Lexipedia

Decisione

32.2010.254

Rendita scalare. Assicurato posto al beneficio di un quarto di rendita aumenato a metà rendita. Conferma della perizia multidisciplinare

18 maggio 2011Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.

29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.5. Nel

caso in esame, a seguito della STCA 25 giugno 2008 l'Ufficio AI ha disposto un’ulteriore perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto 25 marzo

2009 (doc. Al 75) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente

l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive,

hanno fatto capo a consultazioni specialistiche d’ordine psichiatrico (dr. __________),

neurologico (dr. __________) e reumatologico (dr. __________). Sulla base delle

risultanze dei singoli consulti specialistici, nonché dei rilevamenti eseguiti

durante la degenza presso il SAM, i periti hanno posto le diagnosi di sindrome

depressiva ricorrente (episodio attuale di grado lieve-medio; ICD 10 F33.1), di

sindrome somatoforme da dolore persistente (IDC 10 F45.4), di sindrome

lombospondilogena cronica e di sindrome cervicospondilogena cronica. Accertate

le incapacità lavorative d’origine psichica (45%) e reumatologica (20%), non

ritenendo che le stesse vadano sommate ma integrate in quanto entrambe

comportanti una riduzione del rendimento sul lavoro, i periti hanno concluso

per un’incapacità lavorativa globale del 45% sia nell’abituale attività svolta

dall’assicurato che in attività adeguate, con decorrenza dal 1° gennaio 2003. Rispetto

alla precedente perizia SAM del 29 maggio 2006 (doc. AI 39), “lo sviluppo delle

limitazioni della capacità di lavoro non ha presentato sostanziali e/o duraturi

mutamenti, la prognosi valetudinaria a medio - lungo termine risulta

stazionaria” (perizia SAM 25 marzo 2009, p. 20; doc. AI 75-20).

Appurata

l’insorgenza di una patologia cardiaca, che ha comportato una totale incapacità

lavorativa dal 7 giugno 2009 al 2 ottobre 2009 (cfr. rapporto SMR 25 novembre

2009 dei dr. __________ e __________, cardiologo), il SMR ha ritenuto di dovere

procedere ad una perizia psichiatrica per valutare l’evoluzione rispetto alla

perizia SAM del 25 marzo 2009, affidandone l’incarico al __________ (cfr.

rapporto 4 febbraio 2010 doc. AI 116-1).

Con

rapporto 22 aprile 2010 il dr. __________ del __________, accertato un

peggioramento della patologia psichiatrica (sindrome depressiva ricorrente, con

episodio attuale di media gravità; ICD F33.1), ha considerato

l’assicurato abile al 50% in qualsiasi attività dal mese di giugno 2009 (doc.

AI 121-7).

Infine,

con rapporto 26 aprile 2010 il dr. __________, tenuto conto anche dell’infarto

del giugno 2009 e della successiva positiva evoluzione giudicata non

invalidante ( “… in seguito evoluzione favorevole, al controllo del

23.10.2009 raggiunge 125 Watt senza problemi con quindi esigibilità normale dal

punto di vista cardiaco …”), ha ricapitolato le seguenti incapacità lavorative:

45% in qualsiasi attività dal 1° marzo 2003, 100% dal 7 giugno 2009 e 50% in

attività abituale ed adeguata dal 23 ottobre 2009 (doc. AI 122-2).

Con

il presente ricorso l’assicurato contesta la valutazione medico-teorica della

residua capacità lavorativa, in particolare le conclusioni della perizia

psichiatrica __________.

2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U

330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a;

DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p..

123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique

VSI 2001 p.. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria

fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può

essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui

l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique

VSI 2001 p. 110 consid. 3c; cfr. anche DTF 136 V

376 s. sul valore probatorio delle perizie amministrative dei SAM sotto il

profilo dell’indipendenza, dell’equità del processo e della parità delle armi. ).

Per quel

che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a/cc);

Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).

Va ricordato che se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico

sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gu- tachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124

inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF

130 V 352).

2.7. L’assicurato

contesta la valutazione della residua capacità lavorativa, facendo riferimento

al rapporto 27 agosto 2010 del suo psichiatra curante, dr. __________. Questo ultimo,

seppur concordando con la diagnosi posta dal dr. __________ del __________ e

con l’esame psichico, ha tuttavia rilevato:

"

(…)

Dove invece differisco con le conclusioni del Dr. __________

è laddove egli conclude per "Rispetto all'ultima valutazione SAM nella

quale veniva considerato abile al lavoro, nella misura del 55%, sia da

considerare abile al lavoro per qualsiasi attività nella misura del 50% a

partire dal mese di giugno 2009 … ."

La mia discordanza con le conclusioni si basa sul fatto

che il Dr. __________ aveva ben messo in evidenza il peggioramento dello stato

di salute psichica del signor Chiappetta attraverso la presenza di idee di

morte passive, attraverso l'angoscia notevolmente aumentata dopo l'infarto

miocardico del 2009, attraverso la presenza di sentimenti di autosvalutazione,

attraverso il fatto che l'assicurato non risulta in grado di proiettarsi

positivamente nel futuro, attraverso la presenza di sentimenti di autosvalutazione

ed indignità e attraverso la presenza di una giornata estremamente povera con

pochi contatti.

Pertanto vi è un forte discrepanza fra l'esame psichico

e la discussione della psicopatologia, con le conclusioni relative

all'attribuzione dell'inabilità lavorativa.

Sia l'esame psichico sia la discussione della

psicopatologia fanno, infatti, concludere coerentemente piuttosto per una

inabilità lavorativa che si potrebbe situare fra il 65% e il 75%.

In effetti il signor RI 1 non ha più capacità lucrative

residue da poter utilizzatore nel mondo del lavoro." (Doc. A4)

Interpellato

dal TCA, con scritto 15 marzo 2011 il CPAS ha preso posizione in merito alle succitate

conclusioni dello psichiatra curante. In primo luogo il dr. __________ ha fatto

presente che il grado d’incapacità lavorativa sostenuto dallo psichiatra

curante è giustificato in pazienti che si trovano in condizioni depressive

gravi. Ricordato che nel caso concreto il peggioramento dal punto psichiatrico

rispetto alla perizia SAM 25 marzo 2009 (comparsa di ideazione suicidali passiva;

aumento della quota d’ansia) era riconducibile all’infarto al miocardio

verificatosi il mese di giugno 2009, il perito del __________ ha sostenuto che

ciò non è tuttavia sufficiente per giustificare la diagnosi di episodio

depressivo grave, sostenuta invece dal dr. __________. A ulteriore sostegno della

sua conclusione il dr. Quirici ha evidenziato:

"

(…)

Altri elementi vanno tenuti in considerazione:

· Il

primo si riferisce all'assenza di una terapia psicofarmacologica. Difficilmente,

in presenza di una sindrome depressiva con pesanti ripercussioni lavorative, si

spiega l'assenza di un'adeguata terapia psicofarmacologica o di tentativi di

cura stazionaria.

· Nel

suo rapporto lo psichiatra curante Dr. __________ riferisce della "presenza

di una giornata estremamente povera con pochi contatti". A questo proposito

riferendoci alla descrizione della medesima della nostra perizia, ci permettiamo

di evidenziare come l'assicurato, pur non riuscendo ad organizzare la propria

giornata come farebbe una persona "sana", riesca comunque ad alzarsi

alle 07.00, ad uscire, ad intrattenersi con il figlio, ad occuparsi della spesa,

a mantenersi informato leggendo i giornali e guardando le notizie alla tv.

Queste attività quotidiane a nostro avviso non sono compatibili con una sindrome

depressiva severa.

· È

inoltre importante sottolineare come, da parte nostra, non sia stata effettuata

solamente una valutazione puntuale, ma anche di decorso. A questo proposito

ricordiamo come della perizia presso il SAM del mese di maggio 2006, per quanto

concerne la patologia depressiva, fosse stata diagnosticata una distimia che, secondo

ICD-10, fa riferimento ad uno stato depressivo di entità minore rispetto ad un

episodio lieve. Lo stesso Servizio di Accertamento Medico, nella rivalutazione

del mese di maggio 2009, ha concluso per la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente,

episodio lieve-medio. Non risultano quindi, nella storia clinica, periodi di

grave compromissione della funzionalità. (…)" (Doc. IX)

Il

perito del __________ ha pertanto confermato un peggioramento dell’inabilità

lavorativa dal 45% al 50% (IX).

Da

ultimo, con scritto 6 aprile 2011 il dr. __________ ha elencato la terapia seguita

dal suo paziente prima e dopo l’infarto del giugno 2009 senza tuttavia trarre

alcuna conclusione (XVI).

Visto

quanto sopra, ritenuto come la perizia del __________ rispecchi tutti i criteri

di affidabilità e completezza richiesta della giurisprudenza (cfr. consid.

2.6.), preso atto della succitata puntuale e convincente presa di posizione del

dr. __________, alla valutazione psichica peritale va conferito valore

probatorio pieno.

Per

quel che concerne il periodo precedente all’infarto, fa stato la dettagliata e

motivata perizia SAM del 25 marzo 2009 (doc. AI 75), rimasta del resto incontestata.

2.8. Per

quanto concerne la problematica cardiaca, con rapporto 26 aprile 2010 il SMR,

fondandosi sui certificati medici raccolti, ha potuto accertare un’evoluzione

favorevole susseguente all’infarto del giugno 2009 poiché, sulla base del controllo

del 23 ottobre 2009, l’assicurato “raggiunge 125 Watt senza problemi con

quindi esigibilità normale dal punto di vista cardiaco” (doc. AI 122-2). L’insorgente,

non contestando tale valutazione, sostiene tuttavia:

"

(…)

In esito alla patologia cardiologica, l'ufficio AI

accorda una rendita intera da settembre 2009 a gennaio 2010. Tuttavia, il 26 gennaio 2010, il Dr. __________, noto e titolato specialista del Cardiocentro, ha

accordato un ulteriore ciclo riabilitativo di 36 sedute da svolgere in Day Hospital

a cicli di 3 ogni settimana, quindi per un periodo di ca. 4 mesi, fino a maggio

inizio giugno 2010 ca. In questa situazione, ci domandiamo come sia possibile

attestare un'inabilità al lavoro del 50%, quando il signor RI 1 era impegnato

per 3 giorni nella riabilitazione, con tutte le conseguenze dal lato fisico.

Evidentemente, anche da questo punto di vista la decisione appare

fondamentalmente errata. (…)" (Doc. I, pto. 6)

Ritenuto

in primo luogo che l’assicurato non ha prodotto il citato referto, va fatto

presente che con rapporto 19 gennaio 2010 il dr. __________ lo ha visitato a

seguito di un dolore toracico dovuto a trauma all’emitorace sinistro. Accertato

che l’elettrocardiogramma non presentava segni di ischemia in atto, né aritmie,

il citato specialista ha prescritto una terapia antidolorosa, con rivalutazione

della situazione cardiologica dopo un mese (doc. AI 118).

Fatta

questa premessa, va detto che l’ulteriore ciclo riabilitavo di cui l’insorgente

ha fatto menzione non modifica, allo stato attuale, una diversa valutazione

della capacità lavorativa. Infatti, è da ritenere con ogni verosimiglianza che tale

terapia può essere svolta senza causare interferenze sull’orario lavorativo. Si

tratta del resto di sedute limitate nel tempo.

Tenuto

conto di una incapacità lavorativa per motivi psichici del 50%, confermata

un’inabilità del 20% per ragioni reumatologiche, con rapporto 26 aprile 2010 il

SMR ha concluso per un’incapacità lavorativa globale del 50% in qualsiasi attività.

Va qui ricordato che nella perizia 25 marzo 2009 i periti del SAM avevano

espressamente sostenuto che le due incapacità lavorative non erano sommabili ma

integrate, ciò che il SMR ha considerato.

2.9. In

merito alle conseguenze economiche, con rapporto 3 febbraio 2010 il consulente

in integrazione professionale ha concluso che l’assicurato può mettere a

maggior frutto la sua residua capacità lavorativa in attività abituali.

Al riguardo egli ha evidenziato:

"

(…)

Si reputo che l'A. in base alle conoscenze professionali

(oltre che linguistiche) che presenta possa utilizzare il suo diploma per

effettuare ulteriori attività con conoscenze professionali e specializzate

(categoria 3) ad esempio disegnatore (elettricista, edile) (beneficiando

dell'aiuto al collocamento AI l'A. può avere a disposizione un periodo di

introduzione per un'attività lavorativa – quando vi è un datore di lavoro

disposto all'assunzione – e potere di conseguenza riprendere quanto perso e

riabituarsi ad un'attività lavorativa); consulenza; ecc. (…)" (Doc. AI

111-3)

In

questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF

114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin,

Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995,

pag. 154; cfr. anche STCA dell’8 settembre 2008, 32.2007.271 nella causa B.).

In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in

casu, in base alle risultanze peritali – da imporre un cambiamento di

professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà

valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché

si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante

capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato

esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168,

pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F.,

del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del

26 febbraio 1996 nella causa G).

Per

questi motivi non può essere accolta la richiesta dell’as- sicurato di raffrontare

il suo reddito da elettroingegnere con il reddito realizzabile in attività

semplice e ripetitiva, poiché il grado d’invalidità, come si evince dal citato

rapporto del consulente, risulterebbe maggiore. Va infatti rilevato che, conformemente

al principio dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato è tenuto ad

intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.

2b, 400 e i riferimenti ivi citati).

In

conclusione, visto quanto sopra, l’assicurato, dopo un anno di attesa, ha

diritto dal 1° gennaio 2004 ad un quarto di rendita (con un grado d’invalidità

del 45%), dal 1° settembre 2009 (tre mesi dopo il peggioramento dovuto

all’infarto; art. 88a cpv. 1 OAI) ad una rendita intera e dal 1° febbraio 2010 (tre

mesi dopo modifica della situazione valetudinaria; art. 88a cpv. 2 OAI) ad una

mezza rendita (grado d’invalidità del 50%).

Ne

consegue che la decisione contestata va confermata, mentre il ricorso è da

respingere.

2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio

2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione

o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster