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32.2010.264

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 marzo 2011Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I medici del SAM hanno per contro considerato

l’assicurato abile al lavoro nella misura del 50% (presenza durante tutto il

giorno, ma con un rendimento ridotto) come garagista e gerente di un garage,

associando l’attività lavorativa di meccanico a quella organizzativa e di

vendita (doc. 75-22).

In un’attività di tipo prettamente

amministrativo, i medici del SAM hanno invece considerato l’interessato abile

al lavoro al 70% (attività ergonomicamente adatta, medio-leggera e sedentaria).

I medici del SAM hanno precisato che “le

sopraccitate capacità lavorative in attività adatte sono presenti dal novembre

2007 (esecuzione MRI a livello cervicale e constatazioni di peggioramento) e

continua. In futuro non è da prevedere un miglioramento della capacità

lavorativa nelle sopraccitate attività” (doc. 75-23).

Infine, i medici del SAM hanno espressamente

indicato che per il periodo dal 1° giugno 2004 (ricezione da parte dell’UAI

della richiesta di prestazioni AI per adulti) all’aprile 2007, fa stato la

precedente decisione dell’UAI, basata sulla valutazione peritale del dr. __________

del 14 ottobre 2005 e della consulente IP del 20 aprile 2006 (doc. 75-23).

Le

conclusioni dei medici del SAM sono poi state confermate dal dr. D. __________

del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di

conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), il

quale, nel rapporto medico del 18 giugno 2009, ha osservato che “il SAM conferma la validità della precedente valutazione. Peggioramento stato

di salute da maggio 2007” (doc. 76-2).

In sede di osservazioni contro il progetto di

decisione del 4 marzo 2010 dell’UAI di rifiuto delle prestazioni, la patrocinatrice

dell’assicurato ha trasmesso all’amministrazione il seguente referto medico del

15 aprile 2010, redatto dalla dr.ssa __________, specialista FMH in medicina

interna:

"

Gentile avvocato mi accingo a rispondere alle

domande da Lei poste per il paziente a margine che all’uopo mi libera dal

mantenimento del segreto professionale.

Diagnosi:

1. esiti da grave politrauma (1985) con:

gravi

problemi a livello del rachide e degli arti inferiori, in particolare alla

caviglia destra: complicata da frattura trimalleolare WEBER C ancora con segni

di instabilità e persistenza di edema reattivo circostante (l’evento era stato

complicato da M. Suddeck) e del ginocchio destro e sinistro con rottura dei

ligamenti collaterali e rottura del menisco bilateralmente. Malgrado intervento

chirurgico (fecit dr. med. __________) il paziente non ha mai potuto riprendere

completamente la funzionalità del ginocchio che attualmente è complicata da una

artrosi tricompartimentale dalla parte destra.

Considerandi

2.

frattura apofisi traversa di L3-L4 (trauma minimale in data

23.8

) nell’ambito di una successivamente diagnosticata e trattata

osteoporosi vertebrale.

3.

11.01.2008: sindrome cervicobrachiale acuta su compressione

midollare (dr.ssa __________ Servizio di Neurologia Ospedale Regionale di __________):

la compressione si estrinseca a livello anteriore interessando i metameri C6/C7

– C5/C6 / in minore misura C4/C5.

4.

21.01.2009: contusione toracica accidentale con lesioni coste da IX

a XI anteriormente a destra ancora (non fortemente) sintomatiche che limitano

la funzionalità ancora di più in questo paziente sufficientemente messo a dura

prova.

5.

sindrome lombovertebrale con disturbo statico e posturale del

rachide e disturbo accompagnatorio funzionale che si estrinseca a livello dei

compartimenti inferiori del rachide vertebrale. Ernia foraminale a sinistra

L4-L5 con contatto alla radice L4 a sinistra. Osteocondrosi L3-L4; meno

accentuata da L4-L5 a L5-S1 (MRI 21.03.2008).

2007: diagnosticata

listesi a livello L3/L4 con sintomatologia ad epicentro delle apofisi spinose

Th6.

6.

sindrome dell’edema osseo midollare transiente dell’anca destra

(osteoporosi transiente), ancora sintomatica.

7.

iperuricemia sintomatica (artriti di tipo uremico recidivanti).

8.

tunnel carpale bilaterale.

9.

depressione reattiva alla situazione clinica a carattere

medio-grave.

10.

Pes

varus supinatus destro anche un gardiente patologico degli arti inferiori (di

un cm interessante l’arto inferiore destro).

Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa

1.

patologia peptica del primo tratto gastro-intestinale compensata da

terapia farmacologica

2.

BCPO con dispnea NYHA II: complicata da episodio di emottisi nel

2008.

3.

ipertensione arteriosa e dislipidemia trattate.

(…)

Riassumendo:

dalla precisa descrizione degli eventi che hanno

colpito questo sfortunato paziente, oltre alle problematiche internistiche

menzionate, abbiamo assistito negli anni ad un aggravamento della situazione

clinica globale (osteoarticolare, psichiatrica ed internistica).

Da segnalare che il paziente segue attentamente

le prescrizioni e le cure e i trattamenti consigliati dai diversi specialisti.

Sia i vari specialisti chiamati in causa da un

punto di vista reumatologico, neurologico, ortopedico e neurochirurgico, come

anche il Prof. __________ della terapia del dolore non sono riusciti a

risolvere la problematica principale: la ripresa dell’attività lavorativa anche

solo a tempo parziale. Anche la farmacoterapia non è di aiuto 200 mg di Lyrica

non sono d’aiuto per la concentrazione in una professione quella del meccanico

che di concentrazione oltre che di sforzi è costellata. Tutta questa

farmacoterapia ha anche dei risvolti non lievi sulla sfera neuropsicologica.

Non credo che l’età anagrafica del paziente possa

prendere in considerazione una riformazione professionale.

Dal mio punto di vista il paziente è alla luce di

quanto descritto inabile al lavoro al 100% nella sua ed anche in altro tipo di

mansioni professionali.” (Doc. 87/10-13)

Nelle annotazioni dell’8 luglio 2010, il dr. __________

del SMR ha osservato:

"

Vedi note del 10.11.2008 e seguente valutazione

SAM 4.2009 ed infine nota SMR del 18.6.2009

Progetto di decisione del 4.3.2010: nessun

diritto a rendita in presenza di grado AI 32%

Osservazione al progetto:

nuova documentazione medica: rapporto dr.ssa __________

del 15.4.2010

Dal rapporto non risulta una sostanziale modifica

dello stato di salute dell’assicurato rispetto alla valutazione SAM.” (Doc.

89-1)

2.5

In corso di

causa, la patrocinatrice dell’assicurato ha trasmesso al TCA un nuovo referto

medico, datato 4 novembre 2010, redatto dal dr. __________, specialista FMH in

psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:

"

Con il presente certifico di avere in cura il

paziente sopraccitato dal 20.10.2010, la presa a carico specialistica è stata

richiesta dal medico curante dr.ssa med. __________ a causa della presenza di

una persistente sofferenza psicologica.

Sulla base degli elementi

anamnestico-diagnostico-prognostici in mio possesso e delle osservazioni

cliniche accumulate in occasione dei 3 colloqui del 20 e del 26 ottobre

rispettivamente del 3 novembre 2010, posso affermare quanto segue:

-

il signor RI 1 presenta da 4-5 anni una grave

deriva bio-psico-sociale consecutiva alle sequele di uno shock anafilattico e

ad altre problematiche fisiche (tra l’altro tumore osseo e patologia dentale) e

indotta dalla mancata involuzione di una sintomatologia depressiva che ha

infiltrato sia l’organizzazione che il funzionamento della personalità

-

attualmente presenta una severa sintomatologia depressiva caratterizzata

da anedonia, abulia, sentimenti di inutilità e incapacità, marcata perdita di

slancio-iniziativa-motivazione-piacere, massiccia assenza di

prospettive-ideali-ambizioni con totale impossibilità di proiettarsi

costruttivamente nel futuro e tendenza a percepire il corso dell’esistenza come

avvilente e senza speranza; gli affetti sono estremamente depressivi e il corso

del pensiero è di registro melanconiforme con frequenti pensieri di morte,

senza peraltro concrete intenzioni di passaggio all’atto autodistruttivo

(afferma che ciò che lo motiva a non realizzare un tale gesto è la presenza del

nipotino di 5 anni, del quale si occupa spesso e che attualmente rappresenta

per lui l’unica speranza per il futuro).

Descrive

un quotidiano insoddisfacente e povero di spunti motivanti (salvo l’accudimento

del nipotino), trascorso in un continuo e pesante sforzo di non mostrare oltre

misura la propria sofferenza ai familiari.

Fin

dal risveglio si sente svuotato e demotivato, trascorre le giornate senza

programmi precisi ed in attesa dell’arrivo della sera, per lui l’unico momento

sopportabile, oltre, come già detto sopra, a quelli trascorsi con il nipotino.

-

sul piano diagnostico presenta una grave

patologia cronico-involutiva assimilabile ad una:

ICD10-F62.1 modificazione

duratura della personalità successiva ad un grave scompenso depressivo, senza

sintomi psicotici ma di registro cronico-involutivo.

-

la prognosi socio-occupazionale è a mio avviso

da considerare come definitivamente caratterizzata da una totale incapacità

lavorativa; questa perdita di competenze occupazionali è presente, sul piano

psichiatrico, da almeno 3-4 anni.

-

la prognosi clinico-esistenziale è estremamente

riservata e sono dell’avviso che malgrado il trattamento psicofarmacologico

(CITALOPRAM 40 mg, TRITTICO 100 mg) e la presa a carico psicoterapeutica appena

iniziata, l’evoluzione del disturbo rischia di essere poco soddisfacente.”

(Doc. B)

Nelle annotazioni del 22 novembre 2010, il dr. __________

del SMR e la dr.ssa __________, psichiatra del SMR, hanno osservato:

"

Assicurato nato nel 1948, rivalutato in ambito

SAM:

Perizia pluridisciplinare SAM 09.06.2009

Diagnosi con influenza sulla CL

sindrome cervicovertebrale con/su

-

componente cervicobrachiale, prevalentemente a

destra;

-

alterazioni statiche della colonna vertebrale;

-

alterazioni degenerative cervicali C3-C7;

-

osteocondrosi, spondilosi e spondilartrosi,

nonché uncartrosi soprattutto localizzate ai segmenti C5-C7;

sindrome toracolombovertebrale con/su

-

alterazioni statiche;

-

tendenza ipercifotica della toracale che si

prolunga alle prime vertebre lombari;

-

scoliosi destro-convessa;

-

pregressa frattura di Th12 e delle apofisi

trasverse L1, L2, L4, 21.08.2004;

-

discopatia con osteocondrosi e spondilosi al

segmento L3/L4 ed in minor misura L4/L5;

gonartrosi a destra con/su

-

pregressa distorsione del ginocchio destro,

novembre 1987;

-

pregresso intervento chirurgico con artrotomia,

suture e fissazioni transossarie del legamento crociato anteriore, sutura

aperta del menisco mediale al corno posteriore e ricostruzione dell’angolo

posteriore mediale, 20.11.1987;

-

pregresse due artroscopie di controllo, 1987;

episodio depressivo lieve con/su

-

sindrome biologica (ICD10-F32.1)

valutato impedimento del 30% in attività adatta

decisione UAI 25.08.2010: nessun diritto a

rendita AI

ricorso:

documentazione presentata:

rapporto dr. __________ del 4.11.2010:

-

viene posta la diagnosi F62.1, modificazione

duratura della personalità successiva a malattia mentale

in

cura psichiatrica dal 20.10.2010: attualmente presenta una severa

sintomatologia depressiva che viene descritta clinicamente. Viene posta la

diagnosi di Modificazione duratura della personalità (ICD10-F62.1) successiva

ad un grave scompenso depressivo, senza sintomi psicotici ma di registro cronico-involutivo.

Tale documentazione non porta elementi clinici

che possano modificare le valutazioni riportate nella perizia SAM dallo

psichiatra dr. __________ in quanto il quadro clinico descritto viene

contestualizzato nell’attualità e la presa a carico psichiatrica è avvenuta

solo nell’ottobre 2010.

Si può ammettere quindi che vi sia stata una

modificazione della patologia psichiatrica ma solo dall’ottobre 2010, data

della presa a carico psichiatrica.” (Doc. X/bis)

2.6

Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008.

IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.7

Attentamente

esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché

richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

(cfr. consid. 2.6.), questo Tribunale non può confermare l’operato dell’Ufficio

AI, in quanto la problematica psichica non è stata sufficientemente chiarita.

Nonostante

l’amministrazione, dopo una valutazione peritale reumatologica,

abbia fatto esperire, conformemente a quanto stabilito nella precedente

decisione su opposizione del 12 novembre 2008 (cfr. doc. 66), una valutazione

pluridisciplinare, questo Tribunale ritiene di non potersi fondare sul referto

peritale del 9 giugno 2009 dei medici del SAM per stabilire quali siano i

disturbi di natura psichiatrica dell’interessato e l’influsso che gli stessi

hanno sulla sua capacità lavorativa residua.

Se, da una parte, il TCA non

ha motivo per distanziarsi dalla valutazione pluridisciplinare del SAM del 9

giugno 2009 per quanto concerne le patologie di origine somatica, la cui

correttezza è stata poi confermata anche dal SMR – e che, del resto, non è stata

sconfessata, in sede ricorsuale, tramite dei referti medico-specialistici

attestanti l’esistenza di ulteriori patologie somatiche, in grado di influire maggiormente

sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato – d’altra parte lo stesso

discorso non può invece valere con riferimento ai disturbi di origine psichica

dell’interessato.

Nella valutazione psichiatrica eseguita dal dr. __________

in data 31 marzo 2009 nell’ambito della perizia SAM, lo specialista in

psichiatria ha considerato che l’assicurato presenta “un episodio depressivo

lieve con sindrome biologica (ICD10-F32.01)”, con una prognosi favorevole (doc.

75-26).

In corso

di causa, la patrocinatore dell’assicurato ha prodotto un referto specialistico,

datato 4 novembre 2010, redatto dal dr. __________, nel quale è stata posta la

diagnosi di “modificazione duratura della personalità successiva ad un grave

scompenso depressivo, senza sintomi psicotici ma di registro cronico-involutivo

(ICD10-F62.1)”. A mente del curante, tale diagnosi riduce in maniera completa

la capacità lavorativa dell’assicurato, precisando che “questa perdita delle

competenze occupazionali è presente, sul piano psichiatrico, da almeno 3-4

anni” (cfr. doc. B).

Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali

valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di

fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 25

agosto 2010 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente

possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e

129.

V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In concreto, il referto del dr. __________ del 4 novembre 2011

(doc. B) è successivo alla decisione impugnata.

Esso

va tuttavia preso in considerazione, dato che il dr. __________ ha indicato che

l’inabilità lavorativa del 100% per motivi psichiatrici è presente “almeno da

3-4 anni” (cfr. doc. B).

Pertanto,

potendo il referto del 4 novembre 2011 del dr. __________ permettere di

accertare lo stato di salute dell’assicurato antecedente al provvedimento

contestato, tale rapporto è rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è

suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo

della situazione precedente la decisione del 25 agosto 2010 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

È vero

che nelle loro annotazioni mediche del 22 novembre 2010, il dr. __________ e la

dr.ssa __________ del SMR - pur riconoscendo che effettivamente “vi sia stata

una modificazione della patologia psichiatrica” - hanno tuttavia ritenuto che

un tale cambiamento, dal profilo psichiatrico, sia presente solo dal mese di

ottobre 2010, vale a dire dal momento della presa a carico specialistica presso

il dr. __________, ritenuto che lo psichiatra curante, nel suo referto, ha

attestato la presenza a quel momento (cfr. doc. B: “attualmente”) di una severa

sintomatologia depressiva (doc. X/bis).

Il TCA ritiene,

tuttavia, di non potere condividere, in mancanza di ulteriori approfondimenti,

tale critica dei medici del SMR.

Se, infatti, è indubbio che il dr. __________,

nel suo referto del 4 novembre 2010, ha descritto nei dettagli i sintomi da lui

constatati in occasione dei tre incontri specialistici del 20 ottobre 2010, 26

ottobre 2010 e del 3 novembre 2011, indicando che “attualmente presenta una

severa sintomatologia depressiva caratterizzata da …” (cfr. doc. B), è altrettanto

vero che lo psichiatra curante ha pure espressamente rilevato che l’assicurato

presenta “da 4-5 anni una grave deriva bio-psico-sociale consecutiva alle

sequele di uno shock anafilattico e ad altre problematiche fisiche (tra l’altro

tumore osseo e patologia dentale) e indotta dalla mancata involuzione di una

sintomatologia depressiva che ha infiltrato sia l’organizzazione che il

funzionamento della personalità”, aggiungendo che l’incapacità lavorativa

totale dell’interessato “è presente sul piano psichiatrico da almeno 3-4 anni”

(doc. B).

Alla luce

di queste considerazioni esposte dal dr. __________, il TCA non può, in

mancanza di ulteriori accertamenti specialistici, stabilire con sufficiente tranquillità se l’insorgenza di un peggioramento dei disturbi

di carattere psichiatrico, con influsso sulla capacità lavorativa residua

dell’interessato, segnalati dal dr. __________ e riconosciuti, seppur solo a

decorrere dal mese di ottobre 2010, dagli stessi medici del SMR, sia

intervenuto già prima dell’emissione della decisione impugnata oppure no.

Alla luce

delle affermazioni del dr. __________, infatti, questo Tribunale non può

escludere che il peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato, dal

profilo psichiatrico, sia avvenuto ancora prima del 25 agosto 2010.

Tale

soluzione si giustifica tanto più considerato il tempo (più di un anno)

trascorso tra la valutazione peritale eseguita dal dr. __________ nell’ambito

della perizia SAM (31 marzo 2009) e l’emanazione della decisione impugnata (25

agosto 2010).

2.8

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a

una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica presso il

Centro peritale per le assicurazioni sociali al fine di chiarire sia l'aspetto

diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del

ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, tenendo conto anche delle patologie di

natura somatica dell’interessato, se del caso opportunamente aggiornate,

l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita

dell’assicurato.

2.9

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un'indennità

per ripetibili (cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 25 agosto 2010 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.8..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà al ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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