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Decisione

32.2010.242

Rendita respinta per assenza di invalidità pensionabile

25 febbraio 2011Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i sintomi oggettivati e lamentati interferivano e compromettevano solo

parzialmente tutti i processi psicologici, fisici e sociali. Hanno infine

ritenuto che a livello prognostico la situazione psichica era da considerare

stabile, pur essendo raccomandata la continuazione della presa a carico psichiatrica

di sostegno e il monitoraggio (Doc. AI 82-11).

Alla luce di questi consulti e degli esami esperiti, il medico SMR dr.

__________ ha, come detto, posto come diagnosi invalidanti quelle di “Sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva”

(Doc. AI 83). Ha quindi ritenuto che dal febbraio 2010

l’assicurato andava considerato abile al lavoro nella sua attività lavorativa

nella misura del 30%.

Tali

referti specialistici appaiono senza dubbio approfonditi e dettagliati e questo

Tribunale non ha motivi per ritenerli incompleti o lacunosi. Del resto essi,

condivisi, come detto, anche dal medico SMR (doc. AI 83), non sono stati

smentiti da altri certificati medici attestanti una diversa valenza invalidante

delle patologie di cui è affetto l’interessato o un peggioramento delle

stesse.

L’assicurato

non si è peraltro premurato di produrre alcun attestato medico. Di fronte

all’Ufficio AI ha unicamente presentato i certificati del dr. __________, attestanti

un’inabilità lavorativa del 50% dal giugno 2009 sino al 31 luglio 2010 (doc. AI

72, 75, 79, 81, 85, 89). Tali certificati non sono manifestamente in grado di

sovvertire le conclusioni dei periti interpellati dall’amministrazione o

attestare un peggioramento delle affezioni rispetto a quanto valutato in sede

peritale. Ricordate peraltro le suesposte considerazioni che si impongono sul

tema dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati

(anche se specialisti: cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 2002/01;

cfr. consid. 2.8), va osservato che gli stessi infatti si limitano

esclusivamente ad attestare una parziale incapacità lavorativa senza alcuna

motivazione e senza indicare una diagnosi. Del resto va detto che la diagnosi

che lo psichiatra curante dell’assicurato aveva posto in occasione del rapporto

medico all’attenzione dell’Ufficio AI il 25 settembre 2009 era sostanzialmente la

stessa posta dagli psichiatri dell’__________ (doc. AI 60). In nessun modo dunque

le certificazioni del dr. __________ apportano elementi o diagnosi nuovi

rispetto a quelli esaurientemente indagati nella perizia psichiatrica del 6 maggio

2010.

Non

è del resto superfluo ribadire ancora che le conclusioni del dr. __________ sono

state condivise pienamente anche dal medico SMR nel suo rapporto medico del 12

maggio 2010 (doc. AI 83). In proposito si ricordi che il TFA, in una decisione

del 24 agosto 2006 (I 938/05), ha nuovamente evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza

tra il curante e il medico SMR non è di principio necessario procedere ad una

nuova perizia.

Se ne deve concludere che il ricorrente non ha in sostanza prodotto

alcun certificato medico atto a dimostrare che, al momento dell'emanazione

dell'atto impugnato (il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla

situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa;

cfr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è

affetto incidessero sulla capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato

dai periti o che permettano di stabilire con chiarezza un peggioramento

dello stato di salute successivo alla perizia cardiologica o a quella

psichiatrica e prima della resa della decisione impugnata.

A

tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla

natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di

dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.

3b con riferimenti). Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione

medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare

l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino alla resa del querelato provvedimento,

senza che si renda necessario esperire ulteriori accertamenti.

Né del resto il ricorrente fa valere, nella sua impugnativa, altre allegazioni

che possano in qualche modo modificare le suesposte conclusioni.

In

conclusione, rispecchiando le perizie del prof. __________ e dei sanitari dell’__________

tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza

(cfr. consid. 2.8), alle stesse può esser fatto riferimento. Inoltre, non

essendo l’interessato affetto da altre patologie invalidanti che avrebbero

dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione

medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare

l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato

provvedimento. Pertanto, richiamato nuovamente l'obbligo che incombe all'assicurato

di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; è da ritenere

siccome dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che a

dipendenza dei problemi cardiaci che hanno portato al ricovero nel febbraio

2008 il richiedente è stato inabile nella misura completa dal 6 febbraio al 24

settembre 2008 mentre che dal 25 settembre 2008 (data della visita di controllo

del dr. __________), conformemente alla perizia del prof. __________, la sua capacità

lavorativa si è completamente ripristinata. Dal lato psichiatrico va invece

ammessa un’inabilità lavorativa del 50% dal 12 giugno 2009, come attestato dal

dr. __________, e del 30% dal febbraio 2010, come concluso dai periti dell’__________.

2.10. Alla

luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presenta un’incapacità lavorativa, rispettivamente

un’invalidità del 30% (sul cosiddetto raffronto percentuale dei redditi cfr.

DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_294/2008 del 19 marzo 2009 e

8C_558/2008 del 17 marzo 2009), rettamente l’Ufficio AI non ha riconosciuto il

diritto alla rendita.

Dagli accertamenti esperiti risulta in effetti in modo evidente che

l’assicurato - inabile al lavoro nella misura totale dal 6 febbraio al 24

settembre 2008, del 50% dal 1. giugno 2009 al 31 gennaio 2010 e del 30% da

febbraio 2010 – non ha presentato un periodo ininterrotto di un anno almeno con

inabilità del 40% e invalidità del 40% almeno al termine di tale anno (art. 28

LAI; cfr. sopra consid. 2.5).

