32.2010.26
Invalidità psichica a seguito dei traumi di guerra. Perizia psichiatrica giudiziaria. Riconoscimento del diritto ad una rendita AI
23 novembre 2010Italiano14 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2010.26
Data decisione, Autorità:
23.11.2010, TCA
Titolo:
Invalidità psichica a seguito dei traumi di guerra. Perizia psichiatrica giudiziaria. Riconoscimento del diritto ad una rendita AI
DIRITTO ALLA RENDITA
PERIZIA
art. 4 LAI
art. 6 LPGA
art. 7 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.26
BS
Lugano
23 novembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 dicembre 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nata nel 1973, da ultimo professionalmente attiva quale operaia, nel mese di
novembre 2007 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti per motivi
somatici e psichici (doc. AI 1-1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare
a cura del SAM, con decisione 9 dicembre 2009 (preavvisata il 23 luglio 2009) l’Ufficio
AI ha negato il diritto alla rendita ed a provvedimenti professionali ritenendo
l’assicurata “abile al lavoro nella misura del 100% in qualsiasi tipo di
attività lavorativa, al più tardi dal 01.01.2007 ossia dopo un periodo di circa
4 settimane dall’infortunio, il quale non le ha portato lesioni traumatiche
strutturalmente comprovate” (doc. AI 36-1).
1.2. Con
il presente ricorso l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione amministrativa e l’esecuzione di una perizia psichiatrica
giudiziaria. In via subordinata ha chiesto il riconoscimento di una rendita
intera dal 1° novembre 2007 al 31 luglio 2009. La ricorrente, fondandosi sui rapporti
del dr. __________ (psichiatra curante), contesta la perizia psichiatrica eseguita
dal dr. __________ nell’ambito della perizia multidisciplinare SAM.
L’insorgente rimprovera al perito un’anamnesi lacunosa, errata e superficiale, un’insufficiente
motivazione circa le diagnosi poste e conclusioni errate in merito
all’esigibilità lavorativa.
1.3. Mediante
la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso e
la conferma della decisione contestata. L’amministrazione evidenzia la forza
probante della perizia del dr. __________ poiché sufficientemente motivata, priva
di contraddizione e pienamente attendibile.
1.4. Con
osservazioni ricevute il 2 marzo 2010 la ricorrente ha ribadito la propria richiesta
ricorsuale (VI).
1.5. Con
decreto 6 luglio 2010 il Vicepresidente del TCA ha affidato alla dr.ssa __________
l’esecuzione di una perizia psichiatrica (XI).
1.6. La
dr.ssa __________ ha trasmesso a questa Corte il referto peritale datato 12
ottobre 2010, che è stato intimato alle parti per osservazioni (XIV).
L’assicurata
e l’Ufficio AI hanno preso posizione con scritti del 14 ottobre 2010 e 4
novembre 2010 (XV e XVI).
considerato in
diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di
principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà
dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere
nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità
con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è
portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota
a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Nell’evenienza
concreta, l’assicurata è stata peritata dal SAM. Dal rapporto 3 aprile 2009 (doc.
AI 17) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi,
riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto
capo a consultazioni specialistiche d’ordine psichiatrico (dr. __________) e
reumatologico (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti specialistici, nonché dei
rilevamenti eseguiti presso il SAM, i periti hanno posto le seguenti diagnosi,
tutte senza influenza sulla capacità lavorativa: sindrome algica generalizzata
aspecifica, disturbi statici del rachide, anomalia di transizione lombosacrale,
minime alterazioni degenerative plurisegmentali al rachide lombare, sindrome da
dolore persistente e passività esistenziale.
Ricevuto
dall’assicurata il rapporto 7 settembre 2009 del suo psichiatra curante che si
è espresso criticamente sulla valutazione eseguita dal dr. __________ (doc. AI
29-7), l’Ufficio AI ha chiesto una presa di posizione al SAM (doc. AI 33).
Quest’ultimo ha inviato all’amministrazione le osservazioni 26 ottobre 2009 del
dr. __________, il quale in sostanza ha confermato la propria valutazione peritale
(doc. AI 34).
Esaminate
le argomentazioni esposte in sede di ricorso, questo TCA ha di conseguenza deciso
di ordinare una perizia psichiatrica giudiziaria, affidandola alla dr.ssa __________,
FMH in psichiatria e psicologia (cfr. consid. 1.5).
2.5. Dal
referto 12 ottobre 2001 (XIII) risulta che la dr.ssa __________, dopo aver
esposto dettagliatamente l’anamnesi, ha proceduto a due consultazioni, oltre ad
un colloquio telefonico con lo psichiatra curante. Essa, per completare il quadro
clinico, si è avvalsa anche di un test psicologico eseguito dalla lic. psic. __________.
Riguardo a questo punto, nelle osservazioni 4 novembre 2010 l’Ufficio AI ha sottolineato
che con l’iniziativa del perito di effettuare tale test “non è stato
possibile ossequiare l’art. 18 Lptca” (XVI), articolo che disciplina le perizie
giudiziarie.
Va
al riguardo fatto presente che – conformemente dottrina e giurisprudenza
riassunta in Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung,
2010, n. 1809, p. 353 – generalmente non è illecito far capo ad una persona
ausiliaria a condizione che quest’ultima sia sotto la vigilanza del perito. Ad
esempio, nel caso di una perizia lo specialista può delegare a personale
ausiliario l’interrogazione del paziente o la raccolta dei dati anamnestici, ma
non la visita medica (cfr. STF I 874/06 dell’8 agosto 2007 consid. 4.1.1. e I
843/06 del 12 ottobre 2007 consid. 8.2 citate da Müller, op.cit, n 1809, 353).
Non è necessario che il nominativo della persona ausiliaria venga
preventivamente comunicato (STF I 843/06 citata).
Ne
consegue che, nel caso in esame, la scelta del perito non è criticabile. Non va
poi dimenticato che l’intervento della psicologa era limitato all’esecuzione di
due test (Rorschach e T.A.T.); le conclusioni della psicologa (presenza di
sintomi tipici del disturbo postraumatico da stress) trovano peraltro riscontro
nella valutazione peritale.
Infatti,
eseguita in seguito un’accurata valutazione dei dati soggettivi e oggettivi, il
perito ha posto quale diagnosi un disturbo post-traumatico da stress (ICD-10: F
43.-1); episodio depressivo attuale medio grave (ICD-10; F321-2/F331-2); sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD-10; F45.4).
La
dr.ssa __________ ha concluso ritenendo l’assicurata inabile al 100% quale
operaia ed in qualsiasi altra attività dal 28 novembre 2006 (cfr. perizia p.
20), giorno dell’infortunio, qualificato, come verrà detto nel prosieguo, quale
fattore scatenante il disturbo post-traumatico da stress. La prognosi è stata
giudicata sfavorevole, con indicazione di una rivalutazione fra un anno (cfr. perizia
p. 18).
Questo
Tribunale non ha motivo per non aderire alla succitata approfondita e dettagliata
valutazione psichiatrica. Va qui ricordato che, secondo giurisprudenza, in caso
di perizia giudiziaria, il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalle
conclusioni del perito, il cui ruolo consiste proprio nella messa a
disposizione della giustizia della propria scienza medica, per fornire
un'interpretazione scientifica dei fatti (STFA 12 novembre 1998 nella causa
L.A, 14 aprile 1998 nella causa O.B., 28 novembre 1996 nella causa G. F.; DTF
Fatti
122 V 161, 112 V 32 consid. 1a, 107 V 174 consid. 3; SVR 1998 BVG Nr. 16 p.
55). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario, nel
caso in cui il rapporto peritale contenga delle contraddizioni o sulla base di
una controperizia, richiesta dal medesimo tribunale, che conduca ad un altro
risultato (DTF 101 IV 130). Egli può discostarsene anche nel caso in cui,
fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere
sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Va tuttavia sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito
di parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno
statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario
che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una
funzione qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986 p. 201 consid.
2a).
Nella
fattispecie in esame, questa Corte evidenzia come il perito abbia dettagliatamente
ed esaurientemente raccolto i dati anamnestici dell’assicurata, in particolare
riguardo ai gravi eventi bellici vissuti in prima persona in __________ (fuga
dai soldati serbi e lunga permanenza nei boschi, esecuzione di suo fratello, del
cognato e di altre persone davanti ai suoi occhi, violenze carnali subite durante
la prigionia, parto nel bosco all’ottavo mese di un bambino morto ecc.; cfr. perizia
pp. 11-13). Nell’ambito della discussione circa la diagnosi di disturbo post
traumatico da stress, la dr.ssa __________ ha evidenziato che la successiva malattia
dell’ultimogenito “ha risvegliato aggravandoli i vissuti post-traumatici”
e che si “configura nel tempo attuale come una minaccia costante e non
risolta per la salute” (perizia p. 16). Ha poi rilevato l’assenza dei cosiddetti
fattori protettivi rispetto alla sviluppo e all’evoluzione della sindrome post
traumatica da stress, quali la breve durate dell’esposizione, la possibilità di
fuga e/o di essere raggiunti da un aiuto esterno in tempi brevi, supporto
psicologico nelle fasi successive al trauma per un’elaborazione (cfr. perizia
p. 16). Il perito ha poi ritenuto come l’infortunio (caduta dalle scale),
benché banale, sia stato vissuto come “la goccia (….) che fa traboccare un
vaso già ricolmo di sofferenze non accolte, integrate e superate” (perizia
p. 16) e che la successiva malattia cardio-vascolare dell’ultimogenito
costituisce il fattore di peggioramento sintomatico delle condizioni psichiche
(cfr. perizia p. 20).
Con
riferimento ai sintomi depressivi descritti nella documentazione agli atti, inclusa
quella del dr. __________, e confermati dall’esame clinico e dall’anamnesi, il
perito ha concluso per episodio depressivo attuale medio – grave e, visto il perdurare
di tali sintomi, in evoluzione verso una sindrome ricorrente (cfr. perizia p.
17).
Considerandi
In
linea di massima essa ha concordato con le diagnosi esposte dallo psichiatra
curante, scostandosi, con pertinenti motivazioni, dalla diagnosi di “passività
esistenziale” posta dal dr. __________ (cfr. perizia p. 19).
Va
poi fatto presente che conformemente alla giurisprudenza del TFA, un disturbo
da dolore somatoforme provoca un’inca- pacità di guadagno duratura solo a
determinate, restrittive condizioni poste nella STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352. Tali criteri sono stati riassunti dal TFA nella sentenza
del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03). In tale sentenza
la nostra Massima Istanza ha rilevato che un disturbo da dolore somatoforme –
che in quanto tale non è, di regola, atto a determinare
una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettibile di dare luogo ad
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza
citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3) – può, eccezionalmente, determinare
una limitazione duratura della capacità lavorativa tale da comportare un'invalidità
nei casi in cui presenta una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente
non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità
lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse
insostenibile per la società. Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto
in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una
comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza
qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro
totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 p. 155 consid. 2c).
Nel
caso in esame, il perito ha rettamente evidenziato che i succitati criteri sono
presenti, ossia “sono presenti commorbidità psichiatrica, un decorso
sfavorevole della sintomatologia senza remissione e con risultati terapeutici insoddisfacenti
nonostante misure terapeutiche eseguite con costanza e perdita
dell’integrazione sociale” (perizia p. 21).
Va
infine rilevato che l’Ufficio AI non ha mosso alcuna censura nei confronti
della succitata valutazione peritale.
In conclusione, presentando l’assicurata
un’incapacità lavorativa del 100% dal 28 novembre 2006, il diritto alla rendita
intera decorre dal 1° novembre 2007 (art. 29 cpv. 1 lett. b vLAI).
2.6
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono a carico
dell’Ufficio AI, il quale verserà inoltre all’assicurata, patrocinata dalla RA
1.
fr. 1'500.-- di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§
La decisione 9 dicembre 2009 è annullata.
§§
RI 1 ha diritto ad una rendita intera
dal 1° novembre 2007.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale
verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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