32.2010.268
Prima domanda di rendita. Rinvio degli atti per nuovi accertamenti.
1 dicembre 2010Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2010.268
Data decisione, Autorità:
01.12.2010, TCA
Titolo:
Prima domanda di rendita. Rinvio degli atti per nuovi accertamenti.
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.268
BS
Lugano
1 dicembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 settembre 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 agosto 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto
ed in diritto
che - con
decisione 24 agosto 2010 (preavvisata l’11 giugno 2010) l’Ufficio AI ha respinto
la domanda di prestazioni AI inoltrata da RI 1, classe 1954, sulla base della seguente
motivazione:
"
L’esauriente
documentazione medica acquisita agli atti ed in particolare l’esame medico
avvenuto presso il nostro Servizio Medico Regionale in data 02.06.2010,
permettono di stabilire che non vi è un danno alla salute che causa incapacità
lavorativa. Risultano assenti segni o sintomi di interesse psicopatologico con
o senza influenza sulla capacità lavorativa presenti o progressi, mentre dal punto
di vista somatico non sono evidenziabili patologie in atto che possano in
qualche modo influire sulla capacità lavorativa dell’assicurata” (doc. AI 42);
- contro
la decisione amministrativa l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, è
tempestivamente insorta al TCA, postulandone l’annullamento e il riconoscimento
del diritto ad una mezza rendita almeno dal 1° settembre 2007, nonché ad una riformazione
professionale. In sostanza l’insorgente contesta la valutazione medica del SMR;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Fondandosi
sulle annotazioni del SMR del 12 novembre 2010, l’amministrazione ha proposto
di rinviarle gli atti per procedere ad una perizia multidisciplinare SAM (comprendente
valutazioni d’ordine psichiatrico, neurologico, oncologico, reumatologico e
internistico), affinché i periti si esprimano sulla presenza di sindrome da
stanchezza cronica; in merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa
dell’assicurata quale fisioterapista indipendente, rispettivamente in attività
adeguate; sulla correlazione tra l’eventuale sindrome da stanchezza cronica e
pregressa neoplasia rispettivamente chemioterapia terminata apparentemente nel
1987 (IV);
- interpellato
dal TCA, con scritto 18 novembre 2010 il legale della ricorrente ha fatto
presente che la sua assistita dichiara di essere d’accordo che gli atti vengano
retrocessi all’amministrazione per l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare
“purché vengano poste in essere le valutazioni ad opera di un immunologo (ed
in tal senso ella suggerisce di rivolgersi al dr. __________ che già conosce il
suo caso…)” (VI);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.
264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84);
- vista
la complessità del caso in esame, non vi sono motivi per non aderire alla
proposta dell’Ufficio AI di far esperire una perizia multidisciplinare a cura
del SAM d’ordine psichiatrico, neurologico, oncologico,
reumatologico e internistico;
- dal
momento che l’assicurata è tuttora seguita dal dr. __________, specialista in
immunologia, è giustificato, come da richiesta dell’interessata, espletare
nell’ambito della perizia multidisciplinare anche una valutazione di
natura immunologica da affidare, nell’ambito della perizia SAM, ad uno specialista
esterno e non, come suggerito dall’assicurata, al dr. __________ stesso;
- del
resto va fatto presente che, nell’ambito di una vertenza in materia di assicurazione
sociale contro le malattie, con sentenza 13 ottobre 2008 (inc. 36.2008.55) questa
Corte, fondandosi sostanzialmente sulle certificazioni del dr. __________ e dei
medici dell’__________ (__________), aveva riconosciuto RI 1 inabile al 50% a
causa della sindrome da affaticamento cronico (o sindrome della stanchezza cronica);
- visto
quanto sopra, previo annullamento della decisione contestata,
s’impone una retrocessione degli atti all’Ufficio AI affinché esperisca
la perizia multidisciplinare volta ad approfondire i danni alla salute di cui
la ricorrente è portatrice, di valutare la residua capacità lavorativa nella
propria professione ed in altre attività adeguate. Sulla base delle risultanze
mediche l’amministrazione deciderà, se del caso previo accertamenti di natura
economica, in merito al diritto alla rendita e ad eventuali provvedimenti
professionali, ritenuto che all’assicurata, prima della resa di tale decisione,
dovrà ex lege (art. 57a cpv. 1 LAI) essere data la facoltà di prendere posizione
ed in seguito d’impugnare il nuovo provvedimento ex art. 69 cpv. 1 LAI;
- ne
consegue l'accoglimento del ricorso;
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è
annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda conformemente ai
considerandi.
Fatti
2. Le
spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla
ricorrente fr. 1'000.-- di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
Considerandi
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster