32.2010.269
UAI ha a giusta ragione rifiutato,in sede di nuova domanda,il diritto a prestazioni all'assicurata,ancora abile al lavoro all'85% in attività adeguate,visto il grado di invalidità inferiore al 40%
30 marzo 2011Italiano66 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
32.2010.269
Data decisione, Autorità:
30.03.2011, TCA
Titolo:
UAI ha a giusta ragione rifiutato,in sede di nuova domanda,il diritto a prestazioni all'assicurata,ancora abile al lavoro all'85% in attività adeguate,visto il grado di invalidità inferiore al 40%
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.269
cr/sc
Lugano
30 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 settembre 2010
di
RI 1
contro
la decisione del 7 settembre 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1954, ha beneficiato di una rendita intera di invalidità, per un grado AI
del 100%, dal 1° marzo 2003, a seguito dell’intervento di decompressione del
nervo mediano destro e di denervazione del gomito destro, con decorso
sfavorevole, vista l’insorgenza di una algodistrofia di Sudeck (cfr. decisione
dell’Ufficio AI del 24 settembre 2003, doc. 21).
L’amministrazione,
ritenendo lo stato di salute non ancora stabilizzato, di modo da non potere
valutare l’opportunità di accordare o meno eventuali provvedimenti
professionali, ha previsto una revisione a breve termine (doc. 15).
A
conclusione della procedura di revisione, avviata d’ufficio nel maggio 2003,
dopo l’esecuzione di una perizia reumatologica a cura del dr. __________ (doc.
30), con decisione del 30 marzo 2005 (cfr. doc. 46/1-3), poi confermata con
decisione su opposizione del 20 settembre 2005 (doc. 57/1-5), l’Ufficio AI ha
soppresso la rendita, non presentando più l’assicurata un grado di invalidità
pensionabile.
Questa
decisione è poi stata confermata dal TCA, dopo avere richiesto delle
precisazioni al dr. __________ (doc. 67/3-6), con sentenza 32.2005.192 del 20
ottobre 2006 (cfr. doc. 71/1-15).
La
sentenza del TCA è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. In data 11
giugno 2007 l’assicurata ha presentato all’UAI una nuova domanda di
prestazioni, a seguito dei “dolori al braccio destro operato e dolori al
braccio sinistro” (doc. 73/1-7).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una valutazione reumatologica affidata al
dr. __________ del SMR (doc. 91), con progetto di decisione del 23 luglio 2008
(cfr. doc. 92), poi confermato con decisione del 25 settembre 2008 (cfr. doc. 95),
l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a prestazioni, ritenendo che lo stato di
salute dell’interessata sia rimasto invariato rispetto al 2004, con un
conseguente grado di invalidità inferiore al 40%.
Con
sentenza 32.2008.199 del 25 giugno 2009, il TCA ha annullato la decisione
impugnata, rinviando l'incarto all'amministrazione al fine di approfondire le
patologie negli ambiti della chirurgia ortopedica e della chirurgia della mano
(doc. 110/2-26).
1.3. Dopo avere
effettuato, conformemente a quanto stabilito nella sentenza del TCA, gli
accertamenti medici ed economici del caso e in particolare una nuova perizia
pluridisciplinare affidata al Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione
Invalidità (SAM) (doc. 119), con progetto di decisione dell’8 luglio 2010 (doc.
124/1-4), l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a prestazioni dell’assicurata,
alla luce di una capacità lavorativa residua dell’85% in attività adeguate e di
un grado di invalidità inferiore al 40%, insufficiente per ottenere una rendita
di invalidità.
Contro
tale progetto di decisione, l’assicurata ha inoltrato ricorso al TCA, anziché,
come sarebbe stato corretto, trasmettere le proprie osservazioni direttamente
all’Ufficio AI.
Con
sentenza 32.2010.210 dell’11 agosto 2010, il TCA ha quindi dichiarato
irricevibile il ricorso dell’assicurata, disponendo la trasmissione degli atti
all’UAI affinché proceda ad emettere una decisione (doc. 128/1-3).
Con
decisione del 7 settembre 2010, l’UAI, confermando il precedente progetto di decisione
dell’8 luglio 2010 (doc. 124/1-4), ha rifiutato il diritto a prestazioni
dell’assicurata, essendo il grado di invalidità, inferiore al 40%,
insufficiente per ottenere il diritto ad una rendita (doc. A).
1.4. Contro la
citata decisione del 7 settembre 2010, l’assicurata ha presentato un tempestivo
ricorso al TCA, chiedendo che la sua situazione “venga valutata meglio”.
La
ricorrente ha rilevato che il suo “braccio destro non mi permette di fare dei
lavori ripetitivi e pesanti. Sembra che anche il rapporto medico del SAM mi dia
ragione”.
Ella ha quindi
concluso di non riuscire a capire i motivi per i quali “se sono abile nella
misura del 20% in certi lavori, non vedo come posso essere abile all’85% in
altri lavori” (doc. I).
1.5. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece
postulato la reiezione del ricorso, sottolineando la correttezza sia della
valutazione medica peritale pluridisciplinare del SAM, sia della valutazione
economica effettuata dal consulente in integrazione (doc. IV).
1.6. Con scritto
del 27 ottobre 2010, l’assicurata ha ribadito di risentire notevoli dolori al
braccio destro e, ora, pure al braccio sinistro, chiedendosi “chi può assumere
una persona che si presenta e dice: cerco lavoro ma mi fanno male le braccia?”.
Ella ha
evidenziato come dopo la decisione di soppressione delle prestazioni dell’UAI
nel 2005 “nessuno mi ha aiutato a trovare un posto di lavoro adeguato alle mie
capacità” (doc. VI).
Tale
scritto dell’assicurata è stato trasmesso all’amministrazione (doc. VII), con
la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata
in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Per costante
giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la
questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla
decisione di rinvio dei giudici di ultima istanza.
Se il
Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di
conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio
possono essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).
In
particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla
base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad
un'autorità inferiore sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte
(cfr. STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U
46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del 25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF
117 V 241; DTF 113 V 159).
Quando
una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore,
quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr.
sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la richiesta
di prestazioni dell’assicurata.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente
dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati
effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a
carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di
guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29
settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania,
la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del
29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con
riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati
così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:
pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente
confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di
regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della
capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich
für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a
questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il
disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una
gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato
del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V
165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298
consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi
eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità
psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata
di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale
dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel
novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di
guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr.
sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento
ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa
giurisprudenza è stata confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007
del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131
V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante
di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della
situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono
considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di
prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.5. Nel
precedente rapporto peritale del 24 marzo 2004, il dr. __________, spec. FMH in
reumatologia, poste le diagnosi di “sindrome spalla-mano a destra in esiti da
decompressione del nervo mediano al canale carpale a destra e di denervazione
del gomito destro secondo Wilhelm il 4 ottobre 2002; epicondilopatia
omeroradiale a sinistra” (doc. 30-5), aveva ritenuto l’assicurata, a partire
dal 20 marzo 2002, totalmente inabile al lavoro nella sua attività di operaia
nel reparto montaggio, come pure in qualità di sarta (cfr. doc. 30-5), ma
pienamente abile al lavoro, sempre a partire dal 20 marzo 2002, in attività adeguate alle sue condizioni di salute, ossia in un’attività “che non richiede
l’utilizzo ed il carico del braccio dominante destro oltre i 2 kg; in presenza di una periartropatia anche al gomito sinistro, sono sconsigliabili lavori
ripetitivi di flessione-estensione, prosupinazione contro resistenza con
l’avambraccio sinistro, il carico massimo per il braccio sinistro è di 10 kg” (doc. 30-5).
La correttezza di questa valutazione peritale era
stata confermata dal TCA con la sentenza 32.2005.192 del 20 ottobre 2006,
cresciuta incontestata in giudicato (doc. 71).
Nell’ambito della nuova domanda di prestazioni
inoltrata dall’assicurata nel giugno 2007, l’UAI aveva sottoposto l’interessata
ad una perizia specialistica, affidata al dr. __________ del SMR, medico
internista-reumatologo, il quale, nel rapporto medico del 30 giugno 2008, aveva
posto le diagnosi di “sindrome spalla-mano destra in stato dopo decompressione
nervo mediano al canale carpale e denervazione gomito destro secondo Willhelm
(4 ottobre 2002); epicondilopatia omero-radiale sinistra iniziale” (doc. 91-1).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________,
dopo avere riscontrato un “quadro clinico riferibile all'arto superiore destro
e sinistro invariato dal marzo 2004 ad oggi”, in pieno accordo con la
precedente valutazione espressa dal dr. __________, aveva considerato
l’assicurata totalmente inabile al lavoro in attività come operaia in reparto
di montaggio e come sarta, ma abile al lavoro al 100% in attività adatte,
rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc. 91-1).
Come
visto in precedenza (cfr. consid. 1.2.), con sentenza 32.2008.199 del 25 giugno
2009, il TCA, pur considerando la perizia del dr. __________ completa e
rispettosa dei crismi posti dalla giurisprudenza per ritenerla fedefacente, ha
rinviato l'incarto all'amministrazione al fine di approfondire le patologie dell’interessata
negli ambiti della chirurgia ortopedica e della chirurgia della mano (doc.
110/2-26).
2.6. L’UAI,
conformemente a quanto stabilito dal TCA nella sentenza 32.2008.199 del 25
giugno 2009 (cfr. consid. 2.2.), con lo scopo di accertare in maniera
approfondita lo stato di salute dell’assicurata, ha affidato al SAM il mandato
di esperire una perizia pluridisciplinare.
Nella
perizia pluridisciplinare del 10 febbraio 2010, i medici del SAM hanno valutato
la patologia reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________),
psichiatrica (dr.ssa __________) e quella relativa alla chirurgia della mano
(dr. __________).
L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________,
specialista FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale, nel suo referto del
7 dicembre 2009, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa di “leggera sintomatologia di impingement alla spalla destra, su
un’artrosi acromioclavicolare; brachialgia a destra in stato dopo intervento
chirurgico di denervazione del gomito destro secondo Wilhelm, nonché
asportazione di un ganglio a destra e decompressione del nervo mediano nel
canale del carpo a destra con tecnica endoscopica il 4.10.2002, nonché sviluppo
di una algodistrofia con sindrome spalla-mano destra e anchilosi (Frozen
shoulder) alla spalla destra” (doc. 119-40).
Il dr. __________ ha rilevato che vi è stata
un’evoluzione favorevole delle patologie dell’assicurata, con un miglioramento
della capsulite retrattile, oltre alla conclusione “come peraltro aveva già
constatato il dr. __________ nella sua valutazione del gennaio 2009, della
problematica di sindrome spalla-mano o di algodistrofia del braccio destro, che
si era sviluppata dopo l’intervento chirurgico” (doc. 119-40).
Lo specialista ha segnalato una “certa
discrepanza tra i reperti clinici e radiologici, da considerare sostanzialmente
blandi e favorevoli, e i disturbi soggettivi, che indicano un peggioramento
della sintomatologia dolorosa” (doc. 119-41).
Alla luce dei dati clinici e radiologici, il dr. __________
ha ritenuto “sostanzialmente invariate le limitazioni indicate dal dr. __________
nella sua perizia del 24 marzo 2004, addirittura con un certo miglioramento
delle possibilità funzionali del braccio destro, tenendo in considerazione che
non vi sono più i presupposti clinici e radiologici per la diagnosi di una
sindrome spalla-mano” (doc. 119-41).
A proposito della capacità lavorativa, lo
specialista ha considerato l’assicurata inabile al lavoro all’80% nella sua precedente
professione di operaia e quale sarta, ma abile al lavoro al 100% in attività
adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 119-41).
Rispondendo poi ad una esplicita richiesta di
chiarimenti da parte del dr. __________ del SAM in merito alla capacità
lavorativa dell’assicurata in determinate attività lavorative, con scritto del
26 gennaio 2010, il dr. __________ ha osservato che “per quanto riguarda la
valutazione della capacità lavorativa quale capo reparto, come dalle indicazioni
del rapporto finale CIP, ritengo che l’assicurata sia abile al lavoro nella
forma completa. Si tratta di un’attività lavorativa che tiene conto delle mie
limitazioni funzionali determinate e descritte nella perizia del 7 dicembre 2009” (doc. 119-42).
Lo specialista ha poi rilevato che “per quanto
riguarda l’attività di gerente, vi possono essere delle incomprensioni.
Solitamente l’attività professionale di gerente non è unicamente di tipo
organizzativo ed amministrativo o di gestione del personale, ma è associata
anche ad un’attività diretta nell’ambito della ristorazione o come aiuto-cucina
o come cuoca o come cameriera o barista. In un’attività di questo tipo
bisognerebbe chiaramente determinare quali siano le percentuali di occupazione
della paziente nell’ambito amministrativo e di organizzazione del lavoro e di
controllo del personale e quanto invece la paziente lavori direttamente nel
servizio ai clienti. Per quanto riguarda le attività amministrative non vi
sarebbero limitazioni. Per quanto riguarda invece un’attività di servizio ai
clienti, la paziente presenterebbe un’incapacità lavorativa nella forma
dell’80%” (doc. 119-42).
Infine, il dr. __________ ha evidenziato che “per
quanto riguarda un’attività di operaia, in attività da considerare leggera,
questa dev’essere messa in relazione con le limitazioni funzionali determinate.
Se questa attività lavorativa leggera tiene in considerazione le limitazioni da
me descritte, la paziente è abile al lavoro nella forma completa” (doc.
119-42).
L’aspetto neurologico è invece stato valutato dal
dr. __________, specialista FMH in neurologia, il quale, nel suo referto del 16
novembre 2009, ha posto le diagnosi di “stato da intervento per sindrome del
tunnel carpale a destra, attualmente senza deficit residui significativi;
sindrome dolorosa cronica al braccio destro non spiegata da patologia
neurologica” (doc. 119-44).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________
ha rilevato che “dal punto di vista neurologico non vi è diminuzione della
capacità lavorativa” (doc. 119-45).
L’aspetto legato alla chirurgia della mano è
stato vagliato dal dr. __________, specialista in chirurgia della mano, il
quale, nel suo referto del 15 dicembre 2009, ha concluso che “vi è una netta discrepanza tra i reperti oggettivi che rientrano praticamente nella norma e quelli
soggettivi che farebbero concludere ad un’impotenza funzionale dell’arto
superiore destro”, aggiungendo che “sono naturalmente questi ultimi ad incidere
in pratica negativamente sulla capacità lavorativa che può venire considerata
nulla per lavori pesanti e/o ripetitivi, mentre che essa potrebbe essere anche
del 100% per un’attività del tipo di sorveglianza, che richieda l’intervento
dell’arto superiore destro in modo discontinuo e di breve durata (pochi minuti),
con il sollevamento di pesi che non superino i 2 chilogrammi e che permettano però contemporaneamente l’aiuto da parte dell’arto contro-laterale”
(doc. 119-50).
Infine, l’aspetto psichico è stato vagliato dalla
dr.ssa __________,
medico-chirurgo specialista in psichiatria, la
quale, nel suo referto del 15 novembre 2009, ha posto la diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4)” (doc. 119-28).
Analizzando il quadro somatoforme, la dr.ssa __________
ha rilevato che “non esiste una patologia psichica di rilevante intensità; non
esiste ritiro sociale, anzi è ben investita nella realtà e negli affetti; c’è
una malattia fisica riconosciuta da tecnici che non mostra miglioramenti, anzi peggiora;
nonostante ella viva un conflitto rispetto a temi di vita mai affrontati e
metabolizzati, non sembra averne consapevolezza né – fatto salvo l’espressività
somatica che a mio avviso ne è una deviazione – manifesta un disagio
psico-emotivo tale da compromettere l’esigibilità di uno sforzo per recuperare
almeno in parte un funzionamento lavorativo; esiste uno scarso successo delle
terapie per la patologia fisica ma nessun tentativo di approccio di impronta
psichica che potrebbe coadiuvare gli interventi medici in senso stretto (es. AD
a doppio attacco o Gabapentin); non si rileva un aggravamento del quadro nel
corso degli anni, dal punto di vista psichiatrico” (doc. 119-28).
Sulla base di queste considerazioni, la
specialista ha ritenuto che all’assicurata “vada riconosciuta una percentuale
di incapacità lavorativa pari al 15% per gli aspetti di interesse psichiatrico
che ravvedo in: facile stancabilità, dolore cronico con appesantimento
psico-emotivo, difettosa continuità del sonno, bisogno di ripetuti intervalli e
di tempi più lenti nella gestione delle attività per esempio in casa” (doc.
119-28).
La dr.ssa __________ ha aggiunto che la
percentuale di riduzione della capacità lavorativa del 15% concerne non solo
l’ultima attività svolta dall’assicurata, ma qualsiasi tipo di attività, ivi
comprese tutte quelle teoricamente esigibili, compatibili con la sua età,
livello culturale e quadro fisico presentato (doc. 119-28).
Quanto all’evoluzione dello stato di salute
dell’interessata, la specialista ha indicato che “il quadro è presente in forma
larvata fin dall’esordio del 2002, ma espresso in modo più chiaro con i recenti
peggioramenti fisici che coinvolgono l’arto contro laterale nell’ultimo anno
circa (2008)” (doc. 119-29).
Infine, la dr.ssa __________ ha sottolineato
l’utilità dell’introduzione di “una congrua terapia farmacologica, che aiuti a
controllare gli aspetti di somatizzazione, che interpreto come espressione di
contenuti umorali-affettivi deviati sul soma” (doc. 119-29).
Rispondendo
poi ad una esplicita richiesta di chiarimenti da parte del dr. __________ del
SAM, con scritto del 18 gennaio 2010, la dr.ssa __________ ha indicato che
l’assicurata presenta dolori fisici fin dalla fine degli anni novanta, divenuti
più rilevanti intorno all’inizio del 2000, producendo l’interruzione dell’attività
lavorativa dal 2002. Ella ha spiegato che l’interessata ha subito nel 1998 la
perdita del coniuge, circostanza che l’ha resa “meno capace di “sostenere” il
peso del dolore fisico diversamente da come aveva potuto fare precedentemente”;
nel 2000-2001 stabilisce una nuova convivenza, “gravata tuttavia poco dopo da
una diagnosi di sclerosi multipla che colpisce il compagno”, ciò che
probabilmente contribuisce alla decisione di interrompere l’attività lavorativa
per dedicarsi all’altro; infine, nel 2008 l’UAI stabilisce il non diritto alla
rendita.
La
specialista ha rilevato che, alla luce di queste considerazioni, “l’esordio di
un più chiaro aspetto psicologico lo collocherei tra settembre e dicembre 2008,
soprattutto come reazione emotiva alla perdita della rendita prevista e attesa.
