Lexipedia

Decisione

32.2010.241

Riduzione della rendita a seguito di errore manifesto della precedente decisione (riconsiderazione)

4 marzo 2011Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i periti avevano concluso:

"

(…)

Dal punto di vista psichiatrico vi è una limitazione

della capacità lavorativa del 20-30% dovuta ad una sindrome da disadattamento

con umore deflesso (che ha una capacità ridotta di tolleranza e di resistenza

allo sforzo, aumentata faticabilità).

Dal punto di vista reumatologico vi è una limitazione

della capacità lavorativa del 30% a causa delle poliartralgie e per la sindrome

cervicovertebrale e lombospondilogena croniche.

Dal punto di vista neurologico vi è una limitazione

della capacità lavorativa del 50% a causa della polineuriopatia sensitiva e

motoria agli arti superiori e inferiori.

Dal punto di vista gastroenterologico vi è una

diminuzione della capacità lavorativa del 40% a causa dell'epatite C cronica

complicata da cirrosi (provoca uno stato astenico cronico).

Dal punto di vista dermatologico vi è nessuna

incapacità lavorativa.

Globalmente l'A. presenta una capacità lavorativa del

50% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come

impiegato __________ da inizio giugno 2005 (inizio della prolungata incapacità

lavorativa) e continua. Le varie incapacità lavorative non vanno sommate, bensì

integrate e tutte riducono il rendimento lavorativo con facile affaticabilità e

diminuita tolleranza al lavoro.

In futuro non è da prevedere un cambiamento della

sopraccitata capacità lavorativa a medio termine. (…)" (Doc. AI 78-23)

Inoltre,

i periti hanno compiutamente esposto le attività esigibili:

"

(…)

Dal punto di vista reumatologico l'A. può sollevare e

portare spesso pesi tra i 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg, mai oltre i 25 kg. Può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto. Può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la

rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in

avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, talvolta la

posizione inginocchiata, spesso effettuare la flessione delle ginocchia.

Può assumere spesso la posizione seduta di lunga

durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'A. può talvolta

camminare per lunghi tragitti. Tendo conto del problema neurologico si sconsiglia

la deambulazione su terreni accidentati ed il salire su scale a pioli ed

impalcature. Può spesso salire sulle scale. Sempre tenendo conto del problema

neurologico l'A. è limitato in attività, in cui sia necessaria una motricità

fine e si sconsiglia di maneggiare attrezzi pesanti e molto pesanti.

Tenendo conto di tutte le patologie l'A. raggiunge una

capacità lavorativa del 50%, (presenza durante tutto il giorno, ma con

rendimento ridotto) nelle attività rispettose dei limiti appena descritti ed a

partire dal giugno 2005. (…)" (Doc. AI 78-24)

Va

poi evidenziato che le mansioni di addetto alla logistica che l’assicurato svolgeva

(scarico pacchi postali dal treno con l’ausilio di un sollevatore, trasbordo invii,

distribuzione a domicilio ecc.; cfr. “Descrizione servizio orario ADD LOG 3” in doc. AI 40-6-15) rientravano nelle attività medicalmente ancora esigibili sebbene con minore rendimento

del 50%, come accertato dai periti del SAM.

Considerandi

Vero

che l’insorgente ha ricevuto delle indennità per perdita di guadagno da malattia

(ultimo versamento nel dicembre 2008; cfr. doc. AI 84-2) fondate su una piena

inabilità lavorativa. Tuttavia va detto che le conclusioni peritali, tra

l’altro rimaste incontestate, possono essere fatte proprie dal TCA essendo

frutto di un’accurata e completa valutazione, priva di contraddizioni. Inoltre

va detto che i tentavi di lavoro indicati nel citato scritto 6 settembre 2010

de __________ erano già a conoscenza dei periti del SAM (cfr. punto n. 3.3 “Anamnesi

professionale”, p. 10; doc. AI 78-10).

Va

qui evidenziato che eventuali rilevanti peggioramenti delle condizioni di salute,

debitamente comprovati dalla necessaria documentazione medica, possono essere

fatti valere dall’as- sicurato mediante introduzione di una domanda di revisione

ex art. 17 LPGA.

Pertanto,

richiamato l’obbligo che incombe all’assicura-to di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile

per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,

pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario

intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi

citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG,

Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid.

2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b) l'assicurato

può mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa del 50% nella

sua precedente attività lucrativa.

In

questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF

114.

V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto

2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi

Friburgo 1995, pag. 154; cfr. anche STCA dell’8 settembre 2008, 32.2007.271

nella causa B.).

In

effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in

casu in base alle perizie – da imporre un cambiamento di professione, di regola

il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori

all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che

esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica

ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno

della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid.

3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E.

D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G).

Stante,

in concreto, un’incapacità lavorativa del 50% nella precedente professione di impiegato

__________ (addetto alla logistica), il grado di invalidità del 50% stabilito

con la decisione impugnata è corretto.

Trattandosi

dunque di un errore manifesto e di notevole importanza (cfr. consid. 2.4),

giustamente l’Ufficio AI ha ridotto, in via di riconsiderazione, la rendita da

¾ a metà rendita. In queste circostanze la decisione

contestata merita dunque conferma ed il ricorso va respinto.

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster