32.2010.272
Alla luce della documentazione medica contenuta nell'incarto,il TCA ritiene che a torto l'UAI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni dell'assicurato.Atti rinviati all'UAI perché e
8 aprile 2011Italiano23 min
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Numero d'incarto:
32.2010.272
Data decisione, Autorità:
08.04.2011, TCA
Titolo:
Alla luce della documentazione medica contenuta nell'incarto,il TCA ritiene che a torto l'UAI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni dell'assicurato.Atti rinviati all'UAI perché entri nel merito ed esegua una perizia
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
NON ENTRATA IN MATERIA
NUOVA DOMANDA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 87 OAI
art. 87 cpv. 3 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.272
cr/sc
Lugano
8 aprile 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 settembre 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 settembre 2010
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1963, in precedenza attivo in qualità di lattoniere, in data 10 agosto 2005 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti, a causa dei problemi derivanti da “etilismo
cronico con depressione, diversi tentativi di disintossicazione senza successo”
(doc. 2/1-7).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui l’esecuzione di una perizia psichiatrica a
cura del dr. __________ (doc. 39), con progetto di decisione del 10 settembre
2007 (doc. 46/1-3), poi confermato con decisione del 13 dicembre 2007 (doc. 48/1-3,
49-51), l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita intera di
invalidità (grado AI 70%) dal 1° agosto 2004 (inoltro tardivo della domanda),
poi ridotta ad una mezza rendita di invalidità (grado AI 50%) dal 1° aprile
2006 al 30 novembre 2006.
Questa
decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.2. In data 7
gennaio 2008, l’assicurato ha chiesto all’UAI di “riconsiderare la mia
situazione”, adducendo un peggioramento delle sue condizioni di salute (doc. 52-1).
Con
scritto del 20 febbraio 2008 l’Ufficio AI, sulla base del parere espresso dal
SMR riguardo ad uno scritto del dr.__________ – nel quale il dr. __________ del
SMR ha indicato che in caso di inoltro di una nuova domanda “s’imporrà un
approfondimento dell’evoluzione del danno alla salute psichica tramite rapporto
della dr.ssa __________ e del dr. __________ e, eventualmente, una nuova perizia”
- ha comunicato all’interessato che “attualmente lei non è al beneficio di una
rendita AI (la rendita era stata erogata limitatamente fino al mese di novembre
2006) e non è aperta nessuna nuova domanda; se volesse quindi ripresentarne una
nuova dovrà compilare il questionario “richiesta di prestazioni AI per adulti”
allegato. La informiamo che la privazione della libertà non apre diritti a
favore dell’assicurato detenuto” (doc. 57-1).
In data
27 febbraio 2008 l’assicurato ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni, a
causa dei problemi derivanti da “etilismo cronico con depressione, diversi
tentativi di disintossicazione senza successo” (doc. 58/1-8).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui l’esecuzione di una perizia psichiatrica a
cura del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) (doc. 39), con
progetto di decisione del 9 marzo 2009 (doc. 78/1-2), poi confermato con
decisione del 18 marzo 2009 (doc. 80/1-2), l’Ufficio AI ha respinto la
richiesta di prestazioni, ritenuto che “dalla perizia specialistica eseguita
dal centro peritale per le assicurazioni sociali risulta che il danno alla
salute del quale l’assicurato è portatore è primariamente conseguente all’uso
di alcol, patologia non tutelata dall’assicurazione invalidità. Un’astinenza
permetterebbe una capacità lavorativa totale”.
Questa
decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.3. In data 23
luglio 2010 l’assicurato ha presentato una nuova richiesta di prestazioni, a
causa dei problemi derivanti da “ernia iatale, shock anafilattico, depressione,
etilismo, broncopatia cronica ostruttiva, insufficienza polmonare, infezioni
renali ricorrenti” (doc. 81/1-8).
Con
progetto di decisione del 5 agosto 2010 (doc. 84/1-2), poi confermato con
decisione del 27 settembre 2010, l’Ufficio AI ha stabilito la non entrata in
materia sulla nuova richiesta di prestazioni, ritenendo che l’assicurato “con
la sua nuova richiesta non ha credibilmente dimostrato che dopo l’emissione
della precedente decisione le circostanze oggettive abbiano subito una modifica
rilevante ai fini del diritto alle prestazioni” (doc. A).
1.4. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un ricorso al TCA, postulando
l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’UAI per
l’esecuzione degli accertamenti medici del caso, dato che l’amministrazione ha
omesso di compiere qualsiasi tipo di approfondimento in merito al peggioramento
delle sue patologie (doc. I).
Egli ha
pure preannunciato la trasmissione al TCA “dell’intero incarto del mio medico
curante dr. __________ (__________) e del mio psichiatra dr. __________ (__________)”
(doc. I).
1.5. A seguito
del decreto di completazione del ricorso del 1° ottobre 2010 (doc. II), l’assicurato,
patrocinato dall’avv. __________, ha chiesto l’annullamento della decisione
impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché entri nel merito
della domanda di prestazioni del 23 luglio 2010 (doc. III).
Il
patrocinatore ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. III).
Sostanzialmente
il patrocinatore dell’assicurato ha contestato le conclusioni
dell’amministrazione in merito al fatto che l’interessato non avrebbe
credibilmente dimostrato che, successivamente alla decisione del 18 marzo 2009,
le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del
diritto alla rendita, facendo valere che già nel formulario per la richiesta di
rendita del 23 luglio 2010 il “ricorrente ha descritto un quadro clinico
diverso rispetto a quello precedente, sottolineando come, ad oggi, sia affetto
da patologie inesistenti all’epoca delle precedenti domande”.
Il
patrocinatore ha inoltre considerato che la decisione impugnata sia inficiata
di formalismo eccessivo, dato che se da una parte è vero che l’assicurato non
ha prodotto dei referti medici a comprova del peggioramento del suo stato di
salute, d’altra parte è altrettanto vero che l’Ufficio AI avrebbe potuto
richiedere la documentazione mancante o ai medici curanti dell’assicurato,
chiedendo loro “una presa di posizione in merito allo stato di salute del
medesimo, come già verificatosi in occasione della seconda domanda di rendita
inoltrata dal signor RI 1”, o al ricorrente stesso, “assegnandogli un termine
entro il quale produrre eventuali documenti, circostanza non verificatasi”
(doc. III).
1.6. L’UAI, in
risposta - dopo avere rilevato che in sede ricorsuale l’assicurato si è
limitato a produrre un referto medico del dr. __________ dell’8 ottobre 2010, successivo
all’emanazione della decisione impugnata e, di conseguenza, suscettibile di
essere preso in considerazione solo in occasione di una ulteriore richiesta di
prestazioni AI - ne ha chiesto la reiezione (doc. VI).
1.7. In data 15
novembre 2010, il patrocinatore dell’assicurato ha richiesto, quale ulteriore
mezzo di prova, che “venga richiesta dal dr. med. __________, la cartella
clinica inerente l’appellante”. Il legale dell’assicurato ha aggiunto di avere
richiesto allo stesso dr. __________ una presa di posizione riguardo
all’evoluzione dello stato di salute dell’interessato, “presa di posizione che
sino ad oggi non mi è ancora stata trasmessa. Da qui la necessità di richiamare
dallo stesso la documentazione medica relativa al ricorrente” (doc. IX).
1.8. In data 17
novembre 2010, il TCA ha chiesto al dr. __________, richiamata la richiesta del
15 novembre 2010 del patrocinatore dell’assicurato, di volere trasmettere al
Tribunale la cartella medica dell’interessato (doc. X).
In data
25 novembre 2010, il curante dell’assicurato ha provveduto a trasmettere al TCA
la cartella medica richiesta (doc. XII).
1.9. Il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 15 giorni per poter prendere visione della
cartella clinica dell’assicurato e per presentare osservazioni scritte in
merito (doc. XIII).
Con scritto del 14 dicembre 2010 il patrocinatore
dell’assicurato ha osservato che dalla documentazione medica prodotta “appare
evidente come lo stato di salute del ricorrente sia peggiorato nel corso degli anni”,
con insorgenza di “bronco pneumopatia cronica ostruttiva di media gravità,
ernia iatale, paresi del nervo peroneo destro, intolleranza all’assunzione di
FANS ed infezioni ai reni ricorrenti”, come risulta dal referto del 7 giugno
2010 del dr. __________ e dal referto del 30 giugno 2010 del dr. __________. Il
legale ha inoltre rilevato che il quadro clinico dell’assicurato è poi
ulteriormente peggiorato, come emerge dal referto del 25 ottobre 2010 dell’__________
(doc. XIV).
L’Ufficio AI, dal canto suo, con osservazioni del
13 dicembre 2010 - sulla base delle considerazioni espresse dal dr. __________
del SMR (doc. XV/bis) - ha indicato che “essendo state oggettivate delle nuove
patologie con possibile influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurato solo
a partire dall’ottobre 2010, ossia posteriormente alla data della decisione
impugnata, lo scrivente Ufficio procederà all’esame del caso alla stregua di
una nuova richiesta di prestazioni da parte dell’assicurato” (doc. XV).
Le prese
di posizione dell’assicurato e dell’amministrazione sono state trasmesse alla
rispettiva controparte (doc. XVI, XVII), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore
dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Qualora una
prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era
insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b;
DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et
pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi,
Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in
Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non
solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid.
3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte
la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma
piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione
della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della
decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del
29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella
sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che
nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento,
il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo se nella nuova domanda di
rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende
verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di
prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine
per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso
contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se
l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,
Fatti
il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di
entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova
richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,
ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile
dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b;
DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra
menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio
2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA I 734/05
dell’8 marzo 2006).
La condizione di verosimiglianza posta dall'art.
87 cpv. 3 OAI deve permettere all'amministrazione, che ha precedentemente
rifiutato una prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento
cresciuto in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le
quali l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare
una modifica dei fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b pag. 412; 117 V 198 consid. 4b pag. 200 con riferimenti). Adita con una nuova domanda,
l'amministrazione deve così cominciare con l'esaminare se le allegazioni
dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è il caso,
può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in
materia. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il lasso di
tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione
apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo
aspetto, essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di
principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid.
2.2). Giudice che per il resto deve limitarsi ad esaminare la situazione
secondo lo stato di fatto che si presentava al momento in cui l'amministrazione
ha statuito (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 52/03 del 16
gennaio 2004, consid. 2.2).
2.4. Nel caso in esame, avendo
l’UAI emanato una decisione di non entrata in materia, il TCA
è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure
no rifiutato di esaminare il merito della richiesta.
Alla luce
della documentazione medica contenuta nell’incarto, questo Tribunale ritiene
che, a torto, l’UAI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni
inoltrata dall’assicurato.
Se, da
una parte, è vero che l’assicurato, nel formulario “Richiesta di prestazioni AI
per adulti”, al punto “7.2 indicazioni dettagliate circa il genere del danno”,
si è limitato ad elencare una serie di disturbi (cfr. doc. 92-79), senza
tuttavia trasmettere alcun tipo di referto medico a comprova di quanto addotto,
d’altra parte è altrettanto vero che le patologie segnalate dall’interessato
hanno trovato puntuale conferma nei referti presenti nella cartella clinica del
dr. __________, richiamata dal TCA in corso di causa su esplicita richiesta del
ricorrente (doc. XII).
Inoltre,
il TCA sottolinea che, dopo avere preso visione della cartella clinica citata,
lo stesso dr. __________ del SMR, nelle annotazioni del 10 dicembre 2010, ha rilevato che “la visione della documentazione medica fornita dopo la decisione di non
entrata in materia evidenzia l’insorgenza di nuove patologie con potenziale
influsso sulla capacità lavorativa da ottobre 2010 (ripetuta esacerbazione di
broncopatia cronica e in particolare diagnosi di infezione HIV). In precedenza
l’assicurato era stato ricoverato per reazione allergica, quindi non patologia
di lunga durata e per intercorrente stato febbrile (che retrospettivamente
probabilmente corrisponde alla prima manifestazione dell’infezione HIV). Da
notare che in occasione del ricovero in giugno 2010 prevaleva la nota
problematica sociale / etilica” (doc. XV/bis).
Il TCA, in mancanza di ulteriori approfonditi
accertamenti medici, non può concordare con le conclusioni del medico del SMR,
dato che l’insorgenza delle nuove patologie con influsso sulla capacità
lavorativa residua dell’assicurato riconosciuta dal dr. __________ del SMR
potrebbe essere intervenuta ancora prima dell’emissione della decisione
impugnata.
Questa Corte ritiene infatti, contrariamente a
quanto preteso dall’UAI, che non è possibile escludere, con sufficiente
tranquillità, che il peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato,
con influsso sulla sua capacità lavorativa residua, possa essere insorto già in
occasione dei ricoveri ospedalieri dell’interessato presso l’Ospedale di __________
avvenuti nei mesi di maggio 2010 e giugno 2010.
A fronte degli elementi sopra esposti, a comprova
della natura evolutiva delle patologie dell’interessato, questo Tribunale deve
Considerandi
concludere che, conformemente alla giurisprudenza sopraesposta (cfr. consid.
2.3
), la documentazione medica prodotta dall’assicurato rende
verosimile un peggioramento della situazione valetudinaria ed è quindi a torto
che l’amministrazione non è entrata nel merito della domanda di prestazioni.
Il TCA
sottolinea inoltre che, nella decisione del 13 dicembre 2007, l’Ufficio AI aveva
attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado AI 70%) dal
1° agosto 2004 (inoltro tardivo della domanda), poi ridotta ad una mezza
rendita di invalidità (grado AI 50%) dal 1° aprile 2006 al 30 novembre 2006,
fondandosi, dal profilo medico, sul rapporto peritale del 24 maggio 2007 e
successive precisazioni del 27 agosto 2007 del dr. __________, nelle quali lo
specialista in psichiatria e psicoterapia, poste le diagnosi di “sindrome da
dipendenza da alcool, attualmente in astinenza (dall’ottobre 2006), ma in
trattamento con farmaco avversivo (Antabus) (ICD10-F10.23), da anni; disturbo
di personalità emotivamente instabile, di tipo borderline (ICD10-F60.3)” (doc. 39-9),
aveva ritenuto che l’interessato avesse presentato un’inabilità lavorativa del
70% da agosto 2004 a dicembre 2005, poi del 50% da gennaio 2006 a agosto 2006 e, infine, una piena capacità lavorativa a decorrere da settembre 2006 e continua
(doc. 44-1).
In
seguito, nella decisione del 18 marzo 2009, l’UAI aveva rifiutato di
riconoscere all’interessato il diritto ad una rendita di invalidità, basandosi
sulla valutazione del dr. __________ del CPAS, il quale, posta la diagnosi di
“ICD10-F10.2 sindrome e disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di
alcool, sindrome di dipendenza”, aveva ritenuto che “da un punto di vista
esclusivamente psichiatrico non ci sono delle malattie limitanti. Vi è una
forma di dipendenza, anche piuttosto grave, che è primaria e condiziona sintomi
psichici e modificazioni comportamentali”, osservando che “è chiaro che durante
le fasi di dipendenza o abuso l’assicurato ha una riduzione almeno del 70%
della sua capacità di lavorare. Ma la dipendenza non ha provocato delle lesioni
permanenti e la capacità di lavoro ritornerebbe ad essere piena nel momento in
cui l’assicurato riuscisse stabilmente a rimanere astinente” (doc. 76-7).
Nel caso
di specie, in sede ricorsuale, l’assicurato ha trasmesso al TCA un rapporto
medico, datato 8 ottobre 2010, nel quale il dr. __________, poste le diagnosi
di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale grave, senza sintomi
psicotici, in paziente con secondario abuso d’alcool (ICD10-F10.2); probabile
disturbo di personalità emotivamente instabile, di tipo borderline
(ICD10-F60.31); bronco-pneumopatia cronico-ostruttiva di media-gravità,
compatibile con BCPO, stadio II, su tabagismo; ernia iatale; diabete
insulino-dipendente di nuova insorgenza (diagnosi differenziale: iperglicemia
secondaria a trattamento cortisonico); stato dopo shock anafilattico,
secondario ad intolleranza all’assunzione di FANS e paracetamolo”, ritenendo
l’assicurato inabile al lavoro al 70% (doc. H).
Ora,
questo referto medico - successivo, seppur di pochi giorni, alla decisione
impugnata – potrebbe dimostrare l’insorgenza di peggioramento dello stato di
salute psichico dell’interessato, in grado di influire sulla capacità
lavorativa dell’assicurato, al punto da renderlo inabile al lavoro nella misura
del 70%. Non è tuttavia chiaro se un tale peggioramento sia effettivamente
intervenuto – o se si tratti unicamente di una riduzione della capacità
lavorativa legata ad un periodo di abuso di alcool - e, nell’affermativa, a
partire da quando.
Anche
questo aspetto dovrà essere oggetto di approfondimento da parte dell’UAI
nell’ambito dell’esame del merito della domanda di prestazioni
dell’assicurato.
Stante
quanto sopra esposto, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione perché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni
ed esamini, tramite l’esecuzione di una perizia che tenga conto di tutte le
patologie dell’interessato, se la modifica delle circostanze resa attendibile
in questa sede sia effettivamente avvenuta e, nell’affermativa, in che misura
essa incida sui presupposti del diritto a prestazioni e sulla capacità di
guadagno dell’assicurato.
2.5
L’assicurato ha chiesto di essere posto al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio (cfr. doc. III).
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,
patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva
d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124
V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,
U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999
nella causa E.T.).
2.6
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione del 27 settembre 2010 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.4..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà al ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e
gratuito patrocinio del 18 ottobre 2010.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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