La presenza di una relazione affettiva molto complessa e di presa a carico
potrebbe aver fatto sentire molto a rischio di fronte alla mancata rendita e,
direi anche, molto risentita con l’interlocutore sordo ai suoi bisogni” (doc.
119-31).
La dr.ssa
__________ ha quindi concluso che “il quadro che produce il 15% di incapacità
lavorativa è, come registrato nella relazione, relativo a: facile stancabilità,
dolore cronico con appesantimento psico-emotivo, difettosa continuità del
sonno, bisogno di ripetuti intervalli e di tempi più lenti nella gestione delle
attività; la presenza costante dei dolori necessita di cospicue energie per la
gestione emotiva degli stessi e per non demordere e fermarsi e ciò produce
affaticamento emotivo-psicologico e sentimento di appesantimento e di aggravio
che a mio avviso peggiora lo spostamento sul soma e l’espressione somatoforme;
appare complessivamente meno forte e più bisognosa, più fragile emotivamente;
manifesta un difetto dell’efficienza psico-somatica, facile stancabilità,
frequente necessità di momenti di riposo e recupero fisico, un sentimento come
di “portare” il mondo sulle spalle con l’impressione che il rifiuto della
rendita “obblighi” alla prosecuzione di uno sforzo che oggi vive come
“sovra-umano”” (doc. 119-32).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 10 febbraio 2010, i medici del SAM, sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali
dell’assicurata presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa di “impingement lieve alla spalla destra
con/su artrosi acromioclavicolare; brachialgia destra con/su pregresso
intervento chirurgico di denervazione al gomito destro secondo Wilhelm,
pregressa asportazione di un ganglio al polso destro, pregressa decompressione
del nervo mediano del carpo destro con tecnica endoscopica (interventi del
4.10.2002), pregresso sviluppo di algodistrofia con sindrome spalla-mano a
destra e anchilosi (frozen shoulder); sindrome somatoforme da dolore persistente
(ICD10-F45.4)”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa avevano indicato quelle di “iperglicemia; dislipidemia; lieve
trombocitosi e lieve leucocitosi” (doc. 119-15).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM
hanno ritenuto che “globalmente l’assicurata raggiunge una capacità lavorativa
dell’85% (presenza tutto il giorno ma con un rendimento ridotto) come operaia
di fabbrica, caporeparto in una fabbrica ed esercente con compiti amministrativi,
dal settembre 2008 e continua, rispettando i limiti funzionali descritti dai
consulenti in reumatologia e chirurgia della mano” (doc. 119-22).
Fatti
I medici del SAM hanno invece ritenuto che “come
esercente addetta al servizio ai clienti e come sarta l’assicurata raggiunge
una capacità lavorativa del 20% (presenza tutto il giorno ma con un rendimento
ridotto) dal settembre 2008 e continua” (doc. 119-22).
Quanto al periodo precedente, i medici del SAM
hanno osservato che “l’assicurata ha presentato una capacità lavorativa del
100% come operaia di fabbrica, caporeparto in una fabbrica e esercente addetta
a compiti amministrativi (sempre rispettando i limiti funzionali descritti
precedentemente a livello reumatologico e della chirurgia della mano) a partire
dal 30 marzo 2005 (soppressione della rendita AI) sino ad agosto 2008. Come
sarta ed esercente addetta al servizio clienti l’assicurata presenta una
capacità lavorativa del 20% (presenza durante tutto il giorno, ma con
rendimento ridotto) dal 30 marzo 2005 (soppressione della rendita AI) e
continua” (doc. 119-22). Quanto alla capacità lavorativa in altre attività
adatte, i medici del SAM hanno indicato che “globalmente l’assicurata raggiunge
una capacità lavorativa dell’85% (presenza tutto il giorno ma con un rendimento
ridotto) in tutte le attività rispettose dei limiti descritti precedentemente
dal settembre 2008 e continua. Per il periodo antecedente, cioè dal 30 marzo
2005 (soppressione della rendita AI) fino all’agosto 2008, l’assicurata ha
presentato una capacità lavorativa del 100% in tutte le attività rispettose dei
limiti descritti precedentemente” (doc. 119-23).
Quali
osservazioni finali, i medici del SAM hanno sottolineato che vi è stato “un
miglioramento a livello dell’arto superiore destro, con una regressione della
sintomatologia (scomparsa della sindrome spalla-mano), ma un leggero
peggioramento a livello psichiatrico nel corso del 2008 (settembre-dicembre
2008). Così, facciamo dunque risalire l’inizio della limitazione della capacità
lavorativa del 15% a livello psichiatrico al settembre 2008” (doc. 119-23).
Nel rapporto medico del 16 febbraio 2010, il dr.
D. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul diritto per gli
assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008
IV Nr. 13), sulla base della perizia eseguita dai medici del SAM, ha
considerato l’assicurata inabile al lavoro all’80% nella sua attività abituale
di esercente con servizio ai clienti e sarta, ma abile al lavoro all’85% in
attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, come ad esempio
quella di caporeparto in fabbrica o esercente con compiti esclusivamente
amministrativi (doc. 120-2).
Il dr. __________ ha concluso che “dalla perizia
SAM 11.2009 viene constatato un lieve peggioramento psichico, peggioramento
databile con settembre 2008, peggioramento di tipo psichico. La funzionalità
del braccio è rimasta in pratica invariata (tendenzialmente meglio). Per il
periodo precedente vale la decisione UAI / lo stato di salute del 2005” (doc. 120-2).
In sede
ricorsuale l’assicurata ha contestato le conclusioni alle quali sono giunti i
medici del SAM, indicando di non capire come ella possa essere considerata
inabile al lavoro all’80% in alcune attività, ma abile al lavoro all’85% in
altre attività, senza tuttavia apportare nuove attestazioni mediche in grado di
mettere in dubbio quanto accertato in sede peritale dal SAM.
2.7. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure
nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella
Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio
del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una
sentenza pubblicata in DTF 123 V 175, il Tribunale federale ha rilevato che,
con l’entrata in vigore, il 1° giugno 1994, del nuovo statuto, è stato
ancorato il concetto di indipendenza e di imparzialità
dei periti dei centri medici d'accertamento dell'AI, che già esisteva in
precedenza.
Questa giurisprudenza è
poi stata confermata in una sentenza pubblicata in DTF 132 V
376, nella quale l’Alta Corte ha deciso che i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA devono essere osservati anche quando una perizia è
affidata ad un centro d'accertamento medico (SAM).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009,
il Tribunale federale ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso
valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza avere
visitato personalmente l’assicurato.
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4
p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I
514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.
Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.8. Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute
della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione
della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica
agli atti, questo Tribunale ritiene che la perizia effettuata dai medici del
SAM sia dettagliata, approfondita e che quindi rispetti i parametri
giurisprudenziali sopra ricordati.
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi infatti dalle accurate valutazioni eseguite in
ambito reumatologico, neurologico, psichiatrico e di chirurgia della mano dagli
specialisti del SAM e confermate dal dr. __________ del SMR, che, del resto,
non sono state smentite, in sede ricorsuale, da successivi certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire maggiormente sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140 e 129 V 4).
In
conclusione, rispecchiando la perizia dei medici del SAM i criteri di
affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.), alla
stessa può essere fatto riferimento.
Inoltre,
richiamato l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che
l’assicurata è inabile al lavoro all’80% nella precedente attività di esercente
con servizio ai clienti e come sarta, mentre presenta, a partire dal mese di
settembre 2008, un grado di incapacità lavorativa del 15% in attività adeguate,
rispettose dei limiti funzionali indicati nella perizia pluridisciplinare del
SAM del 10 febbraio 2010 e nel rapporto medico del dr. __________ del SMR del 16
febbraio 2010.
La
questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di
competenza del consulente in integrazione professionale (cfr. STF 9C_13/2007
del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.7.).
Ora, nel
caso concreto, la consulente IP, nel suo rapporto del 5 luglio 2010, ha indicato di potere fare riferimento a quanto già indicato nel precedente rapporto dell’8
marzo 2005 (cfr. doc. 122-1), nel quale la consulente incaricata aveva
considerato esigibile dall’assicurata sia l’attività, in ambito industriale, di
responsabile del reparto montaggio, sia quella di esercente con compiti
essenzialmente organizzativi, sia lo svolgimento di altre attività non
qualificate, leggere (doc. 39-3).
In sede
ricorsuale l’assicurata ha contestato di potere svolgere delle attività adatte
nella misura dell’85%, a causa dei suoi dolori alle braccia (doc. I). Ella ha
inoltre rilevato di abitare ad __________, paese nel quale non vi sono molte
risorse e di non potersi spostare in auto a causa dei dolori alle braccia (doc.
B).
Infine,
ella ha fatto presente che, dopo la soppressione della rendita di invalidità
nel 2005, nessuno l’ha aiutata a reperire una nuova attività adeguata (doc. VI).
Al riguardo, il TCA sottolinea innanzitutto che,
con riferimento all’aspetto medico, nel referto peritale del 10 febbraio 2010,
i medici del SAM, dopo avere richiesto una precisazione in tal senso al dr. __________
(cfr. doc. 119-42), hanno espressamente indicato che l’assicurata può svolgere
l’attività, leggera, di caporeparto in ambito industriale o di esercente ma con
compiti esclusivamente di tipo amministrativo/organizzativo (cfr. doc. 119-22).
Il fatto, dunque, che ella sia inabile al lavoro
all’80% in determinate attività, di tipo pesante, non esclude la possibilità
per la stessa di compiere, invece, delle altre attività leggere, confacenti al suo
danno alla salute e rispettose delle sue limitazioni funzionali, come
espressamente riconosciuto in sede medica.
In
secondo luogo, va rilevato che, secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un
assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può
pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto
della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed
intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione per lui (cfr. A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; P.
Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo
1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die
Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den
körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten
zu entsprechen”; A.-C. Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990,
p 255s.).
In questo ordine di idee,
il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati
esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale - entrano
generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre
attività fisiche (P. Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L’Alta Corte ha,
tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi
assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e
nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più
spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e
sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid.
3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3).
Anche in questo ambito,
vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come
è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.
È inoltre utile rilevare
che l’Alta Corte in una sentenza U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003,
relativamente al mercato del lavoro equilibrato, ha osservato:
"
Il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro
equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte,
un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un
mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire
se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e
conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare,
l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività
esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non
Considerandi
rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in
misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin
dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC
1991.
pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag.
67.
consid. 5c). In proposito va rilevato che il mercato del lavoro accessibile
ai lavoratori non qualificati - come nel caso di specie - è in generale
limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 pag.
331.
consid. 4a). Tuttavia nell'industria e nell'artigianato le attività
fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine,
motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 no.
U 15 pag. 49 consid. 3b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).”
(STFA succitata, consid. 4.5.)
Il
TFA, in un’ulteriore sentenza del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
35, ha precisato che qualora la persona assicurata sia d’età avanzata, questo
aspetto deve essere considerato nell’esame della questione se essa potrebbe
reperire un’occupazione in un mercato del lavoro equilibrato.
Nel
caso di specie è stato ritenuto che a torto era stata soppressa una rendita
intera di invalidità nei confronti di un’assicurata a cui mancavano pochi mesi
all’età di pensionamento di vecchiaia. Infatti, benché teoricamente dal profilo
medico esistessero delle occupazioni adeguate alle limitazioni funzionali
presentate dall’assicurata, nel periodo precedente al pensionamento la stessa
non poteva più trovare un impiego nel mercato del lavoro equilibrato.
Tutto ben considerato, a mente di questa Corte, si deve ritenere che le opportunità di
reperire un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati
dall'assicurata (si tratterebbe di un’attività leggera che consenta di
risparmiare l’arto superiore destro; circa la possibilità di reperire
un’attività con delle simili caratteristiche sul mercato del lavoro, cfr. STFA
inedita del 12.11.1996 nella causa I.; STCA 35.1997.23 dell’11.9.2000
confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell’8.5.2002, STFA U 240/99 del 7.8.2001,
parz. pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., STFA U 329/01 e U 330/01 del
25.2
, nonché STFA I 27/06 e U 18/06 del 24.8.2006) e con le sue condizioni
personali (57 anni), non devono essere considerate irrealistiche o eccezionali
ai sensi della giurisprudenza federale (RCC 1991, p. 332 consid. 3c).
Da notare
che il concetto di mercato del lavoro equilibrato non sottintende soltanto un
certo equilibrio fra l’offerta e la domanda in materia di manodopera, ma anche
un mercato del lavoro che presenta un ventaglio di attività le più diverse, e
precisamente per ciò che concerne le condizioni professionali e intellettuali
richieste, così come la prestazione fisica (RCC 1991, p. 332 consid. 3b).
D’altro canto, a
proposito delle critiche dell’assicurata in merito al fatto che ella non sia
riuscita a reperire alcun tipo di attività adatta alle sue condizioni di
salute, il TCA non ignora le difficoltà che presenta il mercato del lavoro
svizzero. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In
effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni
sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del
10.
settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p.
96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti).
Se, malgrado tale
impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in
concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,
considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né assicurazione
contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere (DTF
110.
V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op.
cit., p. 83).
In
tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione.
In esito
alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che, sul mercato
generale del lavoro, esistono delle attività che l’assicurata sarebbe in grado
di esercitare in misura dell’85%, nonostante il danno alla salute.
È
peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto
corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto
di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI
1998.
p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
2.9
Si tratta
ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la
giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del
26.
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella
causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella
causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto
2002.
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno
2003.
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto, come
correttamente ritenuto dall’amministrazione, sono determinanti i dati del 2008
(essendo il peggioramento dello stato di salute dell’assicurata in attività
adatte riconducibile al mese di settembre 2008).
Per il periodo precedente (da marzo 2005 ad
agosto 2008), difatti, l’assicurata non ha diritto ad una rendita di
invalidità, dato che, a fronte di una capacità lavorativa del 100% in attività
adatte, come stabilito dai medici del SAM e confermato dal dr. __________ del
SMR, dal raffronto dei redditi emerge un grado di invalidità inferiore al 40%,
come già deciso dall’UAI nella decisione del 20 settembre 2005, confermata con
STCA 32.2005.192 del 20 ottobre 2006, cresciuta incontestata in giudicato.
2.10
Per quel che
concerne il reddito da valido, nel suo rapporto del 5 luglio 2010,
la consulente IP ha tenuto conto di un salario (2002) di fr. 41’250 (doc. 122-2)
- conformemente a quanto già indicato dalla precedente consulente IP nel
rapporto dell’8 marzo 2005 e confermato dal TCA con sentenza 32.2005.192 del 20
ottobre 2006 cresciuta incontestata in giudicato (cfr. doc. 71) – aggiornato al
2008, per un importo pari a fr. 44’715.
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi dall’ammontare citato, il cui importo non è del
resto stato contestato in sede di ricorso.
2.11
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332
consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA
del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In
un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha
lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso
in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.
45.
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La
questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la
quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 pubblicata in DTF 135 V 297 ha ricordato che:
" 3.3 In una
recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il
Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che
quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto
al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso
deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della
DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -
giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo
parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale
eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella
stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si
dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'116.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr.
4'280.64 mensili oppure a fr. 51'367.68 per l'intero anno (fr. 4'280.64 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999.
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurata,
quale operaia nel reparto montaggio-assemblaggio di materie plastiche, avrebbe
guadagnato nel 2008 fr. 44’715 / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr.
consid. 2.10.).
Tale
reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività
equivalente (cioè fr. 50’666, cfr. Tabella TA1 p.to 25 “fabbr. articoli di
gomma e materie plastiche”, livello di qualifica 4, fr. 4’050.-- X 12 mesi = 48’600.--
riportato su 41.7 = 50'665.50).
Ora,
qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una
persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività
paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e
di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che
essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve
ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da
valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che
l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi
estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato
equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr.
STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).
In
casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che
fosse intenzione dell’assicurata accontentarsi di un guadagno modesto, il
reddito statistico da invalido (fr. 51'367.68) va
dunque ridotto - in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF
8C_44/2009 del 3 giugno 2009 pubblicata in DTF 135 V 297 - del 6.74% -
percentuale corrispondente al gap salariale dell’11.74% (fr. 50'666 vs. fr.
44’715), meno il 5% (cfr. STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009) - e si attesta
pertanto a fr. 47'905.50.
Ritenuto che, come visto in
precedenza da un punto di vista medico, l’assicurata può esercitare un’attività
adeguata alle sue condizioni di salute all’85%, il reddito statistico citato va
ridotto del 15% e ammonta a fr. 40'719.67 (fr. 47'905.50
ridotti del 15%).
2.12
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter
Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind
keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug
abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht
bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer
Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen
an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un
assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,
totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno
fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem
Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine
schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher
ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von
der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,
als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt
ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito
alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la
riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in
attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge
de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la
sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.13
In concreto,
nel rapporto del 5 luglio 2010, la consulente IP ha accordato una riduzione percentuale del 10% per attività leggera (cfr. doc. 122-2).
Tale
percentuale del 10% stabilita dalla consulente e non contestata
dall’assicurata, può essere confermata dal TCA.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante
giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e
6).
Va
infatti rilevato che la consulente ha adeguatamente tenuto conto delle
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione).
Altre
circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione sul reddito
statistico da invalido, non ve ne sono (in particolare, non l’età
dell’assicurata, nata nel 1954, cfr. al riguardo STF 9C_1013/2008 del 23
dicembre 2009, con la quale il Tribunale federale, confermando la sentenza del
TCA 32.2007.358 del 10 novembre 2008, ha rilevato che l’età dell’assicurato, di 56 anni al momento della decisione impugnata, non giustificava una
riduzione percentuale maggiore rispetto a quella accordata dall’amministrazione).
Tuttavia,
come vedremo, anche se si volesse applicare la riduzione massima consentita del
25% non sarebbe possibile assegnare all’insorgente una rendita di invalidità.
Procedendo
al raffronto dei redditi, con riferimento al 2008, partendo da un salario da
invalido di fr. 47'905.50, ritenuta
un’esigibilità dal profilo medico dell’85% e ammettendo una riduzione del 10%, il
reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 36'647.70.
Confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 44’715
(consid. 2.10.), emerge un tasso d’invalidità del 18.04% arrotondato al 18% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale
che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come stabilito dall'amministrazione.
Anche se
si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione massima
consentita dalla giurisprudenza federale, non sarebbe possibile assegnare alla
ricorrente una rendita di invalidità, poiché il tasso di invalidità
risulterebbe comunque del 32%.
In
effetti, decurtato del 25% e del 15% per tenere conto di un’esigibilità dal
profilo medico dell’85%, il reddito statistico da invalido ammonterebbe a fr. 30'539.76,
che confrontato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 44'715
conduce ad un tasso d’invalidità del 31,70%.
Visto
quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
2.14
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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