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Decisione

32.2010.25

UAI ha rifiutato a ragione il diritto a prestazioni all'assicurato, ancora abile al lavoro al 100% in attività adeguate, non presentando un grado di invalidità inferiore al 40%

30 giugno 2010Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Ad

esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale

ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125 V 351 consid. 3a p. 352)

qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il

convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV

Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),

on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou

le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni

peritali del dr. __________ del SMR e del dr. __________, da considerare

dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali

sopra ricordati.

Dal profilo

reumatologico, alla perizia del dr. __________ del 6 novembre 2009,

completa e priva di contraddizioni, va riconosciuta forza probatoria piena.

Nel suo

referto peritale del 6 novembre 2009, il dr. __________ ha considerato che le

patologie presentate dall’assicurato lo rendono abile al lavoro sull’arco di

una giornata lavorativa normale, ma con una riduzione del rendimento del 60%,

nella sua precedente attività, mentre non lo limitano affatto nello svolgimento

di attività adeguate, esigibili al 100% (doc. 64-10+11).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni dello specialista in

reumatologia, che, del resto, non sono state smentite da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.

Il

patrocinatore si è limitato a contestare la perizia del dr. __________,

asserendo che, essendo la patologia reumatologica dell’interessato di natura

cronico-degenerativa, “vi è da attendersi un ulteriore peggioramento della

residua capacità funzionale” (doc. I).

A tale proposito, il TCA rileva che la

possibilità di un futuro peggioramento delle condizioni di salute

dell’interessato andrà considerata se e quando si realizzerà. Allo stato

attuale il TCA constata che il patrocinatore dell’assicurato non ha prodotto,

in sede ricorsuale, ulteriore documentazione medica atta a rendere inaffidabili

le conclusioni del dottor __________.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

L’aspetto

cardiologico è stato valutato dal dr. __________ del SMR, il quale, nel suo

rapporto peritale del 29 ottobre 2008, ha ritenuto che le patologie che affliggono l’assicurato non rendono più esigibile la sua precedente attività di

portiere/tuttofare presso un albergo, dato che tale impiego comporta sforzi

fisici in parte importanti e continuativi. Il dr. __________ ha per contro

ritenuto pienamente esigibile dall’interessato lo svolgimento di un’attività

adeguata, rispettosa dei suoi limiti funzionali (doc. 34-2+3).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi nemmeno da questa valutazione peritale, che del

resto non è stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie maggiormente invalidanti.

L’assicurato si è limitato

a produrre il referto della coronarografia del 17 marzo 2008 (doc. C) e quello

della degenza dal 13 marzo 2008 al 19 marzo 2008 presso l’Ospedale regionale di

__________ (doc. B).

Al riguardo, il TCA rileva

che, come indicato dal dr. __________ del SMR nelle sue annotazioni del 5

febbraio 2010 (cfr. doc. IV/1), entrambi i referti prodotti dall’assicurato in

sede ricorsuale erano già presenti agli atti ed erano stati presi in

considerazione dal dr. __________ al momento della sua valutazione

specialistica del 29 ottobre 2008 (doc. 34).

Il

patrocinatore dell’assicurato ha poi contestato che l’assicurato possa svolgere

un’attività lavorativa, anche leggera, dato che “lo stesso medico AI dichiarava

che il paziente non può svolgere un’attività “in modo continuativo”” (doc. I).

Al

riguardo, questo Tribunale rileva che il dr. __________, nel suo referto

peritale del 29 ottobre 2009, ha considerato che l’assicurato non possa

sollevare pesi superiori ai 10-15 kg in modo continuativo (cfr. doc. 34-2+3).

Questa

valutazione concorda con quanto ritenuto dallo stesso medico curante

dell’assicurato, Prof. __________ del __________ __________, il quale, nel

rapporto medico del 22 ottobre 2008 indirizzato all’UAI, a proposito dei limiti

funzionali dell’interessato, ha concluso che “visto il reperto della

scintigrafia miocardica può, a mio parere, portare pesi medi (intorno ai 10 kg)” (doc. 37-5).

Il

patrocinatore del ricorrente, inoltre, riprendendo una critica già sollevata in

sede di osservazioni (cfr. doc. 58), ha contestato il fatto che l’esercizio di

un’attività lavorativa migliorerebbe la funzione cardiaca dell’assicurato, come

ritenuto dal dr. __________, osservando che “non si può assimilare un esercizio

fisico con l’attività lavorativa: in questo ambito intervengono altri fattori

estranei a degli esercizi fisici” (doc. I).

A tale

proposito, il dr. __________, nelle sue annotazioni del 23 settembre 2009, ha indicato che “un’attività fisica adeguata viene consigliata a pazienti cardiopatici. Del

resto queste persone vengono sottoposte a riabilitazione cardiaca dopo

interventi al cuore perché, sulla base di numerosi studi, è stato dimostrato

che l’attività fisica non solo non peggiora, ma anzi migliora la funzione

cardiaca ed è il miglior mezzo profilattico per prevenire un peggioramento”

(doc. 61-1).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da queste considerazioni del medico specialista

del SMR.

Infine, a

proposito del fatto che, come ritenuto dal legale dell’interessato, la

cardiopatia dell’assicurato non sarebbe stata curata con successo (cfr. doc.

I), questo Tribunale rileva che il dr. __________, nelle sue annotazioni del 23

settembre 2009, ha indicato che “per quel che riguarda la situazione cardiaca

dell’assicurato, posso affermare, anche sulla base della dettagliata lettera

del Prof. __________ del 22 ottobre 2008, che la coronaropatia dell’assicurato

è stata curata con successo. Infatti la scintigrafia cardiaca al dipiridamolo

non ha mostrato difetti di perfusione e ha evidenziato una normale frazione di

eiezione del ventricolo sinistro” (doc. 61-1).

In assenza di altri certificati

medico-specialistici attestanti un peggioramento delle condizioni di salute

dell’assicurato, il TCA non può che fare proprie queste considerazioni del dr. __________

del SMR.

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140 e 129 V 4).

Infine,

il patrocinatore dell'assicurato ha contestato la mancata “somma

dell’incapacità di guadagno sia dal profilo cardiologico che reumatologico”

(doc. I9.

Al

riguardo, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado

di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non

si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo

ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra

tutti gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001

nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In una

sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il

giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito

nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

In

una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15,

pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di

diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in

occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle

peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo

esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le

perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

Nel caso

in esame, nel rapporto medico del 18 novembre 2009, il dr. __________ del SMR,

presa visione della perizia cardiologica del dr. __________ e di quella

reumatologica del dr. __________, ha osservato che “in sostanza la patologia

reumatologica non è molto grave e i limiti funzionali si coprono

sostanzialmente con quelli cardiologici” (doc. 66-2, sottolineatura della

redattrice).

Il TCA

non ha quindi nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione del SMR, che tiene

conto delle limitazioni funzionali reumatologiche e cardiologiche espresse dai

periti nelle due specialità citate.

Pertanto,

sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche del dr. __________

e del dr. __________, richiamato inoltre l’obbligo che per consolidata

giurisprudenza incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V

28 consid. 4a e sentenze

ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG,

Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113

V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento determinante dell’emanazione del querelato

provvedimento (cfr. DTF 130 V 140) l'assicurato presentava una residua capacità

lavorativa del 100% in attività adeguate.

2.7. La questione

relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di competenza

del consulente in integrazione professionale (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008 citata al consid. 2.5.).

Ora, nel

caso concreto, la consulente IP, nel suo rapporto del 4 gennaio 2010, riguardo

alle attività esigibili ha indicato quanto segue:

"

(…)

Attività esigibili –

senza (ri)formazione specifica

L'A., vista la CL del 40% nell'abituale attività di portiere ai piani, potrebbe essere reinserito sul

mercato del lavoro, supposto in equilibrio, in attività affini.

Inoltre, l'A. potrebbe

essere impiegato, in misura completa, in tutte quelle attività, rispettose

delle limitazioni funzionali summenzionate, elencate dalla tabella RSS TA1

(suisse).

(Doc. 70-2)

Il patrocinatore ha rilevato che “nella decisione

impugnata non si indicano le attività lavorative esigibili, limitandosi ad

indicare “attività semplici e ripetitive” senza tuttavia indicare quali” (doc.

I).

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA ritiene che, come indicato dall’amministrazione,

all’assicurato può essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua

capacità lavorativa in quei settori d’attività

accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che

non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere

esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve

periodo di rodaggio.

Va qui rilevato che

specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di

servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente

assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e

che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi

(per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo

ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.

A ciò si

aggiunge che, tramite la riduzione del reddito ammessa dalla giurisprudenza

(DTF 126 V 75) si tien conto delle limitazioni riconducibili al danno alla

salute, come ad esempio dell'impossibilità di portare pesi superiori ad una certa

misura e quindi anche del fatto che la persona può, in realtà svolgere, solo

lavori leggeri ("leidensbedingte Einschränkung", DTF 129 V 472

consid. 4.2.3 pag. 481 con riferimenti, sentenza I 418/06 del 24 settembre

2007, consid. 4.3).

Alla luce di queste considerazioni, non possono

quindi essere accolte le critiche formulate dal patrocinatore dell’assicurato e

le attività indicate dal consulente IP devono quindi essere considerate

esigibili, in quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessato, ritenuto

inoltre che all'assicurato incombe l’obbligo di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute.

È poi

utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate

possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice

non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti

esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.

In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il

Considerandi

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347;

VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

Il

Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di ribadire la sua

giurisprudenza nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha

confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno 2007, osservando:

"

8.2

Come rettamente rilevato dal Presidente del

Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in

posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta

in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività

semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi

(cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di

queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la

posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato

dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già

ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste

un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità

lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza

DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c).

Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato

o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente

offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir

eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi

fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag.

482.

consid. 2; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”

Inoltre, il TCA rileva che in una sentenza I 871/05 del 31 ottobre

2006, riguardante un assicurato sofferente di una cardiopatia ischemica, di una

malattia coronarica trivasale, di uno stato dopo infarto del miocardio, di uno

stato dopo posa di uno stent, di ipertensione arteriosa, di ipercolesterolemia,

nonché di una ciste operata a livello delle corde vocali, l’Alta Corte federale

ha esplicitamente avallato l’apprezzamento medico secondo cui tale assicurato

andava ritenuto abile in misura del 70% in attività leggere.

In una

sentenza 32.2009.29 del 27 luglio 2009, il TCA, confermando la correttezza

della perizia cardiologica eseguita in ambito SAM, ha ritenuto un assicurato -

affetto da “cardiopatia ischemica con stato dopo infarto inferiore il

28.8

, stato dopo angioplastica e posa di 4 stents della coronaria destra

il 28.8.2006, stato dopo posa di stent ramo interventricolare anteriore il

1.9

, stato dopo posa di stent ramo marginale il 3.1.2008, stato dopo

probabile flutter atriale con scompenso cardiaco il 3.1.2008, disfunzione

ventricolare sinistra moderata con FE 40%, blocco di branca sinistra completo

intermittente” – totalmente inabile al lavoro nella precedente professione di

muratore e in altre attività che implicano sforzi fisici sovente pesanti, ma

abile al lavoro al 100% in attività fisiche di grado da leggero a

moderato.

Questa

sentenza del TCA è stata confermata dal Tribunale federale con sentenza 9C_755/2009

del 28 maggio 2010.

2.8

Occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal

profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto sono determinanti, i dati del 2009 (essendo

l’assicurato inabile al lavoro dal mese di aprile 2008). L’amministrazione ha

applicato i dati del 2008, che vanno quindi aggiornati al 2009.

2.8.1

Per quel che

concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito

che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2008 in fr. 45'499.80 (cfr. doc. 70-2), conformemente a quanto indicato dal datore di lavoro nel

questionario del 18 dicembre 2008 (cfr. doc. 38-4).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi dall’ammontare citato, il cui importo non è del

resto stato contestato in sede di ricorso.

Adeguando

tale importo al 2009, si ottiene un reddito da valido di fr. 46'455.3 (+2,1% per il 2009, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio

federale di statistica: http://www.bfs.admin.ch/

bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/

quartal.html).

2.8.2

Per quanto riguarda invece il reddito da invalido,

va ricordato che lo stesso è

determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato,

a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In una

recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella

Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria

giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito

differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel

corrispondente settore economico, esso deve essere considerato

considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in

caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei

redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però

soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante

del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'806.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr.

