
a pronunciarsi sui presupposti necessari per riconoscere il diritto
all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa, in particolare sulla
necessità dell’assistenza di un avvocato “sachliche Gebotenheit des Beizugs
eines Anwalts”, l’Alta Corte, in una sentenza I 911/06 del 2 febbraio 2007 si è
confermata nella propria giurisprudenza e ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
Hinsichtlich der sachlichen Gebotenheit der
unentgeltlichen anwaltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren sind die
Umstände des Einzelfalls, die Eigenheiten der anwendbaren
Verfahrensvorschriften sowie die Besonderheiten des jeweiligen Verfahrens zu
berücksichtigen. Dabei fallen neben der Komplexität der Rechtsfragen und der
Unübersichtlichkeit des Sachverhalts auch in der Person des Betroffenen
liegende Gründe in Betracht, wie etwa seine Fähigkeit, sich im Verfahren
zurechtzufinden (Schwander, Anmerkung zu BGE 122 I 8, in: AJP 1996 S.
495). Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des
Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls
bloss, wenn zur relativen Schwere des Falls besondere tatsächliche oder rechtliche
Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt
nicht gewachsen ist (BGE 130 I
182.
Erw. 2.2 mit Hinweisen), und wenn auch eine
Verbeiständung durch Verbands-vertreter, Fürsorger oder andere Fach- und
Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt (BGE 125 V 34 Erw. 2,
114.
V 236 Erw. 5b; AHI 2000 S. 163 f. Erw. 2a und b). Die sachliche
Notwendigkeit wird nicht allein dadurch ausgeschlossen, dass das in Frage stehende
Verfahren von der Offizialmaxime oder dem Untersuchungsgrundsatz beherrscht wird,
die Behörde also gehalten ist, an der Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhaltes
mitzuwirken (BGE 130 I 183 f. Erw. 3.2 und 3.3 mit
Hinweisen). Die Offizialmaxime rechtfertigt es jedoch, an die Voraussetzungen,
unter denen eine anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten ist, einen strengen
Massstab anzulegen (BGE 125 V 35 f. Erw. 4b;
Anwaltsrevue 2005/3 S. 123; Urteil H. vom 10. März
2006.
Erw. 7.1, I 692/05).
(…)” (STFA del 2 febbraio 2007 nella causa G., I
911/06)
La necessità o meno
dell’assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione dipende
dunque esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella
decisione impugnata (per dei casi di applicazione cfr. consid. 2.10.1).
Ora, nel caso concreto, in
cui si trattava di valutare il diritto dell’assicurata ad una rendita AI, per
stabilire il suo danno alla salute l’Ufficio AI ha ritenuto di potersi basare
sulla perizia eseguita dai medici del __________ per conto dell’assicuratore
infortuni, senza dover svolgere ulteriori accertamenti medici. Anche a fronte
delle osservazioni presentate dalla patrocinatrice dell’assicurata contro il
progetto di decisione del 24 febbraio 2010, l’UAI ha confermato la propria
decisione, dato che il dr. __________ del SMR non ha ritenuto opportuno
sottoporre l’interessata ad una nuova valutazione peritale.
Alla luce di quanto appena
esposto è a torto che l’Ufficio AI ha ritenuto non necessario
o perlomeno non indicato l’intervento di un avvocato e concluso che
l’insorgente poteva difendersi senza ricorrere ad un legale.
Per
quanto riguarda gli altri presupposti – non analizzati dall’Ufficio AI –
cumulativamente necessari per riconoscere il diritto all’assistenza giudiziaria
in sede amministrativa, il TCA rileva quanto segue.
Le
osservazioni al progetto di decisione dell’assicurata non erano prive di
possibilità di esito favorevole.
Inoltre,
l’insorgente, a carico della pubblica assistenza, risulta chiaramente indigente.
Gli
atti vanno quindi rinviati all’Ufficio AI, affinché si pronunci sull’importo
spettante all’assicurata (cfr. DTF 131 V 153).
2.11
L’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,
patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva
d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124
V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,
U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999
nella causa E.T.).
2.12
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 17 giugno 2010 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.9..
2. RI 1 è
posta al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura amministrativa.
§ Gli atti sono rinviati
all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerandi 2.10..
3. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà alla ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e
gratuito patrocinio del 23 agosto 2010.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster