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Decisione

32.2010.27

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 maggio 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

32.2010.27

Data decisione, Autorità:

27.05.2010, TCA

Titolo:

Nullità di una decisione per incompetenza dell'Ufficio AI che l'ha emessa. La decisione emessa dall'Ufficio AI del Canton Ticino è nulla in quanto al momento della richiesta di prestazioni l'assicurato era domiciliato nel Canton Zurigo. Atti trasmessi all'Ufficio AI competente

COMPETENZA

art. 55 LAI

Raccomandata

Incarto n.

32.2010.27

FS

Lugano

27 maggio

2010

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 luglio 2009 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 9 luglio 2009 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

considerato in

fatto e in diritto

che - con

decisione 9 luglio 2009 l’Ufficio AI del Canton Ticino ha riconosciuto a RI 1

il diritto ad una rendita (grado d’invalidità 67%) dal 1. aprile 2007 al 30 giugno

2009 (doc. A);

- dagli

atti dell’incarto AI risulta che il ricorso interposto contro questa decisione

è stato trasmesso dall’Ufficio AI del Canton Ticino all’Ufficio AI del Canton

Zurigo che – appurata la volontà dell’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, di

trattare lo scritto 16 luglio 2009 quale ricorso – lo ha trasmesso per

competenza al Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo;

- con

sentenza 29 settembre 2009 il Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo

non è entrato nel merito del ricorso e il 28 gennaio 2010 ha trasmesso gli atti

per competenza territoriale a questo Tribunale (VI);

- la

traduzione del ricorso in lingua italiana è pervenuta a questo Tribunale il 17

febbraio 2010;

- con

la risposta di causa l’Ufficio AI del Canton Ticino – vista la precisa domanda

di questo Tribunale in questo senso e osservato che competente ad emettere la

decisione era l’Uffi-cio AI del Canton Zurigo – ha chiesto di non

entrare nel merito del ricorso, subordinatamente di dichiarare nulla la decisione

impugnata e, ancora più subordinatamente, di respingere il ricorso;

- con

scritto 17 maggio 2010 – dopo avere a più riprese chiesto la proroga del

termine – l’avv. RA 1 ha chiesto di constatare la nullità della decisione

impugnata per incompetenza territoriale dell’Ufficio AI del Canton Ticino;

- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e

non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o

della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

- secondo

l’art. 55 cpv. 1 LAI, per principio, l’Ufficio AI competente è quello del

Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della richiesta di prestazioni.

Per la ricezione e l’esame delle richieste è competente l’ufficio AI nel cui

campo d’attività gli assicurati hanno il loro domicilio (art. 40 cpv. 1 lett. a

OAI). L’ufficio AI competente al momento della registrazione della domanda lo

rimane durante tutta la procedura (art. 40 cpv. 3 OAI);

- dagli

atti dell’incarto AI risulta che al momento della richiesta di prestazioni

l’assicurata era domiciliata nel Canton Zurigo (vedi in particolare la STF

9C_1000/2009 del 6 gennaio 2010 concernente l’assicurata);

- per

costante giurisprudenza, qualora una decisione venga pronunciata da un'autorità

incompetente, tale decisione è nulla, ossia priva di effetti giuridici (DTF 114

V 319 consid. 4b pag. 327 e la giurisprudenza e dottrina vi citata). Al

riguardo va ricordato che la nullità di una decisione amministrativa può essere

ammessa solo eccezionalmente. Una decisione può in particolare essere

dichiarata nulla solo se il difetto è specialmente grave e evidente o perlomeno

facilmente individuabile e, inoltre, se l'annullamento non ha per conseguenza

di mettere seriamente in pericolo la sicurezza del diritto (DTF 132 II 21

consid. 3.1 pag. 27 e la giurisprudenza e dottrina vi citata). D'altra parte la

nullità di un atto amministrativo deve essere accertata in ogni tempo e

d'ufficio da parte di tutte le autorità chiamate ad applicare il diritto (DTF

132 II 342 consid. 2.1 pag. 346). Come motivi di nullità

entrano principalmente in considerazione gravi omissioni procedurali e l'incompetenza

dell'autorità che ha pronunciato il giudizio. I difetti di merito non implicano

invece che in rare eccezioni la nullità (Müller, Das Verwaltungsverfahren in

der Invalidenversicherung, Berna 2010, pag. 452-453, numeri marginali

2319-2322; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,

pag. 463, numeri marginali 38-39);

- di conseguenza – ribadito che al momento della richiesta di prestazioni l’assicurata

era domiciliata nel Canton Zurigo – la decisione 9 luglio 2009 emessa

dall’Ufficio AI del Canton Ticino deve essere dichiarata nulla per ragioni di incompetenza

territoriale;

- ai

sensi dell’art 55 cpv. 1 LAI competente è invece l’Ufficio AI del Canton Zurigo

al quale gli atti vanno pertanto trasmessi;

- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso;

- viste

le particolarità del caso non si prelevano spese né si assegnano ripetibili.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. E’

accertata la nullità della decisione 9 luglio 2009 dell’Ufficio AI del Canton

Ticino.

§ Gli atti vengono

trasmessi all’Ufficio AI del Canton Zurigo per ragione di competenza.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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