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Decisione

32.2010.239

AI nega il diritto ad una rendita in difetto di un grado di invalidità rilevante. Ricorso respinto

11 febbraio 2011Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i segni deponenti per un'estensione dei sintomi." (IX, Doc. AI 4-4,

inc. cassa malati)

Dal canto suo il dr. __________, generalista

curante dell’assicurata, in data 31 marzo 2010 ha confermato la diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva” presente dal novembre 2009 attestando

un’incapacità lavorativa totale dal 3 novembre 2009 per data da definire (doc.

AI 19).

Il

medico SMR, posta la diagnosi di “sindrome ansioso depressiva di gravità

moderata”, il 12 aprile 2010 ha osservato:

"

(…)

L'Assicurata è stata sottoposta a valutazione

fiduciaria dal Dr. __________ in data 23 febbraio 2010 per conto di __________

Assicurazioni. "Dopo la chiusura nel 2003 della scuola presso la quale lavorava,

è rimasta in disoccupazione per un anno ed in seguito ha assunto per quattro

anni la gerenza di un bar-osteria a __________ che poi ha ceduto e nel luglio

del 2009 ha assunto la gerenza del bar __________ a __________. Nell'ottobre 2009 ha accusato un crollo psicofisico e un disturbo emozionale apparentemente senza fattori

scatenanti esterni. Da parte del medico curante dr. __________ è stato

attestato un episodio ansioso-depressivo di

moderata gravità che non sembra nel frattempo essere

migliorato, al punto che I'assicurata si è recata in cura dalla psichiatra

dr.ssa __________ che a quanto pare aveva anche pensato di ricoverarla nel

gennaio 2010, proposta tuttavia rifiutata dall'assicurata che ha preferito

proseguire le cure a livello ambulatoriale. Da notare che I'assicurata ha

iniziato la sua nuova attività appena nel mese di luglio 2009 sebbene

I'esercizio pubblico stesse per cambiare di proprietà. Per questo motivo le è

stato pure notificato il licenziamento per la fine dell'anno. Questo fatto non

sembra tuttavia aver turbato I'assicurata che al riguardo non ha evidenziato alcun

segno di risentimento verso il datore di lavoro che di fatto le aveva offerto

un lavoro precario. Da un punto di vista medico-psichiatrico, in base alle

risultanze del mio esame clinico odierno, considerata la sintomatologia

ansiosa-depressiva di lieve-media entità nonché I'assenza di disturbi cognitivi

di rilevanza

clinica, considerate pure le buone risorse personali e

le competenze professionali dell'assicurata, ritengo ragionevolmente

proponibile ed esigibile la ripresa completa di un' attività lavorativa confacente

fra uno-due mesi. Non sono tuttavia escluse delle resistenze considerati i

segni deponenti per un'estensione dei sintomi.

Vedi rapporto medico SMR Dr.ssa __________ del

12.04.2010.

IL 100 % dal 03.11.2009 al 31.03.2010. In seguito IL 0

%. L'assicurato non ha più un posto di lavoro, motivo per cui, chiuso il

mandato IT, possiamo aprire un mandato di aiuto al collocamento." (Doc. AI

25-2)

Con

progetto di decisione 21 aprile 2010 l’Ufficio AI ha quindi negato il diritto

di prestazioni motivando:

"

(…)

Esito degli accertamenti:

Dalla documentazione raccolta agli atti ed dal rapporto

stilato dal Servizio Medico Regionale risulta che lei ha presentato, dal

profilo medico-teorico, un incapacità lavorativa totale del 100% in qualsiasi

attività dal 3 novembre 2009, per contro dal 1. aprile 2010 lei viene ritenuta

completamente abile al lavoro (100%) in qualsiasi attività.

Non essendo assolta la condizione connessa all'anno

d'incapacità lavorativa con una media almeno del 40% senza notevoli

interruzione e con una conseguente perdita di guadagno, presupposto indispensabile

ai sensi dell'art 28 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto ad una rendita d'invalidità

non esiste.

Non vi sono nemmeno i presupposti per il riconoscimento

di provvedimenti professionali essendo ancora esigibile in misura completa

l'abituale attività di gerente di esercizio pubblico." (Doc. AI 28-2)

In

data 23 aprile 2010 la dr.ssa __________, psichiatra, ha fatto pervenire all’amministrazione

un certificato del seguente tenore:

"

Con la presente

certifico che l'interessata a margine attualmente non è ancora in grado di

intraprendere un'attività lavorativa qualsiasi per motivi di salute e risulta

quindi inabile al lavoro nella misura del 100%, e ciò fino a data da stabilire.

Non escludo comunque, per quanto concerne la prognosi,

che essa sarà favorevole. Purtroppo la presa a carico si evidenzia come

difficile in quanto l'interessata per via di effetti collaterali stenta a

sopportare qualsiasi intervento psicofarmacologíco finora intrapreso. Inoltre

soffre di una "fobia ospedaliera" e quindi anche un ricovero in ambiente

ospedaliero a tutt'ora non era possibile." (Doc. AI 32-1)

Richiesto

in merito, il medico SMR, dr.ssa __________, nelle sue Annotazioni del 31

maggio 2010, ha affermato:

"

La certificazione della

Dr.ssa __________ non porta sostanziali modifiche rispetto alla presa di posizione

del Dr. __________ che ha eseguito una visita fiduciaria per la __________ Assicurazioni

del 23.02.2010.

Come indicato nel rapporto stilato dal Dr. __________

non erano tuttavia escluse delle resistenze considerati i segni deponenti per

un'estensione dei sintomi.

Si conferma quindi tale presa di posizione." (Doc.

AI 35-1)

Mediante

la decisione contestata l’amministrazione ha negato la concessione della

rendita e di provvedimenti professionali.

