32.2010.254
Rendita scalare. Assicurato posto al beneficio di un quarto di rendita aumenato a metà rendita. Conferma della perizia multidisciplinare
18 maggio 2011Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2010.254
Data decisione, Autorità:
18.05.2011, TCA
Titolo:
Rendita scalare. Assicurato posto al beneficio di un quarto di rendita aumenato a metà rendita. Conferma della perizia multidisciplinare
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.254
BS/sc
Lugano
18 maggio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 3 e 19 agosto 2010
emanate da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, precedentemente esercitante l’attività di ingegnere, nel
maggio 2004 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare
a cura del SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI), con due decisioni 14
maggio 2007, preavvisate il 3 gennaio 2007, l’Ufficio AI ha riconosciuto il
diritto a un quarto di rendita dal 1° gennaio 2004, nonché delle rendite completive
per figli (doc. AI 57).
Con
tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dal RA 1, ha postulato il
riconoscimento del diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio 2003.
Con
sentenza 25 giugno 2008 (inc. 32.2007.209), in accoglimento del ricorso, questa
Corte ha rinviato gli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di accertamenti
medici, in particolare di natura psichica (doc. AI 66).
1.2. Ritornati
gli atti e dopo aver fatto eseguire un’altra perizia multidisciplinare a cura
del SAM – il quale ha confermato un’inabilità lavorativa del 45% a partire dal
1° gennaio 2003 in qualsiasi attività, compresa quella abituale – con progetto
di decisione 15 aprile 2009 l’Ufficio AI ha nuovamente posto l’assicurato al
beneficio di un quarto di rendita dal 1° gennaio 2003 (doc. AI 79).
A
seguito delle osservazioni al succitato progetto di decisione nonché alla documentazione
medica annessa che indicava l’insorgenza di una patologia di natura
cardiologica (in seguito risolta) ed un peggioramento della situazione psichica,
su richiesta del SMR (Servizio medico regionale dell’AI), l’Ufficio AI ha ordinato
una nuova perizia psichiatrica presso il __________).
Fondandosi
sull’esito di quest’ultimo accertamento, con parere 26 aprile 2010 il SMR ha
rilevato un peggioramento dell’in- capacità lavorativa al 100% dal giugno 2009 ed
un ricupero parziale dell’abilità al lavoro del 50% in qualsiasi attività,
compresa quindi la sua abituale professione di ingegnere, con effetto
dall’ottobre 2009 (doc. AI 122).
Di
conseguenza, con decisioni 3 e 19 agosto 2010 l’assicurato è stato posto al
beneficio di un quarto di rendita dal 1° gennaio 2004, di una rendita intera
dal 1° settembre 2009 (tre mesi dopo il peggioramento ex art. 88a cpv. 2 OAI) e
mezza rendita con un grado d’invalidità del 50% dal 1° febbraio 2010 (tre mesi
dopo il miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI; cfr. doc. AI 128 e 129; per le motivazioni
cfr. doc. AI 125).
1.3. Avverso
la succitata decisione amministrativa l’assicurato, sempre per il tramite del RA
1, è nuovamente insorto al TCA postulando il riconoscimento di una rendita
intera dal 1° gennaio 2004. Contestando la valutazione psichica da parte del __________,
egli evidenzia come l’amministrazione a torto lo abbia ritenuto parzialmente
abile nella abituale professione di ingegnere, rilevando inoltre come non sia
stato eseguito il confronto dei redditi. Dei singoli motivi verrà detto, per
quanto occorra, nel prosieguo.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso. Confermando
la valutazione medica, l‘amministrazione ha fra l’altro ribadito che
l’assicurato presenta un minor discapito economico nella misura in cui egli
continui la sua abituale attività, motivo per cui su questa risultanza si fonda
il grado d’invalidità.
1.5. Il
28 ottobre 2010 l’insorgente ha preso posizione sulla risposta di causa (VI).
1.6. In
data 4 marzo 2011 il TCA ha proceduto ad un accertamento presso il __________,
ricevendo risposta il 15 marzo 2011 (IX). Le parti hanno poi preso posizione in
merito (XI, XII, XIV).
Infine,
il 6 aprile 2011 lo psichiatra curante dell’assicurato ha inviato un
certificato medico (XVI), trasmesso da questa Corte all’Ufficio AI per una
presa di posizione (XVII). L’amministrazione è tuttavia rimasta silente.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e
giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita intera dopo
il 1° gennaio 2004.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve
quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire
nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza
delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza
citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006, I 689/04 del
27 dicembre 2005, I 38/05 del 19 ottobre 2005).
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.
29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.5. Nel
caso in esame, a seguito della STCA 25 giugno 2008 l'Ufficio AI ha disposto un’ulteriore perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto 25 marzo
2009 (doc. Al 75) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente
l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive,
hanno fatto capo a consultazioni specialistiche d’ordine psichiatrico (dr. __________),
neurologico (dr. __________) e reumatologico (dr. __________). Sulla base delle
risultanze dei singoli consulti specialistici, nonché dei rilevamenti eseguiti
durante la degenza presso il SAM, i periti hanno posto le diagnosi di sindrome
depressiva ricorrente (episodio attuale di grado lieve-medio; ICD 10 F33.1), di
sindrome somatoforme da dolore persistente (IDC 10 F45.4), di sindrome
lombospondilogena cronica e di sindrome cervicospondilogena cronica. Accertate
le incapacità lavorative d’origine psichica (45%) e reumatologica (20%), non
ritenendo che le stesse vadano sommate ma integrate in quanto entrambe
comportanti una riduzione del rendimento sul lavoro, i periti hanno concluso
per un’incapacità lavorativa globale del 45% sia nell’abituale attività svolta
dall’assicurato che in attività adeguate, con decorrenza dal 1° gennaio 2003. Rispetto
alla precedente perizia SAM del 29 maggio 2006 (doc. AI 39), “lo sviluppo delle
limitazioni della capacità di lavoro non ha presentato sostanziali e/o duraturi
mutamenti, la prognosi valetudinaria a medio - lungo termine risulta
stazionaria” (perizia SAM 25 marzo 2009, p. 20; doc. AI 75-20).
Appurata
l’insorgenza di una patologia cardiaca, che ha comportato una totale incapacità
lavorativa dal 7 giugno 2009 al 2 ottobre 2009 (cfr. rapporto SMR 25 novembre
2009 dei dr. __________ e __________, cardiologo), il SMR ha ritenuto di dovere
procedere ad una perizia psichiatrica per valutare l’evoluzione rispetto alla
perizia SAM del 25 marzo 2009, affidandone l’incarico al __________ (cfr.
rapporto 4 febbraio 2010 doc. AI 116-1).
Con
rapporto 22 aprile 2010 il dr. __________ del __________, accertato un
peggioramento della patologia psichiatrica (sindrome depressiva ricorrente, con
episodio attuale di media gravità; ICD F33.1), ha considerato
l’assicurato abile al 50% in qualsiasi attività dal mese di giugno 2009 (doc.
AI 121-7).
Infine,
con rapporto 26 aprile 2010 il dr. __________, tenuto conto anche dell’infarto
del giugno 2009 e della successiva positiva evoluzione giudicata non
invalidante ( “… in seguito evoluzione favorevole, al controllo del
23.10.2009 raggiunge 125 Watt senza problemi con quindi esigibilità normale dal
punto di vista cardiaco …”), ha ricapitolato le seguenti incapacità lavorative:
45% in qualsiasi attività dal 1° marzo 2003, 100% dal 7 giugno 2009 e 50% in
attività abituale ed adeguata dal 23 ottobre 2009 (doc. AI 122-2).
Con
il presente ricorso l’assicurato contesta la valutazione medico-teorica della
residua capacità lavorativa, in particolare le conclusioni della perizia
psichiatrica __________.
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U
330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a;
DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p..
123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique
VSI 2001 p.. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria
fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può
essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui
l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique
VSI 2001 p. 110 consid. 3c; cfr. anche DTF 136 V
376 s. sul valore probatorio delle perizie amministrative dei SAM sotto il
profilo dell’indipendenza, dell’equità del processo e della parità delle armi. ).
Per quel
che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a/cc);
Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).
Va ricordato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico
sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gu- tachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124
inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF
130 V 352).
2.7. L’assicurato
contesta la valutazione della residua capacità lavorativa, facendo riferimento
al rapporto 27 agosto 2010 del suo psichiatra curante, dr. __________. Questo ultimo,
seppur concordando con la diagnosi posta dal dr. __________ del __________ e
con l’esame psichico, ha tuttavia rilevato:
"
(…)
Dove invece differisco con le conclusioni del Dr. __________
è laddove egli conclude per "Rispetto all'ultima valutazione SAM nella
quale veniva considerato abile al lavoro, nella misura del 55%, sia da
considerare abile al lavoro per qualsiasi attività nella misura del 50% a
partire dal mese di giugno 2009 … ."
La mia discordanza con le conclusioni si basa sul fatto
che il Dr. __________ aveva ben messo in evidenza il peggioramento dello stato
di salute psichica del signor Chiappetta attraverso la presenza di idee di
morte passive, attraverso l'angoscia notevolmente aumentata dopo l'infarto
miocardico del 2009, attraverso la presenza di sentimenti di autosvalutazione,
attraverso il fatto che l'assicurato non risulta in grado di proiettarsi
positivamente nel futuro, attraverso la presenza di sentimenti di autosvalutazione
ed indignità e attraverso la presenza di una giornata estremamente povera con
pochi contatti.
Pertanto vi è un forte discrepanza fra l'esame psichico
e la discussione della psicopatologia, con le conclusioni relative
all'attribuzione dell'inabilità lavorativa.
Sia l'esame psichico sia la discussione della
psicopatologia fanno, infatti, concludere coerentemente piuttosto per una
inabilità lavorativa che si potrebbe situare fra il 65% e il 75%.
In effetti il signor RI 1 non ha più capacità lucrative
residue da poter utilizzatore nel mondo del lavoro." (Doc. A4)
Interpellato
dal TCA, con scritto 15 marzo 2011 il CPAS ha preso posizione in merito alle succitate
conclusioni dello psichiatra curante. In primo luogo il dr. __________ ha fatto
presente che il grado d’incapacità lavorativa sostenuto dallo psichiatra
curante è giustificato in pazienti che si trovano in condizioni depressive
gravi. Ricordato che nel caso concreto il peggioramento dal punto psichiatrico
rispetto alla perizia SAM 25 marzo 2009 (comparsa di ideazione suicidali passiva;
aumento della quota d’ansia) era riconducibile all’infarto al miocardio
verificatosi il mese di giugno 2009, il perito del __________ ha sostenuto che
ciò non è tuttavia sufficiente per giustificare la diagnosi di episodio
depressivo grave, sostenuta invece dal dr. __________. A ulteriore sostegno della
sua conclusione il dr. Quirici ha evidenziato:
"
(…)
Altri elementi vanno tenuti in considerazione:
· Il
primo si riferisce all'assenza di una terapia psicofarmacologica. Difficilmente,
in presenza di una sindrome depressiva con pesanti ripercussioni lavorative, si
spiega l'assenza di un'adeguata terapia psicofarmacologica o di tentativi di
cura stazionaria.
· Nel
suo rapporto lo psichiatra curante Dr. __________ riferisce della "presenza
di una giornata estremamente povera con pochi contatti". A questo proposito
riferendoci alla descrizione della medesima della nostra perizia, ci permettiamo
di evidenziare come l'assicurato, pur non riuscendo ad organizzare la propria
giornata come farebbe una persona "sana", riesca comunque ad alzarsi
alle 07.00, ad uscire, ad intrattenersi con il figlio, ad occuparsi della spesa,
a mantenersi informato leggendo i giornali e guardando le notizie alla tv.
Queste attività quotidiane a nostro avviso non sono compatibili con una sindrome
depressiva severa.
· È
inoltre importante sottolineare come, da parte nostra, non sia stata effettuata
solamente una valutazione puntuale, ma anche di decorso. A questo proposito
ricordiamo come della perizia presso il SAM del mese di maggio 2006, per quanto
concerne la patologia depressiva, fosse stata diagnosticata una distimia che, secondo
ICD-10, fa riferimento ad uno stato depressivo di entità minore rispetto ad un
episodio lieve. Lo stesso Servizio di Accertamento Medico, nella rivalutazione
del mese di maggio 2009, ha concluso per la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente,
episodio lieve-medio. Non risultano quindi, nella storia clinica, periodi di
grave compromissione della funzionalità. (…)" (Doc. IX)
Il
perito del __________ ha pertanto confermato un peggioramento dell’inabilità
lavorativa dal 45% al 50% (IX).
Da
ultimo, con scritto 6 aprile 2011 il dr. __________ ha elencato la terapia seguita
dal suo paziente prima e dopo l’infarto del giugno 2009 senza tuttavia trarre
alcuna conclusione (XVI).
Visto
quanto sopra, ritenuto come la perizia del __________ rispecchi tutti i criteri
di affidabilità e completezza richiesta della giurisprudenza (cfr. consid.
2.6.), preso atto della succitata puntuale e convincente presa di posizione del
dr. __________, alla valutazione psichica peritale va conferito valore
probatorio pieno.
Per
quel che concerne il periodo precedente all’infarto, fa stato la dettagliata e
motivata perizia SAM del 25 marzo 2009 (doc. AI 75), rimasta del resto incontestata.
2.8. Per
quanto concerne la problematica cardiaca, con rapporto 26 aprile 2010 il SMR,
fondandosi sui certificati medici raccolti, ha potuto accertare un’evoluzione
favorevole susseguente all’infarto del giugno 2009 poiché, sulla base del controllo
del 23 ottobre 2009, l’assicurato “raggiunge 125 Watt senza problemi con
quindi esigibilità normale dal punto di vista cardiaco” (doc. AI 122-2). L’insorgente,
non contestando tale valutazione, sostiene tuttavia:
"
(…)
In esito alla patologia cardiologica, l'ufficio AI
accorda una rendita intera da settembre 2009 a gennaio 2010. Tuttavia, il 26 gennaio 2010, il Dr. __________, noto e titolato specialista del Cardiocentro, ha
accordato un ulteriore ciclo riabilitativo di 36 sedute da svolgere in Day Hospital
a cicli di 3 ogni settimana, quindi per un periodo di ca. 4 mesi, fino a maggio
inizio giugno 2010 ca. In questa situazione, ci domandiamo come sia possibile
attestare un'inabilità al lavoro del 50%, quando il signor RI 1 era impegnato
per 3 giorni nella riabilitazione, con tutte le conseguenze dal lato fisico.
Evidentemente, anche da questo punto di vista la decisione appare
fondamentalmente errata. (…)" (Doc. I, pto. 6)
Ritenuto
in primo luogo che l’assicurato non ha prodotto il citato referto, va fatto
presente che con rapporto 19 gennaio 2010 il dr. __________ lo ha visitato a
seguito di un dolore toracico dovuto a trauma all’emitorace sinistro. Accertato
che l’elettrocardiogramma non presentava segni di ischemia in atto, né aritmie,
il citato specialista ha prescritto una terapia antidolorosa, con rivalutazione
della situazione cardiologica dopo un mese (doc. AI 118).
Fatta
questa premessa, va detto che l’ulteriore ciclo riabilitavo di cui l’insorgente
ha fatto menzione non modifica, allo stato attuale, una diversa valutazione
della capacità lavorativa. Infatti, è da ritenere con ogni verosimiglianza che tale
terapia può essere svolta senza causare interferenze sull’orario lavorativo. Si
tratta del resto di sedute limitate nel tempo.
Tenuto
conto di una incapacità lavorativa per motivi psichici del 50%, confermata
un’inabilità del 20% per ragioni reumatologiche, con rapporto 26 aprile 2010 il
SMR ha concluso per un’incapacità lavorativa globale del 50% in qualsiasi attività.
Va qui ricordato che nella perizia 25 marzo 2009 i periti del SAM avevano
espressamente sostenuto che le due incapacità lavorative non erano sommabili ma
integrate, ciò che il SMR ha considerato.
2.9. In
merito alle conseguenze economiche, con rapporto 3 febbraio 2010 il consulente
in integrazione professionale ha concluso che l’assicurato può mettere a
maggior frutto la sua residua capacità lavorativa in attività abituali.
Al riguardo egli ha evidenziato:
"
(…)
Si reputo che l'A. in base alle conoscenze professionali
(oltre che linguistiche) che presenta possa utilizzare il suo diploma per
effettuare ulteriori attività con conoscenze professionali e specializzate
(categoria 3) ad esempio disegnatore (elettricista, edile) (beneficiando
dell'aiuto al collocamento AI l'A. può avere a disposizione un periodo di
introduzione per un'attività lavorativa – quando vi è un datore di lavoro
disposto all'assunzione – e potere di conseguenza riprendere quanto perso e
riabituarsi ad un'attività lavorativa); consulenza; ecc. (…)" (Doc. AI
111-3)
In
questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF
114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin,
Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995,
pag. 154; cfr. anche STCA dell’8 settembre 2008, 32.2007.271 nella causa B.).
In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in
casu, in base alle risultanze peritali – da imporre un cambiamento di
professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà
valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché
si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante
capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato
esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168,
pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F.,
del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del
26 febbraio 1996 nella causa G).
Per
questi motivi non può essere accolta la richiesta dell’as- sicurato di raffrontare
il suo reddito da elettroingegnere con il reddito realizzabile in attività
semplice e ripetitiva, poiché il grado d’invalidità, come si evince dal citato
rapporto del consulente, risulterebbe maggiore. Va infatti rilevato che, conformemente
al principio dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato è tenuto ad
intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.
2b, 400 e i riferimenti ivi citati).
In
conclusione, visto quanto sopra, l’assicurato, dopo un anno di attesa, ha
diritto dal 1° gennaio 2004 ad un quarto di rendita (con un grado d’invalidità
del 45%), dal 1° settembre 2009 (tre mesi dopo il peggioramento dovuto
all’infarto; art. 88a cpv. 1 OAI) ad una rendita intera e dal 1° febbraio 2010 (tre
mesi dopo modifica della situazione valetudinaria; art. 88a cpv. 2 OAI) ad una
mezza rendita (grado d’invalidità del 50%).
Ne
consegue che la decisione contestata va confermata, mentre il ricorso è da
respingere.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio
2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione
o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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