32.2010.25
UAI ha rifiutato a ragione il diritto a prestazioni all'assicurato, ancora abile al lavoro al 100% in attività adeguate, non presentando un grado di invalidità inferiore al 40%
30 giugno 2010Italiano61 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2010.25
Data decisione, Autorità:
30.06.2010, TCA
Titolo:
UAI ha rifiutato a ragione il diritto a prestazioni all'assicurato, ancora abile al lavoro al 100% in attività adeguate, non presentando un grado di invalidità inferiore al 40%
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.25
cr/sc
Lugano
30 giugno
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2010
di
RI 1
rappr. da:
contro
la decisione del 5 gennaio 2010 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1,
nato nel 1951, in precedenza attivo
quale portiere/tuttofare d’albergo, nel mese di settembre 2003 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da diabete e da problemi
cardiaci che hanno comportato un duplice impianto by-pass nel novembre 2002
(doc. 1/1-7).
In data
29 gennaio 2004 l’assicurato ha ritirato la propria domanda di prestazioni
(cfr. doc. 15/1-2), ritenendo di potere riprendere la propria attività al 100%,
come indicato dal dr. __________ in uno scritto del 19 gennaio 2004 indirizzato
all’UAI (cfr. doc. 13).
1.2. In data 27
agosto 2008 RI 1 ha presentato all’UAI una nuova domanda di prestazioni AI per
adulti a seguito di un peggioramento delle sue condizioni di salute dal profilo
cardiaco (doc. 17/1-9).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare dopo avere
disposto l’allestimento di una valutazione cardiologica da parte del dr. __________
del SMR, con progetto di decisione del 28 luglio 2009, l’Ufficio AI ha negato
all’interessato il diritto ad una rendita di invalidità e a misure di ordine professionale
(cfr. doc. 52/1-2).
Dopo
avere disposto - a seguito delle osservazioni presentate dall’assicurato,
rappresentato dall’avv. RA 1, contro il progetto di decisione dell’UAI (cfr.
doc. 58/1-2) - l’allestimento di una perizia reumatologica affidata al dr. __________,
con decisione del 5 gennaio 2010, l’UAI ha nuovamente negato all’interessato il
diritto ad una rendita di invalidità e a misure di ordine professionale (cfr.
doc. A).
1.3. Contro la
citata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA
1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una rendita
intera, per un grado AI del 70% almeno (doc. I).
Sostanzialmente
il rappresentante dell’assicurato ha contestato sia la valutazione
specialistica eseguita dal dr__________, sia quella svolta dal dr. __________,
chiedendo che vengano esperite delle nuove perizie dal profilo cardiologico e
reumatologico.
Il legale
ha poi contestato l’esistenza di attività adatte all’assicurato, peraltro non
specificate dall’amministrazione.
Infine,
il patrocinatore dell’assicurato ha chiesto che venga eseguita “la somma
dell’incapacità di guadagno sia dal profilo cardiologico che reumatologico”,
ciò che comporterebbe un grado AI del 70% almeno (doc. I).
1.4. L’UAI, in
risposta, dopo avere ribadito la correttezza delle valutazioni peritali
specialistiche del dr. __________ e del dr. ____________________, come indicato
dal dr. __________ del SMR, ha postulato un’integrale reiezione
dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (IV + 1).
1.5. In data 23
febbraio 2010, il patrocinatore dell’assicurato ha nuovamente contestato la
valutazione cardiologica del dr. __________, rilevando che lo specialista
“confonde le attività di palestra (auspicabili) con quelle lavorative e non
tiene conto che nel frattempo lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo
cardiologico, è notevolmente peggiorato” (doc. VI).
Questo scritto è stato
trasmesso all’amministrazione (cfr. doc. VII), con la facoltà di presentare
eventuali osservazioni scritte.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare
all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. L’UAI, con
lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dal profilo
cardiologico dell’assicurato, ha affidato al dr. __________, specialista FMH in
cardiologia del SMR (sul diritto per gli assicurati di
conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13) l’incarico di eseguire una perizia specialistica.
Nel suo
rapporto peritale del 29 ottobre 2008, il dr. __________ ha posto le diagnosi
principali di “cardiopatia ischemica trivasale su stato da duplice by-pass
aorto-coronarico con impianto dell’arteria mammaria interna sinistra sul ramo
interventricolare anteriore, by-pass venoso sul primo ramo diagonale nel
dicembre 2002; stato dopo PTCA e posa di stent sul ramo circonflesso e il ramo
posterolaterale sinistro (17.03.2008); persistenza di dolori anginosi;
scintigrafia miocardica al dipiridanolo normale; frazione di eiezione
conservata (65%)” (doc. 34-1).
Quanto
alla capacità lavorativa, lo specialista ha considerato l’assicurato inabile al
100% nella sua precedente attività di portiere-tuttofare d’albergo, dato che
questa occupazione comporta “sforzi fisici in parte importanti e continuativi,
per esempio la manutenzione del parco e della piscina; pulizie interne ed
esterne; imbiancare pareti; tagliare l’erba; potare piante e arbusti;
trasportare grossi pesi, per esempio biancheria alla lavanderia e valige
pesanti anche 15-20 kg per lunghi tragitti; riparare letti o armadi” (doc.
34-2).
Il dr. __________
ha per contro ritenuto l’interessato abile al lavoro al 100% in attività
adeguate alle sue condizioni di salute, rispettose dei suoi limiti funzionali,
che non implichino degli sforzi fisici importanti, come il sollevamento di pesi
superiori ai 10-15 kg in maniera continuativa e spostamenti veloci e
continuativi, in particolare in salita (cfr. doc. 34-2).
L’assicurato,
in sede di osservazioni contro il progetto di decisione dell’UAI di rifiuto di
una rendita, ha prodotto il seguente rapporto medico del 4 settembre 2009 del
dr. __________, FMH medico generico, indirizzato al suo rappresentante legale:
"
(…)
Il Dr. __________ già medico del paziente fino al
15 settembre 2008 ed io, attuale medico curante, abbiamo preso atto della sua
richiesta mirante ad aiutare il signor RI 1 nell'ottenimento di un grado di
invalidità per malattia che corrisponda al suo reale stato di salute.
Nella nostra esposizione cercheremo di essere
schematici e ci limiteremo ai fatti essenziali. Le invieremo anche l'ultima
lettera d'uscita del 07 aprile 2008 del Servizio di Medicina Interna __________.
Il signor RI 1 è
portatore dei seguenti quadri clinici:
● diabete mellito
tipo Il NID dal 1999
● cardiopatia ischemico ipertensiva cronica con stato dopo duplice
by-pass aortocoronarico (18.11.2002)
● sclerosi coronarica cronica evolutiva con occlusione del by-pass
venoso sul ramo diagonale, stenosi
del 95% del ramo circonflesso e stenosi dei due rami posterolaterali sinistri.
Multiple stenosi subtotali
della arteria coronarica destra (diagnosi coronarografica del 17.03.2008)
● stato dopo posa di stent sul ramo circonflesso coronaria sinistra e
posa di stent sul primo ramo posterolaterale sinistro coronaria sin.
(17.03.2008)
● angor
cronico
● ipertensione
arteriale in trattamento (1995)
● sindrome lomboradicolare di recente insorgenza su discopatie
multiple e protrusione discale sulla radice L3 di sin. e su ambo le radici
della L4 (29.01.2009)
● stato dopo ulcera bulbare sanguinante e infezione da helicobacter
(05.10.2000)
●
sordità di destra per stato dopo
mastoidoepitimpanectomia per colesteatoma
● turbe
visive per retinopatia diabetica.
Egregio Avvocato, dobbiamo specificare meglio e
precisamente che dal primo intervento di duplo by-pass coronarico alla
coronarografia eseguita il 17.03.2008 vi sono stati dei notevoli peggioramenti
anatomico funzionali delle coronarie e precisamente il signor RI 1 in questi sei anni ha subito i seguenti danni:
il by-pass venoso impiantato nel 2002 sul ramo
diagonale si è chiuso, il ramo circonflesso dell'arteria coronarica sinistra si
è stenotizzato al 95% conte pure i due rami posterolaterali della coronaria
sinistra. Per questo motivo il paziente ha subito nel mese di marzo 2008 la
posa di due stent. Oltre a
questi dati dobbiamo sottolineare il pericolo tuttora presente che è quello
della coronaria di destra che è quasi occlusa alla sua origine e che ha due
stenosi nel tratto medio distale.
Come potrà constatare da
sé, il signor RI 1 è un paziente ad altissimo rischio
per nuovi e gravi problemi coronarici.
Dobbiamo inoltre sottolineare che a partire dal
mese di gennaio 2009 il paziente presenta una importante malattia discale che
coinvolge la terza radice e ambo le radici del IV segmento della lombare. Questo fatto deve essere preso in
considerazione nella difesa del signor RI 1.
Il rapporto del Dr. __________ che aveva peritato il paziente nel settembre 2003 per conto dell'Assicurazione
__________, menziona quanto scritto dal Prof. T. __________
"...in conclusione il paziente presenta un buon risultato per quanto
riguarda l'intervento di duplice by-pass...”). Già allora il signor RI 1 aveva un by-pass venoso completamente chiuso
e la sua sclerosi coronarica avanzava notevolmente.
Sommando Ie malattie che affliggono il paziente in questione e precisamente
diabete, ipertensione, dislipidemia e presenza di by-pass e stent, dobbiamo
formulare per questo paziente una prognosi a medio termine (5 anni) molto
grave.
In qualità di medici curanti non possiamo far
finta di niente e pretendere che il paziente continui nelle sue precedenti
attività senza essere obbligati a dare dei consigli adeguati che sono: terapia
medicamentosa serrata, vita tranquilla, riposo, dieta specifica e riduzione
dell'attività lavorativa.
Il signor RI 1 è persona intelligente e ha
inquadrato immediatamente i rischi che sta correndo e la pericolosità della
situazione nella quale si è venuto a trovare anche a causa della familiarità.
Questo modo di vivere quotidiano ha provocato nel
paziente un continuo stato di preoccupazione, tensione e angoscia che, alla
fine ha condizionato il paziente nello svolgere attività lavorativa di un certo
rilievo.
II paziente è attento a tutti i segnali anche ai
più comuni e con il tempo, ha sviluppato un comportamento ansioso cronicizzato
molto frequente nei pazienti che sono sospesi tra lungaggini, decisioni che non
arrivano e sintomi clinici soggettivi.
Dopo l'incidente coronarico del 13 marzo 2008 per
il quale ha subito una nuova coronarografia con posa di due stent il paziente è
stato proclamato inabile al lavoro in misura del 100% che continua tuttora.
Il dr. __________ ha inoltrato una domanda all'AI il 29 settembre 2008. La domanda è stata respinta con una
motivazione salomonica come lei ha potuto vedere. Il signor RI 1 è stato peritato dal Prof. __________ che si è basato in particolare sulle
conclusioni del Prof. __________ dopo Eco e Ciclo.
La formulazione del Prof.
__________ porta il paziente ed il medico curante in un
vicolo cieco o meglio di fronte a uno scacco matto. Ogni difesa sembra
impossibile. Con tale formulazione si può arrivare all'assurdo ipotizzando
p.es. che un manovale, un uomo tutto fare, come in questo caso, non
scolarizzato e di anni 58 con una grave malattia coronarica possa diventare
capo ufficio, telefonista in una grande banca o fabbrica ecc.
Nella valutazione della capacità lavorativa gli
esperti avrebbero dovuto tenere conto di molti altri fattori in particolare il diabete
che rappresenta un insulto costante sistemico sull'organismo, l'ipertensione
come acceleratore del processo aterosclerotico, lo stato d'ansia cronico,
disturbi visivi auditivi, disturbi metabolici e il lungo periodo di inabilità lavorativa
con perdita del contatto socio produttivo. Per ultimo e quale fatto
recentissimo segnaliamo l'insorgenza di una malattia lomboradicolare constatata
mediante RM e mediante esame neurologico quale causa ulteriore della incapacità
al lavoro. Difatti, il signor RI 1 è stato totalmente inabile al lavoro dal
18.11.2002 al 30.03.2004 e poi dal 13.03.2008 e continua.
Conclusione: siamo confrontati con paziente
58enne, coronaropatico serio con una evoluzione sicura della malattia
constatata mediante coronarografia, posa di due stent, occlusione completa di
by-pass venoso e con la coronaria destra al limite dell'occlusione.
Quest'ultima situazione patologica dovrebbe essere la causa dei dolori anginosi
persistenti. A proposito vedi lettera del Prof. __________
del 15.05.2008. Il signor RI 1 è quindi in prognosi
riservata, diabetico con quadro clinico psichico di nevrosi, iperteso e con un
quadro recentissimo di una importante sindrome lomboradicolare dovuta a
protrusioni erniarie multiple.
La nostra opinione, nel caso del signor RI 1, è
di considerarlo inabile al lavoro almeno al 63% a partire dal 01 settembre 2009
(data degli ultimi esami). Questo in quanto la malattia del nostro paziente è
incompatibile con la precedente attività lavorativa. Non si può pretendere dal
paziente di seguire in modo adeguato i consigli dati da parte dell'Al di
"fare anche sforzi moderati ma non in modo continuativo e spostarsi anche
in salita con passo non troppo veloce" in quanto nella pratica quotidiana
è impossibile comportarsi in tale modo. Considerando il
signor RI 1 inabile almeno al 63% potremo permettergli
di curarsi, prolungandogli l'esistenza in modo
statisticamente rilevante." (Doc. 58/3-5)
Nelle sue
annotazioni del 15 settembre 2008, il dr. __________ del SMR, medico generico,
ha osservato:
"
Risposta alle osservazioni del legale
corroborate dal lungo rapporto dell'attuale medico di famiglia dr. __________
del 04.09.2009:
- per quanto riguarda la patologia reumatologica essa non era mai
stata segnalata in precedenza (vedi
formulario d'annuncio Al dell'A., rapporti del dr. __________ del 29.09.2008).
- la sindrome radicolare di recente insorgenza è appunto
insorta recentemente, quindi non era d'attualità al momento
delle nostre valutazioni (29.10.2008 visita Prof. __________).
Essa andrà sì valutata, ma non può inficiare la valutazione
precedente, non essendo manifesta allora.
- Per quanto riguarda la patologia coronarica non è giustificato
ritenere che il riposo sia assolutamente indicato e che il proseguire di un’attività
lavorativa adatta sia nocivo per lo sviluppo della malattia. E' prassi odierna
stimolare i coronaropatici (specialmente quelli con funzione ventricolare
conservata) ad un'attività fisica con lo scopo di migliorare la capacità di
adattamento allo sforzo .
Per quanto riguarda il diabete mellito,
anche qui un'attività lavorativa può contribuire e migliorare la glicemia. Sicuramente non è il riposo in sé che può migliorarla. D'altra parte non ci vengono forniti parametri che valutino
l'andamento del diabete (profili glicemici, Emoglobina glicosilata,
proteinuria), le turbe visive per retinopatia diabetica non sono state
documentate finora (e non è detto che debbano per forza diminuire la CL). La terapia è di una sola pastiglia di metformina 850, che depone per un controllo per lo
meno non particolarmente insufficiente.
La iperlipidemia non è trattata.
La ipertensione arteriosa è trattata con 1
beta bloccante a dosi medio-basse.
Eventualmente ci sarebbe spazio per una
"terapia serrata" se necessaria.
La lettera del dr. __________ del 15.05.2008
concorda con la valutazione SMR (non dimostrata insufficienza coronarica, per
lo meno importante, e funzione ventricolare ben conservata, tramite
scintigrafia al dipiridamolo). Essa era stata tenuta in conto nella valutazione.
Una certa preoccupazione può essere comprensibile in un paziente
coronaropatico, non era mai stata segnalata precedentemente, e bisogna vedere
se ha un registro invalidante (anche solo parzialmente). La non condivisione
della decisione Al può portare a sconforto, senza che abbia il valore di
depressione patologica.
(Non mi pare poi si possa parlare di lungaggini,
decisioni che non arrivano, circostanze non mediche).
In conclusione non mi pare che la valutazione
cardiologica sia stata così scarsa e le sue conclusioni particolarmente
fallaci.
Segnalo anche che I'A. non si è avvalso dei
servizi di collocamento (rapporti del CIP 24.03.2009).
Sottopongo per una valutazione le osservazioni
del legale anche al dr. __________, poi si vedrà il procedere." (Doc. 60/1-2)
Dal canto
suo, il dr. __________, nelle annotazioni del 23 settembre 2009, ha rilevato:
"
Ho preso visione della lettera del Dr. __________
del 04 settembre 2009 e delle Annotazioni del medico SMR Dr. __________ del 15
settembre 2009.
Per quel che riguarda la situazione cardiaca
dell'A. posso affermare, anche sulla base della dettagliata lettera del Prof. __________
del 22 ottobre 2008, che la coronaropatia dell'A. è stata curata con successo.
Infatti la scintigrafia cardiaca al dipiridamolo
non ha mostrato difetti di perfusione e ha evidenziato una normale frazione di
eiezione del ventricolo sinistro.
Pertanto l'attuale condizione cardiaca permette
al signor RI 1 lo svolgimento di una attività lavorativa adeguata, secondo i limiti
funzionali descritti nel mio Rapporto medico del 29.10.2008.
Confermo quanto asserito dal Dr. __________, e
cioè che un'attività fisica adeguata viene consigliata a pazienti cardiopatici.
Del resto queste persone vengono sottoposte a riabilitazione cardiaca dopo
interventi al cuore perché, sulla base di numerosi studi, è stato dimostrato
che l'attività fisica non solo non peggiora, ma anzi migliora la funzione
cardiaca ed è il miglior mezzo profilattico per prevenire un peggioramento.
Le stesse considerazioni valgono per il diabete
mellito, l'ipertensione arteriosa e l'iperlipidemia. Anche per queste affezioni
è stato dimostrato che un regolare esercizio fisico è in grado di controllare
meglio queste affezioni.
Ritengo inoltre che vi sono importanti margini di
intensificazione della terapia farmacologica, specialmente per quanto riguarda
l'ipertensione arteriosa.
In conclusione quindi, confermo le mie
valutazioni del 29.10.2008.
Al momento della visita SMR l'A. non aveva
denunciato sintomi radicolari, sui quali non mi posso pertanto esprimere." (Doc. 61-1)
Nelle
annotazioni del 23 settembre 2009, il dr. __________ del SMR, alla luce delle
osservazioni del dr. __________, ha quindi confermato, dal profilo
cardiologico, la valutazione della capacità lavorativa espressa dallo
specialista. Quanto all’aspetto reumatologico, per contro, il medico del SMR ha
ritenuto opportuna una valutazione specialistica reumatologica, affidata al dr.
__________ (cfr. doc. 62-1).
Nel suo
rapporto peritale del 6 novembre 2009, il dr. __________, specialista FMH in
malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, ha posto le diagnosi di
“sindrome lombovertebrale cronica attualmente lieve, con impedimenti funzionali
moderati in turbe statiche del rachide (tendenzialmente piatto) con shift a
destra e alterazioni degenerative tra L2 e S1 (discopatie/osteocondrosi con
protusioni; spondilartrosi e reazioni spondilosiche in particolare in L5/S1);
cervicobrachialgia anamnestica, attualmente con lieve tendopatia dei rotatori esterni
della spalla sinistra (periartropatia omero-scapolare) in/con alterazioni
degenerative cervicali (netta osteocondrosi ed uncartrosi bilaterale in C5/C6 e
C6/C7)” (doc. 64-7).
A
proposito della capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’assicurato,
per le sole patologie reumatologiche, abile al lavoro nella misura del 40% (da
intendersi come presenza lavorativa normale sul posto di lavoro ma con una
riduzione del rendimento del 60%) nella sua precedente attività lavorativa, ma
abile al lavoro al 100% in attività lavorative adatte, rispettose delle sue
limitazioni funzionali (cfr. doc. 64-5+6).
Lo
specialista ha così descritto la capacità funzionale residuale dell’assicurato:
"
(…)
- sollevamento e/o
trasporti di carichi:
. molto leggeri (fino
a 5 kg): normale
. leggeri (fino a 10 kg): lievemente ridotta
. medi (fino a 25 kg): ridotta a molto ridotta
. pesanti (oltre a 25 kg): nulla
. sopra il piano
delle spalle:
- di 5 kg:
lievemente ridotta
- + di 5 kg:
ridotta a molto ridotta
- manipolazione di oggetti ed attrezzi:
. leggeri/di
precisione: normale
. medi: lievemente ridotta
. pesanti: molto ridotta
. molto pesanti: nulla
- posizioni di lavoro o
dinamiche particolari:
. a braccia elevate:
lievemente ridotta (braccio sinistro)
. con rotazione del
tronco: lievemente ridotta
. seduta e piegata in
avanti: normale
. eretta e piegata in
avanti: ridotta
. inginocchiata:
normale
. con le ginocchia
flesse: normale
- mantenere posizioni statiche:
. seduta: normale
. eretta: lievemente ridotta
- spostarsi/camminare:
. fino a 50 m:
normale
. oltre a 50 m:
normale
. per lunghi
tragitti: con brevi pause
. su terreni
accidentati: normale
. salire/scendere
scale: normale
- diversi:
. l'impiego delle due
mani è possibile in forma normale
. il paziente non
presenta particolari disturbi dell'equilibrio
La valutazione della capacità lavorativa per il
lavoro svolto si basa sulla descrizione del suo posto di lavoro come fornito
dal paziente in un colloquio con l'ispettore della Assicurazione __________ in
agosto del 2008 (vedasi anche punto 1.3.). La patologia del rachide
rispettivamente le sue conseguenze sulla caricabilità fisica riducono la
capacità lavorativa per l'attività secondo tale descrizione in misura che
giudico del 60% con una capacità lavorativa residuale di 40% inteso come
presenza normale sul posto di lavoro ma con rendimento ridotto.
L'intensità della sofferenza come riferita dal
paziente avrebbe preso inizio in gennaio del 2009 (primi accertamenti medici)
al punto che ritengo la riduzione della capacità lavorativa nella misura
indicata valida a partire dal 01.01.2009. Pur non considerando le misure
terapeutiche esaurite (vedasi punto 6) appare poco probabile, che le condizioni
del signor RI 1 possano migliorare in futuro ad un punto da poter riconsiderare
le presenti limitazioni. L'attuale incapacità lavorativa parziale è quindi da
considerare per intanto definitiva.
6.- POSSIBILITÀ DI MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI LAVORO
Le misure riabilitative si sono finora limitate
ad un solo ciclo di fisioterapia ambulatoriale. Dal profilo reumatologico
sarebbe auspicabile sottoporre il paziente ad un programma di ginnastica
correttiva da svolgere inizialmente sotto il controllo fisioterapico ed in seguito
per esempio in una palestra, misure da abbinare ad un
certo calo ponderale (con probabili benefici anche per
le patologie internistiche). Le ripercussioni positive sulla situazione clinica
del paziente (riguardante il rachide) sono comunque incerte e difficilmente
tali da modificare in modo significativo la presente valutazione della sua
capacità funzionale residuale.
Per un'attività lucrativa consona ad esse il
signor RI 1 risulta dal lato reumatologico abile in misura completa (al 100%
sia per la presenza che per la resa). Si tratta di una valutazione medico-teorica
che non prende in considerazione aspetti non medici che potrebbero ostacolare
il reinserimento del paziente in una nuova attività.
Egli non necessita di mezzi ausiliari.
7.- OSSERVAZIONI
---" (Doc. 64/9-11)
Nel
rapporto medico del 18 novembre 2009, il dr. __________ del SMR, medico
generico, ha posto le diagnosi principali di “cardiopatia ischemica travasale
con stato dopo 2 by-pass aorto-coronarici nel dicembre 2002 e stato dopo 2 PTCA
e stent (17.03.2008); sindrome lombovertebrale cronica attualmente lieve con impedimenti
funzionali misurati su turbe statiche e alterazioni degenerative tra L2 e S1”
e, quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa quella di
“cervicobrachialgia anamnestica, attualmente con lieve tendopatia dei rotatori
esterni” (cfr. doc. 66-1).
Il dr. __________
ha poi esposto le seguenti raccomandazioni / proposte:
" (…)
Perizia reumatologica dr. __________, 06.11.2009.
Richiesta su segnalazione di nuova patologia dopo la precedente
decisione.
In sostanza la patologia reumatologica non è molto grave e i
limiti funzionali si coprono sostanzialmente con quelli cardiologici,
una particolare attenzione alla posizione di lavoro eretta e
flessa in avanti che risulta ridotta.
Da rivalutare se questo comporta un cambiamento nel calcolo della
CGR.
La IL nell'attività viene espressa tenendo conto della
descrizione, dei limiti dati dal reumatologo e dal cardiologo, la IL 100% data del rapporto del 29.10.2009 non è giustificata, alcune mansioni sono ancora
esigibili." (Doc. 66-2)
2.4. In sede
ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione di
negargli il diritto ad una rendita, trasmettendo al TCA i seguenti referti
medici, già presenti agli atti dell’incarto:
-
referto del 7 aprile 2008 del Servizio di medicina interna dell’Ospedale
regionale di __________, in merito al ricovero dell’assicurato dal 13 marzo
2008 al 19 marzo 2008 (doc. B);
-
referto della dr.ssa __________, cardiologo e della dr.ssa __________,
cardiologo, del __________ inerente la coronarografia e angioplastica del 17
marzo 2008 (doc. C).
Al
riguardo, il dr. D. __________ del SMR, specialista FMH in medicina generale,
nelle sue annotazioni del 5 febbraio 2010, ha rilevato che vista “l’assenza di nuovi elementi, si conferma la valutazione precedente, basata sulla valutazione
cardiologica e perizia reumatologica” (doc. IV/1).
2.5. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006 concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Ad
esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale
ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF
125 V 351 consid. 3a p. 352)
qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il
convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV
Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni
peritali del dr. __________ del SMR e del dr. __________, da considerare
dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali
sopra ricordati.
Dal profilo
reumatologico, alla perizia del dr. __________ del 6 novembre 2009,
completa e priva di contraddizioni, va riconosciuta forza probatoria piena.
Nel suo
referto peritale del 6 novembre 2009, il dr. __________ ha considerato che le
patologie presentate dall’assicurato lo rendono abile al lavoro sull’arco di
una giornata lavorativa normale, ma con una riduzione del rendimento del 60%,
nella sua precedente attività, mentre non lo limitano affatto nello svolgimento
di attività adeguate, esigibili al 100% (doc. 64-10+11).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni dello specialista in
reumatologia, che, del resto, non sono state smentite da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.
Il
patrocinatore si è limitato a contestare la perizia del dr. __________,
asserendo che, essendo la patologia reumatologica dell’interessato di natura
cronico-degenerativa, “vi è da attendersi un ulteriore peggioramento della
residua capacità funzionale” (doc. I).
A tale proposito, il TCA rileva che la
possibilità di un futuro peggioramento delle condizioni di salute
dell’interessato andrà considerata se e quando si realizzerà. Allo stato
attuale il TCA constata che il patrocinatore dell’assicurato non ha prodotto,
in sede ricorsuale, ulteriore documentazione medica atta a rendere inaffidabili
le conclusioni del dottor __________.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
L’aspetto
cardiologico è stato valutato dal dr. __________ del SMR, il quale, nel suo
rapporto peritale del 29 ottobre 2008, ha ritenuto che le patologie che affliggono l’assicurato non rendono più esigibile la sua precedente attività di
portiere/tuttofare presso un albergo, dato che tale impiego comporta sforzi
fisici in parte importanti e continuativi. Il dr. __________ ha per contro
ritenuto pienamente esigibile dall’interessato lo svolgimento di un’attività
adeguata, rispettosa dei suoi limiti funzionali (doc. 34-2+3).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi nemmeno da questa valutazione peritale, che del
resto non è stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie maggiormente invalidanti.
L’assicurato si è limitato
a produrre il referto della coronarografia del 17 marzo 2008 (doc. C) e quello
della degenza dal 13 marzo 2008 al 19 marzo 2008 presso l’Ospedale regionale di
__________ (doc. B).
Al riguardo, il TCA rileva
che, come indicato dal dr. __________ del SMR nelle sue annotazioni del 5
febbraio 2010 (cfr. doc. IV/1), entrambi i referti prodotti dall’assicurato in
sede ricorsuale erano già presenti agli atti ed erano stati presi in
considerazione dal dr. __________ al momento della sua valutazione
specialistica del 29 ottobre 2008 (doc. 34).
Il
patrocinatore dell’assicurato ha poi contestato che l’assicurato possa svolgere
un’attività lavorativa, anche leggera, dato che “lo stesso medico AI dichiarava
che il paziente non può svolgere un’attività “in modo continuativo”” (doc. I).
Al
riguardo, questo Tribunale rileva che il dr. __________, nel suo referto
peritale del 29 ottobre 2009, ha considerato che l’assicurato non possa
sollevare pesi superiori ai 10-15 kg in modo continuativo (cfr. doc. 34-2+3).
Questa
valutazione concorda con quanto ritenuto dallo stesso medico curante
dell’assicurato, Prof. __________ del __________ __________, il quale, nel
rapporto medico del 22 ottobre 2008 indirizzato all’UAI, a proposito dei limiti
funzionali dell’interessato, ha concluso che “visto il reperto della
scintigrafia miocardica può, a mio parere, portare pesi medi (intorno ai 10 kg)” (doc. 37-5).
Il
patrocinatore del ricorrente, inoltre, riprendendo una critica già sollevata in
sede di osservazioni (cfr. doc. 58), ha contestato il fatto che l’esercizio di
un’attività lavorativa migliorerebbe la funzione cardiaca dell’assicurato, come
ritenuto dal dr. __________, osservando che “non si può assimilare un esercizio
fisico con l’attività lavorativa: in questo ambito intervengono altri fattori
estranei a degli esercizi fisici” (doc. I).
A tale
proposito, il dr. __________, nelle sue annotazioni del 23 settembre 2009, ha indicato che “un’attività fisica adeguata viene consigliata a pazienti cardiopatici. Del
resto queste persone vengono sottoposte a riabilitazione cardiaca dopo
interventi al cuore perché, sulla base di numerosi studi, è stato dimostrato
che l’attività fisica non solo non peggiora, ma anzi migliora la funzione
cardiaca ed è il miglior mezzo profilattico per prevenire un peggioramento”
(doc. 61-1).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da queste considerazioni del medico specialista
del SMR.
Infine, a
proposito del fatto che, come ritenuto dal legale dell’interessato, la
cardiopatia dell’assicurato non sarebbe stata curata con successo (cfr. doc.
I), questo Tribunale rileva che il dr. __________, nelle sue annotazioni del 23
settembre 2009, ha indicato che “per quel che riguarda la situazione cardiaca
dell’assicurato, posso affermare, anche sulla base della dettagliata lettera
del Prof. __________ del 22 ottobre 2008, che la coronaropatia dell’assicurato
è stata curata con successo. Infatti la scintigrafia cardiaca al dipiridamolo
non ha mostrato difetti di perfusione e ha evidenziato una normale frazione di
eiezione del ventricolo sinistro” (doc. 61-1).
In assenza di altri certificati
medico-specialistici attestanti un peggioramento delle condizioni di salute
dell’assicurato, il TCA non può che fare proprie queste considerazioni del dr. __________
del SMR.
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140 e 129 V 4).
Infine,
il patrocinatore dell'assicurato ha contestato la mancata “somma
dell’incapacità di guadagno sia dal profilo cardiologico che reumatologico”
(doc. I9.
Al
riguardo, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado
di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non
si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo
ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra
tutti gli esperti interessati.
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001
nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In una
sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il
giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito
nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.
In
una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15,
pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di
diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in
occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle
peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo
esiguo”.
Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le
perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).
Nel caso
in esame, nel rapporto medico del 18 novembre 2009, il dr. __________ del SMR,
presa visione della perizia cardiologica del dr. __________ e di quella
reumatologica del dr. __________, ha osservato che “in sostanza la patologia
reumatologica non è molto grave e i limiti funzionali si coprono
sostanzialmente con quelli cardiologici” (doc. 66-2, sottolineatura della
redattrice).
Il TCA
non ha quindi nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione del SMR, che tiene
conto delle limitazioni funzionali reumatologiche e cardiologiche espresse dai
periti nelle due specialità citate.
Pertanto,
sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche del dr. __________
e del dr. __________, richiamato inoltre l’obbligo che per consolidata
giurisprudenza incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V
28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG,
Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113
V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento determinante dell’emanazione del querelato
provvedimento (cfr. DTF 130 V 140) l'assicurato presentava una residua capacità
lavorativa del 100% in attività adeguate.
2.7. La questione
relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di competenza
del consulente in integrazione professionale (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo
2008 citata al consid. 2.5.).
Ora, nel
caso concreto, la consulente IP, nel suo rapporto del 4 gennaio 2010, riguardo
alle attività esigibili ha indicato quanto segue:
"
(…)
Attività esigibili –
senza (ri)formazione specifica
L'A., vista la CL del 40% nell'abituale attività di portiere ai piani, potrebbe essere reinserito sul
mercato del lavoro, supposto in equilibrio, in attività affini.
Inoltre, l'A. potrebbe
essere impiegato, in misura completa, in tutte quelle attività, rispettose
delle limitazioni funzionali summenzionate, elencate dalla tabella RSS TA1
(suisse).
(Doc. 70-2)
Il patrocinatore ha rilevato che “nella decisione
impugnata non si indicano le attività lavorative esigibili, limitandosi ad
indicare “attività semplici e ripetitive” senza tuttavia indicare quali” (doc.
I).
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA ritiene che, come indicato dall’amministrazione,
all’assicurato può essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua
capacità lavorativa in quei settori d’attività
accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che
non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere
esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve
periodo di rodaggio.
Va qui rilevato che
specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di
servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente
assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e
che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi
(per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo
ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.
A ciò si
aggiunge che, tramite la riduzione del reddito ammessa dalla giurisprudenza
(DTF 126 V 75) si tien conto delle limitazioni riconducibili al danno alla
salute, come ad esempio dell'impossibilità di portare pesi superiori ad una certa
misura e quindi anche del fatto che la persona può, in realtà svolgere, solo
lavori leggeri ("leidensbedingte Einschränkung", DTF 129 V 472
consid. 4.2.3 pag. 481 con riferimenti, sentenza I 418/06 del 24 settembre
2007, consid. 4.3).
Alla luce di queste considerazioni, non possono
quindi essere accolte le critiche formulate dal patrocinatore dell’assicurato e
le attività indicate dal consulente IP devono quindi essere considerate
esigibili, in quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessato, ritenuto
inoltre che all'assicurato incombe l’obbligo di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute.
È poi
utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate
possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice
non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti
esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.
In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il
Considerandi
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347;
VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
Il
Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di ribadire la sua
giurisprudenza nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha
confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno 2007, osservando:
"
8.2
Come rettamente rilevato dal Presidente del
Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in
posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta
in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività
semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi
(cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di
queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la
posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato
dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già
ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste
un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità
lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza
DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c).
Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato
o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente
offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir
eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi
fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag.
482.
consid. 2; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”
Inoltre, il TCA rileva che in una sentenza I 871/05 del 31 ottobre
2006, riguardante un assicurato sofferente di una cardiopatia ischemica, di una
malattia coronarica trivasale, di uno stato dopo infarto del miocardio, di uno
stato dopo posa di uno stent, di ipertensione arteriosa, di ipercolesterolemia,
nonché di una ciste operata a livello delle corde vocali, l’Alta Corte federale
ha esplicitamente avallato l’apprezzamento medico secondo cui tale assicurato
andava ritenuto abile in misura del 70% in attività leggere.
In una
sentenza 32.2009.29 del 27 luglio 2009, il TCA, confermando la correttezza
della perizia cardiologica eseguita in ambito SAM, ha ritenuto un assicurato -
affetto da “cardiopatia ischemica con stato dopo infarto inferiore il
28.8
, stato dopo angioplastica e posa di 4 stents della coronaria destra
il 28.8.2006, stato dopo posa di stent ramo interventricolare anteriore il
1.9
, stato dopo posa di stent ramo marginale il 3.1.2008, stato dopo
probabile flutter atriale con scompenso cardiaco il 3.1.2008, disfunzione
ventricolare sinistra moderata con FE 40%, blocco di branca sinistra completo
intermittente” – totalmente inabile al lavoro nella precedente professione di
muratore e in altre attività che implicano sforzi fisici sovente pesanti, ma
abile al lavoro al 100% in attività fisiche di grado da leggero a
moderato.
Questa
sentenza del TCA è stata confermata dal Tribunale federale con sentenza 9C_755/2009
del 28 maggio 2010.
2.8
Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal
profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto sono determinanti, i dati del 2009 (essendo
l’assicurato inabile al lavoro dal mese di aprile 2008). L’amministrazione ha
applicato i dati del 2008, che vanno quindi aggiornati al 2009.
2.8.1
Per quel che
concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito
che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2008 in fr. 45'499.80 (cfr. doc. 70-2), conformemente a quanto indicato dal datore di lavoro nel
questionario del 18 dicembre 2008 (cfr. doc. 38-4).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi dall’ammontare citato, il cui importo non è del
resto stato contestato in sede di ricorso.
Adeguando
tale importo al 2009, si ottiene un reddito da valido di fr. 46'455.3 (+2,1% per il 2009, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio
federale di statistica: http://www.bfs.admin.ch/
bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/
quartal.html).
2.8.2
Per quanto riguarda invece il reddito da invalido,
va ricordato che lo stesso è
determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato,
a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In
un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha
lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso
in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.
45.
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La
questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la
quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" 3.3 In una
recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella
Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria
giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito
differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel
corrispondente settore economico, esso deve essere considerato
considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in
caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei
redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però
soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante
del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta
nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'806.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr.
4'998.24 mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999.
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo adeguamento
all’indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2009 (cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari
nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica), un
reddito annuo di fr. 61'238.44.
L’assicurato,
quale portiere d’albergo, avrebbe guadagnato nel 2009 fr. 46'455.3 / anno per
un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.8.1.).
Tale
reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, leggermente sotto la
media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 47'515.22, cfr.
Tabella TA1 p.to 55 “alberghi e ristoranti”, livello di qualifica 4, fr.
3’729.-- X 12 mesi = 44’748.-- riportato su 41.6 = 46'537.92 e aggiornato al
2009).
Questa
leggera differenza, del 2.23%, non può tuttavia essere presa in considerazione
per ridurre il reddito statistico da invalido, in applicazione della
giurisprudenza di cui alla 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 (parte percentuale
eccedente la soglia determinante del 5%).
Ritenuto che, come visto in
precedenza (cfr. consid. 2.6.), da un punto di vista medico, l’assicurato può
esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 100%, il
reddito statistico citato non va ridotto.
2.8.3
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter
Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind
keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug
abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht
bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen,
in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark
nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das
Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so
dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von
teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und
repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000
S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen
der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist
(vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un
assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,
totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno
fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem
Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine
schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher
ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von
der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,
als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt
ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito
alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la
riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in
attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge
de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la
sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che
in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.8.4
In concreto,
nel rapporto del 4 gennaio 2010, la consulente IP ha accordato una riduzione percentuale del 5%, “per attività leggera” (cfr. doc. 70-2).
A mente
di questo Tribunale, sarebbe stato più equo applicare anche una riduzione del
5% per l’età dell’assicurato (del 1951), per una riduzione complessiva del 10%.
Tuttavia,
come vedremo, anche se si volesse applicare la riduzione massima consentita del
25% non sarebbe possibile assegnare all’insorgente una rendita di invalidità.
Procedendo
al raffronto dei redditi, con riferimento al 2009, partendo da un salario da
invalido di fr. 61'238.44 e ammettendo una riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 55’114.60
(fr. 61'238.44 - (fr. 61'238.44 x 10 : 100)).
Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido
nel medesimo anno di fr. 46'455.30 (consid. 2.8.1.), non emerge un tasso
d’invalidità dello 0%, percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come stabilito dall'amministrazione.
Anche se
si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione massima
consentita dalla giurisprudenza federale, non sarebbe possibile assegnare al
ricorrente una rendita di invalidità, poiché il tasso di invalidità
risulterebbe comunque inferiore alla soglia minima del 40% (cfr. art. 28 cpv. 1
LAI; consid. 2.4.; STCA 32.2007.165 del 7 aprile 2008).
In
effetti, decurtato del 25%, il reddito statistico da invalido ammonterebbe a
fr. 45'928.83 (fr. 61'238.44 ridotti del 25%) che confrontato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo
anno di fr. 46'455.30 conduce ad un tasso d’invalidità del 1,13%.
Tale
percentuale non consente nemmeno di attribuire
all’assicurato una riformazione professionale [un assicurato ha diritto ad una
riformazione professionale nella misura in cui presenta un’incapacità al
guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b)], come stabilito dall'amministrazione.
Non
presentando, quindi, l’assicurato, conformemente a quanto esposto in precedenza
(cfr. consid. 2.3.), una perdita di guadagno pari almeno al 20%, è a giusta
ragione che l’UAI ha negato all’assicurato il diritto ad una riformazione
professionale.
Va qui sottolineato
che, nel rapporto del 4 gennaio 2010, la consulente incaricata ha indicato che
“l’assicurato, purtroppo, non presenta una sufficiente perdita di guadagno
(almeno del 20%) per giustificare un’entrata in materia per quanto riguarda
l’assegnazione di provvedimenti reintegrativi” (doc. 70-3).
La consulente ha
tuttavia aggiunto che “considerando che il presupposto essenziale per
beneficiare di un aiuto al collocamento AI è la motivazione nella ricerca di un
lavoro idoneo allo stato di salute, qualora l’assicurato fosse interessato a
ciò, dovrà farne richiesta scritta” (doc. 70-3).
Spetta
dunque all’assicurato attivarsi, facendone richiesta, al fine di ottenere un aiuto
al collocamento.
2.9
L’assicurato
ha chiesto al TCA l’esecuzione di nuove perizie mediche (doc. I).
Al
proposito va nuovamente ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda
pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti medici.
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico
dell’assicurato ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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