32.2010.253
Nuovo calcolo della rendita a seguito del pensionamento AVS del coniuge di un beneficiario di rendita AI. Contestazione del grado d'invalidità (irricevibile). Trasmissione degli atti all'Ufficio AI pe
8 febbraio 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
32.2010.253
Data decisione, Autorità:
08.02.2011, TCA
Titolo:
Nuovo calcolo della rendita a seguito del pensionamento AVS del coniuge di un beneficiario di rendita AI. Contestazione del grado d'invalidità (irricevibile). Trasmissione degli atti all'Ufficio AI per revisione della rendita
REVISIONE
art. 29 cpv. 3 let. b LAVS
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.253
BS
Lugano
8 febbraio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2010
di
RI 1
contro
la decisione del 29 luglio 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto
ed in diritto
che - con
decisioni 13 aprile 2007 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1, classe 1947, mezza
rendita (grado d’invalidità del 61%) dal 1° novembre 2003, aumentata dal 1°
gennaio 2004 a tre quarti di rendita con l’entrata in vigore della 4a revisione
dell’AI, per fr. 396.-- al mese (doc. AI 87 e 88);
- a
seguito del compimento del 65° anno di età di suo marito, __________, nato il
16 agosto 1945, con decisione 29 luglio 2010 l’Ufficio AI ha adeguato la prestazione
d’invalidità a fr. 598.-- mensili con effetto dal 1° settembre 2010 (doc. AI
120);
- con
il presente ricorso l’assicurata ha chiesto la “revisione” della rendita. Fondandosi
sulla documentazione medica allegata al gravame, essa ha segnatamente sostenuto
che il grado d’invalidità del 61% non corrisponde più alle sue attuali
condizione di salute;
- con
la risposta di causa, l’Ufficio AI ha fatto presente che con la decisione contestata
è stato operato un aggiornamento della somma della prestazione dovuta a seguito
del raggiungimento dell’età pensionabile del marito dell’assicurata, il cui
ammontare è rimasto incontestato, e che il ricorso verrà considerato alla
stregua di una domanda di revisione della rendita;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);
- come
rettamente indicato dall’Ufficio AI, con la presente decisione, a seguito del compimento
del 65° anno di età di suo marito, la rendita dell’insorgente è stata
aggiornata al nuovo evento assicurato. Infatti, beneficiando il marito di una
rendita di vecchiaia, al fine di determinare le prestazioni di entrambi i
coniugi l’amministrazione deve procedere alla cosiddetta ripartizione dei redditi
coniugali ai sensi dell’art. 29 quinquies cpv. 3 lett. b LAVS (applicabile
all’AI a seguito del rinvio di cui all’art. 36 cpv. 2 LAI);
- con
il presente ricorso l’assicurata non ha contestato tale modo di procedere, che
come visto è prescritto dalla legge, nè tantomeno ha contestato l’ammontare
della nuova rendita che a seguito della ripartizione dei redditi coniugali è
aumentato;
- l’insorgente
ha invece censurato il grado d’invalidità sostenendo che non corrisponde più
alla sua attuale condizione di salute, chiedendo in sostanza una revisione
della rendita;
- va
qui fatto presente che il grado d’invalidità del 61% è stato determinato con le
decisioni 13 aprile 2007, cresciute in giudicato e che quindi un’eventuale
modifica di tale grado può avvenire solo in via di revisione ex art. 17 LPGA;
- al
riguardo va ricordato che se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla
rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o
soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene
d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado
d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è
stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado
d’invalidità della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità
(art. 87 cpv. 2 OAI). Se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve
dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume
dell’assistenza dovuta all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto
alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI);
- la
procedura di revisione è avviata dall’Ufficio AI del luogo di domicilio
dell’assicurato al momento in cui è stata inoltrata la domanda di revisione
(art. 88 cpv. 1 OAI in relazione con l’art. 40 OAI), nel caso in concreto dall’Ufficio
AI del Cantone Ticino;
- in
queste circostanze, gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché avvii una procedura
Fatti
di revisione della rendita, iniziando a valutare se con la documentazione
medica allegata al gravame l’assicurata abbia reso verosimile un peggioramento
della propria situazione valetudinaria;
- secondo
Considerandi
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio AI ai sensi dei considerandi.
3. Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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