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Decisione

32.2010.265

Richiesta di una rendita per l'invalidità respinta poiché il grado d'invalidità non raggiunge il 40%. Conferma del contenuto della perizia pluridisciplinare fatta allestire dall'amministrazione

14 marzo 2011Italiano62 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

4. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;

Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

1997, ad art. 41, pag. 258).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente

dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione

illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato

o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;

RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182

consid. 2a con riferimenti).

6. In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti

dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da

dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per

le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:

pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente

confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di

regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della

capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich

Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in

der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81

seg.). Un'eccezione

a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il

disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una

gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato

del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V

165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298

consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi

eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità

psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata

di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale

dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr.

sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento

ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano

psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti,

egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente

dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid.

2c)."

Questa

giurisprudenza è stata confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007

del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.

Anche

in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha

evidenziato che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo

di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza

manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e

durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali

(1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti

della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione

sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la

liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario

tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso

di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché

di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona

assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der

Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der

Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

"

(…)

Ora,

il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in

DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il

giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche

essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia

presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si

giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di

applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di

disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere

invalidante di una fibromialgia.

Ciò

significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione

o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali

ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di

disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la

possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e

costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri

suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza

di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità

e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza

remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una

perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la

constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate

secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della

persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener

conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un

processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un

sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella

malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si

deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto

a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività

risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella

causa O., I 873/05)

In

una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

" (...)

Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il

ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della

valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto

stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia

non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della

capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4

cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una

siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una

comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva

descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza

all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e

4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag.

353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito

che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF

del 4 luglio 2007, I 384/06).

7. Nel caso concreto, in seguito alla sentenza del 6 aprile 2009 (inc.

32.2008.84) di questo Tribunale, l’UAI ha fatto allestire una perizia

pluridisciplinare ad opera del SAM nei giorni 26 agosto, nonché 10, 15, 19

settembre e 27 ottobre 2009 (doc. AI 110-1).

Dal

referto, datato 27 gennaio 2010 (doc. AI 110), risulta che i periti hanno fatto

capo a 4 consulti specialistici esterni, di natura psichiatrica (dr.ssa med. __________),

reumatologica (dr. med. __________), neurologica (dr. med. __________) ed

endocrinologica (dr. med. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di sindrome depressiva ricorrente in

remissione, distimia, sindrome lombovertebrale con componente a carattere

spondilogeno ed episodi di tipo sciatalgico alla gamba sinistra a carattere

recidivante su un’ernia discale L5-S1, stato dopo intervento chirurgico di

plastica ligamentare della caviglia sinistra per traumi ripetuti di supinazione

e conseguente instabilità della caviglia sinistra il 19.08.2009, sindrome del

tunnel carpale medio-grave bilaterale, cefalea mista con componente muscolo

tensiva cronica ed episodi plurimensili di emicrania senz’aura e la diagnosi

senza influenza sulla capacità lavorativa di sindrome somatoforme da dolore

persistente, fibromialgia, borsite cronica all’olecrano ds., metatarsalgie

nell’ambito di piede piano trasverso, attualmente sintomatica soprattutto sul

lato ds., diabete mellito tipo 2b diagnosticato nel 1995 ca. con su

insulinorichiedenza secondaria a partire dal 2002, scompenso glicemico cronico,

obesità con BMI 44,5 kg/m2, stato dopo microalbuminuria, completamente

regredita sotto AT2-antagonista, sospetta intolleranza al rosiglitazione (allergia

cutanea), ipertensione arteriosa trattata, ipoacusia (corretta con apparecchio

acustico), tabagismo cronico.

Dal

punto di vista reumatologico i periti rilevano che dall’anamnesi si evince una

situazione sostanzialmente invariata rispetto alle dichiarazioni ottenute

durante la visita peritale del 2006. In particolar modo i dolori della colonna

cervicale, della muscolatura del trapezio, lungo le braccia e anche a livello

lombare e lungo la gamba sinistra venivano sostanzialmente descritti in modo

analogo. I periti rammentano che per quanto riguarda lo stato reumatologico si

assiste ad un leggero peggioramento della mobilità della colonna lombare nella

flessione laterale e nell’estensione, mentre vi è un miglioramento della

sintomatologia dolorosa ai movimenti della colonna toracale. Il consulente

evidenzia che l’assicurata ha operato l’alluce valgo a destra, attualmente

soffre di metatrasalgie al piede destro. Vi è inoltre una borsite cronica

subentrata dopo un trauma nell’agosto 2009. Alterazioni non limitanti per

quanto riguarda un’attività professionale. I disturbi alla colonna cervicale

sono da mettere in relazione primariamente con la problematica fibromialgica.

Nessuna sindrome di tipo cervicale su una discopatia C5-C6 per altro già

conosciuta. Vi è una sindrome lombospondilogena con episodi a carattere

irritativo recidivante su un’ernia del disco L5-S1 diagnosticata tramite MRI

della colonna lombare in data 11.12.2008. L’attuale incapacità lavorativa del

100% è relazionata con la patologia postraumatica della caviglia sin. con

lesione ligamentare e susseguente intervento chirurgico di plastica

ligamentare. Il decorso dovrebbe essere ulteriormente favorevole. Per il

consulente, dal momento in cui la situazione dal punto di vista ortopedico alla

caviglia di sinistra si sarà risolta, determinante saranno per l’incapacità

lavorativa dell’assicurata le altre patologie all’apparato muscolo-scheletrico.

Queste comportano, dal punto di vista reumatologico, un’incapacità lavorativa

nella misura del 10% nell’attività da ultimo esercitata, mentre in un’altra

attività e nell’attività di casalinga vi è una capacità lavorativa piena.

Per

quanto concerne l’aspetto neurologico, il consulente ha riscontrato una

ipotrofia del Tenar bilateralmente, il cammino avviene con una zoppia antalgica

a sinistra, la forza muscolare in pratica non è valutabile ai quattro arti per

cedimenti, secondo l’assicurata nell’ambito della sintomatologia algica per la

quale non riuscirebbe neanche ad effettuare la manovra di Mingazzini II o la

prova tallone-ginocchio. La sensibilità superficiale è indenne in tutte le

sedi, come anche le pallestesie con 7/8 ai malleoli bilateralmente, senso di

posizione conservato, tutti i riflessi sono ben evocabili e simmetrici incluso

il riflesso achilleo. Clinicamente non vi è quindi nessun segno di una

polineuropatia diabetica come riportato nei vari rapporti medici in passato,

una valutazione elettrofisiologica agli arti inferiori con esame ENG/EMG

conferma l’assenza di qualsiasi segno di una polineuropatia. Il consulente

ricorda che l’assicurata nel 2008 è stata visitata da due neurologi, il Dr. __________

e il Dr. __________ di __________, una valutazione elettrofisiologica agli arti

inferiori non è stata effettuata da entrambi. Per contro il Dr. __________

conferma come già segnalato dal Dr. __________ una sindrome del tunnel carpale

bilaterale, che attualmente si presenta di entità medio-grave ad entrambi i

lati e per la quale vi è l’indicazione di una decompressione chirurgica del

nervo mediano in corrispondenza del tunnel del carpo. Il consulente ricorda che

clinicamente non vi sono neanche dei segni di una radiculopatia sia cervicale

che lombare. L’assicurata descrive anche delle cafalee piuttosto croniche, si

tratta di una cefalea muscolo-tensiva di base molto frequente, quasi

quotidiana, con inoltre degli attacchi che sembrano proprio delle crisi di

emicrania senz’aura. Sarebbe da discutere se cominciare un trattamento

preventivo della cefalea, nel caso dell’assicurata con cefalea mista il farmaco

di prima scelta sarebbe l’amitripilina. Sulla base di queste constatazioni il

consulente valuta il grado di capacità lavorativa, dal punto di vista

neurologico, nella misura del 75% nell’attività da ultimo esercitata e nella

misura del 100% in un’attività adatta e nell’attività di casalinga.

Circa

la patologia endocrinologica-diabetologica, il consulente ha evidenziato che si

tratta di un’assicurata con un diabete mellito di tipo 2B con una

insulinorichiedenza secondaria e con un metabolismo diabetico cronicamente mal

compensato. Per quanto riguarda le complicanze descritte nel 2006, la

micoraluminuria è regredita completamente, mentre la presenza di una

polineuropatia periferica, come riportata nei vari rapporti medici in passato e

come suggerito dall’anamnesi (crampi notturni) e dalla visita clinica

(pallestesia apparentemente ridotta), non è stata confermata tramite l’esame

elettrofisiologico effettuato dal Dr. __________ il 27.10.2009. La terapia

medicamentosa antidiabetica è ritenuta corretta. L’autocontrollo glicemico ora

viene eseguito in modo corretto e conferma l’impegno dell’assicurata per il suo

diabete. Per il consulente sembra invece indispensabile un miglioramento della

dieta diabetica per un miglior controllo glicemico. Per quanto riguarda l’aspetto

strettamente diabetologico non è la malattia del diabete, ma le sue

complicazioni a limitare la capacità lavorativa di un assicurato diabetico. Nel

caso di quest’assicurata queste complicazioni non ci sono, per cui non vi è

nessuna limitazione della capacità lavorativa né parziale né totale.

Infine,

circa la patologia psichiatrica, i periti hanno affermato:

" Si tratta di una donna estremamente semplice con

scarsi strumenti di lettura della realtà e limitate competenze di coping. Ha

risposto ai fatti di vita con episodi depressivi (cinque dal 1980 ad oggi) dei

quali il secondo con difetto di recupero dello status quo ante (morte del

coniuge) fondamentalmente per una perdita che segnava la caduta in una maggiore

solitudine non reintegrata. E’ da questo assunto che la nostra consulente

rilegge la ripresa dell’A. durante il ricovero a __________, che rispondeva più

a un’esigenza esistenziale (vicinanza, presenza) che non solo a un dato medico.

Dal quadro del 1987 ella riferisce recupero parziale: si delinea una duplicità

di diagnosi con una depressione ricorrente che si manifesta su specifici eventi

di vita che ella non riesce a gestire, cui si associa un quadro persistente di

bassa qualità e ripercussione. Detto questo, alla nostra consulente pare che di

fatto non si evidenzino rilevanti differenze rispetto a quanto messo in luce

nella precedente perizia: permane il quadro depressivo ricorrente (anche oggi

in remissione) associato a un quadro persistente che il collega Dr. __________

registrava nel suo status: “mimica leggermente depressiva…. Affettività

leggermente di tipo depressivo…”, ma non inseriva nelle diagnosi. Il quadro

fibromialgico di allora può essere sovrapposto al quadro somatoforme

persistente registrato. La nostra consulente ritiene che sia possibile

evidentemente registrare in futuro altri episodi di peggioramento depressivo

che andranno valutati caso per caso. Alla Dr.ssa __________ pare fondamentale

sostenere e sollecitare l’A. a una più seria azione rispetto al peso e

all’alimentazione, ambiti in cui ella appare decisamente demandante e quasi in

attesa di qualcosa che si compia “al di sopra” di lei. Insiste nell’affermare

che l’aumento del peso e il peggioramento della glicemia hanno solo a che fare

con il problema al piede e l’arresto dell’attività fisica ma, risulta che ella

non era poi così tanto attiva e inoltre, si evince che il suo stile alimentare

è francamente inidoneo al quadro di obesità con sindrome metabolica (mangia

soprattutto carboidrati, salta gli spuntini inibendo il metabolismo ecc.). La

fatica di cui parla non può prescindere dal peso e dalla sindrome di cui è

portatrice: modificare il suo funzionamento psichico senza entrare nel merito

del disturbo alimentare appare poco proficuo. Detto questo secondo la Dr.ssa __________

non esistono elementi per procedere a una modifica sostanziale della

percentuale riconosciutagli in precedenza: al più, vista l’assenza di un

miglioramento e peggiorato il quadro del peso, si può riconoscerle un 30%

definito invece del “20-30%” riconosciutole dal Dr __________.” (doc. AI

110-15)

Alla

luce dei 4 consulti specialistici, i periti hanno stabilito che l’attuale grado

di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’assicurata nell’attività da

ultimo esercitata di ausiliaria di pulizia è considerato nella misura del 70%,

inteso come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata

lavorativa.

Per

quanto concerne le conseguenze sulla capacità lavorativa i periti hanno

affermato:

" conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle

patologie reumatologiche, neurologiche e psichiatriche, mentre invece, come

descritto al capitolo 6, dal punto di vista endocrinologico non vi sono

limitazioni della capacità lavorativa. Dal punto di vista endocrinologico non

vi sono limitazioni della capacità lavorativa a condizione che l’A. sul posto

di lavoro abbia l’opportunità di seguire la dieta diabetica (inclusi gli

spuntini e la terapia antidiabetica prescritta), abbia la possibilità di

trattare delle eventuali ipoglicemie in qualsiasi momento, siano esclusi i

turni notturni di lavoro, le ore di punta di stress e l’uso di apparecchi

pericolosi per l’A. o per altre persone (gru, macchine ecc.).

(…)

Riteniamo che le incapacità lavorative descritte dai nostri consulenti

non devono essere sommate, in quanto tutte le patologie che causano una

limitazione della capacità lavorativa comportano sempre una riduzione del

rendimento.

Riassumendo, sulla base di quanto descritto sopra, dal punto di vista

fisico e psichico, valutiamo l’attuale grado di capacità lavorativa globale

nell’attività da ultimo esercitata come ausiliaria di pulizie nella misura del

70%. Riteniamo giustificata un’incapacità lavorativa totale per la patologia

alla caviglia sin. (con necessità di intervento chirurgico il 19.08.2009), dall’infortunio

di febbraio 2009 fino all’inizio di novembre 2009 (cioè dieci settimane dopo

aver effettuato l’intervento chirurgico alla caviglia sin.): da inizio novembre

2009 in poi vi è una capacità lavorativa nella misura del 70% come descritto

sopra. Sostanzialmente l’impatto delle patologie descritte sulla capacità

lavorativa globale dell’A. è invariata rispetto alla precedente perizia SAM del

2006, tranne la presenza della patologia alla caviglia sin. descritta sopra.”

(doc. AI 110-16 e seguenti)

Per

quanto concerne le conseguenze sulla capacità d’integrazione la ricorrente ha

affermato:

" Anche in un’attività adatta, che tiene in

considerazione le limitazioni descritte al capitolo 8, dobbiamo tener conto che

la nostra consulente psichiatra valuta un’incapacità lavorativa dal punto di

vista psichiatrico nella misura del 30% in qualunque attività lucrativa:

giungiamo pertanto alla conclusione che anche in un’altra attività la capacità

lavorativa globale dell’A. è da considerare nella misura del 70%, intesa come

riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa, con la

stessa evoluzione temporale della capacità lavorativa già descritta al capitolo

8.” (doc. AI 110-17)

Sulla

base della perizia SAM, il medico SMR, dr. med. __________, si è così espresso:

" (...)

Rispetto alla perizia precedente (marzo 2006), eseguita parzialmente

dagli stessi periti (reumatologo e endocrinologo) ci sono alcune diagnosi in

più?:

- stato dopo plastica ligamentaria

(19.08.2009), dopo distorsione caviglia sinistra (febbraio 2009) e instabilità

- tunnel carpale bilaterale

dal lato psichico e diabetologico (in assenza di lesioni degli organi

bersaglio e con miglioramento dell'albuminuria senza diagnosi di neuropatia,

vedi rapporto della valutazione neurologica con esami elettrofisiologici) non

si nota un peggioramento.

Dal punto di vista ortopedico:

IL 1oo% da febbraio a novembre 2009, per la caviglia sinistra (durata

IL accertata dal perito con consultazione telefonica 27.11.2009 con dr. __________,

che aveva operato 1 A.; IL 0% dal 08.11.2009)

Caricabilità della schiena valutata diminuita rispetto alla precedente

valutazione e IL 10% nella sua attività (in precedenza ritenuta abile

normalmente)

In conclusione la situazione è da ritenere minimamente modificata

rispetto alla precedente valutazione e senza un cambiamento che porta a

modifiche sostanziali della IL (da 25 a 30%).

In particolare (come chiedeva il TCA) non ci sono state sostanziali

modifiche dal lato psichiatrico e endocrinologico. " (doc. AI111-2)

In

sede di ricorso l'insorgente ha prodotto un certificato del dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, del 21 settembre 2010, da cui emerge:

" La paziente è sempre in mio trattamento e riceve

un'importante psicofarmacoterapia basata su un antidepressivo di ultima

generazione a massimo dosaggio, uno stabilizzatore dell'umore, anch'esso a

dosaggio ottimale, oltre ad ansiolitici e ipnoinducenti per la notte, inoltre

la sua consueta terapia internistica.

La paziente presenta un'evidentissima sindrome depressiva ricorrente

con sintomi biologici (F33.2) attualmente in parziale remissione ma sotto

trattamento psicofarmacologico ambulatoriale. La paziente inoltre presenta una

sindrome somatoforme da dolore persistente (F 45.4) e per quanto riguarda la

valutazione psichiatrica effettuata presso l'assicurazione invalidità dalla

collega Dr.ssa __________, come già discusso, sono in completo disaccordo anche

perché la collega pone da una parte la diagnosi di sindrome depressiva

ricorrente in remissione, senza però mettere nelle diagnosi il fatto che la

paziente è comunque sotto trattamento psichiatrico per ridurre il rischio di

ulteriori episodi.

Ella pone poi la diagnosi di distimia che è in contraddizione con

quella sopra, in quanto o è distimia o è una sindrome depressiva ricorrente,

una esclude l'altra.

È accertato che la Signora RI 1 presenta un disturbo depressivo

ricorrente da anni, con fasi periodiche di riacerbazione e sotto costante

trattamento psichiatrico per ridurre le conseguenze dei ripetuti episodi

depressivi.

Affermare in questo contesto, che le condizioni della paziente oggi

siano analoghe a quelle della prima visita effettuata dal Dr. __________ per

l'assicurazione, è semplicemente ridicolo.

La paziente presenta inoltre chiari segnali di un'evoluzione verso una

modificazione duratura della personalità dovuta al dolore cronico e ai lutti

che la signora ha dovuto subire (F 62.8). A questo proposito va segnalato che

l'intervento terapeutico attuale si sta focalizzando proprio sull'evitare

questo decorso che però appare alquanto probabile se non inevitabile.

Per guanto riguarda poi le argomentazioni della collega Dr.ssa __________

colpevolizzanti sui comportamenti alimentari e il peso della paziente, ritengo

questi una inutile e assurda provocazione di stampo salutista, che ritengo

indecoroso proporre ad una paziente che ha già sofferto abbastanza nella sua

esistenza.

In conclusione, le riconfermo che a mio modo di vedere, la paziente è

completamente inabile al lavoro e questo solamente per le diverse affezioni

psichiatriche che affliggono l'interessata, avendo in chiaro che la signora

presenta inoltre patologie croniche e gravi di carattere internistico."

(doc. D)

Considerandi

II

3.

novembre 2010 i periti del SAM hanno preso posizione, rinviando alle

osservazioni della Dr.ssa __________ ed hanno confermato le diagnosi e la

valutazione della capacità lavorativa della perizia SAM del 27 gennaio 2010

(doc. VIII/1).

La

Dr.ssa __________ ha in particolare evidenziato:

"

(...)

Colgo con sollievo che il referente dell'assicurata ha proceduto a

modifica della terapia come anche suggerito nel 2009 introducendo un modulatore

dell'umore che certamente meglio proteggerà in futuro la signora da ulteriori

possibili episodi di esacerbazione dei sintomi depressivi (ricorrenti).

Mi dispiace che il collega non abbia avuto l'impressione di essere

menzionato nella mia relazione dove in più punti sottolineo non solo quel che a

mio avviso poteva essere utile al programma di cura della signora ma anche che

ella era già fortunatamente in carico specialistico, elemento fondamentale per

poter intervenire sulla prognosi di un quadro ricorrente che va certamente

protetto.

Mi pare opportuno ricordare anche al collega che il ICD 10 registra

specificatamente in merito alla sua conclusione sull'incongruità della

lagnosi doppia da me posta (Depressione ricorrente associata a

distimia) quanto segue in merito ai quadri persistenti:

"quadri caratterizzati da un disturbo persistente e di solito

fluttuante dell'umore, nei quali i singoli episodi sono raramente o mai

sufficientemente gravi da poter essere descritti come ipomanicali o come

depressivi anche lievi ...... in alcuni casi tuttavia, episodi ricorrenti o

singoli di mania o di depressione lieve o grave possono sovrapporsi ad una sindrome

attiva persistente" ... quale è appunto il caso dell'assicurata in

oggetto.

Al momento del mio colloquio ella presentava una distimia in atto e

una fase di remissione di un quadro ricorrente: da quanto registrato dal

collega dr. med __________ si evince che la signora ripresenterebbe al momento

un quadro depressi vo in parziale remissione", cosa possibile vista la

diagnosi di "ricorrenza". Mi chiedo però, perché il collega registri

un quadro con codice 33.2 (sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale

grave senza sintomi psicotici) visto che poi egli stesso precisa che trattasi

di un quadro in "parziale remissione", quindi si immagina non più

grave... magari di media (33.1) qualità se non proprio completamente rientrato

(33.4 che era appunto la diagnosi da me posta nel 2009).

Faccio notare che è lo stesso ICD che mi consente di porre una

diagnosi doppia rispetto alle quale la nosografia vigente non rileva alcuna

"contraddizione".

Rispetto alla sua affermazione al rigo 19° della sua relazione del

21.09.10

dove registra "ridicolo" avrei piacere di avere un

chiarimento sull'aggettivo usato: di fatto le diagnosi poste sono le medesime

rintracciate dal collega __________ e la ripercussione funzionale a me appare

sovrapponibile. Posso sbagliare come tutti ma l'accezione di

"ridicolo" appare quanto meno esagerata.

Mi preme soprattutto entrare nel merito di osservazioni personali che

il collega mi rivolge rispetto alla mia presunta azione "colpevolizzante

sui comportamenti alimentari e il peso della paziente.

ritengo questi una inutile e assurda provocazione di stampo salutista

che ritengo indecoroso proporre ad una paziente che ha già sofferto abbastanza

nella sua esistenza".

Il "tono" degli argomenti del collega, mette in difficoltà

la mia risposta perché li trovo appunto personalistici, poco comprensibili e

certamente non riferibili a quanto da me registrato nella perizia rispetto al

tema peso e stile alimentare. (...)" (doc. VIII/1)

Il

23.

novembre 2010 il dr. med. __________ ha affermato:

" Per quanto mi riguarda, no ho nessuna acredine

personale con la collega che, mi sembra di capire, è in qualche modo offesa dal

mio linguaggio che si limita ad esprimere una diversa valutazione clinica, in

quanto non conosco la collega e non ho nessun risentimento personale nei suoi

confronti, mi limito semplicemente a formalizzare per iscritto quello che è il

mio pensiero sulla vicenda di questa paziente che conosco ormai da anni.

In riferimento all'osservazione della Dr.ssa __________, che dice di

aver colto con sollievo che la paziente finalmente assume un modulatore

dell'umore, è in contraddizione con i fatti, perché in realtà la Signora RI 1 è

già dal 2008 che ha in terapia uno stabilizzatore dell'umore (Topiramato),

questo farmaco è anche riconosciuto e prescritto come farmaco per diminuire

l'appetito e quindi in funzione di perdita dipeso. La paziente non ha perso un

grammo.

Questo è documentabile dagli atti della mia cartella clinica e da

quanto la paziente potrà confermare.

La terapia attuale dalla signora è quindi effettivamente da anni

quella che ho già descritto nella mia ultima lettera.

Per quanto riguarda le argomentazioni di tipo alimentare salutistico,

rimango sulla mia posizione, nel senso che non ritengo la paziente responsabile

per i propri comportamenti alimentari chiaramente inadeguati in conseguenza

della malattia psichiatrica, oltre che della malattia diabetica.

Il fatto poi di pretendere di mobilizzare la paziente, che negli

ultimi anni ha subito diversi infortuni, in particolar modo agli arti

inferiori, mi sembra non oggettivo, in quanto questi ultimi aspetti vanno a

complicare il già complicato quadro internistico e psichiatrico. (...)"

(doc. E)

II

30.

novembre 2010 il dr. med. __________, FMH medicina generale, medico SMR e la

dr.ssa med. __________ specialista in psichiatria, anch'essa medico SMR, ha

affermato:

" Lettera Dr. __________ del 23.11.210: riconferma la

sua valutazione del 21.09.2010 verso la quale il perito SAM ha già espresso le

proprie osservazioni.

Da segnalare che leggendo la perizia SAM del 27.01.2010 l'A non aveva

riferito di essere in trattamento con una terapia a base di Topiramato

(compliance?).

L'attuale documentazione non porta a nuovi elementi medici tali da

richiedere una nuova presa di posizione SAM. " (doc. XIII/Bis)

8.

Affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami

approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia

stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia, chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della

situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(sentenza del 26 agosto 2004 nella causa I 355/03, consid. 5; sentenza dei 25

febbraio 2003 U 329/01 ed U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1 c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989

pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA dei 18

marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (cfr. anche DTF 123 V 178

consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125.

V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; sentenza del 26 agosto 2004 nella

causa I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (sentenza del 25 febbraio 2003

nelle cause U 329/01 ed U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del 25

febbraio 2003 nelle cause U 329/01 ed U 330/01).

9.

Questo

TCA chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia

pluridisciplinare del SAM del 27 gennaio 2010 che ha concluso per una capacità

lavorativa del 70% nell’attività svolta di ausiliaria di pulizia (/economia

domestica, cfr. doc. AI 115) e in qualsiasi altra attività confacente al suo

stato di salute (doc. AI 110-1).

Tale

valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

I

periti, sulla base dei 4 consulti (reumatologico, neurologico,

endocrinologico-diabetologico e psichiatrico), sono giunti alla convincente

conclusione che l’assicurata è abile al lavoro al 70% in qualsiasi professione,

compresa quella esercitata.

Gli

specialisti, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi famigliare,

personale-sociale, professionale e patologica della ricorrente, le affezioni

attuali e le costatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza

sulla capacità lavorativa di sindrome depressiva ricorrente in

remissione, distimia, sindrome lombovertebrale con componente a carattere

spondilogeno ed episodi di tipo sciatalgico alla gamba sinistra a carattere

recidivante su un’ernia discale L5-S1, stato dopo intervento chirurgico di

plastica ligamentare della caviglia sinistra per traumi ripetuti di supinazione

e conseguente instabilità della caviglia sinistra il 19.08.2009, sindrome del

tunnel carpale medio-grave bilaterale, cefalea mista con componente muscolo

tensiva cronica ed episodi plurimensili di emicrania senz’aura e la diagnosi

senza influenza sulla capacità lavorativa di sindrome somatoforme da dolore

persistente, fibromialgia, borsite cronica all’olecrano ds., metatarsalgie

nell’ambito di piede piano trasverso, attualmente sintomatica soprattutto sul

lato ds., diabete mellito tipo 2b diagnosticato nel 1995 ca. con su

insulinorichiedenza secondaria a partire dal 2002, scompenso glicemico cronico,

obesità con BMI 44,5 kg/m2, stato dopo microalbuminuria, completamente

regredita sotto AT2-antagonista, sospetta intolleranza al rosiglitazione

(allergia cutanea), ipertensione arteriosa trattata, ipoacusia (corretta con

apparecchio acustico), tabagismo cronico.

I periti e i 4 consulenti si sono espressi su tutte le patologie

lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la

documentazione messa loro a disposizione, richiamando alcuni atti medici (doc.

AI 110-4) ed hanno valutato la capacità lavorativa della paziente sulla base

delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate i giorni 26 agosto, nonché

10, 15, 19 settembre e 27 ottobre 2009 (doc. AI 110-1).

Del

resto l’insorgente non ha prodotto documentazione medica atta a

sovvertire le conclusioni peritali per quanto concerne le patologie

reumatologiche, neurologiche ed endocrinologiche-diabetologiche che sono state

approfonditamente indagate dagli specialisti e che vanno di conseguenza

confermate.

10.

La ricorrente chiede il rinvio degli atti all’amministrazione per una “corretta

valutazione/diagnosi psichiatrica” (doc. I). A questo scopo ha prodotto due

certificati, il primo del 21 settembre 2010 ed il secondo del 23 novembre 2010,

entrambi del suo medico curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia (doc. D ed E), il quale è giunto alla conclusione che l’insorgente

è completamente inabile al lavoro ed ha contestato le valutazioni della perita,

dr.ssa med. __________.

Quest’ultima

ha posto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente in remissione (ICD 10, F 33.4), sindrome depressiva persistente (distimia; ICD 10, F 34.1), sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10, F 45.4) ed ha accertato un’incapacità lavorativa della

ricorrente nella misura del 30% nell’attività svolta ed in ogni e qualsiasi

attività più consona al suo stato di salute. La specialista ha pure spiegato il

ricovero presso l’Ospedale __________ di __________ del 2007 quale ultimo episodio

depressivo ricorrente che “seguiva la perizia AI con i limitati

riconoscimenti che ella trovava e con la morte della mamma”.

Il

curante conferma che la sua paziente presenta una sindrome depressiva

ricorrente con sintomi biologici (F 33.2), attualmente in parziale remissione

ma sotto trattamento psicofarmacologico ambulatoriale, nonché una sindrome

somatoforme da dolore persistente (F 45.4), già approfonditamente indagate

dalla dr.ssa med. __________. Il dr. med. __________ contesta tuttavia la

valutazione peritale nella misura in cui nella diagnosi non figura che

l’interessata è sotto trattamento psichiatrico per ridurre il rischio di

ulteriori episodi e perché la consulente pone la diagnosi di distimia che

tuttavia escluderebbe quella di sindrome depressiva ricorrente.

Va

qui evidenziato che la possibilità di diagnosticare sia la presenza di una

distimia (ICD F 34.1) che di una sindrome depressiva ricorrente (ICD 10 F. 33.2), in quel caso tuttavia non contestate, non è stata censurata da questo TCA nella sentenza

32.2009.172

del 25 febbraio 2010, dove entrambe le patologie erano state prese

in considerazione dal perito (cfr. consid. 2.8.2). Non va poi dimenticato che secondo la giurisprudenza federale, la diagnosi di distimia,

non è, in quanto tale, invalidante (cfr. STF I 649/06 del 13 marzo 2007, SVR

2008.

IV n° 8 pag. 23, nella quale il Tribunale federale ha sottolineato di

avere già evidenziato, a più riprese, che la diagnosi di distimia – che

corrisponde ad una depressione cronica del tono dell'umore, che non è

sufficientemente grave da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva

ricorrente grave, di media gravità o lieve - pur potendo dare luogo ad una

diminuzione del rendimento, non è, in quanto tale, invalidante).

L’Alta

Corte ha ribadito tale principio in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009,

nella quale, a proposito della distimia, ha precisato quanto segue:

" (...)

4.3

Secondo il sistema di classificazione ICD-10 convenzionalmente

utilizzato, la distimia configura una depressione cronica dell'umore che non è

sufficientemente grave o nella quale i singoli episodi non sono

sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva

ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal riguardo il

Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di affermare a

diverse riprese che una distimia non esplica di principio - a seconda delle

circostanze - effetti invalidanti (sentenze 1938/05 del 24 agosto 2006, consid.

4.1

e 5; 1834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; 1488/04 del 31 gennaio 2006,

consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su osservazioni medico-empiriche e

che pertanto costituisce una questione giuridica, non ha però valore assoluto.

Un disturbo distimico può nel singolo caso pregiudicare notevolmente la

capacità lavorativa se è associato ad altre diagnosi, come ad esempio a un

disturbo serio della personalità (sentenza 1653/04 del 19 aprile 2006, consid.

3). Se per contro lo stato psichico evidenzia "unicamente" una

distimia, ciò può anche comportare una riduzione dell'attitudine al lavoro, ma

non determina, in quanto tale, un danno alla salute ai sensi di legge (SVR 2008

IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I 649/06]). (...)"

Certo,

il TF, nella citata sentenza del 13 marzo 2007 I 649/06 ha affermato che “nach

der im gebräulichen Klassifikationssystem ICD-10 enthaltenen Umschreibung ist

Disthymie eine chronische depressive Verstimmung, die weder schwer noch

hinsichtlich einzelner Episoden anhaltend genug ist, um die Kriterien einer

schweren, mittelgradigen oder leichten rezidivierenden depressiven Störung zu

erfüllen (Ziff. F34.1).” Tuttavia, la doppia diagnosi, nel caso concreto, non può essere

un motivo per non ritenere fedefacente la valutazione peritale, ritenuto che la

dr.ssa __________ ha comunque preso in considerazione anche la diagnosi di

sindrome depressiva ricorrente e che la specialista, supportata dai medici del

SAM che hanno fatto proprie le precisazioni della consulente (doc. VIII), ha

evidenziato il motivo per il quale ha posto entrambe le diagnosi (distimia e

sindrome depressiva ricorrente), spiegando che al momento del colloquio

l’interessata presentava una distimia in atto, ossia una depressione cronica

dell’umore, mentre d’altra parte vi era una fase di remissione di un quadro

depressivo ricorrente, peraltro confermato anche dal medico curante (“La

paziente presenta un’evidentissima sindrome depressiva ricorrente con sintomi

biologici (F33.2) attualmente in parziale remissione ma sotto trattamento

psicofarmacologico ambulatoriale”, doc. D). La perita ha inoltre

evidenziato come i quadri persistenti sono “caratterizzati da un disturbo

persistente e di solito fluttuante dell’umore, nei quali i singoli episodi sono

raramente o mai sufficientemente gravi da poter essere descritti come

ipomaniacali o come depressivi anche lievi…. in alcuni casi tuttavia, episodi

ricorrenti o singoli di mania o di depressione lieve o grave possono

sovrapporsi ad una sindrome affettiva persistente” qual è appunto il caso

dell’assicurata” e come “è lo stesso ICD che mi consente di porre una

diagnosi doppia e rispetto alla quale la nosografia vigente non rileva alcuna

“contraddizione” (doc. VIII/1).

Del

resto, già nel referto del 26 settembre 2009, la dr.ssa med. __________ aveva

evidenziato che “dal quadro del 1987 ella riferisce recupero parziale: si

delinea una duplicità di diagnosi con una depressione ricorrente che si

manifesta su specifici eventi di vita che ella non riesce a gestire cui si

associa un quadro persistente di bassa qualità e ripercussione” (doc. AI

110-41, sottolineatura del redattore) e che “il riferirsi dei colleghi di __________

a un quadro non completamente recuperato, come pure affermato dalla signora,

possa chiamare in causa una sindrome doppia dove, a un quadro che può ricorrere

ciclicamente con episodi di maggiore entità, si associa la persistenza di un

quadro non così rilevante da produrre grandi limitazioni delle competenze

globali del soggetto.” (doc. AI 110-41).

La

circostanza che già dal 2008 l’interessata nella sua terapia utilizza uno

stabilizzatore dell’umore (Topiramato), non modifica la valutazione della

capacità lavorativa. Infatti la dr.ssa med. __________, pur ritenendo che

questo medicamento fosse stato prescritto solo in un secondo tempo, e meglio

successivamente alla visita peritale del 2009, anche perché l’insorgente non

aveva riferito di essere in trattamento con una terapia a base di topiramato

(cfr. doc. XIII/Bis), ha comunque evidenziato che il modulatore dell’umore ha

per effetto di proteggere l’interessata da ulteriori possibili episodi di

esacerbazione dei sintomi depressivi ricorrenti (doc. VIII/1). In altre parole

il fatto di assumere un topiramato ha, semmai, un effetto positivo, ma non

cambia la conclusione circa il grado di capacità lavorativa dell’insorgente.

Gli stessi medici SMR, dr. med. __________ e dr.ssa med. __________,

quest’ultima specialista in psichiatria, hanno del resto evidenziato come il

certificato del dr. med. __________ del 23 novembre 2010 non porta nuovi

elementi medici tali da richiedere una nuova presa di posizione dei periti del

SAM (doc. XIII/Bis).

Quanto

al fatto che le condizioni della ricorrente sono state definite analoghe a

quelle accertate dal dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,

nella perizia SAM del 1° marzo 2006 (doc. AI 46-1), va evidenziato che la

motivazione di questa constatazione figura già nel referto del 26 settembre

2009, dove la dr.ssa med. __________ afferma che “di fatto non evidenzino rilevanti

differenze rispetto a quanto messo in luce nella precedente perizia: permane il

quadro depressivo ricorrente (anche oggi in remissione) associato a un quadro

persistente che il collega __________ registrava nel suo status: “mimica

leggermente depressiva…. Affettività leggermente di tipo depressivo….” ma non

inseriva nelle diagnosi” (doc. AI 110-41). In effetti lo specialista aveva

già diagnosticato la sindrome depressiva ricorrente in remissione (ICD-10

F33.4) “con un’evoluzione piuttosto positiva anche se essa a causa di una

sua fragilità psichica ed una struttura di personalità particolare non è

riuscita ancora ad elaborare il lutto dopo la morte del marito ma comunque con

importanti miglioramenti negli ultimi anni” ed aveva indicato nello stato psichico

che “la mimica è leggermente di tipo depressiva” e “si nota una

labilità emotiva con un’affettività leggermente di tipo depressiva,

accompagnata da un leggero stato d’ansia” (doc. AI 46-17). La dr.ssa med. __________

ha inoltre sottolineato che il quadro fibromialgico di allora può essere

sovrapposto al quadro somatoforme persistente diagnosticato in occasione

dell’ultima visita (doc. AI 110-41).

Per

cui, anche su questo aspetto, le contestazioni del medico curante non sono atte

a sovvertire le convincenti e motivate valutazioni della consulente.

Il

curante evidenzia poi la presenza di segnali di un’evoluzione verso una

modificazione duratura della personalità dovuta al dolore cronico e ai lutti

che la ricorrente ha dovuto subire (F62.8) ed ha segnalato che l’intervento

terapeutico attuale si sta focalizzando proprio sull’evitare questo decorso che

però appare alquanto probabile se non inevitabile (doc. D).

Va

qui evidenziato che secondo costante giurisprudenza del TF, l'autorità

giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si

presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (in concreto il

26.

agosto 2010), ritenuto che

fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I

fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono

di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121

V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).

Per

cui se ci dovesse essere un peggioramento dello stato di salute in futuro,

successivamente all’emanazione delle decisioni, esso dovrà semmai essere

l’oggetto di una nuova domanda.

Non

va per contro esaminata oltre la diatriba tra i due specialisti circa i

comportamenti alimentari ed il peso della paziente, e meglio il fatto che il

medico curante ha ritenuto “colpevolizzanti” le argomentazioni della

consulente su questo tema, trattandosi di commenti che esulano dalla

contestazione specifica della capacità lavorativa della ricorrente.

Ne

segue, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che anche dal lato psichiatrico

la valutazione dei periti del SAM va confermata.

Va

qui evidenziato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti

(sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4).

Non

va poi dimenticato che con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il

Tribunale federale, in un caso dove l’assicuratore ha interpellato due medici

di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, ha confermato

la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere conto della differenza

esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr.

anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5

febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per il rapporto di fiducia

esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se specialisti,

vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF 125 V 351

consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006 consid.

5.4

e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti).

La

circostanza che anche il medico curante è uno specialista va relativizzata nel

senso che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. sentenza

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, cfr. anche sentenze 9C_607/2007 dell’11 aprile

2008, consid. 5.3,9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, e I

701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2).

Inoltre,

va ribadito che queste conclusioni sono state confermate anche dal medico SMR,

dr. med. __________ e dalla dr.ssa med. __________, pure SMR e specialista in

psichiatria, i quali hanno evidenziato che la documentazione prodotta

successivamente al ricorso “non porta a nuovi elementi medici tali da

richiedere una nuova presa di posizione SAM” (doc. XIII/Bis).

A

questo riguardo va ricordato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in

vigore dal 1° gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare

un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura

ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni

in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Inoltre

il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 (I

938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici

SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso

di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne

fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24

agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Visto

quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei medici

SMR, dr. med. __________, __________ ed __________ (cfr. più in generale sul

valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14

settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno

2008) e del SAM, a giusta ragione l’UAI ha concluso che l’interessata è abile

al lavoro al 70% nella sua attività ed in ogni è qualsiasi attività lucrativa

confacente al suo stato di salute.

11.

L’interessata,

di per sé, non contesta il diritto ad un quarto di rendita dal 1° maggio 2009

(calcolato dall’UAI secondo la media retrospettiva conformemente a quanto

stabilito dal dr. med. __________, cfr. doc. AI 111) ed il diritto ad una

rendita intera dal 1° agosto 2009 (tre mesi dopo la modifica del grado, secondo

l’art. 88 OAI).

Va

qui evidenziato che la rendita intera era stata assegnata in un primo tempo

fino al 28 febbraio 2010, ritenuto che il miglioramento dello stato di salute è

avvenuto nel corso del mese di novembre 2009 (cfr. doc. AI 111-2: “IL 100%

da febbraio a novembre 2009, per la caviglia sinistra”). Successivamente

tuttavia l’interessata ha subito un infortunio che l’ha resa completamente

inabile al lavoro dal 23 febbraio 2010 (cfr. incarto assicuratore malattie

nell’incarto AI) al 18 maggio 2010 (cfr. doc. AI 129-1). L’UAI ha pertanto

assegnato la rendita completa fino al 31 maggio 2010 in applicazione del marginale 4016 della circolare sull’invalidità e la grande invalidità.

A

questo proposito i marg. 4016 e 4017 prevedono:

"

4016.

Se le condizioni sono stabili,

la rendita va ridotta o soppressa dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento constatato perduri (RCC 1984 p. 137, 1979 p. 285).

Ci

si trova di fronte ad un caso di questo genere quando l'attività lucrativa è

ripresa dopo la guarigione da una malattia di lunga durata oppure quando lo

stato di salute è migliorato in modo tale che in un prossimo futuro sarebbe

esigibile l'esercizio di un'attività lucrativa.

4017.

Le condizioni sono instabili quando è ancora possibile un nuovo peggioramento

della capacità di guadagno, specie in condizioni di lavoro provvisorie e in

caso di possibile ripresa di un'attività lucrativa. In questi casi il

miglioramento constatato va preso in considerazione soltanto se è durato tre

mesi senza interruzioni rilevanti e se si può supporre che perduri (RCC 1984 p.

137).”

In

concreto, ritenuto che l’incapacità lavorativa totale dei mesi da febbraio a

maggio 2010 era dovuta unicamente all’infortunio subito il 23 febbraio 2010 e

che dal 19 maggio 2010 l’interessata ha ricominciato l’attività come in

precedenza (cfr. doc. AI 129-1), è a giusta ragione che, di principio, la

rendita è stata limitata al 31 maggio 2010 in applicazione del marginale 4016 della circolare sull’invalidità e la grande invalidità.

Per

quanto concerne il periodo successivo la ricorrente non può infatti vantare più

alcun diritto, ritenuto che la sua capacità lavorativa nell’attività lucrativa,

che attualmente svolge al 50%, è in realtà del 70%.

Conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230

consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400

e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In

virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è

ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto

la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione

(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.).

Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la

persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Alla

luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurata presenta, secondo la

perizia pluridisciplinare del SAM, una capacità al lavoro nella misura del 70% nella sua occupazione, la

ricorrente, per ridurre il danno, deve continuare a mettere a frutto questa sua

capacità nella sua attività, lavorando in tale misura. In questo caso è quindi

indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e

riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der

obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto che

il grado corrispondente di incapacità lavorativa del 30% della ricorrente nella

sua attività non raggiunge il grado minimo di invalidità pensionabile (40%),

non vi sono i presupposti per concederle una rendita.

In

effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale da imporre un

cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno

non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico.

Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la

restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato

esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168,

pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).

A

questo proposito nella sentenza I 759/2005 del 21 agosto 2006 l’Alta Corte ha

rammentato che:

" Du moment que l'intéressé est capable d'exercer son

ancienne profession, une comparaison des revenus en pour-cent est indiquée (cf.

ATF 114 V 313 consid. 3a et les références). Ainsi, le revenu d'invalide qu'il

pourrait escompter gagner en mettant à profit sa capacité de travail correspond

au minimum à 80% du revenu réalisable sans invalidité, dès lors que les experts

du MEDAS ont attesté une diminution de rendement - de la capacité de travail -

de 10% à 20%. Son incapacité de gain doit donc être fixée à 20% au maximum, ce

qui n'ouvre pas le droit à une rente de l'assurance-invalidité.”

In concreto l’insorgente nella sua professione di ausiliaria di

pulizie/economia domestica è incapace al lavoro nella misura del 30%. Essa può

pertanto svolgere tale attività nella misura del 70%.

Per

cui la ricorrente non ha diritto ad alcuna rendita (cfr. sentenza 32.2010.69

del 9 dicembre 2010, sentenza 32.2010.209 del 13 gennaio 2011).

12.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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