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Decisione

32.2010.260

Decisione con la quale UAI ha rifiutato all'assicurata il diritto a prestazioni non può essere confermata dal TCA, in quanto la patologia psichiatrica necessita di ulteriori approfondimenti.Rinvio att

30 maggio 2011Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I periti hanno considerato l’assicurata inabile

al lavoro al 30% nella sua attività di assistente di cura, dal 1° luglio 2008

al 30 novembre 2008, a causa dell’astenia, della facile esauribilità, della

modica ansia, della sensazione soggettiva di difficoltà di concentrazione e di

attenzione, mentre per il periodo precedente hanno ritenuto l’interessata

inabile al lavoro al 50% da aprile 2008 fino a giugno 2008 (doc. 22-12).

Essi hanno pronosticato un miglioramento delle

condizioni di salute dell’interessata nel giro di 3 mesi (quindi a partire dal

1° dicembre 2008), con una ripresa della capacità lavorativa al 100% come

assistente di cura in qualsiasi struttura (doc. 22-12).

A proposito della possibilità di svolgere altre

attività, gli specialisti del CPAS hanno indicato che l’assicurata “potrebbe

anche svolgere l’attività lavorativa di impiegata di commercio in maniera

teorica; necessiterebbe in questo caso di un provvedimento di integrazione per

una riabituazione al processo lavorativo in tale settore per riadeguare le

risorse di base (formazione appresa e applicata solo per 6 anni, fino a 25 anni

fa) non avendo più esercitato tale attività professionale dal 1983” (doc. 22-13).

Nel

rapporto medico del 13 ottobre 2008 il dr. __________ del SMR, spec. FMH in

medicina generale e in medicina manuale (sul diritto per gli assicurati di

conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13),

riguardo all’indicazione della dr.ssa __________ di una piena capacità

lavorativa in qualsiasi attività a partire dal mese di dicembre 2008, ha rilevato che “tale previsione della guarigione psichica dell’assicurata sembra azzardata,

pertanto riteniamo utile rivedere il caso psichico dell’assicurata in dicembre

2008 onde valutarne l’effettiva evoluzione dello stato di salute” (doc. 23-3).

Alla luce

dell’esistenza di patologie invalidanti anche dal profilo reumatologico e

ritenuta la necessità di una rivalutazione psichiatrica per valutare

l’evoluzione della patologia dell’interessata, come già indicato dalla dr.ssa __________,

il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 6 agosto 2009, ha ritenuto indicata una valutazione bidisciplinare (reumatologica e psichiatrica), al fine di

valutare le patologie dell’interessata e l’influsso delle stesse sulla capacità

lavorativa globale (doc. 30-1).

L’UAI ha

quindi affidato al SAM il mandato di esperire una perizia bidisciplinare. In

tale ambito, i medici del SAM hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________)

e quella psichiatrica (dr. __________).

L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________,

specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 19 ottobre 2009, ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “sindrome lombovertebrale cronica

con/su osteocondrosi L5/S1, incipienti discopatie L3/L4 e L4/L5, spondilartrosi

L5/S1 (referto IRM lombare 20.2.1997 dr. G. __________)” (doc. 36-11).

Il dr. __________ ha espressamente indicato di

potere confermare quanto già precedentemente valutato dal dr. __________ e dal

dr. __________, sottolineando che “non ho evidenza per cambiamenti di rilievo

nel corso degli ultimi anni. Non sono da prevedere cambiamenti di rilievo a

medio-lungo termine” (doc. 36-12).

Sulla base delle patologie diagnosticate, il dr. __________

ha ritenuto l’assicurata, dal punto di vista reumatologico teorico, abile al

lavoro a tempo pieno con un rendimento pieno nell’attività di assistente di

cura in ambito psichiatrico (dove generalmente lo sforzo fisico è ridotto) o in

altri servizi con le stesse caratteristiche, ma abile al lavoro al 50% quale

assistente di cura in casa anziani o reparti che richiedano sforzi fisici

importanti nella cura dei pazienti (doc. 36-11).

Quanto alla possibilità di svolgere altre

attività, lo specialista in reumatologia ha osservato che “dal punto di vista

reumatologico teorico, in un’attività che implichi sforzi pesanti a mediamente

pesanti come il lavoro di assistente di cura in casa anziani e in situazioni

simili, l’assicurata è abile al lavoro a tempo pieno ma con un rendimento che

può essere ridotto fino al 50% e deve inoltre evitare sforzi particolarmente

importanti con la schiena come il sollevare pazienti allettati senza aiuto” (doc.

36-12).

Infine, il dr. __________ ha ritenuto che “in un’attività

leggera, che possa comportare saltuariamente anche compiti mediamente pesanti

ma realizzabili secondo le regole di ergonomia della schiena, che eviti

movimenti eccessivamente ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco,

l’assicurata è abile al lavoro a tempo pieno e con pieno rendimento (doc.

36-12).

L’aspetto psichico è stato vagliato dal dr. __________,

specialista in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel suo referto del 28

ottobre 2009, poste le diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente, episodio

attuale lieve (ICD10-F33.0); sindrome somatoforme da dolore persistente

(ICD10-F45.4); bulimia nervosa atipica (ICD10-F50.3)”, ha ritenuto, sotto il

profilo strettamente psichiatrico, l’assicurata inabile al lavoro nella misura

del 30% (doc. 36-7).

La specialista ha precisato che tale percentuale

di incapacità lavorativa non è cumulabile con quella stabilita in ambito

reumatologico (doc. 36-7).

Quanto all’evoluzione dello stato di salute

dell’interessata, il dr. __________ ha indicato che “in concordanza con la

dr.ssa __________ ritengo che l’assicurata abbia presentato una incapacità

lavorativa nella misura del 50% dal 1.4.2008 al 30.6.2008. Dal 1.7.2008

presenta un’incapacità lavorativa del 30% come tuttora. Il quadro depressivo

influenza l’insorgenza e il mantenimento di quello algico somatoforme e

viceversa. Complessivamente entrambe le entità nosologiche comportano insieme

un’incapacità lavorativa nella misura del 30%” (doc. 36-7).

Il dr. __________ ha ritenuto la prognosi

stazionaria e ha giustificato la riduzione della capacità lavorativa

dell’interessata con il fatto che “le continue fluttuazioni dell’umore, l’ansia

libera e la sintomatologia algica la rendono lenta, discontinua, inconcludente

e con una maggiore affaticabilità ed esauribilità” (doc. 36-8).

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 17 dicembre 2009, i medici del SAM, sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della

ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome depressiva ricorrente, episodio

attuale lieve (ICD10-F33.0); sindrome somatoforme da dolore persistente

(ICD10-F45.4); bulimia nervosa atipica (ICD10-F50.3); sindrome lombovertebrale

cronica con osteocondrosi L5/S1, incipienti discopatie L3/L4 e L4/5,

spondilartrosi L5/S1 (referto IRM lombare 20.02.1997 dr. __________)” (doc.

36-14).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM

hanno ritenuto l’assicurata abile al lavoro al 70% (da intendersi come

riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata di lavoro) nella sua

precedente attività di assistente di cura in ambito psichiatrico (doc. 36-14).

Essi hanno indicato, in accordo con quanto

descritto dalla dr.ssa __________ nella perizia psichiatrica del 19 settembre

2008, di potere riconoscere un’inabilità lavorativa del 50% da aprile 2008 al

30 giugno 2008, mentre a partire dal 1° luglio 2008 in poi, l’interessata presenta un’incapacità lavorativa del 30%, ritenuto che “il decorso del

quadro clinico depressivo non ha mostrato una remissione totale, ma ha seguito

un decorso stazionario rispetto alla valutazione constatata dalla dr.ssa __________”

(doc. 36-15).

I medici del SAM hanno considerato l’assicurata

inabile al lavoro al 30% (sempre come riduzione del rendimento sull’arco di

un’intera giornata lavorativa) in attività adeguate e rispettose delle sue

limitazioni funzionali, ossia in un’attività leggera, che può comportare

saltuariamente anche compiti mediamente pesanti, ma realizzabili secondo le

regole di ergonomia della schiena, che eviti movimenti eccessivamente

ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco” (doc. 36-15).

Le

conclusioni dei medici del SAM sono poi state confermate dal dr. __________ del

SMR, il quale, nel suo rapporto medico del 12 aprile 2010, ha osservato:

"

Dalla perizia bidisciplinare eseguita c/o il SAM

e redatta in data 17.12.2009 si evince che dal punto di vista reumatologico

l’assicurata risulta abile a tempo pieno e con pieno rendimento se si considera

l’attività di assistente di cura in ambito psichiatrico (sforzo fisico ridotto)

o anche in altri servizi con le stesse caratteristiche; come assistente di cura

in casa anziani o reparti che richiedano sforzi fisici importanti nella cura

dei pazienti l’assicurata viene considerata abile al lavoro a tempo pieno ma

con un rendimento ridotto fino al 50% (come valutava la perizia reumatologica

del dr. __________ precedentemente effettuata).

Dal punto di vista psichiatrico le diagnosi con

ripercussioni sulla propria CL comportano una IL nella misura del 30%

(riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa) in ogni

attività lucrativa.

In accordo da quanto descritto precedentemente

dalla dr.ssa __________ nella sua perizia psichiatrica (19.09.2008) viene

riconosciuta per questa assicurata una IL nella misura del 50% dall’aprile 2008

al 30.06.2008, mentre dal 01.07.2008 la presente perizia scaturisce una IL del

30% con un decorso del quadro clinico depressivo che non ha mostrato una

remissione totale ma ha seguito un decorso stazionario rispetto alla precedente

valutazione peritale psichiatrica.

Come casalinga la CL globale è valutata nella

misura dell’80%.