2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31;

Pratique VSI 3/1997 p. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 pp. 329 e 332; ZAK

1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p.

453).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001

pp. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

Considerandi

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti

contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 p. 108 consid. 3b)aa e

riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01

del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già

di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

p. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid.

3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, p. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicurato.

2.9

Nella

fattispecie, dalla documentazione agli atti e delle affidabili

e concludenti valutazioni del medico SMR, dr. med. __________ (cfr. più in

generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I

143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007

del 13 giugno 2008), e del dr. __________, FMH in psichiatria, - le cui

valutazioni peritali in ambito assicurazione perdita di guadagno per malattia

sono da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i

parametri giurisprudenziali ricordati al consid. 2.8 che precede - occorre

concludere che l’interessata è stata inabile al lavoro a far tempo dal mese di

novembre 2009 per una sindrome ansioso depressiva di gravità moderata. Secondo

il dr. __________ inoltre l’insorgente, “considerata

la sintomatologia ansiosa-depressiva di lieve-media entità nonché l'assenza di

disturbi cognitivi di rilevanza clinica, considerate pure le buone risorse personali

e le competenze professionali dell'assicurata”, era

da considerare nuovamente abile in misura piena e in qualsiasi attività a far

tempo dal mese di aprile 2010 (doc. AI 4-4). Tale conclusione è stata condivisa

dal medico SMR nelle sue Annotazioni del 12 aprile 2010 (doc. AI 24).

Il

TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del

resto stata smentita da certificati medico-specialistici rilevanti e attestanti

in modo convincente un’inabilità lavorativa successiva al mese di aprile 2010.

Tali

non possono in effetti essere le certificazioni del medico curante Dr. __________

- che peraltro è medico generalista e non è quindi, contrariamente al medico

che ha redatto la perizia, specialista nella materia che qui interessa (sul

tema dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati,

anche se specialisti, cfr. STFA U 2002/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.8)

-, il quale del resto in data 31 marzo 2010 si è limitato a confermare la

diagnosi di sindrome ansioso-depressiva e ad attestare un’inabilità lavorativa

al 100% a partire dal 3 novembre 2009 sino a data da definire dalla dr.ssa Iorno

(cfr. doc. AI 19). Nemmeno è possibile scostarsi dalle conclusioni del dr. __________

sulla base del certificato 23 aprile 2010 della dr.ssa __________ psichiatra che

ha in cura l’assicurata, la quale, in modo assai stringato, si è limitata ad

attestare un’inabilità lavorativa “fino a data da stabilire”, omettendo

tuttavia di porre una qualsivoglia diagnosi e tralasciando completamente di

motivare la sua conclusione sull’incapacità lavorativa (doc. AI 32). Lo stesso vale

del resto per i semplici certificati di parziale (50%) incapacità lavorativa

del 13 e 28 settembre 2010 (doc. B1 e B2; cfr. sopra al consid. 2.6).

Ora,

per il ricordato art. 28 cpv. 1 let. b LAI l’assicurato ha diritto ad una

rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per

cento in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la let. c,

se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40 per cento).

In

concreto, accertato che per il periodo precedente al mese di novembre 2009

l’insorgente non ha subito alcuna incapacità lavorativa a dipendenza della problematica

psichiatrica insorta nel novembre 2009 – né del resto l’interessata sostiene

altrimenti (cfr. anche il formulario di domanda di prestazioni nel quale la richiedente

ha situato l’insorgenza della problematica psichiatrica al 3 novembre 2009,

doc. AI 7) – in considerazione dell’incapacità lavorativa sostanzialmente attestata

dal dr. Daguet dal 3 novembre 2009 al 30 aprile 2010, non risulta manifestamente

assolto il criterio dell’anno di incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 28

cpv. 1 lett. b LAI.

Del

resto, va detto che anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, ipotizzare

un’incapacità lavorativa successiva al mese di aprile 2010, la decisione impugnata

del 12 luglio 2010 dovrebbe comunque essere ritenuta corretta considerato come,

al momento della sua emissione, il termine di un anno previsto dall’art. 28

cpv. 1 let. b LAI non sarebbe comunque ancora scaduto.

Si

osservi altresì che l'autorità giudicante deve, per giurisprudenza, limitare l'esame

del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa

la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire

quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla

decisione stessa (fra le tante cfr. DTF 130 V 140, 121 V 366 consid. 1b, 116 V

248.

consid. 1a).

Come

osservato anche dall’amministrazione nella risposta di causa, si ricorda

tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi

diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in

epoca successiva alla data decisiva del provvedimento in lite, la quale, sia

nuovamente rilevato, delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e

129.

V 4).

In

particolare, nel caso l’interessata reputi che l’incapacità lavorativa attestata

per il periodo dal novembre 2009 al mese di aprile 2010 si sia protratta,

contrariamente alla previsione formulata dal dr. Daguet, anche oltre tale

periodo e almeno sino al mese di novembre 2010, essa potrà presentare una nuova

domanda di prestazioni allegando la pertinente documentazione medica.

Va

ribadito in proposito che le stringate certificazioni della dr.ssa __________ prodotte

in corso di causa si riducono a semplici certificati di inabilità lavorativa

parziale (50%; dal 1. agosto 2010 al 30 settembre 2010, doc. B2 e dal 1. agosto

2010, doc. B1) privi di ogni motivazione e indicazione diagnostica. Tali atti

non possono di conseguenza giustificare una trasmissione dell’incarto

all’amministrazione affinchè tratti l’invio di tali certificati quale nuova

domanda, e, quindi, esamini se vi sono i presupposti per entrare nel merito

della richiesta e decida circa un eventuale diritto alla rendita per il periodo

successivo alla decisione impugnata.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia. Le spese di procedura per CHF 500.-- sono

poste a carico dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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