4'998.24 mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo adeguamento

all’indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2009 (cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari

nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica), un

reddito annuo di fr. 61'238.44.

L’assicurato,

quale portiere d’albergo, avrebbe guadagnato nel 2009 fr. 46'455.3 / anno per

un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.8.1.).

Tale

reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, leggermente sotto la

media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 47'515.22, cfr.

Tabella TA1 p.to 55 “alberghi e ristoranti”, livello di qualifica 4, fr.

3’729.-- X 12 mesi = 44’748.-- riportato su 41.6 = 46'537.92 e aggiornato al

2009).

Questa

leggera differenza, del 2.23%, non può tuttavia essere presa in considerazione

per ridurre il reddito statistico da invalido, in applicazione della

giurisprudenza di cui alla 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 (parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5%).

Ritenuto che, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.6.), da un punto di vista medico, l’assicurato può

esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 100%, il

reddito statistico citato non va ridotto.

2.8.3

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter

Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind

keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug

abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht

bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen,

in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark

nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das

Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so

dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von

teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000

S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen

der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist

(vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un

assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,

totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno

fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem

Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine

schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher

ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von

der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,

als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt

ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito

alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che

in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.8.4

In concreto,

nel rapporto del 4 gennaio 2010, la consulente IP ha accordato una riduzione percentuale del 5%, “per attività leggera” (cfr. doc. 70-2).

A mente

di questo Tribunale, sarebbe stato più equo applicare anche una riduzione del

5% per l’età dell’assicurato (del 1951), per una riduzione complessiva del 10%.

Tuttavia,

come vedremo, anche se si volesse applicare la riduzione massima consentita del

25% non sarebbe possibile assegnare all’insorgente una rendita di invalidità.

Procedendo

al raffronto dei redditi, con riferimento al 2009, partendo da un salario da

invalido di fr. 61'238.44 e ammettendo una riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 55’114.60

(fr. 61'238.44 - (fr. 61'238.44 x 10 : 100)).

Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido

nel medesimo anno di fr. 46'455.30 (consid. 2.8.1.), non emerge un tasso

d’invalidità dello 0%, percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come stabilito dall'amministrazione.

Anche se

si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione massima

consentita dalla giurisprudenza federale, non sarebbe possibile assegnare al

ricorrente una rendita di invalidità, poiché il tasso di invalidità

risulterebbe comunque inferiore alla soglia minima del 40% (cfr. art. 28 cpv. 1

LAI; consid. 2.4.; STCA 32.2007.165 del 7 aprile 2008).

In

effetti, decurtato del 25%, il reddito statistico da invalido ammonterebbe a

fr. 45'928.83 (fr. 61'238.44 ridotti del 25%) che confrontato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo

anno di fr. 46'455.30 conduce ad un tasso d’invalidità del 1,13%.

Tale

percentuale non consente nemmeno di attribuire

all’assicurato una riformazione professionale [un assicurato ha diritto ad una

riformazione professionale nella misura in cui presenta un’incapacità al

guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b)], come stabilito dall'amministrazione.

Non

presentando, quindi, l’assicurato, conformemente a quanto esposto in precedenza

(cfr. consid. 2.3.), una perdita di guadagno pari almeno al 20%, è a giusta

ragione che l’UAI ha negato all’assicurato il diritto ad una riformazione

professionale.

Va qui sottolineato

che, nel rapporto del 4 gennaio 2010, la consulente incaricata ha indicato che

“l’assicurato, purtroppo, non presenta una sufficiente perdita di guadagno

(almeno del 20%) per giustificare un’entrata in materia per quanto riguarda

l’assegnazione di provvedimenti reintegrativi” (doc. 70-3).

La consulente ha

tuttavia aggiunto che “considerando che il presupposto essenziale per

beneficiare di un aiuto al collocamento AI è la motivazione nella ricerca di un

lavoro idoneo allo stato di salute, qualora l’assicurato fosse interessato a

ciò, dovrà farne richiesta scritta” (doc. 70-3).

Spetta

dunque all’assicurato attivarsi, facendone richiesta, al fine di ottenere un aiuto

al collocamento.

2.9

L’assicurato

ha chiesto al TCA l’esecuzione di nuove perizie mediche (doc. I).

Al

proposito va nuovamente ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico

dell’assicurato ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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