32.2010.240
Richiesta di aumento del grado della rendita d'invalidità. Rinvio atti all'amministrazione per nuovi accertamenti in virtù della presa di posizione dei medici SMR
21 aprile 2011Italiano44 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2010.240
Data decisione, Autorità:
21.04.2011, TCA
Titolo:
Richiesta di aumento del grado della rendita d'invalidità. Rinvio atti all'amministrazione per nuovi accertamenti in virtù della presa di posizione dei medici SMR
AFFEZIONE PSICHICA
CASALINGHE
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO SPECIFICO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 8 cpv. 3 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.240
cs
Lugano
21 aprile
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 settembre 2010
di
RI 1
contro
la decisione del 23 luglio 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nata nel 1949, al beneficio di una ½ rendita d’invalidità (grado d’invalidità:
51%) a causa, tra l’altro, di una sindrome ansioso-depressiva, ha fatto valere,
nel corso del mese di agosto 2005, un peggioramento dello stato di salute.
B. Con
decisione del 15 febbraio 2006, confermata dalla decisione su opposizione del
24 ottobre 2007, l’UAI, esperiti i necessari accertamenti medici, ha respinto
la domanda di revisione.
C. Il
successivo ricorso inoltrato al TCA è stato respinto con sentenza del 14
ottobre 2008 (inc. 32.2007.357).
D. Il
23 febbraio 2009 l’UAI ha avviato una procedura di revisione d’ufficio
sfociata, dopo aver fatto allestire un’inchiesta economica per le persone che
si occupano dell’economia domestica (doc. AI 66-1), nella conferma del diritto
ad una rendita d’invalidità del 50% (doc. AI 69-1).
E. Contro
la predetta decisione RI 1 è tempestiva-mente insorta al TCA, chiedendo di
essere posta al beneficio di una rendita AI di grado maggiore. L’insorgente,
con riferimento a certificati medici del dr. med. __________, della dr.ssa med.
__________ e della dr.ssa med. __________, sostiene che il suo stato di salute è
peggiorato e, dopo aver preannunciato l’invio di ulteriori certificati medici, chiede
di essere sottoposta ad una perizia medica pluridisciplinare ed indipendente
(doc. I).
F. Il
13 settembre 2010 la ricorrente ha prodotto un certificato di medesima data
della dr.ssa med. __________, FMH medicina generale, la quale ha affermato:
" In
qualità di medico curante della paziente sopraccitata oppongo ricorso alla
decisione AI.
La paziente che è già
al beneficio di un AI 50%, rispecchia i criteri di aumento della stessa.
La paziente è in cura
dalla Dr. med. __________ per una grave depressione con fobie sociali, la
signora RI 1 infatti non esce dalla sua abitazione se non accompagnata dal
marito e presenta un completo isolamento sociale.
Anche nell’economia
domestica non è in grado di eseguire alcunché, la sua autosufficienza si limita
alla cura della propria persona.” (doc. IV)
G. Con
risposta del 15 novembre 2010 l’UAI propone la reiezione del ricorso, con
argomentazioni che, se necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. VIII).
H. Il
22 novembre 2010 la dr.ssa med. __________, specialista FMH psichiatria e
psicoterapia, ha scritto al TCA, affermando:
" Trattasi
di una paziente 61enne, coniugata, con 4 figli, da anni al beneficio di una
rendita AI al 50% per la problematica psichiatrica, per la quale è seguita
presso la sottoscritta dal 2001 con terapie antidepressive e colloqui di
sostegno.
Diverse volte è stata
ricoverata nella mia __________ per le terapie infusionali in media 2 volte
all’anno. Da 1 anno circa presenta un peggioramento delle note manifestazioni
somatiche (cefalea, dolori addominali, dolori cervicali e lombari) e psichiche
(isolamento sociale, umore depresso con apatia, abulia ed anedonia).
La sua autosufficienza
si limita solo alla cura della propria persona.
