32.2010.273
Ricorso accolto. Assicurata inabile al 60% in attività adeguata. Dopo il confronto di redditi emerge un tasso d'invaldiità del 58% che dà diritto ad una mezza rendita dal 1.5.2009. Istanza d'interseca
28 novembre 2011Italiano69 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2010.273
Data decisione, Autorità:
28.11.2011, TCA
Titolo:
Ricorso accolto. Assicurata inabile al 60% in attività adeguata. Dopo il confronto di redditi emerge un tasso d'invaldiità del 58% che dà diritto ad una mezza rendita dal 1.5.2009. Istanza d'intersecazione formulata dall'Ufficio AI respinta
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 9 LPAMM
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 31 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.273
LG/DC/sc
Lugano
28 novembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 settembre 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 agosto 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1954, precedentemente attiva in qualità di cameriera ai piani e ausiliaria
di lavanderia, in data 15 gennaio 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per le sequele di un incidente della
circolazione avvenuto il 9 maggio 2008 (doc. AI 5-1).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia ad opera
del Servizio Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità (doc. AI
40-1), l’UAI con decisione del 26 agosto 2010 (doc. AI 54-1), preavvisata con
progetto del 16 giugno 2010 (doc. AI 45-1), ha respinto la richiesta di
prestazioni dell’assicurata non essendo il grado d’invalidità pensionabile
(15%).
1.3. Contro
questa decisione RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha postulato
l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di almeno una
mezza rendita d’invalidità, a far tempo dal 1° maggio 2009.
In via
subordinata il legale ha chiesto il rinvio dell’incarto all’Ufficio AI per
nuovi accertamenti medici (doc. I).
In sede
ricorsuale è stata contestata la valutazione medica del SAM, in particolare gli
accertamenti reumatologici svolti dal Dr. __________ che non corrispondono -
secondo l’insorgente - al reale quadro valetudinario dell’assicurata e
accertato dai medici curanti (doc. I).
1.4. In data 15
ottobre 2010 l’avv. RA 1 ha prodotto il certificato medico del Dr. __________
(doc. IV+B).
Il doc.
IV+B è stato trasmesso all’UAI ai fini della risposta di causa (doc. V).
1.5. In risposta
l’UAI, dopo aver sottoposto il referto del Dr. __________ al vaglio del SMR, ha
preso posizione sul ricorso dell’assicurata.
In via
preliminare l’amministrazione ha inoltrato istanza d’intersecazione per un
paragrafo contenuto nel testo del ricorso dell’avv. RA 1 (doc. VI+bis).
Nel
merito l’UAI ha confermato il proprio provvedimento fondandosi sugli accertamenti
svolti dal SAM, ritenuti completi, concludenti e compiutamente motivati (doc.
VI+bis).
1.6. In data 18
novembre 2010 il legale dell’assicurata si è nuovamente soffermato sulla
valutazione reumatologica svolta dal Dr. __________, in particolare sul metro
di valutazione utilizzato dallo specialista interpellato dall’amministrazione
(doc. VIII).
Il legale
ha contestato la valutazione del Dr. __________ sulla base delle conclusioni
dei medici curanti e del Dr. __________ in ambito LAINF (doc. VIII).
Il
doc. VIII è stato trasmesso all’UAI per osservazioni (doc. IX).
1.7. Con le
osservazioni del 25 novembre 2010 l’UAI ha confermato integralmente sia
l’istanza d’intersecazione che la decisione impugnata ed ha postulato la
reiezione integrale dell’impugnativa (doc. X).
Il doc. X
è stato inviato all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XII).
1.8. Il 31 marzo
2011 il TCA ha interpellato il Dr. __________ chiedendogli alcune precisazioni
sul referto peritale del 10 marzo 2009, redatto dal medico per conto
dell’assicuratore infortuni (doc. XIII).
1.9. Il Dr. __________
ha risposto in data 6 aprile 2010 (doc. XIV).
Fatti
I doc.
XIII e XIV sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc. XV).
1.10. Il legale
dell’assicurata, in data 6 maggio 2011, ha precisato di non avere ulteriori osservazioni da presentare (doc. XVI).
Nello
scritto di medesima data, diretto al Presidente del Tribunale Cantonale delle
assicurazioni, l’avv. RA 1 ha sollecitato una presa di posizione da parte del
TCA sulle sue osservazioni all’istanza di intersecazione dell’Ufficio AI (doc.
XVII).
1.11. Il 6 giugno
2011 l’avv. RA 1 ha prodotto la perizia SAM del 18 maggio 2011, svolta per
conto dell’assicuratore infortuni __________ (doc. XXI+C).
1.12. Il doc. XXI e
l’allegato (C) sono stati inviati all’Ufficio AI per osservazioni (doc. XXII).
1.13. Nelle
osservazioni del 4 luglio 2011 l’UAI, dopo aver interpellato il SMR, ha preso
posizione sui doc. XIII, XIV e XXI (doc. XXIV+bis).
Lo
scritto del 4 luglio 2011 e il relativo allegato sono stati inviati per
conoscenza all’avv. RA 1 (doc. XXV).
1.14. Il 26 luglio
2011 questa Corte ha interpellato il SAM riguardo alle valutazioni del Dr. __________
e della Dr.ssa ____________________ (doc. XXVI).
1.15. Il SAM ha
risposto il 17 ottobre 2011 producendo le prese di posizione del Dr. __________
e della Dr.ssa __________ (doc. XXXIII 1-2).
I doc.
XXVI, XXXII e XXXIII 1-2 sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc.
XXXIV).
1.16. L’UAI, dopo
aver sottoposto la nuova documentazione al vaglio del SMR, ha formulato le
proprie osservazioni il 24 ottobre 2011 (doc. XXXV+bis).
