32.2010.241
Riduzione della rendita a seguito di errore manifesto della precedente decisione (riconsiderazione)
4 marzo 2011Italiano18 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2010.241
Data decisione, Autorità:
04.03.2011, TCA
Titolo:
Riduzione della rendita a seguito di errore manifesto della precedente decisione (riconsiderazione)
RICONSIDERAZIONE
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 53 cpv. 2 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.241
BS/sc
Lugano
4 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 agosto 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione 29 luglio 2009 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1, classe 1965, il
diritto a ¾ di rendita dal 1° giugno 2006. Il grado d’invalidità del 69% è
stato effettuato mediante il raffronto dei redditi (doc. AI 106 e 108).
Contro
la succitata decisione l’assicurato ha inoltrato ricorso al TCA, chiedendo
l’erogazione di una rendita intera (doc. AI 109-3).
Con
scritto 12 gennaio 2010 il Vicepresidente del TCA ha comunicato al ricorrente
quanto segue:
"
da un attento esame
degli atti dell'incarto risultano gli estremi per emettere una decisione con la
quale, riformando la decisione impugnata, questo Tribunale potrebbe riconoscere
al vostro assistito il diritto ad una prestazione inferiore ai tre quarti di
rendita contestati.
Dalla perizia multidisciplinare del SAM datata 23
maggio 2009 risulta che l’assicurato è stato valutato abile al 50% (da
intendersi quale rendimento ridotto nell’arco di una presenza lavorativa
durante tutto il giorno) sia nella sua originaria professione di impiegato __________
che in attività adeguate. Tale valutazione medico-teorica – rimata incontestata
– è stata confermata dal SMR con rapporto 3 giugno 2008 e non risulta essere
stato reso verosimile alcun successivo peggioramento.
Fondandosi sui dati medici, con
rapporto 16 febbraio 2009 il consulente in integrazione professionale ha
proceduto al raffronto tra il reddito senza il danno alla salute quale addetto
alla logistica presso la __________ (reddito da valido) con quello
ipoteticamente conseguibile in un’attività lucrativa adeguata (reddito da
invalido). Il grado d’invalidità del 69% è stato posto a fondamento della
decisione contestata.
Tenuto conto che l’originaria
attività di addetto alla logistica è stata considerata adeguata e che, secondo
il principio della riduzione del danno, in questa attività il vostro
rappresentato riesce a sfruttare meglio la propria residua capacità lavorativa,
il raffronto dei redditi operato dall’Ufficio AI non risulta essere corretto.
Di conseguenza, il grado
d’invalidità risulterebbe meno del 69%. Pertanto la decisione contestata è
suscettibile di essere modificata a sfavore del vostro assistito nel senso di
riconoscergli una rendita d’invalidità inferiore a quella di cui egli è stato posto
a beneficio.
Conformemente alla giurisprudenza (DTF 122 V 166, cfr.
anche STFA del 3 febbraio 2003 nella causa H., I 677/02), le assegno un termine
di 10 giorni per presentare le sue osservazioni in merito, rispettivamente
per comunicare se, alla luce di quanto sopra, intende ritirare il ricorso.
Avendo
l’insorgente comunicato con lettera 20 gennaio 2010 il ritiro del ricorso, con decreto 21 gennaio 2010 il TCA ha
stralciato dai ruoli la causa (inc. 32.2009.156).
1.2. Procedendo
ad un riesame del diritto della rendita, con decisione 12 agosto 2010
(preannunciata il 22 marzo 2010) l’Ufficio AI ha ridotto, con effetto dal primo
giorno del secondo mese seguente la notifica della pronunzia, la rendita da ¾ a
mezza sulla base delle seguenti motivazioni:
"
(…)
Mediante la decisione del 28.10.2009 l'ufficio AI ha
riconosciuto all'assicurato il diritto a ¾ di
rendita di invalidità (grado 69%), poiché con il confronto dei redditi
effettuato a suo tempo dalla consulente in integrazione professionale risultava
giustificata tale percentuale.
L'Ufficio ha però riconosciuto a torto questa
prestazione poiché, come segnalatovi dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
di Lugano tramite il proprio scritto datato 12.01.2010, non ha effettuato correttamente
il raffronto dei redditi, non considerando la capacità lavorativa residua pari
al 50% del Signor RI 1 nella propria abituale attività di addetto alla
logistica presso __________.
La presenza di questa capacità lavorativa, seppure
limitata al 50%, avrebbe dovuto portare l'ufficio a ritenere valido unicamente
un grado AI del 50%, e non il 69% erroneamente erogato.
Tale situazione impone la correzione del diritto alle prestazioni,
riducendo i ¾ di rendita d'invalidità attualmente
riconosciuti ad una mezza rendita AI."
(Doc. AI 120/1-2)
Contestualmente
l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.3. Con
tempestivo ricorso l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha impugnato la
succitata decisione postulando il ripristino di ¾ di rendita e, in via
eventuale, l’erogazione di una rendita intera. Subordinatamente ha chiesto il
rinvio degli atti all’Ufficio AI per un riesame clinico generale e per un
accertamento professionale della residua capacità lavorativa. Spiegando i
motivi che lo hanno indotto a ritirare il primo ricorso, l’insorgente ha completato:
"
(…)
Da qui discende la convinzione fattuale che nelle
procedure non si è tenuto conto di due fattori determinanti, ovvero:
· le gravi restrizioni mediche certificate e accolte
dall'assicurazione perdita di guadagno per malattia che ha versato al
ricorrente le piene prestazioni in denaro per il periodo massimo legale di 720
giorni.
· Le misure di reintegrazione o di collocamento
nell'ambito economico del ricorrente in mansioni offerte dal mercato del
lavoro.
Per quanto concerne il secondo punto, si produce la
dichiarazione chiarificatrice della __________ del seguente tenore:
" in riferimento al caso che vede
coinvolto il nostro ex collaboratore RI 1, con la presente dichiariamo che lo
stesso, durante la sua malattia, ha effettuato delle prove di ripresa del
lavoro parziale (50% con limitazioni mediche) che non hanno però avuto
successo.
Le stesse hanno avuto luogo:
- il 03.01.2007 (interrotta dopo 3
giorni)
- il 03.09.2007 (interrotta il
21.09.2007)
- il 17.12.2007 (interrotta il
08.01.2008).
Dall'8 gennaio 2008 in avanti il collaboratore ha continuato la sua inabilità al lavoro nella misura del 100%. Alla
luce di questa situazione ed in considerazione delle sue restrizioni mediche la
nostra azienda non ha più potuto occuparlo. Alla fine del mese di luglio 2008
il rapporto di lavoro è stato quindi sciolto (…)"
Per il primo punto, complessivamente, devesi rilevare
che un riesame della situazione clinica si rende necessario, attese le
precisazioni della __________ e la valutazione dell'Assicurazione perdita di
guadagno per malattia, nonché dell'assicurazione militare federale. (…)" (Doc.
I)
1.4.
Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha ribadito l’erroneità della decisione
29 luglio 2009, confermando la valutazione medico-teorica della residua
capacità lavorativa.
1.5. Il
4 ottobre 2010 l’insorgente ha indicato i mezzi di prova da espletare e apposto
alcune precisazioni (VI).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha correttamente ridotto, in via di riconsiderazione
della decisione 29 luglio 2009, la rendita da ¾ a metà.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in:
Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.
264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84);
2.4. L’istituto
della riconsiderazione è previsto dall'art. 53 cpv. 2 LPGA che dispone che “l'assicuratore
può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro
rettifica ha una notevole importanza” (cpv. 2)
Conformemente
alla giurisprudenza del TFA, valida anche in regime di LPGA (cfr. Kieser,
ATSG-Kommentar, art. 53 N 1 pag. 531), l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare una
decisione passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una
sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua
rettifica riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non
possono tuttavia obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130; DTF 119 V 477; 119 V
422; 119 V 183). In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a
seguito di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT I‑1994,
pag. 175; DTF 119 V 180).
Per
valutare se una decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla situazione
di diritto - compresa la giurisprudenza ‑ esistente al momento della pronuncia
della decisione (DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480 consid. 1c).
L'istituto
del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un'applicazione giuridica
iniziale errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una
valutazione degli stessi; DTF 117 V 17 consid. 2c; 115 V 314; Kieser, Die Abänderung der formell
rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des EVG, SZS 1991 pag. 134).
Gli errori in cui è incorsa
l'amministrazione devono però essere grossolani (Kieser, SZS 1991 pag. 135; DTF
102 V 17 consid. 3a; 109 V 113 consid. 1c).
Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata
presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando
delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state
in modo inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).
Ciò
è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità
in violazione del principio della priorità della riformazione professionale
sulla rendita (STFA I 559/02 del 31 gennaio 2003).
Per
contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della
prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere
d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare
ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto. Se sussistono
dubbi ragionevoli circa il carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni
della riconsiderazione non sono soddisfatte (STF 9C_575/2007 del 18 ottobre
2007 consid. 2.2 e I 907/06 del 7 maggio 2007 consid. 3.2.1).
Infine,
in una sentenza I 406/05 del 13 luglio 2006 consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato
manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva
riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che,
nella sua abituale professione di coiffeur, presentava un’inabilità lavorativa
del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il TFA,
l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato
generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio
valorizzare la sua capacità lavorativa residua.
2.5. Nella
fattispecie in esame, l’errore manifesto della decisione 29 luglio 2009 risiede
nel fatto che, come rilevato dal TCA nella comunicazione 12 gennaio 2010 (cfr.
consid. 1.1), l’Ufficio AI aveva determinato il grado d’invalidità (69%) raffrontando
il reddito senza il danno alla salute
quale addetto alla logistica presso la __________ (reddito da valido) con
quello ipoteticamente conseguibile in un’attività lucrativa adeguata (reddito
da invalido).
Questo
nonostante che con la perizia multidisciplinare SAM del 23
maggio 2009 (doc. AI 78) l’assicurato era stato valutato abile al 50% (da
intendersi quale rendimento ridotto nell’arco di una presenza lavorativa
durante tutto il giorno) sia nella sua originaria professione di impiegato __________
che in attività adeguate. Questa valutazione medico-teorica è stata in seguito
confermata dal SMR con rapporto 3 giugno 2008 (doc. AI 79).
Visto che l’originaria
attività di impiegato __________ (addetto alla logistica; cfr. questionario del
datore di lavoro in doc. AI 40-1) era stata considerata adeguata e che, secondo
il principio della riduzione del danno (fra le tante cfr. DTF 123
V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400), in questa attività l’assicurato
poteva mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa, l'aver
operato il raffronto dei redditi risulta
quindi non corretto.
2.6. Con
riferimento allo scritto 6 settembre 2010 de __________ (doc. A2) - il cui
contenuto è stato riportato nel ricorso (cfr. consid. 1.3) -, l’insorgente
sostiene che non si è debitamente tenuto conto sia delle limitazioni mediche
che della concreta situazione professionale.
Innanzitutto
va ricordato che l’assicurato è stato peritato dal SAM, il quale aveva disposto
cinque consultazioni specialistiche esterne (psichiatrica, reumatologica,
neurologica, dermatologica e gastroenterologia). Sulla base di questi consulti,
nonché degli accertamenti eseguiti presso il citato centro di accertamento medico,
Fatti
i periti avevano concluso:
"
(…)
Dal punto di vista psichiatrico vi è una limitazione
della capacità lavorativa del 20-30% dovuta ad una sindrome da disadattamento
con umore deflesso (che ha una capacità ridotta di tolleranza e di resistenza
allo sforzo, aumentata faticabilità).
Dal punto di vista reumatologico vi è una limitazione
della capacità lavorativa del 30% a causa delle poliartralgie e per la sindrome
cervicovertebrale e lombospondilogena croniche.
Dal punto di vista neurologico vi è una limitazione
della capacità lavorativa del 50% a causa della polineuriopatia sensitiva e
motoria agli arti superiori e inferiori.
Dal punto di vista gastroenterologico vi è una
diminuzione della capacità lavorativa del 40% a causa dell'epatite C cronica
complicata da cirrosi (provoca uno stato astenico cronico).
Dal punto di vista dermatologico vi è nessuna
incapacità lavorativa.
Globalmente l'A. presenta una capacità lavorativa del
50% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come
impiegato __________ da inizio giugno 2005 (inizio della prolungata incapacità
lavorativa) e continua. Le varie incapacità lavorative non vanno sommate, bensì
integrate e tutte riducono il rendimento lavorativo con facile affaticabilità e
diminuita tolleranza al lavoro.
In futuro non è da prevedere un cambiamento della
sopraccitata capacità lavorativa a medio termine. (…)" (Doc. AI 78-23)
Inoltre,
i periti hanno compiutamente esposto le attività esigibili:
"
(…)
Dal punto di vista reumatologico l'A. può sollevare e
portare spesso pesi tra i 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg, mai oltre i 25 kg. Può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto. Può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la
rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in
avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, talvolta la
posizione inginocchiata, spesso effettuare la flessione delle ginocchia.
Può assumere spesso la posizione seduta di lunga
durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'A. può talvolta
camminare per lunghi tragitti. Tendo conto del problema neurologico si sconsiglia
la deambulazione su terreni accidentati ed il salire su scale a pioli ed
impalcature. Può spesso salire sulle scale. Sempre tenendo conto del problema
neurologico l'A. è limitato in attività, in cui sia necessaria una motricità
fine e si sconsiglia di maneggiare attrezzi pesanti e molto pesanti.
Tenendo conto di tutte le patologie l'A. raggiunge una
capacità lavorativa del 50%, (presenza durante tutto il giorno, ma con
rendimento ridotto) nelle attività rispettose dei limiti appena descritti ed a
partire dal giugno 2005. (…)" (Doc. AI 78-24)
Va
poi evidenziato che le mansioni di addetto alla logistica che l’assicurato svolgeva
(scarico pacchi postali dal treno con l’ausilio di un sollevatore, trasbordo invii,
distribuzione a domicilio ecc.; cfr. “Descrizione servizio orario ADD LOG 3” in doc. AI 40-6-15) rientravano nelle attività medicalmente ancora esigibili sebbene con minore rendimento
del 50%, come accertato dai periti del SAM.
Considerandi
Vero
che l’insorgente ha ricevuto delle indennità per perdita di guadagno da malattia
(ultimo versamento nel dicembre 2008; cfr. doc. AI 84-2) fondate su una piena
inabilità lavorativa. Tuttavia va detto che le conclusioni peritali, tra
l’altro rimaste incontestate, possono essere fatte proprie dal TCA essendo
frutto di un’accurata e completa valutazione, priva di contraddizioni. Inoltre
va detto che i tentavi di lavoro indicati nel citato scritto 6 settembre 2010
de __________ erano già a conoscenza dei periti del SAM (cfr. punto n. 3.3 “Anamnesi
professionale”, p. 10; doc. AI 78-10).
Va
qui evidenziato che eventuali rilevanti peggioramenti delle condizioni di salute,
debitamente comprovati dalla necessaria documentazione medica, possono essere
fatti valere dall’as- sicurato mediante introduzione di una domanda di revisione
ex art. 17 LPGA.
Pertanto,
richiamato l’obbligo che incombe all’assicura-to di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile
per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,
pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario
intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi
citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG,
Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195
consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid.
2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b) l'assicurato
può mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa del 50% nella
sua precedente attività lucrativa.
In
questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF
114.
V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto
2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi
Friburgo 1995, pag. 154; cfr. anche STCA dell’8 settembre 2008, 32.2007.271
nella causa B.).
In
effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in
casu in base alle perizie – da imporre un cambiamento di professione, di regola
il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori
all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che
esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica
ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno
della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid.
3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E.
D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G).
Stante,
in concreto, un’incapacità lavorativa del 50% nella precedente professione di impiegato
__________ (addetto alla logistica), il grado di invalidità del 50% stabilito
con la decisione impugnata è corretto.
Trattandosi
dunque di un errore manifesto e di notevole importanza (cfr. consid. 2.4),
giustamente l’Ufficio AI ha ridotto, in via di riconsiderazione, la rendita da
¾ a metà rendita. In queste circostanze la decisione
contestata merita dunque conferma ed il ricorso va respinto.
2.7
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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