Presenta una
diminuzione delle risorse psichiche a causa dei molteplici disturbi somatici,
dell’umore deflesso e della continua preoccupazione per la complessa situazione
famigliare (marito invalido in seguito ad un infortunio, 4 figli).
Quindi la sua inabilità
lavorativa corrisponde al 75%.” (doc. X)
Fatti
I. Con
osservazioni del 25 novembre 2010 l’insorgente ha nuova-mente contestato la
decisione impugnata, ribadendo le sue motivazioni (doc. XII). L’interessata fa
in particolare valere un peggioramento del suo stato di salute
nell’espletamento delle faccende domestiche e rileva che l’UAI non le ha consegnato
il rapporto della consulente AI per cui non ha avuto modo di contestarlo. La
ricorrente rileva che per qualsiasi spostamento che si rende necessario al di fuori
dalla sua abitazione è sempre accompagnata dal marito o dai famigliari, afferma
che il rapporto del 31 ottobre 2008 del dr. med. __________ non è stato
prodotto perché la precedente sentenza è stata emanata il 14 ottobre 2008,
sostiene la correttezza del contenuto del certificato della Dr.ssa med. __________
e del certificato della dr.ssa med. __________ ed evidenzia di essere stata
ricoverata d’urgenza presso la Clinica __________ il 10 agosto 2009 per gravi
disturbi nervosi dopo diverse settimane di impossibilità a muoversi a causa di
fortissimi sintomi della depressione e forti dolori allo stomaco e a questo
proposito ha allegato un certificato del dr. med. __________ del 28 agosto 2009
(doc. B).
L. Con
osservazioni del 29 novembre 2010 l’UAI si è riconfermato nelle precedenti
prese di posizione (doc. XIII).
M. Il
25 febbraio 2011 il TCA ha trasmesso all’insorgente copia dell’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica per
osservazioni (doc. AI 66/1-7).
N. Con
scritto 4 marzo 2011, cui ha allegato un certificato di medesima data della
dr.ssa med. __________ (doc. C1), e due certificati, del 28 febbraio 2011 e del
13 settembre 2010, della dr.ssa med. __________ (doc. C2 e C3), la ricorrente
ha contestato l’inchiesta del 14 maggio 2010 (doc. XVII).
O. Chiamato
a presentare osservazioni scritte in merito, l’UAI ha sottoposto la
documentazione ai medici SMR, dr. med. __________ e dr.ssa __________, i quali
hanno evidenziato che “in considerazione dell’attuale certificazione della
dr.ssa __________ risulta indicata una valutazione specialistica psichiatrica
in ambito SMR per verificare le conclusioni dell’inchiesta casalinghe”
(doc. XXI/Bis). L’amministrazione, sulla base della predetta presa di
posizione, ha affermato che “Il SMR con annotazione allegata datata
29.03.2011 reputa opportuno, in considerazione dell’ultima certificazione
prodotta dalla dr.ssa __________, procedere ad una valutazione specialistica
extra-somatica in ambito SMR per verifica delle conclusioni poste
nell’inchiesta per casalinghe. Tale procedere risulta, inoltre, consono alla
prassi dell’Alta Corte laddove reputa necessario che uno specialista psichiatra
si pronunci sull’esigibilità delle singole mansioni accertate in sede
d’inchiesta economica (cfr. DTF 128 V 93)” (doc. XXI).
P. Chiamata
a presentare osservazioni scritte in merito ed in particolare a comunicare al
TCA la sua eventuale adesione alla proposta dell’amministrazione (doc. XXII),
l’insorgente ha contestato la presa di posizione dell’UAI (doc. XXIII).
L’assicurata ha in particolare evidenziato che la volontà di sottoporla al
vaglio del SMR è tardiva. L’amministrazione avrebbe infatti potuto agire in tal
senso diversi anni fa, rilevato come le procedure di revisione sono state
molte, a partire dal 2003. Inoltre, l’ultima certificazione della dr.ssa __________,
cui si riferisce l’UAI, è simile a quella del 22 novembre 2010. Secondo la
ricorrente l’amministrazione avrebbe pertanto già potuto intervenire in quel
momento o addirittura il 17 luglio 2010 quando ha presentato delle
osservazioni.
L’assicurata
chiede al TCA di emettere una sentenza al più presto possibile, rileva che non
intende sottoporsi ad un controllo specialistico presso l’SMR, pur essendo
consapevole che questo accorcerebbe i tempi della decisione, ma di non potersi
permettere, in caso di conferma del grado d’invalidità del 50%, di iniziare una
nuova procedura di ricorso al TCA.
L’insorgente
domanda al Tribunale di emettere una sentenza che corrisponda alla realtà
tramite la documentazione in suo possesso, previo eventuale allestimento di una
perizia neutra, alla quale dovrà essere presente anche il marito. Infine
l’interessata segnala di essersi infortunata il 27 marzo 2011 fratturandosi la
settima e ottava costola della parte sinistra del torace.
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011;
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre
2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
Considerandi
2.
Oggetto
della vertenza è la questione di sapere se la ricorrente ha diritto ad una
rendita maggiore rispetto a quella attualmente percepita (mezza rendita).
3.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art.
28.
cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'eserci-zio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000.
p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006.
nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale)
i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica
di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà
pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129.
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003.
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
4.
Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità
di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo
l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le
proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di
calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246
consid. 2b; DTF 104 V 136).
A sua volta, l'art. 27
cpv. 1 prima frase OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi
amministrativa, sono incluse anche l'amministrazione di patrimoni e le attività
benevole gratuite, ma non le attività di svago, del tempo libero (N. 3091 delle
Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS).
L'invalidità viene
così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato
prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p.
139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, p. 458; Maurer,
Bundessozialversi-cherungsrecht, 1994, p. 145).
Di regola si presume
che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo
nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito
che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa
eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire
personalmente (RCC 1984 p. 139). L'importanza dell'attività della persona che
si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla
situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si
distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o
altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora
nell'impresa dell'altro.
5.
Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,
in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa.
Ad esempio se
l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima
dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercita un'attività
lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno
alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva
svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel
caso in cui le altre circostanze non hanno subito modifiche rilevanti sino alla
nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del
caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età
dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità
dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza
decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza
nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla
necessità economica di una simile attività (Meyer-Blaser, Rechtssprechung des
Bundesgericht im Sozialversi-cherungsrecht, BG über die IV, 2010, p. 288).
Va ancora rilevato che
il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti
accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non
fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V
150ss; Meyer-Blaser, op. cit., p. 288; Blanc, La procédure administrative
en assurance-invalidité, 1999, p. 190 seg).
Va osservato che in
materia di contributi AVS, un assicurato che da anni esercita un'attività
lucrativa il cui carattere lucrativo è dubbioso e la cui importanza economica è
di poco conto e da cui non trae alcun reddito, va considerato come persona
senza attività ex art. 10 LAVS (RCC 1987 consid. 4a p. 447/488). In sostanza,
quindi, generalmente un assicurato va considerato senza attività lucrativa se
si mantiene principalmente grazie alla sostanza di cui dispone o dai redditi
della stessa in quanto i redditi da attività lucrativa sono di poco conto o
inesistenti (in argomento, cfr. anche RCC 1986, p. 540 seg.).
6.
Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;
Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione
allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di
aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente
dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione
illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato
o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
7.
Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che é decisivo al
proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;
RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998
nella causa I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla
salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298.
consid. 4c in fine).
(…)" (STFA
del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza dell’allora TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa I 441/99; STFA del 29 settembre 1998
nella causa I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con
riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396.
segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio
2007, I 384/06).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007:
TF), un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto
tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa
suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A
determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e
spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione
riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente
sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in
ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri
criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con
sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita
d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico
consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente
l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico
(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti
ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti
riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130
V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 nella causa I 702/03 consid. 5
e del 21 aprile 2004 nella causa I 870/02, consid. 3.3.2;
Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversiche-rung, namentlich
für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser
/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeits-unfähigkeit, San Gallo 2003,
pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine,
va fatto presente che l’allora TFA si é confermato nella propria giurisprudenza
e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA del 19
maggio 2006 nella causa O. (I 873/05).
8.
Occorre
qui rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6
novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale
per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità
suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito,
come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato
che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Da questo punto di
vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di
rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con
riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtspre-chung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Nel caso concreto si tratta quindi della decisione su opposizione
del 24 ottobre 2007, confermata con sentenza del 14 ottobre 2008 (inc.
32.2007
).
Nel caso di specie è
pacifico che va applicato il metodo specifico, visto che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente)
dell'economia domestica è stabilita confrontando le singole attività
nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i
lavori che può eseguire una persona sana, l'invalidità dell'assicurata è
da stabilire seguendo questo metodo e secondo le regole stabilite dalla prassi
amministrativa.
9.
Nella
Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicu-razione per
l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 disponibile in
italiano (solo le versioni in tedesco e francese sono state aggiornate al 1°
gennaio 2008 ed al 1° gennaio 2010) l'UFAS, allo scopo di garantire
un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. N. 3097, corrispondente al N. 3088 della versione francese e tedesca), ha previsto una nuova
ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un
massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati -
attribuibile a ciascuna di esse.
Più specificatamente,
il N. 3095 (corrispondente al N. 3086 nella versione tedesca e francese)
prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana
occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della
sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1.
Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti,
cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione
(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,
fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta,
assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti
(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le
scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i
malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire
abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del
tempo libero (N. 3090)."
Mentre ai NN. 3096,
3097.
e 3098 (rispettivamente NN. 3087, 3088 e 3089 versione tedesca e francese)
si legge ancora:
" Il
totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno
applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di
cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a
livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei
singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di
divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti
vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo
di ridurre il danno, una persona deve contribuire per quanto ragionevolmente
possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro
confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e
3045.
segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei
membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi
provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al
momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di
lavoro nell'ambito domestico.".
Con sentenza non
pubblicata 22 agosto 2000 (I 102/00), l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha avuto modo di confermare la legittimità di queste
direttive, siccome il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato
valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole
summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
L’allora TFA ha
inoltre già avuto modo di stabilire che la determinazione dell'invalidità di
persone occupate nell'economia domestica si deve basare su un'inchiesta
effettuata sul posto dai servizi sociali e ha sottolineato che - in linea di
massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le
conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere
a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid.
2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4).
Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della
persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso
appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 del 11 agosto
2003, consid. 2).
Se, tuttavia, non è
possibile determinare con sufficiente certezza che l'impedimento è
effettivamente dovuto all'invalidità, nella misura in cui l'incapacità di
lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva
(Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid.
5).
Nella
surrichiamata DTF 128 V 93 il TFA, a proposito del valore probatorio di un
rapporto d'inchiesta dell'Ufficio AI, ha rilevato:
" (…)
4.
- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete
Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines
entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von
Arztberichten gemäss BGE 125 V
352.
Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist
wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche
Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens
der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und
Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die
Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der
Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss
plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage
stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung
mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der
Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht
eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt,
in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar
feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen.
Das
gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson
näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige
Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf
Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig
zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an
Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem
gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art.
73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das
volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den
Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bei
Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung
tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September
2001, I 175/01).".
L’allora TFA ha
inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull'ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli
accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio
1999.
nella causa V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una
presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole
mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (STFA I 681/02 dell'11 agosto 2003 e STFA I 685/02 del 28 febbraio
2003).
10.
Nella
fattispecie l'Ufficio AI, appurata la necessità di procedere ad una valutazione
secondo il metodo specifico, il 27 ottobre 2009 (doc. 64-1) ha incaricato
l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per le persone che si
occupano dell'economia domestica. La valutazione dell'incapacità dell'assicurata
in ambito domestico mediante la relativa inchiesta economica è sfociata nel
rapporto del 21 maggio 2010 (doc. 66-1) il quale, sulla base degli accertamenti
effettuati e attentamente ponderati alla luce del rapporto della dr.ssa __________
del giugno 2009, dopo aver fissato gli impedimenti in ogni singola mansione ha
stabilito una limitazione complessiva del 51%, corrispondente a quella
accertata con l’inchiesta economica del 14 dicembre 1999 (doc. 13-1).
In particolare,
l'assistente sociale ha accertato:
"
(…)
5.
ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1
Conduzione dell'economia domestica
pianificazione, organizzazione, ripartizione del
lavoro, controllo
importanza assegnata
5%
percentuale degli impedimenti
50%
percentuale di invalidità
2.
%
La signora RI 1 lamenta mancanza di iniziativa e
apatia, di intensità variabile nel tempo. Come in passato, non sarebbe in grado
di garantire una conduzione regolare e costante, ma si sforza di partecipare al
controllo delle necessità nei periodi più favorevoli. La pianificazione dei
compiti è in gran parte garantita dal marito.
Già in occasione della precedente inchiesta a domicilio
(12.1999), l’assicurata alternava momenti di attività e inattività. Le
indicazioni ricevute, la documentazione medica all’incarto e le annotazioni del
medico SMR non giustificano una valutazione maggiore di quanto già espresso,
anche in considerazione dell’esigibilità di aiuto da parte del marito.
5.2
Alimentazione
preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza assegnata
40%
percentuale degli impedimenti
50%
percentuale di invalidità
20%
Da anni, affermano i coniugi, l’attività culinaria è
garantita dal marito. La signora RI 1 si sente demotivata, senza energia,
soggetta a frequenti crisi di ansia. La sua collaborazione sarebbe minima e
discontinua, limitata ai giorni di maggior benessere.
E’ peraltro in grado di caricare la lavastoviglie e
incaricarsi della cura del tavolo e del piano di lavoro, ma non dispone di
sufficienti energie per garantire le pulizie di fino del locale cucina, che
sarebbero ancora a carico del coniuge.
L’assicurata sembra ora occuparsi unicamente delle
quotidiane attività di riordino, mentre la preparazione dei pasti sarebbe in
gran parte garantita dal marito. Medicalmente non vi sono peraltro indicazioni
oggettive che possono portare ad una valutazione maggiore di quanto già
espresso in passato. Il nucleo famigliare è ora composto unicamente da persone
adulte dalle quali l’esigibilità di aiuto è senz’altro giustificata. Una
percentuale degli impedimenti medio annua del 50% è tuttora motivata.
5.3
Pulizia dell'appartamento
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare
i letti, ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale degli impedimenti
50%
percentuale
di invalidità
10.
%
La signora RI 1 non dispone di alcun aiuto domestico.
Il suo impegno nella attività di pulizia è limitato alle mansioni più leggere:
il rispolvero, il riordino dei locali, passa il fiocco ma non l’aspirapolvere,
si incarica di un locale bagno (il suo), inclusa la vasca da bagno, ma non del
secondo servizio, cambia le lenzuola. “Talvolta mi da una mano mio marito,
ma anche lui ha problemi e non può fare molto”. Riesce ad attivarsi,
afferma, non più di un’ora al giorni, ma non nei lavori più impegnativi.
I coniugi RI 1 non hanno riferito, come in passato, di
ricevere l’aiuto della figlia, che peraltro è ora mamma di due bambini.
L’assicurata, pur con fatica e con l’aiuto del marito, appare in grado di
mantenere una parziale cura dell’abitazione, come d’altronde risulta dal
precedente rapporto d’inchiesta. Si ripropone una percentuale degli impedimenti
del 50%.
5.4
Spesa e acquisti diversi
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e
rapporti ufficiali
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
60%
percentuale
di invalidità
6.
%
Le difficoltà nel frequentare luoghi pubblici sono
tutt’ora presenti e, come già indicato nel rapporto d’inchiesta del 1999, è il
marito che abitualmente si occupa del compito delle spese. La signora RI 1 si
limita a preparare la lista della spesa, e lo accompagna unicamente quando ha
la necessità di acquisti personali.
Le indicazioni ricevute corrispondono a quanto
riportato in passato.
5.5
Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia,
ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale degli impedimenti
50%
percentuale
di invalidità
10.
%
Vivendo in casa propria, la signora RI 1 può dedicarsi
al bucato nei giorni più favorevoli. Suddivide la biancheria, carica la
lavatrice e avvia il programma, ma è il coniuge che si incarica del trasporto
della cesta come di stendere i singoli capi, compiti che l’affaticano
eccessivamente. Lo stiro, in precedenza garantito dalla figlia, viene ora
svolto dal marito. L’assicurata, afferma, stira unicamente i capi personali più
delicati.
Come in passato, si dedica ancora a lavori a maglia nei
periodo di maggior benessere.
Sostanzialmente, sono cambiate le modalità di aiuto ma
non viene indicata una maggior dipendenza da terzi. L’aiuto da parte del
marito, pensionato, nel trasporto della cesta e nello stendere la biancheria è
sicuramente esigibile.
5.6
Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza assegnata
0.
%
percentuale degli impedimenti
- %
percentuale
di invalidità
0.
%
Il figlio ha da tempo terminato le scuole dell’obbligo.
5.7
Diversi
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali,
attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi,
volontariato
importanza assegnata
5%
percentuale degli impedimenti
50%
percentuale di invalidità
2.5
%
Come in passato, la signora RI 1 limita i lavori di
giardinaggio alla cura dei fiori, in modo comunque discontinuo. Innaffia e cura
anche le piante di casa, talvolta cambia la terra dei vasi.
Non emergono elementi a favore di una differente
valutazione.
Valutazione dell'assistente sociale
totale delle attività
100%
percentuale di invalidità
51%
Chi
esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può
svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare
il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di
lavoro per settimana e salario orario versato
Il marito
(…)
Da quando il danno alla
salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?
Trattasi di revisione.
Osservazioni personali
dell’assistente sociale
Nonostante la fragilità
emotiva, l’assicurata ha partecipato attivamente al colloquio, descrivendo a
lungo le proprie difficoltà senza manifestare disagi o turbamenti.
(…)".
L'assistente
sociale, come accennato, ha dunque accertato un impedimento complessivo del 51%,
ciò che costituisce un'in-validità di pari grado.
Nell’indagine
è stata stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un
valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti
dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
11.
Nelle
more processuali, chiamata a prendere posizione in merito all’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, la ricorrente
ne ha in parte contestato il contenuto, allegando inoltre tre certificati
medici (doc. XVII).
Il 28 febbraio 2011 la
curante, dr.ssa med. __________, FMH medicina generale, ha ribadito quanto già
affermato nel settembre 2010 (certificato del 13 settembre 2010, doc. C3),
ossia che la ricorrente “è assolutamente non più in grado di occuparsi
dell’economia domestica ma unicamente della cura della sua persona. Il marito
supplisce in ogni attività” (doc. C2).
La dr.ssa med. __________,
specialista FMH psichiatria e psicoterapia, il 4 marzo 2011 ha evidenziato che l’interessata “dalla fine del 2009 presenta un peggioramento dello stato
psico-fisico generale con una marcata diminuzione sia delle risorse fisiche, a
causa di mancanza di forze e stanchezza, dolori muscolari, delle giunture e di
stomaco, sia di quelle psichiche a causa di un umore cronicamente depresso, di una
continua apatia e di un disinteresse generale, quale difesa a tutti i problemi
famigliari. Questo stato impedisce alla Signora RI 1 di svolgere sia
un’attività lavorativa fuori casa che i lavori domestici per più di 1 ½ - 2 ore
al giorno, che corrispondono ad un’inabilità lavorativa del 75%” (doc. C1).
Da rilevare che il 22
novembre 2010 la medesima specialista aveva affermato che “diverse volte è
stata ricoverata nella mia __________ per le terapie infusionali in media 2
volte all’anno. Da 1 anno circa presenta un peggioramento delle note
manifestazioni somatiche (cefalea, dolori addominali, dolori cervicali e
lombari) e psichiche (isolamento sociale, umore depresso con apatia, abulia ed
anedonia). La sua autosufficienza si limita solo alla cura della propria
persona. Presenta una diminuzione delle riscorse psichiche a causa dei
molteplici disturbi somatici, dell’umore deflesso e della continua
preoccupazione per la complessa situazione famigliare (marito invalido in
seguito ad un infortunio, 4 figli). Quindi la sua inabilità lavorativa
corrisponde al 75%” (doc. X).
Mentre il certificato
del 22 novembre 2010 non è stato sottoposto ad un medico SMR (cfr. doc. XIII),
l’UAI ha prodotto le osservazioni del dr. med. __________ e della dr.ssa med. __________,
quest’ultima specialista in psichiatria, sul certificato del 4 marzo 2011 della
dr.ssa med. __________. I medici SMR hanno affermato di ritenere “indicata
una valutazione specialistica psichiatrica in ambito SMR per verificare le
conclusioni dell’inchiesta casalinghe” (doc. XXI/Bis). L’amministrazione,
con riferimento alla prassi del TF, concorda con le richieste dei medici SMR.
Da parte sua
l’interessata ritiene più appropriato far allestire una perizia pluridisciplinare
neutra ad opera del TCA.
12.
Va
innanzitutto evidenziato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni
in ambito medico nei singoli casi.
A
questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del
nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo
a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29
settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.
56.
pag. 174, con riferimenti).
Va
poi rammentato che tramite sentenza 32.2010.173 del 24 novembre 2010, il TCA, a
proposito di un’inchiesta economica effettuata presso una persona affetta da
una patologia psichica, ha affermato:
" Chiamato
a pronunciarsi, il TCA ritiene che nel caso concreto l'amministrazione non
poteva limitarsi a fare proprie le conclusioni dell'assistente sociale ma
doveva sottoporle ad un medico per una valutazione.
Come ricordato al
considerando 2.9. l'Alta Corte ha stabilito che una presa di posizione da parte
di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede
d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti
dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso
necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici.
L’Alta Corte, nella
STF I 685/02 del 28 febbraio 2003, ha infatti sottolineato che:
" (…) Praxisgemäss bedarf es des
Beizuges eines Arztes, der sich zu den einzelnen Positionen der Haushaltführung
unter dem Gesichtswinkel der Zumutbarkeit zu äussern hat, nur in
Ausnahmefällen, insbesondere bei unglaubwürdigen Angaben der versicherten
Person, die im Widerspruch zu den ärztlichen Befunden stehen (AHI 2001 S. 161
Erw. 3c; Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01; unveröffentlichtes Urteil
W. vom 17. Juli 1990, I 151/90). Weil der Abklärungsbericht für Hausfrauen
vorwiegend auf die Behinderung infolge körperlicher Gebrechen ausgerichtet ist,
bedarf es einer ärztlichen Überprüfung allenfalls auch dann, wenn psychische
Leiden mit Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit vorliegen (unveröffentlichtes
Urteil C. vom 9. November 1987,
I 277/87)."
(vedi anche STFA 11 agosto 2003 nella causa
S., I 681/02)
Nella presente
fattispecie l’assicurata soffre di un grave disturbo di personalità
(ICD10F60.30) e di una sindrome depressiva ricorrente (ICD10F33) che limitano
la sua capacità lavorativa in maniera importante (dall’80 al 100%, secondo le
valutazioni del X e del medico curante, cfr. doc. AI 20-1; 35-1).
In considerazione
della grave patologia psichiatrica dell’assicurata che “ha subito svariate
recrudescenze, in parte di carattere reattivo ad un contesto sociale tutt’altro
che facile” (doc. F) l’amministrazione avrebbe dovuto sottoporre l'esigibilità
delle singole mansioni, accertate in sede d'inchiesta economica, al vaglio di
un medico specialista in psichiatria, ciò che non è avvenuto.
Successivamente
all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del
18.
giugno 2009 l’ammini-strazione si è infatti unicamente chinata sulla
questione riguardante il metodo di graduazione dell’invalidità da applicare nel
caso di specie (metodo specifico per le persone non esercitanti un’attività
lucrativa, piuttosto che quello per persone che svolgono un’attività
salariata), riprendendo quindi integralmente e acriticamente le conclusioni del
rapporto della consulente che aveva fissato una limitazione complessiva del
41,5% (doc. AI 23-1).” (sottolineatura del redattore)
In
concreto, alla luce delle certificazioni della dr.ssa med. __________ (in
particolare cfr. doc. C1), ritenuto che anche i medici SMR ritengono indicata
una valutazione specialistica psichiatrica per verificare le conclusioni
dell’inchiesta economica, si impone pertanto un nuovo esame in ambito
psichiatrico.
Da
rilevare che invece, dal punto di vista somatico, non vi sono patologie
limitanti (cfr. presa di posizione del 26 ottobre 2009 del dr. med. __________,
doc. AI 63-1 e certificato del 31 ottobre 2008 del dr. med. __________, doc. AI
61-8; cfr. anche certificato del 28 agosto 2009 del dr. med. __________, doc. B).
13.
Secondo
la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un
rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della
rapidità della procedura né il principio inquisitorio.
In
una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., l’allora TFA ha comunque
stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in
particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione
puntuale basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993, p.
560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. anche la sentenza
9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid.8.3 dove l’Alta Corte ha rammentato che
l’accertamento dei fatti incombe in primo luogo all’amministrazione in forza
dell’obbligo derivante dall’art. 43 LPGA, secondo il quale l’assicuratore
esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie
le informazioni di cui ha bisogno).
In
una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA
2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad
una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio
all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i
fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il Tribunale li
avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
Spettava
all’UAI, in presenza di una patologia psichiatrica importante sottoporre
tempestivamente la ricorrente ad una valutazione specialistica extra-somatica
per verificare le conclusioni poste dell’inchiesta per casalinghe,
conformemente alla giurisprudenza federale citata dalla medesima
amministrazione (doc. XXI) e a quanto già deciso recentemente da questo TCA
(cfr. sentenza 32.2010.173 del 24 novembre 2010 e 32.2010.182 del 10 dicembre
2010).
In
queste condizioni, la decisione impugnata va annullata e l'incarto retrocesso
all'amministrazione affinché sottoponga celermente gli esiti dell’inchiesta
economica, in particolare l'esigibilità delle singole mansioni accertate, prendendo
in considerazione le critiche dell’insorgente espresse con le osservazioni del
4.
marzo 2011 (doc. XVII), che andranno sottoposte per una presa di posizione
all’assistente sociale, alla valutazione di un medico specialista in psichiatria
ed emani un nuovo provvedimento sul quale si esprimerà su tutte le richieste
dell’insorgente (aumento del grado della rendita AI e “riconoscimento
dell’assegno di accompagno”, cfr. doc. XVII).
14.
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’UAI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI per nuovi
accertamenti.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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