Globalmente l’assicurata viene considerata nella

sua attività lavorativa abituale inabile nella misura del 30% (riduzione del

rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa).” (Doc. 37-2)

In sede di osservazioni contro il progetto di

decisione dell’11 giugno 2010 dell’UAI di rifiuto delle prestazioni, l’assicurata

ha trasmesso all’amministrazione il seguente referto medico, datato 17 giugno

2010, redatto dal dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia:

"

Con il presente si certifica che la sig.ra RI 1,

1955, di __________, è nostra paziente presso la Clinica di giorno del

Sottoscritto, dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH a __________.

Si intende inoltre sollecitare una risposta da

parte dell’Ufficio Assicurazione Invalidità in merito alla decisione di rendita

riguardante la paziente in epigrafe.

La paziente ha sostenuto le visite mediche

nell’ottobre 2009 con particolari difficoltà dovute all’importante problematica

ansiosa e depressiva che ha richiesto, in quel periodo, un’intensificazione

della nostra presa a carico al fine di ridurre al minimo il rischio di

allarmanti cadute psicoemotive.

Lo stato di incertezza ed attesa, a nostro

avviso, contribuisce in questo momento ad un’ulteriore destabilizzazione del

già precario equilibrio psicofisico della paziente.

Certi della vostra comprensione e disponibilità,

vi chiediamo di tenere in considerazione tale scritto e di cercare, nei limiti

delle vostre possibilità, di fornire quanto prima una valutazione della pratica

con la relativa emissione di una decisione formale.” (Doc. 44-1)

In sede ricorsuale, il dr. __________ si è così

espresso a proposito del caso dell’assicurata:

"

(…)

1. si intende sottolineare come il quadro clinico e psicopatologico

della paziente sia stato sottovalutato dagli Uffici AI.

La paziente soffre di

una Sindrome depressiva Bipolare II, costituita da episodi depressivi maggiori

ricorrenti con episodi ipomaniacali e da disturbo dell’alimentazione di tipo

bulimico, in prevalenza senza condotte di eliminazione.

La paziente presenta

importanti episodi depressivi, caratterizzati da umore depresso, insonnia,

forte agitazione, faticabilità, ridotta capacità di concentrazione e decisione.

Tali sintomi inficiano significativamente la valetudinarietà personale,

relazionale e sociale.

Tali fasi alternano

ciclicamente con episodi in cui prevalgono invece tratti di maggiore loquacità,

fuga delle idee, dispersione, agitazione psicomotoria, che risultano essere

comunque egodistonici rispetto alla sua funzionalità.

L’episodio attuale è

di tipo depressivo. Ultimamente infatti la paziente si presenta presso la

nostra struttura senza progettualità nella sua presa a carico, non sempre

adeguatamente orientata nelle coordinate spazio-temporali. Appare apatica,

aprogettuale, con manifestazioni a tratti melanconiche ed a tratti atipiche. La

paziente presenta alternanza tra perdita di reattività agli stimoli

abitualmente piacevoli, deflessione timica soprattutto mattutina, risveglio

precoce al mattino alternato ad un aumento dell’appetito con significativo

incremento ponderale ed ipersonnia.

Come evidente, la

paziente risulta essere priva di qualsiasi equilibrio e stabilità sul piano

timico e fenomenologico e pertanto ci vediamo costretti ad esprimere il nostro

disaccordo con quanto espresso nella sezione psichiatrica della perizia pluridisciplinare.

Ci rendiamo conto

delle difficoltà di valutare una persona dal punto di vista medico, a maggiore

ragione in un ambito quale è quello psichiatrico, in cui non esistono strumenti

oggettivi ai fini di una diagnosi.

È però nostro dovere

etico e deontologico sottolineare la profonda sofferenza e instabilità della

paziente, in quanto suoi medici curanti che da numerosi anni provvedono alla

cura della stessa.

La patologia

psichiatrica è un settore particolarmente delicato non solo a livello

diagnostico, ma anche e soprattutto a livello terapeutico e prognostico.

Lo è in quanto la

corrispondenza tra il sintomo fenomenologico ed il sintomo clinico non è la

regola, ma solo un’eccezione. Il sintomo è per definizione metafora, è qualcosa

che fa segno di qualcos’altro e come una metafora è il senso criptato quello

che veramente fa segno nel discorso dell’individuo.

Così nella paziente,

in cui nonostante la sintomatologia fenomenologica diverge ancora in gran

misura da quella clinica. Questo assolutamente non coincide con un’assenza di

compliance da parte della paziente, la quale anzi investe attivamente nel suo

percorso terapeutico. Piuttosto la sua alta resistenza la costringe a non

rettificare mai pienamente la sua domanda, a non mettersi troppo in gioco per

non rischiare di spostare troppo quel velo che cela con un effetto vedo-non

vedo ciò che è troppo rischioso per la sua incolumità svelare del tutto.

La presa a carico

della paziente prevede un trattamento integrato di tipo psichiatrico,

psicofarmacologico, psicologico individuale, psicocorporeo, psicorelazionale e

psicosociale.

Attraverso tale presa

a carico sicuramente il quadro clinico e psicopatologico della paziente ha

trovato un contenimento; tuttavia la ciclicità delle fasi depressiva ed

ipomaniacale non consentono di porsi obiettivi terapeutici ad ampio raggio e

costringono ad orientarsi su un trattamento di contenimento e di sostegno con

una parte di comprensione ed elaborazione del proprio vissuto soggettivo

graduale e moderato.

Considerandi

2.

Spesso le osservazioni del medico curante, che marcano la gravità o

l’importanza del quadro psicopatologico della persona sono ritenute “di parte”.

Si sottovaluta l’importanza delle informazioni che possono arrivare da parte di

chi costantemente si prende cura della persona per sopravvalutare invece quelle

di chi è, magari suo malgrado, costretto ad una valutazione della patologia

della persona in un unico colloquio di pochi minuti. Proprio in vista di quanto

esplicitato nel punto precedente, non è assolutamente concepibile, in un ambito

quale è quello psichiatrico, non tenere conto della fenomenologia del sintomo,

della sua storia, delle difese soggettive, delle resistenze inconsce. Si tratta

di resistenze che le persone attivano con i loro terapeuti a distanza di mesi o

addirittura di anni, assurdo non ipotizzare che non possano farlo con chi hanno

di fronte solo per pochi minuti.

Ma proprio per

eliminare ogni ulteriore dubbio, in allegato trasmettiamo un certificato __________,

il corrispondente dell’Ufficio AI in Ticino, il quale riconosce alla paziente

una pensione completa e permanente di invalidità dal marzo 2009.

Se qualche dubbio, a

nostro avviso errato, può essere fatto dai suoi medici curanti, se anche si

ritenesse maggiormente oggettiva una valutazione esterna, si chiede allora che

venga tenuta in considerazione non solo la decisione dell’UAI, ma anche quella

del suddetto Ufficio __________ e di riaprire dunque la pratica.

3.

Ultimo punto ma altrettanto importante che si ha premura di

sottolineare è inerente alla salute psichica della paziente in modo più

indiretto ma, allo stesso tempo, più pieno.

La paziente ha

richiesto copia dell’incarto AI che la concerne all’Ufficio di competenza. Tale

ufficio ha provveduto ad inviare alla paziente il materiale, ma tale materiale riguardava

sì la pratica AI, ma non della paziente.

La paziente si è

vista infatti recapitare al proprio domicilio certificati medici relativi ad

altre persone e solo in quanto persona estremamente corretta e discreta ha

evitato di divulgare questo grave fatto occorsole.

Ma questo non vuol

dire che questo non abbia costituito un grave danno dal punto di vista

psichico, morale della stessa.

Un danno rappresenta

una qualsiasi forma di azione, fatto o circostanza che provochi nocumento a

persone o cose materialmente o immaterialmente. Subire un danno implica sempre

una sofferenza o comunque un fastidio che può assumere diversi livelli di

complessità, globalità e gravità.

Il danno provocato

alla salute della persona è esso stesso l’essenza del danno in toto della

persona stessa, presupposto indispensabile per individuare, eventualmente, gli

altri tipi di danno.

Si desume che è

possibile riscontrare un danno psichico, consistente in una compromissione

durevole ed obiettiva che riguarda le funzioni psichiche, nonché la personalità

individuale nella sua efficienza, nel suo adattamento e nel suo equilibrio.

Quanto al nesso di

causalità tra l’evento in questione ed il danno subito, partendo dal

presupposto che tale fatto debba essere stato una conditio sine qua non

nella genesi del danno, procedendo con un ragionamento controfattuale, si

deduce con estrema chiarezza che, se non si fosse verificato tale “grave

errore”, la paziente non avrebbe avuto l’ulteriore crollo psicoemotivo che

effettivamente ha avuto.

Anche a livello

esistenziale la paziente ha subito notevoli ripercussioni. Il danno

esistenziale è costituito dall’insieme di tutte le ripercussioni negative

derivanti dall’ingiusta lesione di diritti costituzionalmente garantiti,

consistenti in un “agire altrimenti” e si sostanzia quale danno alla qualità

della vita ovvero quale lesione del diritto alla ricerca della serenità.

La paziente ha subito

un danno morale, un pretium doloris, particolarmente alto, in quanto il

danno ricevuto gli provoca ulteriori sofferenze, ansie e cattivo stato d’animo

che, paradossalmente, non viene neanche riconosciuto, aggiungendo sofferenza

alla sofferenza.

Questa situazione fa

sì che si senta doppiamente vittima, prima del mancato riconoscimento della sua

sofferenza e poi della scarsa attenzione mostratale in quanto individuo di

diritto. Lei è un soggetto passivo del danno, ossia ha provato una sofferenza

fisica, emotiva, una perdita economica e comunque una compromissione dei suoi

diritti fondamentali.

La paziente vive

questo danno in modo profondo ed esistenziale, in quanto esso è andato a

rifrangersi su quella che era già una profonda insicurezza ed instabilità

emotiva della stessa. La ciclicità della sua patologia è profondamente legata

al suo vissuto soggettivo e dunque al modo in cui lei si sente vissuta dal

mondo circostante. Il messaggio arrivatole attraverso questa confusione di

incarti è stato di una conferma di quanto costitutivo della sua estrema

fragilità.

È pertanto necessario

offrire al soggetto una valida alternativa che le permetta di riscattarsi in

quanto persona, possibile attraverso una rivalutazione dell’intera pratica.”

(Doc. VIII)

Nella annotazioni mediche del 22 novembre 2010,

il dr. D. __________ del SMR, specialista FMH in medicina generale e il dr. __________,

specialista FMH in psichiatria del SMR, hanno osservato:

"

Assicurata nata nel 1959, assistente di cura in

ambito psichiatrico

Perizia reumatologica 1.2008 per conto __________:

diagnosi:

sindrome lombovertebrale cronica

esigibilità lavorativa piena quale assistente di

cura in psichiatria mentre in casa per anziani IL 50%

Perizia psichiatrica centro peritale 26.9.2008

(__________, 2 visite in data 20.8.2008 e 27.8.2008):

diagnosi:

sindrome da disadattamento con reazione mista

ansioso-depressiva da 12.2007 in contesto di

-

lombalgia

-

problemi correlati all’occupazione e alla

disoccupazione

-

eventi stressanti che riguardano la famiglia

bulimia nervosa atipica F50.3 da 4-5 anni (F50.3)

impedimento psi del 30% da 7.2008, viene

prospettato un recupero completo dal 1.12.2008

Perizia SAM 10.2009:

diagnosi:

sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale

lieve F33.0

sindrome somatoforme da dolore persistente F45.4

bulimia nervosa atipica F50.3

sindrome lombovertebrale cronica

-

osteocondrosi L5/S1, incipiente discopatia

L3-L5, spondilartrosi L5/S1

lato reumatologico senza influsso sulla CL in

attività abituale

impedimento psi 30% (__________)

Decisione UAI 20.8.2010: nessun diritto a rendita

Ricorso:

rapporto dr. __________ del 7.10.2010:

-

viene indicata la presenza di una sindrome

depressiva bipolare II

Valutazione:

-

l’attuale rapporto contiene una nuova diagnosi

psichiatrica finora non descritta, ossia una problematica bipolare. Manca però

una descrizione di episodi ipomaniacali attuali o nel passato essenziali per

tale diagnosi.

-

Nella perizia del dr. __________ veniva posta la

diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve F33.0.

Attualmente non viene descritta una sintomatologia depressiva secondo i canoni

ICD10.

-

Per quanto concerne l’assicurazione sociale

finlandese il certificato in inglese non contiene nessun elemento clinico.

L’attuale rapporto del dr. __________ non apporta

nuovi elementi di ordine medico-psichiatrico atti a sovvertire la precedente

valutazione SAM, che include la perizia psichiatrica del dr. __________.” (Doc.

XIII/bis)

In data 4 gennaio 2011 il dr. __________ ha

ancora osservato:

"

(…)

- in

merito alla diagnosi di disturbo bipolare e più precisamente alla mancanza di

descrizione di episodi ipomaniacali attuali o passati, si specifica che nel

precedente certificato si era data priorità ed attenzione alla sintomatologia

depressiva in quanto attuale al momento della stilazione di detto certificato.

Questo tuttavia non esclude l’assenza di tali episodi maniacali, come purtroppo

tristemente verificabile.

La

settimana precedente le Festività natalizie la paziente era infatti in preda ad

un episodio maniacale, in cui prevalevano una loquacità incontrollata,

accompagnata dall’incapacità di dare la parola all’altro, irrequietezza generale

ed incapacità di stare ferma e di controllare le proprie azioni in modo

responsabile; facile distraibilità; incapacità di stare sola. Purtroppo il

fermo a questa fase maniacale è arrivato da un grave incidente (non

automobilistico), in cui la paziente ha rischiato di perdere l’uso di tre dita

della mano sinistra e che insieme con un delicato intervento chirurgico, già

effettuato, ora comporta una lunga fisioterapia ed ergoterapia. Durante il

colloquio psicologico che è seguito a tale “incidente” la paziente è crollata

in un pianto disperato affermando di “essere stufa” e disperata e non

ricordando quasi nulla dell’episodio. Purtroppo tali fasi maniacali diventano

sempre più lunghe e frequenti e questo dato è grave e preoccupante, data

l’esponenzialità della crescita del rischio auto ed etero lesivo in queste

fasi, piuttosto che in quelle depressive.

- per

quanto concerne invece l’assicurazione sociale finlandese, a nostro avviso

risulta non legittimo ritenere non valido tale certificato unicamente sull’assenza

delle motivazioni su cui tale decisione si impernia. Crediamo inoltre sia

compito e competenza dell’Ufficio Assicurazione Invalidità richiedere le

informazioni mancanti al detto Ufficio finlandese, piuttosto che limitarsi a

criticarne l’assenza e solo in seguito permettersi di esprimere un giudizio in

merito.” (Doc. XVII)

Nelle annotazioni mediche del 25 gennaio 2011, il

dr. __________ e il dr. __________ del SMR hanno osservato:

"

Vedi nota SMR del 22.11.2010

Ulteriore documentazione presentata:

scritto del 4.1.2011 dr. med. __________ /

psicologa __________

valutazione:

l’attuale scritto non contiene chiari elementi

medico-clinici né una diagnosi clinica chiara, si conferma quindi il contenuto

della nota del 22.11.2010.” (Doc. XIX/1)

2.5

In corso di

causa il TCA ha interpellato il dr. __________, chiedendogli le seguenti

precisazioni:

"

(…)

Dal suo scritto del 7 ottobre 2010, emerge che

l’assicurata soffre di “una sindrome depressiva bipolare II, costituita da

episodi depressivi maggiori ricorrenti con episodi ipomaniacali e da disturbo

dell’alimentazione di tipo bulimico, in prevalenza senza condotte di

eliminazione”.

Al riguardo, rileviamo che, contrariamente a

quanto richiesto dalla giurisprudenza federale - cfr. la sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396.

segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4) - Lei non ha posto delle diagnosi secondo

un sistema di classificazione riconosciuto.

La invitiamo, pertanto, a volere precisare quanto

segue:

1.

quali sono, secondo un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente, le diagnosi di cui soffre l’assicurata;

2.

a partire da quando l’assicurata presenta

tali diagnosi;

3.

in che misura i disturbi psichici dell’assicurata influiscono

sulla sua capacità lavorativa.” (Doc. XXI)

Con scritto del 10 marzo 2011 il dr. __________

ha risposto:

"

(…)

1.

secondo un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente,

il DSM IV, la diagnosi è di sindrome affettiva bipolare (errata corrige, non

sindrome depressiva bipolare), caratterizzata da episodi depressivi maggiori

ricorrenti con episodi ipomaniacali.

Secondo il DSM IV,

“la caratteristica essenziale è un decorso clinico caratterizzato da uno o più

episodi depressivi maggiori accompagnati da almeno un episodio ipomaniacale. I

sintomi causano un disagio significativo, soprattutto a causa dell’andamento

cronico con episodi di alterazione dell’umore imprevedibili e dal funzionamento

interpersonale e lavorativo fluttuante e non affidabile”.

Altra caratteristica

riconoscibile nella paziente e riconosciuta nel DSM IV è la scarsa importanza

attribuita dalla paziente agli episodi ipomaniacali, che considera come non

patologici, nonostante il notevole turbamento che tali episodi suscitano negli

altri. Anzi, spesso la paziente stessa non ricorda quasi nulla dei periodi di

ipomania.

La definizione

dell’ICD10 di Sindrome Affettiva Bipolare (cioè qualsiasi combinazione di

episodi ipomaniacali, maniacali, misti e depressivi) non distingue tra il

Disturbo Bipolare I e il Disturbo Bipolare II, differenza ulteriore fatta dal

DSM IV; comunque, i criteri diagnostici per la ricerca dell’ICD10 includono

criteri diagnostici provvisori per il Bipolare II nell’Annesso I, identici ai

criteri del DSM IV.

Tale diagnosi

presenta una comorbidità con la diagnosi di bulimia nervosa, sottotipo senza

condotte di eliminazione, parimenti riconosciuta dal DSM IV, nonché dall’ICD10,

sebbene quest’ultimo non distingua tra presenza o assenza di condotte di auto

eliminazione del cibo.

2.

per quanto riguarda il periodo a partire dal quale tale diagnosi è

valida, da parte nostra è da ritenersi valida dal momento della presa a carico

presso lo Studio del Sottoscritto, dr. med. __________, anche se tale sindrome

era già presente al momento dell’autosegnalazione della stessa.

3.

la paziente al momento attuale è da ritenersi inabile al 100%.”

(Doc. XXIII)

Nelle annotazioni del 28 marzo 2011, il dr. __________

del SMR ha osservato:

"

La lettera del dr. __________ del 10.03.2011 non

aggiunge nuovi elementi clinici. Si tratta di una descrizione dei criteri DSM

IV per disturbo bipolare. In pratica, il dr. __________ intende inserire il suo

apprezzamento clinico noto all’interno della classificazione DSM.

In assenza di nuovi elementi medico-psichiatrici,

si confermano le conclusioni del SAM così come il rapporto SMR del 12.04.2010.”

(Doc. XXVIII/bis)

2.6

Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure

nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori

siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1

pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle

indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008.

IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.7

Nella concreta fattispecie, attentamente esaminata la documentazione

medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché richiamata la

giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid.

2.6

), questo Tribunale non può confermare l’operato dell’Ufficio AI, in quanto

la problematica psichiatrica non è stata sufficientemente chiarita.

Nonostante

l’amministrazione abbia fatto eseguire una valutazione bidisciplinare,

comprendente anche un consulto psichiatrico, questo Tribunale ritiene di non

potersi fondare sul referto peritale del 28 ottobre 2009 del dr. __________ e,

di conseguenza, sulla valutazione bidisciplinare del SAM del 17 dicembre 2009,

per stabilire quali siano i disturbi di natura psichiatrica dell’interessata e

l’influsso che gli stessi hanno sulla sua capacità lavorativa residua.

Se, da una parte, il TCA

non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione bidisciplinare del SAM del 17

dicembre 2009 per quanto concerne le patologie di origine reumatologica, la cui

correttezza è stata poi confermata anche dal SMR – e che, del resto, non è

stata sconfessata, in sede ricorsuale, tramite dei referti medico-specialistici

attestanti l’esistenza di ulteriori patologie in tale ambito, in grado di

influire maggiormente sulla capacità lavorativa residua dell’assicurata –

d’altra parte lo stesso discorso non può invece valere con riferimento ai

disturbi di origine psichiatrica dell’interessata, oggetto di una diversa

valutazione, quanto alle diagnosi e alla capacità lavorativa residua, da parte

del perito psichiatra e dello psichiatra curante.

2.7.1

Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per

sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

2.7.2

Nel caso di specie, secondo il

consulente psichiatra del SAM, dr. __________ l’assicurata, affetta da

“sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD10-F33.0); sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4); bulimia nervosa atipica

(ICD10-F50.3)”, presenta un’inabilità lavorativa del 30% (doc.

36-22).

Di parere divergente lo psichiatra curante, dr. __________,

a mente del quale l’assicurata, affetta da “sindrome affettiva bipolare II e da

disturbo dell’alimentazione di tipo bulimico, in prevalenza senza condotte di

eliminazione”, è da considerare totalmente inabile al lavoro (doc. VIII; XXIII).

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 sopra esposta

(cfr. consid. 2.7.1.), ritiene che, nel caso di specie - alla luce della

divergenza di valutazione sia a proposito delle diagnosi che affliggono

l’assicurata, sia quanto alle conseguenze di queste ultime sulla sua capacità

lavorativa residua - non sia possibile, in mancanza di ulteriori

approfondimenti, stabilire con precisione quali siano le patologie che

affliggono l’interessata e la sua esigibilità lavorativa.

Il TCA evidenzia che, nonostante il dr. __________

abbia diagnosticato l’esistenza di una sindrome affettiva bipolare II, aggiungendo

che la stessa è “costituita da episodi depressivi maggiori ricorrenti con

episodi ipomaniacali” (doc. VIII), il dr. __________ e il dr. __________ del

SMR, nelle annotazioni del 22 novembre 2010, si sono limitati ad indicare che “l’attuale

rapporto del dr. __________ non apporta nuovi elementi di ordine

medico-psichiatrico atti a sovvertire la precedente valutazione SAM, che

include la perizia psichiatrica del dr. __________”, senza tuttavia eseguire

ulteriori approfondimenti (cfr. doc. XIII/bis).

I medici del SMR, infatti, hanno solo osservato

che il rapporto dello psichiatra curante “contiene una nuova diagnosi

psichiatrica finora non descritta, ossia una problematica bipolare. Manca però

una descrizione di episodi ipomaniacali attuali o nel passato essenziali per

tale diagnosi” (doc. XIII/bis).

A fronte di tali critiche da parte dei medici del

SMR, il dr. __________ ha precisato di non avere fornito una descrizione di

episodi ipomaniacali in quanto “nel precedente certificato si era data priorità

ed attenzione alla sintomatologia depressiva in quanto attuale” a quel momento,

aggiungendo tuttavia che “questo non esclude l’assenza di tali episodi

maniacali, come purtroppo tristemente verificabile” (doc. XVII).

Lo specialista curante ha poi descritto un

episodio maniacale dell’interessata, sottolineando che “purtroppo tali fasi

maniacali diventano sempre più lunghe e frequenti e questo dato è grave e

preoccupante, data l’esponenzialità della crescita del rischio auto ed etero

lesivo in queste fasi, piuttosto che in quelle depressive” (doc. XVII).

Nonostante queste precisazioni, il dr. __________

e il dr. __________ del SMR hanno nuovamente omesso di compiere ulteriori

approfondimenti, limitandosi ad osservare che lo scritto dello psichiatra

curante “non contiene chiari elementi medico-clinici, né una diagnosi clinica

chiara” (doc. XIX/1).

Rispondendo poi ad una richiesta di chiarimenti

da parte del TCA, il dr. __________ ha precisato che, secondo un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente, il DSM IV, la sindrome affettiva

bipolare è caratterizzata da episodi depressivi maggiori ricorrenti con episodi

ipomaniacali, spiegando quali sono le caratteristiche riscontrabili nella

paziente. Lo psichiatra curante ha aggiunto che tale diagnosi è pure presente

nella classificazione dell’ICD10 (doc. XXIII).

Nonostante queste precisazioni del dr. __________,

il dr. __________ del SMR, nelle annotazioni del 28 marzo 2011, ha considerato che la descrizione dei criteri DSM IV per disturbo bipolare non aggiunge nuovi

elementi clinici, ma che “in pratica il dr. __________ intende inserire il suo

apprezzamento clinico noto all’interno della classificazione DSM” (doc.

XXVIII/bis).

Le critiche, motivate, esposte dal dr. __________

negli scritti del 7 ottobre 2010 prima (cfr. doc. VIII) e del 4 gennaio 2011

(doc. XVII) e del 10 marzo 2011 poi (cfr. doc. XXIII), non sono tuttavia state

sottoposte dall’amministrazione al vaglio del dr. __________, per una sua presa

di posizione.

In tutte queste occasioni, l’amministrazione si è

limitata a confermare quanto indicato dai medici del SMR e meglio dal dr. __________

e dal dr. __________ nelle annotazioni del 22 novembre 2010 (cfr. doc. XIII/bis)

e in quelle del 25 gennaio 2011 (doc. XIX) e dal dr. __________ in quelle del 28

marzo 2011 (cfr. doc. XXVIII/bis).

Nelle

loro prese di posizione, i medici del SMR hanno considerato che quanto

attestato dal curante non apporta “nuovi elementi di ordine medico-psichiatrico

atti a sovvertire la precedente valutazione del SAM” (cfr. doc. XIII/bis); che

“non contiene chiari elementi medico-clinici né una diagnosi clinica chiara”

(doc. XIX/1) e che “non aggiunge nuovi elementi clinici” (doc. XXVIII/bis),

senza tuttavia spiegare i motivi di tali conclusioni.

Il TCA,

in mancanza di ulteriori approfondimenti specialistici, non può concordare con

queste considerazioni dei medici del SMR.

Infatti, è vero che, secondo un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima

Istanza, le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA

U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova

ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF

125.

V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.

Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en

l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Pertanto, in

ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite, non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio

2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Va tuttavia sottolineato che il medico curante

non si è limitato a genericamente contestare la valutazione peritale del 28

ottobre 2009 del dr. __________, ma ha diagnosticato la presenza di una

ulteriore diagnosi psichiatrica, sottolineando la gravità della condizione

dell’interessata (“priva di qualsiasi equilibrio e stabilità sul piano timico e

fenomenologico”) e facendo presente che “ci rendiamo conto della difficoltà di

valutare una persona dal punto di vista medico, a maggior ragione in un ambito

quale è quello psichiatrico, in cui non esistono strumenti oggettivi ai fini di

una diagnosi. È però nostro dovere etico e deontologico sottolineare la

profonda sofferenza e instabilità della paziente, in quanto suoi medici curanti

che da numerosi anni provvedono alla cura della stessa” (doc. VIII).

In tale

contesto va ricordato che il Tribunale federale - a proposito del principio

sopra esposto secondo cui alle certificazioni del medico curante, anche se

specialista, va riconosciuto un valore di prova limitato in ragione del

rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente - ha già avuto modo di

sottolineare che non va tuttavia dimenticata la potenziale forza dei rapporti

del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha l’occasione di

osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer

3/09 p. 74 e STF 9C_468/2009 del 9 settembre 2009; D. Cattaneo, in “Les

expertises en droit des assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de

sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

Alla luce

delle considerazioni esposte dal dr. __________ in merito all’esistenza di una

sindrome affettiva bipolare, non smentite da una successiva presa di posizione

specialistica dei periti dell’UAI, il TCA non può, in mancanza di ulteriori

accertamenti specialistici, stabilire con sufficiente tranquillità quali siano le patologie dell’interessata e l’influsso

delle stesse sulla sua capacità lavorativa residua.

Tutti

questi aspetti dovranno quindi essere approfonditi dall’UAI tramite

l’esecuzione di una nuova accurata ed esaustiva perizia psichiatrica.

Tale

soluzione si giustifica tanto più considerato il tempo (dieci mesi) trascorso

tra la valutazione peritale eseguita dal dr. __________ nell’ambito della

perizia SAM (28 ottobre 2009) e l’emanazione della decisione impugnata (20

agosto 2010).

2.8

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a

una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica al fine di

chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla

capacità lavorativa residua del ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, tenendo conto anche delle altre

patologie dell’interessata oggetto di valutazione peritale da parte dei medici

del SAM, se del caso opportunamente aggiornate, l’amministrazione si

determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.

2.9

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 20 agosto 2010 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.8..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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