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Decisione

32.2010.273

Ricorso accolto. Assicurata inabile al 60% in attività adeguata. Dopo il confronto di redditi emerge un tasso d'invaldiità del 58% che dà diritto ad una mezza rendita dal 1.5.2009. Istanza d'interseca

28 novembre 2011Italiano69 min

Source ti.ch

Fatti

I doc.

XIII e XIV sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc. XV).

1.10. Il legale

dell’assicurata, in data 6 maggio 2011, ha precisato di non avere ulteriori osservazioni da presentare (doc. XVI).

Nello

scritto di medesima data, diretto al Presidente del Tribunale Cantonale delle

assicurazioni, l’avv. RA 1 ha sollecitato una presa di posizione da parte del

TCA sulle sue osservazioni all’istanza di intersecazione dell’Ufficio AI (doc.

XVII).

1.11. Il 6 giugno

2011 l’avv. RA 1 ha prodotto la perizia SAM del 18 maggio 2011, svolta per

conto dell’assicuratore infortuni __________ (doc. XXI+C).

1.12. Il doc. XXI e

l’allegato (C) sono stati inviati all’Ufficio AI per osservazioni (doc. XXII).

1.13. Nelle

osservazioni del 4 luglio 2011 l’UAI, dopo aver interpellato il SMR, ha preso

posizione sui doc. XIII, XIV e XXI (doc. XXIV+bis).

Lo

scritto del 4 luglio 2011 e il relativo allegato sono stati inviati per

conoscenza all’avv. RA 1 (doc. XXV).

1.14. Il 26 luglio

2011 questa Corte ha interpellato il SAM riguardo alle valutazioni del Dr. __________

e della Dr.ssa ____________________ (doc. XXVI).

1.15. Il SAM ha

risposto il 17 ottobre 2011 producendo le prese di posizione del Dr. __________

e della Dr.ssa __________ (doc. XXXIII 1-2).

I doc.

XXVI, XXXII e XXXIII 1-2 sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc.

XXXIV).

1.16. L’UAI, dopo

aver sottoposto la nuova documentazione al vaglio del SMR, ha formulato le

proprie osservazioni il 24 ottobre 2011 (doc. XXXV+bis).

1.17. L’avv. RA 1

ha preso posizione in data 28 ottobre 2011 (doc. XXXVI).

Il doc.

XXXV+bis è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XXXVI) e il doc. XXXV+bis

è stato trasmesso al legale dell’assicurato per conoscenza (doc. XXXVIII).

1.18. Il 23

novembre 2011 la Dr.ssa El Shater del SAM ha rettificato l’ultima riga, pag. 3,

del suo scritto del 17 ottobre 2011 (doc. XXXIX).

Lo

scritto della Dr.ssa El Shater è stato inviato alle parti per conoscenza (doc.

XL)

in

diritto

2.1. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare

all’assicurata il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità oppure

no.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.2. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata

da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al

proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;

RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania,

la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99;

STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC

1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.3. Nel caso in

esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute

dell’assicurata, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una

perizia pluridisciplinare. In tale ambito i medici del SAM hanno valutato la

patologia psichiatrica (Dr. __________), quella neurologica (Dr. __________) e

quella reumatologica (Dr. __________).

Il Dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel referto del 26 febbraio 2010, dopo

aver esposto l’anamnesi dell’assicurata e l’esame psichico, è giunto alle

seguenti conclusioni:

"

(…)

CONCLUSIONI

L'A. è una donna che non ha mai avuto problemi di

ordine psichiatrico né dal lato del funzionamento sociale disimpegnandosi in

maniera efficiente in tutti gli ambiti di lavoro nei quali ha operato fino al

momento dell'incidente della circolazione stradale. Questo evento ha prodotto

un arresto del naturale flusso di attività dell'A. procurandole un sentimento

di inadeguatezza e un incremento della paura per situazioni specifiche quali il

condurre l'automobile o anche fare viaggi in qualità di passeggero. Dal lato

clinico si constata innanzitutto una certa difficoltà a svolgere prestazioni

richiedenti un certo impegno di tipo cognitivo (su questo aspetto potrebbero

avere avuto una incidenza negativa anche l'uso continuativo della morfina e

dell'antidepressivo triciclico prescrittole per alterare la soglia del dolore),

un aumento della tensione endopsichica, una deviazione verso il basso del tono

dell’umore e un impoverimento della propria immagine di persona precedentemente

efficiente sul lavoro. Ne deriva che l'A. è diventata ansiosa e insicura con

limitazioni a livello della resistenza, delle prestazioni cognitive e del

sentimento di personalità.

DIAGNOSI

Reazione mista ansioso‑depressiva su

disadattamento (ICD10‑F43.2)

CONSEGUENZE SULLA CAPACITA’ LAVORATIVA

Nelle condizioni attuali ritengo che l'incapacità

lavorativa psichiatrica dell'A. si situi sul 20%.

EVOLUZIONE DELLO STATO DI SALUTE

Lo stato psichico alterato dal turbamento

emozionale è presente dal 2008, in avanti.

FATTORI CHE RIDUCONO LA CAPACITA’ LAVORATIVA

I fattori riducenti la capacità lavorativa

dell'A. consistono nella riduzione della concentrazione e della resistenza e

nell'incremento della quota ansiosa che rende insicura l'A. nell'esecuzione

delle sue mansioni.

POSSIBILITA DI MIGLIORARE LA CAPACITA’

LAVORATIVA

È importante che l'A. sia seguita a livello

psichiatrico per migliorare lo stato ansioso‑depressivo di cui soffre.

INDICAZIONI CIRCA L'EFFETTUAZIONE DI

PROVVEDIMENTI Di INTEGRAZIONE PROFESSIONALE

Non ritengo che provvedimenti di integrazione

professionale siano indicati in questo caso.

POSSIBILITA’ DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITA’

Come casalinga l'A. è da considerare a mio modo

di vedere totalmente abile al lavoro” (doc. AI 40-20+21+22).

Il Dr. ____________________,

spec. FMH in neurologia, nella perizia del 18 febbraio 2010, dopo aver

riassunto l’anamnesi, lo stato neurologico e la documentazione, ha così

risposto alle domande dell’UAI:

"

(…)

Posso così rispondere alle vostre domande secondo

il questionario base:

1.

Diagnosi dal suo punto di vista

specialistico.

- Stato da

incidente della circolazione con fratture al bacino e di L5,

persistenti dolori nella regione lombosacrale bilaterale, senza deficit

neurologici.

Considerandi

2.

Influenza di queste ultime sulla capacità

lavorativa nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a (precisare se

possibile le ore al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).

Dal punto di vista neurologico non vi è diminuzione della capacità

lavorativa.

3.

Descrivere l'evoluzione dello stato di

salute dell'assicurato/a dal suo punto di vista specialistico riguardo

alle problematiche segnalate agli atti e la prognosi

a medio–lungo termine.

Vedi anamnesi.

4.

Come si giustifica la diminuzione della

capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

Non vi è

diminuzione della capacità lavorativa dal punto di vista neurologico.

5.

Possibilità terapeutiche per migliorare

la capacità lavorativa dell'A.? Che effetti avrebbero questi provvedimenti

sulla capacità lavorativa?

Nessuna proposta terapeutica dal punto di vista neurologico.

6.

Ritiene possibile effettuare

provvedimenti d'integrazione professionale presso quest'A.?

Descrivere

le risorse di cui l'assicurato/a ancora dispone.

Sì, senza

limitazioni dal punto di vista neurologico.

7.

Ritiene che l'assicurato/a sia in grado

di svolgere altre attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e

la capacità lavorativa in tale attività adatta (ore/die o riduzione del

rendimento).

Sì, senza

limitazioni dal punto di vista neurologico.

8.

Per assicurati di sesso femminile: in che

misura l'A. può svolgere l'attività di casalinga (descrivere i limiti funzionali).

In misura

completa” (doc. AI 40-32).

Il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, nella

perizia del 22 febbraio 2010, dopo aver riassunto l’anamnesi della paziente, i

dati soggettivi, quelli oggettivi e la radiologia, ha posto la seguente

diagnosi e valutazione:

"

(…)

4.

Diagnosi reumatologiche:

4.1

Diagnosi reumatologiche con ripercussione

sulla capacità lavorativa:

Sindrome

toracolombospondilogena, cronica, prevalentemente a sinistra in

- Spondilolistesi

di L5 su S1 di primo grado secondo Meyerding in nota spondilolisi L5

- Osteocondrosi

LS/S1 con spondilosi anteriore

- Disturbi

statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi toracolombare sinistroconvessa

scompensata)

- Decondizionamento

muscolare

4.2

Diagnosi reumatologiche senza

ripercussione sulla capacità lavorativa:

--

5.

Valutazione e prognosi:

(…)

Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta,

dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi di sindrome

toracolombospondilogena, cronica, prevalentemente a sinistra in spondilolistesi

di L5,su S1 di primo grado secondo Meyerding in nota spondilolisi L5,

osteocondrosi L5/S1 con spondilosi anteriore, disturbi statici del rachide

(appiattimento della dorsale con scoliosi toracolombare sinistroconvessa

scompensata), decondizionamento muscolare.

Sul piano terapeutico, bisogna notare che

l'assicurata attualmente è stata messa a beneficio di un trattamento analgesico

molto blando con Paracetamolo 3 g al giorno e di un trattamento fisioterapico

passivo, sicuramente non in grado di garantire un rinforzo progressivo del manto

muscolare addominale e paraspinale lombare, rivolto a stabilizzare il rachide

lombare, aumentando così anche la resistenza agli sforzi fisici; in questo

senso propongo di modificare l'attuale fisioterapia in atto.

Per quanto riguarda la capacità funzionale e di

carico residua, l'assicurata può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, spesso tra 5‑10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra

10‑25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre 25 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurata può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l’altezza del petto. L'assicurata può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare

attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare

attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurata può

talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la

rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in

avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, molto spesso

assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle

ginocchia. L'assicurata può assumere talvolta la posizione seduta di lunga

durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurata può molto

spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno

accidentato, può talvolta salire le scale, di rado salire su scale a pioli.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l'assicurata abile al lavoro in misura del 100 % con un rendimento massimo del

100,% a distanza di 6 mesi dall'infortunio occorsole il 9.5.20.08, quindi al

più tardi da novembre 2008.

Nella sua ultima attività principale come

cameriera ai piani e ausiliaria di lavanderia, sempre a decorrere da novembre 2008, l'assicurata presenta un'inabilità lavorativa nella misura dei 2/3 da intendersi come lavoro

svolto sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 ‑ 9 ore, ma con

una diminuzione del rendimento dei 2/3, dato che queste professioni, implicano

prevalentemente mansioni che non rispecchiano il profilo ergonomico

sopraindicato.

E giustificata un'inabilità lavorativa totale per

qualsiasi tipo di attività a decorrere dal 9.5.2008 fino al 31.10.2008, lasso

di tempo successivo all'infortunio del 9.5.2008, necessitato dalla guarigione

delle fratture insorte citate sopra” (doc. AI 40-27+28+29).

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 6 aprile 2010 i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della

ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno posto la diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome

toracolombospondilogena, cronica, prevalentemente a sin. in: - spondilolistesi

di L5 su S1 di primo grado secondo Meyerding in nota spondilolisi L5; -

osteocondrosi L5-S1 con spondilosi anteriore; - disturbi statici del rachide

(appiattimento della dorsale con scoliosi toracolombare sinistro convessa

scompensata);

-

decondizionamento muscolare; stato dopo incidente stradale in data 9.5.2008 con

frattura di Malgaigne emibacino ds., infrazione del processo trasverso sin. del

corpo vertebrale L4, contusione emitorace sin., commozione cerebrale. Reazione

mista ansioso-depressiva su disadattamento” (doc.

AI 40-10/11).

I periti

hanno invece posto la diagnosi senza influenza

sulla capacità lavorativa di “Sovrappeso con BMI 27 kg/m2" (doc. AI 40-11).

Quanto

alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto

l’assicurata abile al lavoro nella misura del 33,3% nell’attività da ultimo

svolta di cameriera ai piani e ausiliaria di lavanderia, mentre in un’attività

lavorativa adeguata e quale casalinga la capacità lavorativa è dell’80% (doc.

AI 40-13; 40-15).

2.4

Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In merito

al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del

processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la

qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per

l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione

a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di

considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella

precedente fase non contenziosa.

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V

210.

il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Nella

sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particolare precisato

quanto segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:

"

2.2.2

Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie

die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen

Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im

Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und

Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein

Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem

Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach

den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat.

Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im

prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an

die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und

Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn

Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die

Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das

heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen

des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher

nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der

gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des

Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über

sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des

Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt

eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz

vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist

aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt,

wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich

verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im

gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in

öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert

werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden)

nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer

(formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die

Verfassung oder die EMRK verstiesse.

2.2.3

Die grundsätzliche Verfassungs- und

Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen

durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung

bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in

die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die

medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber

liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.

(…)

2.3

Im Hinblick auf die Ermittlung des

medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG)

vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie

gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen

und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der

Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS

gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz

verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf

unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder

fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall

weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung

gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage

zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E.

3.1

).

Unter diesen Umständen kann das Gebot der Verfahrensfairness

nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass gutachtliche und andere

medizinische Erkenntnisse aus dem Administrativverfahren die wesentliche

tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage für die gerichtliche Überprüfung des

Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption, wonach ein Gericht auf die vom

Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise abstellen und auf ein eigenes

Beweisverfahren verzichten darf, bleibt grundsätzlich vereinbar mit Völker- und

Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im

europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über

streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens abschliessend

entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist, wie es sich

verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal verworfen

hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni

tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha

precisato quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée

par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità

dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di

cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc.

32.1999

).

2.5

Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo

stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima

dell’emissione della decisione qui impugnata, questo TCA, dopo attenta analisi

della documentazione medica agli atti, è giunto alle seguenti conclusioni.

2.5.1

Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame

psichiatrico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, il quale nel referto del 26 febbraio 2010 ha posto la diagnosi psichiatrica di “Reazione mista ansioso-depressiva su disadattamento

(ICD10-F43.2)” (doc. AI 40-21).

Secondo

lo specialista l’assicurata è inabile al lavoro, dal punto di vista

psichiatrico, nella misura del 20%. Mentre quale casalinga è pienamente abile

(doc. AI 40-21/22).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del

resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua

dell’interessata.

A

corroborare la valutazione del Dr. __________ vi è la perizia SAM commissionata

dall’assicuratore infortuni __________, nella quale la Dr.ssa __________,

medico chirurgo, specialista in psichiatria, nel referto del 17 marzo 2011,

dunque posteriore di alcuni mesi alla decisione impugnata, ha posto la

diagnosi di “Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10, F 41.2)” e

indicato che “il quadro appare sovrapponibile a quanto registrato dal

collega Dr. med. __________ nel 2010” certificando la medesima incapacità lavorativa del

20% (doc. C).

Interpellata

da questa Corte, in data 26 luglio 2011, in merito al momento a partire dal quale sussiste tale incapacità, la specialista ha risposto almeno dal mese di

aprile 2010 (doc. XXVI; XXXIII 2).

2.5.2

Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame

neurologico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in

neurologia, il quale nel referto del 18 febbraio 2010 ha posto la diagnosi di “Stato da incidente della circolazione con fratture al bacino e di

L5, persistenti dolori nella regione lombosacrale bilaterale, senza deficit

neurologici” (doc. AI 40-32).

A mente

del Dr. __________ non vi è diminuzione della capacità lavorativa dal punto di

vista neurologico (doc. AI 40-32).

Il TCA

non ha motivo per scostarsi neppure da tale valutazione peritale, che non è del

resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle

patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’assicurata.

2.5.3

Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurata è poi stata sottoposta ad un esame

reumatologico da parte del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale

nel referto del 22 febbraio 2010, redatto nell’ambito della perizia SAM, ha

posto la diagnosi di “Sindrome toracolombo-spondilogena cronica,

prevalentemente a sinistra in

- Spondilolistesi

di L5 su S1 di primo grado secondo Meyerding in nota spondilolisi L5. - Osteocondrosi

LS/S1 con spondilosi anteriore. - Disturbi statici del rachide (appiattimento

della dorsale con scoliosi toracolombare sinistroconvessa scompensata). -

Decondizionamento muscolare” (doc. AI 40-27).

Il Dr. __________

ha indicato un'inabilità lavorativa totale per qualsiasi tipo di attività a

decorrere dal 9.5.2008 fino al 31.10.2008.

Secondo

il perito nella sua ultima attività di cameriera ai piani e ausiliaria di

lavanderia, l’assicurata presenta, a decorrere da novembre 2008, un'inabilità

lavorativa nella misura dei 2/3 da intendersi come lavoro svolto sull'arco di

una giornata lavorativa normale di 8‑9 ore, ma con una diminuzione del

rendimento dei 2/3.

Per

contro, secondo il Dr. __________ l’insorgente è pienamente abile (100%) in un

lavoro adatto allo stato di salute a distanza di 6 mesi dall'infortunio (9.5.2008),

quindi al più tardi dal mese di novembre 2008 (doc. AI 40-27+28+29).

Questo

Tribunale constata che in un referto peritale datato 10 marzo 2009 effettuato

dal Dr. __________ spec. FMH in chirurgia ortopedica, per conto

dell’assicuratore infortuni __________, lo specialista aveva posto la seguente

diagnosi: “Frattura di Malgaigne emibacino destro. Infrazione del processo

trasverso di sinistra del corpo vertebrale L4. Stato dopo infortunio della

circolazione il 9.5.2008” e aggiunto che prima dell’evento infortunistico

l’assicurata era già stata sottoposta a misure diagnostiche e terapeutiche in

presenza di una “spondilolistesi lombo-sacrale su LISI bilaterale” (cfr.

doc. LAINF 7-5).

Il Dr. __________

aveva indicato che in considerazione dell’entità e dell’estensione delle

lesioni riportate a causa dell’infortunio con frattura della massa laterale del

sacro, frattura della lamina del corpo vertebrale di L5 e frattura di un

processo trasverso nel corpo vertebrale L4, complessivamente i fattori esterni

all’infortunio influenzavano nella misura del 25% i disturbi dell’assicurata.

Il 75% dei disturbi erano invece da ricondurre all’infortunio (cfr. doc. LAINF

7-6).

L’insorgente

veniva quindi ritenuta inabile al lavoro in misura totale nell’attività di

ausiliaria in lavanderia e operatrice ai piani, anche a medio lungo termine (cfr.

doc. LAINF 7-6).

In uno

scritto del 6 ottobre 2010 il Dr. __________, FMH in medicina generale e

medicina sportiva SSMS, ha espresso perplessità sulle conclusioni del Dr. __________,

in merito alla capacità lavorativa residua di RI 1, in particolare sulla valutazione

retroattiva dell’abilità in attività adeguate posta dal perito al mese di

novembre 2008 (doc. B).

In data

31.

marzo 2011 questa Corte ha quindi interpellato il Dr. __________, al fine di

ottenere alcune precisazioni:

"

(…)

Nel suo referto del 10 marzo 2009 lei ha

diagnosticato una “Frattura di Malgaigne emibacino destro. Infrazione del

processo trasverso di sinistra del corpo vertebrale L4. Stato dopo infortunio

della circolazione il 9.5.2008” (referto del 10 marzo 2009, pag. 5).

Alla domanda dell’assicuratore circa il grado di

incapacità lavorativa nella professione abituale di ausiliaria in lavanderia e

la prognosi per una ripresa totale della professione esercitata, lei ha dato la

seguente risposta:

" (…)

In considerazione

del quadro clinico riscontrato e delle alterazioni radiologiche documentate, la

signora RI 1 risulta essere inabile al lavoro in misura completa in qualità di

ausiliaria in lavanderia e operatrice ai piani.

Ritengo queste

attività non più esigibili dal punto di vista medico anche a medio-lungo

termine” (referto del 10 marzo 2009, pag. 6).

In considerazione di quanto sopra la invitiamo a

fornirci le seguenti precisazioni:

1) Dopo la valutazione del 18 novembre 2008 lei ha nuovamente esaminato

/ valutato l’assicurata ? In caso affermativo a quali conclusioni diagnostiche

e di capacità lavorativa residue è giunto ?

2) Alla luce della diagnosi e delle constatazioni fatte per conto

dell’assicuratore infortuni ritiene che l’assicurata, al momento dell’esame,

poteva essere ritenuta abile in misura piena (100%) in un’attività leggera e

adeguata ?” (doc. XIII).

Lo

specialista, in data 6 aprile 2011, ha fornito le seguenti risposte:

“(…)

1.

Dopo la valutazione del 18 novembre 2008

lei ha nuovamente esaminato / valutato l’assicurata ? In caso affermativo a

quali conclusioni diagnostiche e di capacità lavorativa residue è giunto ?

No,

la signora RI 1 è stata visitata unicamente in data 18.11.2008

2.

Alla luce della diagnosi e delle

constatazioni fatte per conto dell’assicuratore infortuni ritiene che

l’assicurata, al momento dell’esame, poteva essere ritenuta abile in misura

piena (100%) in un’attività leggera e adegua

No, al momento dell’esame effettuato in

data 18.11.2008 la signora RI 1 non poteva essere ritenuta abile al lavoro

in misura completa nello svolgimento di un’attività leggera e adeguata.

A distanza di poco più di 6 mesi dall’infortunio

con fratture vertebrali e del bacino, il quadro clinico riscontrato

documentava in effetti e in particolare delle disfunzioni pluri-segmentali

al basso-schiena, una marcata insufficienza della

muscolatura del tronco, così come una sintomatologia

dolorosa in corrispondenza della natica piuttosto

contro-laterale alla frattura di Malgaigne con coinvolgimento della

massa laterale sacrale di destra.

L’associazione di tali reperti

oggettivabili si ripercuote sulle potenzialità di compensazione anche

nello svolgimento di attività leggere e adeguate. Questo per esempio

anche in presenza di una possibilità di libera scelta della posizione

di lavoro alternando quella eretta con quella seduta, e con degli spostamenti

anche senza carico…” (doc. XIV).

In data 18

maggio 2011 il SAM ha effettuato in ambito di assicurazione infortuni, per

conto di __________ Assicurazioni SA, una seconda perizia bidisciplinare:

psichiatrica e reumatologica.

Per

quanto riguarda l’aspetto reumatologico nel referto del 28 marzo 2011 il Dr. __________,

spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche, ha posto una diagnosi

sovrapponibile a quella del Dr. __________ indicando una “Sindrome

lombovertebrale/-spondilogena cronica su: - Conosciuta spondilolisi di L4 ed L5

bilat. con conseguente listesi di L5 su S1 di I°. – Peggioramento dei dolori a

seguito di un incidente della circolazione avuto il 09.05.2008, nel quale si

era procurata una frattura di Malgaigne dell’emibacino dx, un’infrazione del

processo transverso del corpo vertebrale L4 a sx, nonché un trauma toracico e

cranico. – Tendenza alla generalizzazione dei dolori, verosimilmente a seguito

dello sviluppo di una sindrome depressiva postraumatica” (doc. C).

Per

quanto riguarda la capacità lavorativa residua il Dr. __________ ha confermato la

non idoneità della paziente alla precedente attività lavorativa “come già

attestato sia dal dr. __________ che dal dr. __________” (doc. C) fissando l’inabilità

al 70%. Il Dr. ____________________ da parte sua indicava un’inabilità di 2/3,

mentre il Dr. del 100% (cfr. doc. AI

40-29; LAINF 7-6).

Per

contro, in attività adeguate, ovvero lavori fisicamente medio-leggeri, che non

richiedano particolari sforzi per la colonna vertebrale (sollevamento ripetuto

di pesi superiori ai 10 kg, movimenti ripetuti di flessione ed estensione del

tronco, lavori prolungati in posizione ergonomiche), secondo il Dr.__________ la

capacità lavorativa è di circa il 50% (doc. C).

Il 26

luglio 2011 il TCA ha interpellato il SAM a proposito di questa valutazione

specialistica:

“(…)

Con la presente la invitiamo a fornirci le

seguenti precisazioni:

1) Il Dr. __________ ha indicato che l’assicurata

potrebbe ancora svolgere un’attività adeguata (lavori fisicamente

medio-leggeri, che non richiedano particolari sforzi) nella misura di circa

il 50%.

a) Potrebbe lo specialista precisare maggiormente

tale percentuale d’incapacità lavorativa ?

b) A partire da quando sussiste tale incapacità

?” (doc. XXVI).

In data

17.

ottobre 2011 il SAM ha risposto producendo la presa di posizione del Dr. __________:

“(…)

In occasione della mia valutazione peritale

reumatologica del 28.03.2011 avevo posto la diagnosi reumatologica principale di una sindrome lombovertebrale/-spondilogena

cronica su conosciuta spondilolisi

di L4-L5 bilat. con conseguente listesi di L5 su S1 di l°, peggioramento dei dolori a seguito di un incidente della circolazione avuto il 09.05.2008, nel

quale si era procurata una frattura

di Malgaigne dell'emibacino dx, l'infrazione del processo trasverso del corpo

vertebrale L4 a sx nonché

un trauma toracico e cranico, tendenza alla generalizzazione dei dolori a

seguito dello sviluppo di

una sindrome depressiva postraumatica. Nella mia valutazione confermavo quanto

già affermato dai colleghi

che avevano precedentemente avuto occasione di visitare l'assicurata, considerandola non più idonea allo

svolgimento di un'attività fisicamente pesante come quella di cameriera ai piani o ausiliaria di lavanderia, attestando

un'incapacità lavorativa di almeno il 70%.

Per attività

fisicamente medio-leggere, rispettose delle limitazioni da me citate, la

signora RI 1 veniva invece considerata ancora abile al lavoro nella misura di

circa il 50%. Intendo questo 50% come un'attività a metà-tempo (quattro-cinque ore lavorative

giornaliere), per un'attività comunque adeguata. Questo grado di capacità lavorativa in

linea teorica può essere considerato valido a partire

da circa un anno dal citato infortunio del maggio 2008, ovvero a partire dal

maggio 2009.

Dopo tale periodo le

citate conseguenze dell'infortunio del 09.05.2008 devono infatti essere considerate guarite.

Come già ben precisato nella mia valutazione

peritale, l'assicurata potrebbe ancora svolgere lavori fisicamente leggeri, che non richiedano particolari sforzi per la colonna

vertebrale e che le permettano di

cambiare frequentemente di posizione, da svolgersi in parte seduta ed in parte

in piedi. (doc. XXXIII).

Per

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 26 agosto 2010 – quando si ritenga che

fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25

consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V

366.

consid. 1b).

In

concreto, la perizia del Dr. __________ è

del 28 marzo 2011 (visita del 23 marzo 2011) (doc. C) e dunque è successiva di

sette mesi alla decisione impugnata.

Secondo

questa Corte essa va tuttavia presa in considerazione, in quanto innanzitutto

la diagnosi è sovrapponibile a quella del perito Dr. __________ e a quella del

Dr. __________. In secondo luogo lo specialista fa riferimento ad un quadro

clinico antecedente al provvedimento contestato. Egli

ha infatti indicato che la capacità lavorativa del 50% in un'attività adeguata è da considerare valida a partire dal maggio 2009 (doc. C; XXXIII1).

La perizia è dunque suscettibile di mettere in evidenza

elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione

del 26 agosto 2010 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

Dopo

un’attento esame della documentazione agli atti, in particolare delle perizie

del Dr. __________, del Dr. __________ e del Dr. __________, il TCA ritiene di

potersi fondare, per l’aspetto reumatologico, su quest’ultima valutazione,

svolta per conto del SAM in data 28 marzo 2011.

La

perizia del Dr. __________, sia per quanto riguarda la diagnosi posta (peraltro

sovrapponibile a quelle del Dr. __________ e del Dr. __________) che riguardo alle

indicazioni relative alla capacità lavorativa residua e i limiti funzionali,

oltre ad essere la più recente, appare approfondita, ben motivata e convincente

traendo delle conclusioni sostenibili.

Si

ricorda alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi

diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in

epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita

il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.5.4

Per

quanto concerne la questione della valutazione globale delle patologie, va qui

ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità

lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono

semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un

giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti

gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001

nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha

inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità

lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare,

ciò che nella causa in esame è stato fatto.

In una sentenza

I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il

Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse

inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in

occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle

peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo

esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le

perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

Nello

scritto del 26 luglio 2011 il TCA ha chiesto al SAM se nell’ambito della

perizia del 18 maggio 2011 è stata effettuata una valutazione globale delle

patologie e se il grado d’inabilità lavorativa dal profilo reumatologico (50%) e

quello dal lato psichiatrico (20%) possono essere cumulati oppure si

sovrappongono (totalmente o almeno in maniera parziale) (doc. XXVI).

Nella risposta

del 17 ottobre 2011 la Dr.ssa __________ ha indicato che nell’ambito della

perizia del 18 maggio 2011 non è stata effettuata alcuna valutazione globale

delle patologie “in quanto l’Assicurazione __________ non l’ha richiesto e

ha posto domande specifiche per ogni specialista psichiatra e reumatologo”

(doc. XXXIII 1-2, pag. 2).

Tuttavia,

alla domanda specifica sulla cumulabilità o meno del grado d’inabilità

lavorativa dal profilo reumatologico e quello dal lato psichiatrico, il medico

del SAM ha indicato quanto segue:

"

(…)

L’A. soffre attualmente di uno stato ansioso

depressivo che dal 2010, a detta della consulente psichiatra Dr.ssa med. __________,

si sgancia dalla reazione acuta di stress dovuta al trauma, e si struttura in

un quadro misto non reattivo. A nostro avviso l’incapacità lavorativa dovuta

alla patologia psichiatrica va parzialmente integrata e non sommata

all’incapacità lavorativa per motivi reumatologici. La sofferenza psichica

potenzia in parte il dolore fisico contribuendo a rendere l’A. maggiormente

affaticabile, lenta, bisognosa di pause durante lo svolgimento dell’attività

lavorativa. Nella sua ultima professione di cameriera ai piani stimiamo una

capacità lavorativa residua del 20% abile in un mestiere adatto al 60%” (doc.

XXXIII 1-2, pag. 3).

La

Dr.ssa El Shater, in data 23 novembre 2011 ha rettificato la valutazione della capacità lavorativa in attività adeguata indicando l’inabilità al 60% in

un mestiere adatto (doc. XXXXIX).

Il

TCA non ha quindi nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione del SAM.

Alla luce

di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

dei periti interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di

vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimi-glianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360;

DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V

323.

consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata è abile al 20% nella precedente attività

lavorativa, mentre in un’attività adeguata l’abilità è del 40% a partire dal

maggio 2009.

Per

quanto riguarda le attività esigibili il Dr. __________ ha indicato che

l’assicurata potrebbe ancora svolgere lavori fisicamente medio-leggeri, che non

richiedano particolari sforzi per la colonna vertebrale, quali ad esempio lavori

in fabbrica, con possibilità di cambiare frequentemente posizione, in parte

seduta e in parte in piedi, ausiliaria presso distributore di benzina, badante

(doc. C, pag. 5).

Il rapporto del 15 giugno 2010 della consulente in integrazione

professionale mantiene quindi la sua validità visto che venivano indicate

attività analoghe, quali addetta alla vendita di carburanti e altri prodotti in

stazioni combinate del tipo servisol con compiti d’incasso, operaia ausiliaria

in lavori leggeri non qualificati (addetti al controllo, imballaggio,

etichettatura, spedizioni, ausiliari) nelle cinque categorie presenti nel campo

dell’abbigliamento, della confezione, della maglieria e simili, operaia

generica nell’industria cioccolatiera (doc. AI 44-3).

2.6

Occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal

profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2009.

2.6.1

Per quel che

concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto

stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito

che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana in fr. 44’850.-- nel 2009

(cfr. questionario del datore di lavoro del 10 febbraio 2009 (doc. AI 21-1).

2.6.2

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, contestato dalla

ricorrente, va ricordato che lo

stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La questione

è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella

sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In una

recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'116.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 10-2010, p. 94), esso ammonta a fr.

4'280.64 mensili oppure a fr. 51'367.68 per l'intero anno (fr. 4'280.64 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2009 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,

10-2010, p. 95), un reddito mensile di fr. 4'371.30 oppure di fr. 52'455.68 per

l'intero anno (fr. 4'371.30 x 12).

L’assicurata,

quale cameriera ai piani e ausiliaria di lavanderia, avrebbe guadagnato nel

2009.

fr. 44’850.-- / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid.

2.6.1

). Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la

media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 46'470.36, cfr.

Tabella TA1 p.to 55 “Alberghi e ristoranti”, livello di qualifica 4, fr.

3’647.-- X 12 mesi = 43'764.-- riportato su 41.6 = fr. 45'514.56 e aggiornato

al 2009).

Nel caso in esame, in considerazione di una

differenza del 3,48%, non sono realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF

8C_652/2008 dell'8 maggio 2009.

2.6.3

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter

Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind

keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug

abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht

bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen

wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an

die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I

1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.6.4

In concreto,

nel rapporto del 15 giugno 2010, la consulente IP ha applicato una riduzione

complessiva del 10% per attività leggere e per altri fattori di riduzione (doc.

AI 44-4).

In una

sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la

questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle

assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per

l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido

accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta

Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

"

Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal

fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche

pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la

décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui

concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de

savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a

adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les

principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son

résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif

pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il

doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81)."

Nella

presente fattispecie la percentuale globale del 10% può essere confermata dal

TCA.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante giurisprudenza

il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza

fondati motivi.

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 52'455.68, ritenuta

un’esigibilità dal profilo medico del 40% e ammettendo la riduzione del 10%, il

reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, a fr. 18'884.04.

Confrontando

questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 44’850.--

(consid. 2.6.1) emerge un tasso d’invalidità del 57,8% arrotondato al 58% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale

che dà diritto ad una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1° maggio

2009.

2.7

Il 26

ottobre 2010 l’UAI ha formulato un'istanza di intersecazione relativa al punto

3, pag. 3 dell’atto ricorsuale del 30 settembre 2010 (doc. VI; I).

L’amministrazione

ha chiesto di intersecare il seguente passaggio:

"

(…)

Che il dr. __________ venga

"utilizzato", ci si scusi il termine rude, ma è quanto occorre per

peritare i cittadini di origine straniera ed in particolare balcanica, lo sanno

e lo hanno capito anche i paracarri. Ci troviamo pertanto dinanzi ad una

situazione intollerabile, ove sotto l'apparente uguaglianza di trattamento si

cela la volontà esplicita di trattare degli assicurati in maniera diversa.

Affermare il contrario o negare le affermazioni di cui sopra, significa

semplicemente essere in malafede.” (doc. I, pag. 3).

La legge

di procedura per le cause davanti al TCA (Lptca) non prevede norme in merito

all’intersecazione. Tuttavia l'art. 31 Lptca sancisce che per quanto non

stabilito dalla presente legge valgono le norme della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che

regolano le singole materie e, sussidiariamente, la LPamm.

Secondo

l'art. 9 LPamm, istanze o ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che

sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all'interessato con l'invito a

rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso

infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili.

Marco

Borghi e Guido Corti (in: Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, 1996) rammentano che:

"

L'art. 9 LPamm vale anche per le istanze e i

ricorsi che sono illeggibili o sconvenienti: secondo l'adagio "fortiter in

re, suaviter in modo", uno stile processuale corretto si manifesta

attraverso una pacata obiettività e non certo attraverso toni polemici o

aggressivi che offendono le civili convenienze (cfr. F. Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege,

pag. 192). Contrariamente al tenore letterale della norma, un'istanza

d'intersecazione può avere per oggetto anche un atto dell'autorità, ed in

particolare le osservazioni ad un ricorso: è d'altronde quanto hanno

implicitamente riconosciuto il Tribunale amministrativo e il Tribunale federale

(RDAT II-1996 n. 7)." (pag. 48)

Nella sentenza N. 1046 in re S. SA del 5 marzo 2002, pubblicata in RDAT No.13/II-2002, il Consiglio di Stato ha trattato

un’istanza d’intersecazione applicando l’art. 9 LPamm :

"

La P. SA chiede che questo Consiglio intersechi

il seguente passaggio contenuto nell'allegato ricorsuale: “la ricorrente reputa

che l'aggiudicazione alla ditta P. SA non sia conforme all'interesse pubblico e

che essa premia un'offerta del tutto inaffidabile sia dal profilo tecnico sia

da quello economico”.

Orbene, questo Consiglio non ritiene che tali affermazioni siano lesive della

personalità della ditta resistente. Esse, correttamente contestualizzate, non

possono essere intese nel senso recepito dalla P. SA. La pretesa inaffidabilità

tecnica ed economica, le cui ragioni sono spiegate a pag. 5 dell'atto

ricorsuale, non è infatti rivolta alla professionalità in senso lato della

ditta aggiudicataria, bensì all’offerta che la stessa ha presentato

(“un’offerta del tutto inaffidabile...”). Ancorché infondata (cfr. consid. N.

4), tale critica non può essere intersecata, siccome non costituisce un attacco

personale."

È evidente che per

ravvisare la fattispecie di questo articolo bisogna essere in presenza di vere

ingiurie o di parole o frasi ritenute oggettivamente offensive: la legge parla

di atti “sconvenienti”, ovvero contenenti espressioni usate per offendere una

persona oppure per far diminuire nei confronti di essa la stima degli altri,

senza che il proferente sia spinto dalla necessità di esporre oggettivamente

dei fatti o di criticare quanto avvenuto.

Se al

contrario non è palese l'intenzione di nuocere alla controparte, quando cioè le

parole esprimono una valutazione soggettiva dell'agire dell'altro, non si può

parlare di atto sconveniente (ad esempio se sono stati usati termini come

"cavillosità, manovre defatigatorie, pietismo, cocciutaggine").

È chiaro

che una causa giudiziaria è un litigio, una contesa, che, in quanto tale, ha

delle durezze e degli spigoli per le parti avversarie: se da un lato non si

deve sconfinare nella maleducazione e nelle offese vere e proprie, neppure ci

si può appellare ad un'eccessiva suscettibilità per far stralciare una parte

del lavoro avversario (cfr. F. Ottaviani, Le parti nel processo civile

ticinese, Zurigo 1989, pag. 164-165).

Nel caso

di specie questa Corte ritiene che le affermazioni contenute nel paragrafo

evidenziato dall’amministrazione vadano considerate la manifestazione di una

situazione di disagio riscontrata dal legale nella sua attività di patrocinio

nel settore delle assicurazioni sociali.

Egli mette

in particolare l’accento sui criteri di valutazione del perito, il Dr. __________,

da lui ritenuti troppo restrittivi nei confronti degli assicurati.

È vero

che l’affermazione dell’avv. RA 1i secondo cui il perito in questione “venga

"utilizzato" (…) per peritare i cittadini di origine straniera ed in

particolare balcanica” si situa al limite di una critica tollerabile in un

atto ricorsuale, tanto più che il TCA e il Tribunale federale hanno diverse

volte confermato le valutazioni reumatologiche svolte dal Dr. __________. Essa

non può tuttavia ancora ritenersi denigratoria e offensiva a tal punto da

raggiungere lo “sconveniente”.

Del resto

lo stesso legale si è scusato per il “termine rude” (cfr. doc. I, pag.3)..

L’argomentazione

è stato peraltro ulteriormente sviluppata dall’avv. RA 1, con toni più pacati,

nelle osservazioni del 18 novembre 2010, laddove ha evidenziato un metro di

valutazione del Dr__________ molto più severo rispetto ad altri colleghi

reumatologi “non già perché questo abbia un approccio diverso, più o meno

professionale, più o meno approfondito, ma poiché il suo metro di valutazione è

diverso dagli altri” (doc. VIII, pag. 1), il che si tradurrebbe in uno

svantaggio per gli assicurati peritati dal suddetto specialista ed in una

disparità di trattamento (doc. VIII).

Per

queste ragioni l’istanza d’intersecazione viene respinta.

Questo

TCA non può comunque esimersi dal constatare come le critiche mosse nei

confronti dello specialista e dell'amministrazione dal patrocinatore della

ricorrente non abbiano con tutta evidenza utilità alcuna ai fini della

valutazione, da parte del Tribunale, della concludenza probatoria o meno dei

referti resi dallo specialista nel caso concreto e, come in tale ottica, gli

argomenti e i toni utilizzati dall'avv. Sciuchetti non possono che essere

considerati inutilmente polemici.

2.8

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

2.9

Vincente in

causa, la ricorrente, patrocinata dall’avv. Sciuchetti, ha diritto ad

un'indennità per ripetibili (cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La decisione del 26 agosto

2010 impugnata è annullata.

§§ L’assicurata

ha diritto ad una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1° maggio 2009.

2. L’istanza

di intersecazione è respinta.

3. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà alla ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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