32.2010.264
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7 marzo 2011Italiano44 min
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Numero d'incarto:
32.2010.264
Data decisione, Autorità:
07.03.2011, TCA
Titolo:
Decisione con la quale UAI ha rifiutato il diritto a prestazioni all'assicurato non può essere confermata dal TCA,dato che le patologie di origine psichica dell'interessato necessitano di ulteriori approfondimenti.Atti rinviati per complemento istruttorio
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.264
cr/sc
Lugano
7 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 settembre 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 agosto 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1 nato
nel 1948, all’epoca titolare di un’officina di autoriparazioni con annesso
distributore di benzina, in data 8 ottobre 1990 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, a seguito della
“rottura dei due legamenti laterali, due menischi e crociato” (doc. 1/1-6).
Con
decisione del 23 settembre 1991, la Cassa di compensazione competente ha
assegnato all’assicurato una mezza rendita di invalidità dal 1° ottobre 1989
(domanda tardiva) al 31 marzo 1990 (doc. 7-1), poi soppressa a partire dal 1°
aprile 1990 visto il miglioramento dello stato di salute dell’interessato.
Con
sentenza del 23 giugno 1992, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha
confermato la correttezza della decisione impugnata, visto un grado di
invalidità inferiore al 40% (doc. 8/71-77).
In data
16 ottobre 1992 l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni
(doc. 4/1-6).
Con
decisione del 26 ottobre 1993, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di
prestazioni, non essendo intervenuto un peggioramento delle condizioni di
salute dell’interessato, come appurato in sede peritale dal dr. __________
(doc. 8/1-2).
Questa
decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. In data 1°
giugno 2004 l’assicurato ha presentato un’ulteriore richiesta di prestazioni
(doc. 12/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia
reumatologica affidata al dr. __________, con decisione del 3 maggio 2006,
l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni (doc. 56/1-3).
A seguito
dell’opposizione presentata dall’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, con
decisione su opposizione del 12 novembre 2008, l’UAI, ritenuto che lo stato di
salute dell’interessato potrebbe avere subito delle variazioni sia dal profilo
somatico, che da quello psichico, ha annullato la decisione impugnata e ha
retrocesso gli atti all’amministrazione al fine di stabilire, tramite una
perizia pluridisciplinare, l’evoluzione della capacità lavorativa
dell’assicurato sia nella sua attività, sia in altre adeguate (doc. 66/1-5).
Esperiti,
conformemente a quanto indicato nella decisione su opposizione del 12 novembre
2008, gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare
a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM),
con progetto di decisione del 4 marzo 2010 (doc. 84/1-3), poi confermato con
decisione del 25 agosto 2010, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni,
appurato un grado di invalidità inferiore al 40% (doc. A).
1.3. Contro la
citata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA
1, ha presentato ricorso al TCA postulando l’attribuzione di una rendita intera
di invalidità.
Sostanzialmente
la rappresentante ha contestato le risultanze della perizia pluridisciplinare
del SAM, sottolineando come il medico curante dell’interessato, dr.ssa __________,
abbia attestato una completa inabilità lavorativa dell’assicurato in qualsiasi
attività, ponendo una prognosi infausta.
La
patrocinatrice ha in particolare contestato la valutazione peritale
psichiatrica, che a suo avviso non ha debitamente tenuto conto “della
problematica relativa ai forti dolori persistenti e invalidanti di cui soffre
il ricorrente non solo dal punto di vista fisico ma anche e soprattutto dal
punto di vista psichico”.
L’avv. RA 1 ha pure contestato la valutazione
delle attività ancora esigibili dall’interessato operata dalle consulenti in
integrazione, le quali, a suo parere, non hanno tenuto in debita considerazione
il ruolo svolto dall’assicurato presso la ditta gestita dalla moglie. La
patrocinatrice ha rilevato che “l’Ufficio AI non si era e non si è ancora oggi
posto la questione a sapere se il signor RI 1 sarebbe stato in grado di
esercitare un’attività lavorativa, se non fosse stato assunto dalla moglie,
cioè in un ambiente “protetto”, dove in realtà egli gestiva la giornata, a
dipendenza di come egli si sentiva e, quindi, di quello che il suo stato di
salute gli permetteva di eseguire”.
Infine,
la patrocinatrice del ricorrente ha rilevato che, essendo stato l’assicurato
considerato ancora abile al 50% nella sua professione, il grado di invalidità
avrebbe dovuto in ogni caso essere fissato al 50%, senza procedere ad un
confronto dei redditi facendo capo a dei dati statistici (doc. I).
1.4. L’UAI, in
risposta, ribadita la correttezza sia della valutazione medica, che di quella
economica, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.5. Con scritto
dell’8 novembre 2010, la patrocinatrice ha prodotto un referto medico del dr. __________;
ha chiesto l’audizione dei medici curanti, dr.ssa __________ e dr. __________;
ha ribadito la richiesta ricorsuale di una perizia medica pluridisciplinare e
ha chiesto di richiamare dall’Ufficio AI l’incarto completo dell’assicurato
(doc. VIII + B).
1.6. Con
osservazioni del 22 novembre 2010 l’UAI, sulla base delle considerazioni
espresse dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del SMR in merito alle
indicazioni fornite dal dr. __________ – nelle quali i medici del SMR hanno
rilevato che dallo scritto dello psichiatra curante emerge che “il quadro
clinico descritto viene contestualizzato nell’attualità e la presa a carico
psichiatrica è avvenuta solo nell’ottobre 2010. Si può ammettere quindi che vi
sia stata una modificazione della patologia psichiatrica ma solo dall’ottobre
2010, data della presa a carico psichiatrica” – ha nuovamente chiesto la
reiezione del ricorso (doc. X + bis).
Questo
scritto dell’amministrazione è stato trasmesso all’assicurato (doc. XI), per
conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la
richiesta di prestazioni dell’assicurato.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra
il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA
del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio
2007, I 384/06).
2.4. Nel caso di
specie, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute
dell’assicurata, l’UAI ha dapprima affidato al dr. __________, specialista FMH
in reumatologia, l’incarico di eseguire una perizia specialistica.
Nel
referto del 14 ottobre 2005, il dr. __________ ha posto le diagnosi di “1.
sindrome cervico-lombospondilogena bilaterale cronica in alterazioni
degenerative della colonna cervicale e della lombare (osteocondrosi C3/C4 con
spondilosi, osteocondrosi C5/C6 e C6/C7 con spondilosi e uncartrosi, spondilosi
laterale ed anteriore L3/L4, minima spondilosi L4/L5); osteoporosi con esito da
frattura di D12, delle apofisi traverse di L1, L2 e L4 il 21.08.2004; disturbi
statici del rachide (cifoscoliosi della dorsale con protrazione del capo,
appiattimento della lombare, scoliosi sinistro convessa
cervico-toraco-lombare); tendenza fibromialgica; decondizionamento muscolare;
2. sindrome del canale carpale a destra; 3. artropatia urica; 4. gonartrosi
bicompartimentale a destra in esito da rottura del legamento crociato anteriore
e di tutto l’apparato capsulolegamentare posteromediale, lesione meniscale del
corno posteriore mediale, lesione a braccio di anfora del menisco laterale,
revisionati chirurgicamente nel 1987; esito da algodistrofia anamnestica
dell’arto inferiore destro; 5. piedi trasversopiatti bilaterali con alluci
valghi e dita a martello; 6. obesità (peso 75 kg/statura 163.5 cm)” (doc. 40-9).
A
proposito della capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’assicurato
abile al lavoro al 100%, con un rendimento del 100%, in attività adatte,
rispettose dei suoi limiti funzionali, a partire dal 16 giugno 2004 (doc.
40-9).
Lo
specialista ha per contro considerato l’interessato, nell’attività di meccanico
con mansioni tipiche, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa
usuale, ma con una diminuzione del rendimento del 60%, dal 21 agosto 2004, data
dell’infortunio con fratture osteoporotiche al rachide lombare (doc. 40-9).
Nell’attività
di gerente di garage, con collaboratori che svolgono le mansioni pesanti, il
dr. __________ ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro sull’arco di una
giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 25%, a
causa dei dolori cronici, a partire dal 21 agosto 2004 (doc. 40-10).
Infine,
nell’attività di collaboratore di una ditta di autonoleggio con mansioni
amministrative e di autista, il dr. __________ ha considerato l’assicurato
abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una riduzione
del rendimento del 30% a causa dei dolori cronici, a partire dal 21 agosto 2004
(doc. 40-10).
A seguito
dei referti medici prodotti dall’avv. RA 1 in sede di opposizione contro la
decisione del 3 maggio 2006 di rifiuto delle prestazioni, il dr. __________ del
SMR, nelle annotazioni mediche del 10 novembre 2008, ha considerato opportuna una rivalutazione reumatologica delle patologie dell’assicurato,
unitamente ad una valutazione psichiatrica (doc. 65).
L’UAI ha
quindi affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare.
In tale
ambito, i medici del SAM hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________),
quella neurologica (dr. __________) e quella psichiatrica (dr. __________).
L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________,
specialista FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale, nel suo referto del
4 maggio 2009, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa
di “1. sindrome cervico-vertebrale con componente cervico-brachiale prevalentemente
a destra su alterazioni statiche della colonna vertebrale, nonché alterazioni
degenerative cervicali da C3 fino a C7 con osteocondrosi, spondilosi e
spondilartrosi, nonché uncartrosi soprattutto localizzate ai segmenti C5/C6 e
C6/C7; 2. sindrome toraco-lombo-vertebrale su alterazioni statiche con tendenza
ipercifotica della colonna toracale che si prolunga alle prime vertebre
lombari, nonché scoliosi destro convessa, nonché stato dopo esito di frattura
Th12 e delle apofisi trasverse di L1, L2 e L4 in data 21.08.2004, nonché
discopatia con osteocondrosi e spondilosi al segmento L3/L4, in minor misura
L4/L5; 3. gonartrosi a destra in stato dopo distorsione del ginocchio destro
nel 1987 ed intervento chirurgico con artrotomia con suture e fissazione
transossaria del legamento crociato anteriore, sutura aperta del menisco
mediale al corno posteriore e ricostruzione dell’angolo posteriore mediale il
20.11.1987, nonché due artroscopie di controllo”, mentre quale diagnosi senza
influsso sulla capacità lavorativa quella di “periartropatia dell’anca destra
in stato dopo algodistrofia nel 2007” (doc. 75/36-37).
Quali limiti funzionali, lo specialista ha
indicato che “le patologie sopraelencate in particolar modo alla colonna
cervicale e lombare sono da ritenere limitanti per le attività svolte dal
paziente. Vi è una limitazione in attività lavorativa da svolgere in posizioni
non ergonomiche con la colonna vertebrale in particolar modo se piegata in
avanti o se il paziente deve mantenere delle posizioni statiche sia con la
colonna cervicale che con la colonna lombare. Vi sono delle limitazioni
nell’alzare pesi superiori ai 10-15 kg ripetutamente. Il paziente è limitato
nel mantenere la posizione inginocchiata a seguito della patologia al ginocchio
destro. Egli è limitato in attività lavorative in cui deve mantenere per un
periodo prolungato più di due ore la posizione seduta” (doc. 75-38).
Sulla base delle patologie diagnosticate e dei
limiti funzionali indicati, il dr. __________ ha considerato l’assicurato inabile
al lavoro nella misura del 70% nella sua precedente attività di meccanico
d’auto, mentre lo ha ritenuto inabile al lavoro nella misura del 50%
nell’attività di garagista e gerente di un garage, associando l’attività
lavorativa di meccanico a quella organizzativa e di vendita, nonché di
controllo del lavoro (doc. 75-38).
Il dr. __________ ha invece ritenuto che
l’interessato, in attività lavorative da considerare medio-leggere ed
ergonomicamente adatte per le condizioni di salute del paziente, che tengano in
considerazione le limitazioni funzionali, sia inabile al lavoro nella misura
del 30%, “da riferire ad una diminuzione del rendimento e alla necessità di
pause più prolungate” (doc. 75-38).
L’aspetto neurologico è invece stato valutato dal
dr. __________, specialista FMH in neurologia, il quale, nel suo referto del 14
aprile 2009, ha posto le diagnosi di “brachialgie parestetiche predominanti a
destra su incipiente compressione del nervo mediano al canale carpale;
cervicalgie croniche su alterazioni statico-degenerative del rachide cervicale,
incipiente canale spinale stretto; lombalgie croniche su alterazioni
statico-degenerative, spondilartrosi, listesi L3-L4, esiti di frattura
traumatica delle apofisi trasverse L2-L3 a destra” (doc. 75-40).
Il dr. __________ ha considerato che “la
situazione non si è praticamente modificata rispetto all’esame
elettroneurografico eseguito dal dottor __________ in novembre 2003”, valutando che, dal punto di vista strettamente neurologico, l’assicurato “non presenta un’incapacità
lavorativa per attività leggere e d’ufficio, mentre in un’attività più pesante
la limitazione è dovuta piuttosto a problemi ortopedici a livello del rachide,
delle ginocchia, per presenza di dolori cronici” (doc. 75-44).
Infine, l’aspetto psichico è stato vagliato dal
dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel
suo referto del 2 aprile 2009, posta la diagnosi di “episodio depressivo lieve
con sindrome biologica (ICD10-F32.01)”, ha ritenuto, sotto il profilo strettamente
psichiatrico, l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 10% “a causa
della situazione socio-affettiva economica che egli ha dovuto sopportare,
presentando a volte importanti stati d’ansia, somatizzazioni e disturbi
neurovegetativi oltre che la sintomatologia sopra descritta” (doc. 75-27).
Lo specialista ha precisato che l’evoluzione
della patologia dell’assicurato è positiva e la prognosi, salvo eccezioni, a
medio-lungo termine è favorevole (doc. 75-26).
Infine, il dr. __________ ha evidenziato
l’importanza che riveste per l’interessato l’assunzione regolare del suo
farmaco antidepressivo (doc. 75-27).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 9 giugno 2009, i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del
ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa di “1. sindrome cervicovertebrale con/su
componente cervicobrachiale, prevalentemente a destra; alterazioni statiche della
colonna vertebrale; alterazioni degenerative cervicali C3-C7; osteocondrosi,
spondilosi e spondilartrosi, nonché uncartrosi soprattutto localizzate ai
segmenti C5-C7; 2. sindrome toracolombovertebrale con/su alterazioni statiche;
tendenza ipercifotica della toracale che si prolunga alle prime vertebre
lombari; scoliosi destro-convessa; pregressa frattura di Th12 e delle apofisi
trasverse L1, L2, L4, 21.08.2004; discopatia con osteocondrosi e spondilosi al
segmento L3/L4 ed in minor misura L4/L5; 3. gonartrosi a destra con/su
pregressa distorsione del ginocchio destro, novembre 1987; pregresso intervento
chirurgico con artrotomia, suture e fissazioni transossarie del legamento
crociato anteriore, sutura aperta del menisco mediale al corno posteriore e
ricostruzione dell’angolo posteriore mediale, 20.11.1987; pregresse due
artroscopie di controllo, 1987; 4. episodio depressivo lieve con/su sindrome
biologica (ICD10-F32.1)”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa hanno indicato quelle di “incipiente compressione del nervo
mediano al canale carpale a destra; sovrappeso (BMI 29.3) con dislipidemia;
ipertensione arteriosa sotto trattamento con disturbo diastolico del rilascio;
tabagismo; osteoporosi sotto trattamento” (doc. 75/17-18).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM
hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 30% (presenza durante tutto il
giorno, ma con un rendimento ridotto) nella precedente attività di meccanico di
automobili, dal novembre 2007 e continua (doc. 75-22). Per il periodo dal mese
di maggio 2007 al mese di ottobre 2007, i medici del SAM hanno indicato una
totale incapacità lavorativa dell’interessato come meccanico di automobili, a
causa delle fratture alla colonna vertebrale, edema all’anca destra, sindrome
depressiva, accertamenti vari, cure varie e ricovero in Clinica (doc. 75-22).
Fatti
I medici del SAM hanno per contro considerato
l’assicurato abile al lavoro nella misura del 50% (presenza durante tutto il
giorno, ma con un rendimento ridotto) come garagista e gerente di un garage,
associando l’attività lavorativa di meccanico a quella organizzativa e di
vendita (doc. 75-22).
In un’attività di tipo prettamente
amministrativo, i medici del SAM hanno invece considerato l’interessato abile
al lavoro al 70% (attività ergonomicamente adatta, medio-leggera e sedentaria).
I medici del SAM hanno precisato che “le
sopraccitate capacità lavorative in attività adatte sono presenti dal novembre
2007 (esecuzione MRI a livello cervicale e constatazioni di peggioramento) e
continua. In futuro non è da prevedere un miglioramento della capacità
lavorativa nelle sopraccitate attività” (doc. 75-23).
Infine, i medici del SAM hanno espressamente
indicato che per il periodo dal 1° giugno 2004 (ricezione da parte dell’UAI
della richiesta di prestazioni AI per adulti) all’aprile 2007, fa stato la
precedente decisione dell’UAI, basata sulla valutazione peritale del dr. __________
del 14 ottobre 2005 e della consulente IP del 20 aprile 2006 (doc. 75-23).
Le
conclusioni dei medici del SAM sono poi state confermate dal dr. D. __________
del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di
conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), il
quale, nel rapporto medico del 18 giugno 2009, ha osservato che “il SAM conferma la validità della precedente valutazione. Peggioramento stato
di salute da maggio 2007” (doc. 76-2).
In sede di osservazioni contro il progetto di
decisione del 4 marzo 2010 dell’UAI di rifiuto delle prestazioni, la patrocinatrice
dell’assicurato ha trasmesso all’amministrazione il seguente referto medico del
15 aprile 2010, redatto dalla dr.ssa __________, specialista FMH in medicina
interna:
"
Gentile avvocato mi accingo a rispondere alle
domande da Lei poste per il paziente a margine che all’uopo mi libera dal
mantenimento del segreto professionale.
Diagnosi:
1. esiti da grave politrauma (1985) con:
gravi
problemi a livello del rachide e degli arti inferiori, in particolare alla
caviglia destra: complicata da frattura trimalleolare WEBER C ancora con segni
di instabilità e persistenza di edema reattivo circostante (l’evento era stato
complicato da M. Suddeck) e del ginocchio destro e sinistro con rottura dei
ligamenti collaterali e rottura del menisco bilateralmente. Malgrado intervento
chirurgico (fecit dr. med. __________) il paziente non ha mai potuto riprendere
completamente la funzionalità del ginocchio che attualmente è complicata da una
artrosi tricompartimentale dalla parte destra.
Considerandi
2.
frattura apofisi traversa di L3-L4 (trauma minimale in data
23.8
) nell’ambito di una successivamente diagnosticata e trattata
osteoporosi vertebrale.
3.
11.01.2008: sindrome cervicobrachiale acuta su compressione
midollare (dr.ssa __________ Servizio di Neurologia Ospedale Regionale di __________):
la compressione si estrinseca a livello anteriore interessando i metameri C6/C7
– C5/C6 / in minore misura C4/C5.
4.
21.01.2009: contusione toracica accidentale con lesioni coste da IX
a XI anteriormente a destra ancora (non fortemente) sintomatiche che limitano
la funzionalità ancora di più in questo paziente sufficientemente messo a dura
prova.
5.
sindrome lombovertebrale con disturbo statico e posturale del
rachide e disturbo accompagnatorio funzionale che si estrinseca a livello dei
compartimenti inferiori del rachide vertebrale. Ernia foraminale a sinistra
L4-L5 con contatto alla radice L4 a sinistra. Osteocondrosi L3-L4; meno
accentuata da L4-L5 a L5-S1 (MRI 21.03.2008).
2007: diagnosticata
listesi a livello L3/L4 con sintomatologia ad epicentro delle apofisi spinose
Th6.
6.
sindrome dell’edema osseo midollare transiente dell’anca destra
(osteoporosi transiente), ancora sintomatica.
7.
iperuricemia sintomatica (artriti di tipo uremico recidivanti).
8.
tunnel carpale bilaterale.
9.
depressione reattiva alla situazione clinica a carattere
medio-grave.
10.
Pes
varus supinatus destro anche un gardiente patologico degli arti inferiori (di
un cm interessante l’arto inferiore destro).
Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa
1.
patologia peptica del primo tratto gastro-intestinale compensata da
terapia farmacologica
2.
BCPO con dispnea NYHA II: complicata da episodio di emottisi nel
2008.
3.
ipertensione arteriosa e dislipidemia trattate.
(…)
Riassumendo:
dalla precisa descrizione degli eventi che hanno
colpito questo sfortunato paziente, oltre alle problematiche internistiche
menzionate, abbiamo assistito negli anni ad un aggravamento della situazione
clinica globale (osteoarticolare, psichiatrica ed internistica).
Da segnalare che il paziente segue attentamente
le prescrizioni e le cure e i trattamenti consigliati dai diversi specialisti.
Sia i vari specialisti chiamati in causa da un
punto di vista reumatologico, neurologico, ortopedico e neurochirurgico, come
anche il Prof. __________ della terapia del dolore non sono riusciti a
risolvere la problematica principale: la ripresa dell’attività lavorativa anche
solo a tempo parziale. Anche la farmacoterapia non è di aiuto 200 mg di Lyrica
non sono d’aiuto per la concentrazione in una professione quella del meccanico
che di concentrazione oltre che di sforzi è costellata. Tutta questa
farmacoterapia ha anche dei risvolti non lievi sulla sfera neuropsicologica.
Non credo che l’età anagrafica del paziente possa
prendere in considerazione una riformazione professionale.
Dal mio punto di vista il paziente è alla luce di
quanto descritto inabile al lavoro al 100% nella sua ed anche in altro tipo di
mansioni professionali.” (Doc. 87/10-13)
Nelle annotazioni dell’8 luglio 2010, il dr. __________
del SMR ha osservato:
"
Vedi note del 10.11.2008 e seguente valutazione
SAM 4.2009 ed infine nota SMR del 18.6.2009
Progetto di decisione del 4.3.2010: nessun
diritto a rendita in presenza di grado AI 32%
Osservazione al progetto:
nuova documentazione medica: rapporto dr.ssa __________
del 15.4.2010
Dal rapporto non risulta una sostanziale modifica
dello stato di salute dell’assicurato rispetto alla valutazione SAM.” (Doc.
89-1)
2.5
In corso di
causa, la patrocinatrice dell’assicurato ha trasmesso al TCA un nuovo referto
medico, datato 4 novembre 2010, redatto dal dr. __________, specialista FMH in
psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:
"
Con il presente certifico di avere in cura il
paziente sopraccitato dal 20.10.2010, la presa a carico specialistica è stata
richiesta dal medico curante dr.ssa med. __________ a causa della presenza di
una persistente sofferenza psicologica.
Sulla base degli elementi
anamnestico-diagnostico-prognostici in mio possesso e delle osservazioni
cliniche accumulate in occasione dei 3 colloqui del 20 e del 26 ottobre
rispettivamente del 3 novembre 2010, posso affermare quanto segue:
-
il signor RI 1 presenta da 4-5 anni una grave
deriva bio-psico-sociale consecutiva alle sequele di uno shock anafilattico e
ad altre problematiche fisiche (tra l’altro tumore osseo e patologia dentale) e
indotta dalla mancata involuzione di una sintomatologia depressiva che ha
infiltrato sia l’organizzazione che il funzionamento della personalità
-
attualmente presenta una severa sintomatologia depressiva caratterizzata
da anedonia, abulia, sentimenti di inutilità e incapacità, marcata perdita di
slancio-iniziativa-motivazione-piacere, massiccia assenza di
prospettive-ideali-ambizioni con totale impossibilità di proiettarsi
costruttivamente nel futuro e tendenza a percepire il corso dell’esistenza come
avvilente e senza speranza; gli affetti sono estremamente depressivi e il corso
del pensiero è di registro melanconiforme con frequenti pensieri di morte,
senza peraltro concrete intenzioni di passaggio all’atto autodistruttivo
(afferma che ciò che lo motiva a non realizzare un tale gesto è la presenza del
nipotino di 5 anni, del quale si occupa spesso e che attualmente rappresenta
per lui l’unica speranza per il futuro).
Descrive
un quotidiano insoddisfacente e povero di spunti motivanti (salvo l’accudimento
del nipotino), trascorso in un continuo e pesante sforzo di non mostrare oltre
misura la propria sofferenza ai familiari.
Fin
dal risveglio si sente svuotato e demotivato, trascorre le giornate senza
programmi precisi ed in attesa dell’arrivo della sera, per lui l’unico momento
sopportabile, oltre, come già detto sopra, a quelli trascorsi con il nipotino.
-
sul piano diagnostico presenta una grave
patologia cronico-involutiva assimilabile ad una:
ICD10-F62.1 modificazione
duratura della personalità successiva ad un grave scompenso depressivo, senza
sintomi psicotici ma di registro cronico-involutivo.
-
la prognosi socio-occupazionale è a mio avviso
da considerare come definitivamente caratterizzata da una totale incapacità
lavorativa; questa perdita di competenze occupazionali è presente, sul piano
psichiatrico, da almeno 3-4 anni.
-
la prognosi clinico-esistenziale è estremamente
riservata e sono dell’avviso che malgrado il trattamento psicofarmacologico
(CITALOPRAM 40 mg, TRITTICO 100 mg) e la presa a carico psicoterapeutica appena
iniziata, l’evoluzione del disturbo rischia di essere poco soddisfacente.”
(Doc. B)
Nelle annotazioni del 22 novembre 2010, il dr. __________
del SMR e la dr.ssa __________, psichiatra del SMR, hanno osservato:
"
Assicurato nato nel 1948, rivalutato in ambito
SAM:
Perizia pluridisciplinare SAM 09.06.2009
Diagnosi con influenza sulla CL
sindrome cervicovertebrale con/su
-
componente cervicobrachiale, prevalentemente a
destra;
-
alterazioni statiche della colonna vertebrale;
-
alterazioni degenerative cervicali C3-C7;
-
osteocondrosi, spondilosi e spondilartrosi,
nonché uncartrosi soprattutto localizzate ai segmenti C5-C7;
sindrome toracolombovertebrale con/su
-
alterazioni statiche;
-
tendenza ipercifotica della toracale che si
prolunga alle prime vertebre lombari;
-
scoliosi destro-convessa;
-
pregressa frattura di Th12 e delle apofisi
trasverse L1, L2, L4, 21.08.2004;
-
discopatia con osteocondrosi e spondilosi al
segmento L3/L4 ed in minor misura L4/L5;
gonartrosi a destra con/su
-
pregressa distorsione del ginocchio destro,
novembre 1987;
-
pregresso intervento chirurgico con artrotomia,
suture e fissazioni transossarie del legamento crociato anteriore, sutura
aperta del menisco mediale al corno posteriore e ricostruzione dell’angolo
posteriore mediale, 20.11.1987;
-
pregresse due artroscopie di controllo, 1987;
episodio depressivo lieve con/su
-
sindrome biologica (ICD10-F32.1)
valutato impedimento del 30% in attività adatta
decisione UAI 25.08.2010: nessun diritto a
rendita AI
ricorso:
documentazione presentata:
rapporto dr. __________ del 4.11.2010:
-
viene posta la diagnosi F62.1, modificazione
duratura della personalità successiva a malattia mentale
in
cura psichiatrica dal 20.10.2010: attualmente presenta una severa
sintomatologia depressiva che viene descritta clinicamente. Viene posta la
diagnosi di Modificazione duratura della personalità (ICD10-F62.1) successiva
ad un grave scompenso depressivo, senza sintomi psicotici ma di registro cronico-involutivo.
Tale documentazione non porta elementi clinici
che possano modificare le valutazioni riportate nella perizia SAM dallo
psichiatra dr. __________ in quanto il quadro clinico descritto viene
contestualizzato nell’attualità e la presa a carico psichiatrica è avvenuta
solo nell’ottobre 2010.
Si può ammettere quindi che vi sia stata una
modificazione della patologia psichiatrica ma solo dall’ottobre 2010, data
della presa a carico psichiatrica.” (Doc. X/bis)
2.6
Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui
permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008.
IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.7
Attentamente
esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché
richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici
(cfr. consid. 2.6.), questo Tribunale non può confermare l’operato dell’Ufficio
AI, in quanto la problematica psichica non è stata sufficientemente chiarita.
Nonostante
l’amministrazione, dopo una valutazione peritale reumatologica,
abbia fatto esperire, conformemente a quanto stabilito nella precedente
decisione su opposizione del 12 novembre 2008 (cfr. doc. 66), una valutazione
pluridisciplinare, questo Tribunale ritiene di non potersi fondare sul referto
peritale del 9 giugno 2009 dei medici del SAM per stabilire quali siano i
disturbi di natura psichiatrica dell’interessato e l’influsso che gli stessi
hanno sulla sua capacità lavorativa residua.
Se, da una parte, il TCA non
ha motivo per distanziarsi dalla valutazione pluridisciplinare del SAM del 9
giugno 2009 per quanto concerne le patologie di origine somatica, la cui
correttezza è stata poi confermata anche dal SMR – e che, del resto, non è stata
sconfessata, in sede ricorsuale, tramite dei referti medico-specialistici
attestanti l’esistenza di ulteriori patologie somatiche, in grado di influire maggiormente
sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato – d’altra parte lo stesso
discorso non può invece valere con riferimento ai disturbi di origine psichica
dell’interessato.
Nella valutazione psichiatrica eseguita dal dr. __________
in data 31 marzo 2009 nell’ambito della perizia SAM, lo specialista in
psichiatria ha considerato che l’assicurato presenta “un episodio depressivo
lieve con sindrome biologica (ICD10-F32.01)”, con una prognosi favorevole (doc.
75-26).
In corso
di causa, la patrocinatore dell’assicurato ha prodotto un referto specialistico,
datato 4 novembre 2010, redatto dal dr. __________, nel quale è stata posta la
diagnosi di “modificazione duratura della personalità successiva ad un grave
scompenso depressivo, senza sintomi psicotici ma di registro cronico-involutivo
(ICD10-F62.1)”. A mente del curante, tale diagnosi riduce in maniera completa
la capacità lavorativa dell’assicurato, precisando che “questa perdita delle
competenze occupazionali è presente, sul piano psichiatrico, da almeno 3-4
anni” (cfr. doc. B).
Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali
valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di
fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 25
agosto 2010 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente
possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione
anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e
129.
V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
In concreto, il referto del dr. __________ del 4 novembre 2011
(doc. B) è successivo alla decisione impugnata.
Esso
va tuttavia preso in considerazione, dato che il dr. __________ ha indicato che
l’inabilità lavorativa del 100% per motivi psichiatrici è presente “almeno da
3-4 anni” (cfr. doc. B).
Pertanto,
potendo il referto del 4 novembre 2011 del dr. __________ permettere di
accertare lo stato di salute dell’assicurato antecedente al provvedimento
contestato, tale rapporto è rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è
suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo
della situazione precedente la decisione del 25 agosto 2010 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).
È vero
che nelle loro annotazioni mediche del 22 novembre 2010, il dr. __________ e la
dr.ssa __________ del SMR - pur riconoscendo che effettivamente “vi sia stata
una modificazione della patologia psichiatrica” - hanno tuttavia ritenuto che
un tale cambiamento, dal profilo psichiatrico, sia presente solo dal mese di
ottobre 2010, vale a dire dal momento della presa a carico specialistica presso
il dr. __________, ritenuto che lo psichiatra curante, nel suo referto, ha
attestato la presenza a quel momento (cfr. doc. B: “attualmente”) di una severa
sintomatologia depressiva (doc. X/bis).
Il TCA ritiene,
tuttavia, di non potere condividere, in mancanza di ulteriori approfondimenti,
tale critica dei medici del SMR.
Se, infatti, è indubbio che il dr. __________,
nel suo referto del 4 novembre 2010, ha descritto nei dettagli i sintomi da lui
constatati in occasione dei tre incontri specialistici del 20 ottobre 2010, 26
ottobre 2010 e del 3 novembre 2011, indicando che “attualmente presenta una
severa sintomatologia depressiva caratterizzata da …” (cfr. doc. B), è altrettanto
vero che lo psichiatra curante ha pure espressamente rilevato che l’assicurato
presenta “da 4-5 anni una grave deriva bio-psico-sociale consecutiva alle
sequele di uno shock anafilattico e ad altre problematiche fisiche (tra l’altro
tumore osseo e patologia dentale) e indotta dalla mancata involuzione di una
sintomatologia depressiva che ha infiltrato sia l’organizzazione che il
funzionamento della personalità”, aggiungendo che l’incapacità lavorativa
totale dell’interessato “è presente sul piano psichiatrico da almeno 3-4 anni”
(doc. B).
Alla luce
di queste considerazioni esposte dal dr. __________, il TCA non può, in
mancanza di ulteriori accertamenti specialistici, stabilire con sufficiente tranquillità se l’insorgenza di un peggioramento dei disturbi
di carattere psichiatrico, con influsso sulla capacità lavorativa residua
dell’interessato, segnalati dal dr. __________ e riconosciuti, seppur solo a
decorrere dal mese di ottobre 2010, dagli stessi medici del SMR, sia
intervenuto già prima dell’emissione della decisione impugnata oppure no.
Alla luce
delle affermazioni del dr. __________, infatti, questo Tribunale non può
escludere che il peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato, dal
profilo psichiatrico, sia avvenuto ancora prima del 25 agosto 2010.
Tale
soluzione si giustifica tanto più considerato il tempo (più di un anno)
trascorso tra la valutazione peritale eseguita dal dr. __________ nell’ambito
della perizia SAM (31 marzo 2009) e l’emanazione della decisione impugnata (25
agosto 2010).
2.8
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non
viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il
principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.
136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un
diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o
una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza
è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.
560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF
che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare
d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,
secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è
quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della
gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte
abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della
procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore
che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa
giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad
essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie
lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA
35.2004.100
del 9 marzo 2005).
D’altra
parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA
2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a
una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio
all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i
fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li
avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,
affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica presso il
Centro peritale per le assicurazioni sociali al fine di chiarire sia l'aspetto
diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del
ricorrente.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, tenendo conto anche delle patologie di
natura somatica dell’interessato, se del caso opportunamente aggiornate,
l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita
dell’assicurato.
2.9
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di
ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a
spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
Vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un'indennità
per ripetibili (cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 25 agosto 2010 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.8..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà al ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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