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Decisione

32.2010.253

Nuovo calcolo della rendita a seguito del pensionamento AVS del coniuge di un beneficiario di rendita AI. Contestazione del grado d'invalidità (irricevibile). Trasmissione degli atti all'Ufficio AI pe

8 febbraio 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di revisione della rendita, iniziando a valutare se con la documentazione

medica allegata al gravame l’assicurata abbia reso verosimile un peggioramento

della propria situazione valetudinaria;

- secondo

Considerandi

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio AI ai sensi dei considerandi.

3. Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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