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Decisione

32.2010.251

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24 marzo 2011Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique

VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich

in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria

giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;

STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).

2.5. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento

importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una

modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello

stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato,

abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente

invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA

(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una

modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento

della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente

all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo

punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione

di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con

riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI stabilisce che

l’aumento della rendita o dell’assegno per grandi invalidi avviene al più

presto, se l’assicurato ha chiesto la revisione, a partire dal mese in cui la

domanda è stata inoltrata.

2.6. Nella

fattispecie in esame – sulla base delle annotazioni 3 aprile 2009 nelle quali il dr. __________,

medico SMR, dopo aver rinviato alle annotazioni precedenti per il riassunto del

caso e elencato le ulteriori certificazioni mediche ricevute, ha concluso che “(…)

alla luce di quanto sopra descritto, in occasione dell’ennesima richiesta di

revisione per peggioramento dello stato di salute per quest’A., ritengo

necessario effettuare una perizia pluridisciplinare SAM al fine di valutare

l’evoluzione dello stato di salute dell’A., rispettivamente le limitazioni funzionali

per l’abituale attività o per attività adeguate, le eventuali risorse e la

determinazione temporale della CL residua (…)” (doc. AI 129/1) –

l’amministrazione ha ordinato una perizia presso il Servizio accertamento medico

(SAM) (doc. AI 130/1).

Dalla

perizia pluridisciplinare 2 ottobre 2009 (doc. AI 133/1-57) risulta che i periti,

dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, hanno fatto capo a quattro consultazioni

specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), neurologica

(dr. __________), cardiologica (dr. __________) e reumatologia (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente

diagnosi:

"

(…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa:

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45,4).

Sindrome depressiva non specificata (ICD-10 F 39).

Ansia somatizzata (ICD-10 F 45,0).

Insonnia non organica (ICD-10 F 51,0).

Obesità associata con altri disturbi psicologici (ICD-10 F 50,4), BMI 30 kg/m2.

Sindrome fibromialgica generalizzata.

Sindrome lombospondilogena cronica bilaterale con

componente radicolare S1 a ds. in:

- esiti da emilaminectomia destra

L5-S1 con discectomia per ernia discale L5-S1 (il 23.3.1993);

- alterazioni degenerative

plurisegmentali del rachide lombare;

- disturbi statici del rachide

(rachide piatto con ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo,

minima scoliosi sinistro-convessa lombare);

- decondizionamento muscolare;

- attualmente senza deficit

neurologici di tipo radicolare.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Cardiopatia ischemica:

- stenosi probabilmente > 50% del RIVA prossimale e RCX media, RCA con

artefatti, angio-TAC 17.01.2007;

- stato dopo PTCA/stent nel RIVA medio

e nella RCA, 24.02.2006.

- Angio-TAC 26.03.2007: stent sul RIVA

e sulla RCA pervi, lesione al limite del significativo nella RCX.

- Ventricolo sin. di dimensioni e FE

normali.

- FRCV: ipertensione arteriosa, stato

dopo tabagismo smesso a 23 anni (ca. 6P/Y).

- Dispnea da sforzo di origine non

chiara (escluse patologie cardiache e polmonari) su possibile disturbo

funzionale.

(…)" (doc. AI 133/27-28)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, posta la seguente

valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) la

capacità lavorativa dell’A. nel suo ultimo impiego di aiuto cuoco viene valutata

del 40% (inteso come rendimento ridotto sull’arco di una giornata lavorativa

normale). Abile nella misura dello 0% come muratore. (…)” (doc. AI 133/33),

i periti hanno concluso:

"

(…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

LAVORATIVA

Le patologie constatate si situano nella sfera

reumatologica e psichiatrica.

Sul piano reumatologico I'A. soffre di una sindrome

lombospondilogena cronica peggiorata rispetto alla situazione clinica del 2002

e con incremento delle alterazioni degenerative al decorrere dal dicembre 2006 a livello del rachide lombare. A causa dei disturbi lombari il nostro consulente Dr. __________

giudica l'A. in qualità di aiuto cuoco a partire dal dicembre 2006 abile al

lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del

rendimento del 60%.

La valutazione neurologica non ha permesso di

evidenziare patologie che riducono la capacità lavorativa per questa

specialità.

Nella sfera psicologica i disturbi constatati dalla

nostra consulente Dr.ssa __________ riducono la capacità lavorativa del 25%. I

disturbi psicologici iniziano nel 2005 dove compaiono sintomi misti ansioso

depressivi e inizia un quadro di somatizzazioni varie. È a partire da questo

periodo che va considerata, secondo la consulente, un'incapacità lavorativa del

25% per ragioni psichiatriche. La patologia psichiatrica influisce sulla

capacità di lavoro in quanto l'A. è estremamente sofferente sul piano

psicosomatico, è preoccupato per la sua sopravvivenza e quella della famiglia.

La completa assenza di attività lo confronta con un vissuto di inutilità e

dipendenza da altri.

La valutazione cardiologica non ha permesso di

evidenziare patologie che riducano la capacità lavorativa dell'A. per qualsiasi

tipo di attività.

Complessivamente circa l'evoluzione dello stato di

salute e della capacità lavorativa, giudichiamo che a partire da dicembre 2006

la capacità lavorativa dell'A. come aiuto cuoco sia del 40% (abilità al lavoro

sull'arco di una giornata lavorativa normale con una diminuzione del rendimento

del 60%). La capacità lavorativa è diminuita prevalentemente per motivi

reumatologici (problema del rachide livello lombare). In questa percentuale di

incapacità lavorativa si integra un 25% di incapacità lavorativa per problematiche

psichiatriche già influenti a partire dal 2005 ca.. La prognosi per quanto

riguarda la problematica reumatologica e psichiatrica risulta stabile.

Le incapacità lavorative per motivi psichiatrici e

reumatologici non vanno a nostro avviso sommate, ma integrate, in quanto

entrambe considerano la componente di dolore cronico relativa alla sofferenza

fisica e psicologica, che rendono l'A. più lento, impreciso, stancabile con

necessità di maggiore pausa durante l'attività lavorativa.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

Nella sfera reumatologica il nostro consulente Dr. __________

concorda con l'opinione del perito reumatologo Dr. __________ di __________ che

già il 19.09.2002 riteneva che la professione conseguita alla riqualifica

professionale di aiuto cuoco non poteva essere considerata adatta allo stato di

salute dell'A. che già soffriva di problemi al livello del rachide lombare. Il

consulente non ho proposte terapeutiche da formulare in grado di migliorare la

capacità funzionale e di carico residua nell'A. e quindi la sua capacità

lavorativa.

Per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico

residua, l'A. può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra

10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre 25 kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'A. può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare

attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, talvolta maneggiare

attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'A. può talvolta

effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del

tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la

posizione in piedi ed inclinata in avanti, spesso assumere la posizione inginocchiata,

molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'A. può assumere spesso

la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga

durata. L'A. può spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare

su terreno accidentato, può talvolta salire le scale, di rado salire su scale a

pioli. In un lavoro adatto allo stato di salute, il Dr. __________ giudica l'A.

abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%, a

decorrere dall'ultima valutazione reumatologica specialistica del 19.9.2002 da

parte del Dr. __________.

Sul piano psicologico la nostra consulente psichiatrica

Dr.ssa __________ ritiene utile inserire una terapia farmacologica idonea,

assicurandosi una compliance del paziente. In tal senso la consulente ritiene

fondamentale una presa a carico psicologica che motivi e sostenga la compliance

alla cura. L'A ha ammesso di non assumere correttamente gli psicofarmaci

prescritti dal suo psichiatra curante e ciò è stato confermato dal tasso

sanguigno del Depakine del Xanax, risultati entrambi sotto i limiti di

quantificazione. La consulente ritiene che riguardo l'indicazione di effettuare

provvedimenti di integrazione professionale, questi sono già stati fatti con

successo rispetto all'impegno dell'A. che, a fine corsa, si è comunque trovato

impossibilitato a trovare un'attività. La Dr.ssa __________ ritiene l'A. capace

in altre attività esigibili sempre con una percentuale d'incapacità lavorativa

del 25%.

Complessivamente giudichiamo che in un'attività

adeguata che rispetti i limiti funzionali dettati dai vari specialisti, la

capacità lavorativa residua dell'A. possa raggiungere il 75% (incapacità

lavorativa del 25% per problematiche psichiatriche) a partire dal gennaio 2005

(inizio della presa a carico psichiatrica a causa di un peggioramento

dell'umore).

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Per quanto riguarda la dispnea da sforzo lamentata

dall'A. dal 2007 ca., approfonditi accertamenti cardiologici e pneumologici

eseguiti nel corso del 2007 e 2008 non hanno portato a identificare la causa

della dispnea in queste specialità. È probabile che si tratti di un disturbo in

parte funzionale, legato alla patologia psichiatrica ed in parte da un

decondizionamento fisico. Il nostro parere è condiviso dal Dr. __________ (atti

14.08.2007 e 23.07.2008) e dal Dr. __________ (consulto cardiologico).

Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente

all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico

curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)." (doc. AI 133/34-36)

L’Ufficio

AI, considerati il rapporto medico 19 gennaio 2010 del dr. __________ (doc. AI

134/1-3), medico SMR, e la valutazione 11 marzo 2010 dei consulenti in

integrazione (doc. AI 137/1-5), con progetto di decisione 27 aprile 2010 ha preannunciato il rifiuto del diritto ad un aumento della rendita (doc. AI 138/1-3).

Viste

le osservazioni 22 luglio 2009, presentate dall’assicura-to tramite l’__________

(doc. AI 144/1-2), e l’allegato certificato medico 11 maggio 2010 del dr. __________

(doc. AI 144/3-4) l’amministrazione, con scritto 8 giugno 2010, ha interpellato il SAM (doc. AI 147/1).

Nel

complemento peritale 17 luglio 2010 (doc. AI 149/1-2) la dr.ssa __________ ha

osservato:

"

(…)

come da voi richiesto entro nel merito della posizione

espressa nel 2009 dopo il colloquio clinico con il soggetto registrato a tergo.

Il collega Dr med. __________ mi pare che

sostanzialmente non condivida la percentuale riconosciuta e nulla di altro.

Rilevo che la mia relazione peritale di fatto entra nel

merito di un numero di diagnosi maggiore che non quelle rilevate dal collega.

Tutte a mio avviso giustificate e rintracciabili anche

in altre relazioni (lo stesso __________ e la Clinica __________ nel 2005

diagnosticava un quadro misto e la Clinica __________ nel 2008 rileva la

presenza di un quadro somatoforme, misto e di personalità misto.

Ora mi pare che la mia impressione sia di fatto di una

qualità più decisa dei quadri ansioso e umorale che preferisco inserire come

diagnosi a parte visto che a mio avviso il quadro misto non rende la qualità

espressa dal soggetto.

In merito al disturbo di personalità, ritengo che

l'unico motivo per il quale esso sia chiamato in causa è proprio per

l'espressività sintomatica del soggetto ma mancano elementi storici di

sostegno. A mio personale avviso infatti, egli mostra tratti di personalità e

non un'espressività piena di un disturbo di personalità, motivo per cui non ho

inserito la diagnosi tra quelle da me rilevate.

Un quadro di personalità è peraltro per definizione

"strutturale" e quindi, fatto salvo per eventuali peggioramenti acuti

spesso contingenti, esso è cronico e nel caso in oggetto, prima dell'esordio,

in realtà il soggetto ha funzionato normalmente.

Direi che l'esordio sintomatico attuale sia compatibile

non già con un disturbo di personalità di base ma, piuttosto, con un

contingente che ha superato i limiti di capacità di gestione normali per quel

soggetto.

Devo anche dire che, seppure rilevassi un disturbo di

personalità, esso a mio avviso non produrrebbe una modifica di fatto rilevante

della percentuale riconosciutagli (per i motivi sopra registrati).

Direi piuttosto che la differenza di base tra la mia

posizione e quella del collega che stimo, nasce da un diverso ruolo: a lui il

compito delicato di accompagnare il soggetto nel percorso di cura e nelle vicende

di vita anche complesse e dolorose, a me di stabilire le diagnosi in atto e di

valutare la loro ripercussione sul funzionamento complessivo lavorativo del

soggetto in termini squisitamente tecnici oggettivi.

La mia valutazione del quadro psichiatrico non credo si

presti a discussione poiché mi pare congrua e motivata: comprendo che si possa

non condividere la conclusione.

Ritengo anche però, che nel caso in oggetto sia da

valutare l'effetto complessivo delle diagnosi in corso e l'eventuale effetto

sommatorio del difetto funzionale previsto dalla diverse diagnosi sul funzionamento

complessivo del soggetto.

(…)." (doc. AI 149/1-2)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze del complemento peritale e ritenute le

annotazioni 27 luglio 2010 del dr. __________ (doc. AI 151/1) – con decisione

9 agosto 2010 ha quindi confermato il rifiuto del diritto ad un aumento della

rendita (doc. AI 152/1-3).

2.7. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben

motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di

prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono

indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di

affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti

contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e

riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01

del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis

que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…)" (STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato

- determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività

lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari

del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14

luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti).

(…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

op. cit., ad art. 28a, pag. 353).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

In

DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.8. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i

quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato

è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che

stabilisce un’incapacità lavorativa del 60% (intesa come riduzione del

rendimento sull’arco di una giornata lavorativa) quale cuoco dal dicembre 2006 e

un’abilità lavorativa del 75% in un’attività adeguata dal gennaio 2005.

La

dettagliata ed approfondita valutazione del SAM non é stata del resto validamente

smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove

patologie.

In

particolare, nel rapporto 21 settembre 2010 (doc. E), il dr. __________, FMH in

psichiatria e psicoterapia, si è limitato a confermare le diagnosi già poste nel

certificato medico 11 maggio 2010 (doc. AI 144/3-4) e non si è espresso compiutamente

sul complemento peritale 17 luglio 2010 (doc. AI 149/1-2 riprodotto in esteso

al consid. 2.6) nel quale la dr.ssa __________ ha addotto i motivi delle sue

diagnosi e in particolare le ragioni per le quali non ha posto quella di

disturbo della personalità. Il dr. __________ ha infatti concluso che “(…)

per quel che riguardano le osservazioni della collega Dr.ssa __________, in

effetti, essa conferma in gran parte la sofferenza psichica del paziente, nella

sua valutazione del luglio 2009 [ndr.: si riferisce al consulto della

dr.ssa __________ nell’ambito della perizia del SAM sub doc. AI 133/53-57],

ma non condivido la percentuale del 75% d’abilità lavorativa che essa ha deciso,

vista la sofferenza ed i vari disturbi che egli presenta non mi rimane che

confermare nuovamente il contenuto della mia lettera 11.05.2010 [ndr.: si

tratta del certificato medico sub doc. AI 144/3-4 nel quale il dr. __________

aveva attestato un’inabilità lavorativa completa dal punto di vista puramente

psichiatrico] (…)” (doc. E).

Al

riguardo la dr.ssa __________ medico SMR, nelle annotazioni 12 ottobre 2010, ha osservato:

"

(…)

Il rapporto del Dr. __________ del 21.09.2010 riprende

le diagnosi psichiatriche già poste nella sua lettera del 11.5.2010,

ribadendone le posizioni. La Dr.ssa __________ nella sua presa di posizione del

17.07.2010 aveva esposto le motivazioni che la portavano a discostarsi a

livello diagnostico, in particolare circa la diagnosi di un disturbo di

personalità misto.

L’attuale documentazione quindi non apporta nuovi

elementi medici rispetto a quelli su cui il perito psichiatra SAM si era già

espresso.

(…)" (VII/2)

Quanto

all’aspetto somatico, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il dr. __________,

FMH in reumatologia, nel consulto 14 luglio 2009 (doc. AI 133/37-44), ha

considerato il peggioramento della situazione valetudinaria visto che – a differenza

del dr. __________ che nella perizia reumatologica 19 settembre 2002 (doc. AI

62/1-5) non si era espresso sulla capacità lavorativa in un’attività adeguata e

aveva stabilito una capacità lavorativa del 60% quale cuoco – ha concluso: “(…)

concordo assolutamente con l’opinione del perito reumatologo Dr. __________ di __________

del 19.9.2002, che la professione conseguita alla riqualifica professionale di

cuoco, non può essere considerata adatta allo stato di salute dell’assicurato;

a seguito della persistenza dei sintomi lombosciatalgici, dell’incremento delle

alterazioni degenerative a decorrere dal dicembre 2006 a livello del rachide lombare, dei limiti funzionali e di carico appena menzionati, giudico

l’assicurato, in qualità di cuoco, a partire dal dicembre 2006, abile al lavoro

sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del

rendimento del 60%. (…)” (doc. AI 133/44).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo all’esame

TAC-colonna-lombare del 22 giugno 2010 (doc. B) e al rapporto 21 luglio 2010

del dr. __________ (doc. C).

Il

dr. __________, dell’Istituto radiologico __________, nel referto 22 giugno

2010 concernente la TAC della colonna vertebrale, non si è espresso sulla capacità

lavorativa e ha concluso che “(…) ● L’esame TAC viene paragonato con la MRI di 2008: evidentemente

l’osteocondrosi a livello L4-L5 è più apparente sulla TAC comunque l’aspetto di

tunneling nel soma L4 era già presente (i 5 se 4 della MRI). ● Globalmente non vi sono chiare

progressioni dei fenomeni degenerativi o delle sporgenze discali. L’ampiezza

del canale spinale a livello L4-L5 risulta identica. ● Le diverse alterazioni spesso da

formazioni osteofitosiche e moderate sporgenze discali sottopenduncolari sono

invariate. (…)” (doc. B).

Il

dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, nel rapporto 21 luglio

2010 indirizzato al dr. __________, poste le diagnosi note, non si è espresso

sulla capacità lavorativa limitandosi a concludere che “(…) dal punto di

vista terapeutico ho consigliato al paziente di continuare con le terapie medicamentose

come da te instaurate. Egli assume attualmente degli anti-infiammatori al

bisogno ed è stato introdotto anche dell’Oxycontin 10 mg per i dolori. Ho consigliato

di provare per quanto riguarda la sintomatologia dolorosa anche con

dell’Agopuntura visto e considerato che la fisioterapia non da dei risultati

significativi. Per quanto riguarda l’incapacità lavorativa il paziente è al

beneficio di una rendita d’invalidità al 40%, ma vorrebbe un aumento della

rendita tenendo in considerazione il peggioramento dei suoi disturbi. Penso che

una rivalutazione da parte dell’assicurazione invalidità in relazione alle

nuove indagini radiologiche da noi fatte eseguire, sia giustificata. (…)”

(doc. C).

Al

riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 12 ottobre 2010, ha osservato:

"

(…)

Referto TAC colonna lombare del 22.6.2010

- “globalmente non vi sono chiare progressioni

dei fenomeni degenerativi”

Rapporto dr. __________ del 21.7.2010:

diagnosi: sindrome lombo vertebrale con componente

spondilogena bilaterale

destra>sinistra

stato dopo Scheuermann toracolombare

sviluppo di un reumatismo delle parti

molli

dal punto di vista neurologico non vi sono sostanziali

modifiche

vi sono indicazioni per un reumatismo delle parti molli

egli ritiene indicata una rivalutazione da parte

dell’AI in relazione alle nuove indagini radiologiche

(…)

Valutazione:

l’attuale documentazione fornita non permette di

rendere verosimile una sostanziale modifica dello stato dell’assicurato. In

particolare la recente TAC esclude espressamente una sostanziale progressione

dei fenomeni degenerativi. L’esame clinico e la diagnostica forniti dal dr. __________

non mostrano una modifica rispetto alla valutazione SAM.

(…)" (VII/1)

Anche

se invitato espressamente a farlo (VIII) l’assicurato non ha presentato alcuna

osservazione alle annotazioni 12 ottobre 2010 dei medici SMR.

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che

altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove

(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Va

qui inoltre evidenziato che in ragione della diversità

dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di

lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche

se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11

aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente

con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del

suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’ammini-strazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Le

valutazioni del dr. __________ – che lo si ribadisce non ha contestato validamente

le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM e in particolare la consulente

dr.ssa __________ nel consulto 16 luglio 2009 e nel complemento 17 luglio 2010

(doc. AI 133/53-57 e 149/1-2) –, seppur divergenti unicamente per quanto riguarda la valutazione

della capacità lavorativa dell’insorgente, non apportano elementi oggettivi che

siano stati ignorati dai periti e dai medici SMR e vanno quindi intese nel

senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie

dell’interessato hanno sulla capacità di lavoro.

Lo

stesso vale per le valutazioni del dr. __________ che, senza esprimersi sulla

capacità lavorativa, nemmeno ha apportato elementi oggettivi sulla base dei quali

si possa ritenere che le conclusioni dei periti siano errate limitandosi a sostenere

in modo del tutto generico che “(…) penso che una rivalutazione da parte

dell’assicurazione invalidità in relazione alle nuove indagini radiologiche da

noi fatte eseguire, sia giustificata. (…)” (doc. C).

In

conclusione, rispecchiando la perizia 2 ottobre 2009 e il complemento 17 luglio

2010 del SAM (doc. AI 133/1-57 e 149/1-2) e il rapporto medico 19 gennaio

nonché le annotazioni 12 ottobre 2010 dei medici SMR (doc. AI 134/1-3, VII/1 e

VII/2) tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.7) e senza che sia necessario esperire ulteriori

accertamenti medici, questo Tribunale deve concludere che a ragione l’Ufficio

AI ha ritenuto un’incapacità lavorativa del 60% (intesa come riduzione del

rendimento sull’arco di una giornata lavorativa) quale cuoco dal dicembre 2006

e un’abilità lavorativa del 75% in un’attività adeguata dal gennaio 2005.

2.9. Accertata

dunque, dal punto di vista medico teorico, una residua capacità lavorativa del

75% in un’attività adeguata dal dicembre 2005, va qui respinta la censura – peraltro

espressa in modo del tutto generico: “(…) la sommarietà di questo calcolo

[ndr.: si riferisce al calcolo della capacità lavorativa residua], e dunque

l’assoluta sua inapplicabilità, la si denota ancora maggiormente dal fatto che

tra le professioni sigibili figura anche quella di “addetto all’informazione”!

Auguri alla ditta che mette in mano la propria informazione ad una persona che

conosce a malapena la lingua italiana, che denota evidenti scompensi psichici e

per la quale non si ritiene possibile “mettere in atto ulteriori provvedimenti

professionali” (…)” (I) e che parte da una valutazione medica diversa

rispetto a quella posta dai periti del SAM e dai medici SMR (cfr. consid. 2.8) – secondo la quale

l’assicurato non sarebbe reintegrabile sul mercato del lavoro supposto in equilibrio.

Nella

fattispecie, i consulenti in integrazione hanno correttamente rinviato alle limitazioni

funzionali evidenziate dal dr. __________, medico SMR, nel rapporto medico 19

gennaio 2010 (doc. AI 134/1-3), che ha ripreso le limitazioni poste dai periti

del SAM. Tenuto conto delle limitazioni, secondo questa Corte, possono essere

in concreto prese in considerazione, quali attività adeguate, quelle professioni

legate al settore dell’industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza

e di controllo, oppure al campo dei servizi, attività che non comportano

aggravi fisici, con possibilità di cambiare frequentemente posizione (vedi al

riguardo STFA I 535/05 del 7 dicembre 2006 consid. 4.4 e U 329/01 del 25 febbraio

2003 consid. 4.5 con riferimenti; cfr. anche RCC 1980 pag.

482 consid. 2). Attività che del resto non necessitano una particolare formazione.

Va

poi evidenziato che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate

possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice

non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti

esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.

In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del

23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio

2003 consid. 4.7).

Occorre

inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un

elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e

giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al

massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella

causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag.

106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione

confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla

congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato

equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro

gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC

1991 pag. 332 consid. 3b).

Avuto

riguardo alle scarse conoscenze della lingua italiana – a prescindere

dal fatto che l’insorgente ha portato a termine una riformazione professionale

come cuoco e ritenuto che, come sopra evidenziato, nell’ambito

industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono delle

attività che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e/o una

formazione specifica – va rilevato che, in una sentenza 35.2007.105 del 6 agosto 2008,

confermata, nella misura che qui interessa, dal TF con pronunzia 8C_709/2008

del 3 aprile 2009 (concernente un assicurato quasi analfabeta, senza formazione

scolastica e professionale, con scarse conoscenze della lingua italiana e che

aveva sempre esercitato un’attività manuale non qualificata), questa Corte ha

giudicato non irrealistiche le opportunità di mettere a frutto la sua residua

capacità lavorativa su un mercato equilibrato del lavoro, conclusione che si

impone anche nel caso in esame, giacché il ricorrente presenta una “situazione

di partenza” decisamente migliore.

In

esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve dunque concludere che sul

mercato generale del lavoro esistono delle attività adeguate che l’assicurato

sarebbe in grado di esercitare, nella misura del 75%, nonostante il danno alla

salute.

2.10. Quanto

alla valutazione economica, ritenuto il peggioramento della situazione valetudinaria

e considerato che il calcolo del grado d’invalidità operato dai consulenti in

integrazione (che hanno concluso per una perdita di guadagno del 36% e quindi non

pensionabile, cfr. doc. AI 137/5) si fonda sulla più recente giurisprudenza federale

che impone l’applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1), a ragione

l’Ufficio AI ha confermato il diritto ad un quarto di rendita.

Infatti,

nella STF 9C_696/2007 del 9 novembre 2009, pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 25, il

TF ha confermato la sentenza con la quale questo Tribunale aveva ritenuto che a

fronte di una situazione valetudinaria invariata o addirittura, come in

concreto, peggiorata non è possibile procedere a una revisione delle rendite AI

in corso solamente perché in virtù del cambiamento di giurisprudenza il reddito

da invalido andava stabilito sulla base dei dati statistici nazionali. L’Alta

Corte ha, in particolare, evidenziato che “(…) ora, la nuova

giurisprudenza del Tribunale federale (delle assicurazioni) che ha dichiarato

non più applicabili i valori salariali statistici regionali non consente, alla

luce dei principi suesposti, di adattare a sfavore dell'opponente la decisione

di rendita cresciuta in giu-dicato. Sotto il profilo della parità di

trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.), un adattamento si imporrebbe segnatamente

qualora le decisioni fondate sulla precedente giurisprudenza valessero ormai

soltanto per un numero esiguo di assicurati (DTF 135 V 201 consid. 7.2.2 pag.

214, 227 consid. 6.2.2; 129 V 200 consid. 1.2 pag. 202; 120 V 128 consid. 3c

pag. 132; 119 V 410 consid. 3b pag. 413; SVR 2001 ALV n. 4 pag. 10, C 222/99 consid. 3b). Così non è però nel caso concreto, ritenuto che, quantomeno a livello

regionale ticinese, la questione dell'adattamento si porrebbe per un grande numero

di rendite correnti. Ma anche per il resto non si realizzano le condizioni

restrittive esposte in precedenza per eccezionalmente ammettere, a sfavore

degli assicurati, l'applicazione del cambiamento di giurisprudenza. In

particolare, la nuova (ma controversa: cfr. la mozione - poi accolta -

depositata il 2 ottobre 2006 dal consigliere nazionale Meinrado Robbiani intitolata:

"Determinazione del reddito da invalido" [06.3466], nonché la lettera

circolare AI n. 273 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali del 6

febbraio 2009) prassi giudiziaria non fa apparire come assolutamente insostenibili

le precedenti assegnazioni di rendite fondate sui dati statistici salariali regionali.

(…)” (STF 9C_696/2007, consid. 6.4).

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

2.12. L’assicurato

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale

deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione

della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,

ATSG-Kommentar, 2. Auflage, Schulthess 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

dal 104 al 108, pag. 788-789) – sono in principio dati se l’istante si trova

nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario

o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V

202 e 372 con riferimenti).

Nella presente

fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito

favorevole (STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, I 446/00 dell'8 febbraio 2001; DTF

119 Ia 253 consid. 3b). Tale presupposto difetta quando le possibilità di

vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Per valutare, in

sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente che,

di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K

75/05 del 9 agosto 2005, I 173/04 del 10 agosto 2005; DTF 125 II 275, 124 I 304

consid. 2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275, 124 I 304

consid. 2c, 122 I 267 consid. 2b).

Nel

caso concreto, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente

sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del

ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente

minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi

precedenti, all’assicurato, viste le chiare risultanze mediche e a maggiore

ragione in quanto patrocinato, non poteva sfuggire che una diversa valutazione

del suo stato valetudinario e/o un peggioramento posteriore alla perizia del

SAM dovevano essere debitamente comprovati. In questo senso il semplice parere

del dr. __________, che senza esprimersi sulla valutazione dei periti del SAM,

ha solo ritenuto giustificata e nemmeno necessaria una rivalutazione da parte

dell’am-ministrazione, non poteva evidentemente bastare. Quanto alle censure in

merito alla valutazione psichiatrica, in un primo tempo le stesse non erano

neanche debitamente documentate. In seguito nemmeno poteva poi bastare il rapporto

21 settembre 2010 (doc. E) nel quale il dr. __________ si è in sostanza limitato

a confermare il precedente certificato medico dell’11 maggio 2010, in base al quale è stato chiesto il complemento peritale del SAM 17 luglio 2010 (cfr. consid.

2.6).

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve pertanto essere respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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