1.17. L’avv. RA 1
ha preso posizione in data 28 ottobre 2011 (doc. XXXVI).
Il doc.
XXXV+bis è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XXXVI) e il doc. XXXV+bis
è stato trasmesso al legale dell’assicurato per conoscenza (doc. XXXVIII).
1.18. Il 23
novembre 2011 la Dr.ssa El Shater del SAM ha rettificato l’ultima riga, pag. 3,
del suo scritto del 17 ottobre 2011 (doc. XXXIX).
Lo
scritto della Dr.ssa El Shater è stato inviato alle parti per conoscenza (doc.
XL)
in
diritto
2.1. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare
all’assicurata il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità oppure
no.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.2. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata
da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al
proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;
RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania,
la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99;
STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC
1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.3. Nel caso in
esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute
dell’assicurata, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una
perizia pluridisciplinare. In tale ambito i medici del SAM hanno valutato la
patologia psichiatrica (Dr. __________), quella neurologica (Dr. __________) e
quella reumatologica (Dr. __________).
Il Dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel referto del 26 febbraio 2010, dopo
aver esposto l’anamnesi dell’assicurata e l’esame psichico, è giunto alle
seguenti conclusioni:
"
(…)
CONCLUSIONI
L'A. è una donna che non ha mai avuto problemi di
ordine psichiatrico né dal lato del funzionamento sociale disimpegnandosi in
maniera efficiente in tutti gli ambiti di lavoro nei quali ha operato fino al
momento dell'incidente della circolazione stradale. Questo evento ha prodotto
un arresto del naturale flusso di attività dell'A. procurandole un sentimento
di inadeguatezza e un incremento della paura per situazioni specifiche quali il
condurre l'automobile o anche fare viaggi in qualità di passeggero. Dal lato
clinico si constata innanzitutto una certa difficoltà a svolgere prestazioni
richiedenti un certo impegno di tipo cognitivo (su questo aspetto potrebbero
avere avuto una incidenza negativa anche l'uso continuativo della morfina e
dell'antidepressivo triciclico prescrittole per alterare la soglia del dolore),
un aumento della tensione endopsichica, una deviazione verso il basso del tono
dell’umore e un impoverimento della propria immagine di persona precedentemente
efficiente sul lavoro. Ne deriva che l'A. è diventata ansiosa e insicura con
limitazioni a livello della resistenza, delle prestazioni cognitive e del
sentimento di personalità.
DIAGNOSI
Reazione mista ansioso‑depressiva su
disadattamento (ICD10‑F43.2)
CONSEGUENZE SULLA CAPACITA’ LAVORATIVA
Nelle condizioni attuali ritengo che l'incapacità
lavorativa psichiatrica dell'A. si situi sul 20%.
EVOLUZIONE DELLO STATO DI SALUTE
Lo stato psichico alterato dal turbamento
emozionale è presente dal 2008, in avanti.
FATTORI CHE RIDUCONO LA CAPACITA’ LAVORATIVA
I fattori riducenti la capacità lavorativa
dell'A. consistono nella riduzione della concentrazione e della resistenza e
nell'incremento della quota ansiosa che rende insicura l'A. nell'esecuzione
delle sue mansioni.
POSSIBILITA DI MIGLIORARE LA CAPACITA’
LAVORATIVA
È importante che l'A. sia seguita a livello
psichiatrico per migliorare lo stato ansioso‑depressivo di cui soffre.
INDICAZIONI CIRCA L'EFFETTUAZIONE DI
PROVVEDIMENTI Di INTEGRAZIONE PROFESSIONALE
Non ritengo che provvedimenti di integrazione
professionale siano indicati in questo caso.
POSSIBILITA’ DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITA’
Come casalinga l'A. è da considerare a mio modo
di vedere totalmente abile al lavoro” (doc. AI 40-20+21+22).
Il Dr. ____________________,
spec. FMH in neurologia, nella perizia del 18 febbraio 2010, dopo aver
riassunto l’anamnesi, lo stato neurologico e la documentazione, ha così
risposto alle domande dell’UAI:
"
(…)
Posso così rispondere alle vostre domande secondo
il questionario base:
1.
Diagnosi dal suo punto di vista
specialistico.
- Stato da
incidente della circolazione con fratture al bacino e di L5,
persistenti dolori nella regione lombosacrale bilaterale, senza deficit
neurologici.
Considerandi
2.
Influenza di queste ultime sulla capacità
lavorativa nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a (precisare se
possibile le ore al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).
Dal punto di vista neurologico non vi è diminuzione della capacità
lavorativa.
3.
Descrivere l'evoluzione dello stato di
salute dell'assicurato/a dal suo punto di vista specialistico riguardo
alle problematiche segnalate agli atti e la prognosi
a medio–lungo termine.
Vedi anamnesi.
4.
Come si giustifica la diminuzione della
capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?
Non vi è
diminuzione della capacità lavorativa dal punto di vista neurologico.
5.
Possibilità terapeutiche per migliorare
la capacità lavorativa dell'A.? Che effetti avrebbero questi provvedimenti
sulla capacità lavorativa?
Nessuna proposta terapeutica dal punto di vista neurologico.
6.
Ritiene possibile effettuare
provvedimenti d'integrazione professionale presso quest'A.?
Descrivere
le risorse di cui l'assicurato/a ancora dispone.
Sì, senza
limitazioni dal punto di vista neurologico.
7.
Ritiene che l'assicurato/a sia in grado
di svolgere altre attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e
la capacità lavorativa in tale attività adatta (ore/die o riduzione del
rendimento).
Sì, senza
limitazioni dal punto di vista neurologico.
8.
Per assicurati di sesso femminile: in che
misura l'A. può svolgere l'attività di casalinga (descrivere i limiti funzionali).
In misura
completa” (doc. AI 40-32).
Il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, nella
perizia del 22 febbraio 2010, dopo aver riassunto l’anamnesi della paziente, i
dati soggettivi, quelli oggettivi e la radiologia, ha posto la seguente
diagnosi e valutazione:
"
(…)
4.
Diagnosi reumatologiche:
4.1
Diagnosi reumatologiche con ripercussione
sulla capacità lavorativa:
Sindrome
toracolombospondilogena, cronica, prevalentemente a sinistra in
- Spondilolistesi
di L5 su S1 di primo grado secondo Meyerding in nota spondilolisi L5
- Osteocondrosi
LS/S1 con spondilosi anteriore
- Disturbi
statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi toracolombare sinistroconvessa
scompensata)
- Decondizionamento
muscolare
4.2
Diagnosi reumatologiche senza
ripercussione sulla capacità lavorativa:
--
5.
Valutazione e prognosi:
(…)
Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta,
dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi di sindrome
toracolombospondilogena, cronica, prevalentemente a sinistra in spondilolistesi
di L5,su S1 di primo grado secondo Meyerding in nota spondilolisi L5,
osteocondrosi L5/S1 con spondilosi anteriore, disturbi statici del rachide
(appiattimento della dorsale con scoliosi toracolombare sinistroconvessa
scompensata), decondizionamento muscolare.
Sul piano terapeutico, bisogna notare che
l'assicurata attualmente è stata messa a beneficio di un trattamento analgesico
molto blando con Paracetamolo 3 g al giorno e di un trattamento fisioterapico
passivo, sicuramente non in grado di garantire un rinforzo progressivo del manto
muscolare addominale e paraspinale lombare, rivolto a stabilizzare il rachide
lombare, aumentando così anche la resistenza agli sforzi fisici; in questo
senso propongo di modificare l'attuale fisioterapia in atto.
Per quanto riguarda la capacità funzionale e di
carico residua, l'assicurata può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, spesso tra 5‑10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra
10‑25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre 25 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurata può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l’altezza del petto. L'assicurata può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare
attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare
attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurata può
talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la
rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in
avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, molto spesso
assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle
ginocchia. L'assicurata può assumere talvolta la posizione seduta di lunga
durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurata può molto
spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno
accidentato, può talvolta salire le scale, di rado salire su scale a pioli.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico
l'assicurata abile al lavoro in misura del 100 % con un rendimento massimo del
100,% a distanza di 6 mesi dall'infortunio occorsole il 9.5.20.08, quindi al
più tardi da novembre 2008.
Nella sua ultima attività principale come
cameriera ai piani e ausiliaria di lavanderia, sempre a decorrere da novembre 2008, l'assicurata presenta un'inabilità lavorativa nella misura dei 2/3 da intendersi come lavoro
svolto sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 ‑ 9 ore, ma con
una diminuzione del rendimento dei 2/3, dato che queste professioni, implicano
prevalentemente mansioni che non rispecchiano il profilo ergonomico
sopraindicato.
E giustificata un'inabilità lavorativa totale per
qualsiasi tipo di attività a decorrere dal 9.5.2008 fino al 31.10.2008, lasso
di tempo successivo all'infortunio del 9.5.2008, necessitato dalla guarigione
delle fratture insorte citate sopra” (doc. AI 40-27+28+29).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 6 aprile 2010 i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della
ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno posto la diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome
toracolombospondilogena, cronica, prevalentemente a sin. in: - spondilolistesi
di L5 su S1 di primo grado secondo Meyerding in nota spondilolisi L5; -
osteocondrosi L5-S1 con spondilosi anteriore; - disturbi statici del rachide
(appiattimento della dorsale con scoliosi toracolombare sinistro convessa
scompensata);
-
decondizionamento muscolare; stato dopo incidente stradale in data 9.5.2008 con
frattura di Malgaigne emibacino ds., infrazione del processo trasverso sin. del
corpo vertebrale L4, contusione emitorace sin., commozione cerebrale. Reazione
mista ansioso-depressiva su disadattamento” (doc.
AI 40-10/11).
I periti
hanno invece posto la diagnosi senza influenza
sulla capacità lavorativa di “Sovrappeso con BMI 27 kg/m2" (doc. AI 40-11).
Quanto
alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto
l’assicurata abile al lavoro nella misura del 33,3% nell’attività da ultimo
svolta di cameriera ai piani e ausiliaria di lavanderia, mentre in un’attività
lavorativa adeguata e quale casalinga la capacità lavorativa è dell’80% (doc.
AI 40-13; 40-15).
2.4
Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel
che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In merito
al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del
processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la
qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per
l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione
a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di
considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella
precedente fase non contenziosa.
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V
210.
il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.
),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione :
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2
; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Nella
sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particolare precisato
quanto segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:
"
2.2.2
Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie
die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen
Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im
Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und
Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein
Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem
Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach
den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat.
Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im
prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an
die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und
Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn
Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die
Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das
heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen
des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher
nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der
gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des
Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über
sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des
Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt
eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz
vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist
aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt,
wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich
verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im
gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert
werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden)
nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer
(formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die
Verfassung oder die EMRK verstiesse.
2.2.3
Die grundsätzliche Verfassungs- und
Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen
durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung
bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in
die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die
medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber
liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.
(…)
2.3
Im Hinblick auf die Ermittlung des
medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG)
vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie
gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen
und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der
Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS
gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz
verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf
unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder
fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall
weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung
gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage
zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E.
3.1
).
Unter diesen Umständen kann das Gebot der Verfahrensfairness
nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass gutachtliche und andere
medizinische Erkenntnisse aus dem Administrativverfahren die wesentliche
tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage für die gerichtliche Überprüfung des
Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption, wonach ein Gericht auf die vom
Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise abstellen und auf ein eigenes
Beweisverfahren verzichten darf, bleibt grundsätzlich vereinbar mit Völker- und
Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im
europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über
streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens abschliessend
entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist, wie es sich
verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal verworfen
hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni
tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha
precisato quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée
par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants
font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità
dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di
cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc.
32.1999
).
2.5
Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo
stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima
dell’emissione della decisione qui impugnata, questo TCA, dopo attenta analisi
della documentazione medica agli atti, è giunto alle seguenti conclusioni.
2.5.1
Nell’ambito
della perizia SAM, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame
psichiatrico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, il quale nel referto del 26 febbraio 2010 ha posto la diagnosi psichiatrica di “Reazione mista ansioso-depressiva su disadattamento
(ICD10-F43.2)” (doc. AI 40-21).
Secondo
lo specialista l’assicurata è inabile al lavoro, dal punto di vista
psichiatrico, nella misura del 20%. Mentre quale casalinga è pienamente abile
(doc. AI 40-21/22).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del
resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua
dell’interessata.
A
corroborare la valutazione del Dr. __________ vi è la perizia SAM commissionata
dall’assicuratore infortuni __________, nella quale la Dr.ssa __________,
medico chirurgo, specialista in psichiatria, nel referto del 17 marzo 2011,
dunque posteriore di alcuni mesi alla decisione impugnata, ha posto la
diagnosi di “Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10, F 41.2)” e
indicato che “il quadro appare sovrapponibile a quanto registrato dal
collega Dr. med. __________ nel 2010” certificando la medesima incapacità lavorativa del
20% (doc. C).
Interpellata
da questa Corte, in data 26 luglio 2011, in merito al momento a partire dal quale sussiste tale incapacità, la specialista ha risposto almeno dal mese di
aprile 2010 (doc. XXVI; XXXIII 2).
2.5.2
Nell’ambito
della perizia SAM, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame
neurologico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in
neurologia, il quale nel referto del 18 febbraio 2010 ha posto la diagnosi di “Stato da incidente della circolazione con fratture al bacino e di
L5, persistenti dolori nella regione lombosacrale bilaterale, senza deficit
neurologici” (doc. AI 40-32).
A mente
del Dr. __________ non vi è diminuzione della capacità lavorativa dal punto di
vista neurologico (doc. AI 40-32).
Il TCA
non ha motivo per scostarsi neppure da tale valutazione peritale, che non è del
resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’assicurata.
2.5.3
Nell’ambito
della perizia SAM, l’assicurata è poi stata sottoposta ad un esame
reumatologico da parte del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale
nel referto del 22 febbraio 2010, redatto nell’ambito della perizia SAM, ha
posto la diagnosi di “Sindrome toracolombo-spondilogena cronica,
prevalentemente a sinistra in
- Spondilolistesi
di L5 su S1 di primo grado secondo Meyerding in nota spondilolisi L5. - Osteocondrosi
LS/S1 con spondilosi anteriore. - Disturbi statici del rachide (appiattimento
della dorsale con scoliosi toracolombare sinistroconvessa scompensata). -
Decondizionamento muscolare” (doc. AI 40-27).
Il Dr. __________
ha indicato un'inabilità lavorativa totale per qualsiasi tipo di attività a
decorrere dal 9.5.2008 fino al 31.10.2008.
Secondo
il perito nella sua ultima attività di cameriera ai piani e ausiliaria di
lavanderia, l’assicurata presenta, a decorrere da novembre 2008, un'inabilità
lavorativa nella misura dei 2/3 da intendersi come lavoro svolto sull'arco di
una giornata lavorativa normale di 8‑9 ore, ma con una diminuzione del
rendimento dei 2/3.
Per
contro, secondo il Dr. __________ l’insorgente è pienamente abile (100%) in un
lavoro adatto allo stato di salute a distanza di 6 mesi dall'infortunio (9.5.2008),
quindi al più tardi dal mese di novembre 2008 (doc. AI 40-27+28+29).
Questo
Tribunale constata che in un referto peritale datato 10 marzo 2009 effettuato
dal Dr. __________ spec. FMH in chirurgia ortopedica, per conto
dell’assicuratore infortuni __________, lo specialista aveva posto la seguente
diagnosi: “Frattura di Malgaigne emibacino destro. Infrazione del processo
trasverso di sinistra del corpo vertebrale L4. Stato dopo infortunio della
circolazione il 9.5.2008” e aggiunto che prima dell’evento infortunistico
l’assicurata era già stata sottoposta a misure diagnostiche e terapeutiche in
presenza di una “spondilolistesi lombo-sacrale su LISI bilaterale” (cfr.
doc. LAINF 7-5).
Il Dr. __________
aveva indicato che in considerazione dell’entità e dell’estensione delle
lesioni riportate a causa dell’infortunio con frattura della massa laterale del
sacro, frattura della lamina del corpo vertebrale di L5 e frattura di un
processo trasverso nel corpo vertebrale L4, complessivamente i fattori esterni
all’infortunio influenzavano nella misura del 25% i disturbi dell’assicurata.
Il 75% dei disturbi erano invece da ricondurre all’infortunio (cfr. doc. LAINF
7-6).
L’insorgente
veniva quindi ritenuta inabile al lavoro in misura totale nell’attività di
ausiliaria in lavanderia e operatrice ai piani, anche a medio lungo termine (cfr.
doc. LAINF 7-6).
In uno
scritto del 6 ottobre 2010 il Dr. __________, FMH in medicina generale e
medicina sportiva SSMS, ha espresso perplessità sulle conclusioni del Dr. __________,
in merito alla capacità lavorativa residua di RI 1, in particolare sulla valutazione
retroattiva dell’abilità in attività adeguate posta dal perito al mese di
novembre 2008 (doc. B).
In data
31.
marzo 2011 questa Corte ha quindi interpellato il Dr. __________, al fine di
ottenere alcune precisazioni:
"
(…)
Nel suo referto del 10 marzo 2009 lei ha
diagnosticato una “Frattura di Malgaigne emibacino destro. Infrazione del
processo trasverso di sinistra del corpo vertebrale L4. Stato dopo infortunio
della circolazione il 9.5.2008” (referto del 10 marzo 2009, pag. 5).
Alla domanda dell’assicuratore circa il grado di
incapacità lavorativa nella professione abituale di ausiliaria in lavanderia e
la prognosi per una ripresa totale della professione esercitata, lei ha dato la
seguente risposta:
" (…)
In considerazione
del quadro clinico riscontrato e delle alterazioni radiologiche documentate, la
signora RI 1 risulta essere inabile al lavoro in misura completa in qualità di
ausiliaria in lavanderia e operatrice ai piani.
Ritengo queste
attività non più esigibili dal punto di vista medico anche a medio-lungo
termine” (referto del 10 marzo 2009, pag. 6).
In considerazione di quanto sopra la invitiamo a
fornirci le seguenti precisazioni:
1) Dopo la valutazione del 18 novembre 2008 lei ha nuovamente esaminato
/ valutato l’assicurata ? In caso affermativo a quali conclusioni diagnostiche
e di capacità lavorativa residue è giunto ?
2) Alla luce della diagnosi e delle constatazioni fatte per conto
dell’assicuratore infortuni ritiene che l’assicurata, al momento dell’esame,
poteva essere ritenuta abile in misura piena (100%) in un’attività leggera e
adeguata ?” (doc. XIII).
Lo
specialista, in data 6 aprile 2011, ha fornito le seguenti risposte:
“(…)
1.
Dopo la valutazione del 18 novembre 2008
lei ha nuovamente esaminato / valutato l’assicurata ? In caso affermativo a
quali conclusioni diagnostiche e di capacità lavorativa residue è giunto ?
No,
la signora RI 1 è stata visitata unicamente in data 18.11.2008
2.
Alla luce della diagnosi e delle
constatazioni fatte per conto dell’assicuratore infortuni ritiene che
l’assicurata, al momento dell’esame, poteva essere ritenuta abile in misura
piena (100%) in un’attività leggera e adegua
No, al momento dell’esame effettuato in
data 18.11.2008 la signora RI 1 non poteva essere ritenuta abile al lavoro
in misura completa nello svolgimento di un’attività leggera e adeguata.
A distanza di poco più di 6 mesi dall’infortunio
con fratture vertebrali e del bacino, il quadro clinico riscontrato
documentava in effetti e in particolare delle disfunzioni pluri-segmentali
al basso-schiena, una marcata insufficienza della
muscolatura del tronco, così come una sintomatologia
dolorosa in corrispondenza della natica piuttosto
contro-laterale alla frattura di Malgaigne con coinvolgimento della
massa laterale sacrale di destra.
L’associazione di tali reperti
oggettivabili si ripercuote sulle potenzialità di compensazione anche
nello svolgimento di attività leggere e adeguate. Questo per esempio
anche in presenza di una possibilità di libera scelta della posizione
di lavoro alternando quella eretta con quella seduta, e con degli spostamenti
anche senza carico…” (doc. XIV).
In data 18
maggio 2011 il SAM ha effettuato in ambito di assicurazione infortuni, per
conto di __________ Assicurazioni SA, una seconda perizia bidisciplinare:
psichiatrica e reumatologica.
Per
quanto riguarda l’aspetto reumatologico nel referto del 28 marzo 2011 il Dr. __________,
spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche, ha posto una diagnosi
sovrapponibile a quella del Dr. __________ indicando una “Sindrome
lombovertebrale/-spondilogena cronica su: - Conosciuta spondilolisi di L4 ed L5
bilat. con conseguente listesi di L5 su S1 di I°. – Peggioramento dei dolori a
seguito di un incidente della circolazione avuto il 09.05.2008, nel quale si
era procurata una frattura di Malgaigne dell’emibacino dx, un’infrazione del
processo transverso del corpo vertebrale L4 a sx, nonché un trauma toracico e
cranico. – Tendenza alla generalizzazione dei dolori, verosimilmente a seguito
dello sviluppo di una sindrome depressiva postraumatica” (doc. C).
Per
quanto riguarda la capacità lavorativa residua il Dr. __________ ha confermato la
non idoneità della paziente alla precedente attività lavorativa “come già
attestato sia dal dr. __________ che dal dr. __________” (doc. C) fissando l’inabilità
al 70%. Il Dr. ____________________ da parte sua indicava un’inabilità di 2/3,
mentre il Dr. del 100% (cfr. doc. AI
40-29; LAINF 7-6).
Per
contro, in attività adeguate, ovvero lavori fisicamente medio-leggeri, che non
richiedano particolari sforzi per la colonna vertebrale (sollevamento ripetuto
di pesi superiori ai 10 kg, movimenti ripetuti di flessione ed estensione del
tronco, lavori prolungati in posizione ergonomiche), secondo il Dr.__________ la
capacità lavorativa è di circa il 50% (doc. C).
Il 26
luglio 2011 il TCA ha interpellato il SAM a proposito di questa valutazione
specialistica:
“(…)
Con la presente la invitiamo a fornirci le
seguenti precisazioni:
1) Il Dr. __________ ha indicato che l’assicurata
potrebbe ancora svolgere un’attività adeguata (lavori fisicamente
medio-leggeri, che non richiedano particolari sforzi) nella misura di circa
il 50%.
a) Potrebbe lo specialista precisare maggiormente
tale percentuale d’incapacità lavorativa ?
b) A partire da quando sussiste tale incapacità
?” (doc. XXVI).
In data
17.
ottobre 2011 il SAM ha risposto producendo la presa di posizione del Dr. __________:
“(…)
In occasione della mia valutazione peritale
reumatologica del 28.03.2011 avevo posto la diagnosi reumatologica principale di una sindrome lombovertebrale/-spondilogena
cronica su conosciuta spondilolisi
di L4-L5 bilat. con conseguente listesi di L5 su S1 di l°, peggioramento dei dolori a seguito di un incidente della circolazione avuto il 09.05.2008, nel
quale si era procurata una frattura
di Malgaigne dell'emibacino dx, l'infrazione del processo trasverso del corpo
vertebrale L4 a sx nonché
un trauma toracico e cranico, tendenza alla generalizzazione dei dolori a
seguito dello sviluppo di
una sindrome depressiva postraumatica. Nella mia valutazione confermavo quanto
già affermato dai colleghi
che avevano precedentemente avuto occasione di visitare l'assicurata, considerandola non più idonea allo
svolgimento di un'attività fisicamente pesante come quella di cameriera ai piani o ausiliaria di lavanderia, attestando
un'incapacità lavorativa di almeno il 70%.
Per attività
fisicamente medio-leggere, rispettose delle limitazioni da me citate, la
signora RI 1 veniva invece considerata ancora abile al lavoro nella misura di
circa il 50%. Intendo questo 50% come un'attività a metà-tempo (quattro-cinque ore lavorative
giornaliere), per un'attività comunque adeguata. Questo grado di capacità lavorativa in
linea teorica può essere considerato valido a partire
da circa un anno dal citato infortunio del maggio 2008, ovvero a partire dal
maggio 2009.
Dopo tale periodo le
citate conseguenze dell'infortunio del 09.05.2008 devono infatti essere considerate guarite.
Come già ben precisato nella mia valutazione
peritale, l'assicurata potrebbe ancora svolgere lavori fisicamente leggeri, che non richiedano particolari sforzi per la colonna
vertebrale e che le permettano di
cambiare frequentemente di posizione, da svolgersi in parte seduta ed in parte
in piedi. (doc. XXXIII).
Per
costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto
esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 26 agosto 2010 – quando si ritenga che
fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25
consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V
366.
consid. 1b).
In
concreto, la perizia del Dr. __________ è
del 28 marzo 2011 (visita del 23 marzo 2011) (doc. C) e dunque è successiva di
sette mesi alla decisione impugnata.
Secondo
questa Corte essa va tuttavia presa in considerazione, in quanto innanzitutto
la diagnosi è sovrapponibile a quella del perito Dr. __________ e a quella del
Dr. __________. In secondo luogo lo specialista fa riferimento ad un quadro
clinico antecedente al provvedimento contestato. Egli
ha infatti indicato che la capacità lavorativa del 50% in un'attività adeguata è da considerare valida a partire dal maggio 2009 (doc. C; XXXIII1).
La perizia è dunque suscettibile di mettere in evidenza
elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione
del 26 agosto 2010 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).
Dopo
un’attento esame della documentazione agli atti, in particolare delle perizie
del Dr. __________, del Dr. __________ e del Dr. __________, il TCA ritiene di
potersi fondare, per l’aspetto reumatologico, su quest’ultima valutazione,
svolta per conto del SAM in data 28 marzo 2011.
La
perizia del Dr. __________, sia per quanto riguarda la diagnosi posta (peraltro
sovrapponibile a quelle del Dr. __________ e del Dr. __________) che riguardo alle
indicazioni relative alla capacità lavorativa residua e i limiti funzionali,
oltre ad essere la più recente, appare approfondita, ben motivata e convincente
traendo delle conclusioni sostenibili.
Si
ricorda alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi
diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in
epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita
il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.5.4
Per
quanto concerne la questione della valutazione globale delle patologie, va qui
ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità
lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono
semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un
giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti
gli esperti interessati.
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001
nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In
una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha
inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità
lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare,
ciò che nella causa in esame è stato fatto.
In una sentenza
I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il
Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse
inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in
occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle
peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo
esiguo”.
Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le
perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).
Nello
scritto del 26 luglio 2011 il TCA ha chiesto al SAM se nell’ambito della
perizia del 18 maggio 2011 è stata effettuata una valutazione globale delle
patologie e se il grado d’inabilità lavorativa dal profilo reumatologico (50%) e
quello dal lato psichiatrico (20%) possono essere cumulati oppure si
sovrappongono (totalmente o almeno in maniera parziale) (doc. XXVI).
Nella risposta
del 17 ottobre 2011 la Dr.ssa __________ ha indicato che nell’ambito della
perizia del 18 maggio 2011 non è stata effettuata alcuna valutazione globale
delle patologie “in quanto l’Assicurazione __________ non l’ha richiesto e
ha posto domande specifiche per ogni specialista psichiatra e reumatologo”
(doc. XXXIII 1-2, pag. 2).
Tuttavia,
alla domanda specifica sulla cumulabilità o meno del grado d’inabilità
lavorativa dal profilo reumatologico e quello dal lato psichiatrico, il medico
del SAM ha indicato quanto segue:
"
(…)
L’A. soffre attualmente di uno stato ansioso
depressivo che dal 2010, a detta della consulente psichiatra Dr.ssa med. __________,
si sgancia dalla reazione acuta di stress dovuta al trauma, e si struttura in
un quadro misto non reattivo. A nostro avviso l’incapacità lavorativa dovuta
alla patologia psichiatrica va parzialmente integrata e non sommata
all’incapacità lavorativa per motivi reumatologici. La sofferenza psichica
potenzia in parte il dolore fisico contribuendo a rendere l’A. maggiormente
affaticabile, lenta, bisognosa di pause durante lo svolgimento dell’attività
lavorativa. Nella sua ultima professione di cameriera ai piani stimiamo una
capacità lavorativa residua del 20% abile in un mestiere adatto al 60%” (doc.
XXXIII 1-2, pag. 3).
La
Dr.ssa El Shater, in data 23 novembre 2011 ha rettificato la valutazione della capacità lavorativa in attività adeguata indicando l’inabilità al 60% in
un mestiere adatto (doc. XXXXIX).
Il
TCA non ha quindi nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione del SAM.
Alla luce
di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
dei periti interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di
vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre
l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimi-glianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360;
DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V
323.
consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata è abile al 20% nella precedente attività
lavorativa, mentre in un’attività adeguata l’abilità è del 40% a partire dal
maggio 2009.
Per
quanto riguarda le attività esigibili il Dr. __________ ha indicato che
l’assicurata potrebbe ancora svolgere lavori fisicamente medio-leggeri, che non
richiedano particolari sforzi per la colonna vertebrale, quali ad esempio lavori
in fabbrica, con possibilità di cambiare frequentemente posizione, in parte
seduta e in parte in piedi, ausiliaria presso distributore di benzina, badante
(doc. C, pag. 5).
Il rapporto del 15 giugno 2010 della consulente in integrazione
professionale mantiene quindi la sua validità visto che venivano indicate
attività analoghe, quali addetta alla vendita di carburanti e altri prodotti in
stazioni combinate del tipo servisol con compiti d’incasso, operaia ausiliaria
in lavori leggeri non qualificati (addetti al controllo, imballaggio,
etichettatura, spedizioni, ausiliari) nelle cinque categorie presenti nel campo
dell’abbigliamento, della confezione, della maglieria e simili, operaia
generica nell’industria cioccolatiera (doc. AI 44-3).
2.6
Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal
profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2009.
2.6.1
Per quel che
concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto
stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito
che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana in fr. 44’850.-- nel 2009
(cfr. questionario del datore di lavoro del 10 febbraio 2009 (doc. AI 21-1).
2.6.2
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, contestato dalla
ricorrente, va ricordato che lo
stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In
un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha
lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso
in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.
45.
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La questione
è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella
sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" 3.3 In una
recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il
Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che
quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto
al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso
deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della
DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -
giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo
parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale
eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella
stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si
dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'116.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 10-2010, p. 94), esso ammonta a fr.
4'280.64 mensili oppure a fr. 51'367.68 per l'intero anno (fr. 4'280.64 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999.
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2009 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,
10-2010, p. 95), un reddito mensile di fr. 4'371.30 oppure di fr. 52'455.68 per
l'intero anno (fr. 4'371.30 x 12).
L’assicurata,
quale cameriera ai piani e ausiliaria di lavanderia, avrebbe guadagnato nel
2009.
fr. 44’850.-- / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid.
2.6.1
). Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la
media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 46'470.36, cfr.
Tabella TA1 p.to 55 “Alberghi e ristoranti”, livello di qualifica 4, fr.
3’647.-- X 12 mesi = 43'764.-- riportato su 41.6 = fr. 45'514.56 e aggiornato
al 2009).
Nel caso in esame, in considerazione di una
differenza del 3,48%, non sono realizzati i presupposti per ridurre il reddito
statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF
8C_652/2008 dell'8 maggio 2009.
2.6.3
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter
Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind
keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug
abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht
bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen
wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an
die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in
attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge
de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la
sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I
1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.6.4
In concreto,
nel rapporto del 15 giugno 2010, la consulente IP ha applicato una riduzione
complessiva del 10% per attività leggere e per altri fattori di riduzione (doc.
AI 44-4).
In una
sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la
questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle
assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per
l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido
accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta
Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
"
Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal
fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche
pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la
décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui
concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de
savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il
doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81)."
Nella
presente fattispecie la percentuale globale del 10% può essere confermata dal
TCA.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante giurisprudenza
il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza
fondati motivi.
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 52'455.68, ritenuta
un’esigibilità dal profilo medico del 40% e ammettendo la riduzione del 10%, il
reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, a fr. 18'884.04.
Confrontando
questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 44’850.--
(consid. 2.6.1) emerge un tasso d’invalidità del 57,8% arrotondato al 58% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale
che dà diritto ad una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1° maggio
2009.
2.7
Il 26
ottobre 2010 l’UAI ha formulato un'istanza di intersecazione relativa al punto
3, pag. 3 dell’atto ricorsuale del 30 settembre 2010 (doc. VI; I).
L’amministrazione
ha chiesto di intersecare il seguente passaggio:
"
(…)
Che il dr. __________ venga
"utilizzato", ci si scusi il termine rude, ma è quanto occorre per
peritare i cittadini di origine straniera ed in particolare balcanica, lo sanno
e lo hanno capito anche i paracarri. Ci troviamo pertanto dinanzi ad una
situazione intollerabile, ove sotto l'apparente uguaglianza di trattamento si
cela la volontà esplicita di trattare degli assicurati in maniera diversa.
Affermare il contrario o negare le affermazioni di cui sopra, significa
semplicemente essere in malafede.” (doc. I, pag. 3).
La legge
di procedura per le cause davanti al TCA (Lptca) non prevede norme in merito
all’intersecazione. Tuttavia l'art. 31 Lptca sancisce che per quanto non
stabilito dalla presente legge valgono le norme della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che
regolano le singole materie e, sussidiariamente, la LPamm.
Secondo
l'art. 9 LPamm, istanze o ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che
sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all'interessato con l'invito a
rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso
infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili.