Visto

quanto precede, la conclusione dell’amministrazione di rifiutare la concessione

di una rendita essendo basata su sufficienti approfondimenti, non può che

essere confermata.

Quanto d’altra parte all’adozione di provvedimenti professionali dell’AI,

segnatamente una riformazione professionale ex art. 17 LAI, va detto quanto

segue.

2.11.

2.11.1 Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o minacciati d'invalidità hanno

diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare,

migliorare, conservare o migliorare la loro capacità di guadagno o la loro

capacità di svolgere mansioni consuete. Per stabilire tale diritto deve essere

considerata tutta la durata probabile della vita professionale rimanente. Fra i

provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti anche i

provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 4 lett. b LAI), che comprendono

l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale

(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) il collocamento

(art. 18 LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18b LAI).

L’art.

17 cpv. 1 LAI prevede in particolare che l’assicurato

ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua

invalidità esige una riconversione professionale e se con questa la capacità al

guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata.

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale,

una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis

1997 p. 80 consid. 1b).

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti

di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al

termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa

senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.

Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in

particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a

procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente

equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti

atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno

(Pratique VSI 2000 p. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a;

122 V 79 consid. 3b/bb; RCC p. 495 consid. 2a).

L'assicurato

ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel

suo caso per mantenere o migliorare in modo essenziale la sua capacità di

guadagno (AHI 1997 p. 85).

Una

formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto

del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti

d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 p. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, p. 131).

Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a

carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione

professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la

reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e

se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di

conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza

invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti

completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno

del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti

d'integrazione professionale (STFA I 237/00 del 20 luglio 2002; Pratique VSI

2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 p. 294; RCC 1978 p. 527).

2.11.2. Con

la decisione impugnata l’Ufficio AI ha motivato la mancata concessione di

provvedimenti professionali nel modo seguente:

" Considerati

tutti gli elementi che l’esame del caso ha messo in luce, non si ritiene

opportuno offrire delle proposte formative, poiché lei è già in possesso di

conoscenze professionali scolastiche spendibili nel mondo del lavoro. E la sua

capacità residua di guadagno è inferiore rispetto ad altre attività che

potrebbe andare a svolgere al di fuori del disegnatore edile.

Non

si ritiene che la residua capacità di guadagno possa essere apprezzabilmente

migliorata mediante provvedimenti reintegrativi di ordine professionale.

Su

esplicita richiesta scritta da parte dell’assicurato, si rimane a disposizione

per valutare la possibilità di attivare il nostro servizio di collocamento.”

(doc. A)

In

concreto, pur essendo il grado d’invalidità superiore alla soglia del 20%, la decisione

dell’Ufficio AI merita conferma.

Infatti,

la Circolare sui provvedimenti d’integrazione e di ordine professionale nel

tenore attualmente in vigore (simile a quello in vigore precedentemente, cfr. STCA

32.2008.204 del 24 giugno 2009), prevede:

" 4010

Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativamente:

– a causa di un’invalidità imminente o esistente la persona assicurata

non è più in grado di esercitare la precedente professione o di compiere le

mansioni consuete, lucrative o no;

– la persona assicurata deve essere idonea all’integrazione, ossia

essere oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai

provvedimenti di formazione professionale;

– la formazione deve essere compatibile con l’invalidità e corrispondere

alle capacità della persona assicurata. Deve essere inoltre semplice ed

adeguata e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle

della precedente attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che

non prospetta una prestazione lavorativa economicamente valorizzabile.

(…)

4013

Se una persona assicurata è sufficientemente integrata o se può esserle procurato

un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare,

una riformazione professionale non è necessaria.”

Nel

caso di specie il consulente in integrazione professionale, nel suo rapporto

del 25 maggio 2010, ha ritenuto non opportuno offrire all’assicurato delle proposte

formative motivando il suo rifiuto in considerazione del grado di incapacità lavorativa

e dell’iter scolastico-socio-professionale dell’assicurato

(doc. AI 87).

. Ritenuto

che l’interessato è capace al lavoro al 70% nella sua attività di disegnatore

edile – che del resto egli dichiara di voler riprendere -, la decisione

dell’amministrazione di non accordare provvedimenti professionali merita conferma

(cfr. anche STCA 32.2008.204 del 24 giugno 2009).

Ciononostante

nella decisione impugnata è fatto nuovamente presente che l’Ufficio AI era a

disposizione per un aiuto al collocamento. Dall’incarto dell’Ufficio AI si

evince del resto che la procedura di collocamento è già stata posta in atto

(doc. AI 91, 95).

2.12. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- andrebbero poste a

carico dell’assicurato, il quale tuttavia, sottolineando le sue precarie

condizioni finanziarie considerato come egli vive della sola assistenza, ha di

fatto postulato l'assistenza giudiziaria. Non essendo il ricorrente

patrocinato, tale istanza è limitata all’eventuale esonero delle tasse e spese

di giustizia (cfr. consid. 2.13).

2.13. Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto

in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di

ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, p. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento

delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario

- il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed., art. 13 Lag;

Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno,

secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che

si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo

(cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al

minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr.

STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

Nel

caso in esame, sebbene l’insorgente, non abbia prodotto l’attestato municipale

relativo all’assistenza giudiziaria, sulla base degli atti presenti all’inserto

la sua indigenza risulta comunque provata. Il medesimo dispone in

effetti, quale unica entrata, di una prestazione assistenziale di fr. 1’557.-

mensili (cfr. doc. A3).

Ritenuto

come il ricorso non appariva di primo acchito privo di esito favorevole,

l’insorgente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali

(cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI ; STF I 885/06 del 20 giugno 2007), riservato

l'eventuale obbligo di rimborso qualora la sua situazione economica dovesse più

tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad

art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito

della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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