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Decisione

32.2010.26

Invalidità psichica a seguito dei traumi di guerra. Perizia psichiatrica giudiziaria. Riconoscimento del diritto ad una rendita AI

23 novembre 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

122 V 161, 112 V 32 consid. 1a, 107 V 174 consid. 3; SVR 1998 BVG Nr. 16 p.

55). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario, nel

caso in cui il rapporto peritale contenga delle contraddizioni o sulla base di

una controperizia, richiesta dal medesimo tribunale, che conduca ad un altro

risultato (DTF 101 IV 130). Egli può discostarsene anche nel caso in cui,

fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere

sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Va tuttavia sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito

di parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno

statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario

che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una

funzione qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986 p. 201 consid.

2a).

Nella

fattispecie in esame, questa Corte evidenzia come il perito abbia dettagliatamente

ed esaurientemente raccolto i dati anamnestici dell’assicurata, in particolare

riguardo ai gravi eventi bellici vissuti in prima persona in __________ (fuga

dai soldati serbi e lunga permanenza nei boschi, esecuzione di suo fratello, del

cognato e di altre persone davanti ai suoi occhi, violenze carnali subite durante

la prigionia, parto nel bosco all’ottavo mese di un bambino morto ecc.; cfr. perizia

pp. 11-13). Nell’ambito della discussione circa la diagnosi di disturbo post

traumatico da stress, la dr.ssa __________ ha evidenziato che la successiva malattia

dell’ultimogenito “ha risvegliato aggravandoli i vissuti post-traumatici”

e che si “configura nel tempo attuale come una minaccia costante e non

risolta per la salute” (perizia p. 16). Ha poi rilevato l’assenza dei cosiddetti

fattori protettivi rispetto alla sviluppo e all’evoluzione della sindrome post

traumatica da stress, quali la breve durate dell’esposizione, la possibilità di

fuga e/o di essere raggiunti da un aiuto esterno in tempi brevi, supporto

psicologico nelle fasi successive al trauma per un’elaborazione (cfr. perizia

p. 16). Il perito ha poi ritenuto come l’infortunio (caduta dalle scale),

benché banale, sia stato vissuto come “la goccia (….) che fa traboccare un

vaso già ricolmo di sofferenze non accolte, integrate e superate” (perizia

p. 16) e che la successiva malattia cardio-vascolare dell’ultimogenito

costituisce il fattore di peggioramento sintomatico delle condizioni psichiche

(cfr. perizia p. 20).

Con

riferimento ai sintomi depressivi descritti nella documentazione agli atti, inclusa

quella del dr. __________, e confermati dall’esame clinico e dall’anamnesi, il

perito ha concluso per episodio depressivo attuale medio – grave e, visto il perdurare

di tali sintomi, in evoluzione verso una sindrome ricorrente (cfr. perizia p.

17).

Considerandi

In

linea di massima essa ha concordato con le diagnosi esposte dallo psichiatra

curante, scostandosi, con pertinenti motivazioni, dalla diagnosi di “passività

esistenziale” posta dal dr. __________ (cfr. perizia p. 19).

Va

poi fatto presente che conformemente alla giurisprudenza del TFA, un disturbo

da dolore somatoforme provoca un’inca- pacità di guadagno duratura solo a

determinate, restrittive condizioni poste nella STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352. Tali criteri sono stati riassunti dal TFA nella sentenza

del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03). In tale sentenza

la nostra Massima Istanza ha rilevato che un disturbo da dolore somatoforme –

che in quanto tale non è, di regola, atto a determinare

una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettibile di dare luogo ad

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza

citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3) – può, eccezionalmente, determinare

una limitazione duratura della capacità lavorativa tale da comportare un'invalidità

nei casi in cui presenta una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente

non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità

lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse

insostenibile per la società. Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto

in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una

comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza

qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro

totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 p. 155 consid. 2c).

Nel

caso in esame, il perito ha rettamente evidenziato che i succitati criteri sono

presenti, ossia “sono presenti commorbidità psichiatrica, un decorso

sfavorevole della sintomatologia senza remissione e con risultati terapeutici insoddisfacenti

nonostante misure terapeutiche eseguite con costanza e perdita

dell’integrazione sociale” (perizia p. 21).

Va

infine rilevato che l’Ufficio AI non ha mosso alcuna censura nei confronti

della succitata valutazione peritale.

In conclusione, presentando l’assicurata

un’incapacità lavorativa del 100% dal 28 novembre 2006, il diritto alla rendita

intera decorre dal 1° novembre 2007 (art. 29 cpv. 1 lett. b vLAI).

2.6

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono a carico

dell’Ufficio AI, il quale verserà inoltre all’assicurata, patrocinata dalla RA

1.

fr. 1'500.-- di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§

La decisione 9 dicembre 2009 è annullata.

§§

RI 1 ha diritto ad una rendita intera

dal 1° novembre 2007.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale

verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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