Marco
Borghi e Guido Corti (in: Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, 1996) rammentano che:
"
L'art. 9 LPamm vale anche per le istanze e i
ricorsi che sono illeggibili o sconvenienti: secondo l'adagio "fortiter in
re, suaviter in modo", uno stile processuale corretto si manifesta
attraverso una pacata obiettività e non certo attraverso toni polemici o
aggressivi che offendono le civili convenienze (cfr. F. Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege,
pag. 192). Contrariamente al tenore letterale della norma, un'istanza
d'intersecazione può avere per oggetto anche un atto dell'autorità, ed in
particolare le osservazioni ad un ricorso: è d'altronde quanto hanno
implicitamente riconosciuto il Tribunale amministrativo e il Tribunale federale
(RDAT II-1996 n. 7)." (pag. 48)
Nella sentenza N. 1046 in re S. SA del 5 marzo 2002, pubblicata in RDAT No.13/II-2002, il Consiglio di Stato ha trattato
un’istanza d’intersecazione applicando l’art. 9 LPamm :
"
La P. SA chiede che questo Consiglio intersechi
il seguente passaggio contenuto nell'allegato ricorsuale: “la ricorrente reputa
che l'aggiudicazione alla ditta P. SA non sia conforme all'interesse pubblico e
che essa premia un'offerta del tutto inaffidabile sia dal profilo tecnico sia
da quello economico”.
Orbene, questo Consiglio non ritiene che tali affermazioni siano lesive della
personalità della ditta resistente. Esse, correttamente contestualizzate, non
possono essere intese nel senso recepito dalla P. SA. La pretesa inaffidabilità
tecnica ed economica, le cui ragioni sono spiegate a pag. 5 dell'atto
ricorsuale, non è infatti rivolta alla professionalità in senso lato della
ditta aggiudicataria, bensì all’offerta che la stessa ha presentato
(“un’offerta del tutto inaffidabile...”). Ancorché infondata (cfr. consid. N.
4), tale critica non può essere intersecata, siccome non costituisce un attacco
personale."
È evidente che per
ravvisare la fattispecie di questo articolo bisogna essere in presenza di vere
ingiurie o di parole o frasi ritenute oggettivamente offensive: la legge parla
di atti “sconvenienti”, ovvero contenenti espressioni usate per offendere una
persona oppure per far diminuire nei confronti di essa la stima degli altri,
senza che il proferente sia spinto dalla necessità di esporre oggettivamente
dei fatti o di criticare quanto avvenuto.
Se al
contrario non è palese l'intenzione di nuocere alla controparte, quando cioè le
parole esprimono una valutazione soggettiva dell'agire dell'altro, non si può
parlare di atto sconveniente (ad esempio se sono stati usati termini come
"cavillosità, manovre defatigatorie, pietismo, cocciutaggine").
È chiaro
che una causa giudiziaria è un litigio, una contesa, che, in quanto tale, ha
delle durezze e degli spigoli per le parti avversarie: se da un lato non si
deve sconfinare nella maleducazione e nelle offese vere e proprie, neppure ci
si può appellare ad un'eccessiva suscettibilità per far stralciare una parte
del lavoro avversario (cfr. F. Ottaviani, Le parti nel processo civile
ticinese, Zurigo 1989, pag. 164-165).
Nel caso
di specie questa Corte ritiene che le affermazioni contenute nel paragrafo
evidenziato dall’amministrazione vadano considerate la manifestazione di una
situazione di disagio riscontrata dal legale nella sua attività di patrocinio
nel settore delle assicurazioni sociali.
Egli mette
in particolare l’accento sui criteri di valutazione del perito, il Dr. __________,
da lui ritenuti troppo restrittivi nei confronti degli assicurati.
È vero
che l’affermazione dell’avv. RA 1i secondo cui il perito in questione “venga
"utilizzato" (…) per peritare i cittadini di origine straniera ed in
particolare balcanica” si situa al limite di una critica tollerabile in un
atto ricorsuale, tanto più che il TCA e il Tribunale federale hanno diverse
volte confermato le valutazioni reumatologiche svolte dal Dr. __________. Essa
non può tuttavia ancora ritenersi denigratoria e offensiva a tal punto da
raggiungere lo “sconveniente”.
Del resto
lo stesso legale si è scusato per il “termine rude” (cfr. doc. I, pag.3)..
L’argomentazione
è stato peraltro ulteriormente sviluppata dall’avv. RA 1, con toni più pacati,
nelle osservazioni del 18 novembre 2010, laddove ha evidenziato un metro di
valutazione del Dr__________ molto più severo rispetto ad altri colleghi
reumatologi “non già perché questo abbia un approccio diverso, più o meno
professionale, più o meno approfondito, ma poiché il suo metro di valutazione è
diverso dagli altri” (doc. VIII, pag. 1), il che si tradurrebbe in uno
svantaggio per gli assicurati peritati dal suddetto specialista ed in una
disparità di trattamento (doc. VIII).
Per
queste ragioni l’istanza d’intersecazione viene respinta.
Questo
TCA non può comunque esimersi dal constatare come le critiche mosse nei
confronti dello specialista e dell'amministrazione dal patrocinatore della
ricorrente non abbiano con tutta evidenza utilità alcuna ai fini della
valutazione, da parte del Tribunale, della concludenza probatoria o meno dei
referti resi dallo specialista nel caso concreto e, come in tale ottica, gli
argomenti e i toni utilizzati dall'avv. Sciuchetti non possono che essere
considerati inutilmente polemici.
2.8
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di
ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a
spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
2.9
Vincente in
causa, la ricorrente, patrocinata dall’avv. Sciuchetti, ha diritto ad
un'indennità per ripetibili (cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La decisione del 26 agosto
2010 impugnata è annullata.
§§ L’assicurata
ha diritto ad una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1° maggio 2009.
2. L’istanza
di intersecazione è respinta.
3. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà alla ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa).
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster