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Decisione

32.2010.240

Richiesta di aumento del grado della rendita d'invalidità. Rinvio atti all'amministrazione per nuovi accertamenti in virtù della presa di posizione dei medici SMR

21 aprile 2011Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

osservazioni del 25 novembre 2010 l’insorgente ha nuova-mente contestato la

decisione impugnata, ribadendo le sue motivazioni (doc. XII). L’interessata fa

in particolare valere un peggioramento del suo stato di salute

nell’espletamento delle faccende domestiche e rileva che l’UAI non le ha consegnato

il rapporto della consulente AI per cui non ha avuto modo di contestarlo. La

ricorrente rileva che per qualsiasi spostamento che si rende necessario al di fuori

dalla sua abitazione è sempre accompagnata dal marito o dai famigliari, afferma

che il rapporto del 31 ottobre 2008 del dr. med. __________ non è stato

prodotto perché la precedente sentenza è stata emanata il 14 ottobre 2008,

sostiene la correttezza del contenuto del certificato della Dr.ssa med. __________

e del certificato della dr.ssa med. __________ ed evidenzia di essere stata

ricoverata d’urgenza presso la Clinica __________ il 10 agosto 2009 per gravi

disturbi nervosi dopo diverse settimane di impossibilità a muoversi a causa di

fortissimi sintomi della depressione e forti dolori allo stomaco e a questo

proposito ha allegato un certificato del dr. med. __________ del 28 agosto 2009

(doc. B).

L. Con

osservazioni del 29 novembre 2010 l’UAI si è riconfermato nelle precedenti

prese di posizione (doc. XIII).

M. Il

25 febbraio 2011 il TCA ha trasmesso all’insorgente copia dell’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica per

osservazioni (doc. AI 66/1-7).

N. Con

scritto 4 marzo 2011, cui ha allegato un certificato di medesima data della

dr.ssa med. __________ (doc. C1), e due certificati, del 28 febbraio 2011 e del

13 settembre 2010, della dr.ssa med. __________ (doc. C2 e C3), la ricorrente

ha contestato l’inchiesta del 14 maggio 2010 (doc. XVII).

O. Chiamato

a presentare osservazioni scritte in merito, l’UAI ha sottoposto la

documentazione ai medici SMR, dr. med. __________ e dr.ssa __________, i quali

hanno evidenziato che “in considerazione dell’attuale certificazione della

dr.ssa __________ risulta indicata una valutazione specialistica psichiatrica

in ambito SMR per verificare le conclusioni dell’inchiesta casalinghe”

(doc. XXI/Bis). L’amministrazione, sulla base della predetta presa di

posizione, ha affermato che “Il SMR con annotazione allegata datata

29.03.2011 reputa opportuno, in considerazione dell’ultima certificazione

prodotta dalla dr.ssa __________, procedere ad una valutazione specialistica

extra-somatica in ambito SMR per verifica delle conclusioni poste

nell’inchiesta per casalinghe. Tale procedere risulta, inoltre, consono alla

prassi dell’Alta Corte laddove reputa necessario che uno specialista psichiatra

si pronunci sull’esigibilità delle singole mansioni accertate in sede

d’inchiesta economica (cfr. DTF 128 V 93)” (doc. XXI).

P. Chiamata

a presentare osservazioni scritte in merito ed in particolare a comunicare al

TCA la sua eventuale adesione alla proposta dell’amministrazione (doc. XXII),

l’insorgente ha contestato la presa di posizione dell’UAI (doc. XXIII).

L’assicurata ha in particolare evidenziato che la volontà di sottoporla al

vaglio del SMR è tardiva. L’amministrazione avrebbe infatti potuto agire in tal

senso diversi anni fa, rilevato come le procedure di revisione sono state

molte, a partire dal 2003. Inoltre, l’ultima certificazione della dr.ssa __________,

cui si riferisce l’UAI, è simile a quella del 22 novembre 2010. Secondo la

ricorrente l’amministrazione avrebbe pertanto già potuto intervenire in quel

momento o addirittura il 17 luglio 2010 quando ha presentato delle

osservazioni.

L’assicurata

chiede al TCA di emettere una sentenza al più presto possibile, rileva che non

intende sottoporsi ad un controllo specialistico presso l’SMR, pur essendo

consapevole che questo accorcerebbe i tempi della decisione, ma di non potersi

permettere, in caso di conferma del grado d’invalidità del 50%, di iniziare una

nuova procedura di ricorso al TCA.

L’insorgente

domanda al Tribunale di emettere una sentenza che corrisponda alla realtà

tramite la documentazione in suo possesso, previo eventuale allestimento di una

perizia neutra, alla quale dovrà essere presente anche il marito. Infine

l’interessata segnala di essersi infortunata il 27 marzo 2011 fratturandosi la

settima e ottava costola della parte sinistra del torace.

in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011;

STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre

2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

Considerandi

2.

Oggetto

della vertenza è la questione di sapere se la ricorrente ha diritto ad una

rendita maggiore rispetto a quella attualmente percepita (mezza rendita).

3.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L'art.

28.

cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'eserci-zio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)

e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

diventato invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI

2000.

p. 84 consid. 1b).

Nella

DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che

l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora

l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a

causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare

concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una

sentenza del 14 luglio

2006.

nella causa A., U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra

parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è

essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo

il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale)

i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,

per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione).

L’Alta

Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo

successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica

di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà

pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129.

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003.

nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

4.

Se,

però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di

essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità

di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non

può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se

non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo

l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le

proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di

calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246

consid. 2b; DTF 104 V 136).

A sua volta, l'art. 27

cpv. 1 prima frase OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza

attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare

gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività

artistiche e di pubblica utilità.

Secondo la prassi

amministrativa, sono incluse anche l'amministrazione di patrimoni e le attività

benevole gratuite, ma non le attività di svago, del tempo libero (N. 3091 delle

Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS).

L'invalidità viene

così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato

prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere

posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p.

139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, p. 458; Maurer,

Bundessozialversi-cherungsrecht, 1994, p. 145).

Di regola si presume

che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo

nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo

concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito

che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa

eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire

personalmente (RCC 1984 p. 139). L'importanza dell'attività della persona che

si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla

situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si

distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o

altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora

nell'impresa dell'altro.

5.

Al

fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità,

si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito

verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,

in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato

un'attività lavorativa.

Ad esempio se

l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima

dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercita un'attività

lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno

alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva

svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel

caso in cui le altre circostanze non hanno subito modifiche rilevanti sino alla

nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del

caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età

dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità

dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza

decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza

nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla

necessità economica di una simile attività (Meyer-Blaser, Rechtssprechung des

Bundesgericht im Sozialversi-cherungsrecht, BG über die IV, 2010, p. 288).

Va ancora rilevato che

il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti

accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non

fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994

pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V

150ss; Meyer-Blaser, op. cit., p. 288; Blanc, La procédure administrative

en assurance-invalidité, 1999, p. 190 seg).

Va osservato che in

materia di contributi AVS, un assicurato che da anni esercita un'attività

lucrativa il cui carattere lucrativo è dubbioso e la cui importanza economica è

di poco conto e da cui non trae alcun reddito, va considerato come persona

senza attività ex art. 10 LAVS (RCC 1987 consid. 4a p. 447/488). In sostanza,

quindi, generalmente un assicurato va considerato senza attività lucrativa se

si mantiene principalmente grazie alla sostanza di cui dispone o dai redditi

della stessa in quanto i redditi da attività lucrativa sono di poco conto o

inesistenti (in argomento, cfr. anche RCC 1986, p. 540 seg.).

6.

Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;

Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione

allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente

continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di

aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente

dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione

illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato

o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

7.

Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che é decisivo al

proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;

RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998

nella causa I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla

salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V

298.

consid. 4c in fine).

(…)" (STFA

del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

Secondo

la giurisprudenza dell’allora TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa I 441/99; STFA del 29 settembre 1998

nella causa I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con

riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396.

segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio

2007, I 384/06).

Va

altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007:

TF), un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto

tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa

suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A

determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e

spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione

riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente

sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

Al

riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata

in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in

ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri

criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con

sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita

d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico

consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente

l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico

(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti

ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti

riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130

V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 nella causa I 702/03 consid. 5

e del 21 aprile 2004 nella causa I 870/02, consid. 3.3.2;

Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der

Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversiche-rung, namentlich

für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser

/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeits-unfähigkeit, San Gallo 2003,

pag. 76 segg. e 80 segg.).

Infine,

va fatto presente che l’allora TFA si é confermato nella propria giurisprudenza

e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA del 19

maggio 2006 nella causa O. (I 873/05).

8.

Occorre

qui rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6

novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale

per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità

suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito,

come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato

che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Da questo punto di

vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di

rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con

riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtspre-chung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

Nel caso concreto si tratta quindi della decisione su opposizione

del 24 ottobre 2007, confermata con sentenza del 14 ottobre 2008 (inc.

32.2007

).

Nel caso di specie è

pacifico che va applicato il metodo specifico, visto che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente)

dell'economia domestica è stabilita confrontando le singole attività

nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i

lavori che può eseguire una persona sana, l'invalidità dell'assicurata è

da stabilire seguendo questo metodo e secondo le regole stabilite dalla prassi

amministrativa.

9.

Nella

Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicu-razione per

l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 disponibile in

italiano (solo le versioni in tedesco e francese sono state aggiornate al 1°

gennaio 2008 ed al 1° gennaio 2010) l'UFAS, allo scopo di garantire

un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. N. 3097, corrispondente al N. 3088 della versione francese e tedesca), ha previsto una nuova

ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un

massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati -

attribuibile a ciascuna di esse.

Più specificatamente,

il N. 3095 (corrispondente al N. 3086 nella versione tedesca e francese)

prevede:

" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana

occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della

sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti,

cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione

(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,

fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta,

assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti

(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le

scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i

malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire

abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del

tempo libero (N. 3090)."

Mentre ai NN. 3096,

3097.

e 3098 (rispettivamente NN. 3087, 3088 e 3089 versione tedesca e francese)

si legge ancora:

" Il

totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno

applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di

cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a

livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei

singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di

divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti

vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo

di ridurre il danno, una persona deve contribuire per quanto ragionevolmente

possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro

confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e

3045.

segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei

membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi

provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al

momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di

lavoro nell'ambito domestico.".

Con sentenza non

pubblicata 22 agosto 2000 (I 102/00), l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha avuto modo di confermare la legittimità di queste

direttive, siccome il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato

valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole

summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

L’allora TFA ha

inoltre già avuto modo di stabilire che la determinazione dell'invalidità di

persone occupate nell'economia domestica si deve basare su un'inchiesta

effettuata sul posto dai servizi sociali e ha sottolineato che - in linea di

massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le

conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere

a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid.

2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4).

Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della

persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso

appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 del 11 agosto

2003, consid. 2).

Se, tuttavia, non è

possibile determinare con sufficiente certezza che l'impedimento è

effettivamente dovuto all'invalidità, nella misura in cui l'incapacità di

lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva

(Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid.

5).

Nella

surrichiamata DTF 128 V 93 il TFA, a proposito del valore probatorio di un

rapporto d'inchiesta dell'Ufficio AI, ha rilevato:

" (…)

4.

- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete

Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines

entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von

Arztberichten gemäss BGE 125 V

352.

Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist

wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche

Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens

der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und

Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die

Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der

Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss

plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage

stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung

mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der

Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht

eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt,

in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar

feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen.

Das

gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson

näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige

Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf

Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig

zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an

Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem

gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art.

73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das

volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den

Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bei

Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung

tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September

2001, I 175/01).".

L’allora TFA ha

inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull'ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999.

nella causa V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA I 681/02 dell'11 agosto 2003 e STFA I 685/02 del 28 febbraio

2003).

10.

Nella

fattispecie l'Ufficio AI, appurata la necessità di procedere ad una valutazione

secondo il metodo specifico, il 27 ottobre 2009 (doc. 64-1) ha incaricato

l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per le persone che si

occupano dell'economia domestica. La valutazione dell'incapacità dell'assicurata

in ambito domestico mediante la relativa inchiesta economica è sfociata nel

rapporto del 21 maggio 2010 (doc. 66-1) il quale, sulla base degli accertamenti

effettuati e attentamente ponderati alla luce del rapporto della dr.ssa __________

del giugno 2009, dopo aver fissato gli impedimenti in ogni singola mansione ha

stabilito una limitazione complessiva del 51%, corrispondente a quella

accertata con l’inchiesta economica del 14 dicembre 1999 (doc. 13-1).

In particolare,

l'assistente sociale ha accertato:

"

(…)

5.

ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione, ripartizione del

lavoro, controllo

importanza assegnata

5%

percentuale degli impedimenti

50%

percentuale di invalidità

2.

%

La signora RI 1 lamenta mancanza di iniziativa e

apatia, di intensità variabile nel tempo. Come in passato, non sarebbe in grado

di garantire una conduzione regolare e costante, ma si sforza di partecipare al

controllo delle necessità nei periodi più favorevoli. La pianificazione dei

compiti è in gran parte garantita dal marito.

Già in occasione della precedente inchiesta a domicilio

(12.1999), l’assicurata alternava momenti di attività e inattività. Le

indicazioni ricevute, la documentazione medica all’incarto e le annotazioni del

medico SMR non giustificano una valutazione maggiore di quanto già espresso,

anche in considerazione dell’esigibilità di aiuto da parte del marito.

5.2

Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

40%

percentuale degli impedimenti

50%

percentuale di invalidità

20%

Da anni, affermano i coniugi, l’attività culinaria è

garantita dal marito. La signora RI 1 si sente demotivata, senza energia,

soggetta a frequenti crisi di ansia. La sua collaborazione sarebbe minima e

discontinua, limitata ai giorni di maggior benessere.

E’ peraltro in grado di caricare la lavastoviglie e

incaricarsi della cura del tavolo e del piano di lavoro, ma non dispone di

sufficienti energie per garantire le pulizie di fino del locale cucina, che

sarebbero ancora a carico del coniuge.

L’assicurata sembra ora occuparsi unicamente delle

quotidiane attività di riordino, mentre la preparazione dei pasti sarebbe in

gran parte garantita dal marito. Medicalmente non vi sono peraltro indicazioni

oggettive che possono portare ad una valutazione maggiore di quanto già

espresso in passato. Il nucleo famigliare è ora composto unicamente da persone

adulte dalle quali l’esigibilità di aiuto è senz’altro giustificata. Una

percentuale degli impedimenti medio annua del 50% è tuttora motivata.

5.3

Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare

i letti, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

50%

percentuale

di invalidità

10.

%

La signora RI 1 non dispone di alcun aiuto domestico.

Il suo impegno nella attività di pulizia è limitato alle mansioni più leggere:

il rispolvero, il riordino dei locali, passa il fiocco ma non l’aspirapolvere,

si incarica di un locale bagno (il suo), inclusa la vasca da bagno, ma non del

secondo servizio, cambia le lenzuola. “Talvolta mi da una mano mio marito,

ma anche lui ha problemi e non può fare molto”. Riesce ad attivarsi,

afferma, non più di un’ora al giorni, ma non nei lavori più impegnativi.

I coniugi RI 1 non hanno riferito, come in passato, di

ricevere l’aiuto della figlia, che peraltro è ora mamma di due bambini.

L’assicurata, pur con fatica e con l’aiuto del marito, appare in grado di

mantenere una parziale cura dell’abitazione, come d’altronde risulta dal

precedente rapporto d’inchiesta. Si ripropone una percentuale degli impedimenti

del 50%.

5.4

Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e

rapporti ufficiali

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

60%

percentuale

di invalidità

6.

%

Le difficoltà nel frequentare luoghi pubblici sono

tutt’ora presenti e, come già indicato nel rapporto d’inchiesta del 1999, è il

marito che abitualmente si occupa del compito delle spese. La signora RI 1 si

limita a preparare la lista della spesa, e lo accompagna unicamente quando ha

la necessità di acquisti personali.

Le indicazioni ricevute corrispondono a quanto

riportato in passato.

5.5

Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia,

ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

50%

percentuale

di invalidità

10.

%

Vivendo in casa propria, la signora RI 1 può dedicarsi

al bucato nei giorni più favorevoli. Suddivide la biancheria, carica la

lavatrice e avvia il programma, ma è il coniuge che si incarica del trasporto

della cesta come di stendere i singoli capi, compiti che l’affaticano

eccessivamente. Lo stiro, in precedenza garantito dalla figlia, viene ora

svolto dal marito. L’assicurata, afferma, stira unicamente i capi personali più

delicati.

Come in passato, si dedica ancora a lavori a maglia nei

periodo di maggior benessere.

Sostanzialmente, sono cambiate le modalità di aiuto ma

non viene indicata una maggior dipendenza da terzi. L’aiuto da parte del

marito, pensionato, nel trasporto della cesta e nello stendere la biancheria è

sicuramente esigibile.

5.6

Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

0.

%

percentuale degli impedimenti

- %

percentuale

di invalidità

0.

%

Il figlio ha da tempo terminato le scuole dell’obbligo.

5.7

Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali,

attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi,

volontariato

importanza assegnata

5%

percentuale degli impedimenti

50%

percentuale di invalidità

2.5

%

Come in passato, la signora RI 1 limita i lavori di

giardinaggio alla cura dei fiori, in modo comunque discontinuo. Innaffia e cura

anche le piante di casa, talvolta cambia la terra dei vasi.

Non emergono elementi a favore di una differente

valutazione.

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100%

percentuale di invalidità

51%

Chi

esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può

svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare

il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato

Il marito

(…)

Da quando il danno alla

salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Trattasi di revisione.

Osservazioni personali

dell’assistente sociale

Nonostante la fragilità

emotiva, l’assicurata ha partecipato attivamente al colloquio, descrivendo a

lungo le proprie difficoltà senza manifestare disagi o turbamenti.

(…)".

L'assistente

sociale, come accennato, ha dunque accertato un impedimento complessivo del 51%,

ciò che costituisce un'in-validità di pari grado.

Nell’indagine

è stata stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

11.

Nelle

more processuali, chiamata a prendere posizione in merito all’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, la ricorrente

ne ha in parte contestato il contenuto, allegando inoltre tre certificati

medici (doc. XVII).

Il 28 febbraio 2011 la

curante, dr.ssa med. __________, FMH medicina generale, ha ribadito quanto già

affermato nel settembre 2010 (certificato del 13 settembre 2010, doc. C3),

ossia che la ricorrente “è assolutamente non più in grado di occuparsi

dell’economia domestica ma unicamente della cura della sua persona. Il marito

supplisce in ogni attività” (doc. C2).

La dr.ssa med. __________,

specialista FMH psichiatria e psicoterapia, il 4 marzo 2011 ha evidenziato che l’interessata “dalla fine del 2009 presenta un peggioramento dello stato

psico-fisico generale con una marcata diminuzione sia delle risorse fisiche, a

causa di mancanza di forze e stanchezza, dolori muscolari, delle giunture e di

stomaco, sia di quelle psichiche a causa di un umore cronicamente depresso, di una

continua apatia e di un disinteresse generale, quale difesa a tutti i problemi

famigliari. Questo stato impedisce alla Signora RI 1 di svolgere sia

un’attività lavorativa fuori casa che i lavori domestici per più di 1 ½ - 2 ore

al giorno, che corrispondono ad un’inabilità lavorativa del 75%” (doc. C1).

Da rilevare che il 22

novembre 2010 la medesima specialista aveva affermato che “diverse volte è

stata ricoverata nella mia __________ per le terapie infusionali in media 2

volte all’anno. Da 1 anno circa presenta un peggioramento delle note

manifestazioni somatiche (cefalea, dolori addominali, dolori cervicali e

lombari) e psichiche (isolamento sociale, umore depresso con apatia, abulia ed

anedonia). La sua autosufficienza si limita solo alla cura della propria

persona. Presenta una diminuzione delle riscorse psichiche a causa dei

molteplici disturbi somatici, dell’umore deflesso e della continua

preoccupazione per la complessa situazione famigliare (marito invalido in

seguito ad un infortunio, 4 figli). Quindi la sua inabilità lavorativa

corrisponde al 75%” (doc. X).

Mentre il certificato

del 22 novembre 2010 non è stato sottoposto ad un medico SMR (cfr. doc. XIII),

l’UAI ha prodotto le osservazioni del dr. med. __________ e della dr.ssa med. __________,

quest’ultima specialista in psichiatria, sul certificato del 4 marzo 2011 della

dr.ssa med. __________. I medici SMR hanno affermato di ritenere “indicata

una valutazione specialistica psichiatrica in ambito SMR per verificare le

conclusioni dell’inchiesta casalinghe” (doc. XXI/Bis). L’amministrazione,

con riferimento alla prassi del TF, concorda con le richieste dei medici SMR.

Da parte sua

l’interessata ritiene più appropriato far allestire una perizia pluridisciplinare

neutra ad opera del TCA.

12.

Va

innanzitutto evidenziato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in

vigore dal 1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni

in ambito medico nei singoli casi.

A

questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del

nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo

a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56.

pag. 174, con riferimenti).

Va

poi rammentato che tramite sentenza 32.2010.173 del 24 novembre 2010, il TCA, a

proposito di un’inchiesta economica effettuata presso una persona affetta da

una patologia psichica, ha affermato:

" Chiamato

a pronunciarsi, il TCA ritiene che nel caso concreto l'amministrazione non

poteva limitarsi a fare proprie le conclusioni dell'assistente sociale ma

doveva sottoporle ad un medico per una valutazione.

Come ricordato al

considerando 2.9. l'Alta Corte ha stabilito che una presa di posizione da parte

di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede

d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti

dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso

necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici.

L’Alta Corte, nella

STF I 685/02 del 28 febbraio 2003, ha infatti sottolineato che:

" (…) Praxisgemäss bedarf es des

Beizuges eines Arztes, der sich zu den einzelnen Positionen der Haushaltführung

unter dem Gesichtswinkel der Zumutbarkeit zu äussern hat, nur in

Ausnahmefällen, insbesondere bei unglaubwürdigen Angaben der versicherten

Person, die im Widerspruch zu den ärztlichen Befunden stehen (AHI 2001 S. 161

Erw. 3c; Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01; unveröffentlichtes Urteil

W. vom 17. Juli 1990, I 151/90). Weil der Abklärungsbericht für Hausfrauen

vorwiegend auf die Behinderung infolge körperlicher Gebrechen ausgerichtet ist,

bedarf es einer ärztlichen Überprüfung allenfalls auch dann, wenn psychische

Leiden mit Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit vorliegen (unveröffentlichtes

Urteil C. vom 9. November 1987,

I 277/87)."

(vedi anche STFA 11 agosto 2003 nella causa

S., I 681/02)

Nella presente

fattispecie l’assicurata soffre di un grave disturbo di personalità

(ICD10F60.30) e di una sindrome depressiva ricorrente (ICD10F33) che limitano

la sua capacità lavorativa in maniera importante (dall’80 al 100%, secondo le

valutazioni del X e del medico curante, cfr. doc. AI 20-1; 35-1).

In considerazione

della grave patologia psichiatrica dell’assicurata che “ha subito svariate

recrudescenze, in parte di carattere reattivo ad un contesto sociale tutt’altro

che facile” (doc. F) l’amministrazione avrebbe dovuto sottoporre l'esigibilità

delle singole mansioni, accertate in sede d'inchiesta economica, al vaglio di

un medico specialista in psichiatria, ciò che non è avvenuto.

Successivamente

all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del

18.

giugno 2009 l’ammini-strazione si è infatti unicamente chinata sulla

questione riguardante il metodo di graduazione dell’invalidità da applicare nel

caso di specie (metodo specifico per le persone non esercitanti un’attività

lucrativa, piuttosto che quello per persone che svolgono un’attività

salariata), riprendendo quindi integralmente e acriticamente le conclusioni del

rapporto della consulente che aveva fissato una limitazione complessiva del

41,5% (doc. AI 23-1).” (sottolineatura del redattore)

In

concreto, alla luce delle certificazioni della dr.ssa med. __________ (in

particolare cfr. doc. C1), ritenuto che anche i medici SMR ritengono indicata

una valutazione specialistica psichiatrica per verificare le conclusioni

dell’inchiesta economica, si impone pertanto un nuovo esame in ambito

psichiatrico.

Da

rilevare che invece, dal punto di vista somatico, non vi sono patologie

limitanti (cfr. presa di posizione del 26 ottobre 2009 del dr. med. __________,

doc. AI 63-1 e certificato del 31 ottobre 2008 del dr. med. __________, doc. AI

61-8; cfr. anche certificato del 28 agosto 2009 del dr. med. __________, doc. B).

13.

Secondo

la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un

rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della

rapidità della procedura né il principio inquisitorio.

In

una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., l’allora TFA ha comunque

stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in

particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione

puntuale basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993, p.

560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. anche la sentenza

9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid.8.3 dove l’Alta Corte ha rammentato che

l’accertamento dei fatti incombe in primo luogo all’amministrazione in forza

dell’obbligo derivante dall’art. 43 LPGA, secondo il quale l’assicuratore

esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno).

In

una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad

una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il Tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

Spettava

all’UAI, in presenza di una patologia psichiatrica importante sottoporre

tempestivamente la ricorrente ad una valutazione specialistica extra-somatica

per verificare le conclusioni poste dell’inchiesta per casalinghe,

conformemente alla giurisprudenza federale citata dalla medesima

amministrazione (doc. XXI) e a quanto già deciso recentemente da questo TCA

(cfr. sentenza 32.2010.173 del 24 novembre 2010 e 32.2010.182 del 10 dicembre

2010).

In

queste condizioni, la decisione impugnata va annullata e l'incarto retrocesso

all'amministrazione affinché sottoponga celermente gli esiti dell’inchiesta

economica, in particolare l'esigibilità delle singole mansioni accertate, prendendo

in considerazione le critiche dell’insorgente espresse con le osservazioni del

4.

marzo 2011 (doc. XVII), che andranno sottoposte per una presa di posizione

all’assistente sociale, alla valutazione di un medico specialista in psichiatria

ed emani un nuovo provvedimento sul quale si esprimerà su tutte le richieste

dell’insorgente (aumento del grado della rendita AI e “riconoscimento

dell’assegno di accompagno”, cfr. doc. XVII).

14.

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’UAI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI per nuovi

accertamenti.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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