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27 maggio 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2010.27
Data decisione, Autorità:
27.05.2010, TCA
Titolo:
Nullità di una decisione per incompetenza dell'Ufficio AI che l'ha emessa. La decisione emessa dall'Ufficio AI del Canton Ticino è nulla in quanto al momento della richiesta di prestazioni l'assicurato era domiciliato nel Canton Zurigo. Atti trasmessi all'Ufficio AI competente
COMPETENZA
art. 55 LAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.27
FS
Lugano
27 maggio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 luglio 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 luglio 2009 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - con
decisione 9 luglio 2009 l’Ufficio AI del Canton Ticino ha riconosciuto a RI 1
il diritto ad una rendita (grado d’invalidità 67%) dal 1. aprile 2007 al 30 giugno
2009 (doc. A);
- dagli
atti dell’incarto AI risulta che il ricorso interposto contro questa decisione
è stato trasmesso dall’Ufficio AI del Canton Ticino all’Ufficio AI del Canton
Zurigo che – appurata la volontà dell’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, di
trattare lo scritto 16 luglio 2009 quale ricorso – lo ha trasmesso per
competenza al Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo;
- con
sentenza 29 settembre 2009 il Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo
non è entrato nel merito del ricorso e il 28 gennaio 2010 ha trasmesso gli atti
per competenza territoriale a questo Tribunale (VI);
- la
traduzione del ricorso in lingua italiana è pervenuta a questo Tribunale il 17
febbraio 2010;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI del Canton Ticino – vista la precisa domanda
di questo Tribunale in questo senso e osservato che competente ad emettere la
decisione era l’Uffi-cio AI del Canton Zurigo – ha chiesto di non
entrare nel merito del ricorso, subordinatamente di dichiarare nulla la decisione
impugnata e, ancora più subordinatamente, di respingere il ricorso;
- con
scritto 17 maggio 2010 – dopo avere a più riprese chiesto la proroga del
termine – l’avv. RA 1 ha chiesto di constatare la nullità della decisione
impugnata per incompetenza territoriale dell’Ufficio AI del Canton Ticino;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
- secondo
l’art. 55 cpv. 1 LAI, per principio, l’Ufficio AI competente è quello del
Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della richiesta di prestazioni.
Per la ricezione e l’esame delle richieste è competente l’ufficio AI nel cui
campo d’attività gli assicurati hanno il loro domicilio (art. 40 cpv. 1 lett. a
OAI). L’ufficio AI competente al momento della registrazione della domanda lo
rimane durante tutta la procedura (art. 40 cpv. 3 OAI);
- dagli
atti dell’incarto AI risulta che al momento della richiesta di prestazioni
l’assicurata era domiciliata nel Canton Zurigo (vedi in particolare la STF
9C_1000/2009 del 6 gennaio 2010 concernente l’assicurata);
- per
costante giurisprudenza, qualora una decisione venga pronunciata da un'autorità
incompetente, tale decisione è nulla, ossia priva di effetti giuridici (DTF 114
V 319 consid. 4b pag. 327 e la giurisprudenza e dottrina vi citata). Al
riguardo va ricordato che la nullità di una decisione amministrativa può essere
ammessa solo eccezionalmente. Una decisione può in particolare essere
dichiarata nulla solo se il difetto è specialmente grave e evidente o perlomeno
facilmente individuabile e, inoltre, se l'annullamento non ha per conseguenza
di mettere seriamente in pericolo la sicurezza del diritto (DTF 132 II 21
consid. 3.1 pag. 27 e la giurisprudenza e dottrina vi citata). D'altra parte la
nullità di un atto amministrativo deve essere accertata in ogni tempo e
d'ufficio da parte di tutte le autorità chiamate ad applicare il diritto (DTF
132 II 342 consid. 2.1 pag. 346). Come motivi di nullità
entrano principalmente in considerazione gravi omissioni procedurali e l'incompetenza
dell'autorità che ha pronunciato il giudizio. I difetti di merito non implicano
invece che in rare eccezioni la nullità (Müller, Das Verwaltungsverfahren in
der Invalidenversicherung, Berna 2010, pag. 452-453, numeri marginali
2319-2322; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,
pag. 463, numeri marginali 38-39);
- di conseguenza – ribadito che al momento della richiesta di prestazioni l’assicurata
era domiciliata nel Canton Zurigo – la decisione 9 luglio 2009 emessa
dall’Ufficio AI del Canton Ticino deve essere dichiarata nulla per ragioni di incompetenza
territoriale;
- ai
sensi dell’art 55 cpv. 1 LAI competente è invece l’Ufficio AI del Canton Zurigo
al quale gli atti vanno pertanto trasmessi;
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso;
- viste
le particolarità del caso non si prelevano spese né si assegnano ripetibili.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. E’
accertata la nullità della decisione 9 luglio 2009 dell’Ufficio AI del Canton
Ticino.
§ Gli atti vengono
trasmessi all’Ufficio AI del Canton Zurigo per ragione di competenza.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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