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Decisione

32.2010.272

Alla luce della documentazione medica contenuta nell'incarto,il TCA ritiene che a torto l'UAI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni dell'assicurato.Atti rinviati all'UAI perché e

8 aprile 2011Italiano23 min

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Fatti

il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di

entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova

richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,

ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile

dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b;

DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La giurisprudenza sopra

menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio

2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA I 734/05

dell’8 marzo 2006).

La condizione di verosimiglianza posta dall'art.

87 cpv. 3 OAI deve permettere all'amministrazione, che ha precedentemente

rifiutato una prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento

cresciuto in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le

quali l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare

una modifica dei fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b pag. 412; 117 V 198 consid. 4b pag. 200 con riferimenti). Adita con una nuova domanda,

l'amministrazione deve così cominciare con l'esaminare se le allegazioni

dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è il caso,

può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in

materia. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il lasso di

tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione

apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo

aspetto, essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di

principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid.

2.2). Giudice che per il resto deve limitarsi ad esaminare la situazione

secondo lo stato di fatto che si presentava al momento in cui l'amministrazione

ha statuito (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 52/03 del 16

gennaio 2004, consid. 2.2).

2.4. Nel caso in esame, avendo

l’UAI emanato una decisione di non entrata in materia, il TCA

è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure

no rifiutato di esaminare il merito della richiesta.

Alla luce

della documentazione medica contenuta nell’incarto, questo Tribunale ritiene

che, a torto, l’UAI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni

inoltrata dall’assicurato.

Se, da

una parte, è vero che l’assicurato, nel formulario “Richiesta di prestazioni AI

per adulti”, al punto “7.2 indicazioni dettagliate circa il genere del danno”,

si è limitato ad elencare una serie di disturbi (cfr. doc. 92-79), senza

tuttavia trasmettere alcun tipo di referto medico a comprova di quanto addotto,

d’altra parte è altrettanto vero che le patologie segnalate dall’interessato

hanno trovato puntuale conferma nei referti presenti nella cartella clinica del

dr. __________, richiamata dal TCA in corso di causa su esplicita richiesta del

ricorrente (doc. XII).

Inoltre,

il TCA sottolinea che, dopo avere preso visione della cartella clinica citata,

lo stesso dr. __________ del SMR, nelle annotazioni del 10 dicembre 2010, ha rilevato che “la visione della documentazione medica fornita dopo la decisione di non

entrata in materia evidenzia l’insorgenza di nuove patologie con potenziale

influsso sulla capacità lavorativa da ottobre 2010 (ripetuta esacerbazione di

broncopatia cronica e in particolare diagnosi di infezione HIV). In precedenza

l’assicurato era stato ricoverato per reazione allergica, quindi non patologia

di lunga durata e per intercorrente stato febbrile (che retrospettivamente

probabilmente corrisponde alla prima manifestazione dell’infezione HIV). Da

notare che in occasione del ricovero in giugno 2010 prevaleva la nota

problematica sociale / etilica” (doc. XV/bis).

Il TCA, in mancanza di ulteriori approfonditi

accertamenti medici, non può concordare con le conclusioni del medico del SMR,

dato che l’insorgenza delle nuove patologie con influsso sulla capacità

lavorativa residua dell’assicurato riconosciuta dal dr. __________ del SMR

potrebbe essere intervenuta ancora prima dell’emissione della decisione

impugnata.

Questa Corte ritiene infatti, contrariamente a

quanto preteso dall’UAI, che non è possibile escludere, con sufficiente

tranquillità, che il peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato,

con influsso sulla sua capacità lavorativa residua, possa essere insorto già in

occasione dei ricoveri ospedalieri dell’interessato presso l’Ospedale di __________

avvenuti nei mesi di maggio 2010 e giugno 2010.

A fronte degli elementi sopra esposti, a comprova

della natura evolutiva delle patologie dell’interessato, questo Tribunale deve

Considerandi

concludere che, conformemente alla giurisprudenza sopraesposta (cfr. consid.

2.3

), la documentazione medica prodotta dall’assicurato rende

verosimile un peggioramento della situazione valetudinaria ed è quindi a torto

che l’amministrazione non è entrata nel merito della domanda di prestazioni.

Il TCA

sottolinea inoltre che, nella decisione del 13 dicembre 2007, l’Ufficio AI aveva

attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado AI 70%) dal

1° agosto 2004 (inoltro tardivo della domanda), poi ridotta ad una mezza

rendita di invalidità (grado AI 50%) dal 1° aprile 2006 al 30 novembre 2006,

fondandosi, dal profilo medico, sul rapporto peritale del 24 maggio 2007 e

successive precisazioni del 27 agosto 2007 del dr. __________, nelle quali lo

specialista in psichiatria e psicoterapia, poste le diagnosi di “sindrome da

dipendenza da alcool, attualmente in astinenza (dall’ottobre 2006), ma in

trattamento con farmaco avversivo (Antabus) (ICD10-F10.23), da anni; disturbo

di personalità emotivamente instabile, di tipo borderline (ICD10-F60.3)” (doc. 39-9),

aveva ritenuto che l’interessato avesse presentato un’inabilità lavorativa del

70% da agosto 2004 a dicembre 2005, poi del 50% da gennaio 2006 a agosto 2006 e, infine, una piena capacità lavorativa a decorrere da settembre 2006 e continua

(doc. 44-1).

In

seguito, nella decisione del 18 marzo 2009, l’UAI aveva rifiutato di

riconoscere all’interessato il diritto ad una rendita di invalidità, basandosi

sulla valutazione del dr. __________ del CPAS, il quale, posta la diagnosi di

“ICD10-F10.2 sindrome e disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di

alcool, sindrome di dipendenza”, aveva ritenuto che “da un punto di vista

esclusivamente psichiatrico non ci sono delle malattie limitanti. Vi è una

forma di dipendenza, anche piuttosto grave, che è primaria e condiziona sintomi

psichici e modificazioni comportamentali”, osservando che “è chiaro che durante

le fasi di dipendenza o abuso l’assicurato ha una riduzione almeno del 70%

della sua capacità di lavorare. Ma la dipendenza non ha provocato delle lesioni

permanenti e la capacità di lavoro ritornerebbe ad essere piena nel momento in

cui l’assicurato riuscisse stabilmente a rimanere astinente” (doc. 76-7).

Nel caso

di specie, in sede ricorsuale, l’assicurato ha trasmesso al TCA un rapporto

medico, datato 8 ottobre 2010, nel quale il dr. __________, poste le diagnosi

di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale grave, senza sintomi

psicotici, in paziente con secondario abuso d’alcool (ICD10-F10.2); probabile

disturbo di personalità emotivamente instabile, di tipo borderline

(ICD10-F60.31); bronco-pneumopatia cronico-ostruttiva di media-gravità,

compatibile con BCPO, stadio II, su tabagismo; ernia iatale; diabete

insulino-dipendente di nuova insorgenza (diagnosi differenziale: iperglicemia

secondaria a trattamento cortisonico); stato dopo shock anafilattico,

secondario ad intolleranza all’assunzione di FANS e paracetamolo”, ritenendo

l’assicurato inabile al lavoro al 70% (doc. H).

Ora,

questo referto medico - successivo, seppur di pochi giorni, alla decisione

impugnata – potrebbe dimostrare l’insorgenza di peggioramento dello stato di

salute psichico dell’interessato, in grado di influire sulla capacità

lavorativa dell’assicurato, al punto da renderlo inabile al lavoro nella misura

del 70%. Non è tuttavia chiaro se un tale peggioramento sia effettivamente

intervenuto – o se si tratti unicamente di una riduzione della capacità

lavorativa legata ad un periodo di abuso di alcool - e, nell’affermativa, a

partire da quando.

Anche

questo aspetto dovrà essere oggetto di approfondimento da parte dell’UAI

nell’ambito dell’esame del merito della domanda di prestazioni

dell’assicurato.

Stante

quanto sopra esposto, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione perché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni

ed esamini, tramite l’esecuzione di una perizia che tenga conto di tutte le

patologie dell’interessato, se la modifica delle circostanze resa attendibile

in questa sede sia effettivamente avvenuta e, nell’affermativa, in che misura

essa incida sui presupposti del diritto a prestazioni e sulla capacità di

guadagno dell’assicurato.

2.5

L’assicurato ha chiesto di essere posto al

beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (cfr. doc. III).

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,

U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999

nella causa E.T.).

2.6

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione del 27 settembre 2010 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.4..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà al ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e

gratuito patrocinio del 18 ottobre 2010.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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